ha pronunciato la seguente 
 
                              SENTENZA 
 
    nel giudizio di legittimita'  costituzionale  dell'art.  8  della
legge della Regione Lombardia 18 aprile 2012, n.  7  (Misure  per  la
crescita, lo sviluppo e l'occupazione), promosso dal  Presidente  del
Consiglio dei ministri con ricorso notificato il 19-21  giugno  2012,
depositato in cancelleria il 22 giugno 2012 ed iscritto al n. 98  del
registro ricorsi 2012. 
    Visto l'atto di costituzione della Regione Lombardia; 
    udito nell'udienza pubblica del 13 marzo 2013 il Giudice relatore
Sergio Mattarella; 
    uditi l'avvocato dello Stato Gabriella D'Avanzo per il Presidente
del Consiglio dei ministri e l'avvocato Fabio Cintioli per la Regione
Lombardia. 
 
                          Ritenuto in fatto 
 
    1.- Con ricorso spedito per la  notifica  il  19  giugno  2012  e
depositato nella cancelleria di questa Corte il 22  giugno  2012,  il
Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  rappresentato  e   difeso
dall'Avvocatura generale dello Stato,  ha  proposto,  in  riferimento
all'articolo 117, secondo comma, lettere g), m) ed n), e terzo comma,
della  Costituzione,   questione   di   legittimita'   costituzionale
dell'art. 8 della legge della Regione Lombardia 18 aprile 2012, n.  7
(Misure per  la  crescita,  lo  sviluppo  e  l'occupazione),  che  ha
modificato in parte l'art. 3 della legge della  Regione  Lombardia  6
agosto 2007, n. 19 (Norme  sul  sistema  educativo  di  istruzione  e
formazione della Regione Lombardia). 
    Il testo della disposizione impugnata e' il seguente: 
    «1. Alla L.R. 19/2007 e' apportata la seguente modifica: 
    a) dopo il comma 2 dell'articolo 3 sono aggiunti i seguenti: 
    "2-bis. Al fine di realizzare l'incrocio diretto tra  la  domanda
delle istituzioni scolastiche autonome e l'offerta professionale  dei
docenti, a titolo sperimentale, nell'ambito delle norme generali o di
specifici accordi con lo Stato, per un triennio a  partire  dall'anno
scolastico  successivo  alla  stipula,  le  istituzioni   scolastiche
statali possono organizzare  concorsi  differenziati  a  seconda  del
ciclo di studi, per  reclutare  il  personale  docente  con  incarico
annuale necessario a svolgere le attivita' didattiche  annuali  e  di
favorire la continuita' didattica. 
    2-ter. E' ammesso  a  partecipare  alla  selezione  il  personale
docente del comparto scuola iscritto nelle graduatorie provinciali ad
esaurimento. 
    2-quater. Le modalita' di espletamento del bando di concorso sono
definite, nel rispetto dei principi di imparzialita',  trasparenza  e
pubblicita', con deliberazione della  Giunta  regionale,  sulla  base
dell'intesa di cui al comma 2-bis. 
    2-quinquies. La Giunta regionale relaziona  semestralmente  sulla
sperimentazione alla commissione consiliare competente"». 
    2.- Tale disposizione, consentendo alle istituzioni  scolastiche,
sia pure a titolo sperimentale, di  procedere  all'organizzazione  di
concorsi ed al reclutamento del personale docente «nell'ambito  delle
norme generali o di specifici accordi con lo Stato»,  oltrepasserebbe
i  limiti  della  potesta'  normativa  della  Regione,  ponendosi  in
evidente  contrasto  con  una  cospicua  serie  di   norme   statali,
soprattutto  nella  parte  in  cui,  con  formulazione  poco  chiara,
consente che tali concorsi si svolgano anche in assenza di un accordo
tra lo Stato e la Regione. 
    In particolare, il censurato art.  8  sarebbe  in  contrasto  con
l'art. 138, lettera b), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112
(Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello  Stato  alle
regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo  I  della  L.  15
marzo 1997, n. 59), secondo cui  la  determinazione  delle  dotazioni
organiche della rete scolastica  e'  di  competenza  esclusiva  dello
Stato; con gli artt. 399, 400 e 401 del decreto legislativo 16 aprile
1994,  n.  297  (Approvazione  del  testo  unico  delle  disposizioni
legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di
ogni ordine e grado), in base ai  quali  l'assunzione  del  personale
docente avviene tramite concorsi indetti dal Ministero della pubblica
istruzione e gestiti dai singoli  uffici  scolatici  regionali  quali
articolazioni periferiche del Ministero medesimo; nonche' con  l'art.
4, commi 1, 2 e 3, della legge 3 maggio 1999,  n.  124  (Disposizioni
urgenti in materia di personale scolastico),  il  quale  prevede,  in
caso di impossibilita' di conferimento delle cattedre a personale  di
ruolo, l'obbligo di provvedere all'assegnazione di supplenze  annuali
o temporanee tramite le c.d. graduatorie permanenti (oggi graduatorie
ad esaurimento). 
    La norma regionale oggetto di ricorso, quindi, oltre ad essere in
contrasto  con  i  principi  fondamentali  in  tema  di   istruzione,
inciderebbe sui livelli essenziali delle prestazioni di cui  all'art.
117, secondo comma, lettera m), Cost., perche'  il  reclutamento  del
personale   rientra   nell'assetto   organizzativo   della    scuola,
ascrivibile  nella  citata  categoria.  Essa  sarebbe,  altresi',  in
contrasto con le norme generali  sull'istruzione  previste  dall'art.
117, secondo comma, lettera  n),  Cost.,  poiche',  alla  luce  della
sentenza n. 200 del 2009 di questa Corte, le norme  sul  reclutamento
degli insegnanti fanno  parte  di  quelle  «strutture  portanti»  del
sistema  nazionale  dell'istruzione  che  richiedono  un'applicazione
unitaria sull'intero  territorio  nazionale;  e  violerebbe,  infine,
anche il richiamato art.  117,  secondo  comma,  lettera  g),  Cost.,
perche' il reclutamento dei docenti attiene all'accesso  al  pubblico
impiego, di competenza esclusiva dello Stato anche  alla  luce  della
sentenza n. 279 del 2005 di questa Corte. 
    3.- Si e' costituita in giudizio la Regione Lombardia,  chiedendo
che  la  prospettata  questione  venga  dichiarata  inammissibile  o,
comunque, infondata. 
    3.1.- Rileva  la  Regione,  in  via  preliminare,  che  la  norma
impugnata  subordina  l'avvio  della  sperimentazione   relativa   al
reclutamento del  personale  docente  al  preventivo  consenso  dello
Stato, da manifestarsi nella conclusione di  appositi  accordi.  Cio'
significa che la previsione non e' operativa fino a  quando  non  sia
intervenuto tale accordo; il che comporta che l'odierna questione  e'
inammissibile   per   carenza   di   interesse,   alla   luce   della
giurisprudenza di questa Corte che ha  dichiarato  inammissibili  per
mancanza  di  capacita'  lesiva  alcune  questioni  di   legittimita'
costituzionale  di  norme  regionali,  asseritamente   lesive   della
competenza statale, in quanto le medesime prevedevano  la  necessita'
di una preventiva intesa con lo Stato (sentenze n. 134 del  2004,  n.
429 del 2004 e n. 125 del 2010). 
    3.2.-   Nel   merito,   la   difesa   regionale    osserva    che
l'interpretazione della censurata disposizione compiuta  nel  ricorso
introduttivo sarebbe errata; la norma regionale, infatti, richiama le
norme generali sull'istruzione e gli accordi specifici  che  dovranno
essere conclusi con lo Stato affinche'  il  sistema  di  reclutamento
possa diventare operativo (art. 8,  comma  2-quater).  Nella  materia
dell'istruzione si intrecciano tanto la  competenza  esclusiva  dello
Stato in tema di norme generali,  quanto  la  competenza  concorrente
delle Regioni, da esercitare nell'ambito  dei  principi  fondamentali
dettati dalla legge statale; ne consegue che,  data  la  complessita'
del riparto, lo strumento della leale collaborazione assume un  ruolo
fondamentale, per cui l'accordo previsto dalla disposizione impugnata
«si pone come strumento di congiunzione e raccordo tra le  competenze
statali e regionali». 
    La giurisprudenza di questa Corte - osserva la Regione  Lombardia
- ha in piu' occasione tracciato il confine tra i  rispettivi  ambiti
di competenza. Alla luce, in particolare, della sentenza n.  200  del
2009, le norme sul reclutamento  dei  docenti  non  coprono  l'intero
settore,  lasciando  aperti   spazi   all'autonomia   regionale,   da
esercitare nell'ambito di specifici accordi. Tale pronuncia, infatti,
ha ricompreso nella categoria delle  norme  generali  sull'istruzione
quelle disposizioni che  sono  destinate  ad  assicurare  sull'intero
territorio nazionale l'identita' culturale  del  Paese;  ne  consegue
che, se  alle  Regioni  e'  attribuito  il  potere  di  stabilire  la
programmazione ed il dimensionamento delle  istituzioni  scolastiche,
dovrebbero   rientrare   nello   stesso   ambito   anche   le   norme
sull'assunzione dei docenti, facendo salvo il principio del  pubblico
concorso. D'altra parte, la sentenza n. 200 del 2009 ha  sottolineato
in  piu'  punti  l'importanza   di   preservare   l'autonomia   delle
istituzioni scolastiche, la quale si espleta proprio attraverso norme
come   quella   in   esame,   destinate   a   promuovere   forme   di
sperimentazione.   La   possibilita'   di   introdurre    forme    di
sperimentazione   era   prevista   gia',   nel   precedente   assetto
costituzionale,  dall'art.  11  del  d.P.R.  8  marzo  1999,  n.  275
(Regolamento recante norme in materia di autonomia delle  istituzioni
scolastiche, ai sensi dell'art. 21 della L. 15 marzo 1997, n. 59);  e
va, del resto, considerato che  il  potere  che  la  norma  in  esame
conferisce alle istituzioni scolastiche e' limitato dalla  previsione
per cui a tali procedure possono partecipare solo i docenti  inseriti
nelle graduatorie ad esaurimento e solo  in  relazione  ad  incarichi
annuali di insegnamento, in conformita' con la  previsione  dell'art.
15 del d.P.R. n. 275 del 1999, che escludeva dalle attribuzioni delle
istituzioni scolastiche le sole funzioni in tema di reclutamento  del
personale docente a tempo indeterminato. 
    Non  vi  sarebbe,  pertanto,  alcuna  lesione  della   competenza
esclusiva dello Stato in tema di norme generali sull'istruzione. 
    Non sussiste neppure,  secondo  la  Regione,  una  lesione  della
competenza concorrente in materia  di  istruzione  (art.  117,  terzo
comma, Cost.), perche' l'art. 8 della legge reg. Lombardia n.  7  del
2012 «rispetta il principio di merito e opera all'interno delle norme
generali sull'istruzione che valorizzano l'autonomia scolastica». 
    3.3.- La Regione  Lombardia  osserva,  inoltre,  che  sarebbe  da
respingere anche la censura  prospettata  nel  ricorso  per  presunta
lesione dei livelli essenziali delle prestazioni, i quali  riguardano
«il versante  strettamente  "contenutistico"  della  materia»  e  non
attengono alla «definizione dell'assetto organizzativo e gestorio del
servizio». Sotto questo aspetto, anzi, la norma regionale non lede  i
livelli essenziali «ma anzi contribuisce a migliorare il  livello  di
offerta, in quanto consente di selezionare i migliori  docenti  e  di
garantire la continuita' didattica, elemento fondamentale di qualita'
dell'offerta formativa». 
    Infondata sarebbe infine la questione, secondo la Regione,  anche
sotto il profilo della lesione della competenza esclusiva dello Stato
di cui all'art. 117, secondo comma, lettera g), Cost.; nella  memoria
si richiama, al riguardo, la sentenza  n.  279  del  2005  di  questa
Corte, la quale non avrebbe stabilito che il reclutamento dei docenti
sia di competenza statale, limitandosi ad affermare, invece,  che  la
definizione dei compiti e dell'orario di lavoro del personale docente
rientra in tale materia in quanto attinente al rapporto di lavoro del
personale statale. La disciplina del reclutamento - rileva la Regione
Lombardia   -   e'   strettamente   connessa   con   la    disciplina
dell'organizzazione scolastica, che rientra proprio nella  competenza
regionale sull'istruzione, sicche' la  norma  impugnata  non  avrebbe
fatto  altro  che  seguire  la  linea  indicata  da   questa   Corte,
subordinando  l'operativita'  della  disposizione   alla   preventiva
conclusione di intese con lo Stato e valorizzando  l'autonomia  delle
istituzioni scolastiche. 
 
                       Considerato in diritto 
 
    1.- Il Presidente del Consiglio  dei  ministri  ha  promosso,  in
riferimento all'articolo 117, secondo comma, lettere g), m) ed n),  e
terzo  comma,   della   Costituzione,   questione   di   legittimita'
costituzionale dell'art. 8 della legge  della  Regione  Lombardia  18
aprile  2012,  n.  7  (Misure  per  la  crescita,   lo   sviluppo   e
l'occupazione), che ha modificato in parte l'art. 3 della legge della
Regione Lombardia 6 agosto 2007, n. 19 (Norme sul  sistema  educativo
di istruzione e formazione della Regione Lombardia). 
    Secondo il ricorrente la censurata disposizione - nella parte  in
cui consente alle istituzioni scolastiche,  nell'ambito  delle  norme
generali sull'istruzione o di specifici  accordi  con  lo  Stato,  di
organizzare concorsi differenziati a seconda del ciclo di studi,  per
reclutare il personale docente  con  incarico  annuale  necessario  a
svolgere le attivita' didattiche annuali - sarebbe in  contrasto  con
l'art. 117, secondo comma, lettere g), m) ed n), e terzo comma, della
Costituzione. 
    Cio' quanto all'art.  117,  secondo  comma,  lettera  n),  Cost.,
perche' il reclutamento del personale  docente  rientrerebbe  tra  le
norme generali sull'istruzione, di competenza esclusiva dello  Stato,
facendo parte di quelle «strutture portanti»  del  sistema  nazionale
dell'istruzione che richiedono un'applicazione  unitaria  sull'intero
territorio nazionale;  risulterebbe  violato,  inoltre,  l'art.  117,
secondo comma, lettera g), Cost., perche' il reclutamento dei docenti
attiene all'accesso al  pubblico  impiego,  di  competenza  esclusiva
dello Stato anche alla luce della sentenza n. 279 del 2005 di  questa
Corte; e sarebbero in tal modo lesi,  infine,  i  livelli  essenziali
delle prestazioni di cui all'art. 117,  secondo  comma,  lettera  m),
Cost., perche' il reclutamento  del  personale  rientra  nell'assetto
organizzativo della scuola, da inserire nella menzionata categoria. 
    2.-   La   Regione   Lombardia   ha   preliminarmente    eccepito
l'inammissibilita' della questione. 
    Secondo tale difesa, infatti, la censurata  disposizione  sarebbe
strutturata in modo tale da prevedere necessariamente  un'intesa  tra
lo Stato e la Regione, senza della quale il sistema ivi delineato non
potrebbe  funzionare.  A  questa  conclusione  la  Regione   perviene
osservando che - in base al comma 2-quater della norma in esame -  le
modalita' di espletamento del bando di  concorso  sono  definite  con
deliberazione della Giunta regionale sulla base dell'intesa di cui al
comma 2-bis. Simile previsione toglierebbe ogni sostanziale interesse
alla questione, perche' allo Stato sarebbe sufficiente non dare corso
all'intesa per bloccare ogni iniziativa della Regione. 
    2.1.- L'eccezione non e' fondata. 
    Rileva questa Corte che il  testo  della  disposizione  in  esame
presenta un certo margine di ambiguita'. Infatti,  mentre  nel  comma
2-bis dell'art.  3  della  legge  reg.  Lombardia  n.  19  del  2007,
modificato dall'impugnato art. 8 della legge reg. Lombardia n. 7  del
2012, la possibilita' di istituire i concorsi si colloca «nell'ambito
delle norme generali  o  di  specifici  accordi  con  lo  Stato»,  il
successivo  comma  2-quater  del  medesimo  art.  3  afferma  che  le
modalita' di espletamento del bando di concorso  sono  definite  «con
deliberazione della Giunta regionale, sulla base dell'intesa  di  cui
al comma 2-bis»; non e' ben chiaro, quindi, se l'intesa sia  prevista
come  assolutamente  necessaria  o  meno,  perche'  la   congiunzione
disgiuntiva "o" di cui al comma 2-bis non permette un'interpretazione
chiara in un senso o nell'altro. 
    Anche indipendentemente da simile ambiguita' lessicale, tuttavia,
l'eccezione e' da ritenere comunque priva di fondamento per il  fatto
che - come questa Corte ha avuto modo di affermare piu'  volte  -  le
forme  di  collaborazione  e  coordinamento,  pure  auspicabili,  tra
apparati statali, regionali e di enti locali, che coinvolgano compiti
e  attribuzioni  di  organi   dello   Stato,   non   possono   essere
«disciplinate  unilateralmente  e  autoritativamente  dalle  Regioni,
nemmeno nell'esercizio della loro potesta'  legislativa»,  ma  devono
«trovare il loro fondamento o presupposto in  leggi  statali  che  le
prevedano o consentano,  o  in  accordi  tra  gli  enti  interessati»
(sentenza n. 104 del 2010). Ne consegue  che  una  Regione  non  puo'
invocare a salvezza di una propria normativa il fatto che la medesima
necessiti, per la concreta operativita', di forme  di  collaborazione
con lo Stato che non siano  state  oggetto  di  precedenti  forme  di
accordo,  e  tanto  in   conformita'   al   principio   della   leale
collaborazione  che  deve  animare  l'intero  quadro   dei   rapporti
Stato-Regioni. 
    3.- Nel merito, la questione e' fondata. 
    La  norma  impugnata  consente  alle  istituzioni  scolastiche  -
secondo quanto riportato in precedenza  -  di  «organizzare  concorsi
differenziati  a  seconda  del  ciclo  di  studi,  per  reclutare  il
personale docente con  incarico  annuale  necessario  a  svolgere  le
attivita' didattiche annuali e di favorire la continuita' didattica»;
a tali selezioni e' ammesso a partecipare - in base  al  comma  2-ter
dell'art. 3 della legge reg. Lombardia n.  19  del  2007,  modificato
dalla norma oggi in  esame  -  soltanto  «il  personale  docente  del
comparto   scuola   iscritto   nelle   graduatorie   provinciali   ad
esaurimento». In  base  al  sistema  cosi'  creato,  quindi,  ciascun
istituto scolastico  statale  ha  la  possibilita',  alle  condizioni
indicate, di bandire i  concorsi  per  il  reclutamento  dei  docenti
precari con incarico annuale. 
    E' evidente, pero', che in tal modo la Regione dispone in  merito
all'assunzione di una categoria di personale, appunto quello docente,
che e' inserito nel pubblico impiego statale. Come  questa  Corte  ha
avuto modo di rilevare, infatti, con le sentenze n. 37 del 2005 e  n.
147 del 2012 - l'una in riferimento al c.d. personale ATA  e  l'altra
in  rapporto  alla  diversa  posizione  dei  dirigenti  scolastici  -
nell'attuale  quadro  normativo  il  personale  scolastico  e'   alle
dipendenze dello Stato e non delle singole Regioni. Ne  consegue  che
ogni  intervento  normativo  finalizzato  a  dettare  regole  per  il
reclutamento dei docenti non puo'  che  provenire  dallo  Stato,  nel
rispetto della competenza legislativa esclusiva di cui all'art.  117,
secondo comma, lettera g), Cost., trattandosi di norme che  attengono
alla materia dell'ordinamento e organizzazione  amministrativa  dello
Stato. 
    La disposizione in esame si inserisce nel corpo dell'art. 3 della
legge reg. Lombardia n. 19 del 2007, norma  titolata  «Valorizzazione
dell'autonomia scolastica».  Ora,  il  fatto  che  la  previsione  di
concorsi per l'assunzione del personale docente sia inserita in  tale
ambito non muta i termini della questione, perche' la  valorizzazione
dell'autonomia non puo' spingersi fino  al  punto  di  consentire  ai
singoli istituti scolastici di scegliere il proprio personale docente
con concorsi locali. Ne' a diversa conclusione puo' pervenirsi per il
fatto che la legge regionale  in  esame  limita  la  possibilita'  di
assunzione  del  personale  docente  -   scelto   nell'ambito   delle
graduatorie provinciali ad esaurimento - ai soli  incarichi  annuali,
avendo come obiettivo quello di favorire  la  continuita'  didattica;
anche il personale docente assunto con contratto a tempo  determinato
fa ugualmente parte del pubblico impiego. 
    La previsione della possibilita' di reclutare tale personale  con
modalita' stabilite da una legge regionale, quindi, oltre  ad  essere
del tutto eccentrica rispetto all'ordinamento nel suo  complesso,  e'
in evidente contrasto con il menzionato parametro costituzionale. 
    4.-  Va,  quindi,  dichiarata   l'illegittimita'   costituzionale
dell'art. 8 della legge della Regione Lombardia n. 7  del  2012,  per
violazione  dell'art.  117,  secondo   comma,   lettera   g),   della
Costituzione. 
    Gli  ulteriori  parametri  costituzionali  richiamati   rimangono
assorbiti.