Ricorso del Presidente del Consiglio del Ministri in carica,
rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso i
cui uffici ha per legge domicilio in Roma, via dei Portoghesi n. 12;
Contro Regione Calabria, in persona del Presidente della Giunta
Regionale pro tempore, per la declaratoria di illegittimita'
costituzionale della legge Regione Calabria recante «Testo di legge
di Revisione Statutaria approvato con 2^ Deliberazione Consiliare ai
sensi dell'art. 123 della Costituzione». «Riduzione del numero dei
componenti del Consiglio Regionale e dei componenti della Giunta
Regionale. Modifiche alla Legge Regionale 19 ottobre 2004, n. 25
«Statuto della Regione Calabria»", (Pubbl. nel supplemento
straordinario n. 2 al B.U. della regione Calabria del 28 marzo 2013),
per contrasto con l'art. 117, comma terzo, 127 della Costituzione e
con l'articolo 14, comma 1, lettera a) e b) del D.L. n. 138/2011,
convertito con modificazioni, dalla legge n. 148/2011 (Ulteriori
misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo);
e cio' a seguito e in forza della delibera di impugnativa assunta
dal Consiglio dei Ministri nella seduta del 22 aprile 2013.
Fatto
Nel supplemento straordinario n. 2/2013 al B.U. della Regione
Calabria e' stata pubblicata la legge regionale avente ad oggetto
«Riduzione del numero dei componenti del Consiglio regionale e dei
componenti della Giunta regionale. Modifiche alla legge regionale 19
ottobre 2004 n. 25 «Statuto della Regione Calabria».
Il testo legislativo di detta legge regionale e' stato approvato
in prima lettura dal Consiglio regionale con deliberazione n. 230 del
9 ottobre 2012 e in seconda lettura con deliberazione n. 279 del 18
marzo 2013, ai sensi dell'articolo 123 della Costituzione.
Il testo all'art. l prevede la riduzione da «50» a «40» dei
componenti del Consiglio regionale, e all'art. 2 prevede che la
Giunta regionale sia composta dal Presidente e da un numero di
Assessori non superiore a otto, compreso il Vice Presidente.
I due menzionati articoli presentano profili di illegittimita'
costituzionale per le seguenti considerazioni in
Diritto
Violazione dell'art. 117, comma 3, della costituzione e dell'art. 14
del d.l. n. 138 del 2011, convertito nella Legge n. 148/2011
violazione del principio di coordinamento della finanza pubblica.
L'art. 14 del d.l. n. 138/2011, convertito nella legge n.
148/2011, dispone che:
«l. Per il conseguimento degli obiettivi stabiliti
nell'ambito del coordinamento della finanza pubblica, le Regioni
adeguano, nell'ambito della propria autonomia statutaria e
legislativa, i rispettivi ordinamenti ai seguenti ulteriori
parametri:
a) previsione che il numero massimo dei consiglieri
regionali, ad esclusione del Presidente della Giunta regionale, sia
uguale o inferiore ... a 30 per le Regioni con popolazione fino a due
milioni di abitanti la riduzione del numero dei consiglieri regionali
rispetto a quello attualmente previsto e' adottata da ciascuna
Regione entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente
decreto e deve essere efficace dalla prima legislatura regionale
successiva a quella della data di entrata in vigore del presente
decreto.
b) previsione che il numero massimo degli assessori
regionali sia pari o inferiore ad un Quinto del numero dei componenti
del Consiglio regionale, con arrotondamento all'unita' superiore. La
riduzione deve essere operata entro sei mesi dalla data di entrata in
vigore del presente decreto e deve essere efficace, in ciascuna
regione, dalla prima legislatura regionale successiva a quella in
corso alla data di entrata in vigore del presente decreto.
In base alle rilevazioni statistiche fornite dall'ISTAT la
Regione Calabria risulta avere 1.958.418 abitanti, e pertanto
contrasta con il citato art. 14 l'art. 1 della legge regionale in
esame, che prevede nel numero massimo di 40, anziche' di 30, i
consiglieri regionali.
Consegue che contrasta con il citato art. 14 anche l'art. 2, che
stabilisce nel numero non superiore ad otto gli Assessori regionali,
laddove tale numero, che dev'essere pari o inferiore ad un quinto del
numero dei componenti del Consiglio regionale, doveva essere
calcolato parametrandolo al numero 30, e non 40, dei consiglieri
regionali.
Le norme in esame, pertanto, contrastano con il principio
fondamentale di coordinamento della finanza pubblica, fissato
nell'art. 117, comma 3, della Costituzione, principio del quale e'
espressione il citato decreto-legge n. 138/2011, che detta parametri
diretti esplicitamente al «conseguimento degli obiettivi stabiliti
nell'ambito del coordinamento della finanza pubblica», al quale le
Regioni debbono adeguarsi.
Come affermato dalla Corte costituzionale nella sentenza n.
198/2012, l'art. 14, comma 1, lettere a) e b), fissando un rapporto
tra il numero degli abitanti e quello dei consiglieri, e quindi tra
elettori ed eletti (nonche' tra abitanti, consiglieri e assessori),
mira a garantire proprio il principio in base al quale tutti i
cittadini hanno il diritto di essere egualmente rappresentati. In
assenza di criteri posti dal legislatore statale, che regolino la
composizione degli organi regionali, puo' verificarsi - come avviene
attualmente in alcune Regioni, sia nell'ambito dei Consigli che delle
Giunte regionali - una marcata diseguaglianza nel rapporto
elettori-eletti (e in quello elettori assessori): i seggi (nel
Consiglio e nella Giunta) sono ragguagliati in misura differente alla
popolazione e, quindi, il valore del voto degli elettori (e quello di
scelta degli assessori) risulta diversamente ponderato da Regione a
Regione.