ha pronunciato la seguente 
 
                              ORDINANZA 
 
    nel giudizio di legittimita'  costituzionale  degli  articoli  1,
comma 6, lettere b), punti 2 e 3, d) ed e), 3  e  4,  della  delibera
legislativa della Regione siciliana, recante «Norme di modifica  alla
gestione integrata dei rifiuti» (disegno di  legge  n.  900  -  Norme
stralciate),  approvata  dall'Assemblea  regionale  siciliana   nella
seduta del 30 luglio 2012, promosso dal Commissario dello  Stato  per
la Regione  siciliana  con  ricorso  notificato  il  7  agosto  2012,
depositato in cancelleria il 14 agosto 2012 ed iscritto al n. 113 del
registro ricorsi 2012. 
    Udito nella camera di consiglio del 5 dicembre  2012  il  Giudice
relatore Giuseppe Tesauro. 
    Ritenuto  che,  con  ricorso  notificato  il  7  agosto  2012   e
depositato il 14 agosto 2012,  il  Commissario  dello  Stato  per  la
Regione siciliana ha proposto - in riferimento agli articoli  3,  51,
81, quarto comma, e 97 della Costituzione - questioni di legittimita'
costituzionale degli articoli 1, comma 6, lettere b), punti 2 e 3, d)
ed e), 3 e 4 della  delibera  legislativa  della  Regione  siciliana,
recante «Norme di  modifica  alla  gestione  integrata  dei  rifiuti»
(disegno  di  legge   n.   900   -   Norme   stralciate),   approvata
dall'Assemblea regionale siciliana nella seduta del 30 luglio 2012; 
    che, secondo il ricorrente, il citato art. 1,  recante  modifiche
alla legge regionale 8 aprile 2010,  n.  9  (Gestione  integrata  dei
rifiuti e bonifica dei siti inquinati), in materia di  partecipazione
dei comuni alle S.R.R. (societa'  di  regolamentazione  rifiuti),  di
gestione liquidatoria dei consorzi e delle  societa'  d'ambito  e  di
affidamento provvisorio delle gestioni, al comma 6, lettera b), punto
3, dispone che all'art. 19, comma 2-bis, della legge regionale  n.  9
del 2010, sono apportate le seguenti modifiche:  «le  parole  da  "Le
gestioni cessano il 30 settembre 2012" sino a "si estinguono entro il
31 dicembre 2012."  sono  sostituite  dalle  seguenti:  "Le  gestioni
cessano al momento della trasmissione del piano d'ambito  di  cui  al
comma 4 dell'articolo 10 all'Assessorato regionale dell'energia e dei
servizi di pubblica utilita' e comunque  non  oltre  il  31  dicembre
2012. In merito alla gestione liquidatoria si applica quanto previsto
dal comma 6 dell'articolo 45 della legge regionale 12 maggio 2010, n.
11 e successive modifiche ed integrazioni.  Gli  attuali  consorzi  e
societa' d'ambito si estinguono entro il 31 dicembre 2012"»; il comma
6, lettera e), di detta norma stabilisce, invece,  che  il  comma  12
dell'art. 19 della legge regionale n. 9 del 2010  e'  sostituito  dal
seguente: «12. Fino all'effettivo esercizio delle funzioni  conferite
dalla presente legge, e comunque fino all'inizio  della  gestione  da
parte dei soggetti individuati ai sensi dell'articolo 15, i  soggetti
gia' deputati, a qualunque titolo, alla gestione integrata del  ciclo
dei  rifiuti,  o  comunque  nella  stessa  coinvolti,  continuano  ad
assicurare,  alle  medesime  condizioni,   l'integrale   e   regolare
prosecuzione delle attivita'»; 
    che, a suo avviso, dette norme violerebbero  gli  artt.  3  e  97
Cost., in quanto introdurrebbero discipline tra loro incompatibili  e
sarebbe «di tutta evidenza che soggetti  "ope  legis"  estinti»  alla
data del 31  dicembre  2012  «non  potranno  mantenere  la  capacita'
giuridica con conseguente impossibilita' per gli stessi di  porre  in
essere qualsiasi attivita' giuridicamente rilevante quale ad  esempio
la stipula dei contratti e la fatturazione dei servizi resi»; 
    che l'impugnato art. 1, comma 6, lettera b),  punto  2,  modifica
l'art. 19,  comma  2-bis,  della  legge  regionale  n.  9  del  2010,
autorizzando «il Dipartimento regionale dell'energia e dei servizi di
pubblica utilita' ad anticipare risorse finanziarie anche ai consorzi
e alle societa' d'ambito in liquidazione, per far  fronte  ai  propri
debiti o anticipazioni concessi a seguito di istanza corredata da  un
piano  finanziario  di  rimborso  approvato  dal  consorzio  o  dalla
societa' d'ambito  ed  asseverato  dai  comuni  soci,  a  valere  sui
trasferimenti erogati dalla Regione in favore di questi  ultimi»,  ai
sensi dell'articolo 76 della legge regionale  26  marzo  2002,  n.  2
(Disposizioni programmatiche e finanziarie per l'anno  2002),  o  con
eventuali altre assegnazioni di competenza degli enti locali; 
    che,  secondo  il  Commissario  dello   Stato,   siffatta   norma
violerebbe gli artt. 81, quarto comma, e 97 Cost., poiche' non indica
ne' l'ammontare  complessivo  delle  anticipazioni  autorizzabili  da
parte  del  competente  Dipartimento  regionale,   ne'   le   risorse
finanziarie con le quali farvi fronte e dare  copertura  ai  maggiori
oneri posti a carico del bilancio regionale e la circostanza che tale
norma integra l'art. 19, comma 2-bis, della legge regionale n. 9  del
2010,  il  cui  primo  capoverso  autorizza  detto  Dipartimento   ad
anticipare le risorse finanziarie a valere  sulle  disponibilita'  di
cui all'U.P.B. 5.2.1.3.99  cap  243311  e  all'U.P.B.  7.3.1.3.2  cap
191304, non escluderebbe la violazione dell'art.  81,  quarto  comma,
Cost.,  dal  momento  che  neppure  risulta  accertata   «l'eventuale
esistenza di risorse disponibili  nelle  dotazioni  dei  capitoli  in
questione, gia' destinati ad interventi disposti da precedenti  norme
e, conseguentemente, a stornare i fondi non impegnati  per  la  nuova
finalita'», mentre il nomenclatore del capitolo 191304 indica tra  le
leggi regionali che autorizzano la spesa alcune che  «non  dispongono
l'erogazione di anticipazioni o  finanziamenti  alle  societa'  degli
ambiti territoriali ottimali ne', tanto meno, indicano le risorse con
cui farvi fronte»; 
    che, a suo avviso,  siffatta  disposizione  regionale,  anche  in
relazione ai rilievi svolti dalla Corte dei conti in sede di parifica
del rendiconto generale della  Regione  per  l'esercizio  finanziario
2011, potrebbe celare l'intento di regolarizzare ex  post  erogazioni
di anticipazioni a soggetti non ammessi  al  beneficio  in  questione
dalla normativa vigente, sicche' l'estensione della disciplina  delle
anticipazioni, originariamente  ristretta  ai  comuni  ed  agli  enti
locali, «potrebbe non essere sostenuta  da  interessi  di  preminente
importanza  generale  legislativamente  rilevanti»,  con  conseguente
violazione degli artt. 3 e 97 Cost.; 
    che il citato art. 1, comma 6, lettera d), dispone che nel  comma
8 dell'art. 19 della legge regionale n. 9 del 2010  «dopo  le  parole
"Il personale di cui ai commi 6 e 7  e'  assunto"  sono  inserite  le
seguenti: "all'esito delle procedure di costituzione delle  S.R.R.  e
della trasmissione  della  dotazione  organica  di  cui  al  comma  9
dell'articolo 7, nonche'"», con la conseguenza che tutto il personale
di cui ai commi 6 e 7 di tale  articolo  sarebbe  assunto  «all'esito
della procedura di costituzione delle  S.R.R.  e  della  trasmissione
delle rispettive dotazioni organiche senza  attendere  l'approvazione
delle stesse con decreto dell'assessore regionale per l'energia  e  i
servizi di pubblica utilita'»; 
    che, ad avviso del ricorrente, questa siffatta norma si  porrebbe
in  contrasto  con  gli  artt.  3  e  97   Cost.,   poiche'   sarebbe
incompatibile con l'art. 7, comma 9, della legge regionale n.  9  del
2010, «in base alla quale la mancata definizione del procedimento  di
approvazione  della  dotazione  organica  da   parte   dell'Assessore
impedisce alle S.R.R. di ricorrere "a  qualsiasi  assunzione",  oltre
che  all'instaurazione   di   qualsiasi   rapporto   di   consulenza,
collaborazione o incarico esterno,  nonche'  di  rapporti  di  lavoro
disciplinati» dal decreto  legislativo  10  settembre  2003,  n.  276
(Attuazione delle deleghe in materia di  occupazione  e  mercato  del
lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003,  n.  30),  non  apparendo
comprensibile come dette societa' «possano assumere il  personale  in
base alla adozione della propria dotazione organica quando  poi  alle
stesse e' impedito di procedere a "qualsiasi assunzione" prima  della
conclusione del  procedimento  di  approvazione  di  quest'ultima»  e
potendo  derivare  dall'applicazione  della  stessa  l'assunzione  di
dipendenti senza il previo espletamento di una procedura selettiva; 
    che, pertanto, detta disposizione si porrebbe in contrasto con il
principio  del  concorso  pubblico,  in  quanto   non   permette   di
distinguere procedure e modalita' di assunzione diverse a seconda che
si tratti del personale addetto gia' in servizio presso le societa' o
i consorzi d'ambito e proveniente dai comuni, dalle province o  dalla
regione (oggetto del comma 6) ovvero di quello indicato dal comma  7,
proveniente anche dalle societa' a parziale partecipazione  pubblica,
a qualsiasi titolo in servizio alla data del 31 dicembre 2009, mentre
il mancato ricorso alla forma ordinaria di reclutamento  non  sarebbe
giustificato da alcuna ragione straordinaria e costituirebbe un  mero
privilegio, con conseguente violazione degli artt. 3, 51 e 97 Cost.; 
    che l'impugnato art. 3 ha aggiunto dopo il comma 11  dell'art.  7
della legge regionale n. 9  del  2010,  il  comma  11-bis,  il  quale
dispone: «in deroga a quanto previsto dal comma 1  dell'articolo  19,
il consorzio o la societa' d'ambito,  ove  il  territorio  del  nuovo
ambito territoriale individuato ai  sensi  dell'articolo  5  coincida
esattamente con quello del  precedente,  puo',  previa  revoca  della
liquidazione, procedere alla trasformazione in S.R.R.,  a  condizione
che nell'ambito sia in funzione da  almeno  due  anni  un  patrimonio
impiantistico destinato al servizio della raccolta differenziata»; 
    che, secondo il ricorrente, tale norma  renderebbe  possibile  la
trasformazione di societa' d'ambito o consorzi, previa  revoca  della
liquidazione, in S.R.R., senza disciplinare  gli  aspetti  finanziari
dei relativi rapporti attivi e passivi e il finanziamento della spesa
per  l'estinzione  delle  passivita'  pregresse  e   tale   omissione
comporterebbe la violazione dell'art. 97  Cost.,  in  quanto  sarebbe
«foriera di incertezza, che si puo'  tradurre  in  cattivo  esercizio
delle funzioni affidate alla cura  della  pubblica  amministrazione»,
avendo,  inoltre,  questa  Corte  affermato  «l'obbligatorieta',  nel
trasferimento di compiti da un soggetto pubblico ad un  altro,  della
scelta di tenere indenne l'ente subentrante dalle passivita' maturate
nella gestione di quello sostituito,  soppresso  o  trasformato»,  al
fine di garantire che le strutture pubbliche oggetto di interventi di
riforma (quali  le  S.R.R.)  incomincino  ad  operare,  senza  essere
gravate dal peso delle precedenti gestioni; 
    che, infine, l'impugnato art.  4  autorizza  l'Irfis-Fin  Sicilia
s.p.a., societa' a partecipazione regionale,  a  rilasciare  garanzie
fideiussorie, senza specificazione alcuna sulla natura  ed  i  limiti
delle stesse, non solo  riguardo  ai  debiti  dei  consorzi  e  delle
societa' d'ambito sinora accertati, ma anche a quelli che matureranno
sino al 31 dicembre 2012, nei confronti di  terzi  creditori  per  le
anticipazioni su crediti che a questi  ultimi  siano  stati  concessi
dalle banche, prevedendo, inoltre, la concessione  di  contributi  in
conto interessi, per le operazioni di cessione di crediti  effettuate
dalle banche, comprese le societa' di factoring e di  leasing,  senza
determinare l'ammontare delle spese autorizzate; 
    che, ad avviso del ricorrente, la lettera della disposizione e la
mancata fissazione di limiti o criteri di determinazione degli oneri,
sia per l'erogazione dei  contributi,  sia  per  l'adempimento  della
garanzia prestata, comporterebbe la violazione degli artt.  81  e  97
Cost.,  in  quanto  non  e'  sufficiente  a  far  ritenere  adempiuto
l'obbligo di copertura degli oneri previsti il  mero  riferimento  ad
autorizzazioni di spesa gia' esistenti  nel  bilancio  regionale,  ma
destinate a finalita' diverse, dal momento che questa Corte,  con  la
sentenza n. 115 del 2012, ha affermato che «la riduzione o l'utilizzo
di precedenti autorizzazioni di  spesa  deve  infatti  essere  sempre
espressa  ed  analiticamente  quantificata,  in   quanto   idonea   a
compensare esattamente  gli  oneri  indotti  dalla  nuova  previsione
legislativa»; 
    che la Regione siciliana non si e' costituita in giudizio. 
    Considerato che, successivamente  all'impugnazione,  la  delibera
legislativa della Regione siciliana, recante «Norme di modifica  alla
gestione integrata dei rifiuti» (disegno di  legge  n.  900  -  Norme
stralciate),  approvata  dall'Assemblea   regionale   siciliana   con
deliberazione del 30 luglio 2012, e' stata pubblicata nel supplemento
ordinario n. 1 alla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana (parte
I) n. 41 del 28 settembre 2012, come legge della Regione siciliana 19
settembre 2012, n. 49 (Norme di modifica alla gestione integrata  dei
rifiuti), con omissione di tutte le disposizioni oggetto di censura; 
    che,  secondo  la  costante  giurisprudenza  di   questa   Corte,
l'intervenuto esaurimento del potere  promulgativo,  il  quale  viene
esercitato necessariamente in modo unitario e contestuale rispetto al
testo  deliberato  dall'Assemblea   regionale   siciliana,   preclude
definitivamente la possibilita' che le parti della legge impugnate ed
omesse in sede di promulgazione acquistino o esplichino una qualsiasi
efficacia, privando cosi' di  oggetto  il  giudizio  di  legittimita'
costituzionale (per tutte, tra le piu' recenti, ordinanze n. 228,  n.
157 e n. 137 del 2012); 
    che, pertanto, si e' determinata la cessazione della materia  del
contendere.