IL TRIBUNALE 

 
    Nella causa civile n. r.g. 21.753/11, di questione incidentale di
costituzionalita'. 
    Il giudice, a scioglimento della riserva,che precede, osserva. 


				 
                              In fatto 

 
    Con citazione, 11.07.11, i sigg. Bessone Michele, Bessone  Carla,
Bessone Anna e Bessone Paolo  agiscono  contro  Marrulli  Angela  per
ottenere la condanna di quest'ultima  al  pagamento  della  somma  di
€ 7.304,47, quale corrispettivo di spese  di  riscaldamento  per  gli
anni 2005-2010 e di risarcimento danni conseguenti ad un contratto di
locazione intrattenuto tra la dante causa degli  attori,  la  defunta
signora Maria Vittoria Bosco, con  la  convenuta  Marrulli  Angela  e
relativo all'immobile, sito in Torino in via Buenos Aires n. 27. 
    La convenuta si costituiva ed eccepiva,alla prima udienza come da
verbale d'udienza 21.12.11, l'improcedibilita',  di  cui  all'art.  5
D.L.vo 4.3.2010 n. 28, della  domanda  attorea  perche'  vertente  in
materia di locazione,. 
    Questo giudice, preso atto che  la  causa  verte  in  materia  di
locazione, prima di emanare i provvedimenti previsti per far attivare
alla parte il procedimento  della  media-conciliazione,come  previsto
dagli artt. 5 e  6  D.L.vo  4.3.2010  n.  28,  ritiene  di  rimettere
d'ufficio la questione  di  costituzionalita',  che  non  gli  appare
manifestamente sulle seguenti questioni: 


				 
                        Osservato in diritto 

 
Violazione degli artt. 76 e 77 Cost. 
    Il legislatore delegante (art. 60 Legge delega 18.6.09 n. 69)  in
conformita' alla  prescrizione  impartita  dalla  Direttiva  Europea,
aveva stabilito  che  dovesse  essere  introdotto  un  meccanismo  di
conciliazione, ma non ne aveva affatto previsto  la  obbligatorieta',
ne' aveva consentito che essa potesse essere  considerata  condizione
di' procedibilita'  della  domanda  giudiziaria.  Va,  in  proposito,
osservato che l'art. 60 della legge 69/09  (legge  delega)  al  terzo
comma lett. a) prescrive che nell'esercizio della delega  il  Governo
si  attenga,  tra  gli  altri,  al  seguente  principio  e   criterio
direttivo, nonche' di " prevedere che la mediazione, finalizzata alla
conciliazione, abbia per oggetto controversie su diritti disponibili,
senza precludere l'accesso alla giustizia". 
    Orbene, in contrasto con  la  prescrizione  della  legge  Delega,
l'art. 5 del d.lgs. 28/10 configura  il  procedimento  di  mediazione
quale obbligatorio  e  condizione  di  procedibilita'  della  domanda
giudiziale davanti al giudice statuale, voluto dalla Costituzione. 
    Il procedimento di media  conciliazione  e'  paragonabile  ad  un
arbitrato irrituale imposto per legge in una ampia serie  di  materie
giuridiche, tra cui questa della locazione, che, secondo  il  giudice
remittente, va ad influenzare sia nei tempi  sia  nella  sostanza  il
processo che per detatto costituzionale dovrebbe  essere  tenuto  dai
giudici ordinari. 
    Non puo' revocarsi in dubbio  lo  straripamento  dei  poteri  del
legislatore  delegato,  che  ha  imposto,  con  grave  spesa  per   i
cittadini, ai giudici, nel corso dei processi, almeno 3 intralci alla
funzione giurisdizionale: 
        1)  quello  derivante  dai  succitati  articoli  del  Decreto
delegato che impongono di sospendere o comunque rinviare  i  processi
in attesa dell'esito della media-conciliazione,che potrebbe pure  non
essere piu' attivata, denegando cosi giustizia ai cittadini; 
        2) quello derivante dall'art. 8  comma  5°  che  prescive  al
giudice di tener conto  ex  art.  116  cpc,come  argomento  di  prova
negativa, del contegno di chi non si presenta  davanti  al  mediatore
per partecipare alla conciliazione; 
        3) quello derivante dall'art. 13  del  Decreto  delegato  che
impone al giudice,  di  tener  conto  della  proposta  formulata  dal
mediatore,  quando  deve  procedere  alla  liquidazione  delle  spese
processuali ai sensi degli artt. 91 e 92 cpc. 
    Violazione del combinato degli artt. 101,102 e 3 Cost. perche' il
ricorso al procedimento  obbligatorio  di  media-conciliazione,da  un
canto, grava, come si e' sopra osservato, con irragionevoli intralci,
sul potere-dovere del giudice soggetto solo alla legge, di conduzione
e di decisione della causa, ma pone gli stessi utenti della giustizia
su un piano di diversita' perche' la scelta delle materie, in cui  e'
obbligatoria la media-conciliazione, appare del  tutto  irragionevole
rispetto agli interessi meritevoli della tutela giurisidizionale. 
Violazione degli artt. 3 e. 24 Cost. 
    La mediazione di cui al d.lgs. 28/10 ha un costo che  ricade,come
un peso,che nella maggior parte dei casi si  rivelera'  inutile,  sul
cittadino,che deve adire il giudice statuale . 
    Il d.lgs. 28/10 ignora il disposto dell'art. 24 comma 3 Cost. che
cosi' recita" Sono assicurati ai non abbienti, con appositi istituti,
i mezzi per agire e difendersi davanti ad ogni giurisdizione." 
    Con questo sistema viene  introdotto  un  esborso  a  favore  dei
privati uffici della media-conciliazione, in violazione dell'art.  24
Cost.  e in  violazione  dei  principi   dettati   dalla   la   Corte
costituzionale che gia' dalla storica sentenza 29  novembre  1960  n.
67, affermo' che lo Stato non puo' imporre versamenti  di  somme  per
adempiere al suo primo e fondamentale dovere di rendere giustizia,  a
titolo diverso dai tributi giudiziari o da cauzioni volti a garantire
l'adempimento dell'obbligazione dedotta in giudizio. 
    Per le pretese azionabili con  il  procedimento  obbligatorio  di
conciliazione non e' prevista una competenza territoriale che e'  uno
dei cardini del riparto della giurisdizione  e  cio'  puo'  porre  il
chiamato (che in linea generale ha diritto  ad  essere  chiamato  nel
foro della sua residenza) nell'irragionevole  svantaggiosa  posizione
di andare a difendersi anche  in  luoghi  molto  distanti  dalla  sua
residenza, scelta dall'attore secondo la sua esclusiva convenienza. E
la "contumacia" del chiamato davanti al mediatore, come sopra  detto,
ex art. 8 puo' essere valutata negativamente dal giudice ordinario.