Ricorso del Presidente del Consiglio dei Ministri, in persona del
Presidente del Consiglio dei Ministri pro-tempore, rappresentato e
difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato (C.F. n. 80224030587 per
il ricevimento degli atti, fax 0696514000 e PEC
ags_m2@mailcert.avvocaturastato.it), presso i cui uffici e'
legalmente domiciliato in Roma, via dei Portoghesi n. 12.
Contro la Regione Abruzzo (CF 80003170661) in persona del
Presidente della Giunta Regionale pro-tempore, piazza S. Giusta
Palazzo Centi - L'Aquila - cap 67100.
Per la declaratoria della illegittimita' costituzionale della
Legge della Regione Abruzzo n. 71 del 28 dicembre 2012 pubblicata sul
Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo n. 94 del 28 dicembre
2012, recante «Misure di contenimento dei costi della selezione del
personale nella Regione Abruzzo, modifica della legge regionale n.
91/94 e disposizioni per il funzionamento della struttura del
Servizio di cooperazione Territoriale - IPA», come da delibera del
Consiglio dei Ministri in data 26 febbraio.
Fatto
In data 28 dicembre 2012 e' stata pubblicata sul Bollettino
Ufficiale della Regione Abruzzo (BUR), la Legge Regionale n. 71 del
28 dicembre 2012, con la quale sono state poste norme relative al
«Misure di contenimento dei costi della selezione del personale nella
Regione Abruzzo, modifica della legge regionale n. 91/94 e
disposizioni per il funzionamento della struttura del Servizio di
cooperazione Territoriale - IPA»
La Regione Abruzzo intende fornire sia un contributo al
contenimento dei costi della selezione del personale, sia un apporto
per favorire la mobilita' regionale dei dipendenti regionali verso le
societa' partecipate dalla Regione Abruzzo.
Alcune delle disposizioni contenute nella detta legge regionale,
e in particolare, l'art. 1, comma 1, l'art. 2, commi 5, 6 e 7,
eccedono dalle competenze regionali, violano l'art. 117 Cost. 2° e 3°
comma e precise previsioni costituzionali e sono illegittimamente
invasive delle competenze dello Stato.
Esse devono, pertanto, essere impugnate con il presente atto,
affinche' ne sia dichiarata la illegittimita' costituzionale, con
conseguente annullamento, sulla base delle seguenti considerazioni in
punto di
Diritto
1) Illegittimita' costituzionale dell'art. 1 comma 1.
L'art. 1, comma 1, disponendo la proroga dell'efficacia delle
graduatorie dei concorsi pubblici fino al 31 dicembre 2014, si pone
in contrasto con l'articolo 1, comma 388, della legge 24 dicembre
2012, n. 228 (Legge di stabilita' 2013), che fissa il predetto
termine di scadenza al 30 giugno 2013, cosi' violando l'articolo 117,
terzo comma, della Costituzione, nell'ottica del coordinamento della
finanza pubblica, cui la regione, pur nel rispetto della sua
autonomia, non puo' derogare.
2) Illegittimita' costituzionale dell'art. 2, commi 5.
L'art. 2 sostituisce l'art. 19 della legge regionale n. 91/94 (
in materia di Aziende per il diritto allo studio universitario) ma
nella nuova formulazione appaiono illegittime le disposizioni di cui
ai commi 5, 6 e 7.
In particolare, per quanto concerne l'art. 2, comma 5, tale
disposizione e' illegittima nella parte in cui dispone che, in caso
di mancato rinnovo o mancato conferimento dell'incarico al personale
dirigente presente nei ruoli delle Aziende per il diritto allo studio
universitario, tale personale, considerato in esubero, transiti
direttamente nei ruoli regionali.
Tale previsione non risulta conforme alle procedure previste per
le eccedenze di personale dall'art. 33 del decreto legislativo n.
165/2001 e quindi viola l'art. 117, secondo comma, lett. l), della
Costituzione, che riserva l'ordinamento civile, e quindi i rapporti
di diritto privato regolabili dal codice civile (contratti
collettivi), alla competenza esclusiva dello Stato.
3) Illegittimita' costituzionale dell'art. 2, commi 6 e 7.
I commi 6 e 7 dell'art. 2 prevedono che, in caso di assenza o
impedimento del Dirigente, al fine di garantire il funzionamento
delle Aziende per il diritto allo studio universitario, le funzioni
attribuite al predetto dirigente sono svolte, per il tempo in cui
perdura l'assenza o l'impedimento, dal funzionario con il grado piu'
elevato che abbia i requisiti per l'accesso alla qualifica
dirigenziale e che per il periodo di svolgimento delle predette
funzioni gli sia riconosciuto il trattamento economico spettante al
dirigente.
Cosi' riformulati i commi in questione non consentono di
inquadrare l'attribuzione delle funzioni in parola ne' all'istituto
della reggenza ne' a quello delle mansioni superiori.
Infatti, il conferimento delle mansioni superiori non puo' essere
disposto, laddove le dette mansioni comportino il passaggio dal
comparto alla dirigenza, mentre se si trattasse di' reggenza, come
dovrebbe, il reggente non dovrebbe avere diritto all'incremento della
retribuzione, come risulta, invece, dal comma 7 citato.
Inoltre, il comma 6 disciplinando il periodo dell'assenza o
impedimento del dirigente, non specifica, comunque, che
l'attribuzione delle funzioni deve essere per il tempo necessario a
provvedere alla sostituzione del dirigente e non per il tempo in cui
perdura l'assenza o l'impedimento.
Anche le predette disposizioni violano la normativa vigente in
materia di pubblico impiego e, pertanto, il gia' richiamato art. 117,
secondo comma, lett. l), della Costituzione.
Per i suddetti motivi, si ritiene di proporre questione di
legittimita' costituzionale ai sensi dell'art.127 della Costituzione.