ha pronunciato la seguente 
 
                              ORDINANZA 
 
    nel giudizio  di  legittimita'  costituzionale  dell'articolo  3,
comma  5,  della  delibera   legislativa   dell'Assemblea   regionale
siciliana nella seduta del  30  luglio  2012  (disegno  di  legge  n.
184-354), recante « Istituzione della Commissione  regionale  per  la
promozione di condizioni di pari opportunita' tra uomo e donna  nella
Regione»,  promosso  dal  Commissario  dello  Stato  per  la  Regione
siciliana con ricorso notificato il  7  agosto  2012,  depositato  in
cancelleria il 14 agosto 2012 ed iscritto  al  n.  112  del  registro
ricorsi 2012. 
    Udito nella camera di consiglio del 20 novembre 2012  il  Giudice
relatore Sabino Cassese. 
    Ritenuto che il Commissario dello Stato per la Regione siciliana,
con ricorso in via principale  ritualmente  notificato  e  depositato
(reg. ric. n. 112 del 2012), ha proposto  questione  di  legittimita'
costituzionale dell'articolo 3, comma 5, della  delibera  legislativa
del 30 luglio 2012 dell'Assemblea regionale siciliana, con  la  quale
la stessa ha approvato il disegno di legge  n.  184-354  (Istituzione
della Commissione regionale per la promozione di condizioni  di  pari
opportunita' tra uomo e donna nella Regione),  per  violazione  degli
articoli 3 e 97 della Costituzione; 
    che l'art. 3 della  delibera  legislativa  del  30  luglio  2012,
disciplinante la composizione e la durata della Commissione regionale
per la promozione di condizioni di pari opportunita' tra uomo e donna
nella Regione, stabilisce, al  comma  5,  che  «Le  componenti  della
Commissione restano in carica fino alla  scadenza  della  legislatura
regionale in cui sono state  elette;  esse  continuano,  tuttavia,  a
svolgere le loro funzioni fino al rinnovo della Commissione»; 
    che, ad avviso  del  Commissario  dello  Stato,  la  disposizione
impugnata, nel  disporre  che  le  suddette  componenti  «continuano,
tuttavia,  a  svolgere  le  loro  funzioni  fino  al  rinnovo   della
Commissione», rimette  al  Presidente  della  Regione,  titolare  del
potere di nomina, la concreta determinazione della durata  in  carica
dei membri della Commissione, cosi' violando la riserva di  legge  in
materia di  organizzazione  amministrativa,  nonche'  i  principi  di
imparzialita' e buon andamento, stabiliti dall'art. 97 Cost.; 
    che,  secondo  il  ricorrente,  la  medesima  disposizione,   non
motivando in  rapporto  a  specifiche  esigenze  o  situazioni  della
Regione l'opportunita' della proroga della permanenza in carica oltre
la scadenza del termine di durata  previsto  dalla  legge,  lederebbe
altresi' il principio di eguaglianza «rispetto ai membri degli  altri
comitati  ed  organi  collegiali  regionali  cui   e'   preclusa   la
possibilita' di prorogatio»; 
    che la Regione  siciliana  non  si  e'  costituita  nel  giudizio
costituzionale; 
    che, come rappresentato anche dal Commissario dello Stato per  la
Regione  siciliana  nella  memoria  depositata  il  9  ottobre  2012,
successivamente alla proposizione del ricorso,  l'impugnata  delibera
legislativa  e'  stata  promulgata  e  pubblicata   (nella   Gazzetta
Ufficiale della Regione siciliana  del  28  settembre  2012,  n.  41,
supplemento ordinario n. 1 come  legge  della  Regione  siciliana  19
settembre 2012, n. 51 (Istituzione della Commissione regionale per la
promozione di condizioni di pari opportunita' tra uomo e donna  nella
Regione), con omissione della disposizione oggetto di censura; 
    che, conseguentemente, con atto depositato nella  cancelleria  di
questa Corte il 29 ottobre 2012, l'Avvocatura generale dello Stato ha
proposto istanza affinche' sia dichiarata la cessazione della materia
del contendere. 
    Considerato  che  il  Commissario  dello  Stato  per  la  Regione
siciliana  ha  proposto  questione  di  legittimita'   costituzionale
dell'art. 3, comma 5, della delibera legislativa del 30  luglio  2012
dell'Assemblea  regionale  siciliana,  con  la  quale  la  stessa  ha
approvato  il  disegno  di  legge  n.  184-354   (Istituzione   della
Commissione  regionale  per  la  promozione  di  condizioni  di  pari
opportunita' tra uomo e donna nella Regione),  per  violazione  degli
artt. 3 e 97 della Costituzione; 
    che, successivamente alla proposizione del ricorso,  la  predetta
delibera legislativa e' stata  promulgata  e  pubblicata  come  legge
della Regione siciliana 19 settembre 2012, n. 51  (Istituzione  della
Commissione  regionale  per  la  promozione  di  condizioni  di  pari
opportunita' tra uomo e donna nella  Regione),  con  omissione  della
disposizione oggetto di censura; 
    che l'intervenuto esaurimento del  potere  promulgativo,  che  si
esercita necessariamente in modo unitario e contestuale  rispetto  al
testo  deliberato  dall'Assemblea   regionale   siciliana,   preclude
definitivamente la possibilita' che le parti della legge impugnate  e
omesse in sede di promulgazione acquistino o esplichino  una  qualche
efficacia, privando cosi' di  oggetto  il  giudizio  di  legittimita'
costituzionale (ex plurimis, ordinanze nn. 228 e 12 del 2012, nn.  57
e 2 del 2011, nn. 212, 155 e 74 del 2010, n. 186 del 2009, n. 304 del
2008, nn. 358 e 229 del 2007, n. 410 del 2006); 
    che, pertanto,  in  conformita'  alla  giurisprudenza  di  questa
Corte, deve dichiararsi cessata la materia del contendere.