Ricorso della Regione Siciliana, in persona del Presidente pro
tempore, rappresentato e difeso, sia congiuntamente che
disgiuntamente, giusta procura a margine del presente atto, dagli
Avvocati Beatrice Fiandaca e Marina Valli, elettivamente domiciliato
presso la sede dell'Ufficio della Regione Siciliana in Roma, via
Marghera n. 36, ed autorizzato a proporre ricorso con deliberazione
della Giunta regionale allegata;
Contro il Presidente del Consiglio dei ministri pro tempore,
domiciliato per la carica in Roma, Palazzo Chigi, Piazza Colonna,
370, presso gli Uffici della Presidenza del Consiglio dei ministri, e
difeso per legge dall'Avvocatura dello Stato, per la dichiarazione di
illegittimita' costituzionale del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1
«Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle
infrastrutture e la competitivita'», come convertito, con
modificazioni, con legge 24 marzo 2012, n. 27, pubblicata nella 24
marzo 2012, n. 71, S.O.,
quanto all'articolo 2, comma 4 per violazione dell'art. 36
dello Statuto e delle correlate norme di attuazione di cui al d.P.R.
26 luglio 1965, n. 1074 e in particolare dell'art. 2 nonche' del
principio di leale collaborazione;
quanto all'articolo 35, commi 4 e 5 per violazione dell'art.
36 dello Statuto e delle correlate norme di attuazione di cui al
d.P.R. 26 luglio 1965, n. 1074 e in particolare dell'art. 2 nonche'
dell'art. 43 dello Statuto stesso e del. principio di leale
collaborazione;
quanto all'articolo 35, commi 8, 9, 10 e 13 per violazione
degli articoli 20, 36 e 43 dello Statuto e dell'art. 2 del d.P.R. n.
1074 del 1965 nonche' dell'art. 10 L.C. n. 3/2001 con riferimento
agli artt. 117, comma 3 e 119, commi 1 e 2 della Costituzione.
F a t t o
Nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 24 marzo 2012,
n. 71, S.O. e' stata pubblicata la legge 24 marzo 2012, n. 27, di
conversione, con modificazioni, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n.
1, recante «Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo
delle infrastrutture e la competitivita'».
Al Titolo I, Capo I del decreto-legge in argomento, l'art. 2
prevede l'istituzione del «Tribunale delle imprese» ampliando in
misura significativa la sfera di competenza delle attuali sezioni
specializzate in materia di proprieta' industriale e intellettuale,
istituite dal decreto legislativo n. 168 del 2003 presso alcuni
tribunali e corti d'appello. Le sezioni specializzate in materia
d'impresa, se non gia' previste, sono istituite presso tutti i
tribunali e corti d'appello con sede nel capoluogo di ogni regione.
Il comma 3 dell'articolo in esame aggiunge un comma 1-ter
all'art. 13 del d.P.R. n. 115/2002 che raddoppia, per i processi di
competenza delle sezioni specializzate, il contributo unificato
previsto dal T.U. spese di giustizia.
Il successivo comma 4 dell'articolo 2 dispone che il maggior
gettito derivante dall'aumento del contributo unificato e' versato
all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnato, quanto a
euro 600.000 per ciascuno degli anni 2012 e 2013, per essere
destinato agli oneri derivanti dall'istituzione delle nuove sezioni
specializzate in materia di impresa e per la restante parte al fondo
istituito ai sensi dell'articolo 37, comma 10, del d.l. n. 98 del
2011. Dal 2014, l'intero maggior gettito e', invece, versato al
citato fondo.
L'art. 35 recante «Misure per la tempestivita' dei pagamenti, per
l'estinzione dei debiti pregressi delle amministrazioni statali,
nonche' disposizioni in materia di tesoreria unica» dispone, ai commi
4 e 5, la riserva all'erario delle maggiori entrate ottenute nei
territori delle Regioni a Statuto speciale e delle Province autonome
di Trento e di Bolzano dall'incremento dell'accisa sull'energia
elettrica e, con tali risorse, provvede, in gran parte, a coprire
l'onere derivante dall'attuazione del comma 1 (quantificato in 235
milioni di euro annui a decorrere dal 2012), recante interventi
finalizzati ad accelerare il pagamento dei crediti commerciali,
esistenti alla data di entrata in vigore del decreto-legge in esame e
connessi a transazioni commerciali per l'acquisizione di servizi e
forniture, certi, liquidi ed esigibili, corrispondenti a residui
passivi del bilancio dello Stato.
Di tale maggior gettito pari complessivamente a 241,4 milioni di
euro, il comma 4 prevede che 235 milioni di euro annui siano
destinati dalle Regioni a statuto speciale e dalle Province Autonome
al concorso alla finanza pubblica, cifra che si aggiunge al
contributo alla finanza pubblica che i medesimi enti sono chiamate a
dare, ai sensi dell'art. 28, comma 3, del decreto-legge n. 201/2011
(cosiddetto «salva Italia») e quantificato in 860 milioni annui a
decorrere dall'anno 2012.
I rimanenti 6,4 milioni di euro restano acquisiti all'erario dal
2012.
Ai sensi del successivo 5 comma le variazioni di bilancio
conseguenti all'applicazione del suindicato comma 4 sono disposte con
decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.
I commi 8, 9, 10 e 13 del medesimo art. 35 assoggettano al regime
di tesoreria unica gli enti e organismi gia' destinatari del regime
di tesoreria c.d. mista, sospeso fino al 31 dicembre 2014.
Le disposizioni surriportate si profilano illegittime e lesive
dei parametri statutari e costituzionali come individuati in epigrafe
per i seguenti motivi.
D i r i t t o
Art. 2, comma 4.
Violazione dell'articolo 36 dello Statuto e delle «Norme di
attuazione dello Statuto della Regione Siciliana in materia
finanziaria» di cui al d.P.R. 26 luglio 1965, n. 1074 e in
particolare dell'art. 2, nonche' del principio di leale
collaborazione.
La norma rubricata prevede la destinazione all'erario statale del
maggior gettito derivante dall'aumento del contributo unificato
stabilito dal comma 3 del medesimo articolo.
Tuttavia, la destinazione del gettito delle entrate tributarie
riscosse nel territorio della Regione Siciliana puo' essere
sottoposta a deroghe e limitazioni solo qualora ricorrano determinate
condizioni. La prima, e cioe' quella della novita', e' stata ben
individuata dalla giurisprudenza di codesta Corte che, con sentenza
n. 49 del 1972 ha precisato che «per nuova entrata tributaria, di cui
all'art. 2 del d.P.R. 26 luglio 1965, n. 1074, contenente le norme di
attuazione dello Statuto della Regione Siciliana in materia
finanziaria, deve intendersi non un tributo nuovo, ma solo un'entrata
derivante da un atto impositivo nuovo, in mancanza del quale
l'entrata non si sarebbe verificata, a nulla rilevando che il nuovo
atto impositivo introduca un tributo nuovo o ne aumenti soltanto uno
precedente». Tuttavia l'atto impositivo nuovo deve soddisfare il
requisito della specificita' dello scopo cosi' come espressamente
previsto dall'art. 2 del d.P.R. 26 luglio 1965, n. 1074, contenente
le norme di attuazione dello Statuto della Regione Siciliana in
materia finanziaria. Ed invero, dalle previsioni recate dagli artt.
36 dello Statuto e dall'articolo 2 del d.P.R. 26 luglio 1965, n.
1074, emerge la regola generale secondo la quale, a parte talune
individuate eccezioni, tra le quali sono da ricomprendere le
(effettivamente) nuove entrate tributarie il cui gettito sia
destinato con apposite leggi alla copertura di oneri diretti a
soddisfare particolari finalita' contingenti o continuative dello
Stato specificate nelle leggi medesime, spettano alla Regione
Siciliana, oltre alle entrate tributarie da essa direttamente
deliberate, tutte le entrate tributarie erariali riscosse nell'ambito
del suo territorio, dirette o indirette, comunque denominate.
Ora, la norma in esame, malgrado preveda un incremento del
gettito di un'imposta preesistente, non indica, come dovrebbe, una
specifica destinazione dello stesso che ne giustifichi l'attribuzione
allo Stato assolvendo cosi' alla prescrizione contenuta dall'art. 2
del d.P.R. 26 luglio 1965, n. 1074, per potersi fare eccezione al
principio devolutivo - da esso stabilito ai sensi dell'art. 36 dello
Statuto speciale - di «tutte le entrate tributarie erariali riscosse
nell'ambito del suo territorio, dirette o indirette, comunque
denominate» ed e', pertanto, lesiva dei parametri rubricati.
La natura di «entrata tributaria erariale» del contributo
unificato e' gia' stata affermata da codesta Eccellentissima Corte
con la sentenza n. 73 del 2005.
Ne consegue la spettanza alla Regione non potendo prescindere
dalla circostanza che la riserva al bilancio statale dei proventi in
questione non appare correlata, tranne forse che per il 2012 e il
2013 ma certamente non per gli anni successivi, a specifiche
finalita' che configurino il requisito della clausola di destinazione
richiesta dall'art. 2 del d.P.R. 26 luglio 1965, n. 1074, per potersi
fare eccezione al principio devolutivo.
Un ulteriore vulnus al sistema finanziario garantito alla Regione
deriva dalla norma impugnata nella parte in cui, riservando allo
Stato il maggior gettito derivante dai nuovi importi fissati per il
contributo unificato nel processo dinanzi alle sezioni specializzate
in materia d'impresa, non prevede la partecipazione della Regione
Siciliana al procedimento di ripartizione tra Stato e Regione dei
relativi proventi riscossi in Sicilia.
Codesta ecc.ma Corte costituzionale decidendo giudizi instaurati
da questa Regione ha piu' di una volta stigmatizzato l'illegittimita'
costituzionale dell'assenza di una tale previsione che viola il
«principio di leale cooperazione, dal momento che le clausole di
riserva all'erario di nuove entrate (contenute nelle disposizioni
censurate) costituiscono un meccanismo di deroga alla regola della
spettanza alla Regione del gettito dei tributi erariali (salve alcune
eccezioni) riscosso nel territorio della medesima, e la loro
attuazione incide, dunque, direttamente sulla effettivita' della
garanzia dell'autonomia finanziaria regionale» (cosi' sent. n.
228/2001 e in termini le precedenti sentenze n. 98, n. 347 e n.
348/2000).
Art. 35, commi 4 e 5.
Violazione dell'art 36 dello Statuto e delle correlate norme di
attuazione in materia finanziaria, in particolare dell'art. 2 d.P.R.
n. 1074/1965, nonche' dell'art. 43 dello Statuto medesimo e del
principio di leale collaborazione.
La norma rubricata prevede, ai commi 4 e 5, un incremento del
concorso delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome
di Trento e Bolzano - gia' previsto dall'art. 28, comma 3 primo
periodo del d.l. 6 dicembre 2011, n. 201, come convertito, con
modificazioni, con legge 23 dicembre 2011, n. 214 - alla finanza
pubblica mediante la destinazione a questa delle maggiori entrate
derivanti ai predetti enti dall'incremento delle aliquote delle
accise sull'energia elettrica a seguito della cessazione
dell'applicazione dell'addizionale comunale e provinciale all'accisa
sull'energia elettrica e stabilisce che le conseguenti variazioni di
bilancio (comma 5) siano effettuate con decreti del Ministero
dell'economia e delle finanze.
La disposizione in esame si aggiunge all'altra, precedentemente
emanata dallo Stato, dell'art. 28, comma 3 del d.l. 6 dicembre 2011,
n. 201, come convertito, con modificazioni, con legge 23 dicembre
2011, n. 214, impugnata da questa Regione con ricorso iscritto al n.
39/2012 del Registro Ricorsi di Codesta Ecc.ma Corte.
Analogamente a quanto prospettato per la precedente questione di
legittimita' costituzionale, la norma sottoposta oggi a scrutinio di
costituzionalita' dispone per le Autonomie Speciali fra le quali la
Sicilia la riserva all'erario delle maggiori entrate ottenute nei
territori delle stesse dall'aumento del gettito delle accise
sull'energia elettrica. Cio' provoca un evidente vulnus alle
prerogative statutarie dal momento che l'aumento di gettito non e'
destinato alla Regione Siciliana per il soddisfacimento dei suoi
bisogni indistinti ma per assicurare, da parte della Regione stessa,
l'incremento del concorso previsto dall'art. 28, comma 3, primo
periodo del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, a decorrere
dall'anno 2012. Cio' con conseguente violazione del principio di
leale collaborazione oltre che dell'art. 36 dello Statuto e dell'art.
2 delle relative norme di attuazione in materia finanziaria.
Ed invero il surriportato meccanismo si profila illegittimo e
lesivo delle prerogative statutarie come sopra individuate in quanto,
oltre a sottrarre alla Regione il gettito di sua spettanza necessario
alla copertura del fabbisogno finanziario della stessa, dispone senza
che sia stato assicurato il rispetto delle procedure previste
dall'art. 27 della legge n. 42/2009, tendenti a garantire modalita'
applicative dei detti meccanismi di concorso alla finanza pubblica
che siano rispettose delle peculiarita' di questa regione a statuto
speciale.
La destinazione finale all'erario dello Stato, del gettito
derivante dalle maggiori entrate di spettanza della Regione e
concernente l'incremento delle aliquote delle accise sull'energia
elettrica a seguito della cessazione dell'applicazione
dell'addizionale comunale e provinciale all'accisa sull'energia
elettrica coinvolgendo questa Regione, avrebbe dovuto essere
quantomeno determinata sentita la ricorrente, e quindi tale omissione
configura violazione del principio di leale collaborazione che,
secondo consolidata giurisprudenza costituzionale, deve ispirare i
rapporti fra Stato e Regioni. (fra le tante: Corte costituzionale n.
31 del 2006).
La disposizione in esame viola inoltre palesemente l'art. 43
dello Statuto.
Ed invero, la commissione paritetica ivi prevista - composta da
quattro membri - e' titolare di una speciale funzione di
partecipazione al procedimento legislativo, in quanto, «determinera'
le norme» relative sia al passaggio alla Regione degli uffici e del
personale dello Stato sia all'attuazione dello statuto stesso. Detta
Commissione rappresenta, dunque, un essenziale raccordo tra la
Regione e il legislatore statale, funzionale al raggiungimento di
tali specifici obiettivi che nella fattispecie in esame sussistono e
che sono stati vulnerati dal Governo statale con grave pregiudizio
delle prerogative statutarie.
Parimenti risulta violato il principio della leale collaborazione
per effetto dell'immediata applicazione delle norme impugnate alla
regione Siciliana senza alcuna previa interlocuzione con la medesima.
In proposito si osserva che, secondo un principio costantemente
affermato dalla giurisprudenza di Codesta Ecc.ma Corte, in tali casi
«l'illegittimita' della condotta dello Stato risiede nel mancato
tentativo di raggiungere l'intesa, che richiede, in applicazione del
principio di leale cooperazione, che le parti abbiano dato luogo ad
uno sforzo per dar vita all'intesa stessa, da realizzare e ricercare,
laddove occorra, attraverso reiterate trattative volte a superare le
divergenze che ostacolino il raggiungimento di un accordo» (Corte
costituzionale n. 255/2011). Peraltro, Codesta Corte ha costantemente
affermato: «che il principio di leale collaborazione deve presiedere
a tutti i rapporti che intercorrono tra Stato e Regioni: la sua
elasticita' e la sua adattabilita' lo rendono particolarmente idoneo
a regolare in modo dinamico i rapporti ..., attenuando i dualismi ed
evitando eccessivi irrigidimenti. La genericita' di questo parametro,
se utile per i motivi sopra esposti, richiede tuttavia continue
precisazioni e concretizzazioni. Queste possono essere di natura
legislativa, amministrativa o giurisdizionale, a partire dalla ormai
copiosa giurisprudenza di questa Corte. Una delle sedi piu'
qualificate per l'elaborazione di regole destinate ad integrare il
parametro della leale collaborazione e' attualmente il sistema delle
Conferenze Stato-regioni e autonomie locali. Al suo interno si
sviluppa il confronto tra i due grandi sistemi ordinamentali della
Repubblica, in esito al quale si individuano soluzioni concordate di
questioni controverse» (Corte costituzionale n. 31 del 2006).
In ossequio alla suddetta previa intesa, applicativa del
principio di leale collaborazione, lo Stato avrebbe dovuto concordare
al previsto tavolo di confronto per il coordinamento della finanza
delle regioni a statuto speciale e delle province autonome istituito
dall'art. 27 della legge n. 42/2009 presso la Conferenza
Stato-regioni, le modalita' applicative della norma oggi sottoposta a
scrutinio di costituzionalita'.
In proposito Codesta Ecc.ma Corte ha evidenziato (sentenza n. 204
del 1993) che il sistema complessivo dei rapporti tra lo Stato e le
regioni deve essere improntato al principio della «leale
collaborazione», ed ha avvertito il Governo che, ogniqualvolta
intenda provvedere, nonostante il mancato raggiungimento dell'intesa
con le regioni, ha l'obbligo di motivare adeguatamente le ragioni di
interesse nazionale che lo hanno determinato a decidere
unilateralmente.
Quest'obbligo, ribadito nella sentenza n. 116 del 1994 e poi
nella successiva sentenza n. 338 dello stesso anno, evidenzia come il
ruolo assunto dalla Conferenza Stato-regioni sia fondamentale e
determinante per favorire l'accordo e la collaborazione tra l'uno e
le altre.
Codesta Corte ha, infatti, precisato (sentenza n. 116/94) «che la
Conferenza e' la sede privilegiata del confronto e della negoziazione
politica tra lo Stato e le regioni (e le province autonome) ... in
quanto tale, la Conferenza e' un'istituzione operante nell'ambito
della comunita' nazionale come strumento per l'attuazione della
cooperazione tra lo Stato, le regioni e le province autonome».
Art. 35, commi 8, 9, 10 e 13.
Violazione degli artt. 20, 36 e 43 dello Statuto e dell'art. 2
del d.P.R. n. 1074 del 1965 nonche' dell'art. 10 L.C. n. 3/2001 con
riferimento agli artt. 117, comma 3 e 119, commi 1 e 2 della
Costituzione.
Le disposizioni in esame assoggettano al regime di tesoreria
unica gli enti e organismi gia' destinatari del regime di tesoreria
c.d. mista, sospeso fino al 31 dicembre 2014.
L'applicabilita' anche alla nostra Regione del sistema di
tesoreria tradizionale consegue non solo alla mancanza, nella norma
che lo (re)introduce in via generale, di apposita clausola di
esclusione ma dallo stesso ambito dei destinatari individuati come
visto nei soggetti giuridici ai quali si applicava in precedenza (e
dovrebbe nuovamente applicarsi dal 1° gennaio 2015) il c.d. sistema
misto.
Sopprimendosi ogni distinzione fra entrate proprie ed entrate
provenienti dal bilancio statale le Regioni non possono detenere
alcuna giacenza presso il proprio tesoriere o cassiere.
E cio' non solo per il futuro atteso anche che il comma 9
stabilisce uno strettissimo scadenzario, i cui termini sono tutti
trascorsi, per il versamento delle disponibilita' depositate presso
tesorieri o cassieri alla data di entrata in vigore del decreto ed
impone altresi' lo smobilizzo entro il prossimo 30 giugno degli
investimenti finanziari, la cui individuazione e' rimessa a un
decreto del Dipartimento del Tesoro, con conseguente riversamento
delle risorse presso la tesoreria statale.
Quale norma di chiusura, al comma 13, e' prevista la
rinegoziazione dei contratti di tesoreria e di cassa in essere con
diritto per l'ente di recedere dal contratto nel caso in cui non si
raggiunga l'accordo.
Quanto ai precedenti normativi in materia e' appena il caso di
accennare che un primo intervento, recato dall'art. 31 della legge n.
468 del 1978, obbligava le Regioni a depositare «le disponibilita'
liquide» in conti correnti non vincolati con il Tesoro «limitatamente
alle assegnazioni, contributi e quanto altro proveniente dal bilancio
dello Stato». Di poi, anche nei suoi sviluppi piu' restrittivi, il
regime applicato alle Regioni ha previsto solo un limite delle
complessive disponibilita' regionali suscettibili di rimanere
depositate presso aziende di credito.
E al riguardo codesto Giudice delle leggi se ha ritenuto la
validita' di un tetto non ha mai mancato di ribadire la necessita'
che il meccanismo della giacenza obbligatoria di fondi presso le
tesorerie dello Stato non si trasformi in «un anomalo strumento di
controllo sulla gestione finanziaria regionale, che si presti a
venire manovrato in modo da precludere o da ostacolare la
disponibilita' delle somme occorrenti alle Regioni per l'adempimento
dei loro compiti istituzionali. Se si verificasse in tal senso una
reale menomazione dell'autonomia finanziaria, alle Regioni non
mancherebbero i mezzi per invocarne ed ottenerne la tutela» (sentenze
n. 155 del 1977, n. 94 del 1981 e n. 61 del 1987).
Giova a questo punto sottolineare, proprio al fine di ottenere
tale tutela, che mai, neanche anteriormente alla vigenza del d.lgs.
n. 279/1997, le Regioni e in particolare la Regione Siciliana, sono
state destinatarie, come al presente stabilito, delle disposizioni di
cui all'art. 1 della legge n. 720/1984.
La sentenza costituzionale n. 243 del 1985 ripercorrendo i tratti
essenziali della disciplina originaria della citata legge n. 720 ha
messo innanzitutto in luce «lo scarto che si riscontra, con
immediatezza, fra il titolo ed il contenuto normativo della legge n.
720. Per chi analizzi le disposizioni della legge stessa, appare
evidente, cioe', che il "sistema" in questione e' binario piuttosto
che unitario: in quanto gli enti ed organismi pubblici dei quali si
tratta non sono assoggettati ad una comune disciplina, bensi'
suddivisi in due tabelle annesse (A e B).
E cosi' "quanto agli enti ed organismi inclusi nella tabella A,
il primo periodo dell'art. 1, primo comma, prevede unicamente
"contabilita' speciali aperte presso le sezioni di tesoreria
provinciale dello Stato": attraverso le quali devono effettuarsi
tutte "le operazioni di incasso e di pagamento", sicche' i
"tesorieri" e i "cassieri" degli enti e degli organismi medesimi, pur
menzionati sia dal primo che dal secondo comma dell'art. 1, sono
destinati a non mantenere - una volta realizzato il nuovo "sistema" -
alcuna giacenza di tesoreria.».
Viceversa per le Regioni (incluse in tabella B) vigeva il divieto
di «mantenere disponibilita' depositate a qualunque titolo presso le
aziende di credito di cui all'art. 5 del regio decreto-legge 12 marzo
1936, n. 375, e successive modificazioni ed integrazioni, per un
importo superiore al 12 per cento dell'ammontare delle entrate
previste dal bilancio di competenza ...», percentuale nel tempo
abbassata ma sempre mantenuta.
Nella stessa pronuncia la differenza che passa tra sistema
originariamente previsto per le Regioni e quello oggi esteso anche a
detti enti e' descritta come «opzione fra il coordinamento e
l'accentramento finanziario, cioe' fra una serie di tesorerie
regionali dotate di proprie giacenze, sebbene circoscritte nella
predetta misura del quattro per cento, e tesorerie puramente
nominali, ridotte in sostanza ad agenti del tesoriere unico, sia
quanto agli incassi sia quanto ai pagamenti.».
Al principio dell'affidamento alla Tesoreria statale, si
accompagnava l'eccezione posta nei confronti di questa Regione
dall'art. 38, secondo comma, della legge 7 agosto 1982, n. 526 e
dall'art. 2, terzo comma, della legge 29 ottobre 1984, n. 720, norme
che stabilivano che, ai fini di determinare il limite delle somme da
depositare presso la tesoreria statale, non fossero computabili le
entrate della Regione Siciliana, ai sensi dell'art. 36 dello Statuto
e delle relative disposizioni di attuazione in materia finanziaria
(d.P.R. 26 luglio 1965, n. 1074) e quelle alla medesima dovute o
versate secondo l'art. 38 di detto statuto.
Con sentenza n. 61 del 1987 codesta ecc.ma Corte, pur
circoscrivendo l'ambito delle entrate proprie della Regione Siciliana
ai tributi dalla stessa deliberati ha riaffermato l'esclusione dalla
Tesoreria unica di tali entrate, esclusione parimenti sancita per le
entrate proprie della Regione Trentino-Alto Adige con sentenza n. 62
del 1987.
Da evidenziare come le sentt. nn. 61 e 62 cit. abbiano avuto ad
oggetto disposizioni statali, art. 35 della legge n. 41/1986, aventi
come quelle in esame un'efficacia circoscritta nel tempo.
Ribadito quindi che il regime di tesoreria oggi imposto alle
Regioni rappresenta per esse una novita' assoluta si rammenta che,
quando ancora non si dibatteva di federalismo ne' si profilava la
modifica del Titolo V della Costituzione, codesta Corte ha mostrato
di dubitare che «il legislatore statale ordinario sia competente ad
estendere alle Regioni il sistema della tesoreria unica» come si
evince dalla locuzione «anche a ritenere» premessa a detta frase al
par. 3 lettera c) della parte in diritto della suindicata sentenza n.
243 del 1985.
Ora risulta all'evidenza che con il c.d. cresci Italia il
legislatore sottopone per un triennio tutte le autonomie regionali ad
un regime di assoluto controllo dei flussi di cassa relativi
pressocche' a tutte le somme, qualunque sia la loro provenienza.
Alla luce di quanto sin qui esposto la scelta radicale operata
dal legislatore statale di non lasciare alcuna disponibilita' in
giacenza presso il tesoriere della Regione e' lesiva dell'autonomia
regionale intesa in termini sostanziali poiche' impedisce all'ente di
adempiere tempestivamente ai propri compiti istituzionali.
E cosi' non alla tutela della Repubblica ma piuttosto alle
esclusive esigenze del bilancio dello Stato risulta effettivamente
finalizzato l'intervento in questione, intervento che va ben al di
la' del coordinamento della finanza pubblica che, oltretutto, per
esser tale e rispettare l'art. 117, comma 3 della Costituzione, che
lo prevede come materia di legislazione concorrente, deve lasciare al
legislatore regionale la possibilita', del tutto preclusa nel caso
che ci occupa, di conformare la sua azione ai principi fissati dallo
Stato.
E' evidente, pertanto, che le finalita' che il legislatore
dichiara di perseguire sono contraddette dalle misure poste in
essere.
L'azzeramento delle tesorerie regionali cosi' come l'obbligo di
disinvestire produrranno effetti economici e finanziari disastrosi
non solo per le Regioni, basti pensare al ritardo che si registrera'
nei loro pagamenti.
Tra le ulteriori spese che gli enti saranno tenuti a sopportare
non sono da trascurare i maggiori oneri derivanti da contratti di
tesoreria e cassa nei quali il costo del servizio non puo' piu'
essere abbattuto tenendo conto della liquidita' in giacenza.
E, fatalmente, alle difficolta' che sorgeranno per
l'Amministrazione nell'esercizio delle proprie funzioni
amministrative si accompagneranno disagi per i cittadini e le imprese
che con la Regione entrano in rapporto, sopratutto se in veste di
creditori.
Per quanto riguarda specificamente la Regione Siciliana, si
rileva quindi che la nuova normativa statale contrasta con l'assetto
finanziario che deriva alla Regione dall'art. 36 dello Statuto e
dalle relative norme di attuazione, d.P.R. n. 1074/1965 e
segnatamente art. 2, e con l'art. 20, sempre dello Statuto, secondo
il quale in Sicilia l'esercizio di tutte le funzioni amministrative
fa capo al Presidente e agli Assessori. La disciplina de qua inoltre
disattende del tutto il principio, come visto sempre e pacificamente
affermato, dell'esclusione dalla Tesoreria unica delle entrate
proprie, quanto meno nell'accezione ristretta indicata dalla sent.
61/1987 e - poiche' non configura mere modalita' tecnico-contabili
per il versamento di somme dovute dallo Stato alla Regione ma,
quantomeno, una deroga alle norme di attuazione dello Statuto di cui
al d.P.R. n. 1074/1965 - non puo' essere introdotta con legge
ordinaria senza violare l'art. 43 dello Statuto che stabilisce
l'apposita procedura da seguire.
Si precisa infine che le disposizioni impugnate non potrebbero
sfuggire alle censure di questa Regione nemmeno ove potessero essere
ritenute coerenti con il riparto di competenze fra Stato e Regioni di
cui all'art. 117 Cost. e con l'autonomia finanziaria sancita per gli
enti territoriali dall'art. 119 Cost.
E cio' atteso che, ai sensi dell'art. 10 della L.C. n. 3/2001, le
suindicate norme costituzionali sono applicabili alla Regione
Siciliana solo se, e nella misura in cui, comportino un'autonomia
maggiore rispetto a quella gia' in precedenza spettante, evenienza
che non ricorre in materia finanziaria e tributaria stante l'ampiezza
dei poteri gia' ascritti alla Regione Siciliana, a termini dello
Statuto.
Pertanto, in subordine, la Regione si duole altresi' della
violazione da parte dell'art. 35, commi 8-10 e 13, del d.l. 1/2012
del suindicato art. 10 con riferimento all'art. 117, comma 3 e
all'art. 119, commi 1 e 2 della Costituzione.