Ricorso della regione Trentino-Alto Adige/Autonome region
Trentino-Südtirol (cod. fiscale 80003690221), in persona del
Presidente della Giunta regionale pro-tempore Lorenzo Dellai,
autorizzato con deliberazione della Giunta regionale n. 282 del 22
dicembre 2011 (doc. 1), rappresentata e difesa, come da procura
speciale n. rep. 5546 del 23 dicembre 2011 (doc. 2), rogata dall'avv.
Edith Engl, Ufficiale rogante della Regione, dal prof. avv.
Giandomenico Falcon di Padova (cod. fisc. FLCGDM45C06L736E) e
dall'avv. Luigi Manzi di Roma (cod. fisc. MNZLGU34E15H501Y), con
domicilio eletto presso quest'ultimo in Roma, via Confalonieri, 5;
Contro il Presidente del Consiglio dei ministri per la
dichiarazione di illegittimita' costituzionale dell'art. 32, commi 1,
10, 12, 16, 17, 19, 22, 24, 25 e 26 della legge 12 novembre 2011, n.
183, Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato (Legge di stabilita' 2012), pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale n. 265 del 14 novembre 2011, suppl. ord. n. 234;
Per violazione:
del titolo VI dello Statuto speciale, in particolare
dell'art. 79, e delle relative norme di attuazione (in particolare
decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 268);
degli articoli 103, 104 e 107 dello Statuto speciale;
del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 266, in particolare
articoli 2 e 4;
degli articoli 117 e 119 della Costituzione in combinato
disposto con l'articolo 10 della legge costituzionale 18 ottobre
2001, n. 3;
del principio di leale collaborazione,
per i profili di seguito illustrati.
F a t t o
La legge 12 novembre 2011, n. 183, reca «Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di
stabilita' 2012)». L'art. 32 di essa disciplina il «Patto di
stabilita' interno delle regioni e delle province autonome di Trento
e di Bolzano». Gia' il titolo della disposizione, dunque, evidenzia
che il legislatore statale ha inteso accomunare le Regioni ordinarie
e le Regioni speciali (e in particolare la Regione Trentino-Alto
Adige) nella regolazione del patto di stabilita', senza tener conto
della speciale disciplina dettata, a seguito dell'Accordo di Milano,
in merito ai rapporti finanziari tra Stato e Regione Trentino-Alto
Adige, disciplina contenuta nell'art. 79 dello Statuto speciale e,
quindi, non modificabile ne' derogabile con legge ordinaria (se non
mediante la speciale procedura di cui all'art. 104 dello Statuto
speciale, che e' stata appunto utilizzata per introdurre le nuove
norme dell'art. 79 St.).
In effetti, diverse norme contenute nell'art. 32 risultano
illegittime e lesive delle prerogative costituzionali della Regione
Trentino-Alto Adige per le seguenti ragioni di
D i r i t t o
Come visto, l'art. 32 disciplina il «Patto di stabilita' interno
delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano».
Il comma 1 stabilisce che, «ai fini della tutela dell'unita'
economica della Repubblica, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano concorrono alla realizzazione degli obiettivi di
finanza pubblica nel rispetto delle disposizioni di cui al presente
articolo, che costituiscono principi fondamentali di coordinamento
della finanza pubblica ai sensi degli articoli 117, terzo comma, e
119, secondo comma, della Costituzione».
Sennonche', come gia' ricordato sopra, l'art. 79 dello Statuto di
autonomia disciplina ormai in modo preciso, esaustivo ed esclusivo le
regole secondo le quali la Regione e le Province assolvono gli
«obblighi di carattere finanziario posti dall'ordinamento
comunitario, dal patto di stabilita' interno e dalle altre misure di
coordinamento della finanza pubblica stabilite dalla normativa
statale». Tale articolo dispone altresi' che «le misure di cui al
comma 1 possono essere modificate esclusivamente con la procedura
prevista dall'articolo 104 e fino alla loro eventuale modificazione
costituiscono il concorso agli obiettivi di finanza pubblica di cui
al comma 1». Inoltre, nel comma 3 l'art. 79 stabilisce le regole per
la definizione del patto di stabilita' e prevede espressamente che
«non si applicano le misure adottate per le regioni e per gli altri
enti nel restante territorio nazionale». Ed il comma 4 ribadisce che
«le disposizioni statali relative all'attuazione degli obiettivi di
perequazione e di solidarieta', nonche' al rispetto degli obblighi
derivanti dal patto di stabilita' interno, non trovano applicazione
con riferimento alla regione e alle province e sono in ogni caso
sostituite da quanto previsto dal presente articolo».
Con tali disposizioni l'enunciato comma 1 si pone in insanabile
conflitto. Dunque, ne risulta chiara l'illegittimita': la Regione
Trentino-Alto Adige e' soggetta al regime speciale di cui all'art. 79
St., con espressa esclusione dell'applicabilita' delle norme valevoli
per le Regioni ordinarie e, in particolare, di quelle relative al
patto di stabilita'. Il legislatore ordinario non puo' alterare
unilateralmente l'assetto dei rapporti in materia finanziaria
disegnato dallo Statuto, assimilando la posizione di questa Regione -
regolata da disciplina speciale - a quella delle Regioni ordinarie.
Del resto, tutto il regime dei rapporti finanziari fra Stato e
Regioni speciali e' dominato dal principio dell'accordo, pienamente
riconosciuto nella giurisprudenza costituzionale: v. le sentt.
82/2007, 353/2004, 39/1984, 98/2000, 133/2010.
Il comma 10 dell'art. 32 regola «il concorso alla manovra
finanziaria delle regioni a statuto speciale e delle province
autonome di Trento e di Bolzano» di cui all'art. 20, comma 5, d.l. n.
98/2011, come modificato dall'art. 1, comma 8, d.l. n. 138/2011,
aggiuntivo rispetto a quello disposto dall'art. 14, comma 1, lett. b)
d.l. n. 78/2010.
Esso precisa che, per il 2012, il concorso della Regione
Trentino-Alto Adige e' di 32.108.000 € (4.537.000 ex d.l. n. 78/2010
e 27.571.000 ex d.l. n. 98/2011 e n. 138/2011), mentre per gli anni
2013 e successivi e' di 38.366.000 € (4.537.000 ex d.l. n. 78/2010 e
33.829.000 ex d.l. n. 98/2011 e n. 138/2011).
Lo Stato definisce quindi unilateralmente con legge ordinaria il
riparto fra le autonomie speciali del concorso agli obiettivi di
finanza pubblica, violando il principio consensuale che domina i
rapporti tra Stato e Regioni speciali in materia finanziaria (v. le
sentt. sopra citate).
Inoltre, il comma 10 viola l'art. 79 St. perche' i modi in cui la
Regione concorre al raggiungimento degli obiettivi di finanza
pubblica o sono fissati direttamente dallo stesso art. 79 o vanno
concordati tra Stato e Regione, sempre in base all'art. 79.
Questo prescrive, in particolare, che «la regione e le province
concordano con il Ministro dell'economia e delle finanze gli obblighi
relativi al patto di stabilita' interno con riferimento ai saldi di
bilancio da conseguire in ciascun periodo», e che, «a decorrere
dall'anno 2010, gli obiettivi del patto di stabilita' interno sono
determinati tenendo conto anche degli effetti positivi in termini di
indebitamento netto derivanti dall'applicazione delle disposizioni
recate dal presente articolo e dalle relative norme di attuazione
(art. 79, comma 3). Corrispondentemente, e' violato l'art. 104, che
richiede il consenso della Regione per la modifica delle norme del
Titolo VI dello Statuto.
La fissazione da parte del legislatore statale di una entita'
finanziaria predeterminata, quale misura del concorso di questa
Regione autonoma agli obiettivi di finanza pubblica, determina che
detto obiettivo non risulti in alcun modo pariteticamente concordato,
come oggi stabilito nello Statuto speciale e secondo un criterio
sempre seguito nelle precedenti leggi finanziarie dello Stato, ed a
parole anche nella stessa l. n. 183/2011 (si veda. infra, in
relazione all'art. 32, comma 12).
Il riparto previsto dal comma 10 appare altresi' privo di
qualsiasi enunciazione di criterio e quindi meramente «potestativo»
da parte dello Stato; si osserva che, se per quanto attiene il
concorso agli obiettivi di finanza pubblica di cui all'art. 14 d.l.
n. 78/2010, le autonomie speciali avevano comunque condiviso
autonomamente tra loro il riparto, un'analoga condivisione non vi e'
stata con riferimento al concorso aggiuntivo, ne' e' ravvisabile -
nel comma 10 - una semplice riproposizione del riparto interno allora
concordato tra le autonomie speciali.
Il comma 12 dell'art. 32 dispone che, «al fine di assicurare il
concorso agli obiettivi di finanza pubblica, la regione Trentino-Alto
Adige e le province autonome di Trento e di Bolzano concordano, entro
il 31 dicembre di ciascun anno precedente, con il Ministro
dell'economia e delle finanze, per ciascuno degli anni 2012, 2013 e
successivi, il saldo programmatico calcolato in termini di competenza
mista, determinato migliorando il saldo programmatico dell'esercizio
2011 della somma degli importi indicati dalla tabella di cui al comma
10». A tale fine, «entro il 30 novembre di ciascun anno precedente,
il presidente dell'ente trasmette la proposta di accordo al Ministro
dell'economia e delle finanze»; con riferimento «all'esercizio 2012,
il presidente dell'ente trasmette la proposta di accordo entro il 31
marzo 2012»; infine, «in caso di mancato accordo, si applicano le
disposizioni stabilite per le regioni a statuto ordinario».
Tale norma conferma indirettamente la fondatezza della censura
avanzata contro il comma 10, perche' lo stesso legislatore statale
prevede che il saldo programmatico vada concordato. Pero', poi,
contraddittoriamente, il comma 12 dispone che l'accordo deve avere un
contenuto vincolato, corrispondente alla somma indicata nel comma 10.
Dunque, in questa parte il comma 12 e' illegittimo per le stesse
ragioni esposte in relazione al comma 10, cui si rinvia.
La contraddittorieta' interna del comma 12 implica che esso,
oltre a violare il principio consensuale in materia di finanza delle
Regioni speciali e l'art. 79 St., sia anche irragionevole (art. 3
Cost.), con ovvi riflessi negativi sull'autonomia finanziaria della
Regione, che in teoria viene chiamata a concludere un accordo ma in
realta' si vede imposta la misura del concorso agli obiettivi di
finanza pubblica.
E' poi illegittima la previsione secondo la quale, «in caso di
mancato accordo, si applicano le disposizioni stabilite per le
regioni a statuto ordinario»: anche in questo caso sono violati il
principio consensuale in materia di finanza delle Regioni speciali e
gli artt. 79 e 104 St., oltre al principio di leale collaborazione.
Infatti, il legislatore statale non puo' prevedere che l'applicazione
delle norme relative alle Regioni ordinarie scatti semplicemente «in
caso di mancato accordo», dato che cio' «vanifica la previsione
dell'intesa, in quanto attribuisce ad una delle parti un ruolo
preminente, incompatibile con il regime dell'intesa, caratterizzata
[...] dalla paritaria codeterminazione dell'atto» (sent. n.
121/2010). La norma in questione finisce per rimettere l'applicazione
del regime delle Regioni ordinarie alla nuda volonta' del Ministro
dell'economia; e' invece necessario, come messo in luce dalla
giurisprudenza costituzionale, che il legislatore preveda meccanismi
paritetici volti a superare il dissenso (sent. n. 383/2005).
Il comma 12 si pone anche in contrasto con la clausola di
salvaguardia di cui all'art. 32, comma 14, secondo la quale
«l'attuazione dei commi 11, 12 e 13 avviene nel rispetto degli
statuti delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di
Trento e di Bolzano e delle relative norme di attuazione»: contrasto
che - data la puntualita' della disposizione impugnata - non sembra
possa essere superato in via di interpretazione dei commi 12 e 13.
Il comma 16 statuisce che «le regioni a statuto speciale e le
province autonome di Trento e di Bolzano concorrono al riequilibrio
della finanza pubblica, oltre che nei modi stabiliti dai commi 11, 12
e 13, anche con misure finalizzate a produrre un risparmio per il
bilancio dello Stato, mediante l'assunzione dell'esercizio di
funzioni statali, attraverso l'emanazione, con le modalita' stabilite
dai rispettivi statuti, di specifiche norme di attuazione
statutaria»; tali «norme di attuazione precisano le modalita' e
l'entita' dei risparmi per il bilancio dello Stato da ottenere in
modo permanente o comunque per annualita' definite».
Questa disposizione viola l'art. 79 per le ragioni gia' esposte
precedentemente in relazione all'art. 32, comma 1, che qui si
richiamano.
Si aggiunga che, ancor piu' specificamente, l'art. 79 dispone che
«la regione e le province concorrono... all'assolvimento degli
obblighi di carattere finanziario posti dall'ordinamento comunitario,
dal patto di stabilita' interno e dalle altre misure di coordinamento
della finanza pubblica stabilite dalla normativa statale:... c) con
il concorso finanziario ulteriore al riequilibrio della finanza
pubblica mediante l'assunzione di oneri relativi all'esercizio di
funzioni statali, anche delegate, definite d'intesa con il Ministero
dell'economia e delle finanze». Nel comma 2 si aggiunge che «le
misure di cui al comma 1 possono essere modificate esclusivamente con
la procedura prevista dall'articolo 104 e fino alla loro eventuale
modificazione costituiscono il concorso agli obiettivi di finanza
pubblica di cui al comma 1».
Poiche' e' pacifico che il legislatore ordinario non puo'
sovrapporsi alla speciale disciplina dettata dallo Statuto, se non
con la procedura di cui all'art. 104 St., ne risulta in modo piano
l'illegittimita' della disposizione impugnata.
Il primo periodo del comma 17 dell'art. 32 stabilisce che «a
decorrere dall'anno 2013 le modalita' di raggiungimento degli
obiettivi di finanza pubblica delle singole regioni, esclusa la
componente sanitaria, delle province autonome di Trento e di Bolzano
e degli enti locali del territorio, possono essere concordate tra lo
Stato e le regioni e le province autonome, previo accordo concluso in
sede di Consiglio delle autonomie locali e, ove non istituito, con i
rappresentanti dell'ANCI e dell'UPI regionali».
Tale disposizione sembra puramente facoltizzante, e dunque priva
di effetto lesivo. Ove tuttavia essa potesse produrre per la
ricorrente Regione un qualunque effetto di vincolo, allora se ne
dovrebbe denunciare l'illegittimita' e l'incongruita'.
Quanto all'illegittimita', e' palese che una volta ancora la
disciplina posta dalla legge ordinaria si sovrappone a quella posta
dallo Statuto di autonomia, ed in particolare dal piu' volte citato
art. 79, che specificamente regola per questa Regione le modalita' di
stipulazione del patto di stabilita' ed il concorso agli obiettivi di
finanza pubblica. Quanto all'incongruita', non si vede perche' sul
contenuto dell'accordo tra lo Stato e le Regioni dovrebbe registrarsi
un previo accordo concluso in sede di Consiglio delle autonomie, o
con i rappresentanti delle associazioni degli enti locali (a meno
che, per superare l'evidente illogicita', non si ritenga - cosa che
non risulta affatto dalla norma - che tale ulteriore accordo sia
richiesto soltanto sulla parte che riguarda gli enti locali).
Vengono infine in considerazione il terzo periodo del comma 17 ed
i commi 19, 22, 24, 25 e 26, i quali prevedono le condizioni per
l'adempimento del patto di stabilita', i casi di inadempimento e le
relative sanzioni, anche in relazione alla Regione autonoma.
Precisamente, il terzo periodo del comma 17 stabilisce che «le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano rispondono nei
confronti dello Stato del mancato rispetto degli obiettivi di cui al
primo periodo, attraverso un maggior concorso delle stesse nell'anno
successivo in misura pari alla differenza tra l'obiettivo complessivo
e il risultato complessivo conseguito».
Il comma 19 dispone quanto segue: «ai fini della verifica del
rispetto degli obiettivi del patto di stabilita' interno, ciascuna
regione e provincia autonoma e' tenuta ad inviare, entro il termine
perentorio del 31 marzo dell'anno successivo a quello di riferimento,
al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della
Ragioneria generale dello Stato una certificazione, sottoscritta dal
rappresentante legale e dal responsabile del servizio finanziario,
secondo i prospetti e con le modalita' definite dal decreto di cui al
comma 18. La mancata trasmissione della certificazione entro il
termine perentorio del 31 marzo costituisce inadempimento al patto di
stabilita' interno. Nel caso in cui la certificazione, sebbene
trasmessa in ritardo, attesti il rispetto del patto, si applicano le
sole disposizioni di cui all'articolo 7, comma 1, lettera d), del
decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149».
Il comma 22 prevede che «restano ferme le disposizioni di cui
all'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n.
149», gia' contestato da questa Regione. Il comma 24 dispone che «le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano che si trovano
nelle condizioni indicate dall'ultimo periodo dell'articolo 7, comma
1, lettera a), del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149
[cioe' che non sono soggette a sanzione pur in caso di violazione del
patto di stabilita'], si considerano adempienti al patto di
stabilita' interno, a tutti gli effetti, se, nell'anno successivo,
provvedono a: a) impegnare le spese correnti, al netto delle spese
per la sanita', in misura non superiore all'importo annuale minimo
dei corrispondenti impegni effettuati nell'ultimo triennio; b) non
ricorrere all'indebitamento per gli investimenti; c) non procedere ad
assunzioni di personale a qualsiasi titolo con qualsivoglia tipologia
contrattuale»; a tal fine, «il rappresentante legale e il
responsabile del servizio finanziario certificano trimestralmente il
rispetto delle condizioni di cui alle lettere a) e b) e di cui alla
presente lettera»; la certificazione e' trasmessa, «entro i dieci
giorni successivi al termine di ciascun trimestre, al Ministero
dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria
generale dello Stato»; in caso «di mancata trasmissione della
certificazione le regioni si considerano inadempienti al patto di
stabilita' interno». Lo stato di inadempienza e le sanzioni previste,
«ivi compresa quella di cui all'articolo 7, comma 1, lettera a), del
decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149, hanno effetto decorso
il termine perentorio previsto per l'invio della certificazione».
Il comma 25 statuisce che «alle regioni e alle province autonome
di Trento e di Bolzano per le quali la violazione del patto di
stabilita' interno sia accertata successivamente all'anno seguente a
quello cui la violazione si riferisce, si applicano, nell'anno
successivo a quello in cui e' stato accertato il mancato rispetto del
patto di stabilita' interno, le sanzioni di cui al comma 22».
Infine, in base al comma 26 «i contratti di servizio e gli altri
atti posti in essere dalle regioni e dalle province autonome di
Trento e di Bolzano che si configurano elusivi delle regole del patto
di stabilita' interno sono nulli».
Ad avviso della ricorrente Regione anche tali disposizioni sono
illegittime per violazione dell'art. 79 St., che pone le regole per
la definizione del patto di stabilita', precisando che «non si
applicano le misure adottate per le regioni e per gli altri enti nel
restante territorio nazionale» (comma 3) e in particolare che «le
disposizioni statali relative all'attuazione degli obiettivi di
perequazione e di solidarieta', nonche' al rispetto degli obblighi
derivanti dal patto di stabilita' interno, non trovano applicazione
con riferimento alla regione e alle province e sono in ogni caso
sostituite da quanto previsto dal presente articolo» (comma 4).
Lo Stato, dunque, non puo' definire unilateralmente le condizioni
perche' la Regione sia considerata adempiente al patto di stabilita',
le fattispecie di inadempimento e le sanzioni, in violazione del gia'
illustrato principio consensuale che domina i rapporti finanziari fra
Stato e Regioni speciali e degli artt. 103, 104 e 107 St., che
richiedono o il procedimento di revisione costituzionale o comunque
un procedimento concertato per la modifica o attuazione del Titolo VI
dello Statuto.