ha pronunciato la seguente 
 
                              ORDINANZA 
 
    nel giudizio di legittimita' costituzionale  degli  articoli  19,
29-bis e 30, comma 2, lettera b), della legge della Regione  autonoma
Friuli-Venezia Giulia 5 dicembre 2005, n. 29 (Normativa  organica  in
materia di attivita' commerciali e di somministrazione di alimenti  e
bevande.  Modifica  alla  legge  regionale  16  gennaio  2002,  n.  2
«Disciplina  organica   del   turismo»),   promosso   dal   Tribunale
amministrativo   regionale   per   il   Friuli-Venezia   Giulia   nel
procedimento vertente tra Pollini Retail s.r.l. e l'Unione dei Comuni
Aiello-San Vito con ordinanza del 10 febbraio 2011,  iscritta  al  n.
253 del registro ordinanze 2011 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica n. 51, prima serie speciale, dell'anno 2011. 
    Visto l'atto di intervento della Regione autonoma  Friuli-Venezia
Giulia; 
    udito nella camera di consiglio del 23  maggio  2012  il  Giudice
relatore Paolo Maria Napolitano. 
    Ritenuto  che  il  Tribunale  amministrativo  regionale  per   il
Friuli-Venezia Giulia ha sollevato - in riferimento agli articoli  2,
3, 41 e 117, primo e secondo comma, lettera e), della Costituzione  -
questione di legittimita' costituzionale degli articoli 19, 29-bis  e
30,  comma  2,  lettera  b),  della  legge  della  Regione   autonoma
Friuli-Venezia Giulia 5 dicembre 2005, n. 29 (Normativa  organica  in
materia di attivita' commerciali e di somministrazione di alimenti  e
bevande.  Modifica  alla  legge  regionale  16  gennaio  2002,  n.  2
«Disciplina organica del turismo»), in particolare nella parte in cui
escludono  gli  esercizi  commerciali  con  superficie   di   vendita
inferiore a metri quadrati  400,  insediati  in  centri  commerciali,
dalla possibilita' di usufruire delle deroghe all'obbligo di chiusura
festiva e domenicale previste dall'art.  30,  comma  2,  lettera  b),
della medesima legge; 
    che il rimettente premette  di  dover  decidere  in  ordine  alla
legittimita' dell'atto emesso dall'Unione dei Comuni Aiello-San  Vito
con il quale e'  stato  imposto  alla  societa'  Marangi  Immobiliare
s.r.l., proprietaria del  complesso  edilizio  ove  e'  insediato  il
centro commerciale  «Palmanova  Outlet  Village»,  di  presentare  la
comunicazione delle  giornate  festive  e  domenicali  prescelte  per
l'apertura, ai sensi degli artt. 29 e 29-bis della legge reg.  n.  29
del 2005, come modificati dall'art. 2, comma 47, della legge reg.  16
luglio 2010, n. 12 (Assestamento del bilancio  2010  e  del  bilancio
pluriennale per gli anni 2010-2012 ai sensi  dell'articolo  34  della
legge regionale n. 21/2007); 
    che l'art. 30, comma 2, della legge reg. n. 29  del  2005,  nella
formulazione antecedente le modifiche introdotte dalla legge reg.  n.
12 del 2010, prevedeva che gli esercizi di commercio al dettaglio  in
sede fissa isolati, con superficie di vendita  non  superiore  a  mq.
400, allocati in qualunque zona  del  territorio  comunale  potessero
determinare liberamente l'orario di apertura e di  chiusura  sia  nei
giorni feriali sia in quelli domenicali e festivi, in deroga a quanto
disposto dagli artt. 28 e 29; 
    che nel  corso  dell'anno  2009  un  provvedimento  di  contenuto
analogo era stato annullato dal medesimo  rimettente  sulla  base  di
un'interpretazione  costituzionalmente   orientata   dell'espressione
«esercizio  isolato»,  ritenuta  idonea  a  qualificare  qualsivoglia
struttura autonoma, dotata di autorizzazione propria  e  indipendente
da altri esercizi; 
    che, secondo il rimettente,  le  modifiche  normative  introdotte
dalla legge reg. n.  12  del  2010  precludono  tale  interpretazione
adeguatrice in quanto il termine «isolati» contenuto nella precedente
versione dell'art. 30, comma 2, lettera b), e' stato  sostituito  con
il termine «singoli», con l'ulteriore precisazione  che  tali  devono
intendersi quelli non insediati in un centro commerciale al dettaglio
o in un complesso commerciale ai sensi dell'art. 29-bis,  e,  quindi,
anche in un outlet; 
    che, inoltre,  con  l'introduzione  dell'art.  29-bis,  e'  stata
espressamente  estesa  l'applicazione  delle  disposizioni   di   cui
all'art. 29 (giornate di chiusura  degli  esercizi)  anche  ad  «ogni
singolo esercizio di vendita al dettaglio, di vicinato, di media o di
grande struttura insediato in un centro commerciale al dettaglio o in
un complesso commerciale a prescindere dalla modalita' organizzativa,
ovvero dalla strutturazione aziendale  del  centro  o  del  complesso
medesimi, incluso l'outlet»; 
    che, a parere del rimettente, le modifiche introdotte determinano
una violazione degli artt. 2,  3  e  41  Cost.  per  l'immotivata  ed
irrazionale disparita' di trattamento fra  fattispecie  analoghe  che
consegue al trattamento differenziato tra  operatori  commerciali  di
pari  dimensioni,  che  abbiano  solo   una   differente   ubicazione
all'interno o meno di un centro commerciale; 
    che le norme citate avrebbero di fatto determinato l'introduzione
di una misura restrittiva, in contrasto con l'art. 117, primo  comma,
Cost. e con l'art. 28  del  Trattato  sul  funzionamento  dell'Unione
europea  (TUE),  in  quanto  la  distinzione  fra  i  vari   esercizi
commerciali al dettaglio non trova  alcun  fondamento  nel  principio
concorrenziale e comporta un ostacolo anche alla libera  circolazione
dei  prodotti  provenienti  da   Paesi   dell'Unione   europea,   ove
distribuiti in esercizi di limitate dimensioni, ma ubicati in  centri
commerciali; 
    che, sotto altro profilo, anche l'art. 19 della legge reg. n.  29
del 2005 sarebbe viziato da illegittimita' costituzionale nella parte
in cui vieta agli esercizi che effettuano vendite secondo la  formula
«outlet» di svolgere la propria  attivita'  al  di  fuori  di  centri
commerciali perche', in  tal  modo,  a  tale  tipologia  di  esercizi
commerciali non potrebbe mai  applicarsi  il  regime  di  deroghe  al
divieto di apertura domenicale e festiva previsto dall'art. 30  della
legge medesima; 
    che, in ogni caso, le norme  censurate  dovrebbero  ritenersi  in
contrasto  con  l'art.  117,  secondo  comma,   lettera   e),   Cost.
trattandosi  di  norme  riconducibili  alla  materia  «tutela   della
concorrenza» attribuita alla competenza legislativa  esclusiva  dello
Stato; 
    che   il    rimettente    pone    un'ulteriore    questione    di
costituzionalita',  per  violazione  dell'art.  117,  comma  secondo,
lettera e), Cost., con specifico riferimento all'art. 29-bis, secondo
comma, della legge  reg.  n.  29  del  2005  che  sarebbe  del  tutto
irragionevole e discriminatorio nella parte in cui impone a tutti gli
esercizi commerciali autonomi, sol perche' ubicati all'interno di  un
centro commerciale, di individuare le giornate di apertura domenicale
e festiva in maniera uniforme e  unitaria,  in  contrasto  con  tutto
l'impianto normativo del decreto legislativo 31 marzo  1998,  n.  114
(Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a  norma
dell'articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59); 
    che, infine, il Tribunale amministrativo  per  il  Friuli-Venezia
Giulia  ravvisa  la  non  manifesta  infondatezza  del   profilo   di
incostituzionalita' derivante dalla violazione dei principi  in  tema
di  rapporto  fra  funzione  giurisdizionale  e  potere  legislativo,
perche' il  legislatore  regionale  avrebbe  utilizzato  la  funzione
legislativa all'unico (dichiarato) scopo di superare  ed  eludere  il
giudicato amministrativo precedentemente formatosi; 
    che   e'   intervenuta   nel   giudizio   la   Regione   autonoma
Friuli-Venezia Giulia chiedendo che  la  questione  venga  dichiarata
inammissibile o infondata, riservandosi di svolgere le proprie difese
in future memorie; 
    che, nella memoria depositata  in  prossimita'  dell'udienza,  la
difesa della Regione evidenzia in primo luogo che,  dopo  l'ordinanza
di rimessione, la materia degli orari degli esercizi  commerciali  ha
subito rilevanti interventi legislativi; 
    che, in primo luogo, e' sopravvenuto  l'art.  35,  comma  6,  del
decreto-legge 6 luglio 2011,  n.  98  (Disposizioni  urgenti  per  la
stabilizzazione finanziaria), convertito,  con  modificazioni,  dalla
legge 15 luglio 2011, n. 111, che ha aggiunto la  lettera  d-bis)  al
comma  1  dell'art.  3  del  decreto-legge  4  luglio  2006,  n.  223
(Disposizioni urgenti per il rilancio economico  e  sociale,  per  il
contenimento e la razionalizzazione  della  spesa  pubblica,  nonche'
interventi  in  materia  di  entrate  e  di  contrasto   all'evasione
fiscale), convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio  2006,
n. 233; 
    che, inoltre, la citata lettera d-bis) del comma  1  dell'art.  3
del  d.l.  n.  223  del  2006  e'  stata  successivamente  modificata
dall'art. 31 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201  (Disposizioni
urgenti per la crescita, l'equita'  e  il  consolidamento  dei  conti
pubblici), convertito, con modificazioni,  dalla  legge  22  dicembre
2011, n. 214; 
    che il nuovo comma 1, lettera d-bis), dell'art. 3 del d.l. n. 223
del 2006 inserito dal primo dei decreti  citati  e,  successivamente,
modificato dal secondo, nella versione oggi in vigore stabilisce  che
«le attivita' commerciali [...] sono svolte senza i seguenti limiti e
prescrizioni: [...] d-bis) il rispetto degli orari di apertura  e  di
chiusura, l'obbligo della  chiusura  domenicale  e  festiva,  nonche'
quello   della   mezza   giornata   di   chiusura    infrasettimanale
dell'esercizio»; 
    che,  secondo  la  Regione,  tali  novita'  normative  non  hanno
rilevanza per il giudizio in corso perche' l'art.  3,  comma  3,  del
d.l. n. 223 del 2006 prevede l'abrogazione  delle  sole  disposizioni
legislative e regolamentari statali di disciplina del  settore  della
distribuzione commerciale incompatibili con le disposizioni di cui al
comma  1,  mentre  per  le  leggi  regionali  scatta  un  dovere   di
adeguamento, da valutarsi nel rispetto degli statuti speciali; 
    che, inoltre, nella precedente versione  del  decreto,  scaturita
dal d.l. n. 98 del 2011, al comma 7 dell'art. 35, era stato  previsto
testualmente che: «le regioni e gli enti locali adeguano  le  proprie
disposizioni legislative e regolamentari alla disposizione introdotta
dal comma 6 entro la  data  del  1°  gennaio  2012»,  senza  tuttavia
individuare alcuna specifica conseguenza per l'ipotesi di superamento
del predetto termine; 
    che il fatto che le Regioni abbiano  ancora  la  possibilita'  di
adeguare  la  propria  legislazione  alla  nuova  disciplina  statale
dimostrerebbe che,  per  il  passato,  l'intervento  legislativo  era
perfettamente legittimo; 
    che, pertanto, non vi sarebbe alcuna influenza  o  rilevanza  del
novum  normativo  sul  giudizio  in  corso,  che  ha  ad  oggetto  la
legittimita' di atti amministrativi risalenti al 2010; 
    che,  quanto  alle  singole  censure,  la  difesa  della  Regione
eccepisce  innanzitutto   l'inammissibilita'   della   questione   di
costituzionalita' sollevata in riferimento agli artt. 2, 3 e 41 Cost.
per genericita' della motivazione; 
    che  la  questione  sarebbe  comunque   infondata,   perche'   si
tratterebbe  di  norme  da  un  lato  aventi  lo  scopo,  del   tutto
ragionevole, di agevolare i piccoli e medi negozi isolati,  che  sono
piu' vicini agli utenti e  non  beneficiano  dei  vantaggi  derivanti
dall'essere  inseriti  in  un  centro  commerciale   e,   dall'altro,
rientranti nella competenza regionale piena in materia di  commercio,
ai sensi dell'art. 4, numero 6), dello statuto  speciale  o,  qualora
ritenuto piu' favorevole, dell'art. 117, quarto comma, Cost. (ex art.
10 legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, recante «Modifiche  al
titolo V della parte seconda della Costituzione»); 
    che,  con  riferimento  alla  seconda  questione  relativa   alla
violazione dell'art. 117, primo comma, Cost. e dell'art. 28  TUE,  la
difesa regionale evidenzia che l'art. 28 del vigente TUE e' del tutto
inconferente e l'errata indicazione del parametro interposto dovrebbe
determinare l'inammissibilita' della censura per oscurita'; 
    che la censura sarebbe comunque infondata, perche' le norme sulla
chiusura nei giorni festivi non rappresentano una misura  restrittiva
all'importazione da parte degli altri Stati membri e non si vede come
possano essere considerate  «misure  di  effetto  equivalente»,  come
chiarito dalla  costante  giurisprudenza  della  Corte  di  giustizia
dell'Unione europea; 
    che, a parere  della  difesa  regionale,  la  questione  relativa
all'art. 19, comma 1,  della  legge  reg.  n.  29  del  2005  sarebbe
inammissibile perche' la norma non trova applicazione nel giudizio  a
quo, avendo ad  oggetto  ipotesi  del  tutto  estranee  alla  vicenda
processuale che riguarda un  atto  amministrativo  applicativo  degli
artt. 29 e 29-bis della legge reg. n. 29 del 2005; 
    che  la  censura  sarebbe  anche   inammissibile   per   l'omessa
motivazione delle ragioni della rilevanza e per la genericita'  della
motivazione in ordine alla  manifesta  infondatezza,  limitandosi  il
rimettente ad affermare che  vi  sarebbe  violazione  dell'art.  117,
secondo comma, lettera e), Cost.; 
    che anche la questione relativa all'art. 29-bis, comma  2,  della
legge reg. n. 29 del 2005, secondo il quale «l'elenco delle  giornate
domenicali e festive prescelte per l'apertura ai sensi  dell'articolo
29, comma 3, lettera b), e' unico e uniforme per tutti  gli  esercizi
di cui al comma 1  insediati  nel  centro  commerciale  al  dettaglio
ovvero  nel  complesso  commerciale»,   sarebbe   inammissibile   per
genericita', non essendoci alcuna indicazione delle norme del  d.lgs.
n. 114 del 1998 violate; 
    che, infine, del tutto infondata sarebbe la censura relativa alla
violazione  dei  principi  in   tema   di   rapporto   tra   funzione
giurisdizionale e potere legislativo, perche' le modifiche introdotte
non si pongono affatto come legge di interpretazione  autentica,  non
avendo carattere retroattivo e non intendendo in alcun modo  incidere
sui giudicati preesistenti. 
    Considerato che il  Tribunale  amministrativo  regionale  per  il
Friuli-Venezia Giulia dubita - in riferimento agli articoli 2, 3,  41
e 117, primo e secondo comma, lettera e), della  Costituzione,  della
legittimita' costituzionale degli articoli 19, 29-bis e 30, comma  2,
lettera b), della legge della Regione autonoma Friuli-Venezia  Giulia
5 dicembre 2005, n. 29 (Normativa organica in  materia  di  attivita'
commerciali e di somministrazione di  alimenti  e  bevande.  Modifica
alla legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2 «Disciplina  organica  del
turismo»), in particolare nella parte in cui escludono  gli  esercizi
commerciali con superficie di vendita  inferiore  ai  metri  quadrati
400, ma  insediati  in  centri  commerciali,  dalla  possibilita'  di
usufruire delle deroghe all'obbligo di chiusura festiva e  domenicale
previste dall'art. 30, comma 2, lettera b), della medesima legge; 
    che, secondo il rimettente,  le  norme  citate  violerebbero  gli
artt. 2, 3, 41 Cost. per l'immotivata ed  irrazionale  disparita'  di
trattamento fra fattispecie analoghe  che  consegue  alla  disciplina
differenziata tra operatori commerciali di pari dimensioni, con  solo
una  differente  ubicazione  all'interno  o   meno   di   un   centro
commerciale; 
    che sarebbe violato anche l'art. 117, primo comma, Cost. e l'art.
28 del Trattato  sul  funzionamento  dell'Unione  europea  (TUE),  in
quanto la distinzione fra i vari esercizi  commerciali  al  dettaglio
non trova alcun fondamento nel principio concorrenziale e comporta un
ostacolo anche alla libera circolazione dei prodotti  provenienti  da
Paesi dell'Unione europea, ove distribuiti in  esercizi  di  limitate
dimensioni, ma ubicati in centri commerciali; 
    che il dubbio di legittimita'  costituzionale  investe  anche  la
violazione  dell'art.  117,  secondo  comma,   lettera   e),   Cost.,
trattandosi  di  norme  riconducibili  alla  materia  «tutela   della
concorrenza» attribuita alla competenza legislativa  esclusiva  dello
Stato; 
    che, infine, le modifiche introdotte si porrebbero  in  contrasto
anche con i principi in tema di rapporto fra funzione giurisdizionale
e  potere  legislativo,  perche'  il  legislatore  regionale  avrebbe
introdotto le norme de quibus al solo scopo di superare ed eludere il
giudicato amministrativo; 
    che, successivamente alle ordinanze di rimessione, la  disciplina
degli orari degli esercizi commerciali e della chiusura domenicale  e
festiva ha  subito  rilevanti  modifiche  ad  opera  del  legislatore
statale; 
    che un primo intervento si e' avuto con l'art. 35, comma  6,  del
decreto-legge 6 luglio 2011,  n.  98  (Disposizioni  urgenti  per  la
stabilizzazione finanziaria), convertito,  con  modificazioni,  dalla
legge 15 luglio 2011, n. 111, che ha aggiunto la  lettera  d-bis)  al
comma  1  dell'art.  3  del  decreto-legge  4  luglio  2006,  n.  223
(Disposizioni urgenti per il rilancio economico  e  sociale,  per  il
contenimento e la razionalizzazione  della  spesa  pubblica,  nonche'
interventi  in  materia  di  entrate  e  di  contrasto   all'evasione
fiscale), convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio  2006,
n. 233; 
    che la nuova lettera d-bis) del comma 1 del  citato  art.  3  del
d.l. n. 223 del 2006 aggiunge all'elenco degli ambiti normativi per i
quali  espressamente  esclude  che  lo   svolgimento   di   attivita'
commerciali  possa  incontrare  limiti  e   prescrizioni   anche   la
disciplina degli orari e della chiusura domenicale  o  festiva  degli
esercizi  commerciali,  sia  pure  solo   in   via   sperimentale   e
limitatamente agli esercizi ubicati nei comuni inclusi negli  elenchi
regionali delle localita' turistiche o citta' d'arte; 
    che  l'art.  31  del  decreto-legge  6  dicembre  2011,  n.   201
(Disposizioni urgenti per la crescita, l'equita' e il  consolidamento
dei conti pubblici), convertito, con modificazioni,  dalla  legge  22
dicembre 2011, n. 214, ha ulteriormente modificato l'art. 3, comma 1,
lettera d-bis), del d.l. n. 223 del 2006, eliminando dal testo  della
norma il riferimento ai Comuni inclusi negli elenchi regionali  delle
localita'  turistiche  o   citta'   d'arte,   cosi'   estendendo   la
liberalizzazione  della  disciplina  degli   orari   degli   esercizi
commerciali  e  della  chiusura  domenicale  e  festiva  a  tutte  le
attivita' commerciali, come individuate dal  decreto  legislativo  31
marzo 1998, n. 114 (Riforma della disciplina relativa al settore  del
commercio, a norma dell'articolo 4, comma 4,  della  legge  15  marzo
1997, n. 59); 
    che la modificata normativa statale prevede  che  tali  attivita'
commerciali  non  possano  piu'  incontrare  limiti  o   prescrizioni
relativi agli orari  di  apertura  e  chiusura  e  alle  giornate  di
chiusura obbligatoria; 
    che compete al rimettente verificare se la motivazione in  ordine
alla rilevanza e alla non  manifesta  infondatezza  della  questione,
prospettata nell'ordinanza di rimessione, resti o  meno  valida  alla
luce del novum normativo; 
    che, pertanto, occorre restituire gli atti al giudice rimettente,
perche' operi una nuova  valutazione  della  rilevanza  e  della  non
manifesta infondatezza della questione (ordinanze n. 145, n. 38 e  n.
12 del 2010); 
    che la Corte, con ordinanza n. 59 del 2012, ha  gia'  deciso  nel
senso sopraindicato in  ordine  ad  altre  38  ordinanze  emesse  dal
medesimo  rimettente  e  identiche  a  quella  oggetto  del  presente
giudizio.