IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE 
 
    Ha pronunciato  la  presente  ordinanza  sul  ricorso  numero  di
registro generale 48 del 2010, integrato da due  ricorsi  per  motivi
aggiunti, proposto da: Novartis Farma S.p.a., in persona  del  legale
rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avv. Carlo Piria  e
Francesca Libanori, con domicilio eletto presso lo  studio  dell'avv.
Francesca Casini, in Bologna, Galleria Cavour n.  2;  contro  Regione
Emilia Romagna, in persona  del  Presidente  della  Giunta  Regionale
p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Maria Rosaria Russo Valentini,
con domicilio eletto presso lo studio della medesima, in Bologna, via
Marconi n. 34. 
    Nei  confronti  di  Roche   S.p.a.,   in   persona   del   legale
rappresentante p.r., non costituita in giudizio; per  l'annullamento,
previa sospensiva 
      A) della deliberazione della Giunta Regionale Emilia-Romagna n.
1628/2009 del 26 ottobre 2009  e  relativo  allegato,  con  quale  il
medicinale «Avastin» (bevacizumab), autorizzato per il trattamento di
prima linea  dei  pazienti  con  carcinoma  del  colon  e  del  retto
metastatico, e' stato ammesso all'erogazione a  carico  del  servizio
sanitario regionale nelle indicazioni, non autorizzate e non previste
nel  riassunto  delle  caratteristiche  del  prodotto,   relative   a
«trattamento di nuovi casi di degenerazione maculare legata  all'eta'
(DMLE)», in base ad un protocollo che ne contempli l'uso «prevalente»
rispetto al medicinale «Lucentis», commercializzato dalla ricorrente,
autorizzato  specificamente  per  il  trattamento   della   D.M.L.E.;
nonche', qualora occorra, in quanto atti presupposti; 
      B) della Deliberazione della Giunta Regionale  n.  1540  del  6
novembre 2006 con i relativi allegati; 
      C) della Deliberazione della Giunta Regionale n.  2330  del  22
dicembre 2008, con i relativi allegati; 
      D) del parere in data 16 luglio 2009, reso dalla Comm. Reg. del
farmaco sui  medicinali,  da  utilizzare  per  il  trattamento  delle
maculopatie correlate all'eta'. Inoltre, con primi morivi aggiunti di
ricorso, per l'annullamento della stessa  deliberazione  regionale  e
degli altri atti gia' impugnati con ricorso  principale,  sulla  base
dell'ulteriore  censura  con  la  quale  e'  sollevata  questione  di
legittimita' costituzionale dell'art. 35 della L.R. Emilia -  Romagna
22 dicembre 2009 n. 24, che ha introdotto il comma 3-bis nell'art. 36
della L.R. 29 dicembre 2009 n. 24, per ritenuto contrasto della norma
regionale con diversi parametri contenuti nella Carta Costituzionale.
Infine,  con  il   secondo   ricorso   per   motivi   aggiunti,   per
l'annullamento sempre  degli  stessi  atti,  che  sono  ulteriormente
censurati sotto il  profilo  della  ritenuta  mancanza  di  copertura
normativa  di  rango  legislativo  degli  stessi,  a  seguito   della
pubblicazione della sentenza n. 8 del 2011, con  la  quale  la  Corte
costituzionale (pronunciandosi su ordinanza di  remissione  inoltrata
dall'amministrazione   statale)   ha   dichiarato    l'illegittimita'
costituzionale dell'art. 35 della L.R. 22 dicembre 2009 n. 24. 
    Visti il ricorso principale, i due motivi aggiunti di ricorso e i
relativi, rispettivi allegati; 
    Visto l'atto di costituzione in giudizio della Regione  Emilia  -
Romagna; 
    Viste le memorie difensive; 
    Visti tutti gli atti della causa; 
    Relatore, nell'udienza pubblica del giorno  2  febbraio  2012  il
dott. Umberto Giovannini e uditi, per  le  parti,  i  difensori  come
specificato nel verbale; 
    Fatto:  la  presente  controversia  concerne  la  verifica  della
legittimita', alla luce dei motivi evidenziati nel ricorso principale
e nei due successivi  ricorsi  per  motivi,  aggiunti,  dei  seguenti
provvedimenti e atti adottati dalla Regione Emilia Romagna: 
      A) deliberazione della Giunta Regionale  n.  1628/2009  del  26
ottobre  2009  e  relativo  allegato,  con  la  quale  il  medicinale
«Avastin» (bevacizumab), autorizzato per  il  trattamento  di'  prima
linea dei pazienti con carcinoma del colon e del  retto  metastatico,
e' stato ammesso  all'erogazione  a  carico  del  servizio  sanitario
regionale nelle indicazioni,  non  autorizzare  e  non  previste  nel
riassunto delle caratteristiche del prodotto, relative a «trattamento
di nuovi casi di degenerazione maculare legata all'eta'  (D.M.L.E.)»,
in base ad un protocollo che ne contempli l'uso «prevalente» rispetto
al  medicinale   «Lucentis»,   commercializzato   dalla   ricorrente,
autorizzato  specificamente  per  il  trattamento   della   D.M.L.E.;
nonche', qualora occorra, in quanto atti presupposti: 
      B) deliberazione della Giunta Regionale n. 1540 del 6  nevembre
2006 con i relativi allegati; 
      C) deliberazione della Giunta Regionale n. 2330 del 22 dicembre
2008, con i relativi allegati; 
      D) parere in  data  16  luglio  2009,  reso  dalla  Commissione
Regionale  del  farmaco  sui  medicinali,  da   utilizzare   per   il
trattamento delle maculopatie correlate all'eta'. 
    Con  un  primo   ricorso   per   motivi   aggiunti,   si   chiede
l'annullamento della stessa deliberazione  regionale  e  degli  altri
atti gia' impugnati con ricorso  principale,  introducendo  ulteriore
censura  con  la  quale  e'  sollevata  questione   di   legittimita'
costituzionale dell'art. 35 della L.R. Emilia - Romagna  22  dicembre
2009 n. 24, che ha introdotto il comma 3-bis nell'art. 36 della  L.R.
29 dicembre 2009 n. 24, per ritenuto contrasto con diversi  parametri
contenuti nella Carta Costituzionale. 
    Infine, con secondo  ricorso  per  motivi  aggiunti,  e'  chiesto
ancora l'annullamento stessi atti, che sono  ulteriormente  censurati
sotto il profilo della  mancanza  di  copertura  normativa  di  rango
legislativo  degli  stessi,  a  seguito  della  pubblicazione   della
sentenza della Corte costituzionale n. 8 del 2011, con  la  quale  il
Giudice delle Leggi (pronunciando in altro giudizio su  ordinanza  di
remissione presentata dallo  Stato)  ha  dichiarato  l'illegittimita'
costituzionale dell'art. 35 della L.R. Emilia - Romagna  22  dicembre
2009 n. 24. 
    E' parte  ricorrente  a'  societa'  farmaceutica  Novartis  Farma
S.p.a. che deduce, a sostegno  dell'impugnativa,  motivi  in  diritto
rilevanti: 
      a) violazione dell'art. l, comma 4, del D.L. n. 536  del  1996,
conv. dalla L. n. 648 del 1996, in relazione  all'art.  117  Cost.  -
Incompetenza della Regione - la Regione Emilia -  Romagna,  ai  sensi
della predetta normativa e nel rispetto del riparto di competenze  in
materia sanitaria di cui all'art. 117 Cost., non aveva  alcun  potere
di prorogare, in ambito regionale, l'utilizzo «off-label» del farmaco
«Avastin»  prodotto  da  Roche  S.p.a.,  essendo   la   funzione   di
aggiornamento e di modifica dell'elenco dei  farmaci  autorizzati  in
via straordinaria  per  l'utilizzo  in  una  indicazione  terapeutica
diversa da  quella  per  la  quale  detti  farmaci  sono  autorizzati
(utilizzo «on label»), attribuita  in  via  esclusiva  ad  un  organo
statale: la Commissione Unica per il Farmaco e  attualmente  A.I.F.A.
(Agenzia Italiana del Farmaco); 
      b) violazione dell'art. 1, comma 4, del citato D.L. n. 536  del
1996; Eccesso  di  potere  per  travisamento  dei  presupposti  -  E'
illegittima la deliberazione regionale impugnata, in quanto, ai sensi
della predetta legge e' presupposto necessario  per  l'autorizzazione
all'utilizzo «off label» di un  farmaco,  «l'assenza  di  una  valida
alternativa terapeutica»; cosa che, nel caso di specie, non  ricorre,
dato che il farmaco «Lucentis», prodotto dalla ricorrente e'  proprio
il medicinale specificamente autorizzato per la  patologia  oftalmica
in questione; 
      c) violazione dell'art. 32 Cost. e  dell'art.  41  Cost.  -  la
deliberazione impugnata si pone in contrasto sia con il principio che
garantisce la liberta' prescrittivi del medico sia con i principi  in
materia di concorrenza tra imprese del settore farmaceutico specie in
riferimento ai settore della ricerca innovativa. 
      d) Violazione del regolamento CE n. 726/2004 e dell'art.  6  L.
n. 833 del 1978; violazione dell'art. 117  Cost;  incompetenza  della
Regione a  estendere  le  indicazioni  di  medicinali  approvati  con
procedura comunitaria. Sia il medicinale «Avastin» sia il  medicinale
«Lucentis»  sono  stati  autorizzati   anche   attraverso   procedura
comunitaria in  base  al  suddetto  Regolamento  CE.  Pertanto,  ogni
ampliamento  di  indicazioni,  come  nel   caso   di   autorizzazione
all'utilizzo  «off  label»   deve   seguire   la   stessa   procedura
comunitaria. La Regione, pertanto non puo' ampliare l'utilizzo di  un
farmaco che e' stato autorizzato in sede comunitaria, tenuto in  ogni
caso conto del fatto che, ai sensi  di  quanto  stabilisce  l'art.  6
della L. n. 833 del 1978 - norma da leggersi in relazione con  l'art.
117 Cost. - e' riservata allo Stato ogni  competenza  in  materia  di
valutazione e autorizzazione dei medicinali. 
      e) Violazione dell'art. 1, c. 796, lett. z della L. n. 296  del
2006. Sulla base di quanto contenuto nella predetta disposizione, non
solo vi e' un divieto generalizzato all'uso «off-label» di medicinali
a carico del servizio sanitario nazionale, ma vi e' anche un  preciso
obbligo per le Regioni affinche', adottino, in caso di violazione del
suddetto divieto, misure di controllo  ispettivo  e  repressivo,  con
conseguente illegittimita' della  gravata  deliberazione  per  palese
contrasto con la norma sopra indicata. 
      f) Violazione del d.lgs. n.  219  del  2006  (c.d.  Codice  del
farrnaco)  e  delle  direttive  comunitarie  di  cui  il  decreto  e'
attuazione in ambito nazionale; eccesso  di  potere  per  difetto  di
istruttoria ed erroneita' dei  presupposti  -  Con  la  deliberazione
impugnata,  la  Regione  giustifica  l'uso  «off-label»  del  farmaco
«avastin» sulla base  della  «...attuale  conduzione  di  uno  studio
clinico  di  confronto  tra  bevacizurnab  (Avastin)  e  ranirnizumab
(Lucentis), che  dovrebbe  concludersi  a  breve  fornendo  ulteriori
elementi di chiarezza sul ruolo  terapico  dei  due  farmaci».  Nella
specie, pertanto, detto uso  e'  palesemente  ira  contrasto  con  la
normativa di cui al d.lgs. n. 219 del 2006 che, al fine del controllo
dell'efficacia e della  sicurezza  dei  medicinali,  prescrive  l'uso
eccezionale del farmaco «off-label», ove manchino valide  alternative
e  vi  saa  un  ragionevole  supporto   sperimentale.   Inoltre,   il
provvedimento non si limita ad autorizzare il farmaco  «Avastin»  per
patologie  oftalmiche,  ma  anche  a  prevederne  implicitamente  una
modalita' di somministrazione del tutto  diversa  da  quella  propria
dell'uso del farmaco per patologie neoplastiche (per via endovenosa),
con modificazioni e manipolazioni del medicinale,  anche  queste  non
consentite dal vigente ordinamento. Oltre a cio', vi sono documentati
fattori di rischio riguardo all'uso oftalmico di «Ivastin», derivanti
dal fatto che gli  standard  di  fabbricazione  per  le  preparazioni
oncologiche sono diversi da  quelli  impiegati  per  le  preparazioni
oftalmiche,  con  conseg,uente  illegittimita',  anche  sotto  questo
aspetto, della deliberazione regionale. 
      g)  Eccesso  di  potere  per  contraddittorieta'  manifesta   e
sviamento  di  potere -  e'  contraddittorieta'  nell'operato   della
Regione  Emilia  Romagna,  stante  l'ammissione  dell'ente   che   la
deliberazione in parola e' in contrasto con il  vigente  ordinamento.
Non risponde al vero, inoltre, che l'autorizzazione  alla  immissione
in cornmercio di un farmaco e le  sue  modificazioni  siano  soggette
alla discrezionalita' assoluta del produttore, ben potendo  anche  la
Regione,  presentando   adeguate   sperimentazioni   farrnacologiche,
tossicologiche e cliniche, essa stessa  richiedere  l'autorizzazione.
Anche sotto il profilo della maggiore spesa lamentata dalla  Regione,
in relazione al maggior costo per il S.S.R. di «Lucentis» rispetto ad
«Avastin», le argomentazioni della Regione sono infondate, in  quanto
il prezzo di un farmaco utilizzato «off-label» assenza  di  specifica
autorizzazione non puo' essere comparato con il prezzo di un  farmaco
regolarmente  autorizzato  proprio   per   tale   utilizzo,   potendo
comportare,  l'esborso  di  denaro  pubblico  per  l'acquisto  di  un
medicinale non autorizzato, anche il rischio di esporre  il  Servizio
Sanitario  Regionale  anche  a  pretese  risarcitone.  Nel  caso   di
«Lucentis», invece, se il  paziente  non  risponde  al  fatinaco,  e'
previsto che la societa' produttrice rimborsi all'azienda ospedaliera
il costo totale del farmaco, fino a tre dosi. 
    Con il primo  ricorso  per  motivi  aggiunti,  la  ricorrente  ha
impugnato la stessa deliberazione regionale gia' gravata con  ricorso
principale, ulteriormente  deducendone  l'illegittimita'  sulla  base
della sollevata questione di legittimita' costituzionale dell'art. 35
della L.R. Emilia-Romagna 22 dicembre 2009 n. 24, che  ha  introdotto
il comma 3-bis nell'art. 36 della L.R. 29 dicembre 2009  n.  24,  per
ritenuto contrasto con l'art. 117, comma 2 lett. m) e comma  3  della
Costituzione. 
    Con il secondo ricorso aggiuntivo, la ricorrente,  nel  segnalare
che con la  sentenza  n.  8  del  2011  la  Corte  costituzionale  ha
dichiarato l'illegittimita' costituzionale dell'art. 35 della L.R. 22
dicembre 2009 n. 24,  ha  rimarcato  l'illegittimita'  dell'impugnata
deliberazione regionale anche sotto  il  profilo  della  mancanza  di
alcuna base normativa di rango legislativo. 
    La Regione Emilia - Romagna, costituitasi in giudizio, chiede che
il  ricorso  principale  e  i  successivi  ricorsi  aggiuntivi  siano
respinti in quanto infondati.  Inoltre,  l'amministrazione  regionale
eccepisce l'illegittimita' costituzionale dell'art. 1,  comma  4  del
D.L. n. 536 del 1996, convertito dalla L. n. 648 del 1996,  dell'art.
3 del D.L. n. 23 del 1998, conv. con modificazioni dalla L. n. 94 del
1998;  dell'art.  2,  comunque  a  soggetti  portatori  del  pubblico
interesse  alla  cura  effettiva  al  minore  costo  per  le  finanze
pubbliche, per contrasto con gli artt. 3 e 41 della Costituzione. 
    Infine, la Regione svolge questione pregidiziale  comunitaria  ex
art. 267 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea, relativa
all'interpretazione  dell'art.  8  della  direttiva.  2001/83/Ce  del
Parlamento Europeo e del Consiglio del 6 novembre 2001 e dell'art.  6
del Regolamento 2004/726/CE del Parlamento Europeo  e  del  Consiglio
del 31 marzo 2004. 
    Alla pubblica udienza del 2 febbraio  2012,  la  causa  e'  stata
chiamata ed e' stata quindi  trattenuta  per  la  decisione  come  da
verbale. 
    Diritto: il Collegio,  in  via  preliminare,  ritiene  di  dovere
prendere atto - per quanto in questa sede interessa e fatte salve  le
proprie future stamizioni in sede di esame della presente  causa  nel
merito -commi 348 e 349 della L. n. 244 del 2007, qualora dette norme
siano interpretate nel senso di impedire alle Regioni di  autorizzare
l'uso «off-label» di farmaci meno costosi ma di uguale  efficacia  in
base  a  studi  clinici  del   farmaco   specificamente   autorizzato
«on-label», per ritenuto contrasto con gli artt. 2, 3,  32,  33,  81,
comma 4 e 119 della Costituzione. 
    La Regione Emilia  Romagna  eccepisce  inoltre,  l'illegittimita'
costituzionale anche dell'art. 8 del d.lgs. n. 219  del  2006,  nella
parte  in  cui  non  consente  la  presentazione  di   richiesta   di
autorizzazione all'immissione in commercio di un farmaco ex officio a
che la Corte costituzionale, con la gia' citata  sentenza  n.  8  del
2011, ha  dichiarato  l'illegittimita'  costituzionale  dell'art.  35
della L.R. Emilia Romagna 22 dicembre 2009 n. 24, che  ha  introdotto
il comma 3-bis nell'art. 36 della L.R. 29 dicembre 2009 n. 24, con il
quale era previsto che la «...Regione, avvalendosi della  Commissione
Regionale del farmaco, puo' prevedere, in sede di  aggiornamento  del
Prontuario terapeutico regionale, l'uso di farmaci anche al di  fuori
delle indicazioni registrate  nell'autorizzazione  all'immissione  in
commercio (A.I.C.), quando tale estensione  consenta,  a  parita'  di
efficacia e di sicurezza rispetto a  farmaci  gia'  autorizzati,  una
significativa  riduzione  della  spesa  farmaceutica  a  carico   del
Servizio sanitario nazionale e la liberta' di scelta  terapeutica  da
parte dei professionisti del S.S.N.». 
    Cio' premesso,  il  Collegio  ritiene  opportuno  focalizzare  il
proprio  esame  unicamente  sul  ricorso  principale,  con  il  quale
Novartis Farma S.p.a. aggredisce direttamente la deliberazione  della
Giunta Regionale Emilia- Romagna 26 ottobre 2009 n.  1628,  lasciando
in disparte i due ricorsi aggiuntivi, in quanto  diretti  unicamente,
l'uno a dubitare della legittimita' costituzionale della citata norma
regionale e  a  rilevare  la  fondatezza  della  relativa  questione,
l'altro a segnalare che, a seguito della pubblicazione  della  citata
sentenza del Giudice delle Leggi n. 8 del 2011,  gli  atti  impugnati
sarebbero illegittimi anche per mancanza di  copertura  normativa  di
rango legislativo a livello regionale. 
    Il Collegio rileva che i primi due motivi del ricorso  principale
dovrebbero essere accolti, non sussistendo, nel  vigente  ordinamento
nazionale, sulla base di quanto dispone l'art. 1, comma 4,  del  D.L.
n. 536 del 1996, convertito dalla L. n. 648 del  1996,  alcun  potere
delle Regioni di estendere o comunque modificare l'uso «off-label» di
un farmaco (vale a dire impiegato nella cura di una patologia diversa
da   quella   autorizzata),   diversamente   dal   procedimento    di
autorizzazione e periodico aggiornamento previsto dalla norma  stessa
che attribuisce ogni competenza al riguardo  alla  Commissione  unica
del Farmaco (C.U.F.) e, attualmente alla Agenzia Italiana del Farmaco
(A.I.F.A.). Nella  specie,  nemmeno  sussiste  l'ulteriore  requisito
della mancanza di altro farmaco costituente  «valida  alternativa»  a
quello «off-label», dal momento che proprio  il  farmaco  «Lucentis»,
prodotto dalla ricorrente, e' stato autorizzato ufficialmente per  la
cura della D.M.L.E. 
    La  norma  in  questione  prevede:  «Qualora  non  esista  valida
alternativa terapeutica, sono erogabili a totale carico del  Servizio
sanitario nazionale, a partire  da  1°  gennaio  1997,  i  medicinali
innovativi la cui commercializzazione e' autorizzata in  altri  Stati
ma non sul territorio nazionale, i medicinali non ancora  autorizzati
ma sottoposti a sperimentazione clinica e i medicinali  da  impiegare
per  un'indicazione  terapeutica  diversa  da   quella   autorizzata,
inseriti in apposito elenco predisposto e  periodicamente  aggiornato
dalla  Commissione  unica  del  farmaco  (CUF)   conformemente   alle
procedure ed ai criteri adottati dalla stessa. L'onere derivante  dal
presente comma, quantificato in lire 30 miliardi per  anno,  resta  a
carico del Servizio sanitario  nazionale  nell'ambito  del  tetto  di
spesa programmato per l'assistenza farmaceutica». 
    La disposizione ha, all'evidenza, carattere eccezionale,  con  la
conseguenza  che  la  disciplina  in   essa   prevista   di   stretta
applicazione, ivi compresa, pertanto,  la  competenza  relativa  alla
fase procedimentale applicativa, che e' devoluta, in  via  esclusiva,
ad un organismo statale, in origine rappresentato  dalla  Commissione
unica del Farmaco e, attualmente da  A.I.F.A.,  in  coerenza  con  il
criterio di  riparto di cui all'art. 117 Cost.,  che  affida  in  via
esclusiva allo Stato la  materia  relativa  alla  determinazione  dei
livelli essenziali di assistenza, a sua volta comprensivo del settore
relativo all'autorizzazione alla messa in commercio dei farmaci,  sia
per l'uso ordinario «on-label» sia,  a  maggior  ragione,  per  l'uso
eccezionale «off- label». 
    A sua volta, la successiva norma di cui all'art. 8, comma 2,  del
d.lgs. n. 219 del 2006 prevede,  in  tema  di  soggetti  che  possono
chiedere l'autorizzazione alla immissione  in  commercio  di  farmaci
(A.I.C.) che «Una A.I.C.  puo'  essere  rilasciata  esclusivamente  a
richiedenti stabiliti sul territorio comunitario», aggiungendo,  poi,
al comma 3 che «La domanda contiene ....a) nome e ragione  sociale  e
domicilio o sede legale del richiedente e del produttore, se  diverso
dal primo; in caso  di  coproduzione,  dovranno  essere  specificate,
oltre alle sedi degli stabilimenti, italiani o  esteri,  le  fasi  di
produzione e di controllo di. pertinenza di ciascuno di essi». 
    E'  evidente,  pertanto,  che  i   soggetti   individuati   nella
trascritta disposizione sono solo le aziende produttrici dei farmaci,
o che li commercializzano, con la conseguenza che normativamente  non
e' previsto che pubbliche amministrazioni o  comunque  enti  pubblici
che perseguono l'interesse pubblico alla salute dei cittadini possano
chiedere detta autorizzazione. 
    Pertanto, sulla  base  delle  considerazioni  che  precedono,  il
ricorso principale dovrebbe essere accolto, sussistendo la  lamentata
violazione sia dell'art. 1, comma  4,  del  D.L.  n.  536  del  1996,
convertito dalla L. n. 648 del 23 dicembre  1996,  sia  dell'art.  8,
commi 2 e 3 del d.lgs. n. 219 del 2006. 
    Il Collegio, peraltro, e con cio' almeno in  parte  condividendo,
sul punto, l'eccezione  di  illegittimita'  costituzionale  sollevata
dalla resistente  Regione  Emilia-Romagna,  dubita  che  entrambe  le
citate disposizioni siano conformi alla Carta Costituzionale. 
    Quanto alla rilevanza della questione, in riferimento al  ricorso
in esame, essa, come si e' detto, sussiste, dovendo il gravame essere
accolto per l'accertata fondatezza delle prime due censure. 
    Cio' premesso, il Collegio ritiene che l'art.  1,  comma  4,  del
D.L. n. 536 del 1996, convertito dalla L. n. 648 del 23 dicembre 1996
e l'art. 8, commi 2 e 3 del d.lgs. n. 219 del 2006 siano norme che si
pongono in contrasto con i parametri di cui  agli  artt.  2,  3,  97,
comma 1 e 119, comma 4 Cost., nella parte in cui esse non prevedono -
cosi' come  si  e'  accertato -  che  le  Regioni,  su  cui  ricadono
concretamente (in quanto a carico del Servizio sanitario regionale) i
costi dei farmaci dispensati dal S.S.N., possano, quanto meno,  avere
potere di iniziativa e partecipazione  procedimentale  riguardo  alla
richiamata procedura di autorizzazione all'immissione in commercio di
un farmaco per uso «off- label», che necessariamente deve poi  essere
istruita e conclusa dalla competente Autorita' statale  ex  art.  117
Cost.. Tale potere di iniziativa e di  partecipazione  procedimentale
consentirebbe alle Regioni  di  proporre  alla  competente  Autorita'
statale l'autorizzazione di detto  uso  «off-  label»,  ricorrendone,
ovviamente,   tutti   gli   altri   presupposti   di   legge,   quali
l'accertamento relativo sia all'adeguata sperirnentazione del farmaco
sia  all'efficacia  «equivalente»  dello  stesso  rispetto  a  quello
specificamente autorizzato per una determinata patologia. In tal modo
si porrebbe rimedio a situazioni nelle quali, come  e'  avvenuto  nel
caso in questione, a causa di un'inesistente concorrenza tra  impresa
produttrice del farmaco «off-label» e quella produttrice del  farmaco
ordinariamente  utilizzato  «on-label»,  l'obbligo  per  il  Servizio
Sanitario   Regionale   di   prescrivere   il   farmaco    «on-label»
costringerebbe   l'amministrazione   regionale    e,    dunque,    la
collettivita',  a  sopportare  un  costo   economico   oggettivamente
eccessivo, se non addirittura esorbitante, derivante dall'alto prezzo
del secondo farmaco (una dose di «Lucentis» costa circa come 30  dosi
di  «Avastin»,  secondo  quanto  risulta  dagli  attendibili  calcoli
illustrati dalla Regione, sul punto non specificamente e puntualmente
contraddetti dalla ricorrente) rispetto a quello  comunque  parimenti
efficace e gia' da tempo utilizzato quale farmaco «off-label» per  la
cura   della   patologia   oftalmica   D.M.L.E.   fino   al   momento
dell'immissione in commercio di «Lucentis». 
    Sulla  base  delle  considerazioni  sopra  esposte,  il  Collegio
ritiene che la norma in questione si ponga in  contrasto  con  l'art.
119, comma 1 e comma 4 Cost., laddove tali  parametri  costituzionali
prevedono che le Regioni abbiano autonomia finanziaria di  entrata  e
di spesa e che le risorse derivanti  da  tale  autonomia  di  entrata
consentano  alle  stesse  di  finanziare  integralmente  le  funzioni
pubbliche (tra cui quella in materia sanitaria) loro attribuite. 
    A causa di quanto dispongono (o, meglio, non dispongono) le norme
sospettate di illegittimita' costituzionale,  la  Regione  non  puo',
infatti, correttamente ed  efficacemente  esercitare  il  necessario,
dovuto controllo sulla  sua  spesa  sanitaria,  essendo  costretta  a
sopportare l'alto prezzo dell'unico farmaco autorizzato per  la  cura
di un a determinata  patologia  che  e'  in  concreto  a  carico  del
Servizio Sanitario Regionale,  senza  avere  alcuna  possibilita'  di
attivarsi essa stessa - stante l'interessata  inerzia  della  impresa
produttrice - per richiedere l'autorizzazione di altro farmaco,  gia'
utilizzato «off-label», ma avente, tuttavia, riconosciuta  e  provata
pari efficacia rispetto al farmaco ufficiale ed un costo, come si  e'
accertato, considerevolmente inferiore. 
    Sotto diverso  angolo  di  visuale  della  stessa  questione,  il
Collegio dubita che le suddette norme - ove prevedono che costituisca
«valida  alternativa»  al  farmaco   straordinariamente   autorizzato
«off-label», la sola esistenza sul mercato di un farmaco  autorizzato
«on-label» di almeno pari  efficacia  terapeutica,  senza  attribuire
pertanto alcun rilievo, al fine di integrare il concetto  di  «valida
alternativa»,  anche  al   necessario   e   imprescindibile   fattore
economico, correlato alla primaria esigenza di controllo della  spesa
pubblica - siano conformi al  citato  art.  119  della  Costituzione,
nella parte in  cui  la  norma  costituzionale,  detto  controllo  (e
relativo contenimento della spesa in funzione  della  autosufficienza
finanziaria)  espressamente   esige   anche   dalle   amministrazione
regionali. 
    Tale contrasto appare a questo  Tribunale  ancora  piu'  evidente
solo che si ponga mente al fatto che lo stesso art. 1 del D.L. n. 536
del 1996, convertito dalla L. n. 648 del 1996, ed anche le successive
disposizioni legislative concernenti sempre l'autorizzazione  all'uso
«off-label» di farmaci immessi in commercio  per  la  cura  di  altre
patologie,  sono  state  introdotte  nell'ordinamento  proprio   allo
specifico fine del contenimento della spesa pubblica sanitaria. 
    In particolare, si rileva che la disposizione del  1996,  oggetto
della presente questione, in concreto consta di un solo articolo, che
e' significativamente rubricato: «misure per contenimento della spesa
farmaceutica e la rideterminazione del  tetto  di  spesa  per  l'anno
1996». Successivamente, si rileva che anche il D.L. n. 23  del  1998,
convertito con modificazioni, dalla L. n. 94 del  1998  (meglio  nota
come «legge  Di  Bella»),  e'  normativa  anch'essa  intervenuta  per
disciplinare (e soprattutto  contenere,  mediante  l'introduzione  di
severe restrizioni) l'uso di diversi farmaci  «off-label»  prescritti
quale «multiterapia» dal Prof. Di Bella per la  cura  di  determinate
patologie tumorali; intervento legislativo, questo, resosi necessario
proprio a causa del costo (a carico del Servizio sanitario Nazionale)
mediamente superiore che aveva la c.d. «cura Di Bella» rispetto  alla
terapia con farmaci utilizzati ordinariamente per  curare  le  stesse
patologie. Infine, l'art. 2, commi 348 e 349  della  L.  24  dicembre
2007 n. 244 (Legge Finanziaria per il 2008) ha recentemente  previsto
un'ulteriore riduzione della possibilita' di prescrizioni di  farmaci
«off label», ma pur sempre  nell'ottica  e  perseguendo  la  medesima
«ratio» di necessario contenimento della spesa pubblica sanitaria. 
    Il Tribunale ritiene, in conclusione, che anche  la  prima  norma
che si sospetta di illegittimita'  costituzionale -  che  al  momento
della sua entrata in vigore (1996) aveva, come si e' detto, finalita'
di contenimento della spesa  sanitaria  pubblica  per  l'acquisto  di
farmaci - debba essere rivisitata alla luce delle  modificazioni  del
titolo  V  della  Carta  Costituzionale,   introdotte   dalla   legge
costituzionale 18 ottobre 2001 n. 3, che hanno comportato, come si e'
detto, il passaggio da un sistema prevedente il  rimborso,  da  parte
dello Stato, della spesa pubblica sanitaria sostenuta dalle  Regioni,
ad un sistema viceversa imperniato sull'autonomia  e  autosufficienza
finanziaria in  entrata  e  in  uscita  delle  Regioni,  al  fine  di
consentire a tali enti, in diretta applicazione dell'art. 119  Cost.,
di potere effettivamente ed efficacemente partecipare  e  intervenire
nel procedimento di autorizzazione all'uso «off-label» di un farmaco,
al fine di potere essi stessi richiedere  detta  autorizzazione  alla
competente  Autorita'  statale,  nell'ottica  di   un   doveroso   ed
ineludibile obiettivo di contenimento della spesa pubblica sanitaria. 
    Dalle considerazioni che precedono deriva, inoltre, a giudizio di
questo Tribunale, che le norme in questione siano pure  in  contrasto
con il parametro generale di ragionevolezza, di  cui  e'  espressione
l'art. 3,  comma  2,  della  Carta  Costituzionale,  in  quanto  esse
risultano ostative, in modo del tutto irragionevole, al perseguimento
di quella stessa «ratio» di contenimento  della  spesa  pubblica  per
l'acquisto di farmaci, in ragione della quale le  stesse  sono  state
introdotte nell'ordinamento. 
    Il  Tribunale  ritiene  che  detto  parametro  costituzionale  di
ragionevolezza   risulti   ulteriormente    vulnerato    anche    per
considerazioni  pressoche'  analoghe  e   sovrapponibili   a   quelle
sviluppate dalla Corte costituzionale nella sentenza 26  maggio  1998
n.  23,  ove,  proprio  in  sede  di  pronuncia   dell'illegittimita'
costituzionale dell'art. 2, comma 1 e dell'art. 3, comrna 4 del  D.L.
17 febbraio 1998 n. 23  (normativa  concernente  l'autorizzazione  al
c.d. «multi trattamento terapeutico Di Bella»), ha stabilito che  non
sarebbe ragionevole fare ricadere sul Servizio Sanitario Nazionale e,
di conseguenza, sulle Regioni che  attualmente  sopportano  il  costo
dell'acquisto, dei farmaci  (e,  quindi,  in  ultima  analisi,  sulla
collettivita'),  le  conseguenze  derivanti,   come   avviene   nella
fattispecie in esame, sia dalle libere scelte e strategie commerciali
e/o societarie dell'impresa produttrice di un farmaco autorizzato per
la cura di una specifica patologia (che si sono concretizzate nel non
richiedere l'autorizzazione all'uso del farmaco anche per la cura  di
un'altra patologia,  per  la  quale  detto  farmaco  si  e'  rivelato
efficace e per  la  quale  era  stato  autorizzato  «off-label»  fino
all'introduzione sul mercato di altro farmaco autorizzato ad hoc  per
tale patologia) sia da un sistema normativo che ritiene  sufficiente,
a costituire «valida alternativa» a un farmaco «off-label»,  la  sola
esistenza sul mercato di un farmaco autorizzato «on-label», senza che
sia attribuita alcuna rilevanza  al  fatto  che  l'acquisto  di  tale
ultimo farmaco rappresenti o meno una  percorribile  opzione  per  le
Regioni anche sotto l'aspetto economico,  in  relazione  a  costi  in
definitiva pur sempre a carico della collettivita'. 
    Il Collegio ritiene, infine,  che  le  predette  disposizioni  si
pongano in contrasto  anche  con  l'art.  2  Cost.,  espressione  del
principio di solidarieta', che impone allo Stato e alle Regioni e, in
generale alle amministrazioni pubbliche, di collaborare lealmente tra
loro e, ulteriormente, con l'art. 97, comma 1, Cost.,  nel  quale  e'
affermato il principio di buon  andamento,  e  quindi  di  efficienza
della pubblica amministrazione. 
    Nella  specie,  si  ritiene  che  tali  parameri   costituzionali
risultino vulnerati proprio a causa di un quadro  normativo  in  cui,
non essendo consentito che la  richiesta  di  autorizzazione  all'uso
«off-label» di un farmaco (che deve essere esaminata e  decisa  dalla
competente Autorita'  statale),  possa  essere  presentata  anche  da
quelle   stesse   amministrazioni   regionali   sulle   quali   grava
direttamente l'onere economico derivante  dall'acquisto  dei  farmaci
che sono a carico del Servizio Sanitario Nazionale,  con  conseguente
impossibilita' di espletamento, mediante la  collaborazione  tra  gli
enti pubblici coinvolti, di  un'azione  amministrativa  che,  in tale
delicato settore della sanita' pubblica, possa dirsi efficiente anche
perche' improntata a rigorosi criteri  di  controllo  della  relativa
spesa.