ha pronunciato la seguente 
 
                              SENTENZA 
 
    nel giudizio di legittimita' costituzionale degli articoli 1 e  2
della legge della Regione Veneto 11 novembre 2011, n. 21(Integrazione
della  legge  regionale  4  marzo  2010,  n.  18  "Norme  in  materia
funeraria", in materia di deroghe per i comuni montani), promosso dal
Presidente del Consiglio dei ministri con ricorso notificato il 13-18
gennaio 2012,  depositato  in  cancelleria  il  23  gennaio  2012  ed
iscritto al n. 17 del registro ricorsi 2012. 
    Visto l'atto di costituzione della Regione Veneto; 
    udito nell'udienza  pubblica  del  23  ottobre  2012  il  Giudice
relatore Aldo Carosi; 
    uditi l'avvocato dello Stato Vincenzo Rago per il Presidente  del
Consiglio dei ministri e gli avvocati Daniela Palumbo e  Luigi  Manzi
per la Regione Veneto. 
 
                          Ritenuto in fatto 
 
    1. - Con ricorso notificato il 13-18 gennaio 2012 e depositato in
cancelleria il 23 gennaio 2012, su deliberazione  consiliare  del  13
gennaio 2012, il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato
e difeso dall'Avvocatura  generale  dello  Stato,  ha  impugnato  per
violazione  dell'articolo  117,  secondo  comma,  lettera  e),  della
Costituzione gli articoli 1 e 2 della legge della Regione  Veneto  11
novembre 2011, n. 21 (Integrazione  della  legge  regionale  4  marzo
2010, n. 18 "Norme in materia funeraria", in materia di deroghe per i
comuni montani), pubblicata sul  B.U.R.  del  Veneto  n.  85  del  15
novembre 2011. 
    La prima delle disposizioni censurate  ha  inserito  nella  legge
regionale 4 marzo 2010, n. 18 (Norme in  materia  funeraria),  l'art.
5-bis (rubricato «Deroghe per i comuni montani»),  alla  stregua  del
quale: «1. Per i comuni ricompresi nei territori classificati montani
ai sensi dell'articolo 1, comma 3 della legge  regionale  18  gennaio
1994, n.  2  "Provvedimenti  per  il  consolidamento  e  lo  sviluppo
dell'agricoltura di montagna e per la tutela e la valorizzazione  dei
territori  montani"  e   successive   modificazioni,   o   per   loro
associazioni, con  popolazione  complessiva  inferiore  a  cinquemila
abitanti, e' ammessa deroga al  regime  di  incompatibilita'  tra  lo
svolgimento  di  attivita'  funebre  e  la  gestione   del   servizio
cimiteriale e del servizio obitoriale di cui all'articolo 5, comma 4.
Ai fini dell'applicazione della deroga di cui al comma  1,  i  comuni
interessati approvano specifica deliberazione e  la  comunicano  alla
Regione». 
    La  seconda  disposizione,  invece,  ha  sostituito  il  comma  2
dell'art. 28 della medesima legge reg. Veneto n. 18 del 2010, il  cui
attuale tenore testuale e'  dunque  il  seguente:  «La  gestione  dei
cimiteri e' incompatibile con l'attivita' funebre e  con  l'attivita'
commerciale marmorea e lapidea interna ed esterna al cimitero,  salva
possibile deroga per i comuni ricompresi nei  territori  classificati
montani ai sensi dell'articolo 1, comma 3 della  legge  regionale  18
gennaio  1994,  n.  2  e  successive  modificazioni,   o   per   loro
associazioni, con  popolazione  complessiva  inferiore  a  cinquemila
abitanti, approvata dagli stessi comuni con  specifica  deliberazione
da comunicare alla Regione». 
    Entrambe  le  norme  prevedono,  per  i  Comuni  ricompresi   nei
territori classificati montani, o per le loro associazioni, con  meno
di cinquemila abitanti, una  possibilita'  di  deroga  al  regime  di
incompatibilita' previsto dalla legge reg. Veneto n. 18 del 2010  tra
la gestione dei servizi cimiteriale ed obitoriale  e  l'attivita'  di
onoranze funebri nonche' tra la gestione cimiteriale e  le  attivita'
funebre e commerciale marmorea e lapidea. 
    A  dire  del  ricorrente,  l'impedimento   normativo   a   simile
commistione troverebbe giustificazione nell'esigenza di  tutelare  la
concorrenza  tra  gli  operatori  e  la  liberta'   di   scelta   dei
consumatori, cosi'  come  evidenziato  dall'Autorita'  garante  della
concorrenza e del mercato nella  segnalazione  AS392  del  23  maggio
2007. Infatti, la gestione delle  camere  mortuarie  nelle  strutture
ospedaliere e dei cimiteri assicurerebbe  a  colui  che  al  contempo
esercitasse l'attivita' di  onoranze  funebri  o  quella  marmorea  e
lapidea una posizione di  vantaggio  competitivo  a  discapito  degli
altri operatori del settore, consentendogli un  accesso  privilegiato
alla clientela, ossia ai parenti dei defunti, poco propensi,  per  la
particolare  situazione  psicologica  in  cui  versano,  ad   operare
confronti  qualitativi  e  di  prezzo  tra  prestazioni  omologhe   e
generalmente inclini ad affidarsi  a  colui  con  il  quale  gia'  si
relazionano per gli altri  servizi,  cosi'  da  accettare  condizioni
economiche deteriori  rispetto  ad  un  contesto  concorrenziale  non
alterato. Da qui la necessita' di separazione ed incompatibilita' tra
servizi   che   si   connotano   per    un    prevalente    interesse
igenico-sanitario ed attivita' imprenditoriali. 
    Poiche' le disposizioni impugnate, in contrasto  con  i  principi
espressi dal Garante della concorrenza e del mercato,  consentono  la
commistione in questione per un rilevante numero di Comuni,  esse  si
risolverebbero in una lesione della competenza legislativa in materia
di tutela della concorrenza, assicurata allo Stato in  via  esclusiva
dall'art. 117, secondo comma, lettera e), Cost. 
    2. - Con memoria depositata il 17 febbraio 2012 si e'  costituita
in giudizio la Regione Veneto, evidenziando come la  legge  regionale
n. 18 del 2010, su cui le disposizioni censurate vanno  ad  incidere,
abbia introdotto nel mercato funebre un  regime  di  incompatibilita'
corrispondente a quello auspicato dal Garante della concorrenza e del
mercato nella segnalazione menzionata in ricorso, sebbene alla stessa
non  debba  riconoscersi  un  effetto   vincolante,   bensi'   natura
esclusivamente consultiva, ed ancorche' non sia stata recepita  dalla
normativa statale di riferimento. 
    Secondo la resistente, mentre l'originaria iniziativa legislativa
in materia funeraria,  attinente  anche  alla  tutela  della  salute,
avrebbe valenza "pro-competitiva" e pertanto  sarebbe  legittima  (si
richiama la pronuncia della Corte costituzionale n. 150 del 2011), il
regime differenziato introdotto dalle disposizioni impugnate  avrebbe
il  solo  intento  di  ricalibrare  l'incompatibilita'  al  fine   di
salvaguardare al contempo l'erogazione di servizi pubblici  necessari
afferenti alla salute ed all'igiene, quali i servizi  cimiteriale  ed
obitoriale, in quegli ambiti territoriali  in  cui,  in  mancanza  di
situazioni  di  mercato  da  tutelare,  vi   sia   il   rischio   che
l'assolutezza  del  divieto  di   commistione   ne   pregiudichi   la
prestazione. 
    La  Regione  al  riguardo  richiama  la  nozione  comunitaria  di
concorrenza quale ricostruita dalla giurisprudenza costituzionale (in
ricorso si cita la sentenza n. 325 del 2010) ed evocata dall'art.  1,
comma 4, della legge 10 ottobre 1990, n. 287  (Norme  per  la  tutela
della concorrenza e del mercato), con  riverbero  su  quella  di  cui
all'art. 117, secondo comma, lettera e), Cost. anche per  il  tramite
degli artt. 117, primo comma, e 11 Cost.,  riconoscendo  la  coerenza
con la stessa della posizione espressa dal Garante della  concorrenza
e  del  mercato.  Evidenzia,  tuttavia,  la  resistente  come   detta
posizione, valevole in condizioni di mercato compromesse da  abusi  o
distorsioni,  non  valga  in  termini   assoluti   ed   inderogabili,
rivenendosi  nella  normativa  comunitaria  principi   assumibili   a
parametro  di  legittimita'   delle   leggi   che   contemplano   dei
temperamenti di carattere localistico all'approccio rigoristico della
tutela della concorrenza e del mercato. La Regione fa riferimento  in
particolare all'art. 174 del Trattato sul  Funzionamento  dell'Unione
Europea (TFUE), nella versione in vigore dal 1° dicembre 2009  -  che
prevede la promozione dello  sviluppo  dell'Unione  Europea  ai  fini
della riduzione del divario tra le varie regioni  ed  il  ritardo  di
quelle meno favorite, tra cui  quelle  di  montagna,  che  presentano
gravi e permanenti svantaggi rurali e demografici - ed  all'art.  107
del medesimo, che considera compatibili con il  mercato  interno  gli
aiuti  destinati  ad  agevolare  lo  sviluppo   di   talune   regioni
economiche. Nella suo atto di costituzione la Regione menziona  anche
gli atti in cui simili principi avrebbero trovato applicazione, ossia
la decisione della Commissione Europea C(2011)3498final relativa alla
valutazione del  progetto  «Banda  Larga  in  Friuli  Venezia  Giulia
(programma  ERMES)»  e  la  «Comunicazione   della   Commissione   al
Consiglio, al Parlamento europeo, al  Comitato  delle  regioni  e  al
Comitato economico e sociale europeo -  Libro  verde  sulla  coesione
territoriale - Fare della diversita' territoriale un punto di  forza»
(COM-2008 616 definitivo). 
    Ad avviso della resistente, dunque, la novella realizzata con  la
legge reg. Veneto n. 21 del 2011 andrebbe  considerata  come  tesa  a
mitigare, nella particolare realta' dei piccoli Comuni  montani  (cui
viene concretamente rimessa la valutazione circa la sussistenza delle
condizioni   legittimanti    la    deroga    al    generale    regime
d'incompatibilita'),  gli   effetti   di   un   eccesso   di   rigore
nell'applicazione del principio di tutela della concorrenza,  recante
altrimenti il rischio di  pregiudicare  la  concreta  erogazione  dei
servizi funebri a causa dell'esiguo numero di imprenditori  offerenti
invece di incrementarlo e quindi il correlato pericolo di  creare  un
vuoto nella gestione di servizi pubblici essenziali. 
    Lungi dall'introdurre  limiti  all'accesso  al  mercato  ed  alla
libera esplicazione della capacita'  imprenditoriale  -  continua  la
Regione - le disposizioni censurate andrebbero piuttosto  considerate
espressione di sfere di competenza regionale  in  materia  di  tutela
della salute (concorrente, ex art. 117,  terzo  comma,  Cost.)  e  di
servizi pubblici locali (esclusiva, ex art. 117, quarto comma, Cost.)
- senza trascurare la potesta' regolamentare degli enti locali cui e'
rimessa la concreta applicazione della disciplina regionale censurata
(art. 117, sesto comma, Cost.)  -  alla  stregua  della  specificita'
localistica cui  sono  ancorate  nel  solco  dell'attenzione  per  le
realta' comunali montane gia' manifestata dalla legge  della  Regione
Veneto 18 gennaio 1994, n. 2 (Provvedimenti per il  consolidamento  e
lo sviluppo dell'agricoltura  di  montagna  e  per  la  tutela  e  la
valorizzazione dei territori  montani)  e  della  finalita'  espressa
dall'art. 2, comma 1, della stessa: eliminare o ridurre gli squilibri
socio-strutturali esistenti tra le zone montane e gli altri territori
e  tra  le  diverse  zone  montane,  connotate  da  scarsa  vivacita'
imprenditoriale se non addirittura da carenza di offerta commerciale,
anche nel settore funerario. 
    Infine, la Regione evidenzia la necessita' di assicurare in detto
ambito  l'esercizio  delle  funzioni  amministrative   di   interesse
igienico-sanitario e di carattere pubblico-sociale, esigenza che  non
potrebbe   considerarsi    cedevole    rispetto    ad    un    regime
d'incompatibilita' non altrimenti imposto quando quest'ultimo risulti
pregiudizievole  rispetto  all'esercizio  delle  funzioni   medesime,
occorrendo un contemperamento della regola della massima  concorrenza
con le eccezioni derivanti dal perseguimento della missione  pubblica
affidata all'ente locale (si cita la sentenza di questa Corte n.  325
del 2010). Al  riguardo  la  resistente  rammenta  il  contenuto  del
paragrafo 2 dell'art. 106 del TFUE, secondo cui le imprese incaricate
della gestione  di  servizi  di  interesse  economico  generale  sono
sottoposte alle regole della concorrenza nei limiti in cui  cio'  non
osti all'adempimento, in linea di diritto e di fatto, della specifica
missione loro affidata, con cio' risultando irrilevante il numero dei
Comuni  potenzialmente  interessati  dalla  disciplina  differenziata
introdotta dalle disposizioni impugnate. 
 
                       Considerato in diritto 
 
    1. -  Il  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  ha  promosso
questione di legittimita' costituzionale degli articoli 1 e  2  della
legge della Regione Veneto 11  novembre  2011,  n.  21  (Integrazione
della  legge  regionale  4  marzo  2010,  n.  18  "Norme  in  materia
funeraria",  in  materia  di  deroghe  per  i  comuni  montani).   In
particolare, l'impugnazione ha per oggetto l'art.  1,  che  inserisce
l'art. 5-bis nella legge regionale 4 marzo  2010,  n.  18  (Norme  in
materia funeraria), e l'art. 2, che sostituisce il comma 2  dell'art.
28 della medesima legge. La prima  disposizione  prevede  che  per  i
Comuni ricompresi nei territori classificati montani o  per  le  loro
associazioni, con popolazione complessiva inferiore a 5000  abitanti,
sia ammessa  la  deroga  al  regime  d'incompatibilita'  -  stabilito
dall'art. 5, comma 4, della menzionata legge regionale n. 18 del 2010
- della gestione del servizio cimiteriale e del  servizio  obitoriale
con lo svolgimento dell'attivita' funebre; la seconda stabilisce  per
i medesimi Comuni montani o per le loro associazioni, con popolazione
complessiva inferiore a 5000 abitanti, la possibilita' di  deroga  al
regime  d'incompatibilita'  della  gestione   cimiteriale   sia   con
l'attivita' funebre che con quelle  marmorea  e  lapidea  interna  ed
esterna al cimitero, anch'esso fissato  con  criteri  assoluti  dalla
norma sostituita. 
    Secondo il ricorrente  tali  disposizioni  esorbiterebbero  dalla
competenza  legislativa  regionale,  incidendo  su  quella  esclusiva
statale in materia di tutela della concorrenza, di cui all'art.  117,
secondo comma, lettera e), della Costituzione. L'abolizione - per una
consistente  parte  dei  Comuni  della   Regione   Veneto   -   delle
incompatibilita'  stabilite  dalla  precedente  legge  regionale  tra
l'esercizio dell'attivita' funebre, da un lato,  e  la  gestione  del
servizio obitoriale  e  cimiteriale,  dall'altro,  consentirebbe  una
commistione tra queste attivita' lesiva della concorrenza, ponendo in
essere un'invasione della competenza statale  esclusiva  in  materia,
sancita dalla disposizione costituzionale invocata quale parametro. 
    Richiamandosi  alla  segnalazione  AS392  del  23   maggio   2007
dell'Autorita' garante della concorrenza e del mercato, il ricorrente
ritiene  che  la  presenza  di  una  societa'  di  onoranze   funebri
all'interno di strutture ospedaliere sia suscettibile di determinare,
a  favore  della  stessa,  una  situazione  di  indebito   vantaggio,
consentendole un accesso privilegiato alla clientela  costituita  dai
parenti dei defunti. Tale circostanza, oltre a ridurre  il  confronto
competitivo tra gli operatori funerari attivi nei mercati locali,  si
ripercuoterebbe negativamente sui clienti dei servizi, limitandone le
possibilita' di scelta e, come diretta conseguenza,  determinando  un
aumento del prezzo dei servizi stessi. 
    Analoghe considerazioni varrebbero per  le  imprese  di  onoranze
funebri o esercenti attivita' commerciale marmorea e lapidea che  nel
contempo fossero affidatarie della gestione delle  aree  cimiteriali.
Tale gestione, sulla base delle regole introdotte, determinerebbe  un
vantaggio - lesivo delle regole di libero mercato -  per  l'operatore
che offre tale servizio,  posto  nella  condizione  di  sfruttare  la
presenza nelle aree cimiteriali come volano promozionale per  la  sua
attivita' imprenditoriale funeraria  e  per  l'attivita'  commerciale
marmorea e lapidea. 
    2.  -  La  Regione  Veneto  si   e'   costituita   in   giudizio,
sottolineando in via preliminare che non esiste alcuna norma  statale
in materia di concorrenza nel settore  funerario  e  che  le  deroghe
riguardano una precedente legge regionale  da  essa  stessa  adottata
proprio per disciplinare in modo  ottimale  la  gestione  di  servizi
inerenti  alla  materia  della  salute  e  dell'igiene.  Le   deroghe
consentite dalle disposizioni impugnate  riguarderebbero  particolari
situazioni  locali,  nelle  quali  caratteristiche   demografiche   e
territoriali porrebbero esigenze diverse da quelle  tutelate  con  la
precedente legge regionale. In queste aree l'assenza di  operatori  o
la difficolta' di questi ultimi a svolgere un'attivita'  remunerativa
avrebbero consigliato, al fine di consentire lo svolgimento  ottimale
dei servizi obitoriale e cimiteriale, l'applicazione  di  una  regola
piu' flessibile,  la  cui  attuazione  nei  contesti  locali  sarebbe
rimessa  all'ente  territoriale  piu'   vicino   alle   collettivita'
interessate. 
    3. - Le questioni  proposte  dal  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri non sono fondate. 
    La peculiarita' della vicenda venuta all'esame  di  questa  Corte
consiste  nel  fatto   che   le   norme   ritenute   dal   ricorrente
pro-concorrenziali e sulle  quali  incidono  quelle  impugnate,  sono
state emanate dalla stessa Regione, la quale successivamente le ha in
parte modificate attraverso l'introduzione  di  una  possibilita'  di
deroga per i piccoli Comuni classificati montani. La legge  regionale
n. 18 del 2010 - secondo l'assunto implicito del ricorso - sarebbe in
linea  con  i  principi  della   concorrenza   a   differenza   delle
disposizioni che l'hanno modificata. 
    In realta', le norme regionali in questione sono ascrivibili alla
potesta' legislativa della Regione in materia di tutela della  salute
e dei servizi pubblici locali. Solo in  via  marginale  ed  indiretta
interferiscono  con  il  tema  della  concorrenza.   Tale   tipo   di
intervento, come questa Corte ha gia' avuto modo di affermare,  «deve
ritenersi ammissibile,  al  fine  di  non  vanificare  le  competenze
regionali, sempre che tali effetti siano marginali o indiretti e  non
siano  in  contrasto  con  gli  obiettivi  delle  norme  statali  che
disciplinano  il  mercato,  tutelano  e  promuovono  la  concorrenza»
(sentenza n. 430 del 2007). 
    Le  deroghe  introdotte  con  le   impugnate   disposizioni   non
costituiscono infatti un privilegio per gli  operatori  che  agiscono
nei territori esonerati dalle incompatibilita', bensi' un  intervento
legislativo finalizzato a  disciplinare  in  modo  non  irragionevole
situazioni diverse da quelle dei Comuni caratterizzati dall'esistenza
di piu' operatori commerciali  qualificati.  Questi  ultimi  solo  in
contesti di mercato cosi' articolati possono competere,  in  modo  da
rendere i servizi obitoriali, cimiteriali e funebri piu' economici  e
di  migliore  qualita'.   Questa   competizione   puo'   non   essere
realizzabile negli  ambiti  demografici  e  montani  individuati  dal
legislatore regionale, nei  quali  sostanzialmente  puo'  mancare  un
mercato di tali attivita' con potenziale compromissione  del  diritto
alla salute e di un servizio sociale indefettibile. 
    Il legislatore regionale,  rendendo  piu'  flessibile  la  regola
generale  originariamente  adottata,  lascia   alle   amministrazioni
comunali la facolta' e l'onere di  valutare  se  dette  regole  siano
concretamente applicabili anche nei loro  territori,  oppure  se  non
convenga  consentire  la  deroga  per  favorire   il   consolidamento
integrato di tali attivita' in  contesti  caratterizzati  dalla  loro
marginalita' in termini strettamente commerciali. 
    La circostanza, dedotta dal ricorrente, del  notevole  numero  di
Comuni coinvolti nella facolta' di deroga evidenzia non una finalita'
di aggiramento delle regole di mercato, ma  l'incidenza  quantitativa
delle situazioni in cui detto mercato puo'  non  esistere  od  essere
limitato ad un numero di operatori di esigue dimensioni, non in grado
di  assicurare  separatamente  le  attivita'  oggetto  del   presente
giudizio. 
    Pertanto, e' da escludere che le norme  impugnate  ostacolino  la
concorrenza, introducendo limiti o barriere all'accesso al mercato  e
alla  libera   esplicazione   della   capacita'   imprenditoriale   o
determinando  gravi  distorsioni  sulle  attivita'   delle   onoranze
funebri. 
    La normativa, lungi dal  collidere  con  i  principi  dell'Unione
Europea in tema di concorrenza, e' conforme anzi ad alcuni precetti e
raccomandazioni  che  l'ordinamento  comunitario  gia'  conosce   con
riguardo a territori svantaggiati come quelli  montani.  Infatti,  in
relazione ad alcuni particolari tipi di  servizi  ed  ai  luoghi  ove
questi devono essere assicurati, l'Unione Europea riconosce  che  non
sempre essi possono  essere  gestiti  secondo  una  logica  meramente
commerciale. Pertinenti in tal senso appaiono  i  richiami  formulati
dalla Regione resistente all'art. 174 del Trattato sul  Funzionamento
dell'Unione Europea  ed  alla  «Comunicazione  della  Commissione  al
Consiglio, al Parlamento europeo, al  Comitato  delle  regioni  e  al
Comitato economico e sociale europeo -  Libro  verde  sulla  coesione
territoriale - Fare della diversita' territoriale un punto di  forza»
(COM-2008 616 definitivo), nei quali viene auspicato il rafforzamento
della coesione economica sociale e territoriale,  riducendo  -  anche
attraverso regole specifiche - il divario tra i livelli  di  sviluppo
delle varie regioni, tenendo conto a tal fine della diversita'  delle
situazioni  da  regolare.  Cio'  ovviamente  a  condizione   che   le
disposizioni specifiche non alterino  le  regole  fondamentali  della
concorrenza. 
    4. - Le norme  regionali  impugnate  non  si  pongono  dunque  in
contrasto con alcuna specifica disposizione  statale,  non  ledono  i
principi della concorrenza e non violano l'art. 117,  secondo  comma,
lettera e), Cost.