ha pronunciato la seguente 
 
                              ORDINANZA 
 
    nel giudizio di legittimita' costituzionale  degli  articoli  15,
comma 1, e 40 della legge della Regione Liguria 12  agosto  2011,  n.
23, recante «Modifiche alla legge regionale  2  gennaio  2007,  n.  1
(Testo unico in materia  di  commercio)  anche  in  attuazione  della
direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio  del  12
dicembre 2006 relativa ai servizi nel  mercato  interno»,  pubblicata
nel Bollettino Ufficiale della Regione Liguria n. 16 dell'anno  2011,
promosso dal  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  con  ricorso
notificato il 17-21 ottobre 2011, depositato  in  cancelleria  il  26
ottobre 2011 ed iscritto al n. 126 del registro ricorsi 2011. 
    Visto l'atto di costituzione della Regione Liguria; 
    udito nell'udienza pubblica  del  3  luglio  2012  il  Presidente
Alfonso Quaranta, in luogo e con l'assenso del Giudice relatore Paolo
Grossi; 
    uditi l'avvocato dello Stato Barbara Tidore per il Presidente del
Consiglio dei ministri e l'avvocato Gianpaolo Torselli per la Regione
Liguria. 
    Ritenuto che, con ricorso notificato  il  17-21  ottobre  2011  e
depositato il successivo 26 ottobre, il Presidente del Consiglio  dei
ministri,  rappresentato  e  difeso  dall'Avvocatura  generale  dello
Stato, ha impugnato in via principale  (unitamente  all'articolo  51,
comma 1) gli articoli 15, comma 1, e 40  della  legge  della  Regione
Liguria 12 agosto 2011, n. 23 (pubblicata nel B.U.R.  n.  16  del  17
agosto 2011), recante «Modifiche alla legge regionale 2 gennaio 2007,
n. 1 (Testo unico in materia di commercio) anche in attuazione  della
direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio  del  12
dicembre 2006 relativa ai servizi nel mercato interno»; 
    che l'art. 15, comma 1 - il quale, modificando  l'art.  28  della
citata legge regionale n. 1  del  2007,  stabilisce  che  l'esercizio
dell'attivita' di commercio su aree pubbliche, sia su  posteggi  dati
in  concessione  che   in   forma   itinerante,   «e'   soggetto   ad
autorizzazione rilasciata dal Comune a persone fisiche, a societa' di
persone regolarmente costituite o  cooperative  ed  in  possesso  dei
requisiti di cui agli articoli 12 e 13» del medesimo art. 28 -, viene
censurato  in  quanto  omette  di  includere  anche  le  societa'  di
capitale,  ponendosi  in  contrasto  con  l'art.   28   del   decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 114 (Riforma della disciplina  relativa
al settore del commercio, a norma dell'articolo  4,  comma  4,  della
legge 15 marzo 1997, n. 59),  modificato  dall'art.  70  del  decreto
legislativo  26  marzo  2010,  n.  59  (Attuazione  della   direttiva
2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno), che prevede che
l'autorizzazione all'esercizio di  attivita'  di  commercio  su  aree
pubbliche possa essere rilasciata, oltre che  a  persone  fisiche,  a
societa' di persone e  cooperative,  anche  a  societa'  di  capitali
regolarmente costituite; 
    che,  pertanto,   ponendo   una   disciplina   derogatoria   piu'
restrittiva rispetto a quella posta dal legislatore nazionale, in  un
ambito  che  attiene  alla  tutela  della  concorrenza  di  esclusiva
competenza statale, la norma violerebbe l'art. 117, primo  e  secondo
comma, lettera e), della Costituzione. 
    che, per violazione del secondo comma, lettera e), dell'art.  117
Cost., il ricorrente impugna altresi' l'art. 40 della medesima  legge
regionale che - inserendo l'art. 116-bis nella legge regionale  n.  1
del 2007, prevede che «i  distributori  automatici  possono  rimanere
aperti  fino  ad  un  massimo  di  ventiquattro  ore,  salvo  diverse
determinazioni dei Comuni adottate attraverso forme di  consultazione
e di confronto con le organizzazioni maggiormente  rappresentative  a
livello regionale delle imprese interessate»; 
    che la censura si basa sul rilievo che (pur essendo la disciplina
riconducibile alla  materia  «commercio»,  di  competenza  regionale)
tuttavia, nel caso di specie, la possibilita' di limitare l'orario di
apertura dei distributori  automatici,  che  perseguono  il  fine  di
estendere il servizio vendita ad ambiti orari diversi, oltre che  con
diverse  modalita',  e'  tale  da   determinare   possibili   effetti
anticoncorrenziali, dando luogo ad  una  sorta  di  ausilio  (pur  se
involontario) agli esercizi tradizionali; 
    che  si  e'  costituita  la  Regione  Liguria,  in  persona   del
Presidente,  sottolineando  la  volonta'  di  adeguarsi  ai   rilievi
governativi in ordine agli  impugnati  artt.  15  e  40  della  legge
regionale n. 23 del 2011; 
    che il Presidente del Consiglio dei ministri, con atto notificato
il 6 giugno 2012,  ha  dichiarato  di  rinunciare  alla  impugnazione
limitatamente agli artt. 15, comma  1,  e  40,  essendo  venuto  meno
l'interesse  allo  scrutinio  di  costituzionalita'  delle   predette
disposizioni, perche' rispettivamente modificate  dai  commi  1  e  3
dell'art. 19  della  sopravvenuta  legge  della  Regione  Liguria  27
dicembre 2011, n. 38 (Disposizioni collegate alla  legge  finanziaria
2012); 
    che la Regione Liguria, con atto depositato all'udienza pubblica,
ha formalmente accettato tale rinuncia parziale; 
    che la trattazione delle questioni di legittimita' costituzionale
relative a tali disposizioni viene qui separata da quella riguardante
l'art. 51, comma 1, della medesima legge regionale n.  23  del  2011,
promossa dal Presidente del Consiglio  dei  ministri  con  lo  stesso
ricorso, la discussione della  quale,  su  concorde  richiesta  delle
parti,  e'  stata  rinviata  a  nuovo  ruolo  con  provvedimento  del
Presidente della Corte pronunciato nel corso dell'udienza. 
    Considerato che la rinuncia, anche parziale, al ricorso accettata
dalla controparte costituita determina, ai sensi dell'art.  23  delle
norme integrative per i giudizi davanti  alla  Corte  costituzionale,
l'estinzione del giudizio.