IL TRIBUNALE
Nel procedimento penale n. 36253/08 P.M.RN.R. e n. 27180/10
Registro Generale a carico di:
Iannuzzi Raffaele, nato a Grottolella (AV) il 20 febbraio
1928, domiciliato in Roma in via Giovan Battista De Rossi n. 32,
presso lo studio dell'avvocato Grazia Volo, difeso di fiducia
dall'avvocato Grazia Volo e dall'avvocato Dando Romagnino;
Imputato per il delitto p. e p.:
a) artt. 595 1°, 2°, e 3° co. c.p., 13 L. 47/48, 61 n. 10
c.p. perche' in qualita' di autore del libro intitolato «Lo sbirro e
lo Stato» edizioni Koine' 2008, da intendersi qui trascritto,
offendeva, con il mezzo della stampa e mediante attribuzione di fatti
determinati, la reputazione di Lo Forte Guido, magistrato gia' in
servizio presso la Procura della Repubblica di Palermo in qualita' di
Procuratore Aggiunto a causa dell'adempimento delle sue funzioni; in
particolare, redigendo l'opera predetta:
riproponeva i contenuti diffamatori dell'articolo
pubblicato su Il Giornale del 7 novembre 2004 intitolato «Mafia: 13
anni di scontri tra PM e Carabinieri» nel quale si ricostruivano
vicende giudiziarie cui aveva preso parte per le sue funzioni il Lo
Forte, indicandole come conseguenza o comunque espressione di una
guerra promossa dalla Procura di Palermo contro il R.O.S. dei
Carabinieri per delegittimare importanti esponenti dell'Arma, con
finalita' diverse da quella istituzionale;
affermava, sempre con riferimento all'attivita' della
Procura di Palermo e quindi del Lo Forte;
che «Bruno Contrada non e' il solo poliziotto, il solo
servitore dello Stato perseguito e incriminato dai professionisti
dell'Antimafia della Procura di Palermo» (f.76);
che «e' stato cosi per il Tenente dei Carabinieri Carmelo
Canale, il piu' fidato collaboratore del giudice Paolo Borsellino,
che lo chiamava fratello, e che e' stato perseguitato e processato
per anni soltanto perche' difendeva la memoria del M.llo Lombardo»
(f. 76);
che «e cosi e' stato per il Capitano dei Carabinieri
Giuseppe De Donno, il principale collaboratore di Giovanni Falcone,
che aveva avuto il torto di denunciare la fuga di notizie dalla
Procura di' Palermo dell'inchiesta sulla mafia e sugli appalti»
(f.76);
che «e cosi il Maggiore Obinu che voleva riportare in
Italia dagli Stati Uniti il boss Gaetano Badalamenti per testimoniare
contro le false accuse mosse contro a Giulio Andreotti» (f.77);
che «e cosi per il Colonnello Meli, che comandava il Gruppo
dei Carabinieri di Monreale, ed aveva scoperto che il pentito
Baldassare Di Maggio, liberato dal carcere e pagato per ordine della
Procura di Palermo, scorrazzava per la Sicilia ammazzando i suoi
nemici» (f.77);
che «e per il capitano Sergio Di Caprio, il leggendario
capitano Ultimo, che ha arrestato il capo della mafia Toto Riina, ed
e' stato perseguito per anni e processato con l'accusa di non aver
perquisito in tempo il covo di Riina per complicita' con la mafia»
(f. 77);
che «e con lui hanno perseguitato per anni e hanno
processato il Generale Mario Mori, comandante dei R.O.S. e poi
comandante del SISDE, il servizio segreto civile» (f. 77);
che «e non contenti di una persecuzione che dura da 15
anni, nonostante che alla fine il Generale Mori e' stato assolto,
assieme a Di Caprio, con la formula piena, i professionisti
dell'Antimafia si apprestano a riprocessare Mori con l'accusa di non
aver voluto arrestare Bernardo Provenzano, il Carabiniere che ha
arrestato Toto Riina, sara' infamato ancora per anni e processato per
non aver arrestato Provenzano» (f. 77);
che «questi pentiti che vengono usati per incriminare e
processare non i mafiosi ma i poliziotti e i carabinieri che
combattono e arrestano i mafiosi» (f. 77);
sosteneva nel contesto complessivo della pubblicazione che
il magistrato suddetto era un «professionista dell'antimafia» la cui
attivita' giudiziaria sarebbe stata improntata a dolosa faziosita' e
ad intenti persecutori, comunque ispirata da finalita' illecite
attuate mediante comportamenti devianti.
In Roma nel febbraio 2008, querela del 12 luglio 2008.
b) artt. 595 1°, 2° e 3° co. c.p., 13 legge n. 47/48, 61 n.10
c.p. perche', in qualita' di autore del libre intitolato «Lo sbirro e
lo Stato» edizioni Koine' 2008, da intendersi qui trascritte,
offendeva, con il mezzo della stampa e mediante attribuzione di fatti
determinati, la reputazione di Caselli Giancarlo, magistrato gia' in
servizio presso la Procura della Repubblica di Palermo in qualita' di
Procuratore, a causa dell'adempimento delle sue funzioni; in
particolare, redigendo l'opera predetta:
riproponeva i contenuti diffamatori dell'articolo
pubblicato su Il Giornale del 7 novembre 2004 intitolato «Mafia: 13
anni di scontri tra PM e Carabinieri» nel quale si ricostruivano
vicende giudiziarie cui aveva preso parte per le sue funzioni il
Caselli, indicandole come conseguenza e comunque espressione di una
guerra promossa dalla Procura di Palermo contro il R.O.S. dei
Carabinieri per delegittimare importanti esponenti dell'Arma, con
finalita' diverse da quelle della funzione istituzionale;
affermava, sempre con riferimento all'attivita' della
Procura di Palermo, e quindi del Caselli:
che «Bruno Contrada non e' il solo poliziotto, il solo servitore
dello Stato perseguito e incriminato dai professionisti
dell'Antimafia della Procura di Palermo» (f. 76);
che «e' stato cosi per il Tenente dei Carabinieri Carmelo Canale, il
piu' fidato collaboratore del giudice Paolo Borsellino, che lo
chiamava fratello, e che e' stato perseguitato e processato per anni
soltanto perche' difendeva la memoria del M.llo Lombardo» (f. 76);
che «cosi e' stato per il Capitano dei Carabinieri Giuseppe De Donna,
il principale collaboratore di Giovanni Falcone, che aveva avuto il
torto di denunciare la fuga di notizie dalla Procura di Palermo
dell'inchiesta sulla mafia e sugli appalti» (f. 76);
che «e' cosi il Maggiore Obinu che voleva riportare in Italia dagli
Stati Uniti il boss Gaetano Badalamenti per testimoniare contro le
false accuse mosse contro Giulio Andreotti» (f. 77);
che «e' cosi per il Colonnello Meli, che comandava il Gruppo dei
Carabinieri di Monreale, ed aveva scoperto che il pentito Baldassare
Di Maggio, liberato dal carcere e pagato per ordine della Procura di
Palermo, scorrazzava per la Sicilia ammazzando i suoi nemici» (f.
77);
che «e per il capitano Sergio Di Caprio, il leggendario capitano
Ultimo, che ha arrestato il capo della mafia Toto Riina, ed e' stato
perseguito per anni e processato con l'accusa di non aver perquisito
in tempo il covo di Riina per complicita' con la mafia» (f. 77);
che «e con lui hanno perseguitato per anni e hanno processato il
Generale Mario Mori, comandante dei R.O.S. e poi comandante del
SISDE, il servizio segreto civile» (f. 77);
che «e non contenti di una persecuzione che dura da 15 anni,
nonostante che alla fine il Generale Mori e' stato assolto, assieme a
Di Caprio, con la formula piena, i professionisti dell'Antimafia si
apprestano a riprocessare Mori con l'accusa di non aver voluto
arrestare Bernardo Provenzano, il Carabiniere che ha arrestata Toto
Riina, sara' infamato ancora per anni e processato per non aver
arrestato Provenzano» (f. 77);
che «questi pentiti che vengono usati per incriminare e processare
non i mafiosi ma i poliziotti e i carabinieri che combattono e
arrestano i mafiosi» (f. 77);
che il Caselli sarebbe stato «spedito in fretta da Torino a Palermo
giusto in tempo per processare Contrada, Andreotti, Carnevale e
compagnia cantante ...Caselli che ci fa la figura del tonto della
compagnia» (ff. 42 e 43);
sosteneva nel contesto complessivo della pubblicazione che il
magistrato suddetto era un «professionista dell'antimafia» la cui
attivita' giudiziaria sarebbe stata improntata a dolosa faziosita' e
ad intenti persecutori, comunque ispirata da finalita' illecite
attuate mediante comportamenti devianti.
In Roma febbraio 2008, querela del 17 luglio 2008.
c) artt. 595 1°, 2° e 3° co. c.p., 13 legge n. 47/48, 61 n.
10 c.p., perche', in qualita' di autore del libro intitolato «Lo
sbirro e lo Stato» edizioni Koine' 2008, da intendersi qui
trascritte, offendeva, con il mezzo della stampa e mediante
attribuzione di fatti determinati, la reputazione di De Francisci
Ignazio, magistrato gia' in servizio presso la Procura della
Repubblica di Palermo in qualita' Sostituto Procuratore, a causa
dell'adempimento delle sue funzioni; in particolare, redigendo
l'opera predetta:
riproponeva i contenuti diffamatori dell'articolo
pubblicato su Il Giornale del 7 novembre 2004 intitolato «Mafia: 13
anni di scontri tra PM e Carabinieri» nel quale si ricostruivano
vicende giudiziarie cui aveva preso parte per le sue funzioni il De
Francisci, indicandole come conseguenza o comunque espressione di una
guerra promossa dalla Procura di Palermo contro il R.O.S. dei
Carabinieri per delegittimare importanti esponenti dell'Arma, con
finalita' diverse da quelle della funzione istituzionale;
affermava, sempre con riferimento all'attivita' della
Procura di Palermo, e quindi del De Francisci:
che, in relazione alle informazioni su Contrada «Sinico rivela ad
Ingroia, Ingroia rivela a Sinico, Mutolo rivela di aver rivelato a
Borsellino, De Francisci rivela e piange sulla spalla di Sinico: fin
dall'inizio la sintonia tra mafiosi «pentiti», poliziotti e
magistrati e' perfetta, l'osmosi delle rivelazioni e' garantita» (f.
61);
che «nella storia del suicidio del maresciallo Lombardo ebbe un ruolo
non secondario lo stesso P.M. De Francisci, che piangeva la morte di
Borsellino, calunniava Contrada e annunziava l'arresto di Lombardo»
(f. 61) riconducendo poi il suicidio del maresciallo Lombardo alla
responsabilita' del predetto magistrato (f. 76);
che «questi pentiti che vengono usati per incriminare e processare
non i mafiosi ma i poliziotti e i carabinieri che combattono e
arrestano i mafiosi» (f. 77);
sosteneva nel contesto complessivo della pubblicazione che il
magistrato suddetto era un «professionista dell'antimafia» la cui
attivita' giudiziaria sarebbe stata improntata a dolosa faziosita' e
ad intenti persecutori, comunque ispirata da finalita' illecite
attuate mediante comportamenti devianti.
In Roma febbraio 2008, querela del 17 luglio 2008.
d) artt. 595 1°, 2° e 3° co. c.p., 13 legge n. 47/48, 61 n.
10 c.p. perche' in qualita' di autore del libro intitolato «Lo sbirro
e lo Stato» edizioni Koine' 2008, da intendersi qui trascritto,
offendeva, con il mezzo della stampa e mediante attribuzione di fatti
determinati, la reputazione di Ingroia Antonio, magistrato gia' in
servizio presso la Procura della Repubblica di Palermo in qualita' di
Sostituto Procuratore, a causa dell'adempimento delle sue funzioni;
in particolare, redigendo l'opera predetta:
riproponeva i contenuti diffamatori dell'articolo
pubblicato su Il Giornale del 7 novembre 2004 intitolato «Mafia: 13
anni di scontri tra PM e Carabinieri» nel quale si ricostruivano
vicende giudiziarie cui aveva preso parte per le sue funzioni
l'Ingroia, indicandole come conseguenza o comunque espressione di una
guerra promossa dalla Procura di Palermo contro il R.O.S. dei
Carabinieri per delegittimare importanti esponenti dell'Arma, con
finalita' diverse da quella istituzionale;
affermava, sempre con riferimento all'attivita' della
Procura di Palermo e quindi dell'Ingroia:
che «Bruno Contrada non e' il solo poliziotto, il solo servitore
dello Stato perseguito e incriminato dai professionisti
dell'Antimafia della Procura di Palermo» (f. 76);
che «e' stato cosi per il Tenente dei Carabinieri Carmelo Canale, il
piu' fidato collaboratore del giudice Paolo Borsellino, che lo
chiamava fratello, e che e' stato perseguitato e processato per anni
soltanto perche' difendeva la memoria del M.llo Lombardo» (f. 76);
che «e cosi e' stato per il Capitano dei Carabinieri Giuseppe De
Donno, il principale collaboratore di Giovanni Falcone, che aveva
avuto il torto di denunciare la fuga di notizie dalla Procura di
Palermo dell'inchiesta sulla mafia e sugli appalti» (f.76);
che «e' cosi per il Maggiore Obinu che voleva riportare in Italia
dagli Stati Uniti il boss Gaetano Badalamenti per testimoniare contro
le false accuse mosse contro Giulio Andreotti» (f. 77);
che «e' cosi per il Colonnello Meli, che comandava il Gruppo dei
Carabinieri di Monreale, ed aveva scoperto che il pentito Baldassare
Di Maggio, liberato dal carcere e pagato per ordine della Procura di
Palermo, scorrazzava per la Sicilia ammazzando i suoi nemici» (f.
77);
che «e per il capitano Sergio Di Caprio, il leggendario capitano
Ultimo, che ha arrestato il capo della mafia Toto Riina, ed e' stato
perseguito per anni e processato con l'accusa di non aver perquisito
in tempo il covo di Riina per complicita' con la mafia» (f. 77);
che «e con lui hanno perseguitato per anni e hanno processato il
Generale Mario Mori, comandante dei R.O.S. e poi comandante del
SISDE, il servizio segreto civile» (f. 77);
che «e non contenti di una persecuzione che dura da 15 anni,
nonostante che alla fine il Generale Mori e' stato assolto, assieme a
Di Caprio, con la formula piena, i professionisti dell'Antimafia si
apprestano a riprocessare Mori con l'accusa di non aver voluto
arrestare Bernardo Provenzano, il Carabiniere che ha arrestato Toto
Riina, sara' infamato ancora per anni e processato per non aver
arrestato Provenzano» (f. 77);
che «questi pentiti che vengono usati per incriminare e processare
non i mafiosi ma i poliziotti e i carabinieri che combattono e
arrestano i mafiosi» (f. 77);
con riferimento specifico all'Ingroia affermava:
che all'udienza del 13 luglio 1995 «il P.M. si e' alzato a sorpresa e
ha chiesto al Tribunale di introdurre a testimoniare un nuovo
pentito, spuntato improvvisamente non si sa come e non si sa dove »
(f. 19);
che «i processi a Contrada sono basati esclusivamente sulle accuse
dei pentiti e spesso si tratta di mafiosi assassini a cui e' stato
proprio Contrada a dare la caccia, a trascinarli davanti al Giudice e
a farli condannare, e che si sono vendicati, piu' o meno sollecitati
e incoraggiati» (f. 21);
che di un pentito «gli avvocati hanno scoperto, sempre nel corso del
processo di appello, che era stato nascosto il verbale di un primo
interrogatorio» (f. 23);
che, a proposito della frase attribuita all'Ingroia «l 'accusa e'
interessata solo ai documenti che sono a sostegno della tesi
accusatoria» «lo Stato di diritto della Costituzione si declinano
cosi nella cultura dei professionisti dell 'Antimafia ...questo
Ingroria che nasconde i documenti della difesa e si esalta solo con
quelli che accusano» (f. 48);
che «i PP.MM. richiamano il pentito e gli fanno cambiare versione»
(f. 53);
che «il solito p.m. di Palermo, Antonio Ingroria, quello che ha
sostenuto l'accusa contro Contrada ed e' lo stesso che ha sostenuto
l'accusa contro Dell'Utri nel processo di 1° grado, e utilizzando gli
stessi pentiti si e' dichiarato soddisfatto di come e' finita per
Contrada in Cassazione dopo 15 anni» (f. 58);
che, in relazione alle informazioni su Contrada «fin dall'inizio la
sintonia tra mafia «pentiti» poliziotti e magistrati e' perfetta,
l'osmosi delle rivelazioni e' garantita» (f. 61);
che, parlando di un'accusa inventata contro Contrada, lo stesso
«viene processato per strage, senza essere incriminato e senza essere
rinviato a giudizio. Nel frattempo fingono di processarlo solo per
concorso esterno» (f. 66);
che «questi pentiti che vengono usati per incriminare e processare
non i mafiosi ma i poliziotti e i carabinieri che combattono e
arrestano i mafiosi» (f. 77);
sosteneva nel contesto complessivo della pubblicazione che il
magistrato suddetto era un «professionista dell' antimafia» la cui
attivita' giudiziaria sarebbe stata improntata a dolosa faziosita' e
ad intenti persecutori, comunque ispirata da finalita' illecite
attuate mediante comportamenti devianti
In Roma nel febbraio 2008, querela del 12 luglio 2008.
Premesso che:
Il 17 settembre 2009 il PM chiedeva il rinvio a giudizio di
Iannuzzi Raffaele in relazione al delitto di diffamazione a mezzo
stampa: nel libro «Lo sbirro e lo Stato» edizioni Koine' 2008 lo
Iannuzzi avrebbe leso l'onore e la reputazione di Lo Forte Guido,
Giancarlo Caselli, Antonio Ingroia, De Francisci Ignazio, accusandoli
di aver svolte le loro funzioni di magistrati con finalita' illecite
ed intenti persecutori nei confronti di alcuni esponenti dell'arma
dei Carabinieri e della Polizia di Stato, indirizzando le
dichiarazioni dei pentiti contro di loro e sopprimendo prove a favore
della difesa.
All'udienza preliminare del 6 novembre 2009, dopo l'ammissione
della costituzione di parte civile delle persone offese, la difesa
sollevava eccezione d'insindacabilita' delle opinioni espresse
dall'imputato: rilevava, infatti, che all'epoca della pubblicazione
del libro Iannuzzi Raffaele era senatore della Repubblica e che il
contenuto dello scritto doveva essere interpretato come «espressione
dell'attivita' di divulgazione, denuncia politica e, piu' in
generale, di critica connessa alla funzione parlamentare» (si veda
memoria del 5 novembre 2009).
A questa richiesta si opponeva il difensore delle parti civili
che domandava, invece, la trasmissione degli atti al Senato della
Repubblica ai sensi dell'art. 3 comma 4 L 140/03 per il procedimento
di competenza.
Con ordinanza dell'11 dicembre 2009 il giudice per le indagini
preliminari, non ritenendo che le opinioni manifestate dallo Iannuzzi
potessero ritenersi rese nell'esercizio delle funzioni parlamentari e
che per esse non fosse invocabile l'insindacabilita' prevista
dall'art. 68 primo Comma Cost., rigettava l'eccezione della difesa e
ordinava la trasmissione di copia degli atti al Senato della
Repubblica sospendendo il procedimento penale sino al 90° giorno
dalla ricezione degli atti da parte del Senato.
Trascorso questo termine, non essendo pervenuta la decisione del
Senato, si procedeva a udienza preliminare e, il 16 luglio 2010,
sentite le conclusioni delle parti, il giudice disponeva il rinvio a
giudizio di Iannuzzi Raffaele avanti al giudice monocratico del
Tribunale di Roma indicando l'udienza dell'8 febbraio 2011 per la
comparizione delle parti.
Nel frattempo, con delibera del 3 agosto 2010, l'Assemblea del
Senato non approvava la proposta Giunta delle elezioni e delle
immunita' parlamentari che, a maggioranza, aveva concluso che le
dichiarazioni rese da Iannuzzi (non piu' senatore) non costituivano
opinioni espresse da un membro del parlamento e non ricadevano
nell'ipotesi dell'art. 68 primo comma della Costituzione: il Senato
ne affermava, cosi', l'insindacabilita'.
All'udienza del 1° giugno 2011, preso atto di questa decisione,
il PM ed il difensore delle parti civili chiedevano che fosse
sollevato conflitto di attribuzioni tra poteri dello Stato ai sensi
degli artt. 134 Cost. e degli artt. 37, 23, 25, 26 legge n. 87/1953
sostenendo che non competeva al Senato dichiarare l'insindacabilita'
delle opinioni espresse da Raffaele Iannuzzi nel libro «Lo sbirro e
lo Stato» e che, pertanto, con la delibera adottata il 3 agosto 2010
il Senato aveva invaso la competenza dell'autorita' giudiziaria. La
difesa dell'imputato chiedeva, invece, che, in applicazione dell'art.
68 primo comma Cost. e dell'art. 3 comma 3 della legge n. 140 del
2033, si pronunciasse, ai sensi dell'art. 129 c.p.p., una sentenza di
non doversi a procedere in quanto il fatto contestato al Senatore
Iannuzzi non era punibile.
Osserva
1. La questione che e' stata proposta riguarda la sindacabilita'
delle affermazioni contenute nel libro «Lo sbirro e lo Stato»
pubblicato nel febbraio del 2008 quando il suo autore era senatore
della Repubblica.
Infatti, ai sensi dell'art. 68 Cost. i membri del Parlamento non
possono essere chiamati a rispondere delle opinioni espresse e dei
voti dati nell'esercizio delle loro funzioni.
Ora, e' indubbio che la garanzia dell'insindacabilita' si estende
anche alle dichiarazioni rese da un appartenente al Parlamento della
Repubblica fuori dall'ambito parlamentare.
In questo caso, e' pero' necessario che sussista un nesso
funzionale tra le affermazioni extra moenia e le funzioni in concreto
svolte dal parlamentare che ne e' stato l'artefice.
Tali dichiarazioni debbono cioe' essere espressione
dell'esercizio di attivita' parlamentare effettivamente svolta (in
questo senso si e' ripetutamente espressa la Corte costituzionale: si
vedano tra le altre le sentenze n. 98 del 2011; n. 420, n. 410, n.
134 n. 171 del 2008, n. 11 e n. 10 del 2000).
Non e' dunque sufficiente un semplice collegamento di argomento
e/o di contesto politico tra l'attivita' parlamentare e le
dichiarazioni rese ma le affermazioni debbono essere riproduttive
delle opinioni sostenute in sede parlamentare ed avere la finalita'
di renderle note ai cittadini (in questo senso da ultimo Corte cost.
sentenza n. 82 del 2011).
In caso contrario, saremmo di fronte non gia' al «riflesso del
peculiare contributo che ciascun deputato e ciascun senatore apporta
alla vita democratica mediante le proprie opinioni e i propri voti»
ma all'esercizio della libera manifestazione del pensiero assicurata
a tutti dall'art. 21. della Costituzione (in questo senso Corte cost.
sentenza n. 166 del 2007).
La garanzia costituzionale dell'insindacabilita' non opera,
quindi, sulla base di un mero collegamento con lo status di
parlamentare in se' considerato (in questo senso Cort. cost. sentenza
n. 98 del 2011): diversamente si trasformerebbe l'istituto previsto
dall'art. 68 Cost. in un ingiustificato privilegio personale
incompatibile con il principio di eguaglianza e con il diritto di
accesso alla giustizia da parte dei cittadini che sarebbero esposti
alla possibilita' di essere diffamati ogni qual volta le offese al
proprio onore siano state pronunciate da un membro del Parlamento le
cui le opinioni e le dichiarazioni sarebbero sempre e comunque
sottratte a verifica giurisdizionale.
Pertanto solo se le dichiarazioni sono effettivamente e
sostanzialmente corrispondenti ai contenuti di attivita' tipicamente
parlamentari e sono la divulgazione o la comunicazione all'esterno di
atti gia' compiuti nell'ambito della stretta funzione parlamentare,
potra' essere ravvisata l'esistenza del predetto nesso funzionale e,
conseguentemente, fatta applicazione dell'art. 68 Cost.
2. Durante la sua audizione da parte della Giunta per le
autorizzazioni a procedere, Iannuzzi Raffale ha indicato nel disegno
di legge da lui, firmato insieme ad altri parlamentari ed avente ad
oggetto l'istituzione di una commissione di inchiesta sulla gestione
di coloro che collaborano con la giustizia (A.S 2292 delle XIV
legislatura), l'attivita' parlamentare alla quale le opinioni
espresse nel libro sarebbero funzionalmente collegate.
In realta', il disegno di legge prevede la costituzione di una
Commissione parlamentare d'inchiesta sulla gestione di coloro che
collaborano con la giustizia con il compito di verificare
l'attuazione delle disposizioni del decreto legge 15 gennaio 1991 n.
8, convertito con modificazioni dalla legge 15 marzo 1993 n. 119, del
regolamento di cui al decreto del Ministro dell'interno 24 novembre
1994 n. 687 e della legge 13 febbraio 2001 n. 45.
In particolare, l'art. 1. del disegno di legge stabilisce che
l'istituenda Commissione dovrebbe accertare:
a) le ragioni che hanno portato ad impiegare ingenti somme
per soddisfare le richieste di alcuni collaboratori;
b) se siano state recuperate da parte dello Stato le somme
pagate ai collaboratori dei quali si e' successivamente accertato il
mendacio o la violazione della convenzione stipulata;
c) quanti anni di carcere siano stati espiati da chi accusato
dai collaboratori e' risultato poi innocente e quali conseguenze
concrete cio' ha comportato per il collaboratore;
d) i rapporti economici tra i collaboratori e i loro
difensori;
e) gli ambiti del controllo del Servizio di Protezione sui
collaboratori stessi;
f) i criteri adottati per l'inserimento o l'espulsione del
collaboratore nel programma di protezione;
g) le vicende legate al fenomeno allarmante dei numerosissimi
pentiti che sono tornati a delinquere.
Il tema dell'iniziativa parlamentare e', quindi, di carattere
generale in quanto affronta la questione della gestione dei pentiti e
le conseguenze delle dichiarazioni da loro rese e neppure nella
relazione che accompagna il disegno di legge vi e' qualsivoglia
riferimento alle vicende giudiziarie di Bruno Contrada, del Tenente
dei Carabinieri Carmelo Canale, del Capitano dei Carabinieri Giuseppe
De Donno, del Colonnello Meli Sergio, del Generale Mario Mori che -
si sostiene nel libro - i magistrati della Procura di Palermo
(persone offese nel processo per cui oggi si procede) avrebbero
ingiustamente perseguitato ora creando prove a loro carico attraverso
la manipolazione dei pentiti ora omettendo le prove a loro discarico.
Si potrebbe, al piu', parlare di una contiguita' tra gli
argomenti del libro e l'iniziativa parlamentare dello Iannuzzi ma non
certo di un nesso funzionale secondo i principi dettati dalla Corte
costituzionale.
Peraltro tra la presentazione del disegno di legge e la
pubblicazione del libro vi e' una distanza temporale talmente ampia
(il disegno di legge e' stato presentato il 25 giugno 2003 mentre le
affermazioni contenute nell'articolo oggetto del presente giudizio
risalgono a febbraio 2008) da far escludere il carattere divulgativo
del libro rispetto al disegno di legge.
In conclusione, la condotta addebitabile al senatore Iannuzzi
esula dall'esercizio delle funzioni parlamentari e non presenta
oggettivamente alcun legame con atti parlamentari neppure
nell'accezione piu' ampia e, come tale, dovrebbe essere sottoposte al
sindacato giurisdizionale.
3. La difesa ha sostenuto che, nel caso in esame, ricorrerebbe
un'ipotesi di ne bis in idem.
Il libro «Lo sbirro e lo Stato», infatti, riproduce un articolo
gia' pubblicato nel 2004 sul quotidiano Il Giornale che e' stato
oggetto di un procedimento penale avanti al Tribunale di Milano,
sempre a carico del senatore Iannuzzi, per il reato di diffamazione
col mezzo della stampa. Sul contenuto dell'articolo il Senato si e'
pronunciato nel senso dell'insindacabilita' delle opinioni espresse
dal senatore Iannuzzi e, a seguito di questa delibera, il GIP ha
sollevato conflitto di attribuzioni dinanzi alla Corte
costituzionale. Il ricorso e' stato, pero', dichiarato improcedibile
in quanto l'atto introduttivo e' stato depositato oltre i termini
previsti dalle norme integrative per i giudizi avanti alla Corte
costituzionale. Conseguentemente il senatore Iannuzzi e' stato
prosciolto dal GIP.
Secondo la difesa, non si potrebbe, percio', sottoporre il
senatore Iannuzzi ad un nuovo processo per il reato di diffamazione a
mezzo stampa in quanto e' gia' stato giudicato per lo stesso fatto.
Questa tesi non puo' essere condivisa.
Oggetto dell'attuale procedimento non sono le affermazioni
contenute nell'articolo pubblicato su Il Giornale ma piuttosto quelle
contenute nell'intero libro che non si esaurisce nel precedente
scritto.
Peraltro, ove anche nel libro fosse stato solamente riprodotto
l'articolo gia' pubblicato su Il Giornale saremmo comunque di fronte
ad un reato diverso e autonomo rispetto a quello precedente giudicato
in quanto la diffamazione col mezzo della stampa e' un reato
istantaneo che si consuma nel tempo e nel luogo in cui lo stampato e'
messo in circolazione (in questo senso Cass. pen. sez. 1, ord. n. 317
del 24 febbraio 1976) .
In altre parole, l'edizione di un libro successiva alla prima non
si risolve necessariamente in un fatto penalmente irrilevante perche'
contrariamente ai meri atti riproduttivi di piu' esemplari mediante
il procedimento della stampa essa e' compiutamente autonoma sul piano
fenomenico e su quello giuridico amministrativo e sorretta dalla
volonta' di diffondere la pubblicazione (cosi' Cass. pen. sez. 5, 29
settembre 1983, n. 6).
4. Per le ragioni sopra esposte e' opinione di questo Giudice che
le dichiarazioni contenute nel libro «Lo sbirro e lo Stato» siano del
tutto svincolate dall'attivita' parlamentare del suo autore e che
pertanto la decisione del Senato della Repubblica - che ha ritenuto
le stesse coperte da insindacabilita' ex art. 68 Cost. - sia venuta a
ledere le prerogative dell'ordine giurisdizionale.
Ricorrendone i presupposti soggettivi (il Tribunale di Roma e'
competente a decidere sui reati contestati a Iannuzzi Raffaele) che
oggettivi (la menzionata deliberazione del Senato deve ritenersi
lesiva della propria sfera di attribuzioni costituzionalmente
garantita), occorre sollevare conflitto di attribuzioni tra poteri
dello Stato.