Ricorso della Provincia autonoma di Trento (cod. fisc.
00337460224), in persona del Presidente della Giunta provinciale pro
tempore Lorenzo Dellai, autorizzato con deliberazione della Giunta
provinciale 27 gennaio 2012, n. 112 (doc. 1), rappresentata e difesa,
come da procura speciale n. rep. 27681 del 31 gennaio 2012 (doc. 2),
rogata dal dott. Tommaso Sussarellu, Ufficiale rogante della
Provincia, dall'avv. prof. Giandomenico Falcon (cod. fisc.
FLCGDM45C06L736E) di Padova, dall'avv. Nicolo' Pedrazzoli (cod. fisc.
PDRNCL56R01G428C) dell'Avvocatura della Provincia di Trento e
dall'avv. Luigi Manzi (cod. fisc. MNZLGU34E15H501Y) di Roma, con
domicilio eletto in Roma nello studio di questi in via Confalonieri
n. 5;
Contro il Presidente del Consiglio dei ministri per la
dichiarazione di illegittimita' costituzionale:
dell'articolo 13, commi 11 e 17, terzo e quarto periodo;
dell'articolo 14, comma 13-bis, terzo e quarto periodo;
dell'articolo 22, comma 3;
dell'articolo 28, comma 3;
dell'articolo 43, comma 8;
dell'articolo 48
del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, Disposizioni
urgenti per la crescita, l'equita' e il consolidamento dei conti
pubblici, come convertito, con modificazioni, nella legge 22 dicembre
2011, n. 214, pubblicata nella G.U. n. 300 del 27 dicembre 2011
Per violazione:
degli articoli 8, nn. 1), 13) e 24); 9, nn. 9) e 10); 14 e 16
dello Statuto speciale;
del Titolo VI dello Statuto speciale, e in particolare degli
articoli 75, 79, 80, 81 e 82;
degli articoli 103, 104 e 107 del medesimo Statuto speciale;
delle relative norme di attuazione, tra le quali il decreto
legislativo 16 marzo 1992, n. 266 (in particolare, artt. 2 e 4), il
decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 268 (in particolare articoli 9,
10, 10-bis, 13, 17, 18 e 19), il d.P.R. n. 115/1973 (in particolare
art. 8), il d.P.R. n. 381/1974 (in particolare artt. 5, 7, 18 e da
33 a 37), il d.P.R. n. 235/1977 (in particolare art. 1-bis);
degli artt. 117, 118 e 119 Cost., in combinato disposto con
l'art. 10 legge costituzionale n. 3/2001;
dell'art. 2, comma 108, legge n. 191/2009;
del principio di leale collaborazione, nei modi e per i
profili di seguito illustrati.
Fatto
Il decreto-legge n. 201 del 2011, come risultante dalla legge di
conversione n. 214 del 2011, contiene disposizioni di vario tipo,
distribuite in quattro titoli: Sviluppo ed equita', Rafforzamento del
sistema finanziario nazionale e internazionale, Consolidamento dei
conti pubblici, Disposizioni per la promozione e la tutela della
concorrenza.
Tutte sono rivolte - come rivela il soprannome di decreto "salva
Italia" che il Governo ha attribuito ad esso - a produrre un
risultato utile per l'economia del Paese: e la Provincia autonoma di
Trento, come parte del Paese, non puo' che augurarsi che le misure
producano i risultati sperati. Allo sforzo collettivo necessario al
conseguimento di tali risultati essa non intende certo sottrarsi.
Al tempo stesso, tuttavia, essa non puo' rinunciare a chiedere
che ogni contributo ad essa richiesto sia richiesto legittimamente,
nel quadro e nel rispetto delle regole che disciplinano sotto il
profilo finanziario - come sotto ogni altro profilo - i rapporti con
lo Stato.
Ed essa Ritiene che nei punti che formano oggetto della presente
impugnazione le regole costituzionali e statutarie di tali rapporti
non siano rispettate.
In questa prospettiva, vengono qui in considerazione alcune
disposizioni del Titolo III ("Consolidamento dei conti pubblici") ed
alcune disposizioni del Titolo IV ("Disposizioni per la promozione e
la tutela della concorrenza").
Quanto al Titolo III, si tratta dell'art. 13, recante
Anticipazione sperimentale dell'imposta municipale propria, e
dell'art. 14, recante Istituzione del tributo comunale sui rifiuti e
sui servizi (entrambe facenti parte del Capo secondo Disposizioni in
materia di maggiori entrate).
Si tratta poi dell'art. 22, recante Altre disposizioni in materia
di enti e organismi pubblici, facente parte del Capo terzo (Riduzioni
di spesa. Costi degli apparati), nonche' dell'art. 28, recante
Concorso alla manovra degli Enti territoriali e ulteriori riduzioni
di spese, che forma ed esaurisce il capo VI (Concorso alla manovra
degli Enti territoriali).
Quanto al Titolo IV si tratta dell'art. 43, recante
Alleggerimento e semplificazione delle procedure, riduzione dei costi
e altre misure, e dell'art. 48, recante Clausola di finalizzazione,
entrambi facenti parte del Capo IV, Misure per lo sviluppo
infrastrutturale e rilevanti per il presente ricorso.
Ad avviso della Provincia autonoma di Trento, le disposizioni
succitate risultano lesive delle proprie prerogative costituzionali e
statutarie per le seguenti ragioni di
Diritto
1) Illegittimita' costituzionale dell'art. 13, comma 11, nonche'
dell'art. 13, comma 17, terzo e quarto periodo.
A) Premessa. Il passaggio alla nuova imposta e la sottrazione
delle risorse al sistema locale.
L'art. 13 regola l'Anticipazione sperimentale dell'imposta
municipale propria, stabilendo (comma 1) che l'istituzione di tale
imposta "e' anticipata, in via sperimentale, a decorrere dall'anno
2012, ed e' applicata in tutti i comuni del territorio nazionale fino
al 2014 in base agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo
2011, n. 23, in quanto compatibili, ed alle disposizioni che
seguono", e che conseguentemente, "l'applicazione a regime
dell'imposta municipale propria e' fissata al 2015".
Il riferimento a "tutti i comuni del territorio nazionale" induce
a ritenere che l'art. 13 intenda applicarsi anche nella regione
Trentino-Alto Adige.
L'art. 8, comma 1, d.lgs. n. 23/2011, richiamato dall'art. 13,
comma 1, ora citato, stabilisce che l'imposta municipale propria
istituita dallo stesso articolo "sostituisce, per la componente
immobiliare, l'imposta sul reddito delle persone tisiche e le
relative addizionali dovute in relazione ai redditi fondiari relativi
ai beni non locati, e l'imposta comunale sugli immobili".
Dunque, l'Imup sostituisce - oltre all'ICI, gia' destinata ai
Comuni - imposte destinate alla Provincia: o per nove decimi, come
l'Irpef relativa ai redditi fondiari degli immobili non bacati (art.
75 Statuto) o interamente, come le addizionali provinciale e comunale
relative ai redditi fondiari degli immobili non locati: va infatti
ricordato che, in base all'art. 80, comma 1-ter, St., le addizionali
altrimenti comunali spettano alla Provincia, nel quadro della sua
complessiva competenza e responsabilita' in materia di finanza locale
prevista dall'art. 80, comma 1. St.
Peraltro, la Provincia di Trento non avrebbe titolo per
contestare la trasformazione di determinati tributi erariali in
tributi locali: lo Statuto assicura determinate quote di
compartecipazione su tutti tributi erariali, ma non prescrive
l'esistenza in particolare di determinati tributi erariali: e se lo
Stato vi rinuncia, in favore della finanza comunale, tale rinuncia
vale anche per la quota spettante alla Provincia di Trento.
Sennonche', tale conclusione opera sino a che le risorse siano
realmente attribuite ai comuni, come avviene nel disegno normativo
originario dell'IMUP ai sensi degli artt. 8 e 9, d.lgs. n. 23/2011.
Ove invece il reddito dell'imposta "municipale" sia assegnato allo
Stato, ne risulta un complessivo impoverimento del sistema locale:
dietro la "municipalizzazione", infatti, vi e' sempre l'imposta
erariale, soltanto che il suo gettito viene sottratto alla Provincia
autonoma, con evidente sostanziale violazione dell'art. 75 dello
Statuto.
E proprio questo accade con le nuove disposizioni dell'art. 13,
comma 11.
Esse, infatti, prevedono la riserva allo Stato di una quota
dell'Imup.
Ecco il testo della disposizione:
"E' riservata allo Stato la quota di imposta pari alla meta'
dell'importo calcolato applicando alla base imponibile di tutti gli
immobili, ad eccezione dell'abitazione principale e delle relative
pertinenze di cui al comma 7, nonche' dei fabbricati rurali ad uso
strumentale di cui al comma 8, l'aliquota di base di cui al comma 6,
primo periodo. La quota di imposta risultante e' versata allo Stato
contestualmente all'imposta municipale propria. Le detrazioni
previste dal presente articolo, nonche' le detrazioni e le riduzioni
di aliquota deliberate dai comuni non si applicano alla quota di
imposta riservata allo Stato di cui al periodo precedente. Per
l'accertamento, la riscossione, i rimborsi, le sanzioni, gli
interessi ed il contenzioso si applicano le disposizioni vigenti in
materia di imposta municipale propria. Le attivita' di accertamento e
riscossione dell'imposta erariale sono svolte dal comune al quale
spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette
attivita' a titolo di imposta, interessi e sanzioni" (enfasi
aggiunta).
Dal comma 11 risulta, dunque, che l'Imup ha in realta' natura
mista, cioe' e' un'imposta per meta' municipale e per meta' erariale,
in quanto i contribuenti versano direttamente allo Stato meta'
dell'importo. L'indipendenza dell'imposta erariale da quella comunale
risulta anche dalla circostanza che ad essa non si applichino le
detrazioni e riduzioni di aliquota deliberate dai comuni, e la natura
"erariale" della quota di Imup riservata allo Stato e' confermata
espressamente dall'ultimo periodo del comma 11, appena citato,
secondo il quale "le attivita' di accertamento e riscossione
dell'imposta erariale sono svolte dal comune".
Si e' appena visto che la meta' dell'Imup ha in realta' natura di
imposta erariale.
In realta', pero', dal comma 17 dell'art. 13 risulta che lo Stato
non solo si trattiene la meta' "riservata" dell'importo, ma intende
appropriarsi di tutto il maggior gettito, cioe' ogni importo
eccedente le entrate che affluivano ai comuni della Provincia di
Trento in base alle norme previgenti: ed intende farlo acquisendo
tali fondi dalla Provincia.
Infatti, il comma 17, terzo periodo, dispone - in relazione alle
autonomie speciali competenti in materia di finanza locale - che "con
le procedure previste dall'articolo 27 della legge 5 maggio 2009, n.
42, le regioni Friuli-Venezia Giulia e Valle d'Aosta, nonche' le
Province autonome di Trento e di Bolzano, assicurano il recupero al
bilancio statale del predetto maggior gettito stimato dei comuni
ricadenti nel proprio territorio". Ed il quarto periodo precisa che,
"fino all'emanazione delle norme di attuazione di cui allo stesso
articolo 27, a valere sulle quote di compartecipazione ai tributi
erariali, e' accantonato un importo pari al maggior gettito stimato
di cui al precedente periodo". Il quinto periodo, infine, prevede che
"l'importo complessivo della riduzione del recupero di cui al
presente comma e' pari per l'anno 2012 a 1.627 milioni di euro, per
l'anno 2013 a 1.762,4 milioni di euro e per l'anno 2014 a 2.162
milioni di euro".
Ora, benche' il riferimento alla "riduzione del recupero" appaia
privo di senso, sembra da ritenere che i numeri indicati
rappresentino la quantificazione del "recupero" a carico della
autonomie speciali.
Dunque, lo Stato ha provveduto a ristrutturare le imposte
"immobiliari" e a rideterminare le basi imponibili, ma - nel periodo
2012-2014 - i maggiori incassi derivanti da questa operazione sono
interamente destinati allo Stato, il quale in parte li riceve
direttamente dai contribuenti in base alla riserva di cui al comma
11, in parte li riceve dalla Provincia con i meccanismi di "recupero"
o "accantonamento" di cui al comma 17.
Si noti che il comma 17 e' formulato in modo tale da poter essere
inteso nel senso che l'importo Imup 2012 non debba essere confrontato
con l'importo 2011 dei tributi sostituiti ma solo con l'importo dei
tributi comunali sostituiti (cioe', l'Ici 2011). Se cosi' fosse, il
taglio delle risorse assumerebbe un carattere del tutto particolare
rispetto alla Provincia di Trento (ed ovviamente a quella di
Bolzano). Infatti, delle tre componenti sostituite dall'Imup (cioe'
l'Irpef fondiaria, le addizionali provinciali e comunali e l'ICI),
soltanto l'ICI era precedentemente destinata direttamente ai comuni,
mentre sia le risorse derivanti dall'Irpef fondiaria che quelle
derivanti dalle addizionali pervenivano poi ai comuni per il tramite
del finanziamento provinciale. Ne risulta che - concentrata la
fiscalita' nell'Imup - il "maggior gettito stimato dei comuni" della
Provincia sara' particolarmente elevato, comprendendo anche il
gettito dei tributi che prima costituivano entrate della Provincia.
In entrambi i casi, tributi spettanti al sistema provinciale in
base allo Statuto e alle norme di attuazione sono illegittimamente
avocati allo Stato, come di seguito si illustra.
B) Illegittimita' costituzionale del comma 11, nella parte in cui
non assegna alla Provincia i nove decimi dell'imposta erariale.
Poste le premesse appena illustrate, viene in considerazione in
primo luogo l'illegittimita' costituzionale del comma 11, nella parte
in cui considera tributo erariale la quota del 50% dell'Imup.
L'art. 75 dello Statuto speciale dispone che "sono attribuite
alle province le seguenti quote del gettito delle sottoindicate
entrate tributarie dello Stato, percette nei rispettivi territori
provinciali: ... g) i nove decimi di tutte le altre entrate
tributarie erariali, dirette o indirette, comunque denominate,
inclusa l'imposta locale sui redditi, ad eccezione di quelle di
spettanza regionale o di altri enti pubblici".
La natura "erariale" della quota di Imup riservata allo Stato
risulta da quanto esposto sopra ed e' confermata testualmente - come
gia' visto - dall'ultimo periodo del comma 11, secondo il quale "le
attivita' di accertamento e riscossione dell'imposta erariale sono
svolte dal comune".
Dunque, la quota di Imup riservata allo Stato dall'art. 13, comma
11, rientra evidentemente tra le "entrate tributarie erariali,
dirette o indirette, comunque denominate", di cui all'art. 75, comma
1, lettera g), St.
In questi termini, i nove decimi di essa sono destinati alla
Provincia, ai sensi dell'art. 75 Statuto: ma il comma 11 sembra
contraddire tale destinazione, e l'assenza di clausole di
salvaguardia rende difficoltosa un'interpretazione conforme a
Statuto. Del resto, si puo' qui ricordare che la sentenza di codesta
Corte n. 152 del 2011 ha ritenuto l'applicabilita' anche nella
Regione siciliana di norme che riservavano all'erario il gettito di
tributi compartecipati dalla Regione Sicilia, "posto che il
decreto-legge in esame non contiene alcuna formula che possa
configurarsi quale clausola di salvaguardia delle attribuzioni delle
Regioni ad autonomia speciale".
Percio' il comma 11, primo periodo, si pone in contrasto con
l'art. 75, comma 1, lettera g) dello Statuto, ed e' dunque
costituzionalmente illegittimo.
La fondatezza della censura sopra esposta non potrebbe essere
contestata facendo valere la clausola di possibile riserva all'erario
statale prevista dalle norme di attuazione di cui al d.lgs. n.
268/1992.
Per quanto qui rileva, infatti, l'art. 9 di tale decreto dispone
che gettito derivante da maggiorazioni di aliquote o dall'istituzione
di nuovi tributi, se destinato per legge, per finalita' diverse da
quelle di cui al comma 6 dell'art. 10 e al comma 1, lettera b),
dell'art. 10-bis, alla copertura, ai sensi dell'art. 81 della
Costituzione, di nuove specifiche spese di carattere non continuativo
che non rientrano nelle materie di competenza della regione o delle
province, ivi comprese quelle relative a calamita' naturali, e'
riservato allo Stato, purche' risulti temporalmente delimitato,
nonche' contabilizzato distintamente nel bilancio statale e quindi
quantificabile"; si aggiunge poi che "fuori dei casi contemplati nel
presente articolo si applica quanto disposto dagli articoli 10 e
10-bis ".
Per una piu' completa comprensione di questa clausola conviene
ricordare che l'art. 10 regolava la "quota variabile" di cui all'art.
78 dello Statuto, quota che e' stata soppressa dall'art. 1, comma
107, della legge n. 191 del 2009 (comma emanato ai sensi dell'art.
104 dello Statuto di autonomia), come parte del contributo delle
Province autonome al conseguimento degli obbiettivi di perequazione e
di stabilita'. In relazione ad essa il comma 6 dell'art. 10 stabiliva
che "una quota del previsto incremento del gettito tributario,
escludendo comunque gli incrementi derivanti dall'evoluzione
tendenziale, spettante alle province autonome e derivante dalle
manovre correttive di finanza pubblica previste dalla legge
finanziaria e dai relativi provvedimenti collegati, nonche' dagli
altri provvedimenti legislativi aventi le medesime finalita' e non
considerati ai fini della determinazione dell'accordo relativo
all'esercizio finanziario precedente, da valutarsi al netto delle
eventuali previsioni di riduzione di gettito conseguenti
all'applicazione di norme connesse, puo' essere destinata,
limitatamente agli esercizi previsti dall'accordo, al raggiungimento
degli obiettivi di riequilibrio della finanza pubblica previsti dai
precedenti provvedimenti".
A sua volta, l'art. 10-bis dispone che "entro la data di cui al
comma 2 dell'art. 10 e' altresi' definito l'accordo tra il Governo e
il presidente della giunta regionale che individua:
a) la quota da destinare al bilancio dello Stato del gettito
tributario derivante da maggiorazioni di aliquote di tributi o
dall'istituzione di nuovi tributi, se destinato per legge alla
copertura, ai sensi dell'art. 81 della Costituzione, delle spese di
cui all'art. 9, qualora il predetto gettito non risulti distintamente
contabilizzato nel bilancio dello Stato, ovvero temporalmente
delimitato;
b) l'eventuale quota delle spese derivanti dall'esercizio
delle funzioni statali delegate alla regione, che rimane a carico del
bilancio della regione medesima, in relazione alle disposizioni di
cui al comma 6 dell'art. 10, da determinarsi nei limiti del previsto
incremento del gettito tributario derivante dalle manovre correttive
di finanza pubblica, nonche' tenuto conto della quota di cui alla
lettera a)".
In altre parole, sin da prima della modifica dello Statuto
concordata nel 2009 tra lo Stato e la Regione e le Province autonome
(e tradotta - a termini dell'art. 104 dello Statuto - nelle
pertinenti disposizioni della legge n. 191 del 2009) solo attraverso
lo strumento dell'accordo possono essere riservate risorse allo
Stato, secondo le disposizioni degli artt. 10 e 10-bis dello stesso
d.lgs. n. 268/1992, al di fuori dei rigorosi presupposti per la
riserva all'erario di cui all'art. 9 del d.lgs. n. 268/1992.
Ad avviso della ricorrente Provincia risulta evidente che in
relazione alla quota erariale dell'Imup non sussistono i requisiti
posti dall'art. 9, d.lgs. n. 268/1992 per la riserva all'erario del
"gettito derivante da maggiorazioni di aliquote o dall'istituzione di
nuovi tributi".
Tali requisiti sono stati sintetizzati dalla sentenza di codesta
Corte n. 182/2010, secondo la quale "tale articolo richiede, per la
legittimita' della riserva statale, che:
a) detta riserva sia giustificata da «finalita' diverse da
quelle di cui al comma 6 dell'art. 10 e al comma 1, lettera b),
dell'art. 10-bis» dello stesso d.lgs. n. 268 del 1992, e cioe' da
finalita' diverse tanto dal «raggiungimento degli obiettivi di
riequilibrio della finanza pubblica» (art. 10, comma 6) quanto dalla
copertura di «spese derivanti dall'esercizio delle funzioni statali
delegate alla regione» (art. 10-bis, comma 1, lettera b);
b) il gettito sia destinato per legge «alla copertura, ai
sensi dell'art. 81 della Costituzione, di nuove specifiche spese di
carattere non continuativo che non rientrano nelle materie di
competenza della regione o delle province, ivi comprese quelle
relative a calamita' naturali»; e) il gettito sia «temporalmente
delimitato, nonche' contabilizzato distintamente nel bilancio statale
e quindi quantificabile»".
Ora, l'art. 13 non contiene alcuna specifica destinazione, ne'
alcuna ulteriore particolare disposizione che possa riferirsi
all'applicazione dell'art. 9 del d.lgs. n. 268 del 1992: sicche' da
questo punto di vista e' chiara l'illegittimita' della riserva.
Non varrebbe neppure replicare che la "finalizzazione" delle
maggiori entrate derivanti dalla applicazione del decreto-legge n.
201 del 2011 e' stabilita dall'art. 48, comma 1, secondo il quale "le
maggiori entrate erariali derivanti dal presente decreto sono
riservate all'Erario, per un periodo di cinque anni, per essere
destinate alle esigenze prioritarie di raggiungimento degli obiettivi
di finanza pubblica concordati in sede europea, anche alla luce della
eccezionalita' della situazione economica internazionale", e che lo
stesso comma precisa che "con apposito decreto del Ministero
dell'economia e delle finanze ... sono stabilite le modalita' di
individuazione del maggior gettito, attraverso separata
contabilizzazione".
Risulta infatti evidente che la destinazione alle "esigenze
prioritarie di raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica
concordati in sede europea" non coincide affatto con la destinazione
a "nuove specifiche spese di carattere non continuativo", e che la
riserva non ha affatto «finalita' diverse da quelle di cui al comma 6
dell'art. 10 e al comma 1, lettera b), 10-bis» dello stesso d.lgs. n.
268 del 1992.
Ci si limita qui a questa sintetica evidenziazione, in quanto
l'art. 48, comma 1, si riferisce anche ad altre maggiori entrate,
ulteriori rispetto alla speciale disciplina dell'art. 13, comma 11,
ed e' percio' oggetto di specifica impugnazione: sia percio'
consentito di rinviare a quella sede la piu' ampia argomentazione.
C) In particolare, ancora illegittimita' costituzionale del comma
11, nella parte in cui riserva ai comuni le attivita' di accertamento
e riscossione e assegna ai Comuni le maggiori entrate connesse a tali
attivita'.
Oltre che per la riserva allo Stato, l'art. 13, comma 11, risulta
lesivo anche per quel che dispone l'ultimo periodo di esso, secondo
cui "le attivita' di accertamento e riscossione dell'imposta erariale
sono svolte dal comune al quale spettano le maggiori somme derivanti
dallo svolgimento delle suddette attivita' a titolo di imposta,
interessi e sanzioni".
L'art. 82 St. stabilisce che "le attivita' di accertamento dei
tributi nel territorio delle province sono svolte sulla base di
indirizzi e obiettivi strategici definiti attraverso intese tra
ciascuna provincia e il Ministro dell'economia e delle finanze e
conseguenti accordi operativi con le agenzie fiscali"; una disciplina
integrativa e' contenuta nell'art. 13 d.lgs. n. 268/1992.
Dunque, l'ultimo periodo del comma 11 viola l'art. 82 St.,
regolando direttamente un'attivita' di accertamento di tributi (la
quota di IMUP avente natura erariale) nel territorio provinciale.
Inoltre, la norma in questione viola l'art. 75, comma 1, lettera
g) St. la' dove attribuisce ai comuni "le maggiori somme derivanti
dallo svolgimento delle suddette attivita' a titolo di imposta,
interessi e sanzioni". Infatti, si tratta di somme comunque
rientranti tra le entrate erariali di cui all'art. 75, comma 1,
lettera g), per cui i 9/10 di esse spettano alla Provincia.
Non si tratta, cioe', di maggiori entrate che derivano
dall'aumento delle aliquote o dall'introduzione di nuovi tributi, ma
semplicemente di entrate che derivano da un piu' rigoroso
accertamento degli obblighi tributari preesistenti, il cui gettito
deve seguire la destinazione impressa dallo Statuto e non puo' essere
discrezionalmente attribuito dallo Stato.
La fondatezza di tale censura e' confermata anche dalla sentenza
di codesta Coste costituzionale n. 152/2011, che ha dichiarato
costituzionalmente illegittimo l'art. 1, comma 6, del decreto-legge
n. 40 del 2010, "nella parte in cui stabilisce che le entrate
derivanti dal recupero dei crediti d'imposta «sono riversate
all'entrata del bilancio dello Stato e restano acquisite all'erario»,
anche con riferimento a crediti d'imposta inerenti a tributi che
avrebbero dovuto essere riscossi nel territorio della Regione
siciliana". La sentenza precisa che "e' alla Regione siciliana ...
che spetta, non solo provvedere al detto recupero, ma anche acquisire
il gettito da esso derivante, posto che tale gettito, lungi dal
costituire frutto di una nuova entrata tributaria erariale, non e'
altro che l'equivalente del gettito del tributo previsto (al di fuori
dei casi nei quali e' concesso il credito d'imposta), che compete
alla Regione sulla base e nei limiti dell'art. 2 del d.P.R. n. 1074
del 1965".
La medesima sent. 152/2011 ha poi annullato l'art. 3, comma
2-bis, decreto-legge 40/2010, in quanto "la previsione della
esclusiva destinazione a fondi erariali del gettito derivante dalla
definizione agevolata di tali controversie inerenti alla
contestazione di tributi erariali che avrebbero dovuto essere
riscossi nel territorio regionale si pone in contrasto con il
principio di cui all'art. 2 delle norme di attuazione, non potendo
peraltro neppure ritenersi che le entrate derivanti dalla richiamata
definizione agevolata delle controversie tributarie siano "entrate
nuove".
D) Illegittimita' costituzionale del comma 17, terzo e quarto
periodo,
L'art. 13, comma 17, decreto-legge 201/2011 dispone che "il fondo
sperimentale di riequilibrio, come determinato ai sensi dell'articolo
2 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e il fondo
perequativo, come determinato ai sensi dell'articolo 13 del medesimo
decreto legislativo n. 23 del 2011, ed i trasferimenti erariali
dovuti ai comuni della Regione Siciliana e della Regione Sardegna
variano in ragione delle differenze del gettito stimato ad aliquota
di base derivanti dalle disposizioni di cui al presente articolo"; si
aggiunge che "in caso di incapienza ciascun comune versa all'entrata
del bilancio dello Stato le somme residue".
Tale disposizione e' scritta in modo oscuro (i fondi ed i
trasferimenti "variano", i comuni versano "le somme residue"): ma in
definitiva sembra significare che o attraverso la riduzione dei
trasferimenti dallo Stato o (se la riduzione non basta) attraverso
trasferimenti dagli stessi Comuni, lo Stato incamera tutto cio' che
per effetto delle nuove regole ai Comuni affluisca in misura maggiore
di prima. Ma essa non e' qui impugnata, in quanto non riguarda la
Provincia di Trento.
Per la Provincia - come per le altre autonomie speciali aventi
competenza in materia di finanza locale - vale invece, come sopra
visto, l'art. 13, comma 17, terzo periodo: il quale dispone
direttamente che "con le procedure previste dall'articolo 27 della
legge 5 maggio 2009, n. 42, le regioni Friuli-Venezia Giulia e Valle
d'Aosta, nonche' le Province autonome di Trento e di Bolzano,
assicurano il recupero al bilancio statale del predetto maggior
gettito stimato dei comuni ricadenti nel proprio territorio". Il
quarto periodo aggiunge che, "fino all'emanazione delle norme di
attuazione di cui allo stesso articolo 27, a valere sulle quote di
compartecipazione ai tributi erariali, e' accantonato un importo pari
al maggior gettito stimato di cui al precedente periodo".
Dunque, lo Stato non solo trattiene la parte erariale dell'Imup
(in base al comma 11), ma vorrebbe incamerare dalla Provincia anche
l'imposta comunale, per tutto l'importo eccedente le entrate che
affluivano ai comuni in base alle norme previgenti. Come si e' gia'
notato, il comma 17 e' formulato in modo tale da poter essere inteso
nel senso che l'importo Imup 2012 non debba essere confrontato con
l'importo 2011 dei tributi sostituiti ma solo con l'importo dei
tributi comunali sostituiti (cioe', l'Ici 2011). Se cosi' fosse, la
Provincia e i suoi enti locali risulterebbero depauperati:
dei nove decimi dell'Irpef sui redditi immobiliari,
soppressi;
delle addizionali provinciale e comunale precedentemente
previste (la seconda era incassata dalla Provincia in luogo dei
comuni).
Inoltre, il comma 17 potrebbe essere interpretato anche nel senso
che dal gettito precedente sia esclusa la somma che perveniva ai
comuni (tramite le Province autonome) ai sensi dell'art. 1, comma 4,
decreto-legge n. 98/2008, che aveva previsto un fondo sostituivo
delle entrate comunali relative all'ICI sull'abitazione principale
(norma ora abrogata dall'art. 13, comma 14, lettera a, del
decreto-legge n. 201 del 2011). Se cosi' fosse, ne risulterebbe un
ulteriore rilevante depauperamento del sistema provinciale.
In questi termini, la fittizia comunalizzazione dei tributi
immobiliari si traduce nel transito delle corrispondenti risorse dal
bilancio provinciale al bilancio statale. La Provincia, che prima
"integrava" la finanza locale avvalendosi delle predette risorse, ora
ne e' priva ma dovra' comunque far fronte alle necessita' finanziarie
dei comuni (art. 81, comma 2, St.), e dovrebbe contestualmente
versare allo Stato proprie risorse in misura corrispondente alle
maggiori entrate dei Comuni, o comunque in misura corrispondente a
quella a priori determinata dalla impugnata disposizione.
In un sistema nel quale la Provincia ha la responsabilita'
complessiva della finanza locale, la sottrazione ai comuni delle
risorse derivanti dalle imposte ad essi destinate costituisce
contemporaneamente una lesione dell'autonomia finanziaria
provinciale.
In ogni modo, il terzo e quarto periodo del comma 17, dunque,
violano l'art. 75 St. e gli artt. 9 e 10 d.lgs. n. 268/1992 perche'
pretendono di avocare allo Stato risorse di spettanza provinciale, al
di fuori dei casi previsti.
Cio' e' vero sia nel caso in cui si ritenga che il comma 17
produca l'effetto di avocare allo Stato le risorse che prima
spettavano alla Provincia a titolo di compartecipazione all'Irpef
fondiaria (art. 75 St.) e di addizionali provinciale e comunale (art.
80, comma 1-ter), sia nel caso in cui si ritenga che la Provincia
dovrebbe assicurare il recupero allo Stato del maggior gettito con le
proprie risorse ordinarie, per cui il comma 17 produce l'effetto di
"far tornare" nelle casse statali risorse spettanti alla Provincia e
ad essa affluite in attuazione delle regole finanziarie poste dallo
Statuto e dalle norme di attuazione (comma 17, terzo periodo).
Inoltre, essi violano l'art. 79 St. perche' l'avocazione e'
disposta con il fine del concorso al risanamento della finanza
pubblica, mentre la norma statutaria configura un sistema completo di
concorso delle Province agli obiettivi di finanza pubblica, non
derogabile se non con le modalita' previste dallo Statuto.
Ancora, essi violano gli artt. 103, 104 e 107 St., proprio
perche' pretendono di derogare agli artt. 75 e 79 St. e al d.lgs. n.
268/1992 con una fonte primaria "ordinaria".
L'art. 107 St. e' violato anche perche' il comma 17, terzo
periodo, pretende di vincolare unilateralmente il contenuto delle
norme di attuazione.
Una menzione separata e specifica richiede l'illegittimita' del
quarto periodo del comma 17 che prevede lo "accantonamento" delle
quote di compartecipazione previste dall'art. 75 Statuto.
Va rilevato, infatti, che tale "accantonamento" contrasta
anch'esso frontalmente con l'art. 75 dello Statuto e con l'intero
sistema finanziario della Provincia da esso istituito.
E' evidente, infatti, che le risorse che lo Statuto prevede come
entrate provinciali sono cosi' stabilite perche' esse vengano
utilizzate dalla Provincia per lo svolgimento delle sue funzioni
costituzionali, e non perche' esse vengano "accantonate". L'istituto
dell'accantonamento non ha nel sistema statutario cittadinanza
alcuna.
Inoltre, l'illegittimita' del trasferimento previsto determina
anche l'illegittimita' dell'accantonamento disposto nella prospettiva
del trasferimento.
2) Illegittimita' costituzionale dell'art. 14, comma 13-bis,
terzo e quarto periodo.
L'art. 14, comma 1, decreto-legge 201/2011 stabilisce che "a
decorrere dal 1° gennaio 2013 e' istituito in tutti i comuni del
territorio nazionale il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, a
copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti
urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento, svolto in
regime di privativa dai comuni, e dei costi relativi ai servizi
indivisibili dei comuni". Il comma 8 dispone che "il tributo e'
corrisposto in base a tariffa" ed i commi successivi regolano la
determinazione della tariffa (il comma 12 rinvia, a tal fine, ad un
regolamento).
Il comma 13 statuisce che "alla tariffa determinata in base alle
disposizioni di cui ai commi da 8 a 12, si applica una maggiorazione
pari a 0,30 euro per metro quadrato, a copertura dei costi relativi
ai servizi indivisibili dei comuni, i quali possono, con
deliberazione del consiglio comunale, modificare in aumento la misura
della maggiorazione fino a 0,40 euro, anche graduandola in ragione
della tipologia dell'immobile e della zona ove e' ubicato".
Tali commi riguardano il regime generale del tributo, e non sono
oggetto di impugnazione. Oggetto di impugnazione e' invece - per la
parte che interessa la Provincia autonoma di Trento - il comma
13-bis, il quale dispone quanto segue:
"a decorrere dall'anno 2013 il fondo sperimentale di
riequilibrio, come determinato ai sensi dell'articolo 2 del decreto
legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e il fondo perequativo, come
determinato ai sensi dell'articolo 13 del medesimo decreto
legislativo n. 23 del 2011, ed i trasferimenti erariali dovuti ai
comuni della Regione Siciliana e della Regione Sardegna sono ridotti
in misura corrispondente al gettito derivante dalla maggiorazione
standard di cui al comma 13 del presente articolo. In caso di
incapienza ciascun comune versa all'entrata del bilancio dello Stato
le somme residue. Con le procedure previste dall'articolo 27 della
legge 5 maggio 2009, n. 42, le regioni Friuli-Venezia Giulia e Valle
d'Aosta, nonche' le Province autonome di Trento e di Bolzano,
assicurano il recupero al bilancio statale del predetto maggior
gettito dei comuni ricadenti nel proprio territorio. Fino
all'emanazione delle norme di attuazione di cui allo stesso articolo
27, a valere sulle quote di compartecipazione ai tributi erariali, e'
accantonato un importo pari al maggior gettito di cui al precedente
periodo". Dunque, in base al terzo e quarto periodo dell'art. 13-bis
la Provincia di Trento dovrebbe versare al bilancio dello Stato - a
"compenso" di maggiori entrate dei Comuni - risorse dal proprio
bilancio.
Come si vede, si tratta di disposizioni simili a quelle di cui
all'art. 13, comma 17, terzo e quarto periodo, sopra censurate, con
la differenza che, nel caso del tributo comunale sui rifiuti e sui
servizi, il recupero al bilancio statale della maggiorazione e'
previsto in modo stabile.
Vanno richiamati, dunque, i motivi gia' svolti con riferimento
all'art. 13, comma 17, terzo e quarto periodo.
Per tali trasferimenti al bilancio dello Stato di entrate che
spettano alla Provincia a termini di Statuto non vi e' alcun
fondamento statutario, ma vi e' invece violazione dello Statuto: il
quale assegna determinate entrate alla Provincia affinche' essa ne
disponga per l'esercizio delle proprie funzioni, e non per versarle
al bilancio dello Stato.
Per il concorso ai bisogni della finanza pubblica sono previsti
appositi meccanismi dall'art. 79 Statuto, mentre l'art. 14, comma
13-bis, terzo e quarto periodo, stravolge unilateralmente l'assetto
dei rapporti tra Stato e Provincia in materia finanziaria disegnato
dallo Statuto.
Il terzo e quarto periodo del comma 13-bis, dunque, violano
l'art. 75 St. e gli artt. 9 e 10 d.lgs. n. 268/1992 perche'
pretendono di avocare allo Stato risorse di spettanza provinciale, al
di fuori dei casi previsti. Infatti, la Provincia dovrebbe assicurare
il recupero allo Stato della maggiorazione standard con le proprie
risorse ordinarie, per cui il comma 17 produce l'effetto di "far
tornare" nelle casse statali risorse affluite alla Provincia in
attuazione delle regole finanziarie poste dallo Statuto e dalle norme
di attuazione (comma 13-bis, terzo periodo).
Inoltre, essi violano l'art. 79 St. perche' l'avocazione e'
disposta con l'implicito fine di concorrere al risanamento della
finanza pubblica, mentre la norma statutaria configura un sistema
completo di concorso delle Province agli obiettivi di finanza
pubblica, non derogabile se non con le modalita' previste dallo
Statuto.
Ancora, essi violano gli artt. 103, 104 e 107 St., proprio
perche' pretendono di derogare agli artt. 75 e 79 St. e al d.lgs. n.
268/1992 con una fonte primaria "ordinaria". L'art. 107 St. e'
violato anche perche' il comma 13-bis, terzo periodo, pretende di
vincolare unilateralmente il contenuto delle norme di attuazione.
Come gia' osservato per l'art. 13, comma 17, e' poi palese
l'illegittimita' del quarto periodo del comma 13-bis dell'art. 14
che, prevedendo l'accantonamento sulle entrate provinciali e sulle
quote di compartecipazione previste dall'art. 75 St., contrasta
frontalmente con tale norma costituzionale e con il sistema
finanziario previsto dallo Statuto, per le stesse ragioni sopra
enunciate.I
3) Illegittimita' costituzionale dell'art. 22, comma 3.
L'art. 22 e' inserito nel capo III (Riduzioni di spesa. Costi
degli apparati) del titolo III.
Il comma 3 di esso, qui impugnato, stabilisce che "le Regioni, le
Province autonome di Trento e Bolzano e gli Enti locali, negli ambiti
di rispettiva competenza, adeguano i propri ordinamenti a quanto
previsto dall'articolo 6, comma 5, del decreto-legge 31 maggio 2010,
n. 78, ... con riferimento alle Agenzie, agli enti e agli organismi
strumentali, comunque denominati, sottoposti alla loro vigilanza
entro un anno dall'entrata in vigore del presente decreto".
L'art. 6, comma 5, decreto-legge 78/2010, cosi' richiamato,
dispone che "tutti gli enti pubblici, anche economici, e gli
organismi pubblici, anche con personalita' giuridica di diritto
privato, provvedono all'adeguamento dei rispettivi statuti al fine di
assicurare che, a decorrere dal primo rinnovo successivo alla data di
entrata in vigore dei presente decreto, gli organi di amministrazione
e quelli di controllo, ove non gia' costituiti in forma monocratica,
nonche' il collegio dei revisori, siano costituiti da un numero non
superiore, rispettivamente, a cinque e a tre componenti". Dispone
ancora che in ogni caso, "le Amministrazioni vigilanti provvedono
all'adeguamento della relativa disciplina di organizzazione, mediante
i regolamenti di cui all'articolo 2, comma 634, della legge 24
dicembre 2007, n. 244, con riferimento a tutti gli enti ed organismi
pubblici rispettivamente vigilati, al Cine di apportare gli
adeguamenti previsti ai sensi del presente comma". Dispone infine che
"la mancata adozione dei provvedimenti di adeguamento statutario o di
organizzazione previsti dal presente comma nei termini indicati
determina responsabilita' erariale e tutti gli atti adottati dagli
organi degli enti e degli organismi pubblici interessati sono nulli".
In sostanza, l'art. 22, comma 3, impone alle Province autonome e
agli enti locali situati nel loro territorio di adeguare i propri
ordinamenti in modo che gli enti pubblici (o comunque gli organismi
strumentali) sottoposti alla loro vigilanza abbiano organi di
amministrazione e controllo costituiti da un numero fisso e ridotto
di componenti.
Tale vincolo appare di per se' illegittimo gia' in quanto
riferito alle autonomie regionali in generale, ivi comprese le
Regioni ordinarie.
Le ragioni di tale illegittimita' risultano chiaramente sent.
182/2011 di codesta ecc.ma Corte costituzionale, riferita a
fattispecie corrispondente a quella oggetto della disposizione. In
tale sentenza codesta ecc. Corte ha rilevato "interventi analoghi per
i contenuti a quelli operati dalle diverse disposizioni dell'art. 6
del decreto-legge n. 78 del 2010, disposti negli anni trascorsi dal
legislatore statale, non sono stati in grado di superare il vaglio di
legittimita' costituzionale, data l'indebita compressione
dell'autonomia finanziaria delle Regioni che con essi veniva
realizzata", e che in particolare, "sono state ritenute illegittime,
nella parte in cui pretendevano di imporsi al sistema regionale,
rigide misure concernenti ... il numero massimo degli amministratori
di societa' partecipate dalla Regione (sentenza n. 159 del 2008)".
Secondo la Corte, l'art. 6 "puo' rispettare il riparto
concorrente della potesta' legislativa in tema di coordinamento della
finanza pubblica, solo a condizione di permettere l'estrapolazione,
dalle singole disposizioni statali, di principi rispettosi di uno
spazio aperto all'esercizio dell'autonomia regionale".
Ne risulta che l'art. 6 del decreto-legge n. 78 del 2010 "non
intende imporre alle Regioni l'Osservanza puntuale ed incondizionata
dei singoli precetti di cui si compone e puo' considerarsi
espressione di un principio fondamentale della finanza pubblica in
quanto stabilisce, rispetto a specifiche voci di spesa, limiti
puntuali che si applicano integralmente allo Stato, mentre vincolano
le Regioni, le Province autonome e gli enti del Servizio sanitario
nazionale solo conte limite complessivo di spesa". In sostanza, il
comma 20 dell'art. 6 "autorizza le Regioni, le Province autonome e
gli enti del Servizio sanitario nazionale ... a determinare, sulla
base di una valutazione globale dei limiti di spesa puntuali dettati
dall'art. 6, l'ammontare complessivo dei risparmi da conseguire e,
quindi, a modulare in modo discrezionale, tenendo fermo quel vincolo,
le percentuali di riduzione delle singole voci di spesa contemplate
nell'art. 6".
Da tali considerazioni ed argomentazioni risulta chiaramente
l'illegittimita' di una norma che pretende di vincolare le Regioni
specificamente al rispetto di uno dei vincoli posti dall'art. 6,
cioe' a quello risultante dal comma 5 di esso: infatti, si tratta di
un limite ad una voce minuta di spesa, non transitorio e che non
lascia margine di scelta alle Regioni, indicando gia' il modo per
conseguire il risparmio.
E' dunque evidente che l'art. 6, comma 5, non puo' essere
considerato principio di coordinamento della finanza pubblica e,
dunque, non puo' far scattare un dovere di adeguamento anche a
prescindere da quanto disposto dall'art. 79 dello Statuto speciale.
L'illegittimita' della norma e' altrettanto palese se considerata
in relazione allo Statuto speciale.
L'art. 79 dello Statuto, introdotto dalla legge n. 191 del 2009
con la procedura prevista dall'art. 104 dello Statuto, disciplina
esaustivamente il concorso della Provincia "al conseguimento degli
obiettivi di perequazione e di solidarieta' e all'esercizio dei
diritti e dei doveri dagli stessi derivanti nonche' all'assolvimento
degli obblighi di carattere finanziario posti dall'ordinamento
comunitario, dal patto di stabilita' interno e dalle altre misure di
coordinamento della finanza pubblica stabilite dalla normativa
statale" (comma 1), stabilendo che "le misure di cui al comma 1
possono essere modificate esclusivamente con la procedura prevista
dall'articolo 104 e fino alla loro eventuale modificazione
costituiscono il concorso agli obiettivi di finanza pubblica di cui
al comma 1" (comma 2).
Il comma 3 aggiunge che, "al fine di assicurare il concorso agli
obiettivi di finanza pubblica, la regione e le province concordano
con il Ministro dell'economia e delle finanze gli obblighi relativi
al patto di stabilita' interno con riferimento ai saldi di bilancio
da conseguire in ciascun periodo", e che, "fermi restando gli
obiettivi complessivi di finanza pubblica, spetta alle province
stabilire gli obblighi relativi al patto di stabilita' interno e
provvedere alle funzioni di coordinamento con riferimento agli enti
locali, ai propri enti e organismi strumentali, alle aziende
sanitarie, alle universita' non statali ..., alle camere di
commercio, industria, artigianato e agricoltura e agli altri enti od
organismi a ordinamento regionale o provinciale finanziati dalle
stesse in via ordinaria". Si ribadisce inoltre che "non si applicano
le misure adottate per le regioni e per gli altri enti nel restante
territorio nazionale" e si precisa che "le province vigilano sul
raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica da parte degli
enti di cui al presente comma ed esercitano sugli stessi il controllo
successivo sulla gestione".
Anche dal comma 4 risulta che le disposizioni statali relative
all'attuazione degli obiettivi di perequazione e di solidarieta',
nonche' al rispetto degli obblighi derivanti dal patto di stabilita'
interno, non trovano applicazione con riferimento alla regione e alle
province e sono in ogni caso sostituite da quanto previsto dal
presente articolo".
Infine, lo stesso comma 4 precisa, per i rapporti con le norme
statali che non siano direttamente misure di finanza pubblica, che
"la regione e le province provvedono alle finalita' di coordinamento
della finanza pubblica contenute in specifiche disposizioni
legislative dello Stato, adeguando la propria legislazione ai
principi costituenti limiti ai sensi degli articoli 4 e 5".
Dunque, poiche' l'art. 22, comma 3, contiene una norma che e'
chiaramente volta al coordinamento finanziario, l'applicazione di
essa alla Provincia si pone in contrasto con l'art. 79 St.: in
particolare - per quel che riguarda gli enti ed organismi sottoposti
alla vigilanza della Provincia - con il comma 1, con il comma 2 e con
il comma 3, secondo e terzo periodo, perche' si introduce per la
Provincia un'ulteriore modalita' di concorso agli obiettivi di
finanza pubblica, diversa ed aggiuntiva rispetto a quelle previste
dal predetto articolo 79, e si parificano le Province autonome alle
Regioni ordinarie, mentre l'art. 79 in piu' punti esclude
l'applicazione alle Province delle misure valevoli per le altre
Regioni.
In relazione agli enti ed organismi sottoposti alla vigilanza
degli enti locali situati nella provincia, l'art. 22, comma 3, viola
l'art. 79, comma 3, secondo e terzo periodo, in quanto nel potere di
coordinamento finanziario degli enti locali e' chiaramente ricompreso
quello di coordinamento finanziario degli enti strumentali degli enti
locali. Non si possono estendere, dunque, al territorio provinciale
le misure riguardanti in generale gli enti locali.
Il contrasto tra l'art. 22, comma 3, dell'impugnato decreto-legge
e l'art. 79 St. comporta anche la violazione degli artt. 103, 104 e
107 dello Statuto e del principio di leale collaborazione, perche'
una fonte primaria ordinaria, adottata unilateralmente, non e'
abilitata a derogare ad una norma statutaria, adottata con la
speciale procedura di cui all'art. 104 St.
E' anche da ricordare che la Provincia di Trento e' titolare di
competenza legislativa primaria in materia di organizzazione
amministrativa, compresa quella degli enti collegati (art. 8, n. 1,
St.) e di potesta' legislativa concorrente in materia di finanza
locale (art. 80, St., integrato dall'art. 17, comma 3, d.lgs. n.
268/1992, secondo il quale "le province disciplinano con legge i
criteri per assicurare un equilibrato sviluppo della finanza
comunale"), esercitata con la l.p. 36/1993 (v. in particolare l'art.
3). L'art. 22, comma 3, viola queste norme, perche' pretende di
vincolare la Provincia, in materie provinciali, ad una norma di
dettaglio, che - come visto nella prima parte di questo motivo - non
puo' essere qualificata come principio fondamentale e, dunque, non
puo' condizionare la potesta' concorrente e tanto meno quella
primaria.
4) Illegittimita' costituzionale dell'art. 28, comma 3.
L'art. 28 ha ad oggetto il Concorso alla manovra degli Enti
territoriali e ulteriori riduzioni di spese. Il comma 3 stabilisce
quanto segue: "Con le procedure previste dall'articolo 27, della
legge 5 maggio 2009, n. 42, le Regioni a statuto speciale e le
Province autonome di Trento e Bolzano assicurano, a decorrere
dall'anno 2012, un concorso alla finanza pubblica di euro 860 milioni
annui. Con le medesime procedure le Regioni Valle d'Aosta e
Friuli-Venezia Giulia e le Province autonome di Trento e Bolzano
assicurano, a decorrere dall'anno 2012, un concorso alla finanza
pubblica di 60 milioni di euro annui, da parte dei Comuni ricadenti
nei proprio territorio. Fino all'emanazione delle norme di attuazione
di cui al predetto articolo 27, l'importo complessivo di 920 milioni
e' accantonato, proporzionalmente alla media degli impegni finali
registrata per ciascuna autonomia nel triennio 2007-2009, a valere
sulle quote di compartecipazione ai tributi erariali".
Siamo, dunque, di fronte ad una ulteriore rilevante sottrazione
di risorse alle Regioni speciali, che si aggiunge a quelle previsti
dall'art. 14, decreto-legge 78/2010, dall'art. 20, comma 5,
decreto-legge 98/2011 e dall'art. 1, comma 8, decreto-legge 138/2011,
come sintetizzati e ripartiti dal comma 10 dell'art. 32 della legge
n. 183 del 2011 (quest'ultimo oggetto di impugnazione da parte della
Provincia).
In piu', viene disposto un taglio di risorse anche a carico degli
enti locali situati nei territori delle autonomie speciali dotate di
competenza in materia di finanza locale. Quest'ultimo taglio, in
realta', incide in sostanza sempre sulla Provincia, come risulta dal
terzo periodo del comma 3 e dall'art. 81, comma 2, St., che vincola
la Provincia a finanziare adeguatamente i comuni (esso dispone
infatti che "allo scopo di adeguare le finanze dei comuni al
raggiungimento delle finalita' e all'esercizio delle funzioni
stabilite dalle leggi, le province di Trento e di Bolzano
corrispondono ai comuni stessi idonei mezzi finanziari, da concordare
fra il Presidente della relativa Provincia ed una rappresentanza
unitaria dei rispettivi comuni"). Comunque, in base alla
giurisprudenza costituzionale le Regioni sono legittimate a difendere
davanti alla Corte anche l'autonomia finanziaria dei comuni (v.
sentt. 298/2009, 278/10, punto 14.1, 169/2007, punto 3, 95/2007,
417/2005, 196/2004, 533/2002).
La sottrazione di risorse qui contestata non ha in effetti alcuna
base statutaria.
Al contrario, le disposizioni dello Statuto, a partire dal
fondamentale art. 75, sono rivolte ad assicurare alla Provincia le
finanze necessarie all'esercizio delle funzioni: ed e' chiaro che la
devoluzione statutaria di importanti percentuali dei tributi riscossi
nella provincia non avrebbe alcun senso, se poi fosse consentito alla
legge ordinaria dello Stato di riportare all'erario tali risorse, per
di piu' con determinazione unilaterale e meramente potestativa.
Per di piu', come gia' piu' volte ricordato, l'art. 79 dello
Statuto di autonomia disciplina ormai in modo preciso, esaustivo ed
esclusivo le regole secondo le quali le Province assolvono gli
"obblighi di carattere finanziario posti dall'ordinamento
comunitario, dal patto di stabilita' interno e dalle altre misure di
coordinamento della finanza pubblica stabilite dalla normativa
statale" (comma 1): e - come lo stesso art. 79 esplicitamente precisa
- tali regole "possono essere modificate esclusivamente con la
procedura prevista dall'articolo 104", mentre "fino alla loro
eventuale modificazione costituiscono il concorso agli obiettivi di
finanza pubblica di cui al comma 1" (comma 2). Ed il comma 4
ribadisce che "le disposizioni statali relative all'attuazione degli
obiettivi di' perequazione e di solidarieta'. non trovano
applicazione con riferimento alla regione e alle province e sono in
ogni caso sostituite da quanto previsto dal presente articolo".
Il comma 3 dell'art. 79 attribuisce alle Province autonome poteri
di coordinamento finanziario con riferimento agli enti locali, nel
quadro della generale competenza legislativa provinciale in materia
di finanza locale prevista dall'art. 80 St. Nell'esercizio di tale
competenza e' stata adottata la l.p. 36/1993, il cui art. 3 dispone
tra l'altro che "in sede di definizione dell'accordo previsto
dall'articolo 81 dello Statuto speciale sono stabilite, oltre alla
quantita' delle risorse finanziarie da trasferire ai comuni e agli
altri enti locali, le misure necessarie a garantire il coordinamento
della finanza comunale e quella provinciale, con particolare
riferimento alle misure previste dalla legge finanziaria per il
perseguimento degli obiettivi della finanza provinciale correlati al
patto di stabilita' interno".
Con le disposizioni statutarie sopra ricordate l'impugnato art.
28, comma 3, si pone in insanabile conflitto.
Le risorse spettanti alla Provincia non possono essere
semplicemente "acquisite" dallo Stato, mentre la Provincia stessa e
gli enti locali concorrono al risanamento della finanza pubblica nei
modi direttamente previsti dall'art. 79 o comunque in quelli regolati
dall'art. 79 (v. il comma 3). Si tratta di un regime speciale, che
non puo' essere alterato unilateralmente dal legislatore ordinario.
Del resto, tutto il regime dei rapporti finanziari fra Stato e
Regioni speciali e' dominato dal principio dell'accordo, pienamente
riconosciuto nella giurisprudenza costituzionale: v. le sentt.
82/2007, 353/2004, 39/1984, 98/2000, 133/2010.
Non puo' ingannare, in questo come negli altri casi, il rinvio
alle norme di attuazione dello Statuto.
In primo luogo, l'accantonamento previsto in attesa delle norme
di attuazione e' gia' autonomamente lesivo, traducendosi in una
sottrazione delle risorse disponibili per la Provincia, al di fuori
delle regole di coordinamento finanziario stabilite dall'art. 79 (v.
anche argomenti esposti sopra).
In secondo luogo, quanto alle stesse norme di attuazione, l'art.
79 e' modificabile solo con la procedura di cui all'art. 104 St. e
non in sede di attuazione. In terzo luogo, l'art. 28, comma 3,
determina (illegittimamente) un vincolo di contenuto per le norme di
attuazione, per cui il rinvio alla fonte "concertata" appare
fittizio. Inoltre, "fino all'emanazione delle norme di attuazione ...
l'importo complessivo di 920 milioni e' accantonato. a valere sulle
quote di compartecipazione ai tributi erariali". Dunque, la riduzione
delle risorse e' operata direttamente e unilateralmente dal
legislatore statale, in contrasto con lo Statuto e con il principio
consensuale che domina i rapporti tra Stato e Regioni speciali in
materia finanziaria (v. le sentt. sopra citate).
In definitiva, come detto, l'art. 28, comma 3, viola l'art. 79
St., commi 1, 2, e 4, primo periodo, perche' i modi in cui la
Provincia concorre al raggiungimento degli obiettivi di finanza
pubblica o sono fissati direttamente dallo stesso art. 79 o vanno
concordati tra Stato e Provincia, sempre in base all'art. 79.
Corrispondentemente, e' violato l'art. 104, che richiede il
consenso della Provincia per la modifica delle norme del Titolo VI
dello Statuto.
Inoltre, e' violato l'art. 107 St., perche' una fonte primaria
pretende di vincolare il contenuto delle norme di attuazione.
Ancora, il terzo periodo dell'art. 28, comma 3, viola l'art. 75
St., perche' diminuisce l'importo spettante alla Provincia a titolo
di compartecipazioni, in base alla suddetta norma statutaria.
Si noti che le censure sopra svolte valgono ugualmente alla quota
di 60 milioni di curo che lo Stato esige dalla Provincia di Trento
come "da parte dei Comuni ricadenti nel proprio territorio".
Se la Provincia di Trento, come esposto, ha il dovere di
contribuire con le proprie risorse alla finanza dei propri comuni,
non fa certo invece parte dei suoi compiti di fungere in relazione ad
essi da esattore per conto dello Stato. Ne' lo Stato ha alcun titolo
per esigere dalla Provincia di Trento somme che esso ritenga a
qualunque titolo dovute dai comuni. Si tratta di risorse che spettano
alla Provincia per Statuto, e che non possono essere destinate se non
secondo le previsioni statutarie, che non sono suscettibili di essere
alterate dalla legge ordinaria dello Stato.
E', poi, ulteriormente e specificamente illegittimo e lesivo il
terzo periodo dell'art. 28, comma 3, la' dove prevede il criterio del
riparto dell'accantonamento ("proporzionalmente alla media degli
impegni finali registrata per ciascuna autonomia nel triennio
20072009"). Infatti, tale criterio non risulta in alcun modo
pariteticamente concordato tra Stato e Regioni speciali, in contrasto
con il principio consensuale di cui sopra, oggi stabilito
espressamente nello Statuto speciale per la determinazione del patto
di stabilita' (e comunque sempre seguito nelle precedenti leggi
finanziarie dello Stato).
Infine, risulta illegittimo il quarto periodo dell'art. 28, comma
3, secondo il quale, in relazione al riparto della sottrazione
complessiva di risorse tra le diverse autonomie speciali, "per la
Regione Siciliana si tiene conto della rideterminazione del fondo
sanitario nazionale per effetto del comma 2".
Posto che il richiamato comma 2 stabilisce che "l'aliquota di cui
al comma 1" (cioe' l'aumento dell'aliquota di base dell'addizionale
regionale all'IRPEF, regolata dall'art. 6 d.lgs. n. 68/2011, da 0,9 %
a 1,23 %) "si applica anche alle Regioni a statuto speciale e alle
Province autonome di' Trento e Bolzano", la disposizione appare
particolarmente oscura.
Tuttavia, essa sembra interpretabile nel senso che la quota del
taglio previsto nell'art. 28, comma 3 (€ 860 milioni), che dovrebbe
essere addossata alla Regione Siciliana, deve essere ridotta in
corrispondenza alle minori risorse del Fondo sanitario destinate alla
Regione stessa.
Posto che di cio' si tratti, e' chiaro che, in questo modo, si
altererebbe addirittura in peggio per la ricorrente Provincia il
criterio proporzionale fissato dal terzo periodo del comma 3 e si
addosserebbe irragionevolmente alle altre autonomie speciali una
quota parte del finanziamento della spesa sanitaria della Regione
Siciliana.
Ne risulterebbe la violazione dell'art. 3 Cost. e la lesione
dell'autonomia finanziaria e amministrativa della Provincia, perche'
la Provincia di Trento - oltre a finanziare la propria sanita' con il
proprio bilancio - verrebbe chiamata a contribuire al finanziamento
parziale di quella siciliana (v., per l'ammissibilita' di una censura
ex art. 3 Cost., ad es., la sent. 16/2010, punto 5.1), con
inevitabili ripercussioni sulle proprie funzioni amministrative e
sulla propria autonomia di spesa.
5) Illegittimita' costituzionale dell'art. 43, comma 8.
Nel capo dedicato alle Misure per Io sviluppo infrastrutturale,
l'art. 43, commi da 7 a 15, introduce norme concernenti le grandi
dighe.
Viene qui in considerazione il comma 8, il quale cosi' dispone:
"Ai fini del mantenimento delle condizioni di sicurezza, il
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e
d'intesa con le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano, individua, entro il 30 giugno 2013, in ordine di priorita' e
sulla base anche dei progetti di gestione degli invasi ai sensi
dell'articolo 114 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e
successive modificazioni, le grandi dighe per le quali, accertato il
concreto rischio di ostruzione degli organi di scarico, siano
necessarie e urgenti l'adozione di interventi nonche' la rimozione
dei sedimenti accumulatisi nei serbatoi. Le regioni e le province
autonome nei cui territori sono presenti le grandi dighe per le quali
sia stato rilevato il rischio di ostruzione degli organi di scarico e
la conseguente necessita' e urgenza della rimozione dei sedimenti
accumulati nei serbatoi individuano idonei siti per lo stoccaggio
definitivo di tutto il materiale e sedimenti asportati in attuazione
dei suddetti interventi".
La ricorrente Provincia ritiene che la citata disposizione sia
stata dettata sulla base di un positivo intento collaborativo;
tuttavia, nella concreta situazione di fatto e di diritto della
Provincia autonoma di Trento, del tutto diversa da quella delle
regioni a statuto ordinario, essa si traduce nella interferenza degli
organi statali in un complesso di beni e di funzioni che fanno parte
delle proprie competenze statutarie, e che essa ha titolo per
esercitare e gestire, nel solo quadro definito dallo statuto e dalle
norme di attuazione: che prevede anche ruoli statali (ad esempio
nella condivisione del Piano generale per l'utilizzazione delle acque
pubbliche, PGUAP), ma non i compiti - ed i conseguenti vincoli per la
Provincia - previsti dall'impugnato art. 43, comma 8.
Di seguito occorre dunque tracciare il quadro delle speciali
attribuzioni provinciali, e dei rapporti con lo Stato nella materia,
quale risulta dallo statuto di autonomia e dalle norme di attuazione.
La Provincia di Trento e' titolare di competenza legislativa
primaria, nonche' delle funzioni amministrative, in materia di "opere
di prevenzione e di pronto soccorso per calamita' pubbliche" (art. 8,
n. 13, e art. 16 St.): la prevenzione, si noti, e' esattamente
l'oggetto e l'ambito della disposizione dell'art. 43, comma 8.
Inoltre, essa e' titolare di potesta' primaria e delle connesse
funzioni amministrative in materia di "opere idrauliche della terza,
quarta e quinta categoria" (art. 8, n. 24, e art. 16 St.), mentre per
le opere di prima e seconda categoria opera la delega integrativa
previste dalle norme di attuazione (articolo 7 d.P.R. n. 381/1974)
di cui subito si dira'.
Essa e' altresi' titolare di potesta' legislativa concorrente e
delle funzioni amministrative in materia di "utilizzazione delle
acque pubbliche" (art. 9, n. 9, e art. 16 St.). L'art. 14, comma 3,
St. integra tale previsione disponendo, come sopra accennato, che
"l'utilizzazione delle acque pubbliche da parte dello Stato e della
provincia, nell'ambito della rispettiva competenza, ha luogo in base
a un piano generale stabilito d'intesa tra i rappresentanti dello
Stato e della provincia in seno a un apposito comitato". Il Piano,
che "vale anche, per il rispettivo territorio, quale piano di bacino
di rilievo nazionale" (art. 5, comma 4, del d.P.R. n. 381/1974), e'
pienamente operante, essendo stato reso esecutivo con d.P.R. 15
febbraio 2006.
Le norme statutarie sono state attuate da diversi decreti
legislativi, sia in relazione ai beni che in relazione alle funzioni.
Quanto ai beni, l'art. 8, comma 1, lettera e), d.P.R. n.
115/1973, dispone che sono trasferiti alle Province autonome tutti i
beni del demanio idrico, "compresi le aree fluviali, gli alvei e le
pertinenze, i ghiacciai e i laghi, nonche' le opere di bonifica
valliva e montana, le opere di sistemazione idraulico-forestale dei
bacini montani, le opere idrauliche e gli altri beni immobili e
mobili strumentali all'esercizio delle funzioni conferite alle
province riguardo al demanio medesimo". E l'art. 5 d.P.R. n.
381/1974 precisa che, "in relazione al trasferimento alle province
autonome di Trento e di Bolzano del demanio idrico, le province
stesse esercitano tutte le attribuzioni inerenti alla titolarita' di
tale demanio ed in particolare quelle concernenti la polizia
idraulica" (comma 1).
Quanto alle rimanenti funzioni, l'art. 1, d.P.R. n. 381/1974
stabilisce che "le attribuzioni dell'amministrazione dello Stato in
materia di urbanistica, di edilizia comunque sovvenzionata, di
utilizzazione delle acque pubbliche, di opere idrauliche, di opere di
prevenzione e pronto soccorso per calamita' pubbliche, di
espropriazione per pubblica utilita', di viabilita', acquedotti e
lavori pubblici di interesse provinciale, esercitate sia direttamente
dagli organi centrali e periferici dello Stato sia per il tramite di
enti e di istituti pubblici a carattere nazionale o sovraprovinciali
e quelle gia' spettanti alla regione Trentino-Alto Adige nelle stesse
materie, sono esercitate per il rispettivo territorio dalle province
di Trento e di Bolzano". Anche in questo caso sia consentito di
sottolineare che si tratta esattamente dello stesso ambito materiale
oggetto dell'art. 43, comma 8.
Come sopra anticipato, anche le funzioni relative alle opere
idrauliche di prima e seconda categoria spettano per delega alle
Province autonome, in forza dell'articolo 7 d.P.R. n. 381/1974, e
l'art. 18 precisa che "si intendono sostituiti gli organi centrali e
periferici dello Stato con gli organi della provincia in tutti i casi
in cui le disposizioni vigenti nelle materie di cui al presente
decreto facciano riferimento a funzioni amministrative degli organi o
degli uffici centrali o periferici dello Stato". Le competenze
statali residue sono elencate dall'art. 19, ma tra esse non vi e'
alcuna funzione riferibile alle grandi dighe (rimangono invece
riservate allo Stato le opere di prevenzione relative agli altri
oggetti indicati dalle lettere da a ad e del comma 1).
Codesta Corte ha di recente confermato la competenza della
Provincia nella materia de qua, in una sentenza (la 109/2011) avente
ad oggetto una legge statale che attribuiva funzioni ad organi
statali per fronteggiare situazioni di rischio idrogeologico. La
Corte ha richiamato la competenza provinciale di cui all'art. 8, n.
13, St. ("opere di prevenzione e di pronto soccorso per calamita'
pubbliche"), Osservando che "a tale nozione (con particolare riguardo
al concetto di 'prevenzione') e' riconducibile anche il rischio
idrogeologico, ancorche' esso non formi oggetto di una previsione
specifica, considerata anche la competenza legislativa attribuita
alla provincia in materia di utilizzazione delle acque pubbliche. ai
sensi dell'art. 9, primo comma, n. 9, dello statuto di autonomia".
Inoltre la Corte ha menzionato l'art. 14 St. e l'art. 1 d.P.R. n.
381/1974, sopra citati.
Dunque, l'art. 43, comma 8, primo periodo, attribuendo una
funzione amministrativa al Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti, di concerto con il Ministero dell'ambiente (seppur anche
d'intesa con le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano), in una materia di competenza provinciale, viola le norme
statutarie e di attuazione sopra citate: v. in particolare l'art. 8,
n. 13 e n. 24, St., l'art. 9, n. 9), St.), l'art. 16 St., gli artt.
1, 5, comma 1, 19 e da 33 a 37 d.P.R. n. 381/1974, che non
comprendono la funzione oggetto dell'art. 43, comma 8, fra quelle di
competenza statale. E' da precisare che, nelle materie di competenza
provinciale in base allo Statuto, e' ancora operante il principio del
parallelismo di cui all'art. 16 St. (v. sent. 236/2004).
Per le stesse ragioni l'art. 43, comma 8, primo periodo, si pone
in contrasto anche con l'art. 4, d.lgs. n. 266/1992, in base al quale
"nelle materie di competenza propria della regione o delle province
autonome !a legge non puo' attribuire agli organi statali funzioni
amministrative, comprese quelle di vigilanza, di polizia
amministrativa e di accertamento di violazioni amministrative,
diverse da quelle spettanti allo Stato secondo lo statuto speciale e
le relative norme di attuazione".
L'art. 43, comma 8, secondo periodo, per parte sua si riferisce a
compiti (l'individuazione di siti idonei allo stoccaggio dei
sedimenti rimossi) che fanno naturalmente parte delle funzioni
amministrative provinciali: ma non spetta allo Stato di imporne uno
specifico atto di esercizio, in connessione con l'esercizio dei
predetti poteri statali. Inoltre, la diretta imposizione di un
adempimento amministrativo viola l'art. 2 d.lgs. n. 266/1992, secondo
il quale nelle materie di competenza provinciale spetta alla legge
provinciale di recepire la legislazione statale, in quanto tale
recepimento sia dovuto.
6) Illegittimita' costituzionale dell'art. 48.
L'art. 48 contiene una generale "clausola di finalizzazione".
In base al comma 1, "le maggiori entrate erariali derivanti dal
presente decreto sono riservate all'Erario, per un periodo di cinque
anni, per essere destinate alle esigenze prioritarie di
raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica concordati in sede
europea, anche alla luce della eccezionalita' della situazione
economica internazionale". Si prevede poi che "con apposito decreto
dei Ministero dell'economia e delle finanze, sono stabilite le
modalita' di individuazione del maggior gettito, attraverso separata
contabilizzazione".
Il comma 1-bis aggiunge che, "ferme restando le disposizioni
previste dagli articoli 13, 14 e 28, nonche' quelle recate dal
presente articolo, con le norme di attuazione statutaria. sono
definiti le modalita' di applicazione e gli effetti finanziari del
presente decreto per le regioni a statuto speciale e per le province
autonome di Trento e di Bolzano".
Tale comma 1-bis, con il suo "rinvio" alle norme di attuazione
dello statuto, ha l'apparenza di una clausola di salvaguardia delle
autonomie speciali e delle loro regole statutarie: ma al tempo stesso
la disposizione ribadisce la diretta applicazione non solo degli
articoli 13, 14 e 28, ma anche delle disposizioni "recate dal
presente articolo": dunque, il regime di cui all'art. 48, comma 1, si
riferisce anche alle entrate percepite nella provincia di Trento.
Maggiori entrate erariali deriveranno, ad esempio, dall'art. 10
(a seguito dell'emersione della base imponibile), dall'art. 15 (che
aumenta le aliquote di accisa sui carburanti), dall'art. 16 (che
aumenta la tassa automobilistica per le auto di lusso e istituisce la
tassa annuale di stazionamento sulle imbarcazioni e l'imposta
erariale sugli aeromobili privati), dall'art. 18 (che aumenta le
aliquote Iva), dall'art. 19 (che aumenta l'imposta di bollo relativa
a conti correnti e strumenti finanziari, introduce un'imposta di
bollo speciale annuale sulle attivita' finanziarie che hanno
beneficiato del c.d. scudo fiscale e un'imposta straordinaria per le
stesse attivita' se gia' prelevate dal rapporto di deposito,
istituisce un'imposta sul valore degli immobili situati all'estero e
istituisce un'imposta sul valore delle attivita' finanziarie detenute
all'estero dalle persone fisiche residenti nel territorio dello
Stato), dall'art. 20 (in materia di riallineamento delle
partecipazioni) e dall'art. 24 (il cui comma 31 regola la tassazione
delle indennita' di fine rapporto di importo complessivamente
eccedente euro 1.000.000 e dei compensi e indennita' a qualsiasi
titolo erogati agli amministratori delle societa' di capitali, ed il
cui comma 31-bis aumenta il contributo di solidarieta' sulle c.d.
pensioni d'oro).
Ad avviso della ricorrente Provincia la riserva di tali maggiori
entrate all'erario e' illegittima per le ragioni di seguito esposte.
L'art. 75 dello Statuto attribuisce "alle province le seguenti
quote del gettito delle sottoindicate entrate tributarie dello Stato,
percette nei rispettivi territori provinciali: a) i nove decimi delle
imposte di registro e di bollo, nonche' delle tasse di concessione
governativa; ... d) i sette decimi dell'imposta sul valore aggiunto
...; j) i nove decimi del gettito dell'accisa sulla benzina, sugli
oli da gas per autotrazione e sui gas petroliferi liquefatti per
autotrazione erogati dagli impianti di distribuzione situati nei
territori delle due province, nonche' i nove decimi delle accise
sugli altri prodotti energetici ivi consumati; g) i nove decimi di
tutte le altre entrate tributarie erariali, dirette o indirette,
comunque denominate, inclusa l'imposta locale sui redditi, ad
eccezione di quelle di spettanza regionale o di altri enti pubblici".
L'art. 48, comma 1, dunque, riservando all'Erario le "maggiori
entrate erariali derivanti dal presente decreto", risulta
contrastante con l'art. 75 dello Statuto, che garantisce alle
Province ben precise compartecipazioni a tutti i tributi erariali.
Ne' si potrebbe affermare che la riserva all'erario di cui
all'art. 48 sia giustificata in virtu' del d.lgs. n. 268/1992. Essa,
infatti, non rispetta affatto i requisiti posti dall'art. 9 d.lgs. n.
268/1992 per la riserva all'erario del "gettito derivante da
maggiorazioni di aliquote o dall'istituzione di nuovi tributi".
Come gia' esposto sopra, tali requisiti sono stati sintetizzati
dalla sentenza di codesta Corte n. 182/2010, secondo la quale "tale
articolo richiede, per la legittimita' della riserva statale, che:
a) detta riserva sia giustificata da «finalita' diverse da
quelle di cui al comma 6 dell'art. 10 e al comma 1, lettera b),
dell'art. 10-bis» dello stesso d.lgs. n. 268 del 1992, e cioe' da
finalita' diverse tanto dal «raggiungimento degli obiettivi di
riequilibrio della finanza pubblica» (art. 10, comma 6) quanto dalla
copertura di «spese derivanti dall'esercizio delle funzioni statali
delegate alla regione» (art. 10-bis, comma 1, lettera b);
b) il gettito sia destinato per legge «alla copertura, ai
sensi dell'art. 81 della Costituzione, di nuove specifiche spese di
carattere non continuativo che non rientrano nelle materie di
competenza della regione o delle province, ivi comprese quelle
relative a calamita' naturali»;
c) il gettito sia «temporalmente delimitato, nonche'
contabilizzato distintamente nel bilancio statale e quindi
quantificabile»".
Ora, l'assenza dei requisiti sub a) e b) e' evidente. Infatti,
l'art. 48 riserva all'Erario "le maggiori entrate erariali derivanti
dal presente decreto" (per un periodo di cinque anni, attraverso
separata contabilizzazione) per destinarle "alle esigenze prioritarie
di raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica concordati in
sede europea, anche alla luce della eccezionalita' della situazione
economica internazionale". In questi termini, la norma censurata ha
la medesima finalita' di cui all'art. 10, comma 6, d.lgs. n. 268/1992
(«raggiungimento degli obiettivi di riequilibrio della finanza
pubblica»), il che gia' da se' esclude la sussistenza del requisito
indicato sub a) nella sent. 182/2010 (che la riserva sia giustificata
da finalita' diverse da quelle di cui al comma 6 dell'art. 10 e al
comma 1, lettera b), dell'art. 10-bis» dello stesso d.lgs. n. 268 del
l992).
Ugualmente la disposizione impugnata non soddisfa il requisito
sub b), in quanto essa non destina le maggiori entrate a "nuove
specifiche spese": non si tratta di "spese", ne' la destinazione
allude a qualcosa di "nuovo" e di "specifico". E' da ricordare che la
sent. 182/2010 fece salva la norma impugnata in quell'occasione
(l'art. 13-bis, comma 8, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78)
proprio in quanto essa destinava il gettito dell'imposta "al
finanziamento della ripresa economica, quali: il sostegno alle
imprese, anche attraverso il finanziamento del fondo di garanzia e
l'alleggerimento del carico fiscale.; gli interventi sul mercato del
lavoro, anche attraverso il finanziamento del fondo per l'occupazione
...; il finanziamento degli investimenti pubblici, con particolare
riguardo alle infrastrutture e alle attivita' di ricerca e sviluppo
...; il supporto alle famiglie, con misure di salvaguardia del potere
d'acquisto, di tutela dei piccoli risparmiatori, di risposta
all'emergenza abitativa ...; il finanziamento della cooperazione
internazionale allo sviluppo...; il finanziamento delle opere di
ricostruzione dell'Abruzzo". Si tratta, come si puo' vedere, di spese
e finalita' nuove e specifiche, ben diverse dal mero e generale
"raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica concordati in
sede europea".
Escluso che l'art. 48 possa trovare fondamento nell'art. 9 d.lgs.
n. 268/1992, e' anche da escludere che esso possa ricondursi all'art.
10 e all'art. 10-bis del medesimo decreto.
In primo luogo, abrogato l'art. 78 dello Statuto e soppressa la
somma spettante in base ad esso (v. anche l'art. 79, comma 1, St.),
sono da ritenere inapplicabili le norme attuative dell'art. 78, quale
l'art. 10, d.lgs. n. 268/1992. Questo vale anche per l'art. 10, comma
6, strettamente connesso alla disciplina dell'accordo (menzionato in
due punti del comma 6) relativo alla determinazione della quota
variabile, ora soppressa.
Inoltre, l'art. 10, comma 6, prevedeva un meccanismo consensuale
per far partecipare le Province "al raggiungimento degli obiettivi di
riequilibrio della finanza pubblica", che e' stato ora sostituito da
quelli, sempre consensuali, regolati dall'art. 79: anche sotto questo
profilo, dunque, il meccanismo precedente non risulta piu' operativo.
Conferma espressa di cio' si ricava dal testo attuale dell'art. 79,
comma 4, secondo cui "le disposizioni statali relative all'attuazione
degli obiettivi di perequazione e di solidarieta', nonche' al
rispetto degli obblighi derivanti dal patto di stabilita' interno,
non trovano applicazione con riferimento alla regione e alle province
e sono in ogni caso sostituite da quanto previsto dal presente
articolo".
Qualora, in denegata ipotesi, non si ritenesse superato l'art.
10, comma 6, si dovrebbe perlomeno riconoscere che la determinazione
della quota in questione dovrebbe pur sempre rispettare il principio
di leale collaborazione e, in particolare, il principio consensuale
che domina le relazioni finanziarie fra lo Stato e le Regioni
speciali. In altre parole, anche venuto meno l'accordo per la
determinazione della quota variabile, lo Stato avrebbe pur sempre
dovuto cercare l'accordo con la Provincia di Trento, non potendo
unilateralmente alterare le regole sulle compartecipazioni e gli
strumenti con cui la Provincia partecipa al risanamento finanziario,
disciplinati dall'art. 79 dello Statuto.
Del resto, tutto il regime dei rapporti finanziari fra Stato e
Regioni speciali e' dominato dal principio dell'accordo, pienamente
riconosciuto nella giurisprudenza costituzionale (v. le sentenze
citate nel motivo 1 del ricorso).
In effetti, e' assolutamente incongruo ed ad avviso della
Provincia illegittimo che lo Stato, con una fonte primaria
unilateralmente adottata, alteri in modo cosi' rilevante l'assetto
dei rapporti finanziari tra Stato e Provincia, laddove il principio
consensuale e' da tempo riconosciuto in questa materia ed e' stato
ribadito proprio con la recente riforma statutaria.
Inoltre, la norma impugnata non rispetta l'art. 10, comma 6
(sempre nella denegata ipotesi che esso sia ritenuto applicabile),
anche perche' riserva all'erario tutte "le maggiori entrate", mentre
la norma di attuazione limita ad "una quota del previsto incremento
del gettito tributario" la possibilita' di destinazione "al
raggiungimento degli obiettivi di riequilibrio della finanza
pubblica".
Ancora, l'art. 48, comma 1, del decreto-legge n. 201/2011 si pone
in contrasto con l'art. 79 dello Statuto, che - come visto -
stabilisce che "le province concorrono al conseguimento degli
obiettivi di perequazione e di solidarieta' e all'esercizio dei
diritti e dei doveri dagli stessi derivanti nonche' all'assolvimento
degli obblighi di carattere finanziario posti dall'ordinamento
comunitario, dal patto di stabilita' interno e dalle altre misure di
coordinamento della finanza pubblica stabilite dalla normativa
statale" nei modi di seguito indicati e "con le modalita' di
coordinamento della finanza pubblica definite al comma 3" (comma 1),
aggiungendo che "le misure di cui al comma 1 possono essere
modificate esclusivamente con la procedura prevista dall'articolo 104
e fino alla loro eventuale modificazione costituiscono il concorso
agli obiettivi di finanza pubblica di cui al comma 1" (comma 2).
Sia il comma 3 (" Non si applicano le misure adottate per le
regioni e per gli altri enti nel restante territorio nazionale") che
il comma 4, poi, stabiliscono la non applicazione alle Province delle
norme statali che, in questa materia, valgono per altre Regioni.
Poiche' l'art. 48 riserva le maggiori entrate "alle esigenze
prioritarie di' raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica
concordati in sede europea", ne deriva la violazione delle norme -
sopra citate - contenute nell'art. 79 St., che configurano un sistema
completo di concorso delle Province agli obiettivi di finanza
pubblica, non derogabile se non con le modalita' previste dallo
Statuto.
Infine, proprio perche' agli artt. 75 e 79 St. e al d.lgs. n.
268/1992 si e' derogato con una fonte primaria "ordinaria" (in
realta', un decreto-legge convertito), l'art. 48 viola anche gli
artt. 103 (che prevede il procedimento di revisione costituzionale
per le modifiche dello Statuto), 104 (che prevede la possibilita' di
modificare "le norme del titolo VI ... con legge ordinaria dello
Stato su concorde richiesta del Governo e, per quanto di rispettiva
competenza, della regione o delle due province") e l'art. 107 (che
disciplina la speciale procedura per l'adozione delle norme di
attuazione dello Statuto) dello Statuto speciale.
Il secondo periodo dell'art. 48, comma. 1, dispone che "con
apposito decreto del Ministero dell'economia e delle finanze ... sono
stabilite le modalita' di individuazione del maggior gettito,
attraverso separata contabilizzazione". Si tratta dunque di una norma
volta a regolare l'attuazione del primo periodo: la quale, pertanto,
e' affetta dai medesimi vizi sopra illustrati.
In subordine, essa e' poi censurabile specificamente ed
autonomamente sotto un ulteriore aspetto, cioe' per la mancata
previsione dell'intesa con la Provincia di Trento in relazione al
decreto che stabilisce le modalita' di individuazione del maggior
gettito. Infatti, poiche' si tratta di intervenire in relazione a
risorse che spetterebbero alla Provincia, in una materia dominata dal
principio consensuale, risulta specificamente illegittima, per
violazione del principio di leale collaborazione, la previsione di un
decreto ministeriale senza intesa con la Provincia di Trento.
Come gia' ricordato, il comma 1-bis dello stesso art. 48
statuisce che "ferme restando le disposizioni previste dagli articoli
13, 14 e 28, nonche' quelle recate dal presente articolo, con le
norme di attuazione statutaria di cui all'articolo 27 della legge 5
maggio 2009, n. 42, e successive modificazioni, sono definiti le
modalita' di applicazione e gli effetti finanziari del presente
decreto per le regioni a statuto speciale e per le province autonome
di Trento e di Bolzano".
Si sono gia' nei punti precedenti contestate singolarmente le
disposizioni dei citati articoli 13, 14 e 28, nonche' quelle dello
stesso art. 48, comma 1. Ne' si vede - a parte quanto disposto gia'
da tali articoli - che cosa d'altro rimarrebbe da disciplinare quanto
alle "modalita' di applicazione" ed agli "effetti finanziari" del
decreto n. 201.
In ogni modo, anche tale ultima disposizione appare illegittima,
in quanto non spetta alla legge ordinaria di disciplinare il
contenuto delle norme di attuazione dello Statuto.
Il solo senso legittimo che ad essa si puo' attribuire e' la
conferma della non applicazione del decreto 201 alla Provincia di
Trento, per ogni aspetto per il quale l'applicazione non sia
espressamente prevista: ferme restando, ovviamente, le contestazioni
e le censure sopra esposte in relazione alle disposizioni di cui e'
prevista l'applicazione.