IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE 
 
    Ha pronunciato  ia  presente  ordinanza  sul  ricorso  numero  di
registro generale  3502  del  2012,  integrato  da  motivi  aggiunti,
proposto da Consorzio di Bonifica del Sannio Alifano, rappresentato e
difeso dagli avvocati Luigi M. D'Angiolella,  Eleonora  Marzano,  con
domicilio eletto presso il primo in Napoli, viale Granisci, n. 16; 
    Contro Regione Campania, gestione liquidatoria del  Consorzio  di
Bonifica della Valle Telesina, rappresentati e difesi dagli  avvocati
Maria D'Elia, Almerina Bove, con domicilio eletto presso l'Avvocatura
Regionale in Napoli, via S. Lucia, n. 81; 
    Nei confronti di Maria Rosa Fusco, Ciro  Abitabile,  Giuseppe  De
Lucia, Teresa De Notariis, Angela Assunta Di Filippo, Rita  Fiorillo,
Antonietta Iatomasi, Martino  Ugo  Izzo,  Patrizia  Maturo,  Concetta
Mercogliano, Augusto Nero, Domenico Raffaele Pacelli, Bruno  Pacelli,
Evelina Maria Carmen Rao  ed  Amedeo  Fusco,  tutti  rappresentati  e
difesi dagli avvocati Michele Truppi, Giovanni  Papa,  con  domicilio
presso la Segreteria del T.A.R., per l'annullamento; 
    Quanto al ricorso introduttivo: 
        della nota prot. n. 367256 del 15 maggio 2012  della  Regione
Campania e della nota  515  del  24  maggio  2012  con  la  quale  il
commissario liquidatore invitava il presidente Consorzio di  bonifica
del Sannio ad organizzare  gli  adempimenti  necessari  per  attivare
concretamente  il  trasferimento  del  personale  (15   unita')   del
soppresso Consorzio di bonifica della Valle Telesina e di ogni  altro
atto connesso e conseguenziale; 
    Quanto ai motivi aggiunti: 
        della nota prot. 0535734 del  12  luglio  2012  a  firma  del
dirigente p.t. dell'a.g.c. sviluppo attivita' settore primario  della
Regione Campania e di ogni altro atto connesso e conseguenziale; 
    Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati; 
    Viste le memorie difensive e tutti gli atti della causa; 
    Visti gli atti di costituzione in giudizio di Regione Campania  e
di Maria Rosa Fusco e di Amedeo  Fusco  e  di  Ciro  Abitabile  e  di
Giuseppe De Lucia e di Teresa De Notariis  e  di  Angela  Assunta  Di
Filippo e di Rita Fiorillo e di Antonietta Iatomasi e di Martino  Ugo
Izzo e di Patrizia Maturo e di Concetta Mercogliano e di Augusto Nero
e di Domenico Raffaele Pacelli e di Bruno Pacelli e di Evelina  Maria
Carmen Rao; 
    Relatore nella camera di consiglio del giorno 12  settembre  2012
il dott. Michele Buonauro e uditi  per  le  parti  i  difensori  come
specificato nel verbale; 
    Premesso che: 
        - con delibera di Consiglio regionale della Campania n.  94/6
del 3 aprile 2002 e' stato soppresso il Consorzio di  bonifica  della
Valle Telesina, con contestuale attribuzione al Consorzio di bonifica
del Sannio Alifano delle relative competenze; 
        - i dipendenti del soppresso Consorzio della  Valle  Telesina
sono  stati  impiegati  presso  un  apposito  ufficio  regionale,  di
«gestione  liquidatoria»   dell'Ente   soppresso,   con   contestuale
appostazione di un capitolo del bilancio regionale denominato  «oneri
per il personale dipendente del soppresso Consorzio di Bonifica della
Valle Telesina»; 
        - in data 14 maggio 2012 la Regione  Campania  ha  pubblicato
sul b.u.r.c. n. 31 la legge regionale n. 11 del 2012, il cui  art.  3
dispone il  trasferimento  del  personale  dipendente  del  soppresso
Consorzio di Bonifica della Valle Telesina  presso  il  Consorzio  di
bonifica  Sannio  Alifano,  con  contestuale   attribuzione   di   un
contributo per il 2012 pari ad 800.000 euro e con la  previsione  del
medesimo contributo per gli anni dal 2013 al 2016; 
        - sulla base della  disposizione  legislativa  menzionata  la
Regione ha invitato il Consorzio ricorrente del Sannio Alifano a dare
esecuzione  al  trasferimento,  sotto  comminatoria  di  scioglimento
dell'ente per gravi inadempienze; 
        - con  ordinanza  del  12  settembre  2012,  questa  Sezione,
pronunciandosi in sede cautelare,  ha  disposto  la  sospensione  del
giudizio per la trasmissione degli atti  alla  Corte  costituzionale,
come da separata ordinanza; 
        - al fine di conciliare il carattere accentrato del sindacato
di costituzionalita' con il principio di  effettivita'  della  tutela
giurisdizionale (artt. 24 e 113 Cost.; artt. 6 e 13 della Convenzione
europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo  e  delle  liberta'
fondamentali), il Collegio, nell'ordinanza appena citata, ha concesso
una misura cautelare «interinale»,  fino  alla  camera  di  consiglio
successiva  alla  restituzione  degli  atti  da  parte  della   Corte
costituzionale (cfr. C.d.S. ord. 26 ottobre 2011, n. 4713); 
    Rilevato che: 
        - in punto di rilevanza, l'atto amministrativo di  diffida  e
messa in mora si basa sulla disposizione di legge censurata, onde  la
delibazione,  anche  in  sede   cautelare,   non   puo'   prescindere
dall'applicazione del testo normativo sospetto; 
        - la rilevanza della questione non e' parimenti esclusa dalla
natura cautelare del giudizio nell'ambito del quale la  questione  di
costituzionalita' viene sollevata. A tal  fine  il  Collegio  ritiene
preferibile scomporre il giudizio cautelare in due fasi: nella  prima
fase  si  accoglie  la  domanda  cautelare  «a  termine»,  fino  alla
decisione  della  questione  di   costituzionalita'   contestualmente
sollevata;  nella   seconda   fase,   all'esito   del   giudizio   di
costituzionalita', si decide «definitivamente»,  tenendo  conto,  per
valutare se sussiste il fumus boni iuris, della decisione della Corte
costituzionale, sulla domanda cautelare (cfr. C.d.S. ord. n. 6277 del
2011); 
        -  per  completezza  va  evidenziato  che  la  stessa   Corte
costituzionale con riferimento a questioni di legittimita'  sollevate
in sede cautelare, ha, in piu' occasioni, osservato che  la  potestas
iudicandi non puo' ritenersi esaurita  quando  la  concessione  della
misura cautelare, come nella specie, e' fondata, quanto al fumus boni
iuris,  sulla  non  manifesta   infondatezza   della   questione   di
legittimita' costituzionale dovendosi  in  tal  caso  la  sospensione
dell'efficacia del  provvedimento  impugnato  ritenere  di  carattere
provvisorio e temporaneo fino alla  ripresa  del  giudizio  cautelare
dopo  l'incidente  di  legittimita'  costituzionale   (ex   plurimis:
sentenze n. 444 del 1990, n. 367 del 1991; n. 30 e n. 359  del  1995;
n. 183 del 1997, n. 4 del 2000 nonche' l'ordinanza n. 24 del  1995  e
n. 194 del 2006); 
        - in punto di non  manifesta  infondatezza,  il  Collegio  e'
dell'avviso che la normativa regionale censurata si ponga  in  palese
contrasto con i principi  enunciati  dalla  Corte  costituzionale  in
materia di leggi-provvedimento. 
    Al riguardo, giova premettere, in  linea  con  la  giurisprudenza
costituzionale, che non e' preclusa alla legge ordinaria,  e  neppure
alla legge regionale, la possibilita' di attrarre nella propria sfera
di disciplina oggetti o materie  normalmente  affidati  all'autorita'
amministrativa, non sussistendo un divieto di  adozione  di  leggi  a
contenuto particolare e concreto. 
    Tuttavia, come ribadito  da  un  orientamento  consolidato  della
Corte costituzionale (cfr., fra le altre, sentenze n. 94  e  137  del
2009 e n. 267 del 2007), queste leggi sono ammissibili  entro  limiti
non solo specifici,  qual  e'  quello  del  rispetto  della  funzione
giurisdizionale in ordine alla decisione delle  cause  in  corso,  ma
anche  generali,  e  cioe'  quello  del  rispetto  del  principio  di
ragionevolezza e non arbitrarieta' (sentenze n. 143 del 1989  n.  346
del 1991 e n. 492 del 1995). 
    In questa prospettiva, la norma-provvedimento impugnata sembra in
palese in contrasto con gli articoli 3 e 97 della Costituzione, nella
misura in cui si limita ad ordinare  il  trasferimento  nell'organico
del Consorzio Sannio Aliano di 15 dipendenti del soppresso  Consorzio
di    Bonifica    della    Valle    Telesina,    con    conservazione
dell'inquadramento giuridico e previdenziale nelle more acquisito. 
    Ed invero la laconicita'  del  precetto  normativo  impedisce  di
apprezzare e regolare i numerosi aspetti  problematici  derivanti  da
una decisione fortemente  incidente  sull'assetto  organizzativo  del
Consorzio: 
        - il  trasferimento  presuppone  una  omogeneita'  dei  ruoli
evidentemente assente nel caso di specie, poiche'  i  dipendenti  del
soppresso Consorzio di  Bonifica  della  Valle  Telesina  sono  stati
inquadrati nell'organico della Regione Campania; 
        - l'improvviso ed intempestivo sovraccarico di personale crea
una incisiva  disorganizzazione  ed  appesantimento  della  dotazione
complessiva, poiche' alcune  posizioni  sono  palesemente  ridondanti
(come quella del direttore amministrativo)  ed  altre  sono  comunque
ultronee, tenuto conto che il Consorzio Sannio Alifano ha  nel  corso
degli anni provveduto a coprire le carenze in organico  di  volta  in
volta verificatesi; 
        - non e' disciplinato e, dunque, non e' data  comprendere  la
distribuzione,  in  capo  ai  vari  soggetti  interessati   (Regione,
gestione  liquidatoria,  Consorzio  Sannio   Alifano)   degli   oneri
previdenziali ed assistenziali pregressi (per i quali pende  peraltro
un  nutrito  contenzioso),  nonche'  degli  accantonamenti   per   il
trattamento di fine rapporto; 
        - non e' assicurata un'idonea copertura finanziaria,  poiche'
il contributo di ottocentomila euro riguarda il 2012 (mentre c'e'  un
vincolo di destinazione, previo successivo provvedimento con leggi di
bilancio,  per  gli  anni  2013-2016)  a  fronte  dell'assunzione  di
personale a tempo indeterminato; 
        -  le  conseguenze   finanziarie   sul   bilancio   dell'ente
potrebbero condurre ad uno stato di dissesto o,  comunque,  di  grave
deficit economico-finanziario. 
    Tali aspetti, che gia' di per se' evidenziano  l'irragionevolezza
della scelta dello strumento legislativo al fine di regolamentare  il
caso oggetto di controversia,  risultano  vieppiu'  amplificati  alla
luce della considerazione che la  soppressione  del  Consorzio  della
Valle Telesina risale al 2002, onde durante il cospicuo arco di tempo
elasso (oltre dieci anni) il Consorzio ricorrente si  e'  organizzato
compiutamente per lo svolgimento delle nuove  attribuzioni  derivanti
dal soppresso Consorzio. 
    In definitiva la complessita'  degli  interessi  coinvolti  e  la
delicatezza della tematica in esame avrebbero  dovuto  suggerire,  al
fine di esaminare e risolvere tutti gli aspetti problematici connessi
con la decisione  di  trasferire  15  dipendenti  al  servizio  della
Regione nell'organico del Consorzio Sannio Alifano, una articolata  e
ponderata istruttoria, la quale e' evidentemente  mancata  in  virtu'
della scelta di adottare lo strumento  legislativo,  per  sua  natura
scevro da vincoli procedimentali e motivazionali. 
    Sulla base di tali considerazioni gli atti  del  giudizio  devono
essere rimessi alla Corte costituzionale e il giudizio  sospeso,  con
accoglimento,  nelle  more  della  decisione   della   questione   di
costituzionalita',  dell'istanza   cautelare   tesa   a   paralizzare
l'esecuzione degli atti impugnati fino  alla  decisione  della  Corte
costituzionale. 
    Riservata ogni altra decisione  all'esito  del  giudizio  innanzi
alla  Corte  costituzionale,  alla  quale  va  rimessa  la  soluzione
dell'incidente di costituzionalita';