ha pronunciato la seguente 
 
                              ORDINANZA 
 
    nel giudizio per conflitto  di  attribuzione  tra  enti  sorto  a
seguito della deliberazione della Giunta della Regione autonoma Valle
d'Aosta del 23 marzo 2012, n. 584 (Autorizzazione, ai sensi dell'art.
13  della  l.r.  n.  21/1980,  alla  Banca  di  Credito   Cooperativo
Valdostana ad apportare  modificazioni  ed  integrazioni  al  proprio
Statuto  sociale,  previo   recepimento   dei   rilievi   evidenziati
dall'Amministrazione  regionale),   promosso   dal   Presidente   del
Consiglio dei ministri, con ricorso notificato il 22-28 maggio  2012,
depositato in cancelleria il 25 maggio 2012 ed iscritto al n.  6  del
registro conflitti tra enti 2012. 
    Visto  l'atto  di  costituzione  della  Regione  autonoma   Valle
d'Aosta/Vallee d'Aoste; 
    udito nell'udienza pubblica del 26 febbraio  2013  il  Presidente
Franco Gallo in luogo e  con  l'assenso  del  Giudice  relatore  Aldo
Carosi; 
    uditi l'avvocato dello Stato Angelo Venturini per  il  Presidente
del Consiglio dei ministri e l'avvocato Francesco Saverio Marini  per
la Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallee d'Aoste. 
    Ritenuto che  il  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  con
ricorso notificato a mezzo posta il 22-28 maggio 2012 e depositato il
25 maggio 2012 (reg. confl. enti n. 6 del 2012), previa delibera  del
Consiglio dei ministri del 22 maggio 2012, ha sollevato conflitto  di
attribuzione   nei   confronti   della   Regione    autonoma    Valle
d'Aosta/Vallee d'Aoste, per l'annullamento della deliberazione  della
Giunta regionale del 23 marzo 2012, n. 584 (Autorizzazione, ai  sensi
dell'art. 13 della l.r. n. 21/1980, alla Banca di Credito Cooperativo
Valdostana ad apportare  modificazioni  ed  integrazioni  al  proprio
Statuto  sociale,  previo   recepimento   dei   rilievi   evidenziati
dall'Amministrazione regionale), in riferimento agli articoli 11, 41,
terzo comma, 47, primo comma, 97, primo comma,  117,  primo,  secondo
comma, lettera e), e terzo comma, e 118 della Costituzione,  all'art.
3, lettera b), della legge costituzionale  26  febbraio  1948,  n.  4
(Statuto speciale per la Valle d'Aosta), alla legge 16  maggio  1978,
n. 196 (Norme  di  attuazione  dello  statuto  speciale  della  Valle
d'Aosta), all'art. 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001,  n.
3 (Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione),  ed
in relazione agli artt. 1 e 11 della legge 5  giugno  «2005»  [recte:
2003], n. 131 (Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento  della
Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre  2001,  n.  3),  agli
artt. 10 e 159 del decreto legislativo  1°  settembre  1993,  n.  385
(Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia),  all'art.
3 del decreto legislativo 18 aprile 2006, n.  171  (Ricognizione  dei
principi fondamentali in materia di casse di risparmio, casse rurali,
aziende di credito a carattere regionale, enti di credito fondiario e
agrario a carattere regionale), ed alla direttiva 89/646/CEE (Seconda
direttiva del Consiglio relativa al coordinamento delle  disposizioni
legislative, regolamentari  e  amministrative  riguardanti  l'accesso
all'attivita' degli enti creditizi  e  il  suo  esercizio  e  recante
modifica della direttiva 77/780/CEE); 
    che, riferisce il ricorrente, nel mese di settembre del  2011  la
Banca di Credito Cooperativo Valdostana aveva sottoposto  alla  Banca
d'Italia un progetto di modifica dello statuto  sociale,  nel  quale,
tra l'altro, si attribuiva alla Giunta della Regione  autonoma  Valle
d'Aosta/Vallee  d'Aoste  il  potere  di  nominare  un  componente  in
ciascuno degli organi collegiali della Banca; la Banca d'Italia aveva
ritenuto tale modifica in contrasto con la «sana e prudente gestione»
e con il  principio  di  imprenditorialita'  dell'attivita'  bancaria
previsto espressamente dall'art. 10, comma 1, del d.lgs. n.  385  del
1993,  di  attuazione  della  normativa  comunitaria,   violando   in
particolare gli artt. 33 e 150-bis del decreto citato; 
    che la Banca di Credito Cooperativo Valdostana  si  era  adeguata
alle suddette osservazioni e,  con  nota  del  6  marzo  2012,  aveva
sottoposto alla Banca d'Italia  un  nuovo  testo  conforme  a  quanto
rilevato dall'Autorita' di vigilanza, sul  quale  quest'ultima  aveva
espresso parere favorevole, ai sensi  dell'art.  159,  comma  2,  del
testo unico in materia bancaria, e, con nota del 14  marzo  2012,  lo
aveva trasmesso alla Regione autonoma Valle  d'Aosta/Vallee  d'Aoste,
competente ad autorizzare le modifiche statutarie ai sensi  dell'art.
13 della legge regionale 13 maggio 1980,  n.  21  (Istituzione  della
Cassa rurale e artigiana di Gressan); 
    che la Giunta regionale della Valle d'Aosta, nella seduta del  23
marzo 2012, con delibera pubblicata nell'Albo in data 26 marzo  2012,
ha subordinato l'autorizzazione alle modifiche statutarie  al  previo
recepimento di due rilievi concernenti: a) la nomina (e non  solo  la
designazione) da parte della Regione  dei  propri  rappresentanti  in
seno ai  tre  organi  sociali  della  Banca  di  Credito  Cooperativo
Valdostana;  b)  le  modalita'  per  la  nomina  del  Presidente  del
Consiglio di amministrazione; 
    che, a giudizio del Presidente del  Consiglio  dei  ministri,  la
delibera impugnata sarebbe stata adottata in violazione  del  riparto
costituzionale delle competenze in materia  di  poteri  di  vigilanza
prudenziale sul sistema bancario, come  risultante  dalle  norme  sui
vincoli posti dall'ordinamento comunitario (artt.  11  e  117,  primo
comma, Cost.), sui controlli dell'iniziativa privata (art. 41,  terzo
comma,  Cost.),  sulla  tutela  del   risparmio   e   sul   controllo
dell'esercizio del credito (art. 47, primo comma,  Cost.),  sul  buon
andamento e sull'efficienza della pubblica amministrazione (art.  97,
primo comma, Cost.), sulla  competenza  legislativa  esclusiva  dello
Stato in materia di  moneta,  tutela  del  risparmio  e  dei  mercati
finanziari  (art.  117,  secondo  comma,  lettera  e,  Cost.),  sulla
competenza concorrente in materia di casse di risparmio, casse rurali
e aziende di credito a carattere regionale (art.  117,  terzo  comma,
Cost.), sulla spettanza allo Stato delle funzioni  amministrative  in
materia di vigilanza bancaria per  assicurarne  l'esercizio  unitario
(art. 118 Cost.), nonche' dall'art. 3, lettera b), della legge  cost.
n. 4 del 1948 e dall'art. 25 della legge n. 196 del 1978  -  ove  non
troverebbe fondamento la delibera  impugnata  -,  dall'art  10  della
legge cost. n. 3 del 2001 e dagli artt. 1 e 11 della legge n. 131 del
2003 e dalla disciplina contenuta nel d.lgs.  n.  385  del  1993  (in
particolare  dall'art.  159  sull'attribuzione   allo   Stato   della
vigilanza prudenziale e sul carattere  vincolante  del  parere  della
Banca d'Italia) in attuazione della normativa comunitaria, e, infine,
dall'art. 3 del d.lgs. n. 171 del 2006; 
    che, secondo il ricorrente, in  base  alla  citata  normativa  la
titolarita' delle attribuzioni in materia  di  vigilanza  prudenziale
sugli enti creditizi, anche a carattere regionale, competerebbe  allo
Stato - e per  esso  alla  Banca  d'Italia  -  e  non  alla  Regione,
quand'anche a statuto speciale, spettando a quest'ultima solamente un
potere residuale e formale da esercitarsi  previo  parere  vincolante
della Banca d'Italia; 
    che, a giudizio del Presidente del Consiglio, la  delibera  della
Giunta regionale impugnata, nel prescrivere modifiche  statutarie  in
contrasto  con  il  parere   della   Banca   d'Italia,   integrerebbe
un'arbitraria  invasione  nelle  attribuzioni   statali   e   sarebbe
oggettivamente  idonea  a  condizionare  la  modifica  statutaria  in
contrasto con il potere statuale di controllo,  quindi  autonomamente
suscettibile di violare la ripartizione delle rispettive competenze; 
    che il 28 giugno 2012 si e' costituita  in  giudizio  la  Regione
autonoma Valle d'Aosta/Vallee d'Aoste,  chiedendo  la  reiezione  del
ricorso in quanto inammissibile ed infondato; 
    che la resistente in via preliminare eccepisce l'inammissibilita'
del conflitto per  difetto  del  «tono  costituzionale»,  poiche'  la
competenza statale  asseritamente  lesa  non  troverebbe  il  proprio
fondamento in alcuna norma  costituzionale,  e  per  genericita'  del
richiamo  dei  parametri  costituzionali  violati,  in   assenza   di
motivazione in ordine ad ogni singola violazione; 
    che,  nel  merito,  a  giudizio  della  Regione  autonoma   Valle
d'Aosta/Vallee  d'Aoste  il  ricorso  dovrebbe  ritenersi  infondato,
poiche' l'atto  impugnato  costituirebbe  mero  esercizio  di  poteri
autorizzatori riconosciuti ad essa resistente dalla  legge  regionale
n. 21 del 1980, adottata  nell'ambito  della  competenza  legislativa
relativa all'«istituzione di enti di credito  di  carattere  locale»,
spettante alla Regione in base all'art. 3, comma 1, lettera  b),  del
proprio statuto ed all'art. 25 della  legge  n.  196  del  1978,  che
contiene  le  relative   norme   di   attuazione   e   riconoscerebbe
espressamente alla Giunta valdostana il potere di designare un membro
di ciascun organo collegiale  degli  enti  di  credito  di  carattere
regionale. 
    Considerato che, con nota depositata in data 16 ottobre 2012,  la
Giunta  della  Regione  autonoma  Valle  d'Aosta/Vallee  d'Aoste   ha
informato di aver disposto - anche al fine  di  evitare  l'incremento
dei costi correlati al  prosieguo  del  contenzioso  promosso  contro
l'atto impugnato, anche dinnanzi al  Tribunale  amministrativo  della
Regione Valle d'Aosta - l'annullamento d'ufficio della  deliberazione
della Giunta regionale del 23 marzo 2012, n. 584 (Autorizzazione,  ai
sensi dell'art. 13 della l.r.  n.  21/1980,  alla  Banca  di  Credito
Cooperativo Valdostana ad apportare modificazioni ed integrazioni  al
proprio Statuto sociale, previo recepimento dei  rilievi  evidenziati
dall'Amministrazione regionale), motivando nel senso della  spettanza
alla Banca d'Italia del potere di vigilanza sugli enti  creditizi,  e
contestualmente ha precisato di aver  provveduto  ad  autorizzare  le
modificazioni allo statuto sociale  come  richieste  dalla  Banca  di
Credito Cooperativo Valdostana, in conformita' al  parere  favorevole
espresso dalla Banca d'Italia; 
    che,  con  memoria  depositata  in  data  10  gennaio  2013,   il
Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  ha  chiesto   alla   Corte
costituzionale  di  dichiarare  la  cessazione  della   materia   del
contendere  relativamente  al  conflitto  di  attribuzione  sollevato
avverso la predetta deliberazione n. 584 del 2012 della Giunta  della
Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallee d'Aoste; 
    che successivamente, in data 31 gennaio 2013, il  Presidente  del
Consiglio dei ministri ha depositato atto di rinuncia al ricorso  per
conflitto di  attribuzione,  affermando  che  era  venuta  meno  ogni
ragione per l'ulteriore contendere, stante l'intervenuto annullamento
d'ufficio della delibera impugnata e la disposta autorizzazione  alle
richieste modifiche statutarie secondo  il  vincolante  parere  della
Banca d'Italia; 
    che tale rinuncia e' stata formalmente  accettata  dalla  Regione
autonoma Valle d'Aosta/Vallee d'Aoste, con atto depositato in data  8
febbraio 2013; 
    che, ai sensi dell'art. 25, comma 5, delle norme integrative  per
i giudizi davanti alla Corte costituzionale, la rinuncia al  ricorso,
seguita  dall'accettazione  della  controparte  costituita,  comporta
l'estinzione del processo.