ha pronunciato la seguente 
 
                              SENTENZA 
 
    nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 6, comma 2,
della legge della Regione Abruzzo  9  dicembre  2010,  n.  51  (Nuovo
ordinamento del Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo), promosso
dal Presidente del Consiglio dei ministri con ricorso  notificato  il
15-22 febbraio 2011, depositato in cancelleria il 21 febbraio 2011 ed
iscritto al n. 9 del registro ricorsi 2011. 
    Udito nell'udienza pubblica  del  20  novembre  2012  il  Giudice
relatore Luigi Mazzella; 
    udito l'avvocato dello Stato Enrico De Giovanni per il Presidente
del Consiglio dei ministri. 
 
                          Ritenuto in fatto 
 
    Con ricorso notificato  il  15  febbraio  2011  e  depositato  in
cancelleria il 21 febbraio 2011,  il  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri,  rappresentato  e  difeso  dall'Avvocatura  generale  dello
Stato, ha promosso, in riferimento agli articoli 3, 97 e 117, secondo
comma, lettera l), e terzo comma, della  Costituzione,  questioni  di
legittimita' costituzionale dell'articolo 6,  comma  2,  della  legge
della Regione Abruzzo 9 dicembre 2010, n. 51 (Nuovo  ordinamento  del
Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo). 
    La norma censurata dispone che, nelle more  dell'assegnazione  di
personale,  anche  tramite  procedura   selettiva,   alla   struttura
organizzativa che cura  la  pubblicazione  del  Bollettino  Ufficiale
della  Regione  Abruzzo  (BURA),  sono  prorogati  i   contratti   di
collaborazione in  essere  presso  l'Ufficio  BURA  fino  a  completa
copertura della relativa pianta organica. 
    Ad avviso del ricorrente, tale disposizione violerebbe gli  artt.
3 e 97 Cost., perche',  non  indicando  alcun  termine,  consente  un
generalizzato meccanismo di proroga dei  rapporti  in  essere,  senza
limiti temporali e senza il rispetto dei requisiti richiesti, per  il
conferimento di tali incarichi, dall'art. 7,  comma  6,  del  decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165  (Norme  generali  sull'ordinamento
del  lavoro  alle  dipendenze   delle   amministrazioni   pubbliche),
contrastando cosi' con i principi di  organizzazione  della  pubblica
amministrazione secondo la legge, di buon andamento  e  imparzialita'
dell'azione  amministrativa  e  dell'accesso   all'impiego   pubblico
tramite concorso. 
    Sarebbe leso anche l'art. 117, secondo comma, lettera l),  Cost.,
il quale riserva alla competenza esclusiva dello Stato  l'ordinamento
civile e, quindi, i rapporti di diritto privato regolati  dal  codice
civile, categoria nella quale rientrano  i  contratti  oggetto  della
proroga prevista dalla norma impugnata. 
    Infine, la difesa dello Stato  lamenta  la  violazione  dell'art.
117, terzo comma, Cost., che attribuisce  alla  potesta'  legislativa
concorrente dello Stato la materia del  coordinamento  della  finanza
pubblica.  Infatti,  la   norma   impugnata,   considerata   la   sua
genericita',  contrasta  con  la  disposizione  -  avente  natura  di
principio fondamentale nella predetta materia -  contenuta  nell'art.
9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure  urgenti
in  materia  di  stabilizzazione  finanziaria  e  di   competitivita'
economica), convertito in  legge,  con  modificazioni,  dall'art.  1,
comma 1, della legge 30 luglio 2010, n.  122,  secondo  la  quale  il
ricorso a personale con contratti di  collaborazione  puo'  avvenire,
per gli enti ivi previsti, a decorrere dall'anno 2011, esclusivamente
«nel limite del 50 per cento della  spesa  sostenuta  per  le  stesse
finalita' nell'anno 2009». 
 
                       Considerato in diritto 
 
    1.- Il Presidente del Consiglio  dei  ministri  ha  promosso,  in
riferimento agli articoli 3, 97 e 117, secondo comma, lettera  l),  e
terzo  comma,   della   Costituzione,   questioni   di   legittimita'
costituzionale dell'articolo 6, comma 2, della  legge  della  Regione
Abruzzo 9 dicembre 2010, n.  51  (Nuovo  ordinamento  del  Bollettino
Ufficiale della Regione Abruzzo). 
    Ad avviso del ricorrente, la  norma  impugnata,  stabilendo  che,
nelle more dell'assegnazione di personale,  anche  tramite  procedura
selettiva, alla struttura organizzativa che cura la pubblicazione del
Bollettino  Ufficiale  della  Regione  Abruzzo,  sono   prorogati   i
contratti   di   collaborazione   attualmente   in   essere    presso
quell'ufficio  fino  a  completa  copertura  della  relativa   pianta
organica, viola gli artt. 3 e 97 Cost., perche', non indicando  alcun
termine, consente un generalizzato meccanismo di proroga dei rapporti
in essere, senza limiti temporali e senza il rispetto  dei  requisiti
richiesti, per il conferimento di tali incarichi, dall'art. 7,  comma
6, del decreto legislativo 30 marzo  2001,  n.  165  (Norme  generali
sull'ordinamento del lavoro  alle  dipendenze  delle  amministrazioni
pubbliche), contrastando cosi' con i principi di organizzazione della
pubblica amministrazione  secondo  la  legge,  di  buon  andamento  e
imparzialita' dell'azione amministrativa e  dell'accesso  all'impiego
pubblico tramite concorso. 
    La difesa dello Stato denuncia anche la  lesione  dell'art.  117,
secondo comma, lettera l), Cost., il quale  riserva  alla  competenza
esclusiva dello Stato l'ordinamento civile e, quindi, i  rapporti  di
diritto privato regolati dal codice civile. 
    Il ricorrente sostiene, infine,  che  la  norma  censurata  viola
l'art.  117,  terzo  comma,  Cost.,  che  attribuisce  alla  potesta'
legislativa concorrente dello  Stato  la  materia  del  coordinamento
della finanza pubblica, poiche' essa, considerata la sua genericita',
contrasta  con  la  disposizione  -  avente   natura   di   principio
fondamentale nella predetta materia - contenuta  nell'art.  9,  comma
28, del decreto-legge 31  maggio  2010,  n.  78  (Misure  urgenti  in
materia  di   stabilizzazione   finanziaria   e   di   competitivita'
economica), convertito in  legge,  con  modificazioni,  dall'art.  1,
comma 1, della legge 30 luglio 2010, n.  122,  secondo  la  quale  il
ricorso a personale con contratti di  collaborazione  puo'  avvenire,
per gli enti ivi previsti, a decorrere dall'anno 2011, esclusivamente
«nel limite del 50 per cento della  spesa  sostenuta  per  le  stesse
finalita' nell'anno 2009». 
    2.- La questione promossa in riferimento  all'art.  117,  secondo
comma, lettera l), Cost., e' fondata. 
    Tale disposizione riserva alla competenza esclusiva  dello  Stato
la materia dell'ordinamento civile e, quindi, i rapporti  di  diritto
privato regolati dal codice civile, categoria nella quale rientrano i
contratti oggetto della proroga stabilita dalla norma censurata. 
    Questa Corte ha gia' dichiarato  l'illegittimita'  costituzionale
di  una  norma  regionale  che   prevedeva   la   facolta'   per   le
amministrazioni   di   disporre   la   proroga   dei   contratti   di
collaborazione in essere, affermando  che  una  simile  disposizione,
attenendo ad uno degli aspetti della disciplina (di diritto  privato)
di tali contratti, vale a dire la loro durata, incideva sulla materia
dell'ordinamento civile (sentenza n. 170 del 2011). 
    Questo  e'  anche  il  caso  della  norma  oggetto   dell'attuale
questione, la quale prevede una  proroga,  senza  un  limite  massimo
prefissato, di contratti di collaborazione coordinata e  continuativa
gia' in essere. 
    Va    dunque    dichiarata    l'illegittimita'     costituzionale
dell'articolo 6, comma 2, della legge reg. Abruzzo n.  51  del  2010,
per violazione dell'art. 117, secondo comma, lettera l),  Cost.,  con
assorbimento degli altri  profili  di  illegittimita'  costituzionale
prospettati dal ricorrente.