ha pronunciato la seguente 
 
                              SENTENZA 
 
    nel giudizio di legittimita' costituzionale degli artt. 5,  commi
1, 2 e 3, 6 e 7 della legge della Regione Toscana 31 gennaio 2012, n.
4 (Modifiche alla legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 "Norme per  il
governo del territorio" e della legge regionale 16 ottobre  2009,  n.
58  "Norme  in  materia  di  prevenzione  e  riduzione  del   rischio
sismico"), promosso dal Presidente del Consiglio  dei  ministri,  con
ricorso notificato il 5 aprile 2012, depositato in cancelleria il  10
aprile 2012 ed iscritto al n. 68 del registro ricorsi 2012. 
    Visto l'atto di costituzione della Regione Toscana; 
    udito nell'udienza pubblica  del  27  febbraio  2013  il  Giudice
relatore Sergio Mattarella; 
    uditi l'avvocato dello Stato Ettore Figliolia per  il  Presidente
del Consiglio dei ministri e l'avvocato  Marcello  Cecchetti  per  la
Regione Toscana. 
 
                          Ritenuto in fatto 
 
    1.- Con ricorso notificato il 2 aprile 2012  e  depositato  nella
cancelleria di questa Corte il 10  aprile  2012,  il  Presidente  del
Consiglio  dei  ministri,  rappresentato  e  difeso   dall'Avvocatura
generale dello Stato, ha promosso, in riferimento  all'articolo  117,
terzo  comma,   della   Costituzione,   questione   di   legittimita'
costituzionale degli articoli 5, commi 1, 2 e 3, 6 e  7  della  legge
della Regione Toscana 31 gennaio 2012, n.  4  (Modifiche  alla  legge
regionale 3 gennaio 2005, n. 1 «Norme per il governo del  territorio»
e della legge regionale 16 ottobre 2009, n. 58 «Norme in  materia  di
prevenzione e riduzione del rischio sismico»). 
    Nel ricorso  si  afferma  che  l'art.  5  della  legge  impugnata
sostituisce l'art. 118, commi  1  e  2,  della  legge  della  Regione
Toscana 3 gennaio 2005, n. 1 (Norme per il governo  del  territorio),
introducendo la possibilita' di ottenere il permesso in sanatoria per
le  opere  ivi  previste  che  risultano  conformi   alla   normativa
tecnico-sismica vigente soltanto al momento della loro realizzazione,
o al momento dell'inizio dei lavori, e non  anche  al  momento  della
presentazione dell'istanza per ottenere l'accertamento di conformita'
in sanatoria. Inoltre, lo stesso  art.  5,  comma  3,  novellando  il
citato art. 118, prevede la possibilita' di accedere all'accertamento
di conformita' anche per le opere  realizzate  in  difformita'  dalla
normativa tecnica vigente al momento della loro realizzazione. 
    L'art. 6 inserisce l'art. 118-bis, dopo l'art. 118,  nella  legge
regionale  n.  1  del  2005,  e  disciplina  il   «procedimento   per
accertamento  di  conformita'  in  sanatoria   per   gli   interventi
realizzati nelle zone sismiche e nelle zone a bassa sismicita'». 
    Infine, l'impugnato art. 7 modifica  il  comma  5  dell'art.  140
della legge regionale n. 1 del 2005 inserendo, prima delle parole «La
domanda  di  attestazione»,  le  seguenti:  «Fermo  restando   quanto
previsto dagli artt. 118 e 118-bis». 
    2.- Ad avviso del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  le
disposizioni censurate  contrastano  con  il  principio  fondamentale
previsto dall'art. 36 del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380  (Testo  unico
delle disposizioni legislative e regolamentari in materia  edilizia),
che subordina il rilascio dell'accertamento in sanatoria ivi previsto
alla conformita' degli  interventi  alla  disciplina  urbanistica  ed
edilizia vigente: tale conformita' deve sussistere,  diversamente  da
quanto  previsto  dall'art.  5  impugnato,  sia  al   momento   della
presentazione  della  domanda  che  al  momento  della  realizzazione
dell'intervento stesso. 
    Il ricorrente richiama la sentenza n. 182 del  2006,  pronunciata
da questa Corte nel giudizio di legittimita' costituzionale di alcune
norme contenute nella legge della Regione Toscana n. 1 del 2005,  che
ha ribadito che «l'intento unificatore della legislazione statale  e'
palesemente  orientato  ad  esigere  una  vigilanza   assidua   sulle
costruzioni riguardo al rischio sismico, attesa la rilevanza del bene
protetto,  che  trascende  anche  l'ambito   della   disciplina   del
territorio,  per  attingere  a  valori  di  tutela   dell'incolumita'
pubblica che fanno capo alla materia della protezione civile, in  cui
ugualmente  compete  allo  Stato  la  determinazione   dei   principi
fondamentali». 
    Secondo la prospettazione del Presidente del Consiglio, l'art.  5
della legge in esame e', pertanto, incostituzionale, dal momento che,
violando la norma statale di principio richiamata, viola l'art.  117,
terzo  comma  Cost.,  in  quanto  eccede  la  sfera  di  attribuzioni
regionale nella materia relativa al governo del territorio. 
    Infine, il ricorrente sostiene che anche gli artt. 6  e  7  della
legge   regionale   impugnata   sono    viziati    dalla    descritta
illegittimita', in quanto rinviano al contenuto dell'art. 5. 
    3.- Nel giudizio davanti alla Corte si e' costituita  la  Regione
Toscana,  per  chiedere  che  il  ricorso  sia  rigettato  in  quanto
infondato. 
    In primo luogo la Regione, al fine di sostenere l'autonomia delle
norme sismiche da quelle edilizie, osserva che l'invocato art. 36 del
d.P.R. n.  380  del  2001  e'  collocato  nella  parte  I  (Attivita'
edilizia), titolo IV (Vigilanza sull'attivita' urbanistico  edilizia,
responsabilita' e sanzioni), capo II (Sanzioni), mentre la disciplina
per le costruzioni nelle zone sismiche e' contenuta  nella  parte  II
(Normativa tecnica per l'edilizia), capo  IV  (Provvedimenti  per  le
costruzioni con particolari prescrizioni per le  zone  sismiche)  del
medesimo decreto recante il testo unico dell'edilizia. 
    L'articolo 36 citato, rubricato «accertamento di conformita'», al
comma 1 recita: «In caso  di  interventi  realizzati  in  assenza  di
permesso di costruire, o in difformita' da esso, ovvero in assenza di
denuncia di inizio attivita' nelle ipotesi di  cui  all'articolo  22,
comma 3, o in difformita' da essa, fino alla scadenza dei termini  di
cui agli articoli 31, comma 3, 33, comma 1, 34, comma 1,  e  comunque
fino all'irrogazione delle sanzioni amministrative,  il  responsabile
dell'abuso, o l'attuale proprietario dell'immobile, possono  ottenere
il permesso  in  sanatoria  se  l'intervento  risulti  conforme  alla
disciplina urbanistica ed  edilizia  vigente  sia  al  momento  della
realizzazione dello stesso, sia al momento della presentazione  della
domanda». 
    La Regione Toscana afferma  che  tale  norma  e'  stata  recepita
nell'ordinamento regionale con l'art. 140 della legge regionale n.  1
del 2005, secondo  cui:  «Fino  alla  scadenza  del  termine  di  cui
all'articolo 132, comma 3, per i casi di opere e interventi  eseguiti
in assenza di permesso di costruire o in  totale  difformita'  o  con
variazioni essenziali, o dei  termini  stabiliti  nell'ordinanza  del
comune di cui  all'articolo  132,  comma  5,  nonche',  nei  casi  di
parziale difformita', nel termine di cui all'articolo 139,  comma  1,
oppure nei casi di opere e interventi eseguiti in assenza di  SCIA  o
in  difformita'  da  essa,  e  comunque  fino  all'irrogazione  delle
sanzioni amministrative previste dal presente titolo, l'avente titolo
puo'  ottenere  il  permesso  di  costruire   o   l'attestazione   di
conformita' rilasciata dal comune in  sanatoria  quando  l'intervento
realizzato e' conforme agli strumenti  urbanistici  generali  e  agli
atti di governo  del  territorio,  nonche'  al  regolamento  edilizio
vigenti sia al momento della realizzazione dell'opera che al  momento
della presentazione della domanda». 
    Il comma 5 dello stesso articolo, modificato dall'impugnato  art.
7 recita: «Fermo  restando  quanto  previsto  dagli  articoli  118  e
118-bis la domanda di attestazione di conformita' in  sanatoria  deve
essere corredata dalla documentazione prevista dall'articolo 84». 
    La Regione afferma che, in virtu' di tale  richiamo  all'articolo
84 della legge  regionale  n.  1  del  2005,  rimasto  invariato,  la
procedura di accertamento di conformita' in sanatoria si articola, da
una parte, nell'accertamento della  conformita'  edilizio-urbanistica
(che ai sensi del comma 1 dello stesso art. 140, richiede la verifica
della c.d. doppia conformita' agli strumenti urbanistici  generali  e
agli atti di governo del territorio, nonche' al regolamento edilizio)
e,  dall'altra,  nell'accertamento  della  conformita'   alle   altre
normative di settore, tra cui la normativa antisismica. 
    Su  questa  preesistente  normativa  regionale   riguardante   il
permesso in sanatoria, rimasta invariata, si  e'  inserita  la  legge
regionale n. 4 del 2012, oggetto del presente giudizio. 
    Il novellato articolo 118 della legge regionale n.  1  del  2005,
come modificato dall'articolo 5 della legge regionale n. 4 del  2012,
indica i requisiti sulla base dei quali l'ufficio  tecnico  regionale
si esprime in  merito  alla  conformita'  sismica,  relativamente  ai
progetti di opere collocati in aree sismiche, per cui  sia  richiesto
l'accertamento di conformita' in sanatoria. 
    Secondo la Regione tale norma prevede, nel  dettaglio,  le  varie
ipotesi  che  si  possono  presentare   nella   pratica   all'ufficio
regionale, e risulta formulata sul presupposto secondo  il  quale  il
principio della doppia conformita' edilizia ed urbanistica non  possa
applicarsi alla disciplina antisismica, che per sua natura attiene al
distinto settore delle norme tecniche di costruzione. 
    In questa prospettazione, l'articolo 36 del  d.P.R.  n.  380  del
2001 non include la normativa sismica tra le  discipline  di  cui  si
debba verificare la persistenza  della  conformita',  ab  origine  ed
attuale, secondo il principio statale invocato nel ricorso. La  ratio
della cosiddetta doppia conformita' e' infatti  diversa,  e  mira  ad
impedire che le scelte  regolamentari  e  pianificatorie  in  materia
urbanistica,  espressione  di  volonta'  politica   locale,   possano
determinare la sanatoria di intere aree gia' costruite  abusivamente;
del tutto diversa, sempre secondo la Regione, appare invece l'ipotesi
in cui i mutamenti della normativa tecnica  dipendano  esclusivamente
da  progressi  tecnico-scientifici  e  siano  stabiliti   a   livello
nazionale. 
    Nel quadro  descritto,  ad  avviso  della  Regione  Toscana,  non
avrebbe alcun senso escludere la possibilita' di sanatoria per  opere
che siano conformi o si siano adeguate  alle  normative  antisismiche
piu' recenti,  sulla  base  del  fatto  che  al  momento  della  loro
costruzione non rispondevano a requisiti  tecnici  ormai  considerati
superati. 
    Inoltre, nell'atto di costituzione si osserva  che  l'esplicitata
distinzione,  tra  la   normativa   edilizia-urbanistica   e   quella
tecnico-sismica, e' confermata da  svariate  pronunce  delle  sezioni
penali della Corte di cassazione, che definiscono  la  portata  della
norma dell'articolo 36 del d.P.R. n. 380 del 2001, escludendo da tale
previsione gli  aspetti  riconducibili  alla  normativa  antisismica,
paesaggistica, o relativa alla costruzione in cemento armato. 
    In particolare, la Regione afferma che la  Corte  di  cassazione,
valutando gli effetti estintivi dei reati che derivano  dal  rilascio
di provvedimenti di sanatoria,  ha  costantemente  affermato  che  il
permesso di costruire rilasciato ai sensi dell'art. 36 del d.P.R.  n.
380 del 2001 estingue, a norma dell'art. 45 dello stesso decreto,  «i
reati contravvenzionali previsti dalle norme urbanistiche  vigenti  e
non si estende ad altri reati  correlati  alla  tutela  di  interessi
diversi rispetto a quelli che  riguardano  l'assetto  del  territorio
sotto il profilo edilizio, quali i  reati  previsti  dalla  normativa
sulle opere in cemento armato, sulle costruzioni  in  zone  sismiche,
sulla tutela delle zone di  particolare  interesse  paesaggistico  ed
ambientale» (sentenza 5 marzo 2009, n. 9922; nello stesso  senso,  la
Regione richiama le pronunce della medesima Corte 9  marzo  2011,  n.
9277, e 23 marzo 2006, n. 10205). 
    La  non  fondatezza  della  questione  sollevata  in  riferimento
all'art. 5 della legge regionale n. 4 del 2012 comporterebbe, per  la
resistente, la medesima conclusione in relazione agli  artt.  5  e  6
della stessa legge. 
    Secondo  la  Regione  Toscana,  l'art.  6  non  potrebbe   essere
dichiarato illegittimo neppure se si ritenesse fondata  la  questione
relativa all'art. 5, dal momento che esso  introduce  l'art.  118-bis
nella legge regionale n. 1 del 2005, che  si  limita  a  regolare  il
procedimento mediante il quale l'ufficio  tecnico  regionale  procede
all'accertamento di  conformita'  in  sanatoria  per  gli  interventi
realizzati nelle zone sismiche e nelle zone a bassa sismicita', senza
condizionarne  l'esito  in  alcun  modo.  La  neutralita'   di   tale
disciplina procedimentale, impedisce di ritenere la consequenzialita'
dell'illegittimita' dell'art.  6  in  virtu'  del  semplice  richiamo
operato dall'art. 5 della legge impugnata. 
    4.- In prossimita' della data  dell'udienza  di  discussione,  la
Regione ha  presentato  una  memoria,  insistendo  nelle  conclusioni
rassegnate. 
 
                       Considerato in diritto 
 
    1.-  Il  Presidente  del   Consiglio   dubita,   in   riferimento
all'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, della legittimita'
costituzionale degli articoli 5, commi 1, 2 e 3, 6 e  7  della  legge
della Regione Toscana 31 gennaio 2012, n. 4,  (Modifiche  alla  legge
regionale 3 gennaio 2005, n. 1 «Norme per il governo del  territorio»
e della legge regionale 16 ottobre 2009, n. 58 «Norme in  materia  di
prevenzione e riduzione del rischio sismico»). 
    L'impugnato art. 5 sostituisce l'art. 118 della legge regionale 3
gennaio  2005,  n.  1  (Norme  per  il  governo  del  territorio),  e
introduce: 
    - al comma 1,  la  possibilita'  di  ottenere  l'accertamento  di
conformita' in sanatoria, di cui  all'art.  140  della  stessa  legge
regionale,  per  le  opere  edilizie  realizzate  nei   comuni   gia'
classificati sismici, in assenza dell'autorizzazione o dell'attestato
di  avvenuto  deposito,  che  risultano   conformi   alla   normativa
tecnico-sismica vigente soltanto al momento della loro realizzazione;
indicando anche, alle lettere a) e b), la  documentazione  necessaria
ad ottenere il suddetto accertamento; 
    -  al  comma  2,  la  possibilita'  di   ottenere   il   medesimo
accertamento di conformita' in sanatoria per le  opere  in  corso  di
realizzazione    nei    comuni    sopra    indicati    in     assenza
dell'autorizzazione o dell'attestato  di  avvenuto  deposito,  e  che
risultano  conformi  alla  normativa  tecnica  vigente   al   momento
dell'inizio dei lavori; 
    -  al  comma  3,  la  possibilita'  di   accedere   al   suddetto
accertamento di conformita' anche per le opere realizzate, o in corso
di realizzazione, in  assenza  dell'autorizzazione  o  dell'attestato
sopra indicati, ed in difformita' dalla normativa tecnica vigente  al
momento della loro realizzazione; 
    - al comma 4, l'indicazione dei documenti  che  l'interessato  e'
tenuto ad inviare ai fini dell'accertamento  di  conformita'  per  le
opere  realizzate  nei  comuni  anteriormente  alla   classificazione
sismica degli stessi. 
    I commi 1, 2 e 3 dell'art.  5  in  questione  indicano  anche  la
documentazione che  l'interessato  deve  trasmettere  alla  struttura
regionale competente per ottenere l'accertamento in sanatoria. 
    Il  censurato  art.  6  inserisce  l'art.  118-bis  nella   legge
regionale  n.  1  del  2005  e  disciplina   il   «procedimento   per
accertamento  di  conformita'  in  sanatoria   per   gli   interventi
realizzati nelle zone sismiche e  nelle  zone  a  bassa  sismicita'»,
indicando, in riferimento alle opere realizzate  nelle  zone  di  cui
all'art.  118,  i  termini  entro  i  quali  la  struttura  regionale
competente e' tenuta al rilascio dell'autorizzazione in  sanatoria  e
l'attestato di avvenuto deposito e, per i progetti di adeguamento  di
cui al comma  3  dell'art.  118  della  stessa  legge  regionale,  le
modalita' di trasmissione al comune  per  le  relative  verifiche  di
conformita' urbanistica ed edilizia. 
    Infine, l'impugnato art. 7 modifica  il  comma  5  dell'art.  140
della legge della Regione Toscana n. 1  del  2005,  inserendo,  prima
delle parole  «La  domanda  di  attestazione»,  le  seguenti:  «Fermo
restando quanto previsto dagli artt. 118 e 118-bis». 
    Il  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  afferma  che  tali
disposizioni si pongono in contrasto con il  principio  della  doppia
conformita' previsto dall'art. 36 del d.P.R. 6 giugno  2001,  n.  380
(Testo  unico  delle  disposizioni  legislative  e  regolamentari  in
materia edilizia), rientrante nella materia relativa al  governo  del
territorio, di competenza concorrente tra Stato e  Regioni  ai  sensi
dell'art.  117,  terzo  comma,  Cost.,  che  subordina  il   rilascio
dell'accertamento in sanatoria alla conformita' degli interventi alla
disciplina urbanistica ed edilizia  vigente:  tale  conformita'  deve
sussistere sia al momento della presentazione della  domanda  che  al
momento della realizzazione dell'intervento edilizio per il quale  si
richiede l'accertamento. 
    In particolare, ad avviso del ricorrente, l'art.  5  della  legge
della Regione Toscana n. 4 del 2012 viola tale principio, consentendo
l'accertamento di conformita' in sanatoria per  opere  conformi  alla
normativa tecnico-sismica vigente  soltanto  al  momento  della  loro
realizzazione (comma 1) ovvero, per quelle in corso di realizzazione,
al momento dell'inizio dei lavori (comma 2) e non  anche  al  momento
della presentazione  dell'istanza,  e  prevedendo,  al  comma  3,  la
possibilita' di accedere all'accertamento di conformita' anche per le
opere realizzate in difformita' dalla normativa  tecnica  vigente  al
momento della loro realizzazione. Sempre secondo il ricorrente, anche
gli artt. 6 e 7 della legge regionale impugnata  sono  viziati  dalla
descritta illegittimita', in quanto rinviano al  contenuto  dell'art.
5. 
    2.- Preliminarmente, si rileva che il  Presidente  del  Consiglio
dei ministri impugna  l'intero  art.  5  della  legge  della  Regione
Toscana n. 4 del 2012, ma rivolge le proprie censure  unicamente  nei
confronti dei commi 1, 2 e 3 dello stesso articolo. Pertanto, si deve
ritenere che la questione sollevata abbia ad oggetto tali commi 1,  2
e 3, con esclusione dell'art. 5, comma 4, della legge censurata. 
    3.- Nel merito, la questione e' fondata. 
    Al fine di  individuare  la  materia  nella  quale  rientrano  le
disposizioni impugnate, e' opportuno premettere che l'accertamento di
conformita' in sanatoria per le opere edilizie e' stato previsto, per
la prima volta, dall'art. 13 della legge  28  febbraio  1985,  n.  47
(Norme in materia di controllo  dell'attivita'  urbanistico-edilizia,
sanzioni,   recupero   e   sanatoria   delle   opere   edilizie),   e
successivamente e' stato  recepito  dalla  piu'  recente  e  completa
regolazione prevista dal testo unico approvato con d.P.R. n. 380  del
2001 che, all'art. 1, comma 1, qualifica le norme in  esso  contenute
come «principi  fondamentali  e  generali  [...]  per  la  disciplina
dell'attivita' edilizia». 
    In particolare, si osserva che le  norme  censurate  intervengono
nell'ambito della disciplina delle costruzioni nelle  zone  sismiche,
dettando  specifiche  disposizioni  ai  fini  del  conseguimento  del
suddetto accertamento di conformita' nei casi di  interventi  edilizi
realizzati nelle zone sismiche e nelle zone a bassa sismicita', o  in
corso di realizzazione in tali zone. 
    Questa Corte si e', in piu' occasioni, pronunciata  con  riguardo
alla  legittimita'  di  disposizioni  regionali   intervenute   nella
disciplina delle costruzioni  nelle  zone  sismiche,  valutandone  la
coerenza con le norme statali di principio contenute  nel  richiamato
testo unico di cui al d.P.R. n. 380 del 2001. Nella sentenza  n.  182
del  2006,  la  Corte  ha  dichiarato  illegittima,  per   violazione
dell'art. 117, terzo comma, Cost., una disposizione della legge della
Regione Toscana n. 1 del 2005 in considerazione del mancato rispetto,
sotto un diverso profilo, di una norma statale di principio  prevista
dall'art.  94  del  d.P.R.  n.  380  del  2001  sul  controllo  delle
costruzioni a rischio sismico, nella parte in cui non  stabiliva  che
non  si  possono  iniziare  lavori  senza  preventiva  autorizzazione
scritta del competente ufficio tecnico della Regione. La disposizione
regionale prevedeva, infatti, il semplice  preavviso  alla  struttura
regionale competente, senza richiedere la predetta autorizzazione. 
    Piu' in generale, in questa pronuncia la Corte ha  affermato  che
«l'intento unificatore  della  legislazione  statale  e'  palesemente
orientato ad esigere una vigilanza assidua sulle costruzioni riguardo
al rischio sismico,  attesa  la  rilevanza  del  bene  protetto,  che
trascende  anche  l'ambito  della  disciplina  del  territorio,   per
attingere a valori di tutela dell'incolumita' pubblica che fanno capo
alla materia della protezione civile, in cui ugualmente compete  allo
Stato la determinazione dei principi fondamentali». 
    Inoltre, con sentenza  n.  201  del  2012,  e'  stata  dichiarata
l'illegittimita' di una disposizione della legge della Regione Molise
9 settembre 2011, n. 25 (Procedure per l'autorizzazione sismica degli
interventi  edilizi  e  la  relativa  vigilanza,   nonche'   per   la
prevenzione  del   rischio   sismico   mediante   la   pianificazione
urbanistica), che, disciplinando le  procedure  per  l'autorizzazione
sismica per gli interventi edilizi, prevedeva, in  caso  di  modifica
architettonica che comportasse un aumento dei  carichi  superiore  al
20%, l'obbligo di redazione di una variante progettuale da depositare
preventivamente, mentre per le modifiche inferiori a questo limite si
richiedeva il deposito della sola  verifica  strutturale  nell'ambito
della direzione dei lavori. Questa Corte ha  ritenuto  che  la  norma
regionale violasse il principio di cui all'art. 88 del d.P.R. n.  380
del 2001. 
    Anche in questo caso la  Corte  ha  ribadito  che  «la  normativa
regionale impugnata, occupandosi degli  interventi  edilizi  in  zone
sismiche e della relativa  vigilanza,  rientra  nella  materia  della
protezione civile, oggetto di competenza legislativa  concorrente  ai
sensi dell'art. 117, terzo comma, Cost.». 
    Tale inquadramento, recentemente ribadito nella  sentenza  n.  64
del 2013, era peraltro gia' stato affermato nelle sentenze n. 254 del
2010 e n. 248 del 2009, in riferimento alla illegittimita' di deroghe
regionali alla normativa statale per l'edilizia in zone sismiche,  ed
in relazione al titolo competenziale di tale normativa: la  Corte  ha
ritenuto che essa rientri nell'ambito  del  governo  del  territorio,
nonche'  nella  materia  della  protezione  civile,  per  i   profili
concernenti «la tutela dell'incolumita' pubblica»  (sentenza  n.  254
del 2010). 
    Di conseguenza, nel contesto legislativo e giurisprudenziale, ora
sinteticamente richiamato, deve ritenersi che le norme impugnate  nel
presente giudizio - che riguardano la disciplina  dei  requisiti  per
ottenere  l'accertamento  di  conformita'  in   sanatoria   per   gli
interventi edilizi realizzati nelle zone  sismiche  e  nelle  zone  a
bassa sismicita', il relativo procedimento,  ed  il  collegamento  di
tali disposizioni con la procedura di accertamento di conformita'  in
sanatoria per le opere edilizie  di  cui  all'art.  140  della  legge
regionale n. 1 del 2005 - rientrano anch'esse nelle materie  relative
al governo del territorio e, per i profili indicati, alla  protezione
civile, e non  costituiscono  norme  tecniche  che  esulano  da  tali
ambiti. 
    4.-  Il  principio  della  doppia   conformita',   invocato   dal
Presidente del Consiglio dei ministri, e' previsto dall'art.  36  del
d.P.R. n. 380 del 2001, che cosi' recita: 
    « 1. In caso di interventi realizzati in assenza di  permesso  di
costruire, o in difformita' da esso, ovvero in assenza di denuncia di
inizio attivita' nelle ipotesi di cui all'articolo 22, comma 3, o  in
difformita' da essa, fino alla  scadenza  dei  termini  di  cui  agli
articoli 31, comma 3, 33, comma 1,  34,  comma  1,  e  comunque  fino
all'irrogazione  delle  sanzioni  amministrative,   il   responsabile
dell'abuso, o l'attuale proprietario dell'immobile, possono  ottenere
il permesso  in  sanatoria  se  l'intervento  risulti  conforme  alla
disciplina urbanistica ed  edilizia  vigente  sia  al  momento  della
realizzazione dello stesso, sia al momento della presentazione  della
domanda. 
    2. Il rilascio  del  permesso  in  sanatoria  e'  subordinato  al
pagamento, a titolo di oblazione, del contributo  di  costruzione  in
misura doppia, ovvero, in caso di gratuita'  a  norma  di  legge,  in
misura pari a  quella  prevista  dall'articolo  16.  Nell'ipotesi  di
intervento  realizzato  in  parziale  difformita',   l'oblazione   e'
calcolata con riferimento alla parte di opera difforme dal permesso. 
    3. Sulla richiesta di permesso in sanatoria  il  dirigente  o  il
responsabile  del  competente  ufficio  comunale  si  pronuncia   con
adeguata motivazione,  entro  sessanta  giorni  decorsi  i  quali  la
richiesta si intende respinta.» 
    Come e'  evidente  dal  contenuto  letterale  della  norma,  tale
principio risulta finalizzato a garantire l'assoluto  rispetto  della
«disciplina urbanistica ed edilizia» durante tutto  l'arco  temporale
compreso  tra  la  realizzazione  dell'opera   e   la   presentazione
dell'istanza volta ad ottenere l'accertamento di conformita'. 
    Il rigore insito nel principio in questione trova conferma  anche
nell'interpretazione della giurisprudenza  amministrativa,  la  quale
afferma che, ai fini della concedibilita' del permesso  di  costruire
in sanatoria, di cui all'art. 36 del  d.P.R.  n.  380  del  2001,  e'
necessario che le opere realizzate siano assentibili alla stregua non
solo della disciplina urbanistica vigente al momento della domanda di
sanatoria, ma anche di quella in vigore all'epoca di esecuzione degli
abusi (pronunce del Consiglio di Stato, sezione IV, 21 dicembre 2012,
n. 6657; sezione IV, 2 novembre 2009, n. 6784; sezione V,  29  maggio
2006, n. 3267; sezione IV, 26 aprile 2006, n. 2306). 
    In tal senso, la stessa giurisprudenza afferma che  la  sanatoria
in questione - in cio' distinguendosi da un vero e proprio condono  -
e' stata deliberatamente circoscritta dal legislatore ai  soli  abusi
«formali», ossia dovuti alla carenza del titolo abilitativo, rendendo
cosi' palese la ratio ispiratrice della previsione della sanatoria in
esame, «anche di  natura  preventiva  e  deterrente»,  finalizzata  a
frenare  l'abusivismo  edilizio,  in  modo   da   escludere   letture
«sostanzialiste»  della  norma  che  consentano  la  possibilita'  di
regolarizzare opere in contrasto con  la  disciplina  urbanistica  ed
edilizia vigente al momento della loro  realizzazione,  ma  con  essa
conformi solo  al  momento  della  presentazione  dell'  istanza  per
l'accertamento di conformita'  (citata  pronuncia  del  Consiglio  di
Stato, sezione IV, 21 dicembre 2012, n. 6657). 
    Ora, risulta pacifico, anche dalle argomentazioni  della  Regione
Toscana, che le disposizioni di cui all'art. 5 della legge  regionale
impugnata non rispettano il principio di doppia  conformita',  inteso
nel senso sopra descritto,  ma  prevedono  tre  distinte  ipotesi  di
contrasto con le norme sismiche di opere gia' realizzate,  ovvero  in
corso  di  realizzazione,  senza  richiedere   che   la   sostanziale
conformita' alle  medesime  norme  sussista  sia  nel  momento  della
realizzazione  che  in  quello  di  presentazione  dell'istanza   per
ottenere la sanatoria. Discostandosi nettamente da tale principio, il
comma 3 dell'art. 5 consente persino  la  regolarizzazione  di  opere
realizzate o in corso di realizzazione, mediante la presentazione  di
un «progetto di adeguamento conforme alla normativa  tecnica  vigente
al momento di presentazione della stessa». 
    La Regione Toscana giustifica il mancato rispetto  del  principio
della  doppia  conformita'  edilizia  ed  urbanistica   nelle   norme
impugnate con una serie di  argomentazioni  fondate  sul  presupposto
interpretativo secondo il quale tale principio non  possa  applicarsi
alla disciplina antisismica, che per sua  natura  rientrerebbe  nelle
norme tecniche di costruzione. 
    Peraltro, dall'esame del  quadro  normativo  di  riferimento  nel
quale  si  inseriscono   le   norme   censurate,   tale   presupposto
interpretativo risulta errato. 
    In primo luogo, la Regione afferma che l'art. 36  del  d.P.R.  n.
380 del 2001 e' collocato nella parte I (Attivita' edilizia),  titolo
IV (Vigilanza sull'attivita' urbanistico edilizia, responsabilita'  e
sanzioni),  capo  II  (Sanzioni),  mentre  la   disciplina   per   le
costruzioni  nelle  zone  sismiche  e'  contenuta  nella   parte   II
(Normativa tecnica per l'edilizia), capo  IV  (Provvedimenti  per  le
costruzioni con particolari prescrizioni per le  zone  sismiche)  del
medesimo decreto  recante  il  testo  unico  dell'edilizia.  Da  tale
collocazione la Regione desume un argomento a  favore  dell'autonomia
della verifica dell'osservanza delle norme sismiche rispetto a quella
richiesta dall'art. 36 del d.P.R. n. 380 del 2001, che  si  riferisce
alla normativa urbanistica ed edilizia, nella quale non  rientrerebbe
la disciplina delle costruzioni in zone sismiche. 
    Questa  ricostruzione  non  e'  condivisibile,  dal  momento  che
risulta contraddetta dalla stessa  lettura  sistematica  delle  norme
richiamate. 
    In particolare, il capo IV della parte II del testo unico di  cui
al d.P.R. n. 380 del 2001,  reca  il  titolo  «Provvedimenti  per  le
costruzioni con particolari prescrizioni per le  zone  sismiche».  Il
termine  «particolari»  indica  evidentemente  che   si   tratta   di
prescrizioni aggiuntive, e non alternative,  a  quelle  generali  per
l'edilizia, come e' confermato dall'inserimento del  citato  capo  IV
nell'ambito della Parte II dello stesso testo  unico,  dedicata  alla
«Normativa tecnica per l'edilizia». 
    Pertanto, le «particolari prescrizioni» antisismiche  sono  parte
della normativa tecnica generale sull'edilizia e non ne sono separate
o autonome, come invece sostiene la Regione Toscana. 
    In secondo luogo, dall'esame delle norme statali di  principio  e
financo  da  quelle  regionali,  traspare  evidente   il   necessario
collegamento tra i vari accertamenti concernenti  il  rispetto  delle
normative di settore e il rilascio dell'accertamento  di  conformita'
in sanatoria di cui all'art. 36 del testo unico. In riferimento  alle
prime, l'art. 20, comma 1, del d.P.R. n. 380 del 2001, che disciplina
il procedimento per il rilascio del permesso  di  costruire,  prevede
che la relativa domanda  sia  accompagnata  dalla  dichiarazione  del
progettista che asseveri la conformita' del progetto oltre  che  agli
strumenti urbanistici e ai  regolamenti  edilizi,  anche  alle  altre
normative  di  settore,  tra  le  quali  la   disposizione   statale,
significativamente, richiama «in particolare» le «norme antisismiche,
di sicurezza, antincendio, igienico-sanitarie». Parimenti, l'art. 23,
comma  1-bis,  dello  stesso  decreto,  collocato   nel   capo   III,
concernente  la   denuncia   di   inizio   attivita',   esclude   che
l'autocertificazione consentita in  tali  casi  possa  estendersi  al
rispetto, tra  le  altre,  della  «normativa  antisismica».  Inoltre,
l'art. 94, comma 1, del d.P.R. n. 380 del 2001,  dispone  che  «Fermo
restando l'obbligo del titolo  abilitativo  all'intervento  edilizio,
nelle localita' sismiche [...] non si possono iniziare i lavori senza
preventiva autorizzazione  scritta  del  competente  ufficio  tecnico
della  regione»,  e  questa  Corte   ha   ritenuto   illegittima   la
sostituzione dell'autorizzazione con un semplice preavviso  (sentenza
n. 182 del 2006). 
    Se pertanto, nel sistema dei principi delineati  dalla  normativa
statale, sia gli interventi edilizi soggetti a permesso di costruire,
sia quelli consentiti a seguito di denuncia, presuppongono sempre  la
previa verifica del rispetto delle norme  sismiche,  non  pare  possa
dubitarsi che la verifica della doppia conformita', alla quale l'art.
36  del  testo  unico  subordina  il  rilascio  dell'accertamento  di
conformita' in sanatoria, debba riferirsi  anche  al  rispetto  delle
norme sismiche, da comprendersi nelle norme per  l'edilizia,  sia  al
momento  della  realizzazione  dell'intervento  che  al  momento   di
presentazione della domanda di sanatoria. 
    Inoltre, il collegamento  tra  la  verifica  del  rispetto  della
normativa per gli interventi in zone sismiche e  il  procedimento  di
accertamento di  conformita'  edilizia,  disciplinato  dall'art.  140
della legge regionale toscana n. 1 del 2005, nel testo in vigore fino
all'approvazione  delle  norme  impugnate,  e'  evidente  anche   nel
richiamo, operato dal comma 3 di quest'ultimo articolo,  all'art.  83
della stessa legge regionale, al fine di indicare le  norme  generali
sul procedimento ed i requisiti per ottenere il permesso di costruire
in sanatoria. In particolare, il comma 4 dell'art. 83 prevede che «la
domanda  e'  accompagnata  da  una  dichiarazione   del   progettista
abilitato che assevera la conformita'  del  progetto  agli  strumenti
urbanistici approvati oppure adottati, ai regolamenti edilizi vigenti
e alle altre normative di settore aventi incidenza  sulla  disciplina
dell'attivita' edilizia e, in particolare, alle  norme  antisismiche,
di sicurezza, antincendio, igienico sanitarie [...]». 
    Nel  medesimo  senso,  va  osservato   che   l'art.   140,   come
riconosciuto anche dalla Regione, richiama  l'art.  84  della  stessa
legge regionale n. 1 del 2005, che  per  le  opere  soggette  a  SCIA
dispone che  la  relazione  del  progettista  abilitato  asseveri  la
conformita' delle opere a tutte le norme edilizie, e «in particolare,
alle    norme    antisismiche,     di     sicurezza,     antincendio,
igienico-sanitarie [...]». 
    Sotto un ulteriore profilo, va rilevato che la pretesa  autonomia
del procedimento di «accertamento di conformita' in sanatoria per gli
interventi realizzati nelle  zone  sismiche  e  nelle  zone  a  bassa
sismicita'» non trova alcun riferimento nella  normativa  statale  di
principio contenuta nel testo unico approvato con il  d.P.R.  n.  380
del 2001, che disciplina esclusivamente l'accertamento di conformita'
di  cui  all'art.  36,  a  sua  volta  riferito  alla  sanatoria   di
«interventi realizzati in assenza di  permesso  di  costruire,  o  in
difformita'  da  esso,  ovvero  in  assenza  di  denuncia  di  inizio
attivita' nelle ipotesi di cui all'art. 22, comma 3, o in difformita'
da essa». 
    4.1.- Deve pertanto ritenersi  che  l'accertamento  del  rispetto
delle specifiche norme tecniche antisismiche e' sempre un presupposto
necessario per conseguire il titolo che  consente  di  edificare,  al
quale si riferisce il criterio della doppia conformita'. 
    Inoltre, non puo' essere condivisa l'argomentazione della  difesa
della Regione, che desume dalle disposizioni contenute negli articoli
98 e 100 del d.P.R. 380 del 2001 un indirizzo legislativo  favorevole
all'adeguamento alle norme antisismiche, piuttosto che alla sanzione,
nei casi di opere edilizie non in regola con tali norme. 
    In particolare, il richiamato art. 98 prevede che il giudice, con
il provvedimento di condanna in  sede  penale,  in  alternativa  alla
demolizione del manufatto, possa impartire le prescrizioni necessarie
per rendere le opere conformi alle norme sismiche.  Al  riguardo,  si
osserva che l'applicazione di tale disposizione, che  disciplina  una
facolta' del giudice penale, presuppone l'accertamento del  reato  e,
quindi, la violazione delle norme sismiche. 
    Tutt'altra ipotesi si rinviene nella norma impugnata che consente
una possibilita' di sanatoria delle violazioni delle norme sismiche e
che attribuisce  al  privato  interessato  una  posizione  soggettiva
tutelata nei confronti  dell'amministrazione,  al  fine  di  ottenere
l'accertamento di conformita'. 
    Parimenti, anche la competenza rimessa alla regione dall'articolo
100 del d.P.R. 380  del  2001,  secondo  la  quale  la  regione  puo'
ordinare «la demolizione delle opere o delle parti di  esse  eseguite
in violazione delle norme del capo I del testo unico  e  delle  norme
tecniche di cui  agli  articoli  52  e  83,  ovvero  l'esecuzione  di
modifiche idonee a renderle conformi alle norme  stesse»,  presuppone
sempre l'accertamento di un reato, anche  se  estinto  per  qualsiasi
causa, e pertanto disciplina una fattispecie nettamente  distinta  da
quelle previste dall'articolo 5 impugnato. 
    4.2.- Infine, quanto alla ratio del principio statale  sul  quale
si fonda la previsione della  sanatoria  di  cui  all'art.  36,  deve
osservarsi  che  il  requisito  della  doppia   conformita'   risulta
strettamente  correlato  alla  natura   della   violazione   edilizia
sottostante, che come si e' visto  deve  essere  di  tipo  «puramente
formale». 
    All'opposto,  sembra  invece   evidente   che   l'interpretazione
proposta dalla Regione condurrebbe  alla  previsione  di  un  vero  e
proprio  condono  edilizio,  vanificando  l'intento  perseguito   dal
legislatore statale con l'adozione delle norme antisismiche. Come  si
e'  ricordato,  questa  Corte  ha  ritenuto  che  tale   intento   e'
«palesemente  orientato  ad  esigere  una  vigilanza  assidua   sulle
costruzioni riguardo al rischio sismico, attesa la rilevanza del bene
protetto,  che  trascende  anche  l'ambito   della   disciplina   del
territorio,  per  attingere  a  valori  di  tutela   dell'incolumita'
pubblica che fanno capo alla materia della protezione civile, in  cui
ugualmente  compete  allo  Stato  la  determinazione   dei   principi
fondamentali» (sentenza n. 182 del 2006). La Corte ha anche affermato
che le norme sismiche  dettano  «una  disciplina  unitaria  a  tutela
dell'incolumita'  pubblica,  mirando  a  garantire,  per  ragioni  di
sussidiarieta' e di adeguatezza,  una  normativa  unica,  valida  per
tutto il territorio nazionale» (sentenze n. 201 del 2012 e n. 254 del
2010). 
    5.- Un ulteriore argomento prospettato dalla Regione  Toscana  si
fonda sulla valenza da attribuire alla giurisprudenza della Corte  di
cassazione, che limita ai soli reati edilizi gli effetti estintivi, a
norma  dell'art.  45  del  d.P.R.  n.  380  del  2001,  del  rilascio
dell'accertamento di conformita' ai sensi dell'art. 36  dello  stesso
decreto, restando punibili i  connessi  reati  previsti  dalle  norme
sismiche. Da questa  limitazione,  la  Regione  ricava  un  argomento
aggiuntivo per sostenente l'autonomia delle norme sismiche rispetto a
quelle edilizie e, di conseguenza,  la  riferibilita'  del  principio
della doppia conformita' alle sole  norme  edilizie  e  non  anche  a
quelle sismiche. 
    In particolare, la Regione afferma che la  Corte  di  cassazione,
valutando gli effetti estintivi dei reati che derivano  dal  rilascio
di provvedimenti di sanatoria,  ha  costantemente  affermato  che  il
permesso di costruire rilasciato ai sensi dell'art. 36 del d.P.R.  n.
380 del 2001 estingue, a norma dell'art. 45 dello stesso decreto,  «i
reati contravvenzionali previsti dalle norme urbanistiche  vigenti  e
non si estende ad altri reati  correlati  alla  tutela  di  interessi
diversi rispetto a quelli che  riguardano  l'assetto  del  territorio
sotto il profilo edilizio, quali i  reati  previsti  dalla  normativa
sulle opere in cemento armato, sulle costruzioni  in  zone  sismiche,
sulla tutela delle zone di  particolare  interesse  paesaggistico  ed
ambientale» (sentenza della Corte di cassazione,  5  marzo  2009,  n.
9922; nello stesso senso,  la  Regione  richiama  le  sentenze  della
medesima Corte 9 marzo 2011, n. 9277, e 23 marzo 2006, n. 10205). 
    Anche questa argomentazione non risulta conferente. 
    Al  riguardo,  deve  innanzitutto  rilevarsi  che  l'oggetto  del
giudizio   penale   di   accertamento   dei   vari   reati   previsti
dall'ordinamento  a  tutela  del  rispetto  delle   norme   edilizie,
urbanistiche,  sismiche,  igieniche,  paesaggistiche  ed  ambientali,
risulta nettamente distinto da quello del presente giudizio. 
    Nella materia dell'edilizia il legislatore ha previsto  che  vari
comportamenti siano puniti con sanzioni amministrative  e  penali,  a
maggior tutela del rispetto delle disposizioni contenute nei  diversi
settori in cui si articola la medesima materia.  In  tal  senso,  nel
testo unico contenuto nel d.P.R.  n.  380  del  2001,  si  rinvengono
sanzioni  penali  in  caso   di   comportamenti   che   vanno   dalla
lottizzazione abusiva (art. 44) alla violazione  di  tutte  le  norme
sismiche previste dal capo IV dello stesso decreto (art.  95).  Nella
sede penale il giudice e' pertanto  tenuto  alla  individuazione  dei
reati sulla base dei principi di stretta legalita'  e  di  tipicita',
accertando caso per caso la sussistenza dei requisiti richiesti dalle
singole fattispecie criminose che il legislatore ha previsto nei vari
ambiti suddetti. 
    In particolare, i reati previsti a tutela della normativa sismica
non sono considerati  dall'art  45,  del  d.P.R.  n.  380  del  2001,
specificamente dedicato alle «norme relative all'azione penale»,  che
al comma 3 prevede che «il rilascio  in  sanatoria  del  permesso  di
costruire estingue i reati  contravvenzionali  previsti  dalle  norme
urbanistiche vigenti». 
    Come  risulta  evidente  dal  suo   contenuto   letterale,   tale
disposizione e' finalizzata a disciplinare gli effetti estintivi  per
i soli reati contravvenzionali previsti dalle norme urbanistiche,  ma
non contribuisce in alcun modo a definire il contenuto e  la  portata
delle norme che delineano il principio della  doppia  conformita'  ai
sensi dell'art. 36 del d.P.R. n. 380  del  2001,  che  presuppone  il
rispetto delle norme edilizie. 
    Pertanto, l'oggetto dei giudizi penali definiti dalla  richiamata
giurisprudenza della Corte di cassazione, e le disposizioni  in  quei
casi applicate, previste dall'art. 45 del d.P.R.  n.  380  del  2001,
sono del tutto estranee all'oggetto del presente giudizio, nel  quale
rileva l'individuazione dell'area applicativa del principio  generale
della doppia conformita' alla  disciplina  urbanistica  ed  edilizia,
contenuto  nell'  articolo  36  dello  stesso  decreto   e   compreso
nell'ambito  delle  materie  del  governo  del  territorio  e   della
protezione civile alle quali afferiscono le norme sismiche,  come  ha
chiarito la giurisprudenza di questa Corte sopra richiamata. 
    6.- In riferimento al censurato art. 6 della legge della  Regione
Toscana n. 4 del 2012, la Regione afferma  che  non  potrebbe  essere
dichiarato illegittimo neppure se si ritenesse fondata  la  questione
relativa all'art. 5, dal momento che esso  introduce  l'art.  118-bis
nella legge regionale n. 1 del 2005, che  si  limita  a  regolare  il
procedimento mediante il quale l'ufficio  tecnico  regionale  procede
all'accertamento di  conformita'  in  sanatoria  per  gli  interventi
realizzati nelle zone sismiche e nelle zone a bassa sismicita', senza
condizionarne l'esito in alcun modo.  In  questa  prospettazione,  si
sostiene  che  la  neutralita'  di  tale  disciplina  procedimentale,
impedisce  di  ritenere  la   consequenzialita'   dell'illegittimita'
dell'art. 6 in virtu' del semplice richiamo operato dall'art. 5 della
legge impugnata. 
    Anche  questa  affermazione  della  Regione  contrasta   con   il
contenuto della disposizione impugnata che, in  particolare,  recita:
«1. Dopo l'articolo 118 della L.R. 1/2005 e' inserito il seguente: 
    "Art. 118-bis 
    Procedimento per accertamento di conformita' in sanatoria per gli
interventi realizzati nelle  zone  sismiche  e  nelle  zone  a  bassa
sismicita' 
    1. Per le opere realizzate nelle zone sismiche, nei casi  di  cui
all'articolo 118, commi 1 e  2,  la  struttura  regionale  competente
rilascia l'autorizzazione in sanatoria entro  sessanta  giorni  dalla
trasmissione della relativa istanza. 
    2. Per le opere realizzate nelle zone  a  bassa  sismicita',  nei
casi di cui all'articolo 118, commi 1, 2 e 3, la struttura  regionale
competente rilascia l'attestato di avvenuto deposito in sanatoria nei
quindici giorni successivi alla trasmissione della relativa  istanza.
Il progetto delle opere da sanare e' assoggettato alle  procedure  di
cui all'articolo 105-quater, comma 5. 
    3.  Entro  sessanta  giorni  dalla  trasmissione  della  relativa
istanza, per le opere realizzate nelle zone sismiche, nei casi di cui
all'articolo 118, comma 3, la struttura regionale competente  accerta
la conformita'  del  progetto  di  adeguamento  alle  norme  tecniche
vigenti e rilascia l'autorizzazione in  sanatoria  a  condizione  che
siano eseguite le opere di adeguamento ivi previste. 
    4. Il progetto delle opere di  adeguamento  di  cui  all'articolo
118, comma 3, lettera  b)  e'  trasmesso  anche  al  comune,  per  le
relative verifiche di conformita' urbanistica ed edilizia.  Le  opere
di adeguamento sono eseguite a seguito  del  rilascio  da  parte  del
comune del titolo edilizio in sanatoria di cui all'articolo 140,  che
ne autorizza l'esecuzione. Il titolo edilizio in  sanatoria  acquista
efficacia a seguito della trasmissione al comune degli atti di cui al
comma 5. 
    5. Al termine dei lavori  relativi  alle  opere  di  adeguamento,
l'interessato  inoltra  gli  atti,  di  cui  all'articolo  109,  alla
struttura regionale  competente,  che  provvede  alla  vidimazione  e
all'inoltro al comune interessato. A tale  inoltro  al  comune,  puo'
provvedere direttamente anche l'interessato». 
    Come  emerge  dal  loro  contenuto  letterale,  le   disposizioni
dell'art. 6 si pongono in stretta correlazione  con  quelle  previste
dall'art. 5 della legge  regionale  impugnata,  come  confermato  dai
richiami ai commi 1, 2, e 3 del nuovo testo dell'art. 118 della legge
regionale n. 1 del 2005, introdotto dallo stesso art. 5. 
    In particolare, le norme procedimentali di cui  all'art.  6  sono
direttamente  strumentali  al  rilascio   dell'   autorizzazione   in
sanatoria per gli interventi realizzati nelle zone  sismiche  secondo
le previsioni contenute nel censurato  art.  5,  e  costituiscono  il
necessario    completamento    della    disciplina    del    rilascio
dell'accertamento di conformita' in violazione  del  principio  della
doppia conformita'. Consegue da questa stretta compenetrazione tra le
norme impugnate,  l'illegittimita'  dell'art.  6  della  legge  della
Regione Toscana n. 4 del 2012 per le motivazioni sopra indicate. 
    7.- Infine, il censurato art.  7,  facendo  salva  l'applicazione
delle disposizioni contenute nel  nuovo  testo  dell'art.  118  della
legge della Regione Toscana n. 1 del 2005, sancisce la separazione  e
l'autonomia dell'accertamento  di  conformita'  relativo  alle  norme
sismiche dal generale accertamento di conformita' relativo alle norme
edilizie ed urbanistiche, garantendo l'effetto voluto  dalla  Regione
con la normativa impugnata, ma che, per le ragioni anzidette, risulta
lesivo   del   richiamato   principio   fondamentale   della   doppia
conformita'. 
    Pertanto, va  dichiarata  l'illegittimita'  costituzionale  anche
dell'art. 7 della legge della Regione Toscana n. 4 del 2012.