Ordinanza 
 
nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'articolo 2, comma 1,
della legge della Regione Molise 14 marzo 2011, n. 5 (Istituzione  di
un Fondo per il microcredito  nella  Regione  Molise),  promosso  dal
Presidente del Consiglio dei  ministri,  con  ricorso  notificato  il
16-19 maggio 2011, depositato in cancelleria il  23  maggio  2011  ed
iscritto al n. 48 del registro ricorsi 2011. 
    Udito nella camera di consiglio del 25 gennaio  2012  il  Giudice
relatore Paolo Grossi. 
    Ritenuto  che,  con  ricorso  notificato  il  16  maggio  2011  e
depositato il successivo 23 maggio, il Presidente del  Consiglio  dei
ministri,  rappresentato  e  difeso  dall'Avvocatura  generale  dello
Stato, ha proposto - in riferimento  agli  articoli  3  e  16,  primo
comma, della Costituzione - questione di legittimita'  costituzionale
dell'articolo 2, comma 1, della legge della Regione Molise  14  marzo
2011, n. 5 (Istituzione di un Fondo per il microcredito nella Regione
Molise), pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Molise  16
marzo 2011, n. 8, in base al quale «Sono destinatari degli interventi
regionali  i  soggetti  privi  di  accesso  al  credito  per  le  vie
ordinarie,  residenti  in  Molise  da  almeno  un  anno,  e  con  una
situazione economica equivalente del nucleo familiare non superiore a
diecimila euro»; 
        che il ricorrente deduce innanzitutto che la norma  impugnata
sancisce una preclusione destinata a discriminare, tra i soggetti che
possono beneficiare delle provvidenze sociali fornite dalla  Regione,
quelli che non vi risiedono da almeno  un  anno,  cosi'  violando  il
principio di uguaglianza, poiche' introduce nel tessuto normativo  un
elemento  di  distinzione  arbitrario,  non  correlato   agli   altri
particolari requisiti (consistenti in  situazioni  di  bisogno  e  di
disagio riferibili direttamente alla persona  in  quanto  tale),  che
rappresentano «il  presupposto  di  fruibilita'  di  una  provvidenza
sociale che, per la sua stessa natura, non tollera distinzioni basate
su particolari tipologie di residenza o sulla  territorialita'  volte
ad escludere proprio coloro che risultano  i  soggetti  piu'  esposti
alle condizioni di bisogno e di disagio che un  siffatto  sistema  di
prestazioni  e  servizi  si  propone  di  superare  perseguendo   una
finalita' eminentemente sociale» (a  questo  riguardo  il  ricorrente
richiama i dicta delle sentenze n. 40 del 2011 e n. 432 del 2005); 
        che  inoltre,  secondo  il  Presidente  del   Consiglio   dei
ministri, la disposizione appare in contrasto anche con i principi di
libera circolazione e di soggiorno in qualsiasi parte del territorio,
tutelati dall'articolo 16, primo comma, Cost.  «proprio  al  fine  di
evitare che limitazioni  o  imposizioni  di  qualsiasi  natura  anche
amministrativo-finanziaria (come quelli sul sistema di prestazioni  e
servizi erogabili in ambito territoriale) determinino discriminazioni
o  pesi  alla  liberta'  (intesa  anche  in   senso   temporale)   di
circolazione e di residenza»; 
        che, con atto notificato il 30 settembre 2011 e depositato il
successivo 4 ottobre, l'Avvocatura generale dello Stato ha rinunciato
al ricorso, avendo preso atto che, con legge della Regione Molise  13
luglio 2011, n. 14 (Modifica urgente alla legge  regionale  14  marzo
2011, n. 5. Istituzione di un Fondo per il microcredito nella Regione
Molise), «sono state apportate modifiche tali da eliminare  i  motivi
di illegittimita'  costituzionale,  sopprimendo  il  requisito  della
residenza per i soggetti destinatari delle  provvidenze  sociali»,  e
che conseguentemente sono venuti meno le ragioni  e  l'interesse  per
proseguire il giudizio, come da delibera assunta  dal  Consiglio  dei
ministri in data 22 settembre 2011. 
    Considerato che e' stato depositato atto di rinuncia al  ricorso,
alla stregua della delibera assunta dal  Consiglio  dei  ministri  in
data  22  settembre  2011  (anch'essa  depositata  con  allegata   la
relazione conforme del Ministro per i rapporti con le Regioni) in cui
si da' atto che «sono venute meno le motivazioni del ricorso»; 
        che, in mancanza di costituzione della  parte  convenuta,  ai
fini dell'estinzione del giudizio non  occorre  l'accettazione  della
rinuncia ad opera di quest'ultima (da ultimo, ordinanza  n.  204  del
2011); 
        che, pertanto, ai sensi dell'art. 23 delle norme  integrative
per i giudizi davanti  alla  Corte  costituzionale,  la  rinuncia  al
ricorso comporta l'estinzione del processo (ex plurimis, sentenze  n.
217 e n. 123 del 2011; ordinanze n. 110 e n. 51 del 2011).