ha pronunciato la seguente 
 
                              SENTENZA 
 
    nei giudizi di legittimita' costituzionale dell'articolo 186-bis,
comma 6, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice
della strada), aggiunto dall'art. 33, comma 2, della legge 29  luglio
2010,  n.  120  (Disposizioni  in  materia  di  sicurezza  stradale),
promossi dal Giudice per le indagini  preliminari  del  Tribunale  di
Bolzano con ordinanze del  9  dicembre,  del  1°  dicembre  e  del  9
dicembre 2011, rispettivamente iscritte  ai  nn.  39,  40  e  41  del
registro ordinanze 2012 e pubblicate nella Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica n. 13, prima serie speciale, dell'anno 2012. 
    Udito nella camera di consiglio del  6  giugno  2012  il  Giudice
relatore Giuseppe Frigo. 
 
                          Ritenuto in fatto 
 
    Con tre ordinanze, di analogo tenore, depositate il  1°  dicembre
2011 (r.o. n. 40 del 2012) e il 9 dicembre 2011 (r.o. n. 39 e  n.  41
del 2012), il Giudice per le indagini preliminari  del  Tribunale  di
Bolzano ha sollevato, in riferimento agli  articoli  3  e  27,  terzo
comma, della Costituzione, questione di  legittimita'  costituzionale
dell'articolo 186-bis, comma 6, del  decreto  legislativo  30  aprile
1992, n. 285 (Nuovo codice  della  strada),  aggiunto  dall'art.  33,
comma 2, della legge 29 luglio 2010, n. 120 (Disposizioni in  materia
di sicurezza stradale), nella parte in cui - nel prevedere  che  alle
fattispecie di guida  sotto  l'influenza  dell'alcool  da  parte  dei
conducenti "a rischio elevato", indicati dal  comma  1  dello  stesso
articolo, si applicano le disposizioni di cui ai commi da 3 a 6, 8  e
9 dell'art. 186 cod. strada - non richiama anche il comma  9-bis  del
medesimo art. 186, in forza del quale la pena detentiva e  pecuniaria
puo'  essere  sostituita,  se  non  vi  e'   opposizione   da   parte
dell'imputato, con quella del lavoro di  pubblica  utilita',  di  cui
all'art. 54 del d.lgs. 28 agosto 2000,  n.  274  (Disposizioni  sulla
competenza penale del giudice di pace, a norma dell'articolo 14 della
legge 24 novembre 1999, n. 468). 
    Il giudice a quo e' investito di  distinti  processi  penali  nei
confronti di persone imputate del reato di  guida  sotto  l'influenza
dell'alcool, di cui  agli  artt.  186  e  186-bis  cod.  strada,  con
l'aggravante di aver commesso il fatto dopo le ore 22 e  prima  delle
ore 7 (art. 186, comma 2-sexies, cod. strada). 
    Al riguardo, il rimettente riferisce che gli imputati erano stati
fermati, in ora notturna, da personale di polizia giudiziaria  mentre
erano alla guida di veicoli e  sottoposti  ad  accertamento  mediante
etilometro, dal quale era risultato un tasso alcoolemico superiore  a
1,5 grammi per litro (nel caso di cui all'ordinanza r.o.  n.  39  del
2012), ovvero superiore a 0,8 e non superiore a 1,5 grammi per  litro
(nei casi di cui alle ordinanze r.o. n. 40 e n.  41  del  2012),  con
conseguente  configurabilita'  delle  ipotesi  criminose  previste  -
rispettivamente - dalle lettere c) e b) dell'art. 186, comma 2,  cod.
strada.  Risultava,  inoltre,  applicabile  la  speciale   disciplina
dettata dall'art. 186-bis cod. strada, trattandosi di  conducenti  di
eta' inferiore a ventuno anni (nei casi di cui alle ordinanze r.o. n.
39 e n. 40 del 2012) o che avevano conseguito la patente di guida  di
categoria B da meno di tre anni (nel caso di cui  all'ordinanza  r.o.
n. 41 del 2012) (art. 186-bis, comma 1, lettera a). 
    Stante l'evidenza della prova, era  stato  emesso  nei  confronti
degli imputati un decreto di condanna alla pena  dell'ammenda  (parte
della  quale   sostitutiva   dell'arresto),   oltre   alla   sanzione
amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida. I
difensori  degli  imputati,  muniti  di  procura  speciale,   avevano
proposto opposizione al decreto,  chiedendo  che  ai  loro  assistiti
venisse applicata, ai sensi dell'art. 444  del  codice  di  procedura
penale, una pena detentiva e pecuniaria (di varia entita', a  seconda
dei casi), da sostituire con  un  corrispondente  numero  di  ore  di
lavoro di pubblica utilita', in applicazione di quanto stabilito  dal
comma 9-bis dell'art. 186 cod. strada. 
    Ad avviso del giudice  a  quo,  la  richiesta  della  difesa  non
potrebbe, allo stato, essere accolta, non essendo  la  disciplina  di
cui al citato art. 186, comma 9-bis,  cod.  strada  applicabile  alle
fattispecie oggetto dei giudizi a quibus. 
    In proposito, il  rimettente  rileva  come  l'art.  186-bis  cod.
strada detti una disciplina speciale della  guida  sotto  l'influenza
dell'alcool - con la previsione di una sanzione amministrativa  anche
per l'ipotesi di guida con  una  percentuale  minima  di  alcool  nel
sangue (tasso alcoolemico superiore a zero  e  non  superiore  a  0,5
grammi per litro) e la comminatoria di sanzioni piu'  severe  per  le
altre ipotesi - in relazione a particolari categorie  di  conducenti,
ritenute "a rischio elevato" (persone di  eta'  inferiore  a  ventuno
anni,  neo-patentati,  persone   che   esercitano   professionalmente
l'attivita' di trasporto di  persone  o  cose,  conducenti  di  mezzi
pesanti o autobus). Il comma  6  dell'art.  186-bis  stabilisce  che,
anche in relazione a dette categorie di conducenti, «si applicano  le
disposizioni di cui ai commi da 3 a 6,  8  e  9  dell'articolo  186»,
concernenti la guida sotto  l'influenza  dell'alcool  del  conducente
"comune", senza, tuttavia, richiamare il comma 9-bis di tale articolo
- aggiunto dalla medesima legge n. 120 del 2010  -  che  consente  di
sostituire la pena detentiva e pecuniaria con il lavoro  di  pubblica
utilita', di cui all'art. 54 del d.lgs. n. 274 del 2000. 
    Secondo  il  giudice   a   quo,   non   sarebbe   possibile   una
interpretazione "adeguatrice" della norma,  basata  sull'assunto  che
l'art. 186-bis cod. strada delinei una circostanza  aggravante  della
fattispecie criminosa prevista dal precedente art. 186: cio', al fine
di desumerne che un espresso richiamo al comma 9-bis di tale articolo
non sarebbe  necessario,  essendo  comunque  applicabile  all'ipotesi
circostanziale l'intera disciplina valevole per la fattispecie  base.
Una simile tesi si porrebbe, infatti, in irrimediabile contrasto  con
il dettato normativo, giacche', se tutte  le  disposizioni  dell'art.
186  fossero  direttamente  applicabili  alla  fattispecie   prevista
dall'art. 186-bis,  lo  specifico  rinvio  operato  dal  comma  6  di
quest'ultimo articolo ad alcune soltanto di esse  risulterebbe  privo
di qualsiasi concreta utilita' e, anzi, del tutto illogico. 
    Il rinvio in questione dimostrerebbe, al contrario,  che  con  il
nuovo art. 186-bis cod. strada il legislatore ha inteso delineare una
autonoma fattispecie di  reato,  escludendo,  al  tempo  stesso,  che
possano  applicarsi  ad  essa  le  disposizioni  dell'art.  186   non
espressamente richiamate, tra cui quella del comma 9-bis. Il  mancato
rinvio a tale  comma  potrebbe  essere  considerato,  d'altra  parte,
espressivo di una consapevole scelta, connessa alla ratio della nuova
fattispecie: nel momento in cui ha  deciso  di  adottare  per  alcune
categorie  di  conducenti,  ritenute  maggiormente  "a  rischio",  un
trattamento piu' severo della guida sotto l'influenza dell'alcool, il
legislatore avrebbe voluto anche impedire che i soggetti  considerati
possano fruire di un «commodus discessus», quale quello offerto dalla
sostituzione della pena con il lavoro di pubblica  utilita',  il  cui
positivo svolgimento determina, ai sensi del  comma  9-bis  dell'art.
186 cod. strada, l'estinzione del reato. 
    Non sarebbe, per converso, ipotizzabile che l'omesso richiamo  di
detto comma dipenda  da  una  mera  svista,  posto  che  entrambe  le
disposizioni (quella del comma 9-bis dell'art. 186 e quella del comma
6 dell'art. 186-bis cod. strada) sono state introdotte dalla medesima
novella legislativa e che dai lavori parlamentari  ad  essa  relativi
non emergerebbe l'intenzione di estendere alle  categorie  "speciali"
di conducenti il beneficio di cui si discute. 
    Una ulteriore e conclusiva riprova del carattere autonomo, e  non
gia' circostanziale, della  fattispecie  prevista  dall'art.  186-bis
cod. strada sarebbe offerta dal comma 4  di  tale  articolo,  ove  si
stabilisce  che  «Le  circostanze  attenuanti  concorrenti   con   le
aggravanti di cui al comma 3 non possono essere ritenute  equivalenti
o prevalenti rispetto a queste. Le diminuzioni  di  pena  si  operano
sulla quantita' della stessa risultante dall'aumento conseguente alla
predetta aggravante». L'avvenuta sottrazione del piu'  severo  regime
sanzionatorio introdotto dall'art. 186-bis cod. strada  all'ordinaria
disciplina del bilanciamento tra circostanze eterogenee dimostrerebbe
come il termine «aggravante» sia stato usato  dal  legislatore  «solo
quoad poenam»: anziche' indicare in modo diretto le pene  si  sarebbe
preferito, cioe', determinarle «per  relationem»,  aggravando  quelle
comminate  nei  confronti  del  conducente  "comune".  Caratteristica
«essenziale e peculiare» della circostanza del  reato,  ancorche'  ad
effetto speciale, sarebbe, infatti, «quella di concorrere  con  tutte
le altre, che qualificano il  singolo  caso,  senza  possibilita'  di
sottrarsi ad una valutazione unitaria». 
    Cio' premesso, il  rimettente  reputa,  tuttavia,  che  la  norma
censurata contrasti, in parte qua, con il  principio  di  eguaglianza
(art. 3 Cost.) e con la finalita' rieducativa della  pena  (art.  27,
terzo comma, Cost.), riservando ai conducenti "a rischio elevato" che
guidino sotto l'influenza dell'alcool un trattamento  irrazionalmente
deteriore rispetto a quello previsto per i  medesimi  conducenti  che
guidino in stato di alterazione psico-fisica conseguente  all'uso  di
sostanze stupefacenti. 
    La stessa legge n. 120 del 2010 ha, infatti, introdotto,  tramite
modifica dell'art. 187 cod.  strada,  un  inasprimento  sanzionatorio
della guida in condizioni  alterate  dall'uso  di  stupefacenti,  ove
ascrivibile ai soggetti maggiormente a rischio  di  cui  al  comma  1
dell'art. 186-bis (art. 187, comma 1, terzo periodo, come novellato).
Detta legge ha,  peraltro,  stabilito  che  tutti  indistintamente  i
conducenti responsabili dell'illecito in questione  -  ivi  compresi,
dunque,  quelli  appartenenti  alle  suddette  categorie  -   possano
ottenere (purche', come nel caso previsto dal comma  9-bis  dell'art.
186, non abbiano provocato un incidente stradale o non  abbiano  gia'
in precedenza  fruito  del  beneficio)  la  sostituzione  della  pena
detentiva e pecuniaria con il  lavoro  di  pubblica  utilita',  salvo
l'onere di sottoporsi - se tossicodipendenti - anche ad un  programma
terapeutico e socio-riabilitativo (comma 8-bis dell'art. 187). 
    Tale previsione varrebbe ad attenuare in  modo  considerevole  il
rigore sanzionatorio della fattispecie.  Sulla  falsariga  del  comma
9-bis dell'art. 186, anche il comma 8-bis dell'art. 187  cod.  strada
stabilisce, infatti,  che  il  corretto  svolgimento  del  lavoro  di
pubblica utilita' comporta non soltanto l'estinzione  del  reato,  ma
anche  la  riduzione  alla  meta'  della  sanzione  accessoria  della
sospensione della patente di guida e la  revoca  della  confisca  del
veicolo sequestrato (beneficio, quest'ultimo, spesso assai  rilevante
sotto il profilo economico). Il regime di  conversione  adottato  dal
legislatore risulterebbe,  d'altra  parte,  tutt'altro  che  oneroso,
essendo previsto che  due  ore  di  lavoro,  anche  non  consecutive,
equivalgano ad un giorno di arresto o a 250 euro  di  ammenda  e  che
l'imputato possa liberamente scegliere l'ente presso cui svolgere  la
prestazione lavorativa. 
    Sarebbe, al  tempo  stesso,  incontestabile  che  la  fattispecie
prevista dall'art.  186-bis  cod.  strada  sia  «omologa»,  sotto  il
profilo del disvalore, a quella delineata dal terzo periodo dell'art.
187, comma 1, posto che tale ultima  disposizione,  da  un  lato,  si
indirizza alle stesse categorie di conducenti "a rischio elevato"  e,
dall'altro,   prevede   il   medesimo   inasprimento    del    regime
sanzionatorio, principale e accessorio, sottraendolo  parimenti  alla
disciplina del bilanciamento con le circostanze attenuanti. 
    Alla  luce  dello  stesso  dato  normativo,   dovrebbe,   dunque,
escludersi che la fattispecie prevista dall'art. 186-bis cod.  strada
possa  ritenersi  piu'  grave  di   quella   assunta   come   tertium
comparationis,  posto  che,  a   parita'   di   qualita'   soggettive
dell'autore del fatto (conducenti inesperti o  trasportatori  esposti
ad estenuanti turni di guida) o di  qualita'  oggettive  del  veicolo
(conducenti di mezzi pesanti  o  di  autobus),  nonche'  di  condotta
(guida  in  condizioni  psico-fisiche   alterate),   l'unico   tratto
differenziale fra le due  ipotesi  sarebbe  rappresentato  dal  mezzo
attraverso il quale si e' prodotta tale alterazione:  il  consumo  di
alcolici,  in  un  caso,  l'assunzione  di  sostanze  stupefacenti  o
psicotrope, nell'altro. 
    A ben guardare, anzi, sarebbe semmai la guida sotto l'effetto  di
stupefacenti  ad  apparire  maggiormente  riprovevole,  sia  per   la
maggiore facilita' con la quale il  consumo  di  tali  sostanze  puo'
generare  dipendenza  e,  dunque,  un  piu'  accentuato  rischio   di
reiterazione del reato; sia perche' la detenzione di dette  sostanze,
a differenza di  quella  degli  alcolici,  e'  penalmente  sanzionata
dall'ordinamento, ove non finalizzata ad un uso meramente personale. 
 
                       Considerato in diritto 
 
    1.- Con tre  distinte  ordinanze,  il  Giudice  per  le  indagini
preliminari  del  Tribunale  di  Bolzano  dubita  della  legittimita'
costituzionale  dell'articolo   186-bis,   comma   6,   del   decreto
legislativo 30 aprile 1992,  n.  285  (Nuovo  codice  della  strada),
aggiunto dall'articolo 33, comma 2, della legge 29  luglio  2010,  n.
120 (Disposizioni in materia di sicurezza stradale), nella  parte  in
cui - omettendo di richiamare  il  comma  9-bis  dell'art.  186  cod.
strada - non consentirebbe di sostituire la pena applicabile  per  il
reato di guida sotto l'influenza dell'alcool da parte dei  conducenti
"a rischio elevato" indicati nel comma 1 dello  stesso  art.  186-bis
(infraventunenni, neo-patentati, autotrasportatori  e  conducenti  di
mezzi pesanti o di autobus) con il lavoro di  pubblica  utilita',  di
cui all'art. 54 del d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274 (Disposizioni sulla
competenza penale del giudice di pace, a norma dell'articolo 14 della
legge 24 novembre 1999, n. 468). 
    Ad avviso del giudice a quo, la norma censurata  violerebbe,  per
tale verso, i principi di eguaglianza e della  finalita'  rieducativa
della pena (artt. 3  e  27,  terzo  comma,  Cost.),  riservando  alla
fattispecie criminosa considerata un trattamento 
    irragionevolmente  deteriore  rispetto   a   quello   applicabile
all'ipotesi - del tutto omologa (e da reputare, anzi, intrinsecamente
piu' riprovevole) - della guida in stato di alterazione  psico-fisica
conseguente all'uso di sostanze stupefacenti da  parte  dei  medesimi
soggetti "a rischio" (art. 187, comma 1, terzo periodo, cod. strada).
In base al comma 8-bis del citato art. 187, gli autori del reato  ora
indicato  sono,  infatti,  indistintamente  ammessi  ad  ottenere  la
sostituzione della  pena  con  il  lavoro  di  pubblica  utilita'  e,
conseguentemente, a godere  dei  rilevanti  vantaggi  ricollegati  al
positivo svolgimento di tale lavoro (estinzione del reato,  riduzione
alla meta' della sanzione accessoria della sospensione della  patente
di guida e revoca della confisca del veicolo sequestrato). 
    2.- Le ordinanze di rimessione sollevano una identica  questione,
sicche' i relativi giudizi vanno  riuniti  per  essere  definiti  con
unica decisione. 
    3.- La questione non e' fondata. 
    Il dubbio di legittimita' costituzionale prospettato dal  giudice
a  quo  poggia  -  dichiaratamente  -  su  un   preciso   presupposto
interpretativo: e, cioe', che  il  comma  3  dell'art.  186-bis  cod.
strada - per la  parte  in  cui,  richiamando  le  lettere  b)  e  c)
dell'art. 186, comma 2, cod.  strada,  commina  sanzioni  penali  nei
confronti dei  conducenti  "a  rischio  elevato"  che  guidino  sotto
l'influenza dell'alcool - delinei una fattispecie autonoma di  reato,
e non gia' una circostanza  aggravante  della  figura  "generica"  di
guida sotto l'influenza dell'alcool descritta dal medesimo art.  186.
Questo particolare impedirebbe di ritenere  applicabili  alla  figura
"specifica" le disposizioni dettate dall'art. 186  in  rapporto  alla
figura  "generica",  che  non  rientrino  tra  quelle   espressamente
richiamate  dal  censurato  comma  6  dell'art.  186-bis:  tra   cui,
segnatamente, quella del comma 9-bis, in tema di  sostituzione  della
pena con il lavoro di pubblica utilita'. 
    Detto   presupposto   appare,   tuttavia   erroneo,    risultando
contrastato da un complesso di argomenti di ordine letterale,  logico
e sistematico. 
    4.- Anzitutto, l'esegesi assunta dal giudice a quo e' apertamente
contraria alla lettera della legge. 
    La formula utilizzata  dal  legislatore  nel  comma  3  dell'art.
186-bis cod. strada corrisponde,  con  ogni  evidenza  a  quella  che
ordinariamente definisce le circostanze aggravanti:  manca,  infatti,
totalmente la descrizione del fatto e le pene sono determinate con la
tipica espressione «sono aumentate» («Per  i  conducenti  di  cui  al
comma 1 del presente articolo, [...] ove incorrano negli illeciti  di
cui all'articolo 186, comma  2,  lettere  b  e  c,  le  sanzioni  ivi
previste sono aumentate da un terzo alla meta'»). 
    Nel comma 4 dell'art. 186-bis, d'altra parte, le  previsioni  del
comma 3 sono espressamente qualificate come  circostanze  aggravanti,
al fine di sottoporle ad un regime speciale e derogatorio rispetto  a
quello  ordinario  del  bilanciamento  tra  circostanze   eterogenee,
delineato dall'art. 69 del codice penale («Le circostanze  attenuanti
concorrenti con le aggravanti di cui al comma 3  non  possono  essere
ritenute equivalenti o prevalenti rispetto ad esse. Le diminuzioni di
pena si operano sulla quantita' della stessa risultante  dall'aumento
conseguente alla predetta aggravante»). 
    Al riguardo, il rimettente sostiene che  proprio  la  sottrazione
all'ordinaria disciplina del  bilanciamento  dimostrerebbe  che  -  a
prescindere dalla qualificazione legislativa "formale" -  si  sarebbe
di fronte ad una fattispecie  autonoma  di  reato:  cio',  in  quanto
«caratteristica essenziale e peculiare della circostanza  del  reato,
ancorche' ad effetto speciale [...], e' [...]  quella  di  concorrere
con tutte le altre che qualificano il singolo caso senza possibilita'
di sottrarsi ad una valutazione unitaria». 
    Tale assunto appare senz'altro fallace.  Il  regime  speciale  in
questione non e' affatto un unicum: al  contrario,  vi  e'  un  lungo
elenco di casi nei quali -  per  evitare  la  neutralizzazione  degli
aumenti di pena tramite il giudizio di prevalenza  o  di  equivalenza
delle  attenuanti  -  il  legislatore   ha   sottoposto   determinate
circostanze aggravanti (pacificamente tali) a una disciplina identica
o analoga a quella prevista dal comma 4 dell'art. 186-bis cod. strada
(basti ricordare, a titolo di esempio, nell'ambito del codice penale,
le previsioni di cui agli artt. 280, quinto  comma,  280-bis,  quinto
comma, e 600-sexies, sesto comma; e, fuori del codice, quelle di  cui
all'art. 1, terzo comma, del d.l. 15 dicembre 1979, n.  625,  recante
«Misure  urgenti  per  la  tutela  dell'ordine  democratico  e  della
sicurezza pubblica», convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  6
febbraio 1980, n. 15;  all'art.  291-ter,  comma  3,  del  d.P.R.  23
gennaio 1973, n. 43, recante  «Approvazione  del  testo  unico  delle
disposizioni legislative in materia doganale»; e all'art.  12,  comma
3-quater, del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, recante il «Testo  unico
delle disposizioni  concernenti  la  disciplina  dell'immigrazione  e
norme sulla condizione dello straniero»). 
    Una disposizione corrispondente a quella del  comma  4  dell'art.
186-bis cod. strada e', d'altra parte, contenuta nel comma  2-septies
dell'art. 186 del medesimo codice (aggiunto dall'art.  3,  comma  55,
lettera a, della legge 15 luglio 2009, n. 94,  recante  «Disposizioni
in materia di sicurezza pubblica»), con riferimento alla  circostanza
aggravante del reato di guida sotto l'influenza dell'alcool  prevista
dal comma 2-sexies dello stesso art. 186 (commissione del fatto  dopo
le ore 22 e prima delle ore 7): circostanza contestata agli  imputati
nei giudizi a quibus. 
    5.- Il presupposto ermeneutico posto a fondamento del quesito  di
costituzionalita'   appare,   inoltre,   contrario   a   canoni    di
interpretazione logica e sistematica. 
    Se  fosse  vero  quanto  il  rimettente  sostiene,   rimarrebbero
inapplicabili al reato di guida  sotto  l'influenza  dell'alcool  dei
conducenti maggiormente "a rischio" - in  quanto  non  specificamente
richiamate  dall'art.  186-bis  cod.  strada  -   non   soltanto   la
disposizione del comma 9-bis dell'art.  186  (con  la  discrasia  che
forma oggetto di censura, rispetto alla corrispondente fattispecie di
guida in stato di alterazione  psico-fisica  conseguente  all'uso  di
sostanze stupefacenti  commessa  dai  medesimi  soggetti),  ma  anche
quelle dei commi da 2-ter a 2-octies dello stesso art. 186. 
    I risultati sarebbero, peraltro, irrazionali  e  sistematicamente
incoerenti. Prescindendo pure dalle disposizioni sulla competenza del
tribunale in composizione monocratica (comma 2-ter) e sulle modalita'
di  esecuzione  del  sequestro  del  veicolo   (comma   2-quinquies),
resterebbero infatti inoperanti le disposizioni che prevedono che  le
sanzioni accessorie si applichino  anche  nel  caso  di  applicazione
della pena su richiesta delle parti (comma 2-quater), nonche'  quelle
che prevedono e disciplinano la ricordata circostanza  aggravante  ad
effetto speciale del fatto commesso in ora notturna (commi  2-sexies,
2-septies e 2-octies). 
    Sarebbe,  peraltro,  illogico  che  le  disposizioni  da   ultimo
indicate - volte ad irrobustire il regime sanzionatorio del reato  di
guida sotto l'influenza dell'alcool del conducente "comune" - restino
inapplicabili allorche' si  discuta  della  guida  sotto  l'influenza
dell'alcool da parte di soggetti maggiormente "a  rischio",  rispetto
ai quali il legislatore, con il nuovo art. 186-bis  cod.  strada,  ha
inteso   specificamente   irrigidire   la   risposta   punitiva,   in
considerazione della maggiore pericolosita' del fatto. 
    6.- La tesi del giudice  a  quo  appare  contraddetta  anche  dal
disposto del comma  3-quater  dell'art.  219  cod.  strada  (aggiunto
anch'esso dalla legge n. 120 del  2010),  in  tema  di  revoca  della
patente di guida. 
    La formulazione della disposizione ora citata e',  infatti,  tale
da  rendere  palese  che,  nell'idea  del   legislatore,   la   norma
incriminatrice  della  guida  sotto  l'influenza  dell'alcool,  anche
quanto ai conducenti "a rischio elevato", e'  quella  dell'art.  186,
comma 2, cod. strada, e non gia' quella dell'art.  186-bis,  comma  3
(«La revoca della patente di guida  ad  uno  dei  conducenti  di  cui
all'art.  186-bis,  comma  1,  lettere  b,  c  e  d,   che   consegue
all'accertamento di uno dei reati di cui agli  artt.  186,  comma  2,
lettere b e c, e 187, costituisce giusta causa  di  licenziamento  ai
sensi dell'articolo 2119  del  codice  civile»).  Pare  evidente,  in
effetti, che se l'art.  186-bis,  comma  3,  cod.  strada  prevedesse
realmente fattispecie autonome  di  reato,  e  non  gia'  circostanze
aggravanti, il legislatore avrebbe dovuto fare riferimento  ai  reati
previsti da tale norma,  anziche'  a  quelli  previsti  dall'articolo
precedente. 
    Ne' giova opporre che nel comma 3-ter dello stesso art. 219  cod.
strada viene richiamato, a fianco degli artt. 186 e 187, anche l'art.
186-bis («Quando la revoca della patente e' disposta a seguito  delle
violazioni di cui agli articoli 186, 186-bis e 187, non e'  possibile
conseguire una nuova patente di guida prima di  tre  anni  decorrenti
dalla data di accertamento del reato»). Il richiamo all'art.  186-bis
si  giustifica  con  l'esigenza  di  comprendere   anche   l'illecito
amministrativo di cui al comma 2 di tale articolo,  che,  punendo  la
guida da parte dei  conducenti  "a  rischio  elevato"  con  un  tasso
alcoolemico pari o inferiore alla soglia minima  di  0,5  grammi  per
litro, rappresenta - esso si' - una fattispecie  autonoma,  priva  di
riscontro nell'art. 186 in rapporto ai conducenti "comuni". 
    7.- Contrariamente a quanto mostra di ritenere  il  rimettente  -
che fa di tale argomento il punto di forza della sua prospettazione -
le  considerazioni  dianzi  svolte  non  risultano  inficiate   dalla
disposizione del comma 6 dell'art. 186-bis cod.  strada,  oggetto  di
censura, e, in particolare, dal fatto che tale disposizione  richiami
espressamente, in rapporto alla guida sotto  l'influenza  dell'alcool
dei conducenti "a rischio elevato", solo alcuni dei  commi  dell'art.
186 (precisamente, i commi da 3 a 6, 8 e 9). 
    La  disposizione   censurata   reca,   infatti,   la   disciplina
dell'accertamento del tasso alcoolemico. Riguardo ad essa, l'esigenza
di uno specifico richiamo alle disposizioni dell'articolo  precedente
appare  giustificabile  con  la  preoccupazione   di   non   lasciare
"scoperto", su detto versante, l'autonomo illecito amministrativo che
- come gia' ricordato - e' previsto  in  rapporto  ai  conducenti  "a
rischio elevato" dal comma 2 dell'art. 186-bis. Dunque,  dalla  norma
denunciata non puo'  trarsi  -  come  pretende  il  rimettente  -  un
argumentum a contrario,  alla  cui  stregua  il  legislatore  avrebbe
voluto  escludere   l'applicabilita'   alla   fattispecie   criminosa
considerata di tutte le disposizioni dell'art. 186  cod.  strada  non
espressamente richiamate (cio' e'  vero  unicamente  in  rapporto  al
comma 7, che  prevede  le  sanzioni  per  il  rifiuto  di  sottoporsi
all'accertamento del tasso alcoolemico, giacche' il comma 6 dell'art.
186-bis contiene una disciplina specifica al riguardo). 
    8.- Alla luce di quanto precede, si deve quindi concludere che il
vulnus costituzionale denunciato dal rimettente non sussiste, per  la
dirimente ragione che -  una  volta  qualificate  correttamente  come
circostanze  aggravanti  le  ipotesi  di   guida   sotto   l'influsso
dell'alcool dei conducenti "a rischio elevato", delineate dal comma 3
dell'art. 186-bis in riferimento all'art. 186, comma 2, lettere b)  e
c), cod. strada - esse restano, di per se', soggette alla  disciplina
valevole per la fattispecie base (quella dell'art.  186),  anche  per
quanto attiene alla possibile sostituzione  della  pena  detentiva  e
pecuniaria con il lavoro di pubblica utilita' ed ai benefici connessi
allo svolgimento positivo di tale lavoro (comma 9-bis). 
    La questione va dichiarata,  pertanto,  non  fondata,  in  quanto
basata su un erroneo presupposto interpretativo.