LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Ha pronunciato la seguente Ordinanza interlocutoria sul ricorso
(iscritto al N.R.G. 30363/'11) proposto da:
Toppino Vincenzo (codice fiscale: TPP VCN 40E14 C173L),
rappresentato e difeso, in forza di procura speciale a margine del
ricorso, dagli Avv.ti Alessandra Giovannetti e Marco Weigmann ed
elettivamente domiciliato presso lo studio della prima, in Roma, alla
v. Bissolati, n. 76; ricorrente;
Contro Ministero della Giustizia, in persona del Ministro
pro-tempore, rappresentato e difeso «ex lege» dall'Avvocatura
generale dello Stato e domiciliato presso i suoi Uffici in Roma, via
dei Portoghesi, n. 12; controricorrente;
e Archivio Notarile Distrettuale di Cuneo, in persona del
Conservatore capo pro-tempore; Procuratore Generale presso la Corte
di appello di Torino; Procuratore Generale presso la Corte di
cassazione e Consiglio Notarile dei Distretti riuniti di Cuneo, Alba,
Mondovi' e Saluzzo, in persona del Presidente pro-tempore; intimati.
Avverso la sentenza della Corte di appello di Torino n. 123/2010,
depositata il 15 dicembre 2010 (e non notificata);
Udita la relazione della causa svolta nell'udienza camerale del
21 settembre 2012 dal Consigliere relatore Dott. Aldo Carrato;
udito l'Avv. Marco Weigmann per il ricorrente;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. Gianfranco Servello, che ha concluso per il rigetto
del ricorso.
Osservato in fatto
Con ricorso depositato il 7 maggio 2010 e ritualmente notificato
il 9 giugno 2010 unitamente al pedissequo decreto presidenziale, il
notaio dott. Vincenzo Toppino propose (ai sensi dell'art. 158 della
legge 16 febbraio 1913, n. 89, come sostituito dall'art. 45 del
d.lgs. 1° agosto 2006, n. 249) reclamo - riferito a due motivi -
avverso la decisione depositata il 18 gennaio 2010 con la quale la
Commissione regionale di disciplina gli aveva irrogato la sanzione
pecuniaria di € 2.500,00 in ordine alla violazione di cui all'art. 28
della legge notarile, in essa assorbita quella ulteriormente
contestatagli di cui all'art. 48 della medesima legge, ritenendo la
sussistenza della prima consistita nell'aver ricevuto, in data 10
luglio 2007, due procure generali nelle quali era stata inserita la
clausola che prevedeva la facolta' del rappresentante di «stipulare
convenzioni matrimoniali, ed in particolare convenzioni di
separazioni dei beni, di comunioni convenzionali, di costituzione di
fondi patrimoniali, e le medesime convenzioni modificare».
Nella costituzione dei soli appellati Ministero della Giustizia
ed Archivio notarile distrettuale di Cuneo (che formulavano, a loro
volta, reclamo in via incidentale) e con l'intervento del Procuratore
generale competente, la Corte di appello di Torino, con sentenza n.
123 del 2010 (depositata il 15 dicembre 2010), rigettava entrambe le
impugnazioni e confermava la gravata decisione. A sostegno
dell'adottata sentenza la Corte territoriale, dopo aver ricordato il
tenore delle due procure, rilevava l'infondatezza del primo motivo di
gravame sostenendo che le predette procure conferivano, per la loro
smisurata ampiezza, al rappresentante la scelta che l'ordinamento, e
prima ancora il contesto socio-economico, attribuiscono in via
esclusiva a ciascun coniuge e, per cio' stesso, erano da qualificarsi
nulle per l'impossibilita' del loro oggetto, ai sensi degli artt.
1346 e 1418, comma 2, c.c., in tal modo rimanendo configurato
l'illecito contemplato dall'art. 28 della legge notarile. Inoltre, la
Corte piemontese ravvisava anche l'infondatezza della seconda
doglianza (riferita alla manifesta contrarieta' all'ordine pubblico)
basata sull'argomentazione che non si era formato un orientamento
interpretativo consolidato contrario all'ammissibilita' della
rappresentanza volontaria in materia di convenzioni matrimoniali.
La suddetta Corte di appello respingeva, altresi', il gravame
incidentale poiche' con esso non era stata proposta alcuna domanda in
ordine alla sanzione applicabile e, in ogni caso, la sua infondatezza
era riconducibile alla circostanza che, nella fattispecie, non poteva
dirsi configurato il concorso formale di fattispecie di incolpazione,
dal momento che, essendo stato il negozio gia' considerato nullo
nella prospettiva di cui all'art. 28 della legge notarile, non si
sarebbe potuto anche integrare l'illecito previsto dall'art. 48 della
stessa legge, non potendosi predicare l'applicabilita' di una
determinata forma giuridica per un negozio giuridicamente nullo.
Avverso la suddetta sentenza (non notificata) ha proposto (ai
sensi dell'art. 158-ter della legge n. 89 del 1913, come inserito
dall'art. 46 del d.lgs. n. 249 del 2006) ricorso per cassazione
(consegnato per la notificazione il 15 dicembre 2011) il notaio
Vincenzo Toppino riferito a tre motivi, avverso il quale si e'
costituito in questa fase, con controricorso, solo l'intimato
Ministero della Giustizia. I difensori del ricorrente e del Ministero
controricorrente hanno rispettivamente depositato (il 4 settembre ed
il 13 settembre 2012 e, percio', fuori termine rispetto all'udienza
camerale fissata per il 21 settembre 2012) memorie difensive ex art.
378 c.p.c..
Ritenuto in diritto
1. Con il primo motivo il ricorrente ha, in via preliminare,
dedotto l'intervenuta prescrizione dell'illecito disciplinare,
prospettando, in ogni caso, la non manifesta infondatezza
dell'eccezione di illegittimita' costituzionale dell'art. 146 della
legge 16 febbraio 193, n. 89, come sostituito dall'art. 29 del d.lgs.
1° agosto 2006, n. 249, per supposto eccesso di delega della nuova
previsione rispetto alla legge delega 28 novembre 2005, n. 246.
2. Con il secondo motivo il ricorrente ha censurato la sentenza
impugnata - ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. - per
assunta violazione degli artt. 162 e 167 del Codice civile, nonche'
degli artt. 1343, 1346 e 1418 del Codice civile.
3. Con il terzo motivo il ricorrente ha prospettato la violazione
dell'art. 28, comma 1°, della legge n. 89 del 193 (ai sensi dell'art.
360, comma 1, n. 3, c.p.c.) nonche' la carenza ed erroneita' della
motivazione (in relazione all'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.) della
sentenza impugnata.
4. Rileva il collegio che, prima di esaminare i richiamati motivi
formulati nell'interesse del ricorrente, occorre affrontare, in linea
pregiudiziale, due questioni preliminari, l'una attinente
all'individuazione del tipo di rito da adottare nel giudizio di
cassazione con riferimento ai ricorsi in materia disciplinare
notarile e l'altra riguardante l'eccezione di intempestivita' del
ricorso avanzata dai controricorrente Ministero della Giustizia sul
presupposto che, nella specie, si sarebbe dovuto ritenere applicabile
il disposto dell'art. 327, comma 1, c.p.c., cosi' come novellato
dall'art. 46, comma 17, della legge 18 giugno 2009, n. 69, che ha
ridotto da un anno a sei mesi il c.d. termine lungo per la
proposizione delle impugnazioni, che, nella specie, non era stato
rispettato.
5. Con riferimento alla prima pregiudiziale problematica (che
investe direttamente la valutazione sulla legittimita' del rito
instaurato in questa sede e la conseguente legittimazione della II
Sezione ordinaria ad esaminare i motivi del ricorso) il collegio
osserva che, secondo l'indirizzo espresso, in un primo momento, dalla
giurisprudenza della terza Sezione di questa Corte (cfr. Cass. n.
6937 del 2010, ord., e Cass. n. 17704 del 2010), al procedimento in
cessazione relativo ad un giudizio disciplinare notarile si applica
rito camerale, sia nel regime anteriore al d.lgs. 1° agosto 2006, n.
249 che in quello successivo, specificandosi che in esso non trova
ingresso l'art. 380-bis c.p.c., che riguarda le ipotesi in cui rito
camerale sia solo eventuale, ma si applica, invece, l'art. 380-ter
c.p.c., che, sia pure con riguardo ai regolamenti di competenza e di
giurisdizione, disciplina le modalita' del rito camerale nei casi di
trattazione necessaria in camera di consiglio, con la conseguenza
che, nel procedimento in questione, il presidente puo' sia nominare
un relatore per l'eventuale relazione, sia richiedere al P.M.
conclusioni scritte. Ancor piu' recentemente la stessa Sezione (v.
Cass. n. 4632 del 2012 e Cass. n. 7484 del 2012) ha inteso, tuttavia,
ulteriormente precisare che ricorso per cessazione in tema di
procedimento disciplinare a carico dei notai, a seguito della legge
18 giugno 2009, n. 69, e' affidato all'apposita sezione prevista
dall'art. 376 c.p.c., il cui presidente scegliera' se procedere ai
sensi degli artt. 380-bis o 380-ter c.p.c.. Secondo quest'ultimo
indirizzo ermeneutico si e' ritenuto che, sulla scorta
dell'assorbente e generale previsione di cui all'art. 376, comma 1,
c.p.c. (come sostituito dall'art. 47, comma 1, lett. b), della legge
n. 69 del 2009 ed applicabile per le impugnazioni in cessazione
avverso i provvedimenti pubblicati a decorrere dal 4 luglio 2009),
per tutti i ricorsi per cassazione la sesta Sezione di questa Corte
deve verificare se ricorrano le ipotesi di cui ai nn. 1 e 5 dell'art.
375 c.p.c. e che tale passaggio risulta necessario anche per il
regolamento di competenza, il quale, percio', quale procedimento a
decisione necessaria in camera di consiglio, e' assegnato sempre alla
sesta Sezione. Inoltre, dall'interpretazione dell'ultimo inciso dello
stesso comma 1 del citato art. 376 c.p.c. (alla stregua del quale,
qualora la sesta Sezione non definisca il giudizio, gli atti sono
rimessi al primo Presidente, che procede all'assegnazione alle
sezioni semplici), l'orientamento giurisprudenziale in discorso
ricava che il suo disposto, oltre a ricomprendere l'ipotesi in cui
ricorso venga definito per la sussistenza di uno dei casi di cui al
n. 1 o al n. 5 dell'art. 375 c.p.c., include anche le ipotesi in cui
non ricorra l'eventualita' appena indicata e, cio' malgrado, la
definizione possa avvenire comunque da parte della stessa Sezione. Al
riguardo questa ipotesi viene ricondotta a quella in cui la decisione
debba avvenire indispensabilmente in camera di consiglio perche' il
procedimento e' a decisione necessaria camerate e nel codice di rito
civile essa e' prevista dall'art. 380-ter con riferimento al
regolamento di competenza. Sulla scorta di questa impostazione di
base la piu' recente giurisprudenza della terza Sezione ha desunto il
principio secondo cui il procedimento in camera di consiglio sia ai
sensi dell'art. 380-ter c.p.c., sia ai sensi dell'art. 380-bis per le
ipotesi di cui ai nn. 1 e 5 dell'art. 375 c.p.c. non risulterebbe in
pratica mai applicabile dalla sezione semplice diversa dalla sesta
Sezione. In altri termini, con la disciplina relativa al processo di
cassazione introdotta dalla legge n. 69 del 2009, il legislatore
avrebbe inteso restringere l'applicazione della decisione in camera
di consiglio necessaria (non di attribuzione delle Sezioni unite)
esclusivamente alla sesta Sezione. Inoltre lo stesso indirizzo
giurisprudenziale ha rilevato che il nuovo disposto dell'art.
158-ter, comma 4, della legge n. 89 del 1913 (come inserito per
effetto dell'art. 46 del d.lgs. n. 249 del 2006), il quale
stabilisce, con riferimento al giudizio di legittimita' correlato al
procedimento disciplinare notarile, che «la Corte di cassazione
pronuncia con sentenza in camera di consiglio, sentite le parti», e'
pienamente compatibile sia con il modello dell'art. 380-ter c.p.c.
sia con il modello dell'art. 380-bis (come gia' evidenziato con le
richiamate Cass. n. 6935 e n. 17704 del 2010), con la conseguenza che
anche siffatto procedimento dovrebbe spettare sempre alla sesta
Sezione. Si e' avuto modo, inoltre, di aggiungere che la diversa
opzione ermeneutica di considerare sottratto ai regime degli artt.
380-bis e 380-ter c.p.c. e a quello della pubblica udienza il
giudizio di cassazione sul procedimento notarile sarebbe molto meno
garantiste per il notaio, considerandosi che egli non solo non
potrebbe depositare memorie scritte, ma nemmeno potrebbe conoscere
preventivamente l'avviso del P.M., come gli e' consentito solo nello
schema dell'art. 380-ter c.p.c.. Alla luce del ricordato percorso
argomentativo il piu' recente orientamento della terza Sezione ha
concluso nel senso che, dopo la legge n. 69 del 2009, procedimento di
decisione del ricorso in cessazione in materia disciplinare notarile
e' affidato alla decisione dell'apposita sezione di cui all'art. 376
c.p.c. e puo' aver luogo o con il procedimento previsto dall'art.
380-bis, nei casi indicati ai nn. 1 e 5 dell'art. 375 c.p.c., o con
il procedimento di cui all'art. 380-ter c.p.c., mediante la scelta
del presidente di detta sezione evocato nel medesimo art. 380-ter.
La richiamata ricostruzione interpretativa operata dalla
giurisprudenza della terza Sezione non appare, a questo collegio,
convincente.
Infatti la riportata opzione ermeneutica parte dal presupposto
della generale applicabilita' dell'art. 376 c.p.c. in relazione a
tutti i ricorsi per cassazione e, in virtu' della necessaria
trattazione del giudizio di legittimita' in materia di procedimento
disciplinare notarile nelle forme della camera di consiglio, perviene
al risultato della conseguente definibilita' dei ricorsi in questo
ambito o ai sensi dell'art. 380-bis c.p.c. - qualora ricorrano le
condizioni contemplate dai nn. 1 e 5 dell'art. 375 c.p.c. - oppure in
virtu' dell'art. 380-ter c.p.c. nei rimanenti casi su disposizione
del Presidente della sesta Sezione.
Tuttavia, questa impostazione elide l'aspetto essenziale della
completa autonomia e specialita' della disciplina del giudizio di
cessazione con riferimento al procedimento di cui trattasi, la quale
e' contenuta nell'art. 158-ter della c.d. legge notarile n. 89 del
1913 (come introdotto dall'art. 46 del d.lgs. n. 249 del 2006), che
non opera alcun rinvio (anche solo sotto il profilo della eventuale
preventiva valutazione di compatibilita') alle norme generali del
codice di rito, connotandosi, pertanto, come una disposizione
afferente ad una regolamentazione propria e specifica dedicata al
procedimento in questione per la fase relativa al giudizio di
legittimita'. Il citato art. 158-ter, oltre a prevedere la
proponibilita' del ricorso per cessazione nei soli casi contemplati
nell'art. 360, comma 1, nn. 3 e 5 c.p.c., nel rispetto del termine
breve di sessanta giorni dalla notificazione della decisione
impugnata ovvero, in difetto di tale notifica, di un anno dal
deposito della decisione stessa, stabilisce, al comma 4, che «la
Corte di cassazione pronuncia con sentenza in camera di consiglio,
sentite le parti». Da cio' si ricava che, essendo (in mancanza di
altre previsioni) indiscussa l'applicabilita' alla fase introduttiva
degli artt. 360-bis, 365, 366 (mentre l'art. 366-bis c.p.c risulta
ora abrogato), 369, 370, 371 e 372 (salva l'applicazione dell'art.
373 c.p.c. ai sensi del comma 3 del medesimo art. 158-ter), le fasi
della trattazione e della decisione hanno ricevuto una specifica
disciplina, imponendosi alla Corte di legittimita' di garantire il
pieno contraddittorio delle parti, ossia procedendosi alla loro
preventiva audizione in camera di consiglio, per poi pervenire alla
definizione del ricorso (o, eventualmente, dei ricorsi, qualora ne
venissero proposti anche in forma incidentale) con sentenza (e non
ordinanza). Del resto questa regolamentazione e' stata confermata
anche dall'art. 26, comma 6, del recente d.lgs. 1° settembre 2011, n.
150 (relativo alla c.d. semplificazione dei riti), il quale (per i
procedimenti instaurati successivamente alla data di entrata in
vigore dello stesso d.lgs.) ha assoggettato (riconfermandone il
carattere di specialita') le controversie in materia di impugnazione
dei provvedimenti disciplinari a carico dei notai al rito sommario di
cognizione (quale rito scelto tra i tre riti paradigmatici
individuati dal legislatore), ribadendo che il giudizio di
legittimita' deve essere definito con sentenza in camera di
consiglio, dopo aver sentito le parti.
Appare, percio', evidente che il giudizio di cassazione, con
riferimento al procedimento in discorso, segue un proprio rito
camerale (da instaurare direttamente dopo la proposizione del
ricorso), nel quale deve essere garantita, in forme agili e
sollecite, l'esplicazione piena ed immediata del contraddittorio
(gia' tutelata nella fase introduttiva) nella fase di trattazione
mediante un'attivita' equiparabile a quella della discussione orale
che trova il suo sbocco, nei momento decisorio, in un provvedimento
che deve assumere necessariamente (sulla scorta della presumibile
ratio considerata dal legislatore ricondotta alla complessita' e
delicatezza delle questioni giuridiche da esaminare) la forma della
sentenza, ovvero del tipo di provvedimento, che deve essere
caratterizzato dall'osservanza degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp.
att. c.p.c. e che implica, percio', l'adozione di una decisione
sempre adeguatamente argomentata e completamente esaustiva delle
ragioni di doglianza dedotte dalle parti.
Alla luce di queste riflessioni non sembra a questo collegio,
proprio in virtu' della specialita' della forma di trattazione e
della modalita' decisoria previste, che possa trovare applicazione al
procedimento in questione (per un altro esempio di procedimento
camerate autonomo in sede di legittimita' v., ad es., Cass., sez. I,
n. 17576 del 2010, ord., in tema di impugnazione nella materia di
riconoscimento e revoca dello «status» di rifugiato) la disciplina di
cui all'art. 380-bis c.p.c. (che presuppone l'assegnazione preventiva
del ricorso ai sensi dell'art. 376 c.p.c.), la quale e' improntata
all'osservanza di un meccanismo che impone (qualora ne sussistano i
soli presupposti in relazione al disposto di cui all'art. 375, nn. 1
e 5, c.p.c.) la preventiva predisposizione di una relazione,
contenente le ragioni che possono giustificare la relativa pronuncia,
da sottoporre all'esame delle parti in via soltanto successiva, e che
puo' sfociare in una decisione camerale nella forma dell'ordinanza (e
non della sentenza), senza che rimanga esclusa l'eventualita' della
necessita' della rimessione in pubblica udienza (modalita', invece,
non contemplata dall'art. 158-ter della legge n. 89 del 1913); ne', a
maggior ragione, si ritiene che sia «analogicamente» applicabile
disposto dell'art. 380-ter c.p.c., con riferimento alla decisione
sulle istanze di regolamento di competenza, il quale si prospetta
come una norma processuale rivolta alla soia trattazione dei
procedimenti di regolamento (di competenza e di giurisdizione) con la
previsione di una procedura a definizione necessariamente
«cameralizzata» (previa acquisizione delle conclusioni del P.M.), ma
che si conclude sempre con l'adozione della forma dell'ordinanza e,
soprattutto, con riguardo ai regolamenti di competenza, non contempla
(riconoscendola limitatamente ai soli regolamenti di giurisdizione)
la preventiva audizione delle parti, che e', invece, una connotazione
ineliminabile (ancorche' rimessa alla facolta' della parti) del
procedimento di cui al citato art. 158 ter, il quale deve essere, in
ogni caso, definito con sentenza.
Alla stregua delle rappresentate ragioni e rientrando il ricorso
«de quo» - ai sensi dell'art. 54 del d.lgs. n. 249 del 2006 -
nell'alveo di applicabilita' della disciplina di cui al citato nuovo
art. 158-ter della legge n. 89 del 1913 (essendo con lo stesso stata
impugnata una sentenza relativa ad un procedimento instaurato
successivamente al 31 maggio 2007 e, precisamente l'8 maggio 2009),
deve ritenersi che esso sia stato ritualmente incardinato presso
questa Sezione per la conseguente trattazione camerale e la correlata
decisione.
6. Chiarito quanto innanzi, si puo' passare alla valutazione
dell'altra riportata eccezione pregiudiziale, avanzata dal
controricorrente Ministero della Giustizia, di assunta
inammissibilita' del ricorso per intempestivita' rispetto alla
inosservanza del termine semestrale cosi' come previsto dall'art.
327, comma 1, c.p.c., in tal senso novellato dall'art. 46, comma 17,
della legge 18 giugno 2009, n. 69.
Rileva il collegio che detta eccezione e' infondata dal momento
che, nella fattispecie, il comma 2 del citato art. 158-ter della
legge n. 89 del 1913 (come introdotto dall'art. 46 del d.lgs. n. 249
del 2006), applicabile appunto «ratione temporis», prevede che, in
difetto della notificazione della sentenza impugnata, il ricorso per
cassazione deve essere proposto nel termine di un anno dal deposito
della predetta sentenza, con cio' contemplando una disciplina «ad
hoc» per la materia dei procedimenti disciplinari notarili, la cui
specialita', percio', non puo' ritenersi (anche in difetto della
previsione di specifiche disposizioni contrarie) derogata dalla
sopravvenuta previsione del novellato art. 327, comma 1, c.p.c.,
applicabile, invece, in generale, ove non diversamente disposto. In
altre parole, i termini per la proposizione del ricorso in cassazione
erano autonomamente disciplinati dalla legge speciale in senso
proprio e a tale regolamentazione si e' conformato il ricorrente nel
caso di specie, poiche', a fronte dell'intervenuta pubblicazione
della sentenza impugnata risalente al 15 dicembre 2010, ha notificato
il ricorso il 14 dicembre 2011 e, quindi, entro l'anno (senza,
peraltro, nemmeno considerare il periodo di sospensione feriale,
comunque applicabile). E la riprova della correttezza di questa
impostazione ermeneutica si desume dal fatto che il legislatore, solo
successivamente, con l'art. 26 del d.lgs. n. 150 del 2011 (ed
applicabile ai sensi dell'art. 36 dello stesso d.lgs. ai procedimenti
instaurati successivamente alla data della sua entrata in vigore), ha
adottato una nuova disciplina relativa ai termini per la formulazione
del ricorso in cassazione nella materia disciplinare notarile,
fissando quello breve in sessanta giorni dalla notifica della
sentenza e quello c.d. lungo in sei mesi dalla pubblicazione della
sentenza medesima, con cio' confermando la specialita' della
regolamentazione processuale espressa in detta materia e, quindi,
l'applicabilita', per i giudizi ricadenti nel vigore del citato art.
158-ter della c.d. legge notarile (abrogato, poi, dall'art. 34, comma
30, del richiamato d.lgs. n. 150 del 2011), della disciplina dei
termini impugnatori ivi contemplati.
7. Superata la riportata eccezione di inammissibilita', va
evidenziato che con il primo motivo il ricorrente ha chiesto a questa
Corte, ritenuta la non manifesta infondatezza dell'illegittimita'
costituzionale dell'art. 146, commi 1 e 2, della legge 16 febbraio
1913, n. 89, come sostituito dall'art. 29 del d.lgs. 1° agosto 2006,
n. 249, in relazione all'art. 76 Cost., e ravvisata la rilevanza
della proposta eccezione nel caso concreto, di demandare alla Corte
costituzionale la relativa questione, invocando, in ogni caso, la
prescrizione dell'infrazione ascrittagli (a cui era conseguita
l'irrogazione della sanzione pecuniaria di € 2.500,00) e
l'inapplicabilita' di qualsiasi interruzione del relativo termine,
giungendosi alla declaratoria di improcedibilita' dell'azione
disciplinare.
7.1. La prospettata questione di legittimita' costituzionale e' -
ad avviso del collegio - rilevante nel presente giudizio e non
manifestamente infondata.
L'art. 146, comma 1, della citata legge notarile n. 89 del 1913,
nella sua originaria formulazione, prevedeva, per le violazioni
disciplinari in essa indicate, un termine prescrizionale di quattro
anni, senza contemplare alcuna ipotesi di interruzione ne' di
sospensione della prescrizione, neppure per l'eventualita' in cui
l'infrazione avesse rilievo penale. Alla stregua di tale dato
normativo la giurisprudenza di questa Corte (cfr., tra le tante,
Cass. n. 1766 del 1998; Cass. n. 23515 del 2004; Cass. n. 7088 del
2006 e Cass. n. 644 del 2007) era consolidata nel ritenere che la
prescrizione dell'azione disciplinare contro i notai, come
espressamente previsto dall'art. 146 della legge 16 febbraio 1913, n.
89, si sarebbe compiuta per effetto del decorso di quattro anni dal
giorno in cui l'infrazione era stata commessa «ancorche' vi fossero
stati atti di procedura», e quindi non avrebbe potuto subire
interruzione a causa del procedimento disciplinare, della
contestazione delle violazioni, delle pronunce del Consiglio notarile
o in sede giurisdizionale, salva la sospensione della prescrizione in
conseguenza della pendenza del procedimento penale, a seguito della
sentenza della Corte costituzionale n. 40 del 2 febbraio 1990. Si era
anche statuito che detta prescrizione determinava l'improcedibilita'
dell'azione disciplinare, operante «ex lege», e avrebbe dovuto essere
rilevata anche d'ufficio ed in sede di legittimita', con conseguente
cassazione senza rinvio delle sentenze impugnate, restando precluso
ogni esame nel merito dei motivi di ricorso. Si e', inoltre,
precisato che la disciplina dettata in materia dalla normativa
sopravvenuta di cui al d.lgs. 1° agosto 2006, n. 249, si applica - in
virtu' della disposizione di cui al comma 2 dell'art. 54 dello stesso
testo normativo - ai fatti commessi anteriormente alla data della sua
entrata in vigore solo se quella modificata dell'art. 146 della
predetta legge n. 89 del 1913 risulti piu' favorevole (cfr., a questo
proposito, la citata Cass. n. 644 del 2007 nonche' la piu' recente
Cass. n. 2031 del 2010, ord.).
Con la legge 28 novembre 2005, n. 246 il Parlamento ebbe a
delegare il Governo, con la disposizione di cui all'art. 7, ad
adottare appositi decreti legislativi per il «riassetto normativo in
materia di ordinamento del notariato e degli archivi notarili»,
stabilendo - al n. 3) della lett. e) del comma 1, riferito alla
«revisione dell'ordinamento disciplinare» - che si sarebbe dovuto
legiferare anche in ordine alla «previsione della sospensione della
prescrizione in caso di procedimento penale e revisione dell'istituto
della recidiva». In relazione a tale contenuto della legge delega il
legislatore delegato, con l'art. 29 del decreto legislativo 1° agosto
2006, n. 249, ha completamente sostituito il precedente art. 146
della legge 16 febbraio 1913, n. 89, con la previsione di quattro
commi: - il primo comma contempla l'allungamento del termine di
prescrizione da quattro a cinque anni, sempre decorrente dal giorno
di commissione dell'infrazione (ovvero, per le infrazioni di cui
all'art. 128, comma 3, commesse nel biennio, dal primo giorno
dell'anno successivo); - il secondo comma prevede una disciplina dei
tutto nuova in tema di interruzione della prescrizione, risultando
stabilito che essa e', per l'appunto, interrotta dalla richiesta di
apertura del procedimento disciplinare e dalle decisioni che
applicano una sanzione disciplinare, aggiungendosi, altresi', che la
prescrizione, se interrotta, ricomincia a decorrere dal giorno
dell'interruzione, e con la precisazione che, in caso di esercizio di
plurimi atti interruttivi, la prescrizione decorre nuovamente
dall'ultimo di essi, prevedendosi, tuttavia, che, pur in caso di piu'
interruzioni, non puo' essere superato il limite massimo di dieci
anni; - con il terzo comma risulta sancito che, se per il fatto
stabilito e' iniziato un procedimento penale, il decorso della
prescrizione e' sospeso fino al passaggio in giudicato della sentenza
penale; - con il quarto ed ultimo comma e' previsto che l'esecuzione
della condanna alla sanzione disciplinare si prescrive nel termine di
cinque anni dal giorno in cui il provvedimento e' divenuto esecutivo.
Nell'articolato dello schema del decreto legislativo adottato dal
Ministero della Giustizia in attuazione del richiamato art. 7 della
legge n. 246 si affermava che, con l'art. 29, era stata appunto
prevista la sostituzione dell'art. 146 della legge notarile relativo
alla disciplina della prescrizione, evidenziandosi che, poiche' la
predetta disposizione aveva dato luogo a gravi problemi applicativi,
a causa della brevita' del termine e della mancata previsione di
cause di interruzione, la nuova disposizione allungava questo termine
e ne prevedeva espressamente l'interruzione e la sospensione,
specificandosi che, in particolare, la previsione della sospensione
della prescrizione in caso di azione penale era stata correlata alla
previsione della sospensione dello stesso procedimento disciplinare,
in pendenza di quello penale, in conformita' alla sentenza della
Corte costituzionale 2 febbraio 1990, n. 40, che aveva dichiarato,
sul punto, l'incostituzionalita' del precedente disposto del medesimo
art. 146.
Orbene, sulla scorta di questo quadro normativo e del rapporto
intercorrente tra legge delega e decreto legislativo delegato, non
sembra possa dubitarsi che il legislatore delegato sia incorso in un
eccesso di delega, con conseguente violazione dell'art. 76 Cost., dal
momento che, a fronte di una cornice di principi e criteri direttivi
riferita ad un oggetto definito e ben delimitato, trasparente
dall'art. 7 della legge n. 246 del 2005 (rivolto alla
regolamentazione dell'istituto della sospensione della prescrizione
in correlazione con la pendenza del procedimento penale e alla
revisione della recidiva), ha stabilito - nei primi due commi
dell'art. 146 della c.d. legge notarile riformato - una nuova
disciplina che, pur attenendo all'istituto della prescrizione
(anteriormente riferito all'azione disciplinare ed ora correlato
propriamente all'illecito disciplinare), ha involto la
regolamentazione dell'aspetto della sua interruzione (al comma 2),
prima del tutto assente nella predetta legge (e ritenuto
assolutamente inoperativo in tale materia dalla consolidata
giurisprudenza), con la ulteriore previsione dell'allungamento a
cinque anni del relativo termine prescrizionale (al comma 1). In tal
senso si reputa che con l'art. 29 del d.lgs. n. 249 del 2006 il
Governo delegato abbia violato i principi e criteri direttivi e
superato il limite oggettivo presenti nella delega, coinvolgendo
altre situazioni che, sia pur connesse, hanno determinato un
illegittimo esercizio del potere legislativo discrezionale, siccome
svincolato, appunto, dai rigidi criteri direttivi predeterminati
dalla legge delega, essendo indubbia la diversa natura e la
differente efficacia tra gli istituti della sospensione e della
interruzione della prescrizione, i quali non presentano alcun
rapporto di progressivita' (cfr. Cass. n. 6901 del 2003 e Cass. 10254
del 2002). Del resto, se e' pur vero che i criteri direttivi della
legge delega vanno valutati, al fine di verificare se la norma
delegata sia ad essi rispondente, anche alla luce delle finalita'
ispiratrici della delega stessa (cfr., ad es., Corte cost. n. 285 del
2006), non puo' dirsi che, nella specie, il legislatore delegato si
sia mosso nel solco di tali scopi, poiche' campo della sua azione
normativa era stato oggettivamente limitato ad armonizzare solo
istituto della sospensione con l'eventualita' della contemporanea
pendenza del procedimento penale relativo allo stesso fatto rilevante
anche come illecito disciplinare, in consonanza con gli effetti
(percio' recepiti a livello normativo) discendenti dalla sentenza
della Corte costituzionale n. 40 del 1990, in presenza di un contesto
complessivo normativo precedente che, nella materia disciplinare
notarile, non aveva mai visto regolamentata anche l'interruzione
della prescrizione (v., per la rilevanza della legislazione
precedente a tal proposito, Corte cost. n. 3 del 1957; Corte cost. n.
31 del 1967; Corte cost. n. 135 del 1967 e Corte cost. n. 28 del
1970). In tal senso, quindi, con il d.lgs. n. 249 del 2006 si e'
proceduto alla previsione di un trattamento normativo peggiorativo
nella suddetta materia per la categoria notarile in assenza di un
esplicito ed inequivoco riferimento nella legge delega (per recenti
esempi di ritenuta sussistenza dell'eccesso di delega cfr. Corte
cost. n. 503 del 2000; Corte cost. n. 212 del 2003 e Corte cost. n.
71 del 2008). Del resto e' risaputo che tra norma delegata e norma
delegante si instaura un «naturale rapporto di riempimento» (v., ad
es., Corte cost. n. 308 del 2002 e Corte cost, n. 426 del 2006) ma
tale relazione implica che il legislatore delegato debba adottare
norme che, in ogni caso, rappresentano un coerente sviluppo della
scelta espressa dal legislatore delegante e delle ragioni ad essa
sottese, senza, percio', poter pervenire a regolamentare istituti
completamente nuovi che, ancorche' connessi con quelli presenti nella
legge delega, involgono l'applicabilita' di una disciplina del tutto
diversa e basata su presupposti differenti (in un ambito di riassetto
ordinamentale riferito, nel caso di specie, a quello del notariato),
come tale da considerarsi completamente innovativa, anche in funzione
del rispetto del limite di ragionevolezza implicato dai criteri e
principi direttivi e dalla delimitazione dell'oggetto trasparenti
dalla medesima legge delega.
Alla stregua delle riportate argomentazioni il collegio ritiene
che la prospettata questione di costituzionalita' involgente l'art.
146, commi 1 e 2, della legge n. 89 del 1913, come sostituito
dall'art. 29 del d.lgs. n. 249 del 2006, in relazione all'art. 76
Cost. non sia manifestamente infondata in ordine al ravvisato eccesso
di delega da parte del legislatore delegato, con riferimento ai
principi e criteri direttivi definiti nell'art. 7 della legge delega
28 novembre 2005, n. 246, con particolare riferimento alla
disposizione di cui al comma 1, lett. e), n. 3, riguardante la
revisione dell'ordinamento disciplinare notarile mediante la
«previsione della sospensione della prescrizione in caso di
procedimento penale», che lo vincolavano, percio', a legiferare entro
questi ristretti limiti, senza il conferimento di un potere normativo
delegato che potesse estendersi fino alla individuazione, in via
generale, di una nuova disciplina dell'interruzione della
prescrizione e dell'allungamento del termine della prescrizione
stessa.
La questione di legittimita' costituzionale e' anche rilevante
nel giudizio in questione dal momento che, ricadendo l'illecito
disciplinare per il quale il ricorrente e' stato sanzionato
nell'ambito temporale di applicabilita' del nuovo art. 146 della
legge n. 89 del 1913 (essendo stato riportato in atti come commesso
il 10 luglio 2007), l'eventuale declaratoria di incostituzionalita'
dei primi due commi dello stesso art. 146, come riformato con l'art.
29 del d.lgs. n. 249 del 2006, comporterebbe, non applicandosi
ipotesi interruttive e non tenendosi conto dell'allungamento del
termine prescrizionale a cinque anni, che l'infrazione disciplinare
(in virtu' della reviviscenza del precedente disposto dell'art. 146
della legge n. 89 del 1913, il quale prevedeva la durata della
prescrizione in quattro anni senza contemplare ipotesi interruttive)
si sarebbe gia' prescritta al 10 luglio 2011, con la conseguenza che,
nella presente sede di legittimita', dovrebbe pervenirsi (secondo la
costante giurisprudenza di questa Corte) alla declaratoria di
improcedibilita' dell'azione disciplinare a carico del dott. Toppino.
Pertanto, ai sensi dell'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87,
bisogna disporre l'immediata trasmissione degli atti alla Corte
costituzionale, con la conseguente sospensione del presente giudizio
e l'assolvimento degli adempimenti notificatori e di comunicazione
prescritti dal comma 4 del citato art. 23.