ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 8 della legge della Regione Sardegna 4 agosto 2011, n. 16 (Norme in materia di organizzazione e personale), promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri con ricorso notificato il 12-14 ottobre 2011, depositato in cancelleria il 20 ottobre 2011 ed iscritto al n. 123 del registro ricorsi 2011. Visto l'atto di costituzione della Regione autonoma della Sardegna; udito nell'udienza pubblica del 20 novembre 2012 il Giudice relatore Luigi Mazzella; uditi l'avvocato dello Stato Barbara Tidore per il Presidente del Consiglio dei ministri e l'avvocato Massimo Luciani per la Regione autonoma della Sardegna. Ritenuto in fatto 1.- Con ricorso notificato il 12 ottobre 2011, depositato in cancelleria il 20 ottobre 2011 e iscritto al n. 123 del registro ricorsi dell'anno 2011, il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, ha promosso, tra l'altro, questione di legittimita' costituzionale dell'articolo 8 della legge della Regione Sardegna 4 agosto 2011, n. 16 (Norme in materia di organizzazione e personale), in riferimento agli articoli 3, 97, 117, secondo comma, lettera l), e terzo comma, della Costituzione e agli articoli 3, 4 e 5 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3 (Statuto speciale per la Sardegna). La norma censurata dispone che «Al personale regionale e degli enti regionali, cui e' stato conferito l'incarico di coordinatore ai sensi dell'articolo 10 della legge regionale 26 febbraio 1996, n. 14 (Programmi integrati d'area), ed e' stata altresi' attribuita, ai sensi dell'articolo 36 della legge regionale 5 settembre 2000, n. 17 (Modifiche ed integrazioni alla legge finanziaria, al bilancio per gli anni 2000-2002 e disposizioni varie), e successive modifiche ed integrazioni, l'indennita' di coordinatore di servizio prevista dal D.P.G.R. 21 dicembre 1995, n. 385 in applicazione del CCRL 1994-1997 all'epoca vigente, e' riconosciuta una indennita' pari al 50 per cento del trattamento economico previsto per i direttori di servizio dall'articolo 42, comma 1, lettera b), del CCRL del personale con qualifica dirigenziale dell'Amministrazione regionale e degli enti strumentali, per i bienni economici 2000/2001, 2002/2003 e 2003/2004». Il ricorrente afferma che tale disposizione regionale, da un lato, viola gli artt. 3, 4, 5 della legge cost. n. 3 del 1948, perche' non e' rispettosa dell'elencazione tassativa, contenuta nelle predette norme statutarie, delle materie nelle quali la Regione ha potesta' legislativa e, dall'altro, e' viziata per contrasto con molteplici parametri costituzionali. Infatti, ad avviso del Presidente del Consiglio dei ministri, essa, prevedendo il riconoscimento di un'indennita' aggiuntiva in favore del personale degli enti regionali cui sia conferito l'incarico di coordinatore, comporta l'introduzione di una spesa aggiuntiva per il personale pubblico e al tempo stesso di un aumento del trattamento economico. Pertanto, sotto il primo profilo, essa contrasterebbe con i principi in tema di contenimento della spesa per il personale pubblico posti dall'art. 9, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2010, n 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitivita' economica), convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 4, comma 1, legge 30 luglio 2010, n. 212 e, conseguentemente, con l'art. 117, terzo comma, della Costituzione. Sotto il secondo profilo, la norma sarda violerebbe il principio espresso nel titolo III del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), secondo cui ogni regolamentazione del trattamento economico nel pubblico impiego e' rimessa alla contrattazione collettiva, realizzando, inoltre, un intervento della Regione nella materia dell'ordinamento civile, riservata allo Stato dall'art. 117, secondo comma, lettera l), Cost., che risulta pertanto violato. Infine, l'Avvocatura generale dello Stato denuncia la violazione degli artt. 3 e 97 Cost., stante l'irragionevole e immotivata attribuzione di un trattamento economico migliorativo ad una parte del personale. 2.- La Regione autonoma della Sardegna si e' costituita nel giudizio di costituzionalita' e ha chiesto che la questione sia dichiarata inammissibile o infondata. 2.1.- Preliminarmente la difesa regionale eccepisce l'inammissibilita' del ricorso perche' mancante sia del confronto con le peculiari garanzie assicurate dallo statuto di autonomia speciale, sia del raffronto con l'art. 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione), il quale estende alle Regioni a statuto speciale le disposizioni contenute nella medesima legge costituzionale che prevedono forme di autonomia piu' ampie rispetto a quelle gia' riconosciute. 2.2.- Con riferimento alla pretesa estraneita' della norma impugnata all'elencazione delle materie di competenza della Regione Sardegna rinvenibile negli artt. 3, 4 e 5 dello statuto, la difesa regionale eccepisce l'inammissibilita' di tale censura, priva di qualsiasi dimostrazione. Nel merito, ad avviso della resistente, la censura e' anche infondata, poiche' l'art. 3, primo comma, lettera a), dello statuto di autonomia speciale attribuisce espressamente alla Regione la competenza legislativa esclusiva in materia di ordinamento degli uffici e degli enti amministrativi della Regione e di stato giuridico ed economico del personale. 2.3.- Per quanto concerne la denunciata lesione dell'art. 117 Cost., la difesa regionale eccepisce la sua inammissibilita' per mancata dimostrazione della natura di principio dei parametri interposti invocati. Nel merito la censura sarebbe infondata, poiche' la previsione dell'invarianza del trattamento economico dei dipendenti pubblici contenuta nell'art. 9, comma 1, del decreto-legge n. 78 del 2010 si applica a parita' di mansioni svolte, mentre la norma regionale impugnata prevede un'indennita' a fronte del conferimento di un'ulteriore funzione e, comunque, si ricollega a previsioni della contrattazione collettiva che la Regione non poteva ignorare. Ne' sarebbe invasa la competenza statale in materia di ordinamento civile, perche' la disposizione impugnata non si occupa del rapporto contrattuale che intercorre tra il dipendente e la pubblica amministrazione, ne' interviene sui profili civilistici del rapporto di lavoro, ma si limita a riconoscere un'indennita' spettante ai lavoratori in ragione delle mansioni svolte. Neppure sussisterebbe lesione degli artt. 3 e 97 Cost., poiche' l'art. 8 della legge reg. Sardegna n. 16 del 2011 riconosce il diritto ad un'indennita' a fronte dell'espletamento di un incarico particolare e delicato, quale quello di coordinatore dei programmi integrati d'area, nel pieno rispetto, quindi, del principio di buon andamento della pubblica amministrazione. 3.- La Regione Sardegna ha depositato anche due memorie nelle quali insiste nelle conclusioni gia' rassegnate e, con riferimento alla questione di legittimita' costituzionale dell'art. 8 della legge reg. Sardegna n. 16 del 2011, ripete le argomentazioni svolte nell'atto di costituzione. Aggiunge che, con la sentenza n. 139 del 2012, la Corte ha affermato che l'art. 6 del decreto-legge n. 78 del 2010 consente un processo di induzione che, partendo da un apprezzamento non atomistico, ma globale, dei precetti in gioco, conduce all'isolamento di un principio comune in base al quale le Regioni devono ridurre le spese di funzionamento amministrativo di un ammontare complessivo non inferiore a quello disposto dall'art. 6 per lo Stato; ne deriva che il medesimo articolo non intende imporre alle Regioni l'osservanza puntuale ed incondizionata dei singoli precetti di cui si compone e puo' considerarsi espressione di un principio fondamentale della finanza pubblica. Ad avviso della difesa regionale simili argomentazioni debbono valere anche con riferimento all'art. 9 del medesimo decreto-legge, caratterizzato da identica tecnica redazionale rispetto all'art. 6. Ne discenderebbe l'infondatezza della questione sollevata dal ricorrente, poiche' non si potrebbe sostenere che la Regione, per il solo fatto di aver remunerato un'ulteriore funzione svolta dai propri dipendenti, abbia disatteso l'obbligo di conseguire l'ammontare complessivo di risparmi imposto dall'art. 9 del decreto-legge n. 78 del 2010. Considerato in diritto 1. - Il Presidente del Consiglio dei ministri ha promosso, tra l'altro, questione di legittimita' costituzionale dell'articolo 8 della legge della Regione Sardegna 4 agosto 2011, n. 16 (Norme in materia di organizzazione e personale), in riferimento agli articoli 3, 97, 117, secondo comma, lettera l), e terzo comma, della Costituzione e agli articoli 3, 4 e 5 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3 (Statuto speciale per la Sardegna). Ad avviso del ricorrente, la norma impugnata [secondo cui «Al personale regionale e degli enti regionali, cui e' stato conferito l'incarico di coordinatore ai sensi dell'articolo 10 della legge regionale 26 febbraio 1996, n. 14 (Programmi integrati d'area), ed e' stata altresi' attribuita, ai sensi dell'articolo 36 della legge regionale 5 settembre 2000, n. 17 (Modifiche ed integrazioni alla legge finanziaria, al bilancio per gli anni 2000-2002 e disposizioni varie), e successive modifiche ed integrazioni, l'indennita' di coordinatore di servizio prevista dal D.P.G.R. 21 dicembre 1995, n. 385 in applicazione del CCRL 1994-1997 all'epoca vigente, e' riconosciuta una indennita' pari al 50 per cento del trattamento economico previsto per i direttori di servizio dall'articolo 42, comma 1, lettera b), del CCRL del personale con qualifica dirigenziale dell'Amministrazione regionale e degli enti strumentali, per i bienni economici 2000/2001, 2002/2003 e 2003/2004»], violerebbe anzitutto gli artt. 3, 4 e 5 della legge cost. n. 3 del 1948, perche' non e' rispettosa dell'elencazione tassativa, contenuta nelle predette norme statutarie, delle materie nelle quali la Regione ha potesta' legislativa. Sarebbe leso, poi, l'art. 117, terzo comma, Cost., perche', prevedendo il riconoscimento di un'indennita' aggiuntiva in favore del personale regionale degli enti regionali cui sia conferito l'incarico di coordinatore, la disposizione censurata comporta l'introduzione di una spesa aggiuntiva per il personale pubblico e pertanto contrasta con i principi in tema di contenimento della spesa per il personale pubblico posti dall'art. 9, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2010, n 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitivita' economica), convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 4, comma 1, legge 30 luglio 2010, n. 212. Sussisterebbe contrasto anche con l'art. 117, secondo comma, lettera l), Cost., perche', stabilendo un aumento del trattamento economico, l'art. 8 della legge reg. Sardegna n. 16 del 2011, realizza un intervento della Regione nella materia dell'ordinamento civile e lede il principio espresso nel titolo III del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), secondo cui ogni regolamentazione del trattamento economico nel pubblico impiego e' rimessa in forma esclusiva alla contrattazione collettiva. Infine, la difesa dello Stato denuncia la lesione degli artt. 3 e 97 Cost., stante l'irragionevole e immotivata attribuzione di un trattamento economico migliorativo ad una parte del personale. 2.- Affidata a diversa pronuncia la decisione sulle altre questioni promosse con il ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri, la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 8 della legge reg. Sardegna n. 16 del 2011 promossa in riferimento all'art. 117, secondo comma, lettera l), Cost., e' fondata. La norma impugnata prevede l'attribuzione di un'indennita' ulteriore rispetto al trattamento economico, proprio della qualifica di appartenenza, ad una categoria di personale della Regione e degli enti regionali e, precisamente, a coloro ai quali sia stato conferito l'incarico di coordinatore dei programmi integrati d'area. Questa Corte ha piu' volte dichiarato l'illegittimita' di disposizioni regionali intervenute in materia di trattamento economico dei dipendenti regionali. In quelle occasioni e' stato affermato che, essendo il rapporto di impiego di tali lavoratori ormai contrattualizzato, la sua disciplina (ivi inclusa quella della retribuzione) rientra nella materia dell'ordinamento civile, riservata alla competenza esclusiva statale (sentenze n. 339 e n. 77 del 2011). In particolare, poi, con la sentenza n. 7 del 2011 e' stata dichiarata l'illegittimita' di una norma regionale che riconosceva, a favore di una certa categoria di personale regionale, un'indennita' in aggiunta al normale trattamento economico e, con la sentenza n. 332 del 2010, l'illegittimita' di una norma che attribuiva a determinati dipendenti regionali un trattamento accessorio in luogo di quello precedentemente goduto. Va dunque dichiarata l'illegittimita' costituzionale dell'art. 8 della legge reg. Sardegna n. 16 del 2011, con assorbimento degli ulteriori profili prospettati dal ricorrente.