ha pronunciato la seguente 
 
                              ORDINANZA 
 
    nel giudizio  di  legittimita'  costituzionale  dell'articolo  5,
comma 2, lettera b), numero 1), del decreto-legge 13 maggio 2011,  n.
70 (Semestre Europeo - Prime disposizioni  urgenti  per  l'economia),
convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio  2011,  n.  106,
promosso  dalla  Regione  Toscana  con  ricorso   notificato   l'8-12
settembre 2011, depositato in cancelleria il 14  settembre  2011,  ed
iscritto al n. 89 del registro ricorsi 2011. 
    Visto l'atto di costituzione del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri; 
    udito nell'udienza pubblica del 5 giugno 2012 il Giudice relatore
Giuseppe Tesauro; 
    uditi l'avvocato Marcello Cecchetti  per  la  Regione  Toscana  e
l'avvocato dello Stato Alessandro De Stefano per  il  Presidente  del
Consiglio dei ministri. 
    Ritenuto che, con ricorso, spedito per la notifica l'8  settembre
2011, ricevuto il successivo 12  settembre  e  depositato  presso  la
cancelleria di questa Corte il successivo 14  settembre,  la  Regione
Toscana ha promosso questione di legittimita' costituzionale, in  via
principale, dell'articolo 5, comma 2,  lettera  b),  numero  1),  del
decreto-legge 13  maggio  2011,  n.  70  (Semestre  Europeo  -  Prime
disposizioni urgenti per l'economia), convertito, con  modificazioni,
dalla legge 12 luglio 2011, n. 106,  per  violazione  degli  articoli
117, terzo e quarto comma,  e  118,  anche  sotto  il  profilo  della
violazione   del   principio   di   leale   collaborazione,   nonche'
dell'articolo 120 della Costituzione; 
    che la ricorrente premette che la citata norma ha modificato solo
formalmente il comma 3 dell'art. 14-quater della legge 7 agosto 1990,
n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento  amministrativo  e  di
diritto di accesso ai documenti amministrativi), introdotto dall'art.
49, comma 3, in specie lettera b), del decreto-legge 31 maggio  2010,
n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e  di
competitivita' economica), convertito, con modificazioni, dalla legge
30 luglio 2010, n. 122, confermando il  meccanismo  semplificato  per
superare  il  dissenso  tra  amministrazioni  preposte  alla   tutela
ambientale,      paesaggistico-territoriale,      del      patrimonio
storico-artistico  o  alla  tutela  della  salute  e  della  pubblica
incolumita',  espresso  in  sede  di  conferenza  di  servizi,   gia'
introdotto dal predetto decreto-legge n. 78  del  2010,  in  base  al
quale,  quando  il  dissenso  e'  espresso  da  una   amministrazione
regionale in relazione ad una propria  competenza,  la  questione  e'
sempre risolta con deliberazione del Consiglio dei  ministri  che  si
pronuncia in sessanta giorni, previa intesa con  la  Regione  (se  il
dissenso e' tra un'amministrazione  statale  e  regionale)  o  previa
intesa con la Regione e gli enti locali interessati (se  il  dissenso
e' tra un'amministrazione statale o regionale e un ente locale o  tra
piu' enti locali), mentre, se l'intesa non e' raggiunta entro  trenta
giorni, il Consiglio dei ministri puo' decidere comunque, essendo  il
Presidente  della  Regione,  in  tale  ipotesi,   chiamato   solo   a
partecipare al Consiglio dei ministri; 
    che, infatti, il citato art. 5, comma 2, lettera b), del d.l.  n.
70 del  2011  e'  intervenuto  a  modificare  solo  l'ultimo  periodo
dell'art. 49, comma 3, lettera b), del d.l.  n.  78  del  2010,  come
convertito dalla legge n. 122 del  2010,  il  quale,  nella  versione
originaria, prevedeva testualmente «Se l'intesa non e' raggiunta  nei
successivi trenta giorni, la deliberazione del Consiglio dei Ministri
puo' essere comunque adottata», sostituendo le parole «nei successivi
trenta giorni», con le parole «entro trenta  giorni»,  ed  ha  quindi
lasciato inalterata la disciplina da un punto di vista sostanziale; 
    che, pertanto, la ricorrente ritiene di dover ribadire di  fronte
a questa Corte  le  censure  di  illegittimita'  costituzionale  gia'
formulate con altro precedente ricorso proposto  avverso  l'art.  49,
comma 3, lettera b), del d.l. n. 78 del 2010; 
    che, infatti, la norma impugnata contrasterebbe con gli artt. 117
e 118 Cost., anche sotto il profilo della violazione del principio di
leale  collaborazione,  in  quanto,  pur  incidendo   su   molteplici
competenze  regionali,  quali   il   governo   del   territorio,   la
valorizzazione dei beni culturali ed ambientali  e  la  tutela  della
salute, il turismo  ed  il  commercio,  consentirebbe  una  decisione
unilaterale  governativa,   in   caso   di   mancato   raggiungimento
dell'intesa   entro   trenta   giorni,    svilendo    il    carattere
necessariamente "forte" della predetta intesa fra Governo, Regione ed
enti locali  e  ponendo  la  Regione  in  una  posizione  subordinata
rispetto a quella statale; 
    che  la  citata  norma,  prevedendo,  nell'ipotesi   di   mancato
raggiungimento dell'intesa entro trenta giorni, che la  decisione  e'
comunque rimessa al Consiglio dei ministri anche nel caso in  cui  vi
sia contrasto fra un'amministrazione regionale ed  un'amministrazione
degli enti locali, "esproprierebbe" la Regione di proprie competenze,
in  assenza  di  qualsiasi  indicazione  utile  a   giustificare   la
necessita' di una simile avocazione decisionale; 
    che, infine, la disposizione impugnata contemplerebbe  un'ipotesi
di potere sostitutivo straordinario  del  Governo  al  di  fuori  dei
limiti costituzionali indicati dall'art. 120 Cost., per il  quale  e'
necessario  il  previo  verificarsi  di  un  inadempimento  dell'ente
sostituito  rispetto   ad   un'attivita'   ad   esso   imposta   come
obbligatoria; 
    che nel giudizio si e' costituito il Presidente del Consiglio dei
ministri,  rappresentato  e  difeso  dall'Avvocatura  generale  dello
Stato,  il  quale  ha  chiesto  che   il   ricorso   sia   dichiarato
inammissibile e  comunque  respinto,  in  quanto  la  predetta  norma
sarebbe  volta  a  garantire  tempi  certi  per  la  conclusione  dei
procedimenti che altrimenti,  ove  procrastinati,  rischierebbero  di
recare ulteriori  pregiudizi,  anche  di  carattere  economico,  alla
comunita' nazionale. 
    Considerato che la  Regione  Toscana  ha  promosso  questione  di
legittimita' costituzionale dell'articolo 5,  comma  2,  lettera  b),
numero 1), del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70 (Semestre  Europeo
-  Prime  disposizioni  urgenti  per  l'economia),  convertito,   con
modificazioni, dalla legge 12  luglio  2011,  n.  106,  il  quale  ha
modificato solo formalmente il  comma  3  dell'art.  14-quater  della
legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia  di  procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti  amministrativi),
introdotto  dall'art.  49,  comma  3,  in  specie  lettera  b),   del
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure  urgenti  in  materia  di
stabilizzazione   finanziaria   e   di   competitivita'   economica),
convertito, con modificazioni, dalla legge n.  122  del  2010,  cosi'
confermando il meccanismo semplificato di cui al  predetto  art.  49,
comma  3,  lettera  b),  previsto  per  superare  il   dissenso   tra
amministrazioni      preposte      alla      tutela       ambientale,
paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico  o  alla
tutela della salute e della pubblica incolumita', espresso in sede di
conferenza di servizi; 
    che il predetto meccanismo violerebbe gli artt. 117 e  118  Cost.
ed  in  specie  il  principio  di  leale  collaborazione,  in  quanto
consentirebbe una  decisione  unilaterale  governativa,  in  caso  di
mancato raggiungimento dell'intesa  entro  trenta  giorni,  anche  in
relazione a materie di competenza regionale,  svilendo  il  carattere
necessariamente "forte" della predetta intesa fra Governo, Regione ed
enti locali; 
    che  esso  determinerebbe  una  illegittima  compressione   delle
competenze regionali, nella parte in cui  demanda  al  Consiglio  dei
ministri la decisione in ordine al superamento del dissenso  espresso
in sede di conferenza di  servizi  anche  nel  caso  in  cui  vi  sia
contrasto  fra  un'amministrazione  regionale  ed  un'amministrazione
degli enti locali, in assenza di qualsiasi fondamento  giustificativo
di una simile avocazione decisionale; 
    che,   comunque,   la   disposizione   impugnata   contemplerebbe
un'ipotesi di potere sostitutivo  straordinario  del  Governo  al  di
fuori dei limiti costituzionali indicati dall'art. 120 Cost.; 
    che, con sentenza n. 179 del 2012, successiva  alla  proposizione
del  ricorso,   questa   Corte   ha   dichiarato   costituzionalmente
illegittimo l'art. 49, comma 3, lettera b), del d.l. n. 78 del  2010,
nel testo risultante dalla modifica realizzata dall'art. 5  comma  2,
lettera b), numero 1), del decreto-legge n. 70 del 2011,  recante  il
predetto meccanismo di superamento del dissenso espresso in  sede  di
conferenza di servizi; 
    che, di conseguenza, la questione di legittimita'  costituzionale
oggi in esame e' divenuta priva di oggetto  e  va  quindi  dichiarata
manifestamente inammissibile.