Ricorso della Provincia Autonoma di Bolzano (C.I. 00390090215),
in persona del Presidente pro tempore della Provincia, Dr. Luis
Durnwalder, rappresentata e difesa, in virtu' di procura speciale dd.
14.12.2011 rep. n. 23258 (all. 1), rogata dal Segretario Generale
della Giunta Provinciale della Provincia Autonoma di Bolzano, nonche'
in virtu' di deliberazione di G.P. di autorizzazione a stare in
giudizio n. 1948 del 12.12.2011 (all. 2), dagli avv.ti proff.
Giuseppe Franco Ferrari (C.F. FRRGPP50B08M109X) e Roland Riz (C.F.
RZIRND27E12A952U), e con questi elettivamente domiciliata presso lo
studio del primo in Roma, Via di Ripetta n. 142;
Contro la Presidenza del Consiglio dei Ministri, in persona del
Presidente del Consiglio pro tempore, per la dichiarazione di
illegittimita' costituzionale dell'art. 32, legge 12 novembre 2011,
n. 183, pubblicata nel supplemento Ordinario n. 234/L alla Gazzetta
Ufficiale della Repubblica Italiana n. 265 del 14 novembre 2011,
recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato (legge di stabilita' 2012)».
I. Sul supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 265 del
14 novembre 2011 e' stata pubblicata la legge di stabilita' per
l'anno 2011 (legge n. 183 del 12 novembre 2011).
L'art. 32 della citata legge detta le regole del patto di
stabilita' interno per le Regioni e le Province Autonome di Trento e
di Bolzano, definendo, per ciascuna, la misura del risparmio da
conseguire in conformita' a quanto stabilito dai decreti-legge n.
98/2011 e 138/2011 (quest'ultimo oggetto di questione di legittimita'
costituzionale radicata innanzi codesta ecc.ma Corte e iscritta
all'n.r.g. 152/2011) e qualificando siffatta disciplina come
«principio fondamentale della finanza pubblica» ex art. 117, comma 3,
e art. 119, comma 2, Cost.
I commi da 2 a 9 del citato art. 32 sono destinati a dettare la
disciplina applicabile alle Regioni a Statuto ordinario, mentre i
successivi commi da 10 a 13 e 15 sono dedicati alle Regioni a Statuto
speciale e alle Province Autonome di Trento e di Bolzano, con
particolare riferimento alla quantificazione del contributo, alle
tipologie di spese considerate e alle modalita' di computo delle
stesse. La disciplina in materia di monitoraggio degli adempimenti
(cui sono dedicati i commi da 17 a 20) e di sanzioni per l'ipotesi di
inadempienza (cui sono dedicati i commi da 21 a 26), e' invece comune
a Regioni ordinarie e Province Autonome.
Il succitato comma 10 individua per ciascuna Provincia Autonoma
il contributo aggiuntivo di finanza pubblica determinato
complessivamente per il comparto dal d.l. n. 98/2011 e dal d.l. n.
138/2011 in 2.000 milioni di euro e, analogamente a quanto disposto
per le Regioni a Statuto ordinario, per l'anno 2012 riducendo
l'importo complessivo della quota relativa alla «Robin Tax» (fissata
per le Regioni a Statuto speciale in 370 milioni di euro).
I successivi commi da 11 (applicabile alle Regioni a Statuto
speciale, «escluse la regione Trentino-Alto Adige e le province
autonome di Trento e di Bolzano») a 13 confermano per le Regioni a
Statuto speciale la disciplina dei precedenti esercizi finanziari,
concernente il patto di stabilita' «concordato».
Il comma 12 e', piu' precisamente, destinato a dettare una
disciplina peculiare per il patto di stabilita' della Regione
Trentino-Alto Adige e delle Province autonome, prevedendo che il
calcolo degli obiettivi di risparmio sia effettuato, di intesa tra la
Provincia e lo Stato, prendendo a riferimento il saldo programmatico
calcolato in termini di competenza mista, anziche' il complesso delle
spese, pur, per ogni altro profilo, dettando una disciplina
sovrapponibile a quella prevista per le altre Regioni a statuto
speciale, ivi compresa la previsione della applicazione, in caso di
mancato accordo tra la Provincia e il Ministro competente, della
disciplina dettata per le Regioni a Statuto ordinario.
Il comma 13 dispone che le Regioni a statuto speciale e le
Province autonome che esercitano in via esclusiva le funzioni in
materia di finanza locale, definiscono la disciplina del patto di
stabilita' per gli enti locali dei rispettivi territori, con
previsione di automatica applicazione delle regole generali per gli
enti locali in caso di inerzia delle Regioni e Province competenti.
Il comma 14 reca una norma di chiusura, stabilendo che
l'attuazione delle sopra elencate disposizioni deve avvenire nel
rispetto dei rispettivi Statuti speciali e delle relative norme di
attuazione.
Il comma 17 e', invece, destinato a disciplinare, con decorrenza
dall'anno 2013, il c.d. «patto regionale integrato», avente la
specifica finalita' di consentire alle Regioni e alle Province
Autonome di concordare con lo Stato le modalita' di raggiungimento
dei propri obiettivi, esclusa la componente sanitaria, e quelli degli
enti locali del proprio territorio, previo accordo concluso in sede
di Consiglio delle autonomie locali, con la previsione, in caso di
mancato rispetto degli obiettivi complessivi concordati, di un
sistema sanzionatorio che impone alle Regioni e alle Province
Autonome inadempimenti di rispondere con un maggior concorso,
nell'anno successivo, in misura pari alla differenza tra l'obiettivo
prefisso e il risultato conseguito.
I commi da 18 a 21 riguardano, poi, termini e modalita' del
monitoraggio del Patto per le Regioni e per le Province Autonome,
introducendo in capo a queste l'obbligo di trasmettere al Ministero
dell'economia e delle finanze, con cadenza trimestrale, le
informazioni relative agli andamenti della gestione di competenza e
di quella di cassa, nonche', ai fini della verifica del Patto, di
inviare la relativa certificazione.
Le disposizioni in esame precisano che la mancata trasmissione
della certificazione costituisce inadempimento del Patto e sanzionano
siffatta condotta omissiva in modo analogo all'ipotesi del mancato
rispetto dell'obiettivo di risparmio cui sopra si e' fatto
riferimento. In caso di trasmissione tardiva, ma attestante,
comunque, il rispetto del Patto di stabilita', il Legislatore statale
ha previsto la sola sanzione del divieto di assunzione di personale.
La disciplina del sistema sanzionatorio prosegue con i commi da
22 a 26; con specifico riferimento all'ipotesi di inadempienza al
Patto di stabilita' interno, il comma 22 rinvia all'elenco di
sanzioni di cui all'art. 7, d.lgs. n. 149/2011, sanzioni destinate a
trovare applicazione, a mente del comma 25, anche nell'ipotesi in cui
la violazione del Patto di stabilita' interno sia accertata
successivamente all'anno seguente a quello cui la violazione si
riferisce. Il comma 26 dispone la nullita' degli atti elusivi del
Patto posti in essere dalle Regioni e dalle Province Autonome.
Ora, come noto, con il cosiddetto Accordo di Milano siglato
nell'anno 2009, tra la Regione Trentino Alto Adige e le Province
Autonome di Trento e di Bolzano, da un lato, e il Governo,
dall'altro, si e' dato vita, ai sensi dell'articolo 2, commi da 106 a
126, legge n. 191/2009, ad un nuovo sistema di relazioni finanziarie
con lo Stato, anche in attuazione del processo di riforma in senso
autonomistico contenuto nella legge n. 42/2009, prevedendo, nel
contempo, che la modificazione del Titolo VI dello Statuto di
Autonomia, recante appunto le disposizioni di carattere finanziario,
avrebbe potuto essere realizzata solo attraverso la procedura
rinforzata prevista dall'articolo 104 dello Statuto medesimo, che
ammette il ricorso alla legge ordinaria solo in presenza di concorde
richiesta del Governo e della Regione e le Province Autonome, per
quanto di rispettiva competenza.
E' evidente che l'art. 32, legge n. 183/2011, introduce
modificazioni al complesso delle disposizioni concordate con il
Governo dalla Regione Trentino-Alto Adige e dalle Province autonome
nel 2009 al fine di definirne il concorso agli obiettivi di finanza
pubblica e alla realizzazione del processo di attuazione del c.d.
Federalismo Fiscale, operando al di fuori dei meccanismi concordati e
sanciti in espressa disposizione normativa e statutaria.
Di qui la necessita' della proposizione del presente ricorso, per
la dichiarazione di illegittimita' costituzionale dell'art. 32, legge
n. 183/2011, per i seguenti
Motivi
I. Violazione dell'art. 8, n. 1, 9, n. 10, 16, 103, 104 e 107, d.P.R.
31 agosto 1972, n. 670. Violazione del Titolo VI , d.P.R. 31 agosto
1972, n. 670, con particolare riferimento agli artt. 75, 79, 81 e 83.
Violazione delle norme di attuazione dello Statuto di cui al d.P.R.
15 luglio 1988, n. 305, al d.lgs. 16 marzo 1992, n. 266, con
particolare riferimento all'art. 2, e al d.lgs. 16 marzo 1992, n.
268, con particolare riferimento agli artt. 9, 10, 10-bis e 16,
nonche' 17 e 18. Violazione dell'art. 2, comma 106, legge n.
191/2009. Violazione dei principi di ragionevolezza e di leale
collaborazione.
I.I. In forza del Titolo VI dello Statuto speciale, la Provincia
Autonoma di Bolzano gode di una particolare autonomia in materia
finanziaria, sistema rafforzato dalla previsione di un meccanismo
peculiare per la modificazione delle disposizioni recate dal medesimo
Titolo VI, che ammette l'intervento del Legislatore statale con legge
ordinaria solo in presenza di una preventiva intesa con la Regione e
le Province Autonome, in applicazione dell'art. 104 dello stesso
Statuto di autonomia.
Il nuovo assetto delle relazioni finanziarie tra lo Stato e le
Province Autonome inaugurato con il citato Accordo di Milano ha
trovato espressione anche nell'art. 2, commi da 106 a 126, legge 23
dicembre 2009, n. 191, con espresso assoggettamento, a mente del
comma 106, delle disposizioni recate dai commi da 107 a 125 al
peculiare meccanismo di approvazione rinforzata di cui all'art. 104
St..
Il quadro statutario in materia finanziaria si caratterizza, tra
l'altro, per la previsione di una specifica disciplina, recata
dall'art. 79, del concorso della Provincia Autonoma di Bolzano al
conseguimento degli obiettivi di perequazione e di solidarieta',
nonche' all'assolvimento degli obblighi di carattere finanziario
posti dall'Ordinamento comunitario, dal Patto di stabilita' interno e
dalle altre misure di coordinamento della finanza pubblica stabilite
dalla normativa statale.
Piu' in particolare, il citato art. 79 St. dispone che «la
regione e le province concorrono al conseguimento degli obiettivi di
perequazione e di solidarieta' e all'esercizio dei diritti e doveri
dagli stessi derivanti nonche' all'assolvimento degli obblighi di
carattere finanziario posti dall'ordinamento comunitario, dal patto
di stabilita' interno e dalle altre misure di coordinamento della
finanza pubblica stabilite dalla normativa statale:
a) con l'intervenuta soppressione della somma sostitutiva
dell'imposta sul valore aggiunto all'importazione e delle
assegnazioni a valere su leggi statali di settore;
b) con l'intervenuta soppressione della somma spettante ai
sensi dell'articolo 78;
c) con il concorso finanziario ulteriore al riequilibrio
della finanza pubblica mediante l'assunzione di oneri relativi
all'esercizio di funzioni statali, anche delegate, definite d'intesa
con il Ministero dell'economia e delle finanze, nonche' con il
finanziamento di iniziative e di progetti, relativi anche ai
territori confinanti, complessivamente in misura pari a 100 milioni
di euro annui a decorrere dall'anno 2010 per ciascuna provincia.
L'assunzione di oneri opera comunque nell'importo di 100 milioni
annui anche se gli interventi nei territori confinanti risultino per
un determinato anno di un importo inferiore ai 40 milioni di euro
complessivi;
d) con le modalita' di coordinamento della finanza pubblica
definite al comma 3» (comma 1).
L'articolo in esame precisa poi che «le misure di cui al comma 1
possono essere modificate esclusivamente con la procedura prevista
dall'articolo 104 e fino alla loro eventuale modificazione
costituiscono il concorso agli obiettivi di finanza pubblica di cui
al comma 1» e che «al fine di assicurare il concorso agli obiettivi
di finanza pubblica, la regione e le province concordano con il
Ministro dell'economia e delle finanze gli obblighi relativi al patto
di stabilita' interno con riferimento ai saldi di bilancio da
conseguire in ciascun periodo. Fermi restando gli obiettivi
complessivi di finanza pubblica, spetta alle province stabilire gli
obblighi relativi al patto di stabilita' interno e provvedere alle
funzioni di coordinamento con riferimento agli enti locali, ai propri
enti e organismi strumentali, alle aziende sanitarie, alle
universita' non statali di cui all'articolo 17, comma 120, della
legge 15 maggio 1997, n. 127 , alle camere di commercio, industria,
artigianato e agricoltura e agli altri enti o organismi ad
ordinamento regionale o provinciale finanziati dalle stesse in via
ordinaria. Non si applicano le misure adottate per le regioni e per
gli altri enti nel restante territorio nazionale. A decorrere
dall'anno 2010, gli obiettivi del patto di stabilita' interno sono
determinati tenendo conto anche degli effetti positivi in termini di
indebitamento netto derivanti dall'applicazione delle disposizioni
recate dal presente articolo e dalle relative norme di attuazione. Le
province vigilano sul raggiungimento degli obiettivi di finanza
pubblica da parte degli enti di cui al presente comma ed esercitano
sugli stessi il controllo successivo sulla gestione dando notizia
degli esiti alla competente sezione della Corte dei conti» (comma 2 -
enfasi aggiunta).
Infine, la disposizione statutaria de qua espressamente prevede
che «le disposizioni statali relative all'attuazione degli obiettivi
di perequazione e di solidarieta', nonche' al rispetto degli obblighi
derivanti dal patto di stabilita' interno, non trovano applicazione
con riferimento alla regione e alle province e sono in ogni caso
sostituite da quanto previsto dal presente articolo. La regione e le
province provvedono alle finalita' di coordinamento della finanza
pubblica contenute in specifiche disposizioni legislative dello
Stato, adeguando la propria legislazione ai principi costituenti
limiti ai sensi degli articoli 4 e 5» (comma 3 - enfasi aggiunta).
L'art. 75 St. attribuisce, inoltre, alle Province Autonome le
quote di gettito delle entrate tributarie dello Stato indicate dallo
Statuto e percette nei rispettivi territori (imposte di registro e di
bollo, tasse di concessione governativa, imposte sul consumo dei
tabacchi, imposta sul valore aggiunto, accisa sulla benzina sugli oli
da gas per autotrazione e sui gas petroliferi liquefatti per
autotrazione e le accise sui prodotti energetici), e, in ogni caso, i
nove decimi di tutte le entrate tributarie erariali, dirette o
indirette, comunque denominate, ulteriori rispetto a quelle sopra
elencate, mentre la normativa di attuazione statutaria disciplina
tassativamente le ipotesi di riserva del gettito all'Erario (articoli
9, 10 e 10-bis, d.lgs. n. 268/1992).
Ed ancora, l'art. 83 St. prevede che la Provincia autonoma di
Bolzano adegui la propria normativa alla legislazione dello Stato in
materia di armonizzazione dei bilanci pubblici, con esclusione,
quindi, di ogni ipotesi di applicazione in via automatica di
disposizioni di matrice statale, che illegittimamente comprimerebbe
le prerogative della Provincia, tanto piu' se si considera che la
normativa di attuazione statutaria assegna alle Province autonome la
potesta' di emanare norme in materia di bilanci, di rendiconti, di
amministrazione del patrimonio e di contratti delle medesime e degli
enti da esse dipendenti (cfr., art. 16, d.lgs. n. 268/1992), e che,
in linea generale, prevede unicamente in capo alla Provincia l'onere
di adeguamento alle disposizioni statali, nei limiti di cui agli
artt. 4 e 5, St. (art. 2, d.lgs. n. 266/1992).
Il quadro sopra delineato evidenzia la peculiarita' del regime di
autonomia finanziaria provinciale, sia con riferimento alla
individuazione delle modalita' di concorrenza agli obiettivi di
stabilita', perequazione e solidarieta' - attraverso l'individuazione
tassativa delle ipotesi di assoggettabilita' della Provincia stessa
alle disposizioni recate dal legislatore statale (cfr. art. 79, St.)
- sia rispetto alla gestione del gettito tributario realizzato
dall'Erario sul territorio provinciale e della riserva all'Erario del
gettito provinciale (art. 75 St. e artt. da 9 a 10-bis, d.lgs. n.
268/1992).
Ora, l'art. 32, legge n. 183/2011, interviene, con tutta
evidenza, sul complesso delle disposizioni concordate con il Governo
dalla Regione Trentino-Alto Adige e dalle Province autonome nel 2009
con il gia' citato Accordo di Milano, al fine di definire il loro
concorso agli obiettivi di finanza pubblica e al processo di
attuazione del c.d. federalismo fiscale.
L'esame della normativa statale succitata ne svela i plurimi
profili di censurabilita'.
Come rilevato in narrativa, infatti, al comma 10, il Legislatore
statale introduce unilateralmente, e al di fuori qualunque
procedimento concordato, una misura di concorso delle Province
Autonome agli obiettivi di finanza pubblica aggiuntiva rispetto a
quella delineata con l'art. 14, d.l. n. 78/2010 (l. conv. n. 122/2010
- gravato con ricorso iscritto all'n.r.g. 99/2010), definendo
l'entita' complessiva del concorso predetto e individuando, mediante
apposita tabella, il riparto pro quota tra le Autonomie del concorso
stesso, quantificato complessivamente, con riferimento alla Provincia
Autonoma di Bolzano, in euro 356.545.
La quantificazione in concreto degli obiettivi e, soprattutto, la
previsione espressa e puntuale del riparto degli stessi tra le
Autonomie speciali operate unilateralmente dal Legislatore statale si
pongono in insanabile conflitto con il principio che regge, ai sensi
del combinato disposto dell'art. 79 e dell'art. 104 St., il sistema
dei rapporti Stato - Autonomie speciali sotto il profilo finanziario:
viene violata la regola dell'intesa e del principio di leale
collaborazione recato dall'art. 107 St., che costituisce il cardine
di qualunque intervento modificativo delle disposizioni in materia di
concorso provinciale agli obiettivi di finanza pubblica, con
l'introduzione di una nuova misura a carico della Provincia.
Ad analoghe censure si espone il successivo comma 12, in virtu'
del quale il saldo programmatico concordato tra lo Stato e le
Autonomie deve essere determinato migliorando il corrispondente saldo
dell'esercizio 2011 in misura pari agli importi riportati dalla gia'
citata tabella di cui al comma 10: l'art. 79, comma 3, St., prevede
invece, lo si e' visto, che le Province concordino con il Ministro
dell'economia e delle finanze gli obblighi relativi al Patto di
stabilita' interno e che, a decorrere dall'anno 2010, gli obiettivi
del Patto siano determinati tenendo conto in concreto degli effetti
positivi in termini di indebitamento netto, derivanti
dall'applicazione del medesimo art. 79.
La violazione della citata disposizione statutaria e,
parallelamente, del peculiare regime dell'intesa delineato dall'art.
104 St., nonche' del connesso, e anzi presupposto, principio di leale
collaborazione, e', anche sotto tale profilo, palese.
Il successivo comma 13, pur confermando le competenze provinciali
in materia di finanza locale, impone che anche gli enti situati sul
territorio delle Province siano assoggettati al rispetto
dell'obiettivo complessivamente determinato - in termini di patto di
stabilita' interno - dall'art. 31, legge n. 183/2011.
La violazione dell'art. 79, comma 3, St., torna in evidenza,
posto che, a norma di tale disposizione statutaria, compete in via
esclusiva alle Province il compito di definire il Patto di
stabilita', tra gli altri, con gli enti locali del proprio
territorio.
L'illegittimita' costituzionale delle disposizioni esaminate
discende, in via immediata, dalla natura di legge ordinaria che e'
loro propria, legge adottata al di fuori del necessario - e gia'
puntualmente descritto - meccanismo dell'intesa, in patente
violazione dell'art. 104 dello Statuto di autonomia, nonche' del
principio di leale collaborazione di cui e' espressione l'art. 107
dello Statuto speciale: il Legislatore statale, per il tramite delle
sopra citate previsioni recate dall'art. 32, legge n. 183/2011, e'
intervenuto unilateralmente sull'assetto dei rapporti finanziari
Stato-Province autonome.
Ne', ovviamente, le disposizioni sopra censurate potrebbero
trovare copertura nell'art. 103 St., che anzi, per le modificazioni
di disposizioni statutarie, impone il ricorso all'ancora piu'
stringente procedura di revisione costituzionale.
Ma v'e' di piu'.
I.II. La previsione dell'automatica estensione delle disposizioni
dettate per le Regioni a Statuto ordinario anche alla Provincia di
Bolzano, recata in modo esplicito sia dai commi sopra esaminati, sia
dai commi successivi (si vedano i commi da 17 a 25, che individuano
una disciplina comune anche alle Regioni a statuto ordinario e su cui
piu' diffusamente infra), travalica i precisi confini posti dall'art.
79, comma 1, St., il quale espressamente stabilisce le regole per la
definizione del Patto di stabilita' e prevede che trovino
applicazione alla Provincia solo le disposizioni sull'attuazione
degli obiettivi di perequazione e di solidarieta', nonche' quelle
relative al rispetto degli obblighi derivanti dal Patto di stabilita'
interno previste dallo Statuto speciale, da cui discende
esplicitamente l'inapplicabilita' alla Provincia ricorrente delle
misure adottate per le altre Regioni.
Conseguentemente, stante la gia' stigmatizzata pretermissione del
necessario momento di confronto con la Provincia Autonoma, la norma
censurata viola, altresi', il disposto del comma 2 del medesimo art.
79, che espressamente assoggetta al gia' esaminato meccanismo di cui
all'art. 104 St., la modificazione delle misure recate dal precedente
comma 1.
Sulla indefettibilita' del meccanismo di cui in parola, codesta
ecc.ma Corte si e' espressa molto chiaramente: «Per quanto riguarda
la Provincia autonoma di Trento, bisogna osservare che l'autonomia
finanziaria della Regione Trentino-Alto Adige/Sudtirol e'
disciplinata dal Titolo VI dello statuto speciale. Negli articoli che
vanno da 69 a 86 di tale statuto sono regolati i rapporti finanziari
tra lo Stato, la Regione e le Province autonome, comprese le quote di
compartecipazione ai tributi erariali. Inoltre, il primo comma
dell'art. 104 dello stesso statuto stabilisce che «Fermo quanto
disposto dall'articolo 103 le norme del titolo VI e quelle dell'art.
13 possono essere modificate con legge ordinaria dello Stato su
concorde richiesta del Governo e, per quanto di rispettiva
competenza, della regione o delle due province». Il richiamato art.
103 prevede, a sua volta, che le modifiche statutarie debbano
avvenire con il procedimento previsto per le leggi costituzionali.
Dalle disposizioni citate si deduce che l'art. 104 dello statuto
speciale, consentendo una modifica delle norme relative all'autonomia
finanziaria su concorde richiesta del Governo, della Regione o delle
Province, introduce una deroga alla regola prevista dall'art. 103,
che impone il procedimento di revisione costituzionale per le
modifiche statutarie, abilitando la legge ordinaria a conseguire tale
scopo, purche' sia rispettato il principio consensuale» (C. Cost., n.
133/2010 - enfasi aggiunta).
Occorre, poi, considerare che nell'Ordinamento statutario non e'
previsto alcun termine per l'emanazione delle «leggi rinforzate» che,
ai sensi del gia' esaminato art. 104 St., sarebbero necessarie per
modificare l'attuale lettera dell'articolo 79 dello Statuto di
autonomia: la procedura paritetica presuppone una necessaria
preventiva intesa, che per sua natura non puo' essere condizionata e
subordinata ad alcun termine, specie se stabilito unilateralmente in
una norma ordinaria statale.
L'articolo 32, nella parte in cui prevede l'immediata e diretta
applicazione anche nella Provincia autonoma di Bolzano della
disciplina generale, qualora - per qualsiasi causa - l'intesa non
dovesse essere raggiunta entro il termine definito, si pone, dunque,
in frontale contrasto con gli articoli 79 e 83 dello Statuto speciale
di autonomia, nonche' con l'articolo 2, d.lgs. n. 266/1992 (in
combinato disposto con l'art. 16, d.lgs. n. 268/1992).
Nelle materie attribuite alla competenza provinciale, infatti,
l'art. 2, d.lgs. n. 266/1992, nel disciplinare il rapporto tra
l'Ordinamento statale e l'Ordinamento provinciale, prevede, si e'
visto, in capo alla Provincia, unicamente l'onere di adeguare la
propria legislazione, nel termine di sei mesi dalla pubblicazione o
nel piu' ampio termine stabilito, alle norme statali, nei limiti di
cui agli artt. 4 e 5, St..
Pertanto, ove si verta in materie di competenza esclusiva
provinciale, la Provincia sara' tenuta all'adeguamento solo ove le
norme statali possano qualificarsi come «norme fondamentali delle
riforme economiche e sociali», mentre in materie di competenza
concorrente, l'adeguamento sara' necessitato in presenza di
disposizioni qualificabili come «principi fondamentali».
Nelle more dell'adeguamento, per espressa previsione del citato
art. 2, d.lgs. n. 266/1992, restano applicabili le norme provinciali.
Ora, con la disposizione recata dall'art. 32, legge n. 183/2011,
il Legislatore statale prevede l'immediata applicazione delle
disposizioni dettate per le Regioni a Statuto ordinario anche alle
Province e cio' benche' siffatte disposizioni, oltre a ingerire nel
peculiare regime di autonomia finanziaria riconosciuto alla Provincia
Autonoma stessa dal Titolo VI dello Statuto (cfr. in particolare,
art. 83 St.) e dalle relative norme di attuazione (d.lgs. n.
268/1992, cfr. in particolare articolo 16), impingano in materie
riservate alla competenza provinciale esclusiva e concorrente, quali
le materie di ordinamento degli uffici e del personale (articolo 8,
n. 1, St.), di finanza locale (artt. 80 e 81, St.) in relazione alla
contabilita' degli enti locali, e di igiene e sanita' (articolo 9, n.
10, St.), per quanto attiene al finanziamento integrale del settore
sanitario a carico del bilancio provinciale, in relazione agli enti
sanitari, e quindi in materie per cui sarebbe ammissibile, in
applicazione dei gia' citati artt. 4 e 5 St., l'imposizione di un
obbligo di adeguamento alle norme di riforma economico sociale o, al
piu', in presenza di materia a competenza concorrente ai «principi
fondamentali» dettati dal Legislatore statale.
E, benche' il Legislatore stesso pretenda di qualificare le
disposizioni recate dall'art. 32, legge n. 183/2011, come «principi
fondamentali di coordinamento della finanza pubblica» ai sensi degli
artt. 117, terzo comma, e 119, secondo comma, Cost., e' evidente che
i requisiti di compatibilita' della norma il riparto
costituzionalmente e statutariamente previsto delle competenze tra
Stato e Province Autonome non sussistono.
Come precisato da codesta ecc.ma Corte, infatti, solo le norme
effettivamente costituenti principi fondamentali del coordinamento
della finanza pubblica sono vincolanti anche per le autonomie
speciali (C. cost., nn. 229/2011 e 169/2007).
D'altro canto, e' pacifico che la qualificazione operata dal
legislatore non e' in se' vincolante qualora le norme, nella
sostanza, non rivestano il carattere dichiarato (ex plurimis, C.
cost., nn. 482/1995 e 354/1994).
Il Legislatore statale si spinge, con i commi da 17 a 26
dell'articolo 32, legge n. 183/2011, sino a definire tipologia e
contenuto delle sanzioni applicabili in caso di mancato rispetto del
Patto di stabilita' interno per la Provincia e per gli enti locali
del suo territorio.
Si consideri, con particolare riguardo agli enti locali, che
l'art. 79, comma 3, dello Statuto di autonomia, attribuisce alla
Provincia il potere di definire gli obblighi relativi al patto di
stabilita' interno per i propri enti locali e le relative funzioni di
coordinamento, in relazione alla competenza statutaria spettante alla
provincia stessa in materia di finanza locale (cfr., altresi', artt.
80 e 81, St. e relativa norma di attuazione statutaria di cui al
d.lgs. n. 268/1992, cfr. in particolare articoli 17 e 18, nonche'
art. 79, comma 2, St. e d.P.R. n. 305/1988): il chiaro riparto di
competenza, in quanto norma rientrante nell'alveo applicativo
dell'art. 104 St., avrebbe potuto essere modificato solo attraverso
il particolare procedimento «di intesa» ivi disciplinato.
Cosi' non e', posto che, ancora una volta, il Legislatore statale
e' intervenuto unilateralmente individuando, per il tramite di
specifiche misure sanzionatorie, gli strumenti per garantire il
rispetto degli obblighi discendenti dal Patto di stabilita'.
Ecco che tornano, dunque, in evidenza i gia' segnalati profili di
censurabilita' della disposizione statale per violazione degli artt.
103, 104, e 107 dello Statuto speciale.
Le disposizioni esaminate e censurate con il presente ricorso, lo
si e' dimostrato, si pongono, quindi, in insanabile conflitto con il
sistema dei rapporti finanziari Stato - Province Autonome di matrice
statutaria, palesandosi, sotto diverso ma connesso profilo,
evidentemente irragionevoli, in quanto incidenti su ambiti di provata
e riconosciuta competenza provinciale, sancita, non bisogna
dimenticarlo, dal nuovo testo dell'art. 79 St., che costituisce il
risultato di un incontro di volonta' dello Stato e delle Province
Autonome medesime, concretizzato nel gia' citato accordo di Milano.
Ne' ad escludere la palese confliggenza tra l'assetto
costituzionale e statutario sopra ricostruito ed esaminato e l'art.
32, legge n. 183/2011, puo' valere la norma di chiusura recata dal
comma 14 del citato articolo 32, il quale prevede, peraltro
unicamente con riferimento alle misure di cui ai commi da 11 a 13,
che l'attuazione delle stesse debba avvenire nel rispetto dello
Statuto speciale e delle relative norme di attuazione.
Anzi, siffatta generica previsione dimostra, ulteriormente,
l'irragionevolezza della disposizione censurata, che detta norme di
dettaglio, in aperto ed insanabile conflitto con il peculiare regime
di autonomia che spetta, proprio in ragione dello Statuto, alla
Provincia Autonoma di Bolzano: l'applicazione della norma
assoggettata al vaglio di costituzionalita' e' incompatibile con il
rispetto delle prescrizioni statutarie richiamate dalla citata
prescrizione di chiusura.