Ricorso del Presidente del Consiglio  dei  ministri  in  carica,
rappresentato e difeso  dall'Avvocatura  generale  dello  Stato  c.f.
80224030587,      fax      06/96514000      e       Pec       ags_m2@
mailcert.avvocaturastato.it,  presso  i  cui  uffici  e'   legalmente
domiciliato in Roma, via dei Portoghesi 12; 
    Contro Regione Sardegna, in persona del Presidente  della  Giunta
Regionale in carica, con sede in Cagliari, Viale Trento, 69. 
    Per la dichiarazione di illegittimita' costituzionale dell'art. 2
della Legge Regione Sardegna n. 4 del 21  febbraio  2013,  pubblicata
sul BUR n. 10 del 28 febbraio 2013, recante «Modifiche all'articolo 1
della legge regionale n. 1  del  2013,  all'articolo  2  della  legge
regionale n. 14  del  2012  e  disposizioni  concernenti  i  cantieri
comunali», per contrasto con gli artt. 81, comma quarto,  117,  comma
3, e 119 della Costituzione; 
    e cio' a seguito  ed  in  forza  della  delibera  di  impugnativa
assunta dal Consiglio dei Ministri nella seduta del 27 marzo 2013. 
 
                                Fatto 
 
    La legge della Regione Autonoma Sardegna del 21 febbraio 2013, n.
4, che introduce «Modifiche dell'articolo 1 della legge regionale  n.
1 del 2013, all'articolo 2 della legge regionale n.  14  del  2012  e
disposizioni concernenti i cantieri comunali», all'art. 2, intitolato
«disposizioni concernenti i  cantieri  comunali»,  statuisce  che  «I
cantieri comunali per l'occupazione e i cantieri verdi  costituiscono
a tutti gli effetti progetti speciali finalizzati  all'attuazione  di
competenze e di politiche regionali, non hanno carattere permanente e
pertanto le assunzioni di progetto in essi previste non costituiscono
presupposto per l'applicazione dei limiti di cui  all'art.  9,  comma
28, del decreto-legge 31  maggio  2010,  n.  78  (Misure  urgenti  in
materia  dl   stabilizzazione   finanziaria   e   di   competitivita'
economica), convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio  2010,
n. 122, e successive modifiche ed integrazioni». 
    Il  riportato  art.  2   presenta   profili   di   illegittimita'
costituzionale per i seguenti motivi di 
 
                               Diritto 
 
Violazione degli artt.  117,  comma  3,  e  119  della  Costituzione.
Violazione del principio di coordinamento di finanza pubblica. 
    Come piu' volte ribadito dalla Corte costituzionale,  il  vincolo
del rispetto dei principi  statali  di  coordinamento  della  finanza
pubblica connessi agli obiettivi nazionali, condizionati anche  dagli
obblighi comunitari, che grava sulle Regioni ad  autonomia  ordinaria
in base all'art. 119 della Costituzione, si impone anche alle Regioni
a   statuto   speciale   nell'esercizio   della   propria   autonomia
finanziaria. 
    L'art. 2 della legge regionale in esame dispone che  «I  cantieri
comunali per l'occupazione e i cantieri verdi costituiscono  a  tutti
gli  effetti  progetti   speciali   finalizzati   all'attuazione   di
competenze e di politiche regionali, non hanno carattere permanente e
pertanto le assunzioni di progetto in essi previste non costituiscono
presupposto per l'applicazione dei limiti di cui  all'art.  9,  comma
28, del decreto-legge 31  maggio  2010,  n.  78  (Misure  urgenti  in
materia  di   stabilizzazione   finanziaria   e   di   competitivita'
economica), convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio  2010,
n. 122, e successive modifiche ed integrazioni». 
    La  norma  ora  riportata  eccede   la   competenza   legislativa
concorrente in materia di coordinamento di finanza pubblica, prevista
per  le  Regioni  ordinarie  dall'art.  117,   terzo   comma,   della
Costituzione, ed estesa, ex art. 10  della  legge  costituzionale  n.
3/2001, alla Regione Sardegna quale forma di autonomia piu' ampia. 
    La norma, difatti, escludendo dall'ambito di  applicazione  della
normativa statale vincolistica i cantieri comunali per  l'occupazione
e i cantieri verdi sulla base della  generica  rilevazione  che  essi
«...costituiscono a tutti gli effetti progetti  speciali  finalizzati
all'attuazione di competenze e di politiche  regionali,  a  carattere
non permanente..., viola il principio  di  coordinamento  di  finanza
pubblica, di cui all'art.  9,  comma  28,  del  d.l.  n.  78/2010  e,
conseguentemente,  viola  il  terzo   comma   dell'art.   117   della
Costituzione, che riserva allo Stato i principi di  coordinamento  di
finanza pubblica. 
    Non vi e' dubbio difatti  che  la  norma  in  esame  si  pone  in
contrasto con l'art. 9, comma 28, del d.l. 31 maggio 2010, n. 78,  il
quale prevede che «A decorrere  dall'anno  2011,  le  amministrazioni
pubbliche possono avvalersi di personale a tempo  determinato  o  con
convenzioni ovvero  con  contratti  di  collaborazione  coordinata  e
continuativa, nel limite del 50 per cento della spesa  sostenuta  per
le stesse  finalita'  nell'anno  2009.  Le  disposizioni  di  cui  al
presente  comma  costituiscono  principi   generali   ai   fini   del
coordinamento della finanza pubblica ai quali si adeguano le regioni,
le province autonome,  gli  enti  locali  e  gli  enti  del  Servizio
sanitario nazionale». 
    E si rileva, al riguardo, che la disciplina vincolistica  statale
in materia di spese del personale ed, in particolare,  il  limite  di
cui all'articolo 9, comma 28,  del  d.l.  n.  78/2010,  e'  stato  di
recente oggetto di pronunzia della  Corte  costituzionale  (sent.  n.
212/2012),  che  ne  ha  affermato  la   natura   di   principio   di
coordinamento della  finanza  pubblica  non  derogabile  dalla  legge
regionale. 
    Con tale sentenza la Corte costituzionale ha  infatti  dichiarato
l'illegittimita'  costituzionale  di  alcune  previsioni   di   leggi
regionali poiche' «...non richiamando il limite  posto  dall'art.  9,
comma 28 d.l. n. 78/2010, consentono alla  Regione  di  procedere  ad
assunzioni a termine che comportino  una  spesa  superiore  a  quella
massima  stabilita  dalla  legislazione  statale  di   principio   e,
pertanto, violano l'art. 117, terzo comma, della  Costituzione»  (con
riferimento all'art. 6, comma 8, della legge reg. Sardegna n. 16  del
2011, in materia dl assunzione di personale  proveniente  dal  centri
servizi  per  il  lavoro  (CSL)  e  dai  Centri  servizi  inserimento
lavorativo). 
    Peraltro  va  sottolineato  che  la  norma  in   esame   non   e'
riconducibile ad alcuna delle eccezioni introdotte  dall'art.  4-ter,
comma 12, del d.l. 2 marzo  2012,  n.  15  (Disposizioni  urgenti  in
materia  di  semplificazioni   tributarie,   di   efficientamento   e
potenziamento delle procedure  di  accertamento),  con  il  quale  il
legislatore statale ha consentito agli enti locali, a  decorrere  dal
2013, di superare il limite previsto dall'art. 9, comma 28  del  d.l.
n. 78/2010, posto che il superamento del limite  e'  previsto  per  i
soli  casi  di  assunzioni  strettamente   necessarie   a   garantire
l'esercizio delle funzioni di polizia locale, di istruzione  pubblica
e del settore sociale. 
    In conclusione, la norma in  esame  viola  i  principi  stabiliti
dall'articolo 117, terzo comma, della Costituzione,  nell'ottica  del
coordinamento  della  finanza  pubblica,  cui  la  Regione,  pur  nel
rispetto della sua autonomia, non puo' derogare. 
Violazione dell'art. 81, quarto comma, della Costituzione. 
    La norma regionale in esame, non prevedendo  i  mezzi  finanziari
necessari a coprire le spese di assunzione del  personale,  contrasta
altresi' con l'articolo 81,  quarto  comma,  della  Costituzione,  il
quale dispone che «Ogni legge che  importi  nuovi  o  maggiori  oneri
provvede ai mezzi per farvi fronte».