Ordinanza 
 
nel giudizio di legittimita' costituzionale  dell'articolo  13  della
legge della Regione Puglia 12 ottobre 2009,  n.  21  (Assestamento  e
prima  variazione  al  bilancio   di   previsione   per   l'esercizio
finanziario 2009), promosso dal  Tribunale  amministrativo  regionale
per la Puglia, sezione di Lecce, con ordinanza del 27 dicembre  2010,
iscritta al n. 40 del registro  ordinanze  2011  e  pubblicata  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica  n.  11,  prima  serie  speciale,
dell'anno 2011. 
    Visto l'atto di costituzione della societa' Toil s.p.a.; 
    udito nella camera di consiglio del 25 gennaio  2012  il  Giudice
relatore Gaetano Silvestri. 
    Ritenuto che, con ordinanza deliberata il 27  dicembre  2010,  il
Tribunale amministrativo regionale per la Puglia, sezione  di  Lecce,
ha sollevato, in riferimento agli articoli 3 e 41 della Costituzione,
questioni di legittimita' costituzionale dell'articolo 13 della legge
della Regione Puglia 12 ottobre 2009, n.  21  (Assestamento  e  prima
variazione al bilancio  di  previsione  per  l'esercizio  finanziario
2009),  nella  parte  in   cui,   disciplinando   gli   impianti   di
distribuzione di carburanti e GPL, prescrive condizioni di  sicurezza
ulteriori rispetto a quelle  previste  dalla  normativa  statale,  da
applicarsi  anche  agli  impianti  gia'  realizzati  ma  non   ancora
collaudati; 
        che il rimettente e' investito  del  ricorso  proposto  dalla
societa' Toil s.p.a., nei confronti del Comune di  Casarano  e  della
Regione  Puglia,  per  ottenere  l'annullamento   del   provvedimento
regionale del 19 maggio 2010 con  il  quale  sono  state  sospese  le
operazioni di collaudo dell'impianto di distribuzione di carburanti e
GPL, realizzato dalla ricorrente; 
        che, secondo quanto riferisce il giudice a quo,  la  predetta
societa', munita delle prescritte autorizzazioni alla  costruzione  e
all'esercizio dell'impianto, aveva ultimato i lavori di realizzazione
dello stesso e richiesto  al  Comune  di  Casarano  di  procedere  al
collaudo; 
        che in data 12  maggio  2010  il  Comune  di  Casarano  aveva
convocato,  per  il  21  maggio  successivo,   la   Commissione   per
l'espletamento del collaudo, ai sensi dell'art. 16 della legge  della
Regione  Puglia  13  dicembre  2004,  n.  23   (Razionalizzazione   e
ammodernamento della rete distributiva dei carburanti) e dell'art. 22
del  Regolamento  della  Regione  Puglia  10  gennaio  2006,   n.   2
(Razionalizzazione ed  ammodernamento  della  rete  distributiva  dei
carburanti sulla rete stradale ordinaria); 
        che, prima della conclusione delle operazioni di collaudo, e'
stata approvata la legge reg. Puglia n. 21  del  2009,  la  quale  ha
introdotto, all'art. 13, una nuova disciplina in materia di sicurezza
degli  impianti  di  distribuzione  di  carburanti  e  GPL,   sicche'
l'Amministrazione  regionale  ha  comunicato   la   sospensione   del
collaudo, in ragione della rilevata inadeguatezza dell'impianto  alle
nuove prescrizioni; 
        che,  riferisce  ancora  il  rimettente,  nel   ricorso   per
l'annullamento del provvedimento  di  sospensione  del  collaudo,  la
societa'  Toil  s.p.a.  ha   dedotto   «l'eccesso   di   potere   per
irragionevolezza dell'azione amministrativa», la violazione dell'art.
13 della legge reg. Puglia n. 21 del 2009 e  dell'art.  2,  comma  4,
della legge 7  agosto  1990,  n.  241  (Nuove  norme  in  materia  di
procedimento amministrativo e di  diritto  di  accesso  ai  documenti
amministrativi), nonche' l'illegittimita' costituzionale della  norma
regionale indicata, per contrasto con gli artt. 3, 41 e 117 Cost.; 
        che, in particolare, la societa' ricorrente ha  precisato  di
avere realizzato l'impianto nel rispetto  di  quanto  prescritto,  in
tema di distanze di sicurezza esterne, dall'allegato A), punti  13.2.
e 13.3., del d.P.R. 24 ottobre  2003,  n.  340  (Regolamento  recante
disciplina per la sicurezza degli impianti di distribuzione  stradale
di G.P.L. per autotrazione), e di avere ottenuto il parere favorevole
del Comando provinciale dei Vigili del fuoco, sicche', non risultando
oggettivamente possibile alcuna modifica o adeguamento  dell'impianto
gia' realizzato alle nuove prescrizioni introdotte dall'art. 13 della
legge reg. Puglia n. 21 del  2009,  tale  disposizione  non  potrebbe
trovare applicazione al caso di specie; 
        che infatti, secondo la societa' ricorrente,  il  riferimento
contenuto nell'art. 13 citato agli «impianti non  ancora  collaudati»
riguarderebbe soltanto gli impianti suscettibili di adeguamento  alle
nuove prescrizioni, e tale  interpretazione  sarebbe  avvalorata  dal
fatto che la legge reg. Puglia n. 21 del 2009 non disciplina in alcun
modo gli effetti derivanti dalla impossibilita'  di  realizzare  tale
adeguamento, ne' predispone un sistema di  indennizzo  a  favore  dei
soggetti, gia' autorizzati, che si vengano a trovare nella condizione
di non poter piu' esercitare l'attivita' in oggetto; 
        che, diversamente, sempre secondo la societa' ricorrente,  la
disposizione regionale si porrebbe in contrasto con gli artt. 3, 41 e
117 Cost.; 
        che il rimettente, dopo aver  dato  atto  che  nessuna  delle
Amministrazioni intimate si e' costituita  nel  giudizio  principale,
procede all'esame della norma censurata, la quale stabilisce che «gli
impianti di distribuzione carburanti e GPL  di  nuova  realizzazione,
compresi quelli  gia'  realizzati  non  ancora  collaudati  e  quelli
esistenti in caso di potenziamento della capacita' complessiva [...],
devono assicurare il rispetto delle seguenti condizioni [...]»; 
        che, secondo il giudice a quo,  la  disposizione  in  oggetto
avrebbe  posto  una  chiara  distinzione  tra   gli   impianti   gia'
realizzati, collaudati e funzionanti, che non sono destinatari  delle
nuove disposizioni, e gli impianti di nuova realizzazione -  compresi
quelli non ancora collaudati -, che invece sono  tenuti  al  rispetto
delle nuove prescrizioni in materia di sicurezza; 
        che, peraltro, la stessa disposizione  esclude  espressamente
dal proprio ambito di  applicazione  «anche  gli  impianti  di  nuova
realizzazione gia' collaudati»; 
        che, stante la richiamata formulazione letterale della  norma
censurata,   il   rimettente   assume   di   non    poter    accedere
all'interpretazione prospettata dalla ricorrente, e solleva questioni
di legittimita' costituzionale della stessa norma per  contrasto  con
gli artt. 3 e  41  Cost.,  mentre  reputa  insussistente  la  lesione
dell'art. 117 Cost. «in ragione  della  latitudine  della  competenza
regionale in materia di impianti di distribuzione di carburanti,  che
riguarda ogni aspetto, compreso  quello  relativo  alle  distanze  di
sicurezza»; 
        che, in punto di rilevanza, il giudice a  quo  si  limita  ad
osservare  come,  esclusa  la   praticabilita'   dell'interpretazione
riduttiva  della  disposizione  regionale,  propugnata  dalla   parte
ricorrente,  in  difetto  di  una  pronuncia  di  accoglimento  delle
questioni il ricorso andrebbe respinto; 
        che,  quanto  alla  non  manifesta  infondatezza,  lo  stesso
giudice riprende gli argomenti svolti dalla ricorrente  nel  giudizio
principale,   a   sostegno   delle   eccezioni   di    illegittimita'
costituzionale della norma regionale; 
        che, in particolare, e' evidenziata l'irragionevolezza  della
distinzione tra impianti collaudati e non ai  fini  dell'applicazione
della nuova disciplina, dichiaratamente volta a rafforzare la  tutela
della sicurezza e dell'incolumita' pubblica dal rischio di incendi ed
esplosioni; 
        che il rimettente evidenzia come, una volta  che  si  ritenga
l'attivita'  in  esame  oggettivamente  pericolosa,  dovrebbe   darsi
preminente   rilievo   all'interesse    pubblico,    a    prescindere
dall'avvenuto  rilascio  del  certificato  di   collaudo,   dovendosi
altrimenti ritenere che  tale  interesse  sia  gia'  sufficientemente
garantito dalla conformita' dell'impianto alle  prescrizioni  dettate
dalla normativa statale contenuta nel d.P.R. n. 340  del  2003,  come
avvenuto nella specie; 
        che la condizione degli impianti di nuova  realizzazione  non
ancora  collaudati  non  sarebbe  affatto  diversa  da  quella  degli
impianti per i quali la procedura di collaudo risultava gia' conclusa
al momento dell'entrata in vigore della norma censurata,  sicche'  il
differente   trattamento   previsto   dal    legislatore    regionale
risulterebbe privo di giustificazione; 
        che, pertanto, la norma regionale sarebbe  costituzionalmente
illegittima nella parte in cui non  esclude  dal  proprio  ambito  di
applicazione «anche le strutture autorizzate, gia'  realizzate  o  in
fase  di  realizzazione,  che,  ancorche'   non   collaudate,   siano
insuscettibili di materiale modificazione e/o adeguamento» alle nuove
prescrizioni di sicurezza; 
        che l'irragionevolezza della distinzione posta alla base  del
differente trattamento degli impianti  gia'  realizzati,  in  ragione
dell'intervenuto  collaudo,  ridonderebbe  anche   in   lesione   del
parametro che tutela l'iniziativa economica privata; 
        che la norma censurata,  infatti,  imporrebbe  un  sacrificio
ingiustificato a coloro i quali hanno avviato, o perfino  completato,
il proprio programma di investimento  nel  rispetto  della  normativa
statale, prima dell'entrata in vigore della legge reg. Puglia  n.  21
del 2009; 
        che  il  rimettente  prospetta,  in   via   subordinata,   la
violazione dell'art. 41 Cost., in considerazione  del  fatto  che  la
disposizione oggetto di censura non ha previsto un meccanismo di tipo
indennitario, volto a compensare il sacrificio economico  imposto  ai
titolari  di  impianti  realizzati  sulla   base   di   provvedimenti
autorizzativi  legittimamente  emessi,   che   non   possano   essere
modificati e adeguati alle prescrizioni introdotte dalla sopravvenuta
disciplina; 
        che, con memoria depositata il 29  marzo  2011,  la  societa'
Toil s.p.a. si e' costituita nel giudizio incidentale per invocare la
declaratoria di  illegittimita'  costituzionale  dell'art.  13  della
legge reg. Puglia n. 21 del 2009, svolgendo argomenti sostanzialmente
assimilabili a quelli del rimettente, alla cui sintesi si puo' dunque
rinviare. 
    Considerato che il  Tribunale  amministrativo  regionale  per  la
Puglia, sezione di Lecce, dubita, in riferimento agli articoli 3 e 41
della Costituzione, della legittimita'  costituzionale  dell'articolo
13  della  legge  della  Regione  Puglia  12  ottobre  2009,  n.   21
(Assestamento e  prima  variazione  al  bilancio  di  previsione  per
l'esercizio finanziario 2009),  nella  parte  in  cui,  disciplinando
l'attivita'  di  distribuzione  di  carburanti   e   GPL,   prescrive
condizioni di sicurezza ulteriori rispetto a  quelle  previste  dalla
normativa statale, da applicarsi anche agli impianti gia'  realizzati
ma non ancora collaudati; 
        che il rimettente deve decidere sulla domanda di annullamento
del provvedimento con il quale e' stata disposta la  sospensione  del
collaudo  dell'impianto  di  distribuzione  di   carburanti   e   GPL
realizzato dalla societa'  Toil  s.p.a.,  previa  autorizzazione  del
Comune di Casarano, in epoca antecedente all'entrata in vigore  della
norma censurata; 
        che tale impianto, per ammissione della stessa societa'  Toil
s.p.a.,   costituitasi   anche   nel   giudizio    di    legittimita'
costituzionale, non  e'  rispondente  alle  condizioni  di  sicurezza
previste  dalla  predetta  norma,   ne'   risulta   suscettibile   di
adeguamento; 
        che il  giudice  a  quo,  prima  di  argomentare  le  ragioni
dell'asserito  contrasto  della  norma  regionale  con  i   parametri
evocati,  da'  conto  della  impossibilita'  di  procedere   ad   una
interpretazione costituzionalmente orientata della norma stessa,  che
escluda  dal  relativo  ambito  di  applicazione  gli  impianti  gia'
realizzati ma, come nella specie, non ancora collaudati alla data  di
entrata in vigore della legge reg. Puglia n. 21 del 2009; 
        che, in epoca  successiva  all'ordinanza  di  rimessione,  e'
entrato in vigore l'art. 29 della legge della Regione Puglia 6 luglio
2011,  n.  14  (Assestamento  e  prima  variazione  al  bilancio   di
previsione  per  l'esercizio  finanziario  2011),  il  quale  prevede
testualmente che «l'articolo 13  della  legge  regionale  12  ottobre
2009, n. 21 [...] non  si  applica  agli  impianti  che  siano  stati
autorizzati dai comuni  antecedentemente  alla  data  di  entrata  in
vigore della stessa legge»; 
        che,  a  fronte  di  tale  ius   superveniens,   che   incide
direttamente sulla norma censurata, spetta al giudice  rimettente  la
valutazione  circa  la   perdurante   rilevanza   e   non   manifesta
infondatezza delle questioni sollevate; 
        che, di conseguenza, deve  essere  disposta  la  restituzione
degli atti allo stesso rimettente  affinche'  proceda  alla  predetta
valutazione, alla luce  del  nuovo  quadro  normativo  (ex  plurimis,
ordinanze n. 326, n. 296 e n. 216 del 2011).