ha pronunciato la seguente 
 
                              ORDINANZA 
 
    nel giudizio di legittimita' costituzionale degli artt. 1,  comma
2, 6, commi 3, lettere b) e c), 6, 7, 8, 10, 15, 18, 22, 26, 27,  28,
30 e 34, 8, commi 8, 9, 10, 12 (limitatamente alle parole: «8, 9,  10
e»), 14, 15, 16, 17 e 18, 11, commi 2, 3, lettera a), 4,  12,  ultimo
periodo,  16,  21,  22,  26,  29  (limitatamente  alle   parole:   «e
l'incompatibilita' con qualsiasi impiego pubblico»), 35, 42, 57,  61,
82, 83, 84, 86, 88, 92, 93, 94,  95,  96,  97,  102,  103,  105,  109
(limitatamente alle parole: «Qualora  il  gestore  dell'impianto  sia
cittadino residente nel territorio  regionale  o  societa'  con  sede
legale in Sicilia, gli oneri di cui sopra sono ridotti  nella  misura
del 30 per cento»), 112, 113, 116, 118, 120, 121, 122, 123, 124, 125,
126, 127, 129, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141,
142, 146, 147, 148, 152, 153, 154, 155,  156  e  157  della  delibera
legislativa  relativa  al  disegno  di  legge  n.  801  (Disposizioni
programmatiche e correttive per  l'anno  2012.  Legge  di  stabilita'
regionale), approvata dall'Assemblea regionale siciliana nella seduta
del 18 aprile 2012, promosso  dal  Commissario  dello  Stato  per  la
Regione  siciliana  con  ricorso  notificato  il  26   aprile   2012,
depositato in cancelleria il 7 maggio 2012 ed iscritto al n.  76  del
registro ricorsi 2012. 
    Udito nella camera di consiglio del 19 settembre 2012 il  Giudice
relatore Franco Gallo. 
    Ritenuto  che,  con  ricorso  notificato  il  26  aprile  2012  e
depositato il 7 maggio  2012,  il  Commissario  dello  Stato  per  la
Regione siciliana ha proposto - in riferimento agli artt. 3,  9,  11,
23, 51, 81, quarto comma, 97, 117, commi primo, secondo, lettere  e),
l), m) e s), e terzo, e 120, della Costituzione,  nonche'  agli  art.
14, 17 e 36 del regio decreto legislativo  15  maggio  1946,  n.  455
(Approvazione dello statuto della Regione siciliana) -  questioni  di
legittimita' costituzionale di  alcune  disposizioni  della  delibera
legislativa  relativa  al  disegno  di  legge  n.  801  (Disposizioni
programmatiche e correttive per  l'anno  2012.  Legge  di  stabilita'
regionale), approvata dall'Assemblea regionale siciliana nella seduta
del 18 aprile 2012; 
    che, delle disposizioni della suddetta delibera  legislativa,  il
ricorrente ha impugnato, in particolare: 1) l'art.  1,  comma  2,  in
riferimento agli artt. 81, quarto comma, e 117,  terzo  comma,  della
Costituzione; 2) l'art. 6, comma 3, lettere b) e c),  in  riferimento
agli artt. 81, quarto comma, e 97 Cost.; 3) l'art. 6, commi 6, 7 e 8,
in riferimento all'art. 81, quarto comma, Cost.; 4) l'art.  6,  comma
10, in riferimento agli artt. 3 e 97 Cost.; 5) l'art. 6, comma 15, in
riferimento agli artt. 81, quarto comma, e 117, terzo  comma,  Cost.;
6) l'art. 6, comma 18, in riferimento agli artt. 81, quarto comma,  e
117, secondo comma, lettera m), Cost.; 7)  l'art.  6,  comma  22,  in
riferimento agli artt. 3 e 97  Cost.;  8)  l'art.  6,  comma  26,  in
riferimento agli artt. 3 e 97 Cost.; 9) l'art. 6, commi 27 e  28,  in
riferimento agli artt. 97 e 117, secondo comma,  lettera  e),  Cost.;
10) l'art. 6, comma 30, in riferimento  agli  artt.  23,  117,  primo
comma, e 120 Cost. ed all'art. 36 del Regio  decreto  legislativo  15
maggio  1946,  n.  455  (Approvazione  dello  statuto  della  Regione
siciliana); 11) l'art. 6, comma 34, in riferimento all'art. 97 Cost.;
12) l'art. 8, comma 8, in riferimento all'art. 97 Cost.;  13)  l'art.
8, comma 9, in riferimento agli artt. 81, quarto comma, e  97  Cost.;
14) l'art. 8, comma 10, in riferimento agli artt. 3 e 97  Cost.;  15)
l'art. 8, comma 12, limitatamente  alle  parole  «8,  9,  10  e»,  in
riferimento agli artt. 3 e 97 Cost.; 16) l'art. 8, commi 14, 15, 16 e
17, in riferimento agli artt. 3 e 117,  secondo  comma,  lettera  e),
Cost.; 17) l'art. 8, comma 18, in riferimento all'art. 117,  primo  e
secondo comma,  lettera  e),  Cost.;  18)  l'art.  11,  comma  2,  in
riferimento all'art. 81, quarto comma, Cost.; 19) l'art. 11, comma 3,
lettera a), in riferimento agli artt. 3, 97  e  117,  secondo  comma,
lettera l), e  terzo  comma,  Cost.;  20)  l'art.  11,  comma  4,  in
riferimento agli artt. 3, 51 e 97 Cost.; 21)  l'art.  11,  comma  12,
ultimo periodo, in riferimento all'art. 117, terzo comma, Cost.;  22)
l'art. 11, comma 16, in  riferimento  all'art.  117,  secondo  comma,
lettera l), e terzo comma, Cost.; 23) l'art. 11, commi 21  e  22,  in
riferimento agli artt. 9, 11, 97, 117, primo comma, e secondo  comma,
lettera s), Cost.; 24) l'art. 11, comma 26, in riferimento agli artt.
3 e 97 Cost.; 25) l'art. 11, commi 29,  limitatamente  all'inciso  «e
l'incompatibilita'  con  qualsiasi  impiego  pubblico»,  e   35,   in
riferimento all'art. 117,  secondo  comma,  lettera  l),  Cost.;  26)
l'art. 11, comma 42, in riferimento all'art.  117,  primo  e  secondo
comma, lettera s), Cost.; 27) l'art. 11,  comma  57,  in  riferimento
all'art. 117, secondo comma, lettera e), Cost.; 28) l'art. 11,  comma
61, in riferimento agli artt. 3, 97, e 117,  secondo  comma,  lettera
l), Cost.; 29) l'art. 11, commi 82, 83 e 84, in riferimento  all'art.
117, secondo comma, lettera e), Cost.; 30) l'art. 11, commi  86,  88,
92, 93, 94, 95 e 96, in riferimento agli artt.  3  e  97  Cost.;  31)
l'art. 11, comma 97, in  riferimento  all'art.  117,  secondo  comma,
lettera l), e terzo comma,  Cost.;  32)  l'art.  11,  comma  102,  in
riferimento agli artt. 3 e 97 Cost.; 33) l'art.  11,  comma  103,  in
riferimento agli artt. 3, 51 e 97 Cost.; 34) l'art. 11, comma 105, in
riferimento  all'art.  97  Cost.;   35)   l'art.   11,   comma   109,
limitatamente alle parole:  «Qualora  il  gestore  dell'impianto  sia
cittadino residente nel territorio  regionale  o  societa'  con  sede
legale in Sicilia, gli oneri di cui sopra sono ridotti  nella  misura
del 30 per cento», in riferimento agli artt. 3, 117, primo  comma,  e
120 Cost.; 36) l'art. 11, comma 112, in riferimento agli artt. 3 e 97
Cost.; 37) l'art. 11, comma 113, in riferimento all'art. 117, primo e
secondo comma, lettera s), Cost., e all'art. 14 del R.d.lgs.  n.  455
del 1946; 38) l'art. 11, comma 116, in riferimento  agli  artt.  3  e
117, terzo comma, Cost., e all'art. 17 del R.d.lgs. n. 455 del  1946;
39) l'art. 11, comma 118, in riferimento agli artt. 3 e 97 Cost.; 37)
l'art. 11, comma 120, in riferimento  all'art.  117,  secondo  comma,
lettera e), Cost.; 38) l'art. 11, commi 121, 122, 123, 124, 125,  126
e 127, in riferimento agli artt. 3 e 97 Cost.; 39) l'art.  11,  comma
129, in riferimento agli artt. 81, quarto  comma,  e  97  Cost.;  40)
l'art. 11, commi 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139,  140  e
141, in riferimento all'art. 81, quarto comma, Cost.; 41) l'art.  11,
comma 142, in riferimento agli artt. 9,  97  e  117,  secondo  comma,
lettera s), Cost.; 42) l'art. 11, comma 146, in riferimento  all'art.
81, quarto comma, Cost.; 43) l'art. 11,  comma  147,  in  riferimento
agli artt. 3 e 97 Cost.; 44) l'art. 11,  comma  148,  in  riferimento
all'art. 81, quarto comma,  Cost.;  45)  l'art.  11,  comma  152,  in
riferimento agli artt. 3 e 97 Cost.; 46) l'art.  11,  comma  153,  in
riferimento agli artt. 3, 81, quarto comma, e 97  Cost.;  47)  l'art.
11, commi 154, 155, 156 e 157, in  riferimento  all'art.  81,  quarto
comma, Cost.; 
    che la Regione  siciliana  non  si  e'  costituita  nel  giudizio
costituzionale; 
    che, come rappresentato anche dal Commissario dello Stato per  la
Regione  siciliana  nella  memoria  depositata  il  25  maggio  2012,
successivamente alla proposizione del ricorso,  l'impugnata  delibera
legislativa e' stata promulgata e pubblicata come legge della Regione
siciliana  9  maggio  2012,  n.  26  (Disposizioni  programmatiche  e
correttive per l'anno  2012.  Legge  di  stabilita'  regionale),  con
omissione di tutte le disposizioni oggetto di censura. 
    Considerato  che  il  Commissario  dello  Stato  per  la  Regione
siciliana ha proposto questioni di legittimita' costituzionale  -  in
riferimento agli artt. 3, 9, 11, 23, 51, 81, quarto comma,  97,  117,
commi primo, secondo, lettere e), l), m) e s), e terzo, e 120,  della
Costituzione, nonche' agli artt.  14,  17  e  36  del  regio  decreto
legislativo 15 maggio 1946, n. 455 (Approvazione dello statuto  della
Regione siciliana) - degli artt. 1, comma 2, 6, commi 3, lettere b) e
c), 6, 7, 8, 10, 15, 18, 22, 26, 27, 28, 30 e 34, 8, commi 8, 9,  10,
12 (limitatamente alle parole: «8, 9, 10 e»), 14, 15, 16,  17  e  18,
11, commi 2, 3, lettera a), 4, 12, ultimo periodo, 16, 21, 22, 26, 29
(limitatamente  alle  parole:  «e  l'incompatibilita'  con  qualsiasi
impiego pubblico»), 35, 42, 57, 61, 82, 83, 84, 86, 88, 92,  93,  94,
95, 96, 97, 102, 103, 105, 109 (limitatamente alle  parole:  «Qualora
il gestore  dell'impianto  sia  cittadino  residente  nel  territorio
regionale o societa' con sede legale in Sicilia,  gli  oneri  di  cui
sopra sono ridotti nella misura del 30 per cento»),  112,  113,  116,
118, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 129, 131, 132, 133, 134,
135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 146, 147, 148, 152, 153, 154,
155, 156 e 157 della delibera  legislativa  relativa  al  disegno  di
legge n. 801 (Disposizioni programmatiche  e  correttive  per  l'anno
2012.  Legge  di  stabilita'  regionale),  approvata   dall'Assemblea
regionale siciliana nella seduta del 18 aprile 2012; 
    che,  successivamente  all'impugnazione,  la  predetta   delibera
legislativa e' stata promulgata e pubblicata come legge della Regione
siciliana  9  maggio  2012,  n.  26  (Disposizioni  programmatiche  e
correttive per l'anno  2012.  Legge  di  stabilita'  regionale),  con
omissione di tutte le disposizioni oggetto di censura; 
    che questa Corte, pur avendo chiarito che, attraverso  l'istituto
della promulgazione parziale, il Presidente della  Regione  siciliana
«non  viene  investito  di  un  arbitrario  potere   di   determinare
autonomamente la definitiva non operativita'  di  singole  parti  del
testo  approvato  dall'Assemblea  regionale,  in  contrasto  con   la
ripartizione delle funzioni tra gli organi  direttivi  della  Regione
stabilita da norme di rango  costituzionale»  (sentenza  n.  205  del
1996),  ha  tuttavia   costantemente   affermato   che,   sul   piano
processuale, «l'intervenuto esaurimento del potere promulgativo,  che
si esercita necessariamente in modo unitario e  contestuale  rispetto
al    testo    deliberato    dall'Assemblea    regionale,    preclude
definitivamente la possibilita' che le parti della legge impugnate ed
omesse in sede di promulgazione acquistino o esplichino una qualsiasi
efficacia, privando cosi' di  oggetto  il  giudizio  di  legittimita'
costituzionale» (ordinanza n. 251 del 2011; nello  stesso  senso,  ex
plurimis, ordinanze n. 28, n. 27, n. 12 e n. 11 del 2012); 
    che si e' determinata, pertanto, la cessazione della materia  del
contendere.