ha pronunciato la seguente 
 
                              SENTENZA 
 
    nel giudizio di legittimita'  costituzionale  degli  articoli  2,
comma 6, 7, comma 4, 9, comma 1, 17, comma 1, 18, comma 2, 24,  commi
1 e 2, 32, comma 1, e 34 della  legge  della  Provincia  autonoma  di
Bolzano 21 dicembre 2011, n. 15 (Disposizioni per la  formazione  del
bilancio di previsione per l'anno finanziario 2012 e per il  triennio
2012-2014. Legge  finanziaria  2012),  promosso  dal  Presidente  del
Consiglio dei ministri, con ricorso notificato il 24 febbraio-6 marzo
2012, depositato in cancelleria il 28 febbraio 2012 ed iscritto al n.
36 del registro ricorsi 2012. 
    Visto l'atto di costituzione della Provincia autonoma di Bolzano; 
    udito nell'udienza pubblica del 13 marzo 2013 il Giudice relatore
Mario Rosario Morelli; 
    uditi l'avvocato dello Stato Giancarlo Caselli per il  Presidente
del Consiglio dei ministri e gli avvocati Giuseppe Franco  Ferrari  e
Roland Riz per la Provincia autonoma di Bolzano. 
 
                          Ritenuto in fatto 
 
    1.-  Con  ricorso  notificato  il  24  febbraio-6  marzo  2012  e
depositato il successivo 28 febbraio, il Presidente del Consiglio dei
ministri ha proposto  questione  di  legittimita'  costituzionale  di
varie norme della  legge  della  Provincia  autonoma  di  Bolzano  21
dicembre 2011, n. 15, recante «Disposizioni  per  la  formazione  del
bilancio di previsione per l'anno finanziario 2012 e per il  triennio
2012-2014 (Legge finanziaria 2012)», e segnatamente: dell'articolo 2,
comma  6;  dell'articolo  7,  comma  4;  dell'articolo  9,  comma  1;
dell'articolo 17, comma 1; dell'articolo 18, comma  2;  dell'articolo
24, commi 1 e 2; dell'articolo 32, comma 1; dell'articolo 34. 
    1.1.-  L'art.  2,  comma  6,  e'  denunciato  per  contrasto  con
l'articolo 117, secondo comma, lett. e),  della  Costituzione  e  con
l'articolo 73, comma  1-bis,  del  d.P.R.  31  agosto  1972,  n.  670
(Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali  concernenti
lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige). 
    La norma censurata ha  introdotto  l'articolo  21-quinquiesdecies
nella  legge  provinciale  11  agosto  1998,   n.   9   (Disposizioni
finanziarie  in  connessione  con  l'assestamento  del  bilancio   di
previsione della provincia per  l'anno  finanziario  1998  e  per  il
triennio 1998-2000 e norme legislative collegate), il  quale  prevede
una riduzione di 3 punti percentuali,  a  decorrere  dal  1°  gennaio
2012, dell'aliquota  della  imposta  sulle  assicurazioni  contro  la
responsabilita' civile derivante dalla  circolazione  dei  veicoli  a
motore, esclusi i ciclomotori. Nel  modificare  l'aliquota  di  detta
imposta, la disposizione impugnata eccederebbe quanto  consentito  in
materia di tributi alla Provincia autonoma dallo Statuto speciale per
il Trentino-Alto Adige, violando  altresi'  la  competenza  esclusiva
statale  in  materia  di  «sistema  tributario»,  tenuto  conto   che
l'articolo 17, commi 1 e 2, del decreto legislativo 6 maggio 2011, n.
68 (Disposizioni in materia di autonomia di entrata delle  regioni  a
statuto ordinario e delle province,  nonche'  di  determinazione  dei
costi  e  dei  fabbisogni  standard  nel  settore  sanitario)  -   in
attuazione della legge 5 maggio 2009, n. 42  (Delega  al  Governo  in
materia di federalismo fiscale, in attuazione dell'articolo 119 della
Costituzione)  -  tramite  il  richiamo  ai  soli  commi  2,  3  e  5
dell'articolo 60 del d.lgs. 15 dicembre  1997,  n.  446  (Istituzione
dell'imposta regionale sulle attivita'  produttive,  revisione  degli
scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'Irpef e istituzione
di una addizionale regionale a tale imposta, nonche'  riordino  della
disciplina dei tributi locali), consentirebbe  alle  sole  Regioni  a
statuto  ordinario  la  modifica  delle  aliquote   dell'imposta   in
questione. 
    1.2.- L'art. 7, comma  4,  e'  denunciato  per  violazione  degli
articoli 117, terzo comma, e 119 della Costituzione. 
    La  norma  censurata  consentirebbe   economie   di   spesa   non
«quantificabili a priori» e che,  pertanto,  «non  possono  utilmente
concorrere a determinare l'obiettivo complessivo di saldo finanziario
dei  comuni».  Donde,  nell'ottica,  assunta   dalla   giurisprudenza
costituzionale (sentenze n. 229 del 2011 e n. 376 del 2003),  di  una
ampia nozione dei principi di coordinamento della  finanza  pubblica,
la lesione dell'art. 117, terzo comma, Cost., «il  quale  costituisce
anche parametro di legittimita'  costituzionale  ai  sensi  dell'art.
119, secondo comma, Cost.». 
    1.3.- Per contrasto con l'art. 117, secondo  comma,  lettera  e),
Cost., e con l'art. 73, comma 1-bis, dello Statuto  speciale  per  il
Trentino-Alto Adige, e' impugnata la disposizione di cui all'art.  9,
comma 1, con  la  quale  e'  riformulato  l'articolo  1  della  legge
provinciale 14 febbraio  1992,  n.  6  (Disposizioni  in  materia  di
finanza locale),  con  l'introduzione  dell'inciso  (terzo  periodo):
«Fermo restando il termine previsto  dall'ordinamento  regionale  per
l'approvazione del bilancio di previsione dei comuni, questi  possono
adottare provvedimenti in materia tributaria e tariffaria anche  dopo
l'adozione del bilancio di  previsione,  limitatamente  alle  materie
sulle quali sono intervenute modificazioni legislative per l'anno  di
riferimento ovvero altri atti normativi che incidono sulle  modalita'
di applicazione del tributo o della tariffa». 
    L'anzidetta norma, secondo  il  ricorrente,  esorbiterebbe  dalla
competenza legislativa provinciale in  materia  di  tributi,  di  cui
appunto all'articolo 73 dello statuto speciale, invadendo altresi' la
competenza legislativa esclusiva dello Stato in materia  di  «sistema
tributario», posto  che  sarebbero  da  ritenersi  ricompresi  tra  i
«provvedimenti in materia tributaria e tariffaria» anche le modifiche
di aliquote e tariffe di tributi locali. 
    In  particolare,  la  disposizione  denunciata  si  porrebbe   in
contrasto con il combinato disposto dell' articolo 53 della legge  23
dicembre 2000, n. 388, recante «Disposizioni per  la  formazione  del
bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria  2001)»
e dell'articolo 151 del d.lgs. 18 agosto 2000, n.  267  (Testo  unico
delle leggi sull'ordinamento degli enti locali), in forza  del  quale
si imporrebbe «la  necessaria  simultaneita'  tra  la  fissazione  di
aliquote fiscali e tariffe ed il termine fissato per la deliberazione
del bilancio di previsione degli enti locali». 
    1.4.- L'art. 17, comma 1, e' denunciato per contrasto con  l'art.
117, terzo comma, Cost. 
    La  disposizione  censurata  ha  introdotto  l'art.  1-ter  nella
precedente  legge  Provinciale  16  luglio  2008,  n.  5   (Obiettivi
formativi generali ed ordinamento della scuola  dell'infanzia  e  del
primo ciclo di istruzione), il  cui  comma  3  consente  alla  Giunta
Provinciale  di  emanare  direttive   in   ordine   all'articolazione
dell'orario delle lezioni scolastiche. Sarebbe, pertanto,  inciso  il
principio dell'autonomia scolastica di cui al d.P.R. 8 marzo 1999, n.
275  (Regolamento  recante  norme  in  materia  di  autonomia   delle
istituzioni scolastiche, ai sensi dell'art. 21 della legge  15  marzo
1997,  n.  59),  con   esorbitanza   dalla   competenza   legislativa
concorrente  delle  Province  autonome  in  materia  di   «istruzione
elementare e secondaria (media,  classica,  scientifica,  magistrale,
tecnica, professionale, ed artistica)» di cui all'art. 9, numero  2),
dello statuto speciale. 
    1.5.- Per violazione dell'art. 117, secondo comma, lettere m)  ed
n), e terzo comma, Cost., sono denunciati gli articoli 17, comma 1, e
18, comma 2,  in  forza  del  cui  combinato  disposto  la  provincia
autonoma sarebbe svincolata dal rispetto  del  monte  ore  minimo  in
materia    di    istruzione    definito    dallo    Stato,    nonche'
dall'articolazione delle lezioni in almeno cinque giorni settimanali,
con conseguente vulnus a vari principi della legislazione statale  in
tema di «norme generali sull'istruzione» e della competenza esclusiva
statale in materia di «determinazione dei  livelli  essenziali  delle
prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono  essere
garantiti su tutto il territorio nazionale». 
    1.6.- L'art. 24 e' impugnato per contrasto con l'art. 117,  primo
comma e secondo comma, lettere e), l) ed s), Cost. 
    1.6.1.- In particolare, il comma 1 - che sostituisce il  comma  5
dell'art. 3 della legge provinciale 30 settembre 2005, n. 7 (Norme in
materia di utilizzazione di acque pubbliche e di impianti elettrici),
stabilendo che «Non possono  avere  ulteriore  corso  le  domande  di
concessione per impianti alimentati da fonti rinnovabili contrarie al
buon regime delle acque e del  suolo  e  alle  normative  vigenti  in
materia di tutela  dell'ambiente,  di  tutela  del  paesaggio  e  del
patrimonio storico-artistico, dei masi chiusi e degli altri interessi
generali (...)» -  si  risolverebbe  in  una  formulazione  normativa
«piuttosto  vaga  e  generica,  allorche'  non  fornisce  una  chiara
individuazione semantica del concetto di "buon regime delle  acque  e
del suolo", attribuendo all'amministrazione concedente  un  eccessivo
margine   di   discrezionalita'   nelle   decisioni   relative   alla
procedibilita' o meno delle domande di concessione prese  in  esame».
Di qui, ad avviso del Presidente  del  Consiglio,  la  lesione  della
competenza   statale   in   materia   di   tutela   dell'ambiente   e
dell'ecosistema. 
    1.6.2.- Il comma 2 del censurato art. 24  -  che  sostituisce  il
comma 1 dell'art. 16 della legge  provinciale  n.  7  del  2005,  «in
termini peraltro praticamente identici alla modifica gia' ivi operata
con l'art. 2, comma 10,  della  L.P.  n.  4/2011»,  gia'  oggetto  di
impugnativa costituzionale con ricorso iscritto al n. 87 del  2011  -
verrebbe, quindi, a  reiterare  «la  violazione  costituzionale  gia'
lamentata»,  poiche'  riproporrebbe  il  «rinnovo  trentennale  delle
concessioni di derivazione idrica, ad eccezione  di  quelle  a  scopo
idroelettrico (disciplinate dal successivo art. 3 della medesima L.P.
n.  4/2011),  a  condizione  della  ricorrenza  dei  presupposti  ivi
specificati». 
    1.7.- L'art. 32, comma 1,  e'  censurato  per  contrasto,  a  sua
volta, con l'art. 117, secondo comma,  lettera  l),  e  terzo  comma,
Cost. 
    La disposizione denunciata ha aggiunto il  comma  8  all'art.  14
della legge provinciale 23 aprile 1992, n.  10  (Riordinamento  della
struttura dirigenziale della Provincia Autonoma di Bolzano), il quale
recita: «Ai fini di un migliore  coordinamento  e  snellimento  della
gestione delle materie di competenza di un componente di Giunta e dei
compiti attribuiti nell'ambito di tali  materie  a  enti  strumentali
della Provincia o a societa' controllate dalla stessa, e'  consentito
il cumulo tra incarichi dirigenziali presso  la  Provincia  e  presso
tali  enti  e  societa',  salvo   il   rispetto   delle   particolari
disposizioni   per   la   copertura   delle   rispettive    posizioni
dirigenziali». 
    Nel consentire il  cumulo  di  incarichi  dirigenziali  conferiti
dalla Provincia autonoma di  Bolzano  e  da  enti  strumentali  della
stessa, la norma violerebbe l'art.  53  del  decreto  legislativo  30
marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del  lavoro  alle
dipendenze  delle  amministrazioni  pubbliche),   che   tale   cumulo
disciplina in modo limitativo, cosi' da  ingerirsi  nella  competenza
legislativa esclusiva statale della materia dell'ordinamento  civile,
che ricomprende anche il pubblico impiego c.d. «privatizzato»  (viene
citata la sentenza n. 339 del 2011 di questa Corte). 
    Inoltre, la stessa disposizione, nel consentire anche  il  cumulo
delle retribuzioni, violerebbe l'art. 9, comma 1,  del  decreto-legge
31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia  di  stabilizzazione
finanziaria  e  di   competitivita'   economica),   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, in forza del quale
«Per gli anni 2011, 2012 e 2013 il trattamento economico  complessivo
dei singoli dipendenti, anche di qualifica dirigenziale, ivi compreso
il trattamento accessorio, previsto dai rispettivi ordinamenti  delle
amministrazioni pubbliche inserite nel  conto  economico  consolidato
della  pubblica  amministrazione,  come   individuate   dall'Istituto
nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 3 dell'articolo  1
della legge 31 dicembre 2009, n. 196 (Legge di contabilita' e finanza
pubblica),  non  puo'  superare,  in  ogni   caso,   il   trattamento
ordinariamente spettante per l'anno  2010,  al  netto  degli  effetti
derivanti da eventi straordinari della dinamica retributiva (...)». 
    Donde, il vulnus a siffatto principio fondamentale, che  concerne
la competenza statale  in  materia  di  coordinamento  della  finanza
pubblica, prevista dall'art. 117, terzo comma, Cost.,  cui  anche  la
Provincia autonoma di Bolzano non potrebbe sottrarsi. 
    1.8.- Infine, l'art. 34 e' impugnato  per  contrasto  con  l'art.
117, secondo comma, lettere h), l) ed s), Cost. 
    La disposizione censurata inserisce, nella  legge  provinciale  7
aprile 1997, n. 6 (Ordinamento  dell'apprendistato),  l'art.  22-bis,
che, sotto la rubrica "Riorganizzazione delle revisioni tecniche  dei
veicoli a motore di massa complessiva a pieno carico superiore a  3,5
tonnellate",  prevede  che  «Al  fine  di  completare  e  ottimizzare
l'organizzazione delle revisioni periodiche dei veicoli  a  motore  e
dei loro rimorchi la Provincia puo' autorizzare le imprese  altamente
specializzate  a  svolgere  il  prescritto  controllo  tecnico,   nel
rispetto della normativa tecnica vigente  in  materia,  anche  per  i
veicoli a motore di massa complessiva a pieno carico superiore a  3,5
tonnellate (...)» . 
    Tale norma, secondo il  ricorrente,  si  porrebbe  in  contrasto,
sotto plurimi profili, con l'articolo 80 del decreto  legislativo  30
aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), in forza  del  quale
spetta allo Stato - e, per esso, al Ministero delle infrastrutture  e
dei trasporti  -  il  compito  di  stabilire,  con  appositi  decreti
ministeriali, «i criteri, i tempi e le modalita' per  l'effettuazione
della revisione generale o parziale  delle  categorie  di  veicoli  a
motore e dei loro rimorchi, al fine di accertare  che  sussistano  in
essi  le  condizioni  di  sicurezza  per   la   circolazione   e   di
silenziosita'  e  che  i  veicoli  stessi  non  producano  emanazioni
inquinanti superiori ai limiti prescritti» (comma 1), consentendo  al
medesimo Ministero, «al fine di assicurare in relazione a particolari
e  contingenti  situazioni  operative  degli  uffici  competenti  del
Dipartimento per i  trasporti  terrestri,  il  rispetto  dei  termini
previsti per le revisioni periodiche dei veicoli a motore  capaci  di
contenere al massimo sedici persone compreso  il  conducente,  ovvero
con massa complessiva a pieno carico fino a 3,5 t»,  di  poter,  «per
singole  province  individuate  con  proprio  decreto,  affidare   in
concessione  quinquennale  le  suddette  revisioni  ad   imprese   di
autoriparazione che svolgono la propria  attivita'  nel  campo  della
meccanica e motoristica, carrozzeria, elettrauto e gommista ovvero ad
imprese che,  esercendo  in  prevalenza  attivita'  di  commercio  di
veicoli, esercitino altresi', con carattere strumentale o accessorio,
l'attivita' di autoriparazione», (comma 8, primo periodo). 
    Il  ricorrente  -  pur  riconoscendo  che  lo  Statuto   speciale
attribuisce alla Provincia autonoma di Bolzano, ai sensi dell'art. 8,
comma 1, numeri 17) e 18),  la  competenza  primaria  in  materia  di
viabilita' e trasporti di competenza provinciale, e che il d.P.R.  19
novembre 1987, n. 527 (Norme di attuazione dello statuto speciale per
il Trentino-Alto Adige in materia di  comunicazioni  e  trasporti  di
interesse provinciale), di attuazione dello statuto, ha demandato  ad
uffici provinciali lo svolgimento di attribuzioni di competenza della
direzione compartimentale della motorizzazione civile - sostiene  che
permarrebbero spazi di competenza esclusiva statale, posto, peraltro,
che le  competenze  provinciali  anzidette  debbono  esercitarsi  nei
limiti  dell'art.  4  dello  statuto  di  autonomia.   Sicche',   con
riferimento  alla  circolazione  stradale,  si   evidenzia   che   la
giurisprudenza costituzionale ha puntualizzato che tale materia,  pur
non menzionata espressamente dall'art. 117  Cost.,  puo'  ricondursi,
«sotto diversi aspetti, a competenze statali esclusive»,  venendo  in
rilievo, tra gli altri  profili,  la  sicurezza  degli  utenti  della
strada (e, dunque, la materia della  tutela  dell'ordine  pubblico  e
della sicurezza: lettera h) dell'art. 117, secondo comma, Cost.) e la
responsabilita' civile per  circolazione  di  veicoli  a  motore  (e,
dunque, la materia dell'ordinamento civile: lettera l) dell'art. 117,
secondo  comma,  Cost.).  Peraltro,  proprio  in  considerazione  dei
meccanismi di  controllo  previsti  dall'art.  80  del  Codice  della
strada, in quanto strumentali  non  solo  alla  verifica  delle  loro
condizioni di sicurezza per la circolazione, ma anche  per  garantire
la silenziosita' ed il contenimento delle  emissioni  inquinanti  nei
limiti prescritti dalla legge, la  relativa  disciplina  rientrerebbe
anche nella materia della tutela dell'ambiente, di cui  alla  lettera
s) dell'art. 117, secondo comma, Cost. 
    2.- Si  e'  costituita  in  giudizio  la  Provincia  autonoma  di
Bolzano,   chiedendo   che    venga    dichiarata    la    "manifesta
inammissibilita'" o,  comunque,  la  "manifesta  infondatezza"  delle
proposte questioni. 
    2.1.- Sulla denuncia dell'art. 2, comma 6, la difesa  provinciale
sostiene che l'abrogazione del comma 5 dell'art. 17 del d.lgs. n.  68
del 2011 non avrebbe  avuto  l'effetto  di  escludere  le  Regioni  a
statuto  speciale  dall'ambito  di  sua  applicazione,   comportando,
invece, che le relative disposizioni trovino applicazione  agli  enti
ad  autonomia  speciale  senza  necessita'  di  apposite   norme   di
attuazione. 
    Inoltre,  la  riduzione  della  aliquota  prevista  dalla   norma
censurata non eccederebbe  dalla  competenza  statutaria,  posto  che
l'art. 73, comma 1-bis, evocato dal ricorrente, pone il limite  delle
aliquote «superiori definite dalla normativa statale». 
    2.2.- Relativamente all'art. 7, comma 4,  la  Provincia  autonoma
eccepisce preliminarmente la inammissibilita' della censura, che  non
indica, ne' nella deliberazione di impugnazione, ne'  in  ricorso,  i
principi fondamentali che  sarebbero  stati  violati,  ne'  le  norme
statali da cui questi sarebbero ricavabili. 
    Nel merito, sostiene che il coordinamento della finanza  pubblica
in riferimento agli enti sarebbe assegnato alla Provincia autonoma di
Bolzano dall'art. 79, comma 3,  dello  statuto,  fermi  restando  gli
obiettivi complessivi di finanza pubblica concordati con lo Stato (e,
per esso, con il Ministro dell'economia e  delle  finanze);  inoltre,
nessuna   indeterminatezza   delle   economie   di   spesa    sarebbe
apprezzabile,  posto  che  la  loro  precisazione   deriverebbe   dal
meccanismo di individuazione del patto di stabilita'  provinciale  di
cui all'art. 12 della legge provinciale n. 6 del 1992. 
    2.3.- Anche l'impugnativa dell'art. 9, comma 1, secondo la difesa
provinciale,  non  sarebbe  fondata,   in   quanto   l'adozione   dei
provvedimenti in materia tributaria e tariffaria sarebbe  consentita,
dalla norma denunciata, solo in relazione a materie «nelle quali sono
intervenute modificazioni legislative  per  l'anno  di  riferimento»,
sicche' non sarebbe  neppure  configurabile  la  dedotta  lesione  di
competenze statali posto che «e' la stessa modificazione  legislativa
che prevede la sua applicazione all'anno di riferimento». 
    2.4.- Sulla denuncia degli articoli 17, comma 1, e 18,  comma  2,
la Provincia eccepisce di essere competente in materia di ordinamento
scolastico e, segnatamente, sull'adozione delle modifiche degli orari
di  insegnamento:  cio',  sulla  base  della  norma   di   attuazione
statutaria di cui all'art. 9 del  d.P.R.  10  febbraio  1983,  n.  89
(Approvazione del testo unificato dei decreti  del  Presidente  della
Repubblica 20 gennaio 1973,  n.  116  e  4  dicembre  1981,  n.  761,
concernenti  norme  di  attuazione  dello  statuto  speciale  per  il
Trentino-Alto Adige in materia di ordinamento scolastico in provincia
di Bolzano). 
    2.5.-  Relativamente  all'art.  24,  commi  1  e  2,  la   difesa
provinciale sostiene che il comma 1, lungi dall'essere norma  vaga  e
generica,  consentirebbe  di   «effettuare   un   primo   vaglio   di
procedibilita' di una domanda di concessione in palese contrasto  con
i principi  del  buon  regime  delle  acque  e  del  suolo»  e  delle
pertinenti  normative  di  tutela  (ambiente,  paesaggio,  patrimonio
storico-artistico, masi chiusi  ed  altri  interessi  generali),  con
necessita',   ai   sensi   dell'art.   97    Cost.,    di    motivare
l'improcedibilita' della domanda. 
    E,  quanto  al  comma  2,  la  stessa  difesa  esclude   che   la
disposizione preveda un  «rinnovo  automatico  ex  lege»,  stabilendo
piuttosto   un   «rinnovo   condizionato»   a   precise   valutazioni
dell'Amministrazione provinciale, quali la mancanza di  un  contrario
interesse pubblico, la  persistenza  dei  fini  della  derivazione  e
dell'esercizio dell'utenza, la non contrarieta' al buon regime  delle
acque e la conformita' allo  stato  della  tecnica.  Non  vertendosi,
dunque, in un caso di rinnovo automatico, non sarebbero stati violati
principi in  materia  di  concorrenza,  laddove  lo  stesso  comma  2
dell'art. 24 censurato richiama peraltro espressamente  il  «rispetto
delle procedure ad evidenza pubblica». 
    2.6.- Sulla denuncia dell'art. 32, comma 1, la Provincia autonoma
di Bolzano  eccepisce  preliminarmente  la  mancata  indicazione  dei
parametri statutari che sarebbero stati violati, avendo il ricorrente
fatto riferimento soltanto all'art. 117 Cost. 
    Nel merito, si  evidenzia  che  soltanto  i  principi  desumibili
dall'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421  (Delega  al  Governo
per la razionalizzazione e la revisione delle discipline  in  materia
di  sanita',  di  pubblico  impiego,  di  previdenza  e  di   finanza
territoriale) e dall'art. 11, comma 4, della legge 15 marzo 1997,  n.
59 (Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti  alle
regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica amministrazione
e per la semplificazione amministrativa),  costituirebbero  per  essa
Provincia autonoma norme di riforma  economica-sociale  in  grado  di
vincolare la competenza statutaria, mentre l'art.  1,  comma  3,  del
d.lgs. n. 165 del 2001 farebbe riferimento ai  principi  fondamentali
vincolanti esclusivamente le Regioni a statuto ordinario. 
    Aggiunge, la resistente, di aver gia' disciplinato in  precedenza
incompatibilita' e divieto di cumulo per  il  proprio  personale  con
l'art. 14 della legge provinciale 10  agosto  1995,  n.  16  (Riforma
dell'ordinamento del personale della provincia), ed  esclude  che  la
norma censurata preveda il cumulo delle retribuzioni «oltre ai limiti
stabiliti dal gia' citato art. 14  (...)  e  dal  relativo  contratto
collettivo per il personale provinciale del 4.7.2002». 
    2.7.- Sulla denuncia dell'art. 34, la difesa provinciale pone  in
rilievo che l'art. 4-bis, comma  1,  del  d.P.R.  n.  527  del  1987,
introdotto dal decreto legislativo 21 settembre 1995, n.  429  (Norme
di attuazione dello  statuto  speciale  della  regione  Trentino-Alto
Adige  recanti  delega  di  funzioni  amministrative  alle   province
autonome di Trento  e  di  Bolzano  in  materia  di  comunicazioni  e
trasporti), ha delegato alla Provincia di Bolzano, nell'ambito  della
competenza  statutaria  in  materia  di  viabilita'  e  trasporti  di
interesse provinciale (art. 8, numeri 17  e  18),  l'esercizio  delle
funzioni   gia'    esercitate    dall'Ufficio    provinciale    della
motorizzazione civile e dei trasporti in concessione a  Bolzano,  tra
cui anche «le revisioni dei veicolo a motore di massa  complessiva  a
pieno carico superiore a 3,5 tonnellate»; con il successivo  comma  2
dello stesso art. 4-bis si  affida  alla  Provincia  la  facolta'  di
disciplinare «con legge l'organizzazione delle funzioni  delegate  di
cui al comma 1». 
    Osserva, inoltre, che essa Provincia, in forza degli artt. 6 e  7
delle norme di attuazione di cui al d.P.R. 19 novembre 1987,  n.  526
(Estensione  alla  regione  Trentino-Alto  Adige  ed  alle   province
autonome di Trento e  Bolzano  delle  disposizioni  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 24 luglio  1977,  n.  616),  puo',  nelle
materia di  sua  competenza,  procedere  all'attuazione  diretta  dei
regolamenti e delle direttive dell'Unione europea, la' dove l'art.  2
della  direttiva  20  dicembre  1996,  n.  96/96/CE  (Direttiva   del
Consiglio concernente  il  ravvicinamento  delle  legislazioni  degli
Stati membri relative al controllo tecnico dei veicoli a motore e dei
loro rimorchi),  consente  di  affidare  in  concessione  ad  imprese
appositamente attrezzate e ritenute idonee «la revisione dei  veicoli
a pieno carico superiore a 3,5 tonnellate». 
    3.- In prossimita' dell'udienza pubblica entrambe le parti  hanno
depositato memoria illustrativa dei rispettivi assunti. 
 
                       Considerato in diritto 
 
    1.- Il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato plurime
disposizioni della legge  della  Provincia  autonoma  di  Bolzano  21
dicembre 2011, n. 15, recante «Disposizioni  per  la  formazione  del
bilancio di previsione per l'anno finanziario 2012 e per il  triennio
2012-2014 (Legge finanziaria 2012)» e, segnatamente, gli articoli  2,
comma 6; 7, comma 4; 9, comma 1; 17, comma 1; 18, comma 2; 24,  commi
1 e 2; 32, comma 1 e 34. 
    2.- Successivamente al deposito del  ricorso,  il  ricorrente  ha
formalmente, pero', rinunciato all'impugnazione degli artt. 2,  comma
6, 17, comma 1, e 18, comma 2, e tale  rinuncia  e'  stata  accettata
dalla Provincia autonoma di Bolzano;  ne  consegue  l'estinzione  del
giudizio relativamente alla questioni  sulle  anzidette  disposizioni
(cfr., tra le altre, sentenza n. 262 del 2012). 
    3.- Sempre  in  data  successiva  al  deposito  del  ricorso  (28
febbraio 2012), la disposizione di cui all'art. 24, comma 2, e' stata
dichiarata costituzionalmente illegittima dalla sentenza n.  114  del
2012,  per  cui,  essendo  venuto  meno  l'oggetto  della   questione
proposta, la stessa deve essere dichiarata inammissibile  (cfr.,  tra
le altre, sent. n. 99 del 2012). 
    4.- Venendo, dunque, allo scrutinio delle ulteriori  disposizioni
impugnate,  vanno   preliminarmente,   a   loro   volta,   dichiarate
inammissibili le questioni formulate in relazione  agli  articoli  7,
comma 4, e 24, comma 1. 
    4.1.- L'art. 7, comma 4  -  secondo  il  cui  testuale  disposto:
«Concorrono  a   determinare   l'obiettivo   complessivo   di   saldo
finanziario   dei   comuni   le   economie   di   spesa    risultanti
dall'istituzione  di  unioni  di  comuni  e   da   altre   forme   di
collaborazione fra comuni per l'esercizio  di  servizi  di  interesse
generale, che vengono fissati nell'ambito dell'accordo annuale  sulla
finanza locale ai sensi  dell'art.  12  della  legge  provinciale  14
febbraio 1992, n. 6, e successive  modifiche»  -  e'  denunciato  per
contrasto con gli articoli 117, terzo comma, e 119 Cost., prevedendo,
secondo il  ricorrente,  economie  di  spesa  non  «quantificabili  a
priori»  e  che,  pertanto,  «non  possono  utilmente  concorrere   a
determinare l'obiettivo complessivo di saldo finanziario dei comuni»,
cosi' da infrangersi contro i principi di coordinamento della finanza
pubblica. 
    La questione, in riferimento all'art. 117, terzo comma, Cost., e'
assolutamente  generica  nella  sua  prospettazione  (tra  le  altre,
sentenze n. 3 del 2013, n. 99 del 2012 e n. 312 del 2010), posto  che
essa non si cura affatto di precisare quali siano  le  norme  statali
dalle quali evincersi  i  principi  di  coordinamento  della  finanza
pubblica che vincolerebbero nella specie il legislatore regionale. 
    La questione risulta, altresi', priva del supporto  di  effettive
argomentazioni anche  quanto  all'evocazione  del  parametro  di  cui
all'art. 119, secondo  comma,  Cost.,  il  quale  fa  riferimento  ai
tributi ed alle entrate propri degli  enti  territoriali,  mentre  la
disposizione   denunciata   riguarda   specificatamente   il    saldo
finanziario. 
    4.2.- L'art. 24, comma 1 - sostitutivo del comma  5  dell'art.  3
della legge provinciale 30 settembre 2005, n. 7 (Norme in materia  di
utilizzazione di acque  pubbliche  e  di  impianti  elettrici)  -  e'
censurato, per contrasto con l'art. 117, secondo  comma  lettera  s),
Cost., nella parte in cui dispone che: «Non possono  avere  ulteriore
corso le domande di concessione  per  impianti  alimentati  da  fonti
rinnovabili contrarie al buon regime delle acque e del suolo  e  alle
normative vigenti in materia di tutela dell'ambiente, di  tutela  del
paesaggio e del patrimonio storico-artistico, dei masi chiusi e degli
altri interessi generali (...)». 
    Secondo  il  ricorrente,  la  formulazione  della  norma  sarebbe
«piuttosto  vaga  e  generica,  perche'  non  fornisce   una   chiara
individuazione semantica del concetto di "buon regime delle  acque  e
del suolo", attribuendo all'amministrazione concedente  un  eccessivo
margine   di   discrezionalita'   nelle   decisioni   relative   alla
procedibilita' o meno delle domande di concessione prese in esame». 
    Anche in tal caso, la prospettazione impugnatoria e' generica. 
    Il ricorrente si limita, infatti,  ad  una  censura  di  vaghezza
della norma provinciale, in ordine al concetto di "buon regime  delle
acque e del  suolo",  senza  puntualizzare  il  quadro  normativo  di
riferimento, omettendo di fare richiamo non soltanto alla  disciplina
di principio, di fonte  statale,  che  sarebbe  vulnerata,  ma  anche
gradatamente  alla  stessa  trama  normativa,  sempre  statale,   che
verrebbe in rilievo nel caso di specie. D'altro canto, come posto  in
evidenza anche dalla difesa provinciale, il concetto di "buon  regime
delle acque" e' presente negli articoli 7, 17, 66 e 96  del  r.d.  11
dicembre 1933, n. 1775 (Testo unico delle disposizioni di legge sulle
acque e impianti elettrici) e, dunque,  il  ricorrente  bene  avrebbe
potuto e dovuto fare riferimento a tale normativa. 
    5.- Viene, poi, in esame la questione relativa all'art. 9,  comma
1, che ha introdotto, nell'ambito della  riformulazione  dell'art.  1
della legge provinciale 14  febbraio  1992,  n.  6  (Disposizioni  in
materia di finanza  locale),  il  seguente  inciso  (terzo  periodo):
«Fermo restando il termine previsto  dall'ordinamento  regionale  per
l'approvazione del bilancio di previsione dei comuni, questi  possono
adottare provvedimenti in materia tributaria e tariffaria anche  dopo
l'adozione del bilancio di  previsione,  limitatamente  alle  materie
sulle quali sono intervenute modificazioni legislative per l'anno  di
riferimento, ovvero altri atti normativi che incidono sulle modalita'
di applicazione del tributo o della tariffa». 
    La disposizione e'  denunciata  per  contrasto  con  l'art.  117,
secondo comma, lettera e), Cost., e con l'art. 73, comma 1-bis, dello
Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige,  giacche'  esorbiterebbe
dalla  competenza  legislativa  provinciale  in  materia  di  tributi
prevista dall'art. 73 dello statuto speciale, invadendo  altresi'  la
competenza legislativa esclusiva dello Stato in materia  di  «sistema
tributario», posto  che  sarebbero  da  ritenersi  ricompresi  tra  i
«provvedimenti in materia tributaria e tariffaria» anche le modifiche
di aliquote e tariffe  di  tributi  locali,  la'  dove  il  combinato
disposto dell'articolo 53 della  legge  23  dicembre  2000,  n.  388,
recante «Disposizioni  per  la  formazione  del  bilancio  annuale  e
pluriennale dello Stato (legge finanziaria  2001)»,  e  dell'articolo
151 del d.lgs. 18 agosto  2000,  n.  267  (Testo  unico  delle  leggi
sull'ordinamento  degli  enti  locali)  imporrebbe   «la   necessaria
simultaneita' tra la fissazione di aliquote fiscali e tariffe  ed  il
termine fissato per la deliberazione del bilancio di previsione degli
enti locali». 
    5.1.- La questione e' fondata. 
    Il tenore della norma censurata - che fa generico  riferimento  a
"provvedimenti in materia tributaria e tariffaria",  il  cui  novero,
pertanto, non e' riducibile soltanto ad una determinata tipologia  di
intervento - non permette di giungere  all'interpretazione  selettiva
auspicata dalla Provincia, per cui l'art. 9, comma 1, riguarderebbe i
soli provvedimenti di conformazione alle modifiche legislative  sulle
modalita' di applicazione di aliquote e tariffe. 
    Sicche', la norma impugnata, in forza della portata  prescrittiva
che emerge pianamente dalla sua formulazione, e' tale da  consentire,
anche senza vincoli quantitativi, la modifica di aliquote  e  tariffe
oltre i termini di approvazione del bilancio di previsione, con  cio'
vulnerando i parametri evocati dal ricorrente, in  contrasto  con  il
principio di contestualita' tra bilancio  di  previsione  degli  enti
locali e fissazione di aliquote e tariffe  desumibile  dal  comma  16
dell'art. 53 della legge n. 388 del 2000. E cio', ancorche' i termini
cui riferire detto bilancio rimangano quelli fissati -  peraltro,  in
modo  coerente  con  la  disciplina   statale   -   dalla   normativa
provinciale,  e  cioe'  dal  decreto  del  Presidente  della   Giunta
regionale n. 4/L del 28 maggio 1999 e non gia' da quella  statale  di
cui all'art. 151 del d.lgs. n. 267 del 2000. 
    6.- L'art. 32, comma 1, - a tenore  del  quale  «Ai  fini  di  un
migliore coordinamento e snellimento della gestione delle materie  di
competenza di un  componente  di  Giunta  e  dei  compiti  attribuiti
nell'ambito di tali materie a enti strumentali della  Provincia  o  a
societa' controllate  dalla  stessa,  e'  consentito  il  cumulo  tra
incarichi dirigenziali presso la  Provincia  e  presso  tali  enti  e
societa', salvo il rispetto delle  particolari  disposizioni  per  la
copertura delle rispettive posizioni dirigenziale» - e' impugnato per
violazione dell'art. 117, secondo comma, lettera l)  e  terzo  comma,
Cost. 
    Nel consentire il  cumulo  di  incarichi  dirigenziali  conferiti
dalla Provincia di Bolzano e da enti  strumentali  della  stessa,  la
riferita  disposizione  si  porrebbe,  secondo  il   ricorrente,   in
contrasto con l'art. 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165
(Norme generali sull'ordinamento del  lavoro  alle  dipendenze  delle
amministrazioni  pubbliche),  che  tale  cumulo  disciplina  in  modo
limitativo, cosi' da ingerirsi nella competenza legislativa esclusiva
statale della materia dell'ordinamento civile, che ricomprende  anche
il pubblico impiego  c.d.  «privatizzato»;  inoltre,  nel  consentire
anche il cumulo delle  retribuzioni,  contrasterebbe  con  l'art.  9,
comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure  urgenti  in
materia  di   stabilizzazione   finanziaria   e   di   competitivita'
economica), convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  30  luglio
2010, n. 122, sul trattamento economico  complessivo  dei  dipendenti
delle amministrazioni pubbliche per gli anni 2011, 2012 e  2013,  che
e' principio fondamentale in materia di coordinamento  della  finanza
pubblica. 
    6.1.- La questione e' fondata. 
    Contrariamente a quanto sostenuto dalla difesa  provinciale,  non
vi e' dubbio sul fatto che  la  disciplina  del  rapporto  lavorativo
dell'impiego  pubblico  privatizzato  e'  rimessa   alla   competenza
legislativa statale di cui all'art. 117,  secondo  comma,  lett.  l),
Cost., in quanto riconducibile alla materia «ordinamento civile», che
vincola anche gli enti ad autonomia differenziata (cfr.  sentenza  n.
151 del 2010; sentenza n. 95 del 2007). 
    Pertanto,  la  disciplina  sul  cumulo  degli  impieghi   dettata
dall'art. 53 del d.lgs. n.  165  del  2001  e'  regolamentazione  del
rapporto lavorativo e,  dunque,  rientra  nella  materia  ordinamento
civile di  competenza  esclusiva  statale,  rispetto  alla  quale  la
Provincia  autonoma  non  puo'  intervenire  in  senso   diversamente
conformativo, stabilendo essa stessa ipotesi di cumulo  senza  tenere
conto dei criteri appositamente stabiliti dalla legislazione statale.
La norma provinciale  denunciata  prevede,  infatti,  in  favore  del
dirigente provinciale la possibilita' di cumulare l'impiego  pubblico
con quello presso societa' ed enti  privati,  senza  far  cenno  alle
limitazioni previste dalla legislazione statale. 
    Peraltro, la questione e' fondata anche quanto al  profilo  della
dedotta violazione del principio fondamentale della finanza  pubblica
di cui all'art. 9, comma 1, del d.l. n. 78 del 2010, convertito,  con
modificazioni, nella legge n. 122 del 2010, sul trattamento economico
complessivo dei dipendenti delle amministrazioni  pubbliche  per  gli
anni 2011, 2012 e 2013, come tale riconosciuto dalla sentenza n.  215
del 2012.  La  disposizione  censurata,  infatti,  non  contempla  lo
specifico limite  di  trattamento  economico  complessivo  anzidetto,
mentre  i  riferimenti  che  la   difesa   provinciale   opera   alla
legislazione provinciale previgente  sono,  per  l'appunto,  superati
dalla norma di cui all'art. 9 citato. 
    7.- Per contrasto con l'art. 117, secondo comma, lettere  h),  l)
ed s), Cost. e' stato, infine, impugnato l'art.  34,  che  inserisce,
nel testo della precedente legge provinciale  7  aprile  1997,  n.  6
(Ordinamento  dell'apprendistato),  l'art.  22-bis  (Riorganizzazione
delle revisioni tecniche dei veicoli a motore di massa complessiva  a
pieno carico superiore a 3,5 tonnellate), il quale stabilisce che «Al
fine di completare e  ottimizzare  l'organizzazione  delle  revisioni
periodiche dei veicoli a motore e dei loro rimorchi la Provincia puo'
autorizzare  le  imprese  altamente  specializzate  a   svolgere   il
prescritto controllo tecnico, nel rispetto  della  normativa  tecnica
vigente in materia, anche per i veicoli a motore di massa complessiva
a pieno carico superiore a 3,5 tonnellate (...)». 
    Secondo il ricorrente, la disposizione censurata si  porrebbe  in
contrasto,  sotto  plurimi  profili,  con  l'art.  80   del   decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice  della  strada),  in
forza del quale spetta allo Stato - e, per esso, al  Ministero  delle
infrastrutture e  dei  trasporti  -  il  compito  di  stabilire,  con
appositi decreti ministeriali, «i criteri, i tempi e le modalita' per
l'effettuazione della revisione generale o parziale  delle  categorie
di veicoli a motore e dei loro rimorchi, al  fine  di  accertare  che
sussistano in essi le condizioni di sicurezza per la  circolazione  e
di silenziosita' e che i  veicoli  stessi  non  producano  emanazioni
inquinanti superiori ai limiti prescritti» (comma 1), consentendo  al
medesimo Ministero, «al fine di assicurare in relazione a particolari
e  contingenti  situazioni  operative  degli  uffici  competenti  del
Dipartimento per i  trasporti  terrestri,  il  rispetto  dei  termini
previsti per le revisioni periodiche dei veicoli a motore  capaci  di
contenere al massimo sedici persone compreso  il  conducente,  ovvero
con massa complessiva a pieno carico fino a 3,5 t»,  di  poter,  «per
singole  province  individuate  con  proprio  decreto,  affidare   in
concessione  quinquennale  le  suddette  revisioni  ad   imprese   di
autoriparazione che svolgono la propria  attivita'  nel  campo  della
meccanica e motoristica, carrozzeria, elettrauto e gommista ovvero ad
imprese che,  esercendo  in  prevalenza  attivita'  di  commercio  di
veicoli, esercitino altresi', con carattere strumentale o accessorio,
l'attivita' di autoriparazione», (comma 8, primo periodo). 
    7.1.- La questione e' fondata. 
    La  disciplina  della  circolazione   stradale   -   secondo   la
giurisprudenza della Corte (sentenze n. 223 del 2010  e  n.  428  del
2004; ma anche sentenza n. 183 del 2012) - appartiene alla competenza
esclusiva statale sotto vari profili: sicurezza, ordinamento  civile,
ambiente. In particolare, la disciplina sulla revisione  dei  veicoli
si innesta nelle materie della sicurezza e dell'ambiente. 
    Sicche',  la  Provincia   autonoma   non   puo'   stabilire   che
l'affidamento in concessione  di  tale  revisione  possa  valere  per
veicoli a motore di massa complessiva a pieno carico superiore a  3,5
tonnellate, considerato che la norma statale di cui all'art.  80  del
d.lgs. n. 285 del 1992 consente cio' per veicoli a motore fino a  3,5
tonnellate. 
    Ne' la Provincia puo', in  contrario,  fondatamente  invocare  la
delega di cui all'art. 4-bis, comma 1,  del  decreto  del  Presidente
della repubblica 19 novembre 1987, n.527 (norme di  attuazione  dello
statuto  speciale  per  il  Trentino-Alto   Adige   in   materia   di
comunicazioni e trasporti  di  interesse  provinciale),  giacche'  si
tratta di delega di funzioni amministrative e non di conferimento  di
potere legislativo, che, invece, nella specie e' stato esercitato con
la norma impugnata. 
    La riconduzione della disciplina oggetto della  norma  denunciata
alla competenza esclusiva  statale  rende,  inoltre,  irrilevante  la
difesa provinciale sul versante "comunitario", posto che  e'  proprio
lo Stato a disporre della regolamentazione di matrice europea.