ha pronunciato la seguente 
 
                              SENTENZA 
 
    nel giudizio di legittimita'  costituzionale  degli  articoli  1,
commi 5 e 6, e 5 della legge della Regione Campania 27 gennaio  2012,
n. 2 (Bilancio di previsione della Regione Campania per l'anno 2012 e
Bilancio  pluriennale  per  il  triennio  2012-2014),  promosso   dal
Presidente del Consiglio dei ministri con ricorso notificato il 27-28
marzo 2012, depositato in cancelleria il 30 marzo 2012 ed iscritto al
n. 66 del registro ricorsi 2012. 
    Visto l'atto di costituzione della Regione Campania; 
    udito nell'udienza  pubblica  del  7  novembre  2012  il  Giudice
relatore Aldo Carosi; 
    uditi l'avvocato dello Stato Angelo Venturini per  il  Presidente
del Consiglio dei ministri e l'avvocato Beniamino Caravita di Toritto
per la Regione Campania. 
 
                          Ritenuto in fatto 
 
    1. - Il  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  ha  sollevato
questione di legittimita' costituzionale degli articoli 1, commi 5  e
6, e 5 della legge della  Regione  Campania  27  gennaio  2012  n.  2
(Bilancio di previsione della Regione  Campania  per  l'anno  2012  e
bilancio pluriennale  per  il  triennio  2012-2014),  pubblicata  nel
Bollettino Ufficiale  della  Campania  n.  6  del  28  gennaio  2012,
denunciandone il contrasto con gli artt. 81,  quarto  comma,  e  117,
secondo comma, lettera e), della Costituzione. 
    In particolare, l'art. 1 (bilancio annuale), comma  5,  autorizza
l'iscrizione  nell'unita'  previsionale  di   base   (UPB)   7.28.64,
denominata  «Fondi  di  riserva  per  spese  obbligatorie  e  per  il
pagamento dei residui passivi colpiti da perenzione amministrativa  e
reclamati dai creditori», della somma di euro 600.000.000,00  per  il
pagamento degli impegni di  spesa  di  parte  corrente  ed  in  conto
capitale regolarmente assunti negli esercizi  precedenti,  caduti  in
perenzione alla chiusura dell'esercizio precedente a  quello  cui  la
presente legge si riferisce, che  si  prevede  di  pagare  nel  corso
dell'esercizio 2012. Per la copertura finanziaria  la  norma  prevede
che «si fara' fronte con quota parte del risultato di amministrazione
- avanzo di amministrazione». 
    Il  successivo  comma   6   del   medesimo   articolo   autorizza
l'iscrizione nell'unita' previsionale  di  base  6.23.57,  denominata
«Spese generali, legali, amministrative e diverse»,  della  somma  di
euro 100.000.000,00 per il pagamento dei debiti fuori  bilancio.  Per
la copertura finanziaria la norma prevede che «si  fara'  fronte  con
quota  parte  del  risultato   di   amministrazione   -   avanzo   di
amministrazione». 
    L'art. 5 regola il ricorso al mercato  finanziario  nei  seguenti
termini: «1. E' autorizzato il ricorso  al  mercato  finanziario  per
l'esercizio 2012, ai sensi e per gli effetti dell'articolo  3,  comma
4, e  dell'articolo  9  della  legge  regionale  n.  7/2002,  per  la
realizzazione di  investimenti  e  per  partecipare  a  societa'  che
svolgano  attivita'  strumentali  rispetto   agli   obiettivi   della
programmazione regionale (Allegato B). 2. Il limite complessivo entro
il quale e' autorizzato il ricorso al mercato finanziario di  cui  al
comma 1 e' di euro  144.831.213,90,  la  cui  incidenza  deve  essere
contenuta entro il limite previsto dall'articolo 9,  comma  2,  della
legge regionale n. 7/2002, alle migliori condizioni  di  mercato.  3.
L'ammortamento dei mutui di cui al comma 1 non puo' decorrere da data
anteriore al 1  ottobre  2012.  4.  La  Giunta  regionale,  ai  sensi
dell'articolo 41 della legge 28 dicembre 2001, n.  448  (Disposizioni
per la formazione del bilancio annuale e pluriennale  dello  Stato  -
legge finanziaria 2002) e successive norme  vigenti  in  materia,  e'
autorizzata ad effettuare operazioni di ristrutturazione  del  debito
preesistente, mediante utilizzazione degli strumenti creditizi in uso
nei mercati finanziari,  qualora  le  condizioni  di  rifinanziamento
consentano una riduzione del valore delle passivita' totali a  carico
della Regione». 
    Lo Stato impugna le suddette norme per i seguenti motivi:  l'art.
1, comma 5, destina euro  600.000.000,00  al  pagamento  dei  residui
perenti che si prevede saranno pagati nel corso dell'esercizio 2012. 
    In proposito, il Presidente del Consiglio dei ministri  evidenzia
che la copertura finanziaria di tale spesa e' garantita da una  quota
parte del «risultato di amministrazione - avanzo di  amministrazione»
malgrado non sia stata ancora certificata l'effettiva  disponibilita'
con l'approvazione del rendiconto per l'esercizio finanziario 2011. 
    Quindi, secondo la ricorrente, la disposizione regionale in esame
si porrebbe in contrasto con l'art. 44, comma 3,  della  legge  della
Regione Campania 30 aprile 2002, n. 7  (Ordinamento  contabile  della
Regione Campania articolo 34, comma 1, D.Lgs. 28 marzo 2000, n.  76),
il quale prevede che l'utilizzo dell'avanzo di  amministrazione  puo'
avvenire soltanto quando ne sia dimostrata l'effettiva disponibilita'
con l'approvazione del rendiconto dell'anno precedente. 
    Inoltre, lo Stato ritiene che tale stanziamento, oltre ad  essere
privo di disponibilita' di cassa, appaia sottostimato  rispetto  alle
effettive esigenze derivanti da eventuali re-iscrizioni  dei  residui
perenti, tenuto conto  che  il  loro  ammontare,  alla  data  del  31
dicembre 2009, ultimo dato ufficiale disponibile, era  pari  a  circa
3.870.000.000 euro. 
    Sussisterebbe,  di  conseguenza,  secondo   il   Presidente   del
Consiglio dei ministri, la violazione  dell'art.  81,  quarto  comma,
Cost. e dell'art. 117, secondo comma, lettera e), Cost. in materia di
sistema tributario e contabile. 
    L'art. l, comma 6 della legge reg. Campania n. 2 del 2012 destina
euro  100.000.000  (UPB  6.23.57)  al  pagamento  dei  debiti   fuori
bilancio. In proposito,  il  patrocinio  erariale  evidenzia  che  la
copertura finanziaria di tale spesa e' garantita da una  quota  parte
del «risultato  di  amministrazione  -  avanzo  di  amministrazione»,
malgrado non sia stata ancora certificata l'effettiva  disponibilita'
con l'approvazione del rendiconto per l'esercizio finanziario 2011. 
    Pertanto, secondo il ricorrente,  la  disposizione  regionale  in
esame si porrebbe in contrasto con l'art. 44, comma 3, della legge di
contabilita' regionale n.  7  del  2002,  il  quale  prevede  che  si
consideri dimostrata l'effettiva  disponibilita'  con  l'approvazione
del rendiconto dell'anno precedente. 
    Inoltre, prosegue lo Stato, in termini  di  cassa  la  previsione
risulta insufficiente. 
    Sussisterebbe,  di  conseguenza,  secondo   il   Presidente   del
Consiglio dei ministri, la violazione  dell'art.  81,  quarto  comma,
della Costituzione e dell'art. 117, secondo comma, lettera e),  della
Costituzione in materia di sistema tributario e contabile. 
    L'art.  5  autorizza  il  ricorso  al  mercato  finanziario   per
l'esercizio 2012 per un importo pari ad euro 144.831.213,90. 
    Osserva il Presidente del Consiglio dei ministri che  la  Regione
Campania non  ha  ancora  approvato  il  rendiconto  per  l'esercizio
finanziario 2010. 
    Pertanto, il richiamato art. 5 contrasterebbe con l'art. 9, comma
4, della legge di contabilita' regionale n.  7  del  2002,  il  quale
prevede che non puo'  essere  autorizzata  la  contrazione  di  nuovo
indebitamento se non e' stato approvato dal  Consiglio  regionale  il
rendiconto dell'esercizio di due anni  precedenti  a  quello  al  cui
bilancio il nuovo indebitamento si riferisce. 
    Evidenzia  inoltre  lo  Stato  che   non   essendo   specificato,
nell'Allegato B alla legge in esame,  il  dettaglio  dei  capitoli  e
delle unita' previsionali di  base  finanziate  dalle  operazioni  di
indebitamento,  non  si  potrebbe  valutare  se  tale   importo   sia
utilizzato per finanziare spese di investimento sulla base di  quanto
stabilito dall'art. 3, commi da 16 a 21-bis, della legge 24  dicembre
2003, n. 350, recante «Disposizioni per la  formazione  del  bilancio
annuale  e  pluriennale  dello  Stato  (legge   finanziaria   2004)»,
dall'art. 62 del decreto-legge 25 giugno 2008, n.  112  (Disposizioni
urgenti  per  lo   sviluppo   economico,   la   semplificazione,   la
competitivita',  la  stabilizzazione  della  finanza  pubblica  e  la
perequazione tributaria), convertito in legge 6 agosto 2008, n.  133,
nonche' dalle disposizioni recate dall'art. 10, comma 2, della  legge
16 maggio 1970, n. 281  (Provvedimenti  finanziari  per  l'attuazione
delle Regioni a statuto ordinario), cosi' come  modificato  dall'art.
8, comma 2, della legge 12 novembre 2011, n. 183 (Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge  di
stabilita' 2012). 
    Riguardo, poi, al pagamento degli oneri di ammortamento in  conto
interessi  e  in  conto  capitale  derivanti  dalle   operazioni   di
indebitamento gia' realizzate dalla Regione, obietta lo Stato che gli
stessi non vengono quantificati e non  vengono  neanche  indicate  le
correlate UPB di copertura finanziaria, sia riguardo al  bilancio  di
previsione annuale 2012 che al bilancio pluriennale 2012-2014. 
    Di conseguenza, per quanto in precedenza argomentato, secondo  la
ricorrente  la  disposizione  regionale  in  esame  si  porrebbe   in
contrasto con l'art. 81,  quarto  comma,  della  Costituzione  e  con
l'art. 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione in  materia
di sistema tributario e contabile. 
    2. - In data 7 maggio 2012 si e' costituita la Regione  Campania,
in persona del Presidente pro tempore della Giunta regionale, secondo
quanto deciso con delibera della Giunta n. 188 del  12  aprile  2012,
eccependo l'inammissibilita' e comunque  l'infondatezza  del  ricorso
statale. 
    3. - All'udienza pubblica del 7 novembre  2012  la  difesa  della
Regione ha depositato una attestazione datata 5 novembre 2012  (prot.
n. 2012.0000 872/P) del Segretario generale del  Consiglio  regionale
della  Campania,  diretta  al  capo  dell'Ufficio   legislativo   del
Presidente della Giunta regionale,  nella  quale  si  da'  conto  del
procedimento di approvazione della legge regionale 3 agosto 2012,  n.
25  (Rendiconto  generale  della  Regione  Campania  per  l'esercizio
finanziario 2011) e della successiva  legge  9  agosto  2012,  n.  28
(Variazione al bilancio di previsione per l'anno finanziario 2012). 
 
                       Considerato in diritto 
 
    1. - Con ricorso n. 66 del 2012 il Presidente del  Consiglio  dei
ministri ha promosso questione di legittimita'  costituzionale  degli
articoli 1, commi 5 e 6, e 5 della legge della  Regione  Campania  27
gennaio 2012, n. 2 (Bilancio di previsione della Regione Campania per
l'anno 2012  e  bilancio  pluriennale  per  il  triennio  2012-2014),
denunciandone il contrasto con gli artt. 81,  quarto  comma,  e  117,
secondo comma, lettera e), della Costituzione. 
    Entrambi i commi 5 e 6 dell'art. 1 della legge regionale n. 2 del
2012 - il primo inerente  al  fondo  per  il  pagamento  dei  residui
perenti quantificato in euro 600.000.000,00 (UPB 7.28.64), il secondo
relativo  al  fondo  per  il  pagamento  dei  debiti  fuori  bilancio
dimensionato in euro 100.000.000,00 (UPB 6.23.57)  -  sono  censurati
per il fatto che la copertura  finanziaria  necessaria  al  pagamento
delle partite di spesa da  essi  previste  sarebbe  insufficiente  in
termini  di  cassa  e,  soprattutto,  sarebbe   realizzata   mediante
utilizzazione   dell'avanzo   di    amministrazione    dell'esercizio
precedente in assenza di certificazione di effettiva disponibilita' a
causa della  mancata  approvazione  del  rendiconto  per  l'esercizio
finanziario 2011. Le disposizioni regionali in esame si porrebbero in
contrasto con l'art. 44, comma 3, della legge della Regione  Campania
30 aprile 2002, n. 7 (Ordinamento contabile  della  Regione  Campania
articolo 34, comma 1, decreto legislativo 28 marzo 2000, n. 76) -  il
quale prevede che  l'utilizzo  dell'avanzo  di  amministrazione  puo'
avvenire soltanto quando ne sia dimostrata l'effettiva disponibilita'
con  l'approvazione  del  rendiconto  dell'anno   precedente   -   e,
conseguentemente, con l'art. 81, quarto comma, Cost., per il  profilo
della copertura della spesa (in tal  senso  la  sentenza  n.  70  del
2012), nonche' con l'art.  117,  secondo  comma,  lettera  e),  Cost.
inerente alla competenza esclusiva dello Stato in materia di  sistema
contabile. 
    Con riguardo all'art.  1,  comma  5,  della  legge  impugnata  il
Presidente del  Consiglio  dei  ministri  censura  anche  la  pretesa
sottostima del fondo per il pagamento dei residui passivi  perenti  -
pari ad euro 600.000.000,00  (UPB  7.28.64)  -  il  cui  stanziamento
sarebbe insufficiente «rispetto alle effettive esigenze derivanti  da
eventuali reiscrizioni  dei  residui  perenti  il  cui  ammontare  al
31/12/2009, ultimo  dato  ufficiale  disponibile,  e'  pari  a  circa
3.870.000.000,00 di euro». 
    La Regione Campania e'  intervenuta  piu'  volte  nel  corso  del
corrente anno con provvedimenti legislativi, i cui  effetti  si  sono
riflessi  -  direttamente  od  indirettamente  -  sulle  disposizioni
impugnate dallo Stato. 
    In particolare, con la legge della  Regione  Campania  10  maggio
2012,  n.  8  (Rendiconto  generale  della   Regione   Campania   per
l'esercizio finanziario 2010), e' stato approvato il rendiconto della
Regione Campania per l'esercizio finanziario 2010 e con la successiva
legge regionale 3 agosto  2012,  n.  25  (Rendiconto  generale  della
Regione  Campania  per  l'esercizio  finanziario  2011),  quello  per
l'esercizio finanziario 2011. 
    Quest'ultimo presenta un risultato  di  amministrazione  positivo
consistente  in  un  avanzo   di   amministrazione   pari   ad   euro
6.054.475.869,26. 
    La successiva legge della Regione Campania 9 agosto 2012,  n.  28
(Variazione al bilancio di  previsione  della  Regione  Campania  per
l'anno finanziario 2012), in seguito all'approvazione del  rendiconto
relativa all'esercizio finanziario 2011, ha modificato (artt. 1, 2, 3
e 4) lo stato di previsione di competenza e di cassa sia dell'entrata
che della spesa del bilancio per l'anno finanziario 2012. 
    Costituitasi in giudizio, la Regione Campania ha chiesto che, con
riferimento alle  questioni  sollevate,  il  ricorso  sia  dichiarato
inammissibile o comunque infondato. 
    Nel corso dell'udienza la Regione ha fatto presente che le  norme
afferenti all'impiego dell'avanzo  di  amministrazione  presunto  non
hanno  avuto  alcuna  attuazione  fino  all'intervenuta   abrogazione
disposta dagli artt. 1 e 2 della legge regionale n. 28  del  2012  di
variazione del bilancio. 
    La Regione, con il consenso della controparte, ha depositato  una
attestazione del segretario generale del  Consiglio  regionale  dalla
quale si evince la mancata attuazione delle  disposizioni  impugnate.
Queste  ultime  hanno  infatti  subito  l'effetto  abrogativo   dalla
successiva legge di variazione del bilancio n. 28 del  2012,  che  ha
utilizzato - per la copertura dei suddetti residui perenti relativi a
debiti, scaduti e non onorati negli esercizi precedenti, ed a  debiti
fuori   bilancio   -   una   quota   parte   (complessivamente   euro
700.000.000,00)    dell'avanzo    di    amministrazione    di    euro
6.054.475.869,26, accertato per l'esercizio del 2011 ed approvato  ai
sensi dell'art. 2 della legge reg. Campania n. 25 del 2012. 
    Il Presidente del Consiglio dei ministri  ha  altresi'  impugnato
l'art. 5 della stessa legge regionale n. 2 del 2012, il quale dispone
il ricorso al mercato finanziario per l'esercizio 2012 da parte della
Regione Campania per un importo pari ad euro 144.831.213,90. 
    La  resistente,  alla  data  di  approvazione  del  bilancio   di
previsione  2012,  non  aveva  ancora  approvato  il  rendiconto  per
l'esercizio finanziario 2010. Da cio' deriverebbe  il  contrasto  con
l'art. 9, comma 4, della legge di contabilita'  regionale  n.  7  del
2002, il quale prevede che non puo' essere autorizzato  l'accesso  al
nuovo indebitamento se non e' stato approvato dal Consiglio regionale
il rendiconto dell'esercizio di due anni precedenti a quello  al  cui
bilancio il nuovo indebitamento si riferisce. Secondo  il  Presidente
del  Consiglio  dei  ministri  non  sarebbe  neppure  specificato  il
dettaglio dei capitoli e delle UPB  finanziate  dalle  operazioni  di
indebitamento, cosi' da precludere il riscontro previsto dall'art. 3,
commi da 16 a 21-bis, della legge 24 dicembre 2003, n.  350,  recante
«Disposizioni per la formazione del bilancio  annuale  e  pluriennale
dello  Stato  (legge  finanziaria  2004)»,   e   dall'art.   62   del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112  (Disposizioni  urgenti  per  lo
sviluppo  economico,  la  semplificazione,  la   competitivita',   la
stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria),
convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, in ordine  alla  natura
di investimenti delle spese cosi' finanziate. 
    Con riguardo agli oneri di ammortamento in conto interessi ed  in
conto capitale  derivanti  dalle  operazioni  di  indebitamento  gia'
realizzate dalla Regione, essi non verrebbero quantificati e  neppure
sarebbero indicate le correlate UPB di copertura finanziaria, sia  in
relazione al bilancio di previsione  annuale  2012  che  al  bilancio
pluriennale 2012-2014. 
    Infine, sempre in tema di indebitamento, non sarebbero rispettate
le disposizioni recate dall'art. 10, comma 2, della legge  16  maggio
1970, n. 281 (Provvedimenti finanziari per l'attuazione delle Regioni
a statuto ordinario), come modificato dall'art.  8,  comma  2,  della
legge  12  novembre  2011,  n.  183,  recante  «Disposizioni  per  la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato  (Legge  di
stabilita' 2012)», il quale subordina la contrazione dei mutui  e  le
operazioni di indebitamento alla condizione che l'importo complessivo
delle annualita' di ammortamento per capitale ed interesse dei  mutui
e delle altre forme di indebitamento,  in  estinzione  nell'esercizio
considerato, non superi il 20% del totale complessivo  delle  entrate
tributarie non vincolate e  che  gli  oneri  futuri  di  ammortamento
trovino copertura nell'ambito del bilancio pluriennale della  Regione
stessa. 
    Per tutti gli esposti  motivi  l'art.  5  della  legge  regionale
impugnata violerebbe - secondo il  ricorrente  -  l'art.  81,  quarto
comma, Cost. per difetto di copertura e l'art.  117,  secondo  comma,
lettera e), Cost. in materia di sistema contabile. 
    Anche in  ordine  all'impugnazione  dell'art.  5  la  Regione  ha
chiesto che  il  ricorso  sia  dichiarato  inammissibile  o  comunque
infondato. 
    2. - Deve essere preliminarmente dichiarata la  cessazione  della
materia del contendere in  relazione  alle  censure  formulate  -  in
riferimento all'art. 81, quarto comma, e all'art. 117, secondo comma,
lettera e), Cost. - nei confronti dell'art. 1, commi  5  e  6,  della
legge reg. Campania n. 2 del  2012,  con  riguardo  all'utilizzazione
dell'avanzo di amministrazione dell'esercizio precedente  in  assenza
di certificazione di effettiva disponibilita' a causa  della  mancata
approvazione del rendiconto  per  l'esercizio  finanziario  2011.  Le
citate  disposizioni  hanno   subito   l'effetto   abrogativo   della
successiva legge regionale n. 28  del  2012,  avente  ad  oggetto  la
variazione al bilancio di previsione  per  l'anno  finanziario  2012.
Tali  disposizioni  infatti  trovavano   rappresentazione   contabile
nell'allegato D al bilancio di previsione del suddetto esercizio, ove
erano rispettivamente iscritte le  somme  presuntivamente  ricavabili
dal risultato di amministrazione 2011 (UPB in entrata 15.49.89 - euro
600.000.000,00 e 15.49.90 - euro 100.000.000,00) e previsto  il  loro
speculare impiego per il pagamento dei residui perenti (UPB di  spesa
7.28.64 - euro 600.000 - comma 5) e dei debiti fuori bilancio (UPB di
spesa 6.23.57 - euro 100.000 - comma 6). Gli artt. 1, 2, 3 e 4  della
legge regionale n. 28  del  2012  hanno  modificato,  rispettivamente
nella parte entrata e spesa, sia per competenza  che  per  cassa,  il
bilancio di previsione 2012,  espungendo  dall'ambito  delle  risorse
utilizzate l'avanzo d'amministrazione presunto  e,  correlativamente,
dalla parte spesa  le  due  destinazioni  impugnate  con  il  ricorso
statale. 
    Le quattro poste di entrata e  di  spesa  correlate  sono  state,
quindi, reiscritte  nel  bilancio  2012,  prevedendone  la  copertura
attraverso l'avanzo di  amministrazione  accertato,  per  l'esercizio
2011, con l'art. 2 della legge regionale n. 25  del  2012.  Cio'  nel
rispetto dell'art. 44 della legge generale di contabilita'  regionale
n. 7 del 2002 - peraltro richiamato  dallo  stesso  ricorrente  -  il
quale, in conformita' ai principi generali vigenti in  materia,  dopo
aver previsto al comma 2 che  «Il  risultato  di  amministrazione  e'
accertato con l'approvazione del rendiconto e puo' consistere  in  un
avanzo o in un disavanzo di amministrazione. Esso e' pari al fondo di
cassa aumentato dei residui attivi e diminuito dei residui  passivi»,
prescrive al comma 3 che «L'utilizzo dell'avanzo  di  amministrazione
puo'  avvenire  soltanto  quando  ne   sia   dimostrata   l'effettiva
disponibilita'   con   l'approvazione   del   rendiconto    dell'anno
precedente». 
    Dall'esame delle disposizioni succedutesi nel tempo e  da  quanto
attestato in udienza, si ricava che i commi 5 e 6 dell'art.  1  della
legge reg. Campania n. 2 del 2012 non hanno avuto attuazione  durante
il periodo della loro vigenza. 
    Dunque, la legge di variazione del bilancio, che ha avuto effetto
abrogativo  sulle  disposizioni  impugnate,   trova   presupposto   e
fondamento nelle precedenti leggi regionali n. 8 del 2012 e n. 25 del
2012, con le quali sono stati rispettivamente approvati i  rendiconti
della  Regione  Campania  per  l'esercizio  finanziario  2010  e  per
l'esercizio finanziario 2011. Il risultato di quest'ultimo e' attivo,
dal punto di vista economico,  per  un  avanzo  complessivo  di  euro
6.054.475.869,26 (art. 2 della legge regionale n. 25 del 2012). 
    Fermo restando che il Presidente del Consiglio dei  ministri  non
ha impugnato la norma della predetta legge regionale n. 25  del  2012
contenente l'accertamento e che, conseguentemente,  non  puo'  essere
impedito alla Regione Campania di impiegare l'avanzo accertato  nella
richiamata  sede  legislativa,  occorre   sottolineare   come   detto
risultato economico si realizzi  attraverso  l'applicazione  -  nella
parte entrata del bilancio - di residui attivi, in  sostanza  crediti
non riscossi nell'esercizio 2011 e negli  anni  precedenti,  pari  ad
euro  24.524.839.528,30  (art.  2,  lettera  d,  della  stessa  legge
regionale n. 25 del 2012). Inoltre, l'art. 3 di detta legge certifica
un  conto  generale  del  patrimonio  in   passivo   netto   per   la
ragguardevole  somma  di  euro  7.414.668.159,77,  cifra  addirittura
superiore all'avanzo di amministrazione approvato col precedente art.
2. 
    Cio' dovrebbe indurre la Regione Campania  ad  assoluta  prudenza
nell'applicazione dell'avanzo di amministrazione a futuri esercizi di
bilancio.  Infatti,   la   lettura   congiunta   del   risultato   di
amministrazione, del passivo patrimoniale e dei crediti non  riscossi
nonche' della loro formazione risalente nel  tempo  lascia  intendere
squilibri  strutturali  della  situazione   economico-finanziaria   e
patrimoniale della Regione, suscettibili di  peggioramento  la'  dove
detta applicazione venga ad ampliare le  possibilita'  di  spesa  nei
futuri esercizi di competenza. 
    In tale prospettiva occorre sottolineare la recente codificazione
dei principi contabili degli enti territoriali intervenuta a  seguito
dell'art.  36  del  decreto  legislativo  23  giugno  2011,  n.   118
(Disposizioni in materia di armonizzazione dei  sistemi  contabili  e
degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei  loro
organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n.
42), e dell'art. 7,  allegato  2,  del  decreto  del  Presidente  del
Consiglio  dei  ministri  28  dicembre  2011  (Sperimentazione  della
disciplina concernente i sistemi contabili e gli schemi  di  bilancio
delle Regioni, degli enti locali e dei loro enti ed organismi, di cui
all'articolo 36 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n.  118),  il
quale, nell'apposito principio contabile n. 3.3, prescrive che  «Sono
accertate per l'intero importo del credito anche le entrate di dubbia
e difficile esazione, per  le  quali  non  e'  certa  la  riscossione
integrale [...]»,  precisando  tuttavia  che  «Per  tali  crediti  e'
effettuato  un  accantonamento  al  fondo  di  svalutazione  crediti,
vincolando a tal fine una quota dell'avanzo di amministrazione. A tal
fine e' stanziata nel  bilancio  di  previsione  una  apposita  posta
contabile, denominata "Accantonamento al fondo svalutazione  crediti"
il cui ammontare e' determinato in  considerazione  della  dimensione
degli stanziamenti relativi ai crediti che si prevede  si  formeranno
nell'esercizio, della loro natura e dell'andamento del fenomeno negli
ultimi cinque esercizi precedenti (la media del rapporto tra  incassi
e  accertamenti  per  ciascuna   tipologia   di   entrata)»   e   che
«L'accantonamento al fondo svalutazione crediti  non  e'  oggetto  di
impegno e genera un'economia di bilancio che  confluisce  nell'avanzo
di amministrazione come quota vincolata. In sede di  assestamento  di
bilancio e alla fine dell'esercizio per la redazione del  rendiconto,
e'  verificata  la  congruita'   del   fondo   svalutazione   crediti
complessivamente   accantonato   nell'avanzo,    in    considerazione
dell'ammontare dei residui attivi  degli  esercizi  precedenti  e  di
quello dell'esercizio in corso. L'importo complessivo  del  fondo  e'
calcolato  applicando  all'ammontare  dei  residui  attivi  la  media
dell'incidenza degli accertamenti non  riscossi  sui  ruoli  o  sugli
altri strumenti coattivi negli ultimi cinque  esercizi.  Al  fine  di
adeguare l'importo del fondo svalutazione crediti si procede: in sede
di assestamento,  alla  variazione  dello  stanziamento  di  bilancio
riguardante l'accantonamento al fondo svalutazione crediti;  in  sede
di  rendiconto,  vincolando  o  svincolando   le   necessarie   quote
dell'avanzo di amministrazione [...]. A seguito di ogni provvedimento
di riaccertamento  dei  residui  attivi  e'  rideterminata  la  quota
dell'avanzo  di  amministrazione  vincolata  al  fondo   svalutazione
crediti». 
    Le nuove disposizioni - la cui applicazione alla Regione Campania
e' stata confermata dal decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri 25 maggio 2012  (Individuazione  delle  amministrazioni  che
partecipano  alla  sperimentazione  della  disciplina  concernente  i
sistemi contabili e gli schemi di bilancio delle Regioni, degli  Enti
locali e dei loro enti ed  organismi,  di  cui  all'articolo  36  del
decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118) - specificano la concreta
applicazione del principio di prudenza in relazione alla gestione dei
crediti di dubbia esigibilita' o riscossione, evitando che gli stessi
finiscano per generare risorse meramente  figurative,  le  quali  non
assicurano la copertura delle spese iscritte in bilancio e -  proprio
in virtu' della loro dubbia esigibilita' - amplificano il rischio  di
ulteriori squilibri strutturali del  bilancio  stesso  nel  prosieguo
della gestione. 
    3. - Con riguardo alla questione di  legittimita'  costituzionale
dell'art. 5 della legge reg. Campania n. 2 del  2012,  devono  essere
presi in considerazione separatamente i  primi  tre  commi  di  detta
disposizione ed il successivo comma 4. 
    3.1. - Le censure proposte nei riguardi dell'art. 5, commi 1, 2 e
3, in riferimento agli artt. 81, quarto comma, e  117,  terzo  comma,
Cost. ed alla  norma  interposta  costituita  dall'art.  10,  secondo
comma, della legge n. 281 del 1970, sono fondate. 
    L'art. 10, secondo comma, della  legge  n.  281  del  1970,  come
modificato dall'art. 23 del decreto legislativo 28 marzo 2000, n.  76
(Principi  fondamentali  e  norme  di  coordinamento  in  materia  di
bilancio e di contabilita' delle regioni, in attuazione dell'articolo
1, comma 4, della L. 25  giugno  1999,  n.  208),  e  successivamente
dall'art. 8, comma 2, della legge n.  183  del  2011,  prescrive  che
«L'importo complessivo delle annualita' di ammortamento per  capitale
e interesse dei  mutui  e  delle  altre  forme  di  indebitamento  in
estinzione nell'esercizio considerato deve essere compatibile  con  i
vincoli di cui al comma 1 e non puo'  comunque  superare  il  20  per
cento  dell'ammontare  complessivo  delle  entrate   tributarie   non
vincolate della regione ed a  condizione  che  gli  oneri  futuri  di
ammortamento trovino copertura nell'ambito del  bilancio  pluriennale
della regione stessa». Sulla base di  dette  prescrizioni,  la  legge
regionale che  autorizza  l'accensione  di  nuovi  prestiti  dovrebbe
specificare l'incidenza di questi ultimi sui singoli esercizi futuri,
i mezzi necessari per la copertura degli oneri, nonche'  il  rispetto
del limite percentuale  del  20%,  con  riguardo  sia  alle  rate  di
ammortamento dei  mutui  pregressi  che  di  quelli  programmati  per
l'esercizio in corso. 
    Nelle  disposizioni  impugnate  e   nell'allegato   bilancio   di
previsione della Regione Campania non e'  presente  alcun  rinvio  ad
appropriata   allegazione   comprovante   la   compatibilita'   delle
operazioni di indebitamento programmate con i vincoli di cui all'art.
10, secondo comma, della legge n. 281 del 1970. 
    Cio' comporta una violazione delle prescrizioni  contenute  nella
richiamata norma interposta, le quali sono  finalizzate  alla  tutela
degli equilibri strutturali di bilancio dell'ente territoriale e, per
cio' stesso, costituiscono indefettibili  parametri  di  legittimita'
per la stipula di nuove operazioni di ricorso al credito. La  mancata
dimostrazione del rispetto del tetto di indebitamento previsto  dalla
richiamata disposizione per l'ente territoriale determina  l'assoluta
preclusione alla legittima assunzione di  nuovi  prestiti.  L'assenza
del prospetto riassuntivo degli ammortamenti  afferenti  ai  prestiti
stipulati negli anni precedenti e degli oneri  susseguenti  ai  nuovi
contratti  da  stipulare  rende  infatti  sostanzialmente  priva  del
parametro quantitativo di riferimento ogni  operazione  di  ulteriore
ricorso al credito. Ne deriva  il  contrasto  dei  commi  1,  2  e  3
dell'art. 5 della legge reg. Campania n. 2 del 2012  con  l'art.  10,
secondo comma, della legge n. 281 del 1970 e con gli artt. 81, quarto
comma, e 117, secondo comma,  lettera  e)  Cost.,  di  cui  la  norma
interposta specifica i  principi  nel  caso  concreto.  Con  riguardo
all'art. 81, quarto  comma,  Cost.,  infatti,  la  dimostrazione  del
rispetto del  parametro  strutturale  incide  sulla  copertura  della
spesa, in relazione alla  quale  la  relativa  percentuale  e'  stata
fissata  per   controllare   la   sostenibilita'   dell'indebitamento
complessivo dell'ente. In riferimento all'art.  117,  secondo  comma,
lettera  e),  Cost.,  inoltre,  la  violazione   delle   prescrizioni
dell'art. 10, secondo comma, della legge n. 281 del 1970, finalizzate
a dimostrare  il  rispetto  da  parte  delle  Regioni  del  tetto  di
indebitamento, costituisce espressione anche della  materia  "sistema
contabile  dello  Stato".  Infatti,  la  codificazione  di  parametri
standardizzati  per  il  calcolo  percentuale  dell'indebitamento  e'
fondamentale  per  consolidare,  sotto  il  profilo   contabile,   le
risultanze di tutti i conti regionali in modo uniforme e  trasparente
cosi'  da  assicurare  non  solo  dati   finanziari   complessivi   e
comparativi attendibili, bensi' anche strumenti  conoscitivi  per  un
efficace coordinamento della finanza pubblica, materia concorrente ai
sensi   dell'art.   117,   terzo   comma,   Cost.   Quest'ultima   e'
inscindibilmente collegata alla disciplina  delle  regole  di  natura
contabile che  nell'ambito  della  finanza  pubblica  allargata  sono
serventi alla  funzione  statale  di  monitoraggio  e  vigilanza  sul
rispetto dei complessivi obiettivi di finanza pubblica, cui le stesse
Regioni concorrono (ex plurimis, sentenze n. 176 del 2012 e n. 52 del
2010). 
    Il contrasto con i richiamati parametri costituzionali  determina
dunque la illegittimita' sia del comma 1 dell'art. 5 della legge reg.
Campania n. 2 del 2012, che autorizza specificamente  il  ricorso  al
mercato finanziario per  l'esercizio  2012,  sia  del  comma  2,  che
determina il limite complessivo  del  nuovo  indebitamento,  sia  del
comma 3, afferente alle modalita' temporali di ammortamento dei nuovi
prestiti. 
    3.1.1. - Rimangono assorbite le censure  proposte  nei  confronti
delle richiamate disposizioni  in  riferimento  alle  medesime  norme
costituzionali, ma in  relazione  alle  differenti  norme  interposte
indicate nel ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri. 
    3.2. - La censura rivolta all'art. 5, comma 4, della  legge  reg.
Campania n. 2 del 2012, in riferimento agli artt. 81, quarto comma, e
117, secondo comma, lettera e), Cost. e' inammissibile con riguardo a
tutte le norme interposte invocate nel  ricorso  del  Presidente  del
Consiglio dei ministri (art. 9, comma 4, della legge reg. Campania n.
7 del 2002; art. 3, commi dal 16 al 21-bis della  legge  n.  350  del
2003; art. 62 del decreto legge  n.112  del  2008,  convertito  dalla
legge n. 133 del 2008; art. 10, secondo comma, della legge n. 281 del
1970, come modificato dall'art. 8, comma 2, della legge  n.  183  del
2011). 
    Essa  infatti  e'  stata  dedotta  senza  alcun  percorso  logico
argomentativo in  grado  di  ricondurla  ai  parametri  invocati.  La
disposizione impugnata prescrive che «La Giunta regionale,  ai  sensi
dell'articolo 41 della legge 28 dicembre 2001, n.  448  (Disposizioni
per la formazione del bilancio annuale e pluriennale  dello  Stato  -
legge finanziaria 2002) e successive norme  vigenti  in  materia,  e'
autorizzata ad effettuare operazioni di ristrutturazione  del  debito
preesistente, mediante utilizzazione degli strumenti creditizi in uso
nei mercati finanziari,  qualora  le  condizioni  di  rifinanziamento
consentano una riduzione del valore delle passivita' totali a  carico
della Regione». La norma regionale riproduce  sostanzialmente  quella
statale richiamata,  la  quale,  a  sua  volta,  al  comma  2,  -come
modificato successivamente dall'art. 1,  comma  70,  della  legge  30
dicembre 2004, n. 311, recante «Disposizioni per  la  formazione  del
bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2005)»,
e dall'art. 3, comma 66,  della  legge  22  dicembre  2008,  n.  203,
recante «Disposizioni  per  la  formazione  del  bilancio  annuale  e
pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2009)» -  dispone:  «Fermo
restando quanto previsto nelle relative pattuizioni contrattuali, gli
enti  possono  provvedere  alla  conversione  dei   mutui   contratti
successivamente al 31 dicembre 1996, anche mediante  il  collocamento
di titoli obbligazionari di nuova emissione o  rinegoziazioni,  anche
con  altri  istituti,  dei  mutui,  in  presenza  di  condizioni   di
rifinanziamento che consentano una riduzione del  valore  finanziario
delle passivita' totali a carico degli enti stessi,  al  netto  delle
commissioni e dell'eventuale retrocessione del  gettito  dell'imposta
sostitutiva di cui all'articolo 2 del decreto legislativo  1°  aprile
1996, n. 239, e successive modificazioni». 
    La ristrutturazione del  debito  disciplinata  dall'articolo  41,
comma 2, della legge n. 448 del 2001, richiamato  nella  disposizione
regionale impugnata, e' operazione finanziaria del tutto  distinta  e
diversa dalle ipotesi di nuovo indebitamento disciplinate  dai  commi
1, 2 e 3 dell'art. 5  della  legge  reg.  Campania  n.  2  del  2012,
precedentemente dichiarati illegittimi. Se tale considerazione toglie
in radice qualsiasi collegamento  al  percorso  logico  argomentativo
sviluppato dal ricorrente nei confronti della disposizione in  esame,
la conseguente inammissibilita'  delle  censure  merita  comunque  il
corredo di alcune considerazioni in ordine  alle  concrete  modalita'
applicative dell'art. 41 della legge n. 448 del 2001  alle  eventuali
operazioni di ristrutturazione di pertinenza della Regione  Campania.
La norma statale  consente  la  modifica  delle  originarie  clausole
contrattuali   delle   precedenti   operazioni   di    indebitamento,
sottoponendo detta prerogativa ad una  serie  di  condizioni  tra  le
quali spicca (al comma 2) la riduzione del valore  finanziario  delle
passivita' totali a carico dell'ente territoriale  stipulante.  Detta
prescrizione riduce di per se' in modo significativo  il  rischio  di
rideterminazioni contrattuali in contrasto con i principi della  sana
gestione finanziaria. Tuttavia, le condizioni per l'adozione di  tali
tipologie  contrattuali  incontrano  ulteriori  limiti   diretti   ed
indiretti nelle norme che di recente il legislatore statale ha  posto
a tutela della correttezza delle operazioni di  indebitamento,  siano
esse nuove o stipulate in relazione a contratti preesistenti.  Cosi',
ad esempio, l'art. 3, commi 16 e seguenti, della  legge  n.  350  del
2003, nella versione attualmente  vigente,  individua  una  serie  di
limiti  alle  operazioni  finanziarie  sia  con  riguardo  alla  loro
finalita', sia in relazione alla struttura finanziaria  di  eventuali
contratti atipici incidenti su anteriori operazioni di indebitamento.
Peraltro, anche  il  limite  fissato  dal  parametro  strutturale  di
indebitamento,   il   cui    mancato    rispetto    ha    determinato
l'illegittimita' dei commi 1, 2 e 3 dell'art. 5 della legge regionale
in esame, deve ritenersi intangibile da operazioni di  rinegoziazione
che dovessero ridurre il valore  degli  ammortamenti  negli  esercizi
inerenti al bilancio  annuale  e  triennale  in  maniera  strumentale
all'ampliamento dei potenziali limiti  complessivi  di  indebitamento
nel breve  periodo  e  all'elusione  di  detto  parametro  normativo.
Quest'ultimo e' intrinseco a qualsiasi operazione  di  rinegoziazione
del debito pregresso che la Regione Campania dovesse praticare  sulla
base dell'art. 5, comma 4, della legge regionale n. 2 del 2012.