ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nei giudizi di legittimita' costituzionale dell'articolo 186-bis,
comma 6, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice
della strada), aggiunto dall'art. 33, comma 2, della legge 29 luglio
2010, n. 120 (Disposizioni in materia di sicurezza stradale),
promossi dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di
Bolzano con ordinanze del 9 dicembre, del 1° dicembre e del 9
dicembre 2011, rispettivamente iscritte ai nn. 39, 40 e 41 del
registro ordinanze 2012 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 13, prima serie speciale, dell'anno 2012.
Udito nella camera di consiglio del 6 giugno 2012 il Giudice
relatore Giuseppe Frigo.
Ritenuto in fatto
Con tre ordinanze, di analogo tenore, depositate il 1° dicembre
2011 (r.o. n. 40 del 2012) e il 9 dicembre 2011 (r.o. n. 39 e n. 41
del 2012), il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di
Bolzano ha sollevato, in riferimento agli articoli 3 e 27, terzo
comma, della Costituzione, questione di legittimita' costituzionale
dell'articolo 186-bis, comma 6, del decreto legislativo 30 aprile
1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), aggiunto dall'art. 33,
comma 2, della legge 29 luglio 2010, n. 120 (Disposizioni in materia
di sicurezza stradale), nella parte in cui - nel prevedere che alle
fattispecie di guida sotto l'influenza dell'alcool da parte dei
conducenti "a rischio elevato", indicati dal comma 1 dello stesso
articolo, si applicano le disposizioni di cui ai commi da 3 a 6, 8 e
9 dell'art. 186 cod. strada - non richiama anche il comma 9-bis del
medesimo art. 186, in forza del quale la pena detentiva e pecuniaria
puo' essere sostituita, se non vi e' opposizione da parte
dell'imputato, con quella del lavoro di pubblica utilita', di cui
all'art. 54 del d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274 (Disposizioni sulla
competenza penale del giudice di pace, a norma dell'articolo 14 della
legge 24 novembre 1999, n. 468).
Il giudice a quo e' investito di distinti processi penali nei
confronti di persone imputate del reato di guida sotto l'influenza
dell'alcool, di cui agli artt. 186 e 186-bis cod. strada, con
l'aggravante di aver commesso il fatto dopo le ore 22 e prima delle
ore 7 (art. 186, comma 2-sexies, cod. strada).
Al riguardo, il rimettente riferisce che gli imputati erano stati
fermati, in ora notturna, da personale di polizia giudiziaria mentre
erano alla guida di veicoli e sottoposti ad accertamento mediante
etilometro, dal quale era risultato un tasso alcoolemico superiore a
1,5 grammi per litro (nel caso di cui all'ordinanza r.o. n. 39 del
2012), ovvero superiore a 0,8 e non superiore a 1,5 grammi per litro
(nei casi di cui alle ordinanze r.o. n. 40 e n. 41 del 2012), con
conseguente configurabilita' delle ipotesi criminose previste -
rispettivamente - dalle lettere c) e b) dell'art. 186, comma 2, cod.
strada. Risultava, inoltre, applicabile la speciale disciplina
dettata dall'art. 186-bis cod. strada, trattandosi di conducenti di
eta' inferiore a ventuno anni (nei casi di cui alle ordinanze r.o. n.
39 e n. 40 del 2012) o che avevano conseguito la patente di guida di
categoria B da meno di tre anni (nel caso di cui all'ordinanza r.o.
n. 41 del 2012) (art. 186-bis, comma 1, lettera a).
Stante l'evidenza della prova, era stato emesso nei confronti
degli imputati un decreto di condanna alla pena dell'ammenda (parte
della quale sostitutiva dell'arresto), oltre alla sanzione
amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida. I
difensori degli imputati, muniti di procura speciale, avevano
proposto opposizione al decreto, chiedendo che ai loro assistiti
venisse applicata, ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura
penale, una pena detentiva e pecuniaria (di varia entita', a seconda
dei casi), da sostituire con un corrispondente numero di ore di
lavoro di pubblica utilita', in applicazione di quanto stabilito dal
comma 9-bis dell'art. 186 cod. strada.
Ad avviso del giudice a quo, la richiesta della difesa non
potrebbe, allo stato, essere accolta, non essendo la disciplina di
cui al citato art. 186, comma 9-bis, cod. strada applicabile alle
fattispecie oggetto dei giudizi a quibus.
In proposito, il rimettente rileva come l'art. 186-bis cod.
strada detti una disciplina speciale della guida sotto l'influenza
dell'alcool - con la previsione di una sanzione amministrativa anche
per l'ipotesi di guida con una percentuale minima di alcool nel
sangue (tasso alcoolemico superiore a zero e non superiore a 0,5
grammi per litro) e la comminatoria di sanzioni piu' severe per le
altre ipotesi - in relazione a particolari categorie di conducenti,
ritenute "a rischio elevato" (persone di eta' inferiore a ventuno
anni, neo-patentati, persone che esercitano professionalmente
l'attivita' di trasporto di persone o cose, conducenti di mezzi
pesanti o autobus). Il comma 6 dell'art. 186-bis stabilisce che,
anche in relazione a dette categorie di conducenti, «si applicano le
disposizioni di cui ai commi da 3 a 6, 8 e 9 dell'articolo 186»,
concernenti la guida sotto l'influenza dell'alcool del conducente
"comune", senza, tuttavia, richiamare il comma 9-bis di tale articolo
- aggiunto dalla medesima legge n. 120 del 2010 - che consente di
sostituire la pena detentiva e pecuniaria con il lavoro di pubblica
utilita', di cui all'art. 54 del d.lgs. n. 274 del 2000.
Secondo il giudice a quo, non sarebbe possibile una
interpretazione "adeguatrice" della norma, basata sull'assunto che
l'art. 186-bis cod. strada delinei una circostanza aggravante della
fattispecie criminosa prevista dal precedente art. 186: cio', al fine
di desumerne che un espresso richiamo al comma 9-bis di tale articolo
non sarebbe necessario, essendo comunque applicabile all'ipotesi
circostanziale l'intera disciplina valevole per la fattispecie base.
Una simile tesi si porrebbe, infatti, in irrimediabile contrasto con
il dettato normativo, giacche', se tutte le disposizioni dell'art.
186 fossero direttamente applicabili alla fattispecie prevista
dall'art. 186-bis, lo specifico rinvio operato dal comma 6 di
quest'ultimo articolo ad alcune soltanto di esse risulterebbe privo
di qualsiasi concreta utilita' e, anzi, del tutto illogico.
Il rinvio in questione dimostrerebbe, al contrario, che con il
nuovo art. 186-bis cod. strada il legislatore ha inteso delineare una
autonoma fattispecie di reato, escludendo, al tempo stesso, che
possano applicarsi ad essa le disposizioni dell'art. 186 non
espressamente richiamate, tra cui quella del comma 9-bis. Il mancato
rinvio a tale comma potrebbe essere considerato, d'altra parte,
espressivo di una consapevole scelta, connessa alla ratio della nuova
fattispecie: nel momento in cui ha deciso di adottare per alcune
categorie di conducenti, ritenute maggiormente "a rischio", un
trattamento piu' severo della guida sotto l'influenza dell'alcool, il
legislatore avrebbe voluto anche impedire che i soggetti considerati
possano fruire di un «commodus discessus», quale quello offerto dalla
sostituzione della pena con il lavoro di pubblica utilita', il cui
positivo svolgimento determina, ai sensi del comma 9-bis dell'art.
186 cod. strada, l'estinzione del reato.
Non sarebbe, per converso, ipotizzabile che l'omesso richiamo di
detto comma dipenda da una mera svista, posto che entrambe le
disposizioni (quella del comma 9-bis dell'art. 186 e quella del comma
6 dell'art. 186-bis cod. strada) sono state introdotte dalla medesima
novella legislativa e che dai lavori parlamentari ad essa relativi
non emergerebbe l'intenzione di estendere alle categorie "speciali"
di conducenti il beneficio di cui si discute.
Una ulteriore e conclusiva riprova del carattere autonomo, e non
gia' circostanziale, della fattispecie prevista dall'art. 186-bis
cod. strada sarebbe offerta dal comma 4 di tale articolo, ove si
stabilisce che «Le circostanze attenuanti concorrenti con le
aggravanti di cui al comma 3 non possono essere ritenute equivalenti
o prevalenti rispetto a queste. Le diminuzioni di pena si operano
sulla quantita' della stessa risultante dall'aumento conseguente alla
predetta aggravante». L'avvenuta sottrazione del piu' severo regime
sanzionatorio introdotto dall'art. 186-bis cod. strada all'ordinaria
disciplina del bilanciamento tra circostanze eterogenee dimostrerebbe
come il termine «aggravante» sia stato usato dal legislatore «solo
quoad poenam»: anziche' indicare in modo diretto le pene si sarebbe
preferito, cioe', determinarle «per relationem», aggravando quelle
comminate nei confronti del conducente "comune". Caratteristica
«essenziale e peculiare» della circostanza del reato, ancorche' ad
effetto speciale, sarebbe, infatti, «quella di concorrere con tutte
le altre, che qualificano il singolo caso, senza possibilita' di
sottrarsi ad una valutazione unitaria».
Cio' premesso, il rimettente reputa, tuttavia, che la norma
censurata contrasti, in parte qua, con il principio di eguaglianza
(art. 3 Cost.) e con la finalita' rieducativa della pena (art. 27,
terzo comma, Cost.), riservando ai conducenti "a rischio elevato" che
guidino sotto l'influenza dell'alcool un trattamento irrazionalmente
deteriore rispetto a quello previsto per i medesimi conducenti che
guidino in stato di alterazione psico-fisica conseguente all'uso di
sostanze stupefacenti.
La stessa legge n. 120 del 2010 ha, infatti, introdotto, tramite
modifica dell'art. 187 cod. strada, un inasprimento sanzionatorio
della guida in condizioni alterate dall'uso di stupefacenti, ove
ascrivibile ai soggetti maggiormente a rischio di cui al comma 1
dell'art. 186-bis (art. 187, comma 1, terzo periodo, come novellato).
Detta legge ha, peraltro, stabilito che tutti indistintamente i
conducenti responsabili dell'illecito in questione - ivi compresi,
dunque, quelli appartenenti alle suddette categorie - possano
ottenere (purche', come nel caso previsto dal comma 9-bis dell'art.
186, non abbiano provocato un incidente stradale o non abbiano gia'
in precedenza fruito del beneficio) la sostituzione della pena
detentiva e pecuniaria con il lavoro di pubblica utilita', salvo
l'onere di sottoporsi - se tossicodipendenti - anche ad un programma
terapeutico e socio-riabilitativo (comma 8-bis dell'art. 187).
Tale previsione varrebbe ad attenuare in modo considerevole il
rigore sanzionatorio della fattispecie. Sulla falsariga del comma
9-bis dell'art. 186, anche il comma 8-bis dell'art. 187 cod. strada
stabilisce, infatti, che il corretto svolgimento del lavoro di
pubblica utilita' comporta non soltanto l'estinzione del reato, ma
anche la riduzione alla meta' della sanzione accessoria della
sospensione della patente di guida e la revoca della confisca del
veicolo sequestrato (beneficio, quest'ultimo, spesso assai rilevante
sotto il profilo economico). Il regime di conversione adottato dal
legislatore risulterebbe, d'altra parte, tutt'altro che oneroso,
essendo previsto che due ore di lavoro, anche non consecutive,
equivalgano ad un giorno di arresto o a 250 euro di ammenda e che
l'imputato possa liberamente scegliere l'ente presso cui svolgere la
prestazione lavorativa.
Sarebbe, al tempo stesso, incontestabile che la fattispecie
prevista dall'art. 186-bis cod. strada sia «omologa», sotto il
profilo del disvalore, a quella delineata dal terzo periodo dell'art.
187, comma 1, posto che tale ultima disposizione, da un lato, si
indirizza alle stesse categorie di conducenti "a rischio elevato" e,
dall'altro, prevede il medesimo inasprimento del regime
sanzionatorio, principale e accessorio, sottraendolo parimenti alla
disciplina del bilanciamento con le circostanze attenuanti.
Alla luce dello stesso dato normativo, dovrebbe, dunque,
escludersi che la fattispecie prevista dall'art. 186-bis cod. strada
possa ritenersi piu' grave di quella assunta come tertium
comparationis, posto che, a parita' di qualita' soggettive
dell'autore del fatto (conducenti inesperti o trasportatori esposti
ad estenuanti turni di guida) o di qualita' oggettive del veicolo
(conducenti di mezzi pesanti o di autobus), nonche' di condotta
(guida in condizioni psico-fisiche alterate), l'unico tratto
differenziale fra le due ipotesi sarebbe rappresentato dal mezzo
attraverso il quale si e' prodotta tale alterazione: il consumo di
alcolici, in un caso, l'assunzione di sostanze stupefacenti o
psicotrope, nell'altro.
A ben guardare, anzi, sarebbe semmai la guida sotto l'effetto di
stupefacenti ad apparire maggiormente riprovevole, sia per la
maggiore facilita' con la quale il consumo di tali sostanze puo'
generare dipendenza e, dunque, un piu' accentuato rischio di
reiterazione del reato; sia perche' la detenzione di dette sostanze,
a differenza di quella degli alcolici, e' penalmente sanzionata
dall'ordinamento, ove non finalizzata ad un uso meramente personale.
Considerato in diritto
1.- Con tre distinte ordinanze, il Giudice per le indagini
preliminari del Tribunale di Bolzano dubita della legittimita'
costituzionale dell'articolo 186-bis, comma 6, del decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada),
aggiunto dall'articolo 33, comma 2, della legge 29 luglio 2010, n.
120 (Disposizioni in materia di sicurezza stradale), nella parte in
cui - omettendo di richiamare il comma 9-bis dell'art. 186 cod.
strada - non consentirebbe di sostituire la pena applicabile per il
reato di guida sotto l'influenza dell'alcool da parte dei conducenti
"a rischio elevato" indicati nel comma 1 dello stesso art. 186-bis
(infraventunenni, neo-patentati, autotrasportatori e conducenti di
mezzi pesanti o di autobus) con il lavoro di pubblica utilita', di
cui all'art. 54 del d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274 (Disposizioni sulla
competenza penale del giudice di pace, a norma dell'articolo 14 della
legge 24 novembre 1999, n. 468).
Ad avviso del giudice a quo, la norma censurata violerebbe, per
tale verso, i principi di eguaglianza e della finalita' rieducativa
della pena (artt. 3 e 27, terzo comma, Cost.), riservando alla
fattispecie criminosa considerata un trattamento
irragionevolmente deteriore rispetto a quello applicabile
all'ipotesi - del tutto omologa (e da reputare, anzi, intrinsecamente
piu' riprovevole) - della guida in stato di alterazione psico-fisica
conseguente all'uso di sostanze stupefacenti da parte dei medesimi
soggetti "a rischio" (art. 187, comma 1, terzo periodo, cod. strada).
In base al comma 8-bis del citato art. 187, gli autori del reato ora
indicato sono, infatti, indistintamente ammessi ad ottenere la
sostituzione della pena con il lavoro di pubblica utilita' e,
conseguentemente, a godere dei rilevanti vantaggi ricollegati al
positivo svolgimento di tale lavoro (estinzione del reato, riduzione
alla meta' della sanzione accessoria della sospensione della patente
di guida e revoca della confisca del veicolo sequestrato).
2.- Le ordinanze di rimessione sollevano una identica questione,
sicche' i relativi giudizi vanno riuniti per essere definiti con
unica decisione.
3.- La questione non e' fondata.
Il dubbio di legittimita' costituzionale prospettato dal giudice
a quo poggia - dichiaratamente - su un preciso presupposto
interpretativo: e, cioe', che il comma 3 dell'art. 186-bis cod.
strada - per la parte in cui, richiamando le lettere b) e c)
dell'art. 186, comma 2, cod. strada, commina sanzioni penali nei
confronti dei conducenti "a rischio elevato" che guidino sotto
l'influenza dell'alcool - delinei una fattispecie autonoma di reato,
e non gia' una circostanza aggravante della figura "generica" di
guida sotto l'influenza dell'alcool descritta dal medesimo art. 186.
Questo particolare impedirebbe di ritenere applicabili alla figura
"specifica" le disposizioni dettate dall'art. 186 in rapporto alla
figura "generica", che non rientrino tra quelle espressamente
richiamate dal censurato comma 6 dell'art. 186-bis: tra cui,
segnatamente, quella del comma 9-bis, in tema di sostituzione della
pena con il lavoro di pubblica utilita'.
Detto presupposto appare, tuttavia erroneo, risultando
contrastato da un complesso di argomenti di ordine letterale, logico
e sistematico.
4.- Anzitutto, l'esegesi assunta dal giudice a quo e' apertamente
contraria alla lettera della legge.
La formula utilizzata dal legislatore nel comma 3 dell'art.
186-bis cod. strada corrisponde, con ogni evidenza a quella che
ordinariamente definisce le circostanze aggravanti: manca, infatti,
totalmente la descrizione del fatto e le pene sono determinate con la
tipica espressione «sono aumentate» («Per i conducenti di cui al
comma 1 del presente articolo, [...] ove incorrano negli illeciti di
cui all'articolo 186, comma 2, lettere b e c, le sanzioni ivi
previste sono aumentate da un terzo alla meta'»).
Nel comma 4 dell'art. 186-bis, d'altra parte, le previsioni del
comma 3 sono espressamente qualificate come circostanze aggravanti,
al fine di sottoporle ad un regime speciale e derogatorio rispetto a
quello ordinario del bilanciamento tra circostanze eterogenee,
delineato dall'art. 69 del codice penale («Le circostanze attenuanti
concorrenti con le aggravanti di cui al comma 3 non possono essere
ritenute equivalenti o prevalenti rispetto ad esse. Le diminuzioni di
pena si operano sulla quantita' della stessa risultante dall'aumento
conseguente alla predetta aggravante»).
Al riguardo, il rimettente sostiene che proprio la sottrazione
all'ordinaria disciplina del bilanciamento dimostrerebbe che - a
prescindere dalla qualificazione legislativa "formale" - si sarebbe
di fronte ad una fattispecie autonoma di reato: cio', in quanto
«caratteristica essenziale e peculiare della circostanza del reato,
ancorche' ad effetto speciale [...], e' [...] quella di concorrere
con tutte le altre che qualificano il singolo caso senza possibilita'
di sottrarsi ad una valutazione unitaria».
Tale assunto appare senz'altro fallace. Il regime speciale in
questione non e' affatto un unicum: al contrario, vi e' un lungo
elenco di casi nei quali - per evitare la neutralizzazione degli
aumenti di pena tramite il giudizio di prevalenza o di equivalenza
delle attenuanti - il legislatore ha sottoposto determinate
circostanze aggravanti (pacificamente tali) a una disciplina identica
o analoga a quella prevista dal comma 4 dell'art. 186-bis cod. strada
(basti ricordare, a titolo di esempio, nell'ambito del codice penale,
le previsioni di cui agli artt. 280, quinto comma, 280-bis, quinto
comma, e 600-sexies, sesto comma; e, fuori del codice, quelle di cui
all'art. 1, terzo comma, del d.l. 15 dicembre 1979, n. 625, recante
«Misure urgenti per la tutela dell'ordine democratico e della
sicurezza pubblica», convertito, con modificazioni, dalla legge 6
febbraio 1980, n. 15; all'art. 291-ter, comma 3, del d.P.R. 23
gennaio 1973, n. 43, recante «Approvazione del testo unico delle
disposizioni legislative in materia doganale»; e all'art. 12, comma
3-quater, del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, recante il «Testo unico
delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e
norme sulla condizione dello straniero»).
Una disposizione corrispondente a quella del comma 4 dell'art.
186-bis cod. strada e', d'altra parte, contenuta nel comma 2-septies
dell'art. 186 del medesimo codice (aggiunto dall'art. 3, comma 55,
lettera a, della legge 15 luglio 2009, n. 94, recante «Disposizioni
in materia di sicurezza pubblica»), con riferimento alla circostanza
aggravante del reato di guida sotto l'influenza dell'alcool prevista
dal comma 2-sexies dello stesso art. 186 (commissione del fatto dopo
le ore 22 e prima delle ore 7): circostanza contestata agli imputati
nei giudizi a quibus.
5.- Il presupposto ermeneutico posto a fondamento del quesito di
costituzionalita' appare, inoltre, contrario a canoni di
interpretazione logica e sistematica.
Se fosse vero quanto il rimettente sostiene, rimarrebbero
inapplicabili al reato di guida sotto l'influenza dell'alcool dei
conducenti maggiormente "a rischio" - in quanto non specificamente
richiamate dall'art. 186-bis cod. strada - non soltanto la
disposizione del comma 9-bis dell'art. 186 (con la discrasia che
forma oggetto di censura, rispetto alla corrispondente fattispecie di
guida in stato di alterazione psico-fisica conseguente all'uso di
sostanze stupefacenti commessa dai medesimi soggetti), ma anche
quelle dei commi da 2-ter a 2-octies dello stesso art. 186.
I risultati sarebbero, peraltro, irrazionali e sistematicamente
incoerenti. Prescindendo pure dalle disposizioni sulla competenza del
tribunale in composizione monocratica (comma 2-ter) e sulle modalita'
di esecuzione del sequestro del veicolo (comma 2-quinquies),
resterebbero infatti inoperanti le disposizioni che prevedono che le
sanzioni accessorie si applichino anche nel caso di applicazione
della pena su richiesta delle parti (comma 2-quater), nonche' quelle
che prevedono e disciplinano la ricordata circostanza aggravante ad
effetto speciale del fatto commesso in ora notturna (commi 2-sexies,
2-septies e 2-octies).
Sarebbe, peraltro, illogico che le disposizioni da ultimo
indicate - volte ad irrobustire il regime sanzionatorio del reato di
guida sotto l'influenza dell'alcool del conducente "comune" - restino
inapplicabili allorche' si discuta della guida sotto l'influenza
dell'alcool da parte di soggetti maggiormente "a rischio", rispetto
ai quali il legislatore, con il nuovo art. 186-bis cod. strada, ha
inteso specificamente irrigidire la risposta punitiva, in
considerazione della maggiore pericolosita' del fatto.
6.- La tesi del giudice a quo appare contraddetta anche dal
disposto del comma 3-quater dell'art. 219 cod. strada (aggiunto
anch'esso dalla legge n. 120 del 2010), in tema di revoca della
patente di guida.
La formulazione della disposizione ora citata e', infatti, tale
da rendere palese che, nell'idea del legislatore, la norma
incriminatrice della guida sotto l'influenza dell'alcool, anche
quanto ai conducenti "a rischio elevato", e' quella dell'art. 186,
comma 2, cod. strada, e non gia' quella dell'art. 186-bis, comma 3
(«La revoca della patente di guida ad uno dei conducenti di cui
all'art. 186-bis, comma 1, lettere b, c e d, che consegue
all'accertamento di uno dei reati di cui agli artt. 186, comma 2,
lettere b e c, e 187, costituisce giusta causa di licenziamento ai
sensi dell'articolo 2119 del codice civile»). Pare evidente, in
effetti, che se l'art. 186-bis, comma 3, cod. strada prevedesse
realmente fattispecie autonome di reato, e non gia' circostanze
aggravanti, il legislatore avrebbe dovuto fare riferimento ai reati
previsti da tale norma, anziche' a quelli previsti dall'articolo
precedente.
Ne' giova opporre che nel comma 3-ter dello stesso art. 219 cod.
strada viene richiamato, a fianco degli artt. 186 e 187, anche l'art.
186-bis («Quando la revoca della patente e' disposta a seguito delle
violazioni di cui agli articoli 186, 186-bis e 187, non e' possibile
conseguire una nuova patente di guida prima di tre anni decorrenti
dalla data di accertamento del reato»). Il richiamo all'art. 186-bis
si giustifica con l'esigenza di comprendere anche l'illecito
amministrativo di cui al comma 2 di tale articolo, che, punendo la
guida da parte dei conducenti "a rischio elevato" con un tasso
alcoolemico pari o inferiore alla soglia minima di 0,5 grammi per
litro, rappresenta - esso si' - una fattispecie autonoma, priva di
riscontro nell'art. 186 in rapporto ai conducenti "comuni".
7.- Contrariamente a quanto mostra di ritenere il rimettente -
che fa di tale argomento il punto di forza della sua prospettazione -
le considerazioni dianzi svolte non risultano inficiate dalla
disposizione del comma 6 dell'art. 186-bis cod. strada, oggetto di
censura, e, in particolare, dal fatto che tale disposizione richiami
espressamente, in rapporto alla guida sotto l'influenza dell'alcool
dei conducenti "a rischio elevato", solo alcuni dei commi dell'art.
186 (precisamente, i commi da 3 a 6, 8 e 9).
La disposizione censurata reca, infatti, la disciplina
dell'accertamento del tasso alcoolemico. Riguardo ad essa, l'esigenza
di uno specifico richiamo alle disposizioni dell'articolo precedente
appare giustificabile con la preoccupazione di non lasciare
"scoperto", su detto versante, l'autonomo illecito amministrativo che
- come gia' ricordato - e' previsto in rapporto ai conducenti "a
rischio elevato" dal comma 2 dell'art. 186-bis. Dunque, dalla norma
denunciata non puo' trarsi - come pretende il rimettente - un
argumentum a contrario, alla cui stregua il legislatore avrebbe
voluto escludere l'applicabilita' alla fattispecie criminosa
considerata di tutte le disposizioni dell'art. 186 cod. strada non
espressamente richiamate (cio' e' vero unicamente in rapporto al
comma 7, che prevede le sanzioni per il rifiuto di sottoporsi
all'accertamento del tasso alcoolemico, giacche' il comma 6 dell'art.
186-bis contiene una disciplina specifica al riguardo).
8.- Alla luce di quanto precede, si deve quindi concludere che il
vulnus costituzionale denunciato dal rimettente non sussiste, per la
dirimente ragione che - una volta qualificate correttamente come
circostanze aggravanti le ipotesi di guida sotto l'influsso
dell'alcool dei conducenti "a rischio elevato", delineate dal comma 3
dell'art. 186-bis in riferimento all'art. 186, comma 2, lettere b) e
c), cod. strada - esse restano, di per se', soggette alla disciplina
valevole per la fattispecie base (quella dell'art. 186), anche per
quanto attiene alla possibile sostituzione della pena detentiva e
pecuniaria con il lavoro di pubblica utilita' ed ai benefici connessi
allo svolgimento positivo di tale lavoro (comma 9-bis).
La questione va dichiarata, pertanto, non fondata, in quanto
basata su un erroneo presupposto interpretativo.