IL TRIBUNALE 
 
    Ha pronunziato la seguente ordinanza nella causa iscritta  al  n.
39080 del Ruolo Generale degli Affari  Contenziosi  Civili  dell'anno
2008 avente ad oggetto: appello-risarcimento danni,  e  vertente  tra
Romano Maria Francesca, elettivamente domiciliata in Napoli,  via  G.
Gonzaga n. 4, presso lo studio dell'avv. Giorgio Grasso, dal quale e'
rappresentata e difesa in virtu' di procura a  margine  dell'atto  di
citazione del giudizio  di  primo  grado,  appellante,  e  Trenitalia
S.P.A., elettivamente domiciliata in Napoli, via Carlo Poerio n.  53,
presso lo studio dell'avv. Maurizio de Tilla, da cui e' rappresentata
e difesa in forza di procura in calce alla comparsa di costituzione e
di risposta, appellata; 
    sciogliendo la riserva; 
    letti gli atti di causa; 
    Premette in 
 
                                Fatto 
 
    Con sentenza n. 106521/07, pronunciata in data 5 settembre  2007,
il giudice di pace di Napoli - decidendo sulla  domanda  proposta  da
Romano Maria Francesca, nei confronti di Trenitalia S.p.A, diretta al
conseguimento del risarcimento dei danni subiti  in  conseguenza  del
ritardo riportato, in data 4 luglio 2005, dal treno Intercity n.  588
Napoli  Centrale/Roma  Tiburtina  delle  ore  14,36  -  rigettava  la
domanda, compensando interamente tra le parti le spese del giudizio. 
    Con atto di citazione notificato in data 22 ottobre 2008,  Romano
Maria Francesca  proponeva  appello  avverso  la  predetta  sentenza,
deducendo: 
    - che la pronuncia impugnata era viziata per palese erroneita'  e
contraddittorieta' della motivazione, non spiegando la stessa  se  il
ritardo fosse stato causato dall'avaria del  locomotore,  o,  invece,
dall'essere il treno partito in ritardo da Napoli; 
    - che il guasto del locomotore non integrava il caso  fortuito  o
la forza  maggiore,  essendosi  l'avaria  verificata  per  negligente
manutenzione di Trenitalia S.p.A; 
    - che ugualmente non costituiva causa di forza maggiore il  fatto
che il treno fosse partito in ritardo da Napoli; 
    - che, in ogni caso, non era applicabile in favore di  Trenitalia
S.p.A la speciale disciplina di cui alla L. n.  991/1935,  attesa  la
natura privatistica dell'Ente Ferrovie dello Stato. 
    Tanto premesso, chiedeva, in riforma  della  sentenza  impugnata,
dichiararsi la responsabilita' contrattuale di Trenitalia S.p.A,  con
conseguente condanna della stessa al risarcimento, in favore di  essa
appellante, di tutti i danni subiti a causa  del  ritardo  del  treno
quantificati  in  € 1,032,00,   oltre   interessi   e   rivalutazione
monetaria, con vittoria di spese del  doppio  grado  di  giudizio  da
attribuirsi al procuratore anticipatario. 
    Radicatosi il  contraddittorio,  si  costituiva  in  giudizio  la
Trenitalia S.p.A, deducendo l'improponibilita'  dell'appello  perche'
avente ad oggetto una pronuncia resa in controversia non eccedente il
valore di € 1.100,00 e chiedendo, nel merito, il rigetto dello stesso
in ragione della sua infondatezza. Tanto premesso in  fatto,  osserva
in 
 
                               Diritto 
 
    Va premesso, in punto di rilevanza, che l'appello proposto  dalla
Romano non incontra l'ostacolo dell'improponibilita' di cui  all'art.
339 comma 3° c.p.c., nonostante la controversia  sia  di  valore  non
superiore ad  € 1.100,00, essendo pacifico che la stessa  attiene  ad
una fattispecie riconducibile allo schema del contratto per  adesione
- come del resto riconosciuto dalla  stessa  Trenitalia  S.p.A  nella
comparsa conclusionale depositata in data 11 ottobre 2011  -  sicche'
lo stesso e' senz'altro sottratto al giudizio equitativo del  giudice
di pace (cfr. Cass. 11 maggio 2010, n. 11361). 
    Sempre in punto di rilevanza, ottone evidenziare che nella specie
la Romano ha dedotto e provato documentalmente di  aver  sofferto  un
danno  patrimoniale,  in   conseguenza   del   ritardo   del   treno,
ragguagliato,  oltre  che  all'ammontare  del  prezzo  del  biglietto
ferroviario,  anche  alle  spese  sostenute  per  la  perdita   della
coincidenza del volo Roma-Zurigo (spese per l'acquisto di un  secondo
biglietto aereo, spese per rientrare a Napoli e per ritornare a  Roma
il giorno seguente, spese di taxi), per un ammontare di € 331,11. 
    Va aggiunto che l'istante ha  documentato  mediante  attestazione
proveniente da Trenitalia che il ritardo fu di 94 minuti. 
    Cio'  posto,  la  pretesa  risarcitoria   proposta   dall'odierna
appellante incontra un ostacolo insuperabile nella disciplina dettata
dall'art. 11 R.D.L. n. 1948/1934, convertito nella  L.  n.  911/1935,
che prevede che il viaggiatore ha diritto al risarcimento  del  danno
derivatogli da ritardo soltanto nei casi e nei limiti previsti  dagli
artt. 9 e 10, qualunque sia la causa dell'inconveniente posto a  base
della domanda. Dal sistema dettato dagli artt. 9 e 10 emerge  che  il
viaggiatore  puo'  ottenere  esclusivamente,  e  solo  a  determinate
condizioni, il rimborso totale o parziale del  prezzo  del  biglietto
acquistato. In particolare, il viaggiatore puo' domandare il rimborso
del prezzo totale pagato solo qualora  il  biglietto  non  sia  stato
utilizzato ed unicamente quando  la  partenza  del  treno  sia  stata
ritardata di almeno un'ora. 
    La  normativa  in  oggetto  stabilisce,  inoltre,  l'esonero   da
responsabilita' per il vettore ferroviario per danni  conseguenti  ad
anormalita' del servizio dovute a caso fortuito o forza maggiore. 
    Orbene, nella fattispecie in esame,  escluso  che  la  causa  del
ritardo - guasto al locomotore - possa ricondursi al fortuito o  alla
forza maggiore,  incombendo  sul  vettore  l'obbligo  di  un'adeguata
manutenzione del mezzo di trasporto, e' evidente che la  liquidazione
del  danno  patrimoniale  sofferto  dalla  Romano  incontrerebbe   la
descritta limitazione quantitativa. 
    Ne'  sorgono  dubbi  in  ordine  alla  vigenza  della  richiamata
normativa, atteso che  la  stessa,  abrogata  dall'art.  24  D.L.  n.
112/08, convertito nella L. n. 133/2008, e  ribadita  con  decorrenza
dal 16 dicembre 2009 dall'art. 2 comma 1 D.L. n. 200/2008,  e'  stata
ripristinata in sede di conversione del predetto decreto dall'art. 11
n. 9/2009. Sul punto, e' appena il caso di sottolineare che  i  fatti
di  causa  risalgono  al  luglio  2005,  sicche',  in   mancanza   di
un'espressa disciplina transitoria,  l'abrogazione  temporanea  della
normativa di cui alla L. n. 911/1935, attuata dal richiamato art.  24
D.L. n.  112/08,  non  ha  in  alcun  modo  interferito  sulla  piena
applicabilita' di detta normativa alla fattispecie oggetto di lite. 
    Neppure puo' dubitarsi che la  responsabilita'  contrattuale  del
vettore Trenitalia S.p.A  sia  tuttora  disciplinata  dal  R.D.L.  n.
1948/1934, convertito in L. n. 911/1935, a suo tempo  riguardante  il
trasporto di persone  attuato  dalle  Ferrovie  dello  Stato,  e  dal
successivo regolamento  ministeriale  emanato  dall'ente  ferroviario
esercente  il  servizio  di  trasporto  ferroviario  in   regime   di
concessione. Infatti, come ha avuto  modo  di  affermare  la  Suprema
Corte,  si  tratta  in  ogni  caso  di  regolamentazione  autorizzata
dall'atto di concessione  ed  applicabile  a  tutti  gli  utenti  del
servizio, come previsto dall'art. 1679 comma l° c.c., e quindi avente
valore  di  fonte  normativa  regolamentare  e  non  di  disposizione
contrattuale ex art. 1341 c.c. (cfr. Cass. 15 maggio 1997, n. 4275). 
    Tutto cio' premesso, rileva il Giudicante che vi  siano  evidenti
ragioni per dubitare della legittimita' costituzionale  dell'articolo
11, in relazione agli artt. 9 e 10, R.D.L. n.  1948/1934,  convertito
in L. n. 911/1935 che, come  detto,  limita  la  responsabilita'  del
vettore ferroviario al solo rimborso del costo del biglietto in  caso
di ritardo del treno. 
    La norma in questione, infatti,  si  pone  in  contrasto  con  il
canone di ragionevolezza e con il principio di eguaglianza  garantiti
dall'articolo 3 della Costituzione, rappresentando  un  anacronistico
privilegio in favore del concessionario  del  servizio  di  trasporto
ferroviario, nonostante la natura privatistica del rapporto.  Proprio
detta natura privatistica  comporta  una  disparita'  di  trattamento
ingiustificata tra l'ipotesi di danno subito da  chi  si  avvale  del
servizio di trasporto ferroviario e chi si avvale di altre  forme  di
trasporto (cfr. riguardo all'omologa limitazione  di  responsabilita'
in materia di servizio postale Corte cost. 11 febbraio 2011, n. 46). 
    In particolare, la previsione  del  solo  rimborso,  in  caso  di
ritardo del treno, del costo del biglietto  ferroviario,  costituisce
la mera restituzione del corrispettivo versato  che  non  assolve  ad
alcuna funzione risarcitoria. 
    Ne'   e'   in   alcun   modo   prospettabile   un'interpretazione
costituzionalmente orientata della disciplina in questione,  tale  da
consentire   il   superamento   della   descritta   limitazione    di
responsabilita' nei casi in  cui  il  trasportato  dimostri  di  aver
sofferto un maggior danno patrimoniale. 
    La disciplina in oggetto, inoltre, viola la disposizione  di  cui
all'art.  24   della   Costituzione,   non   consentendo   all'utente
danneggiato di far valere in  giudizio  il  diritto  ad  ottenere  un
risarcimento in misura superiore a quella predeterminata dalla legge. 
    Va, pertanto, dichiarata   ex  officio  la  rilevanza  e  la  non
manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale
dell'articolo 11 del R.D.L. n.  1948/1934,  convertito  nella  L.  n.
911/1935, con le conseguenti statuizioni di cui al dispositivo  della
presente ordinanza.