ha pronunciato la seguente 
 
                              SENTENZA 
 
    nel  giudizio  di  legittimita'  costituzionale  della   delibera
legislativa relativa al disegno di legge  n.  483  (Promozione  della
ricerca  sanitaria),  approvata  dall'Assemblea  regionale  siciliana
nella seduta del 30 luglio 2012, promosso dal Commissario dello Stato
per la Regione siciliana con ricorso notificato  il  7  agosto  2012,
depositato in cancelleria il 14 agosto 2012 ed iscritto al n. 114 del
registro ricorsi 2012. 
    Udito nell'udienza pubblica del 13 marzo 2013 il Giudice relatore
Aldo Carosi; 
    udito l'avvocato dello Stato Vincenzo Rago per il Presidente  del
Consiglio dei ministri. 
 
                          Ritenuto in fatto 
 
    1. - Il Commissario dello  Stato  per  la  Regione  Siciliana  ha
impugnato, con atto notificato in data 7  agosto  2012  e  depositato
presso la cancelleria della Corte costituzionale in  data  14  agosto
2012, la delibera legislativa relativa al disegno  di  legge  n.  483
(Promozione  della  ricerca  sanitaria),   approvata   dall'Assemblea
regionale siciliana nella seduta del 30 luglio 2012  e  pervenuta  in
data 2 agosto 2012 al  suddetto  Commissario,  ai  sensi  e  per  gli
effetti dell'art. 28 del decreto legislativo 15 maggio 1946,  n.  455
(Approvazione dello statuto della Regione siciliana). Il  ricorrente,
in particolare, lamenta l'illegittimita' della norma di copertura  di
cui all'art. 8 del d.d.l. n. 483 per violazione dell'art. 81,  quarto
comma, della Costituzione. 
    2. -  Il  Commissario  rileva  che,  riguardo  alla  nuova  spesa
derivante dal provvedimento legislativo in questione, l'art. 8  dello
stesso  prevede  che  l'Assessore  regionale  per   la   salute   sia
autorizzato ad utilizzare una quota a valere sull'uno per  cento  del
Fondo Sanitario Regionale, ai sensi  dell'art.  66,  comma  9,  della
legge della Regione siciliana 1° settembre 1993,  n.  25  (Interventi
straordinari per l'occupazione produttiva  in  Sicilia),  fissata  in
sede di programmazione delle risorse, non inferiore a un  milione  di
euro e non superiore a tre milioni di euro (primo comma)  ed  inoltre
che per le attivita' di  ricerca  compatibili  con  le  previsioni  e
discipline dei singoli fondi strutturali  europei  potranno  altresi'
essere attivate ulteriore risorse a valere sulle quote degli indicati
fondi assegnate alla Regione (secondo comma). 
    2.1. - Il Commissario richiama il contenuto delle  norme  di  cui
all'art. 66, comma 9, della citata legge regionale Sicilia n. 25  del
1993, il quale stabilisce le modalita' e i criteri per l'assegnazione
del fondo sanitario regionale alle unita' sanitarie  locali  ed  alle
aziende ospedaliere e, in particolare, dispone  che  una  quota  pari
all'uno per  cento  dello  stesso  sia  riservata  alle  attivita'  a
destinazione vincolata, individuate nel piano sanitario regionale  ed
al   finanziamento   dei   progetti   elaborati   dai    dipartimenti
dell'Assessorato regionale alla sanita', finalizzati al  monitoraggio
della spesa sanitaria e alla verifica delle iniziative e delle misure
di  razionalizzazione  dei  servizi  aziendali  e  delle  misure   di
contenimento della spesa. 
    2.2. - Secondo il ricorrente il legislatore  regionale,  anziche'
procedere al reperimento delle risorse  necessarie  al  finanziamento
dei nuovi oneri, si  limiterebbe  piuttosto  ad  inserire  una  nuova
finalita'  per  l'utilizzo  delle  risorse  esistenti.  Peraltro   la
Commissione legislativa permanente «Bilancio»,  come  puo'  evincersi
dall'allegato resoconto della seduta del 25 ottobre 2011, n. 279,  ha
reso il parere favorevole in base  alla  previsione  dell'Assessorato
dell'Economia, secondo cui la copertura era «interamente assicurata a
valere sulle risorse del Fondo sanitario regionale» senza specificare
alcunche'  circa  la  sussistenza  di  eventuali   maggiori   risorse
disponibili. 
    2.3. -  Il  Commissario  dello  Stato  aggiunge  che  dagli  atti
parlamentari di cui e' a conoscenza  non  risulterebbe  essere  stata
redatta la scheda tecnica di cui all'art. 7 della legge della Regione
siciliana 8 luglio 1977, n.  47  (Norme  in  materia  di  bilancio  e
contabilita' della Regione siciliana), riguardo alla  quantificazione
delle nuove spese ed al  relativo  finanziamento,  e  che,  peraltro,
l'Assessorato all'economia non ha fornito gli elementi chiarificatori
richiesti ai sensi dell'art.  3  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 4 giugno 1969, n. 488 (Norme di attuazione  dello  statuto
della Regione siciliana, integrative del decreto legislativo del Capo
provvisorio dello Stato  10  maggio  1947,  n.  307,  concernente  il
commissario dello Stato). 
    2.4. - Il ricorrente rileva altresi' che la Regione siciliana  e'
sottoposta a piano di rientro dai disavanzi regionali e  che  tuttora
non e' in grado di garantire l'equilibrio di bilancio  sanitario  con
il  finanziamento  programmato  a  livello  nazionale.   L'equilibrio
finanziario e' raggiunto dalla Regione siciliana  grazie  ai  gettiti
derivanti dalle maggiorazioni fiscali  dell'imposta  regionale  sulle
attivita' produttive (IRAP) e dall'addizionale regionale  all'imposta
sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), obbligatorie in vigenza di
un piano di rientro. 
    2.5.  -  Inoltre,  sostiene  il  ricorrente,   il   provvedimento
legislativo in questione introdurrebbe impropriamente  a  carico  del
servizio  sanitario  regionale  una  nuova  ragione  di  spesa  senza
provvedere al contempo all'individuazione di ulteriori  e  specifiche
fonti di  copertura,  trattandosi  nella  fattispecie  di  spese  non
ricomprese nella definizione  del  fabbisogno  sanitario  -  e  delle
conseguenti coperture - ai fini della garanzia dei livelli essenziali
di assistenza. 
    2.6. - Il Commissario dello  Stato  ricorda,  altresi',  come  la
Corte costituzionale, ormai con consolidata giurisprudenza,  ha  piu'
volte chiarito che  l'obbligo  della  copertura  finanziaria  imposto
dall'art.  81  Cost.  costituisce   garanzia   costituzionale   della
responsabilita' politica correlata ad ogni autorizzazione legislativa
di spesa e che al rispetto di tale obbligo, rientrante tra quelli  di
coordinamento finanziario, sono tenuti  tutti  gli  enti  in  cui  si
articola la Repubblica (si citano ex plurimis le sentenze n. 192 e n.
115 del 2012). Corollario del principio posto dall'art. 81  Cost.  e'
quello  dell'equilibrio  finanziario  sostenibile,  elaborato   dalla
costante   giurisprudenza   della   Corte    costituzionale,    anche
antecedentemente  al  Trattato  sull'Unione  europea,  firmato  il  7
febbraio 1992, reso esecutivo con legge 5 novembre 1992, n.  454,  di
cui adesso il patto di stabilita' costituisce il principale parametro
esterno. La centralita' di tale principio e' ancora  piu'  avvalorata
dall'art.  119  Cost.,  che  implica  ed  esige  la  garanzia   della
complessiva tenuta del disegno costituzionale. 
    2.7. - Il ricorrente rileva ancora come il principio dell'art. 81
Cost. sia stato attuato dal legislatore ordinario, che ne ha indicato
i relativi  strumenti  e  modalita',  nell'art.  17  della  legge  31
dicembre 2009, n. 196 (Legge di contabilita' e finanza pubblica),  le
cui disposizioni, secondo quanto previsto dall'art. 19 (recte art. 1,
comma 4) della medesima legge,  costituiscono  principi  fondamentali
del coordinamento della finanza pubblica ai sensi dell'art. 117 Cost.
e si applicano alle Regioni a statuto speciale in quanto  finalizzate
alla tutela dell'unita' economica della Repubblica.  Il  citato  art.
17, comma 1, della legge n. 196 del 2009 dispone,  infatti,  che,  in
attuazione dell'art. 81, quarto  comma,  Cost.,  ciascuna  legge  che
comporti nuovi o maggiori  oneri  deve  indicare  espressamente,  per
ciascun anno e  per  ogni  intervento  da  essa  previsto,  la  spesa
autorizzata,  e  che  alla  stessa   deve   essere   data   copertura
esclusivamente mediante utilizzo degli  accantonamenti  iscritti  nei
fondi speciali per le iniziative  legislative  in  itinere,  mediante
riduzione  di  precedenti  autorizzazioni  legislative  di  spesa   e
mediante modificazioni legislative che comportino  nuove  o  maggiori
entrate. 
    2.8. - Conclude,  dunque,  il  Commissario  dello  Stato  che  il
legislatore siciliano nell'avere previsto una  copertura  finanziaria
degli oneri derivanti dal provvedimento legislativo in questione  con
modalita' difformi rispetto a quelle  indicate  dal  citato  art.  17
della legge n. 196 del 2009 si sarebbe  sottratto  alle  fondamentali
esigenze di chiarezza e solidita' del bilancio richieste dall'art. 81
Cost., non garantendo  per  le  nuove  maggiori  spese  previste  una
copertura sufficientemente sicura ed in equilibrato rapporto con  gli
oneri che si intendono sostenere negli esercizi futuri. 
 
                       Considerato in diritto 
 
    1. - Viene all'esame di questa Corte il ricorso n. 114 del  2012,
con il quale il Commissario dello Stato per la Regione  siciliana  ha
impugnato la delibera legislativa relativa al disegno di legge n. 483
(Promozione  della  ricerca  sanitaria),   approvata   dall'Assemblea
regionale siciliana nella seduta del 30 luglio 2012,  in  riferimento
all'art. 81, quarto comma, della Costituzione. 
    Il  Commissario   ritiene   che   il   disegno   di   legge   sia
costituzionalmente illegittimo  sulla  base  del  contenuto  del  suo
articolo 8,  il  quale  disciplina  il  finanziamento  dei  programmi
operativi in esso contenuti. 
    La disposizione in questione e' cosi' formulata  «1.  L'Assessore
regionale  per  la  salute  e'  autorizzato  ad  utilizzare,  per  la
finalita' della presente legge, una quota a valere sull'1  per  cento
del Fondo Sanitario Regionale, ai sensi dell'art. 66, comma 9,  della
legge  regionale  1  settembre  1993,  n.  25,  fissata  in  sede  di
programmazione delle risorse, non inferiore a un milione di euro  per
anno e non superiore a tre milioni di euro  per  anno.  La  struttura
intermedia del Dipartimento regionale per le  attivita'  sanitarie  e
Osservatorio   epidemiologico   e'   competente   per   la   gestione
amministrativa delle risorse sopra individuate. 2. Per  le  attivita'
di ricerca compatibili con le previsioni  e  discipline  dei  singoli
fondi  strutturali  europei,  potranno   altresi'   essere   attivate
ulteriori risorse a valere sulle quote degli indicati fondi assegnate
alla Regione». 
    Il ricorrente rammenta che la Regione siciliana e'  sottoposta  a
piano di rientro (PDR) dal disavanzo regionale della  sanita'  e  che
tuttora non e' in grado di garantire l'equilibrio di bilancio con  il
finanziamento programmato a livello nazionale  per  far  fronte  agli
obblighi derivanti dal servizio sanitario.  Peraltro,  sottolinea  il
Commissario che la sottoposizione della Regione siciliana al piano di
rientro ha gia' comportato un aumento degli  oneri  fiscali  su  base
regionale ed in particolare le maggiorazioni  dell'imposta  regionale
sulle attivita' produttive (IRAP) e  l'addizionale  dell'imposta  sul
reddito delle persone fisiche (IRPEF). 
    Il  piano  di  rientro  sarebbe,  d'altro  canto,   assolutamente
vincolante nel circoscrivere le tipologie  di  spesa  sanitaria  agli
appositi elenchi componenti il fabbisogno concordato con lo Stato  in
sede  di  redazione  del  piano  stesso.  Tale  tassativita'  sarebbe
intrinsecamente collegata alla  necessita'  di  garantire  i  livelli
essenziali di assistenza (LEA). 
    Il nuovo programma di interventi contenuto nell'impugnato disegno
di legge non sarebbe ricompreso nelle tipologie di  spesa  consentite
nel piano di rientro e, per questo motivo, gli sarebbe interdetto  di
gravare  sul  Fondo  sanitario  regionale.  In  tal  senso,   sarebbe
tassativa la prescrizione contenuta nell'art. 1, comma  796,  lettera
b), della legge  27  dicembre  2006,  n.  296  (Disposizioni  per  la
formazione del bilancio annuale e pluriennale  dello  Stato  -  legge
finanziaria 2007). 
    In definitiva, il legislatore regionale,  anziche'  procedere  al
reperimento delle  risorse  necessarie  al  finanziamento  dei  nuovi
oneri, si limiterebbe piuttosto ad inserire una nuova  finalita'  per
l'utilizzo  di  risorse  gia'  interamente  vincolate  dal  piano  di
rientro. 
    In ogni caso, ferma restando la vincolativita' di quest'ultimo  e
la mancata previsione, tra i servizi sanitari  in  esso  contemplati,
delle attivita' disciplinate dal disegno  di  legge,  la  tecnica  di
copertura utilizzata nel richiamato art. 8 non sarebbe conforme  alle
modalita' indicate all'art. 17 della legge 31 dicembre 2009,  n.  196
(Legge di contabilita' e finanza pubblica), il  quale  costituirebbe,
secondo quanto espressamente stabilito all'art.  1,  comma  4,  della
legge n. 196 del 2009, espressione di un principio  fondamentale  del
coordinamento della finanza pubblica ai sensi  dell'art.  117,  terzo
comma, Cost., in quanto finalizzato alla tutela dell'unita' economica
della Repubblica e sarebbe applicabile anche alle Regioni  a  statuto
speciale ai sensi dell'art. 19 della citata legge. 
    Dagli atti parlamentari non risulterebbe,  infine,  la  redazione
della scheda tecnica di cui all'art.  7  della  legge  della  Regione
siciliana 8 luglio 1977, n.  47  (Norme  in  materia  di  bilancio  e
contabilita' della regione siciliana) relativa  alla  quantificazione
delle nuove spese  e  neppure  l'Assessorato  regionale  all'economia
avrebbe  fornito  gli  elementi  chiarificatori  richiesti  ai  sensi
dell'art. 3 del decreto del  Presidente  della  Repubblica  4  giugno
1969, n.  488  (Norme  di  attuazione  dello  statuto  della  Regione
siciliana, integrative del decreto legislativo del  Capo  provvisorio
dello Stato 10 maggio 1947, n. 307, concernente il commissario  dello
Stato). 
    2. - Deve essere preliminarmente osservato che il  ricorrente  ha
formulato, in riferimento al medesimo parametro  costituzionale,  due
distinte  censure.  La  prima  riguarda  la   inderogabilita'   delle
prescrizioni contenute nel  piano  di  rientro,  la  quale  impedisce
qualsiasi estensione di spesa a servizi sanitari  diversi  da  quelli
compresi nel piano stesso. La seconda fa  riferimento  all'osservanza
delle tecniche di copertura prescritte dal combinato  disposto  degli
artt. 17 e 19 della legge n. 196 del 2009. 
    3. - Ai fini dell'esame della prima censura occorre  vagliare  in
sequenza le disposizioni che hanno disciplinato la  redazione  e  gli
effetti del cosiddetto piano  di  rientro  per  confrontarle  con  la
fattispecie concreta afferente alla Regione siciliana. 
    3.1 - L'art. 1, comma 796, lettera b), della  legge  n.  296  del
2006 prescrive, tra l'altro,  che  «Gli  interventi  individuati  dai
programmi   operativi   di   riorganizzazione,    qualificazione    o
potenziamento del servizio  sanitario  regionale,  necessari  per  il
perseguimento dell'equilibrio economico,  nel  rispetto  dei  livelli
essenziali di assistenza, oggetto degli accordi di  cui  all'articolo
1, comma 180, della legge 30 dicembre  2004,  n.  311,  e  successive
modificazioni, come integrati dagli accordi di  cui  all'articolo  1,
commi 278  e  281,  della  legge  23  dicembre  2005,  n.  266,  sono
vincolanti per la regione che ha sottoscritto l'accordo». 
    Successivamente, i commi 80, secondo periodo, e  95  dell'art.  2
della legge 23 dicembre 2009, n. 191 (Legge finanziaria per il 2010),
hanno stabilito che « [...] Gli interventi individuati dal piano sono
vincolanti  per  la  regione,  che  e'  obbligata   a   rimuovere   i
provvedimenti, anche legislativi, e a  non  adottarne  di  nuovi  che
siano di ostacolo alla piena attuazione del piano di  rientro.  [...]
Gli interventi individuati dal piano di rientro sono  vincolanti  per
la Regione, che e'  obbligata  a  rimuovere  i  provvedimenti,  anche
legislativi, e a non adottarne di nuovi che siano  di  ostacolo  alla
piena attuazione del piano di rientro». 
    Proprio in relazione alle richiamate disposizioni,  questa  Corte
ha gia' affermato  che  «l'autonomia  legislativa  concorrente  delle
Regioni nel settore della  tutela  della  salute  ed  in  particolare
nell'ambito della gestione del  servizio  sanitario  puo'  incontrare
limiti alla  luce  degli  obiettivi  della  finanza  pubblica  e  del
contenimento della spesa. [...] Pertanto, il legislatore statale puo'
legittimamente imporre alle Regioni vincoli alla spesa  corrente  per
assicurare l'equilibrio unitario della finanza pubblica  complessiva,
in  connessione  con  il  perseguimento  di   obbiettivi   nazionali,
condizionati anche da obblighi comunitari» (sentenze n. 91 del  2012,
n. 163 del 2011 e n. 52 del 2010). 
    L'art. 11, comma 1, del  decreto-legge  31  maggio  2010,  n.  78
(Misure urgenti  in  materia  di  stabilizzazione  finanziaria  e  di
competitivita' economica), convertito, con modificazioni, dalla legge
30 luglio 2010, n. 122, ha introdotto la possibilita' di prorogare  i
tempi di attuazione dei piani di rientro che  non  abbiano  raggiunto
gli obiettivi di riequilibrio, prevedendo che «1. Nel rispetto  degli
equilibri programmati di finanza pubblica,  senza  nuovi  o  maggiori
oneri a carico della finanza pubblica, le Regioni sottoposte ai piani
di rientro per le quali, non viene verificato positivamente  in  sede
di verifica annuale e finale il raggiungimento al  31  dicembre  2009
degli obiettivi strutturali del Piano di rientro e non sussistono  le
condizioni di cui all'articolo 2, commi  77  e  88,  della  legge  23
dicembre 2009, n. 191, avendo garantito  l'equilibrio  economico  nel
settore sanitario e non essendo state sottoposte a  commissariamento,
possono chiedere la prosecuzione del Piano di rientro, per una durata
non superiore al triennio, ai fini  del  completamento  dello  stesso
secondo programmi operativi nei termini indicati  nel  Patto  per  la
salute per gli anni 2010-2012 del 3 dicembre 2009 e  all'articolo  2,
comma 88, della legge 23 dicembre 2009, n. 19».  Infine,  l'art.  15,
comma 20, del  decreto-legge  6  luglio  2012,  n.  95  (Disposizioni
urgenti per la revisione della  spesa  pubblica  con  invarianza  dei
servizi ai cittadini), convertito, con modificazioni, dalla  legge  7
agosto 2012, n. 135, statuisce che: «Si applicano,  a  decorrere  dal
2013,  le  disposizioni  di  cui  all'articolo  11,  comma   1,   del
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, qualora al termine del periodo di
riferimento del Piano di rientro ovvero della sua  prosecuzione,  non
venga verificato positivamente, in sede di verifica annuale e finale,
il raggiungimento  degli  obiettivi  strutturali  del  piano  stesso,
ovvero della sua prosecuzione». 
    Per  quel  che  riguarda  il  rapporto  tra  spese  sanitarie   e
disciplina del bilancio regionale,  l'art.  20,  commi  1  e  2,  del
decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni  in  materia
di armonizzazione dei sistemi contabili e degli  schemi  di  bilancio
delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma  degli
articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42),  dispone  che:  «1.
Nell'ambito del bilancio regionale le regioni garantiscono  un'esatta
perimetrazione delle entrate e delle uscite relative al finanziamento
del proprio servizio sanitario regionale, al fine  di  consentire  la
confrontabilita' immediata  fra  le  entrate  e  le  spese  sanitarie
iscritte nel bilancio regionale e le risorse indicate negli  atti  di
determinazione del  fabbisogno  sanitario  regionale  standard  e  di
individuazione  delle  correlate  fonti  di  finanziamento,   nonche'
un'agevole verifica delle ulteriori risorse  rese  disponibili  dalle
Regioni  per  il  finanziamento  del  medesimo   servizio   sanitario
regionale per l'esercizio in corso. A tal fine  le  Regioni  adottano
un'articolazione in capitoli tale da  garantire,  sia  nella  sezione
dell'entrata che nella sezione della spesa, ivi compresa  l'eventuale
movimentazione di partite di giro, separata evidenza  delle  seguenti
grandezze: A) Entrate: a) finanziamento sanitario ordinario  corrente
quale derivante  dalle  fonti  di  finanziamento  definite  nell'atto
formale di determinazione del fabbisogno sanitario regionale standard
e  di  individuazione   delle   relative   fonti   di   finanziamento
intercettate dall'ente regionale, ivi compresa  la  mobilita'  attiva
programmata per l'esercizio; b)  finanziamento  sanitario  aggiuntivo
corrente,  quale  derivante  dagli  eventuali   atti   regionali   di
incremento di aliquote fiscali per  il  finanziamento  della  sanita'
regionale, dagli  automatismi  fiscali  intervenuti  ai  sensi  della
vigente legislazione in materia di copertura dei disavanzi  sanitari,
da altri atti di finanziamento  regionale  aggiuntivo,  ivi  compresi
quelli di erogazione dei livelli di assistenza superiori rispetto  ai
LEA, da pay back e da iscrizione  volontaria  al  Servizio  sanitario
nazionale;  c)  finanziamento  regionale  del   disavanzo   sanitario
pregresso; d) finanziamento per investimenti in ambito sanitario, con
separata  evidenza  degli   interventi   per   l'edilizia   sanitaria
finanziati ai sensi dell'articolo 20, della legge n. 67 del 1988;  B)
Spesa: a) spesa sanitaria corrente per il finanziamento dei LEA,  ivi
compresa la mobilita' passiva programmata per l'esercizio  e  il  pay
back; b) spesa sanitaria aggiuntiva per il finanziamento  di  livelli
di assistenza sanitaria superiori ai LEA; c) spesa sanitaria  per  il
finanziamento  di  disavanzo  sanitario  pregresso;  d)   spesa   per
investimenti  in  ambito  sanitario,  con  separata  evidenza   degli
interventi per l'edilizia sanitaria finanziati ai sensi dell'articolo
20, della legge n. 67 del 1988.  2.  Per  garantire  effettivita'  al
finanziamento dei livelli di assistenza  sanitaria,  le  Regioni:  a)
accertano ed impegnano  nel  corso  dell'esercizio  l'intero  importo
corrispondente al finanziamento sanitario corrente, ivi  compresa  la
quota  premiale  condizionata   alla   verifica   degli   adempimenti
regionali,  le  quote  di   finanziamento   sanitario   vincolate   o
finalizzate, nonche' gli  importi  delle  manovre  fiscali  regionali
destinate,  nell'esercizio  di  competenza,  al   finanziamento   del
fabbisogno sanitario regionale standard, come stimati dal  competente
Dipartimento delle finanze. Ove si verifichino la perdita  definitiva
di quote di finanziamento condizionate alla verifica  di  adempimenti
regionali, ai sensi della  legislazione  vigente,  ovvero  un  minore
importo effettivo  delle  risorse  derivanti  dalla  manovra  fiscale
regionale che finanzia l'esercizio, detti eventi sono registrati come
cancellazione dei residui attivi nell'esercizio nel quale la  perdita
si determina definitivamente; b) accertano  ed  impegnano  nel  corso
dell'esercizio  l'intero  importo  corrispondente  al   finanziamento
regionale del disavanzo sanitario pregresso». 
    3.2. - Sulla base dell'art. 1, comma 796, lettera b), della legge
n. 296 del 2006 la Regione  Siciliana  ha  sottoscritto  in  data  31
luglio 2007 con il Ministero della salute, il Ministero dell'economia
e finanze, un Accordo per l'approvazione  del  Piano  di  rientro  di
riorganizzazione,  di  riqualificazione  e  di  individuazione  degli
interventi per il perseguimento dell'equilibrio  economico  ai  sensi
dell'articolo 1, comma 180, della legge 30 dicembre 2004, n. 311. 
    Essa ha poi approvato il Programma Operativo (POR) per  gli  anni
2010 - 2012 (delibera di Giunta 30 dicembre 2010, n.  497  e  decreto
dell'Assessore alla salute 30 dicembre 2010, n.  3254),  al  fine  di
completare il processo di contenimento e riqualificazione  intrapreso
con il Piano 2007 - 2009. 
    Nei suddetti documenti non  risulta  -  tra  gli  obiettivi  e  i
servizi suscettibili di finanziamento - la finalita'  di  incentivare
la ricerca su temi di specifico interesse della Regione. 
    Per  l'esercizio  in  corso,  la  Regione  siciliana,  attraverso
apposita nota dell'Assessore alla salute in data 24 gennaio 2013,  ha
manifestato allo Stato la sua volonta' di proseguire l'attuazione del
Piano di rientro avvalendosi «della facolta'  prevista  all'art.  15,
comma 20, del D.L. n. 95/2012,  convertito  in  legge  n.135/2012  in
continuita' con il Programma Operativo 2010-2012 di prosecuzione  del
Piano di  rientro,  mediante  la  predisposizione  di  un  "piano  di
Consolidamento e Sviluppo delle misure strutturali e di  innalzamento
del livello di qualita'  del  Sistema  sanitario  Regionale"  per  il
triennio 2013-2015». Con nota del 19 febbraio  2013,  prot.  33P,  il
Ministro della salute di concerto con  il  Ministro  dell'economia  e
delle finanze ha preso atto della opzione  esercitata  dalla  Regione
siciliana. 
    Nell'impugnato disegno di  legge  non  risulta,  peraltro,  alcun
riferimento  all'articolazione  del  bilancio  dell'esercizio   2012,
secondo quanto previsto dall'art. 20, commi 1 e 2, del d.lgs. n.  118
del 2011. 
    4. - Alla luce del complesso quadro normativo e  della  descritta
fattispecie, la questione posta in riferimento  all'art.  81,  quarto
comma, Cost., in relazione al divieto, contenuto nella disciplina dei
piani di  rientro,  di  estendere  il  finanziamento  a  servizi  non
espressamente previsti dal piano stesso, e' fondata. 
    Tutte le norme evocate nel precedente punto  3.1.  costituiscono,
oltre che espressione di  principi  di  coordinamento  della  finanza
pubblica di cui  all'art.  117,  terzo  comma,  Cost.  (ex  plurimis,
sentenze n. 260 del 2012, n. 131 del 2012 e n. 163 del  2011),  anche
specificazione del  principio  di  copertura  della  spesa  contenuto
nell'art. 81, quarto comma, Cost., in quanto disciplinano  meccanismi
vincolanti finalizzati a prevenire e a precludere  ipotesi  di  spesa
non assistite da adeguato finanziamento. Dette  prescrizioni  possono
essere  cosi'  sinteticamente  riassunte:  a)  clausola  generale  di
vincolo del PDR sugli interventi regionali presenti e futuri - sia  a
carattere normativo che amministrativo - con effetto interdittivo  di
qualsiasi disposizione incompatibile con gli impegni assunti ai  fini
del  risanamento  economico-finanziario   del   disavanzo   sanitario
regionale in modo da garantire contemporaneamente detto  processo  di
risanamento e i LEA, attraverso un rigoroso percorso di selezione dei
servizi finanziabili; b) valorizzazione di un  modulo  procedimentale
"pattizio", che si concreta nella esplicita  condivisione,  da  parte
delle Regioni con disavanzi nel settore sanitario,  dei  percorsi  di
risanamento e di specificazione dei  LEA  finanziati,  nonche'  della
facolta'  di  protrarne,  con  autonoma  iniziativa,   i   tempi   di
attuazione; c) necessaria  "conciliazione  contabile"  tra  le  spese
previste  nei  piani  di  rientro  ed  il  bilancio   di   previsione
dell'esercizio  di  riferimento.  Quest'ultima  regola  si  ricollega
direttamente al principio della previa copertura della spesa in  sede
legislativa, il quale presuppone  il  necessario  collegamento  e  la
conseguente coerenza tra il fabbisogno  finanziario  contenuto  nella
nuova legge o nel disegno di legge e le relative risorse allocate nel
bilancio  dell'esercizio  cui   l'entrata   in   vigore   del   nuovo
provvedimento legislativo pertiene. Come questa Corte ha  gia'  avuto
modo di affermare, la stretta relazione  tra  la  nuova  legge  e  il
bilancio di previsione non puo' essere demandata «in sede  diversa  e
in  un  momento  successivo  a  quello   indefettibilmente   previsto
dall'art. 81, quarto comma, Cost.» (sentenza n. 192 del 2012). 
    Con riguardo ai profili sub a) e b) non  e'  controverso  che  la
Regione siciliana sia stata sottoposta al regime vincolato del  piano
di rientro e che - su espressa  iniziativa  di  detta  Regione  -  il
regime stesso sia stato esteso, senza alcuna interruzione  temporale,
al triennio 2013 - 2015 per effetto dell'art. 11, comma 1,  del  d.l.
n.  78  del  2011,  convertito  dalla  legge  n.  122  del   2010   e
dell'esercitata opzione di cui all'art. 15, comma 20, del d.l. n.  95
del 2012, convertito dalla legge n. 135 del 2012. E'  altresi'  certo
che nessun servizio previsto  nell'impugnato  disegno  di  legge  sia
presente tra le attivita'  -  ed  in  particolare  all'interno  della
tabella afferente agli  obiettivi  generali  specifici  ed  operativi
finalizzati ad assicurare i LEA sul territorio  regionale  -  per  le
quali  e'  consentito  l'impiego  del   Fondo   sanitario   regionale
sottoposto ai vincoli del piano di rientro. 
    Per questo motivo l'imputazione della spesa  al  Fondo  sanitario
regionale, prevista dall'art. 8, comma 1, dell'impugnato  disegno  di
legge n. 483 del 2012, contrasta con  le  prescrizioni  dell'art.  1,
comma 796, lettera b), della legge 296 del 2006 e dell'art. 2,  commi
80, secondo periodo, e  95  della  legge  n.  191  del  2009  e  cio'
determina la violazione  dell'art.  81,  quarto  comma,  Cost.  Sotto
questo profilo non rileva la perdurante vigenza dell'art.  66,  comma
9,  della  legge  regionale  siciliana  1  settembre  1993,   n.   25
(Interventi sanitari per l'occupazione  produttiva  in  Sicilia),  il
quale consente l'imputazione di una quota di spesa pari  all'uno  per
cento del fondo sanitario regionale per finalita' ulteriori  rispetto
a quelle previste dal piano di rientro. Le citate disposizioni, ed in
particolare l'art. 2, comma 80, della  legge  n.  191  del  2009,  ne
interdicono comunque la efficacia  fino  alla  piena  attuazione  del
piano di rientro. 
    Con riguardo al profilo sub c) di  corrispondenza  tra  copertura
finanziaria del  disegno  di  legge  e  articolazione  del  bilancio,
occorre rilevare come la formulazione dell'art. 8, commi 1 e  2,  non
sia conforme all'art. 20, commi 1 e 2, del d.lgs. n.  118  del  2011,
anch'esso specificativo dell'art. 81, quarto comma, Cost. Il comma  1
dell'art. 8, facendo oscillare il finanziamento tra euro  un  milione
ed euro tre milioni e  non  quantificando  quest'ultimo  con  criteri
certi, lo rende insuscettibile di essere inserito in  apposita  posta
di bilancio correlata alla dimensione finanziaria e alla specificita'
dell'obiettivo; il  comma  2,  prevedendo  l'impiego  di  non  meglio
individuati «singoli fondi strutturali europei», non ne  consente  il
riferimento all'«esatta perimetrazione delle entrate e delle uscite».
Esso  impedisce,  infatti,  la  «confrontabilita'  immediata  fra  le
entrate e le spese sanitarie iscritte nel  bilancio  regionale  e  le
risorse  indicate  negli  atti  di  determinazione   del   fabbisogno
sanitario regionale standard  e  di  individuazione  delle  correlate
fonti  di  finanziamento»  e,  in  definitiva,  la  «verifica   delle
ulteriori  risorse  rese   disponibili   [dalla   Regione]   per   il
finanziamento del medesimo servizio sanitario  regionale»  (art.  20,
comma 1, d.lgs. n. 118 del 2011). 
    5.  -  Va  infine  rilevato  che  correttamente  il   Commissario
regionale ha impugnato, insieme alla norma afferente alla  copertura,
l'intero  disegno   di   legge.   Quest'ultimo   e'   infatti   privo
dell'indicazione dei mezzi per raggiungere gli  obiettivi  di  natura
operativa in esso contemplati. In tal modo viene disatteso un obbligo
costituzionale al quale il legislatore, anche regionale (ex plurimis,
sentenza n. 68 del 2011), non puo' sottrarsi, ogni  qual  volta  esso
preveda attivita' che non possano realizzarsi se non per mezzo di una
spesa, e quest'ultima possa, e debba, venire quantificata secondo una
stima effettuata «in modo credibile» (sentenze n. 214 e  n.  115  del
2012). «Spetta infatti alla legge di  spesa,  e  non  agli  eventuali
provvedimenti che vi diano attuazione  (sentenza  n.  141  del  2010;
sentenza n. 9 del 1958),  determinare  la  misura,  e  la  copertura,
dell'impegno  finanziario  richiesto  perche'  essa  possa   produrre
effetto, atteso che, in tal modo, viene altresi' definito, in una sua
componente essenziale, "il contenuto stesso della decisione  politica
assunta tramite l'adozione, con  effetti  immediatamente  vincolanti,
della disposizione" che sia fonte  di  spesa  (sentenza  n.  386  del
2008)» (sentenza n. 214 del 2012). 
    Omettendo di provvedere in tal senso, anche l'intero  disegno  di
legge impugnato ha violato l'art. 81, quarto comma,  Cost.,  dal  che
deriva la sua illegittimita'. Come questa Corte ha gia' affermato, un
simile vizio, investendo la componente  finanziaria  della  legge  di
spesa, non  puo'  che  estendersi  al  complesso  delle  disposizioni
sostanziali generatrici della stessa (sentenza n. 106 del 2011). 
    7. - Dunque, il disegno di legge della Regione siciliana  n.  483
del 2012 prevede interventi in materia sanitaria non contemplati  nel
piano di rientro dal disavanzo sanitario e  l'art.  8  non  individua
risorse aggiuntive utilizzabili per tale finalita', ponendosi percio'
in contrasto con  il  principio  di  copertura  della  spesa  di  cui
all'art. 81, quarto comma, Cost. 
    8.- L'ulteriore questione di legittimita' costituzionale promossa
dal ricorrente in riferimento all'art. 81, quarto comma, in relazione
al combinato disposto degli artt. 17 e 19 della legge 196  del  2009,
resta assorbita.