ha pronunciato la seguente 
 
                              SENTENZA 
 
    nel giudizio  di  legittimita'  costituzionale  dell'articolo  37
della  legge  della  Regione  Basilicata  8  agosto   2012,   n.   16
(Assestamento del bilancio di previsione per l'esercizio  finanziario
2012 e del bilancio pluriennale per il triennio 2012/2014),  promosso
dal Presidente del Consiglio dei ministri con ricorso spedito per  la
notifica l'8 ottobre 2012, depositato  in  cancelleria  l'11  ottobre
2012 ed iscritto al n. 140 del registro ricorsi 2012. 
    Visto l'atto di costituzione della Regione Basilicata; 
    udito  nell'udienza  pubblica  del  21  maggio  2013  il  Giudice
relatore Gaetano Silvestri; 
    uditi l'avvocato dello Stato Lorenzo D'Ascia  per  il  Presidente
del Consiglio dei ministri e l'avvocato Luigi Manzi  per  la  Regione
Basilicata. 
 
                          Ritenuto in fatto 
 
    1.- Con ricorso spedito  per  la  notifica  l'8  ottobre  2012  e
depositato il successivo 11 ottobre, il Presidente del Consiglio  dei
ministri,  rappresentato  e  difeso  dall'Avvocatura  generale  dello
Stato,  ha  promosso   questioni   di   legittimita'   costituzionale
dell'articolo 37 della legge della Regione Basilicata 8 agosto  2012,
n. 16  (Assestamento  del  bilancio  di  previsione  per  l'esercizio
finanziario  2012  e  del  bilancio  pluriennale  per   il   triennio
2012/2014), per violazione degli artt. 3, primo comma, 41,  97,  117,
commi primo, secondo, lettera m), e terzo, della Costituzione, e  del
principio di leale collaborazione. 
    La disposizione impugnata  prevede:  «1.  La  Regione  Basilicata
nell'esercizio delle proprie competenze in  materia  di  governo  del
territorio ed al fine di assicurare processi di sviluppo sostenibile,
a far data dall'entrata in vigore della presente norma non rilascera'
l'intesa, prevista dall'art. 1, comma 7, lettera n), della  legge  23
agosto 2004, n. 239, di  cui  all'accordo  del  24  aprile  2001,  al
conferimento di nuovi titoli minerari per la prospezione,  ricerca  e
coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi. 
    2. Le disposizioni della presente norma  si  applicano  anche  ai
procedimenti amministrativi in corso per il rilascio dell'intesa  sul
conferimento di nuovi titoli minerari per la prospezione,  ricerca  e
coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi. 
    3. Sono fatte salve le  intese  relative  a  titoli  minerari  in
essere». 
    1.1.- La difesa statale ritiene che  la  norma  impugnata  incida
sull'ambito materiale della «produzione,  trasporto  e  distribuzione
nazionale dell'energia» di cui all'art. 117, terzo comma, Cost. 
    Lo Stato avrebbe fissato i principi fondamentali  in  materia  di
localizzazione di impianti energetici con la legge 23 agosto 2004, n.
239 (Riordino del settore energetico, nonche' delega al  Governo  per
il riassetto delle disposizioni vigenti in materia  di  energia).  La
legge citata  conterrebbe,  altresi',  disposizioni  per  il  settore
energetico  che  contribuiscono  a   garantire   «la   tutela   della
concorrenza, la  tutela  dei  livelli  essenziali  delle  prestazioni
concernenti i diritti civili e sociali, la tutela dell'incolumita'  e
della sicurezza pubblica fatta salva  la  disciplina  in  materia  di
rischi  da   incidenti   rilevanti,   la   tutela   dell'ambiente   e
dell'ecosistema al fine di assicurare l'unita' giuridica ed economica
dello Stato e il rispetto delle autonomie  regionali  e  locali,  dei
trattati internazionali e della normativa comunitaria» (art. 1, comma
1). 
    In particolare, il ricorrente richiama l'art. 1, comma  4,  della
legge n. 239 del 2004, il quale prevede che «Lo Stato e  le  regioni,
al fine di assicurare su tutto  il  territorio  nazionale  i  livelli
essenziali delle prestazioni concernenti l'energia  nelle  sue  varie
forme e in condizioni di omogeneita' sia con riguardo alle  modalita'
di fruizione sia con riguardo ai criteri di formazione delle  tariffe
e al conseguente impatto sulla formazione dei  prezzi,  garantiscono:
[...] d) l'adeguatezza delle  attivita'  energetiche  strategiche  di
produzione, trasporto e stoccaggio per assicurare  adeguati  standard
di sicurezza e di qualita' del servizio nonche' la distribuzione e la
disponibilita' di energia su tutto il territorio nazionale»,  nonche'
«f) l'adeguato equilibrio  territoriale  nella  localizzazione  delle
infrastrutture   energetiche,    nei    limiti    consentiti    dalle
caratteristiche  fisiche  e  geografiche   delle   singole   regioni,
prevedendo  eventuali  misure  di  compensazione  e  di  riequilibrio
ambientale e territoriale qualora esigenze  connesse  agli  indirizzi
strategici  nazionali  richiedano  concentrazioni   territoriali   di
attivita', impianti e infrastrutture ad elevato impatto territoriale,
con esclusione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili». 
    Inoltre, il successivo comma 7 dell'art.  1  della  legge  citata
attribuisce allo Stato il compito di provvedere,  «anche  avvalendosi
dell'Autorita'   per   l'energia   elettrica   e   il   gas»,    alla
«identificazione delle linee fondamentali dell'assetto del territorio
nazionale con riferimento all'articolazione territoriale  delle  reti
infrastrutturali energetiche dichiarate  di  interesse  nazionale  ai
sensi delle leggi vigenti» (lettera g),  nonche'  «le  determinazioni
inerenti la prospezione, ricerca e coltivazione di  idrocarburi,  ivi
comprese  le  funzioni  di  polizia  mineraria,  adottate,   per   la
terraferma, di intesa con  le  regioni  interessate»  (lettera  n)  e
«l'individuazione, di intesa con la Conferenza unificata, della  rete
nazionale di gasdotti» (comma 8, lettera b, numero 2). 
    L'Avvocatura  generale  precisa  che  l'art.   29   del   decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti
amministrativi dello Stato alle  regioni  ed  agli  enti  locali,  in
attuazione del capo I della legge 15 marzo  1997,  n.  59)  e  l'art.
52-quinquies del d.P.R. 8 giugno 2001,  n.  327  (Testo  unico  delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione
per pubblica utilita')  attribuiscono  allo  Stato,  sulla  base  dei
principi di sussidiarieta', differenziazione e adeguatezza, un potere
autorizzatorio    nella    materia     in     esame,     riconoscendo
all'amministrazione statale «una competenza amministrativa generale e
di tipo gestionale» per far fronte ad esigenze di carattere unitario. 
    Il necessario coinvolgimento delle  Regioni  interessate  sarebbe
assicurato dal d.P.R. n. 327 del 2001 con la previsione di  un'intesa
in senso forte, che garantirebbe la loro adeguata  partecipazione  al
procedimento  di  rilascio  dell'autorizzazione   di   cui   all'art.
52-quinquies, comma 2. E' inoltre prevista dal comma 6  del  medesimo
articolo una procedura alternativa, attivabile  in  caso  di  mancato
raggiungimento dell'intesa con la Regione interessata. 
    Pertanto, la norma  regionale  impugnata,  negando  a  priori  il
rilascio dell'intesa per il conferimento di nuovi titoli minerari per
la prospezione, ricerca  e  coltivazione  di  idrocarburi  liquidi  e
gassosi, si porrebbe in contrasto con  i  principi  generali  dettati
dallo Stato in materia  di  «produzione,  trasporto  e  distribuzione
nazionale dell'energia», con conseguente  violazione  dell'art.  117,
terzo   comma,   Cost.   Cosi'   facendo,   la   Regione   Basilicata
paralizzerebbe,  senza  una  preventiva  valutazione  delle   singole
situazioni, le funzioni che  lo  Stato  deve  esercitare  in  maniera
unitaria nella materia in  esame,  precludendo,  in  particolare,  le
attivita' che lo  Stato  stesso  e'  chiamato  a  compiere  ai  sensi
dell'art. 1, comma 7, lettera n), e comma 8, lettera  b),  numero  2,
della legge n. 239 del 2004. 
    1.2.-  Sarebbe  altresi'  violato,  secondo  il  ricorrente,   il
principio di leale collaborazione, richiamato dall'art. 1,  comma  3,
della legge n. 239 del 2004 unitamente ai principi di sussidiarieta',
differenziazione   e   adeguatezza.   La   disposizione   legislativa
censurata, infatti, conterrebbe «un'affermazione  di  chiusura  verso
ogni soluzione prospettata dallo Stato, a prescindere  dalle  diverse
valutazioni che, anche in futuro, potranno essere effettuate». 
    L'inammissibilita' del rifiuto unilaterale, disposto dalla  norma
impugnata, si evincerebbe  anche  da  quanto  affermato  dalla  Corte
costituzionale nella sentenza n. 331 del 2010. 
    1.3.- La difesa statale prospetta  la  violazione  dell'ulteriore
parametro costituzionale costituito  dall'art.  117,  secondo  comma,
lettera m), Cost., in quanto l'art. 37 della legge reg. Basilicata n.
16 del 2012, ostacolando lo  sviluppo  della  rete  dei  gasdotti  di
interesse nazionale  e  con  essa  l'efficiente  erogazione  di  gas,
determinerebbe   l'impossibilita'   di   provvedere   alle   esigenze
fondamentali dei cittadini. Cio' a fronte del fatto che la  legge  n.
239 del 2004 si prefiggerebbe l'obiettivo di «assicurare su tutto  il
territorio  nazionale  i   livelli   essenziali   delle   prestazioni
concernenti l'energia nelle  sue  varie  forme  e  in  condizioni  di
omogeneita' sia con riguardo alle  modalita'  di  fruizione  sia  con
riguardo ai criteri di formazione  delle  tariffe  e  al  conseguente
impatto sulla formazione dei prezzi» (art. 1, comma 4). 
    1.4.- Sarebbe, inoltre, violato l'art. 97  Cost.,  in  quanto  la
norma impugnata obbligherebbe a ricorrere alla procedura  alternativa
prevista dal comma 6 dell'art. 52-quinquies del  d.P.R.  n.  327  del
2001, rendendo piu' gravoso il  procedimento  di  autorizzazione  con
conseguente violazione del principio di  buon  andamento  dell'azione
amministrativa, sancito dall'art. 97 Cost. 
    Peraltro, il diniego dell'intesa,  contenuto  nella  disposizione
regionale,  non  sarebbe  accompagnato  da  un'adeguata  motivazione,
frutto di una istruttoria e della valutazione di  specifici  elementi
di fatto. Il legislatore regionale, infatti, si sarebbe  limitato  ad
un generico riferimento alla finalita'  «di  assicurare  processi  di
sviluppo sostenibile», senza alcuna considerazione  della  pluralita'
di situazioni eterogenee che potranno  essere  oggetto  di  esame  da
parte dello Stato e delle Regioni. 
    1.5.- Il ricorrente sostiene che la norma impugnata  violi  anche
l'art. 117, primo comma, Cost.,  «nella  misura  in  cui  esclude  il
rilascio dell'intesa regionale per il conferimento di titoli minerari
relativi ad idrocarburi  anche  gassosi».  Tale  preclusione  sarebbe
incompatibile con il  perseguimento  dell'obiettivo  della  sicurezza
degli approvvigionamenti di gas naturale, individuato  nel  punto  22
del  preambolo  della  direttiva  13  luglio  2009,   n.   2009/73/CE
(Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio  relativa  a  norme
comuni per il mercato interno  del  gas  naturale  e  che  abroga  la
direttiva 2003/55/CE). 
    Al riguardo, la difesa statale ritiene che l'intervento normativo
regionale, consentendo le sole attivita' estrattive in corso e quelle
relative ai  programmi  di  lavoro  gia'  approvati,  vanifichi  «gli
indirizzi di sicurezza degli  approvvigionamenti  energetici  imposti
dalla predetta direttiva dell'Unione,  che  non  possono  prescindere
dallo sviluppo delle ingenti potenzialita' produttive del  territorio
lucano». 
    1.6.-  Da  ultimo,  il  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri
rinviene, nella normativa impugnata, la  violazione  degli  artt.  3,
primo comma, e 41 Cost., i  quali  imporrebbero  che  le  limitazioni
all'iniziativa economica privata  perseguano  finalita'  di  utilita'
sociale  e  siano  informate  ai   principi   di   ragionevolezza   e
proporzionalita'. 
    Nel caso di specie il «rifiuto aprioristico e totale del rilascio
dell'intesa», sebbene astrattamente rivolto a perseguire un  fine  di
utilita' sociale, quale  la  riduzione  del  consumo  del  suolo  nel
contesto del governo del territorio, non potrebbe ritenersi  conforme
a  ragionevolezza  e  proporzionalita',   giacche'   impedirebbe   la
ponderazione delle  singole  istanze,  necessaria  all'assunzione  di
misure proporzionate alle concrete fattispecie ad esse sottese. 
    2.- La Regione Basilicata e' intervenuta nel giudizio,  chiedendo
che il ricorso sia rigettato. 
    Preliminarmente, la difesa regionale assume  che,  con  l'odierno
ricorso, il  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  abbia  inteso
manifestare «disapprovazione» per la «forma» con cui  la  Regione  ha
esternato  il  proprio  dissenso  al  conferimento  di  nuovi  titoli
minerari per la prospezione, ricerca e  coltivazione  di  idrocarburi
liquidi e gassosi. 
    Al riguardo, la resistente rileva che non e'  contestata  la  sua
competenza a concorrere con lo Stato alla definizione delle politiche
di governo del territorio, al fine di assicurare  l'equilibrio  nella
localizzazione delle infrastrutture energetiche, e che non sussistono
dubbi circa la possibilita' per  la  Regione  di  negare  il  proprio
consenso al conferimento di nuovi titoli, anche sulla scorta  di  una
sua asserita migliore conoscenza del territorio. 
    In virtu' delle considerazioni  anzidette,  la  difesa  regionale
dichiara di non comprendere le ragioni per le quali  il  dissenso  e'
legittimo se manifestato  "caso  per  caso"  in  via  amministrativa,
mentre non lo sarebbe se contenuto in  una  norma  di  legge,  quindi
«utilizzando   uno   strumento    espressivo    di    una    maggiore
rappresentativita' democratica». 
    La resistente richiama in proposito i principi di sussidiarieta',
differenziazione  e  adeguatezza,  rispetto  ai  quali   risulterebbe
coerente la scelta del legislatore  regionale,  il  cui  intento  non
sarebbe quello di opporre un sistematico  ed  ingiustificato  rifiuto
all'intesa, ma di affermare e ribadire le  prerogative  regionali  in
tema di uso razionale del territorio. 
    La difesa regionale ritiene, inoltre, che a seguito  della  norma
impugnata le procedure preordinate  al  rilascio  dell'autorizzazione
«non potranno che ricevere una sensibile semplificazione [...] atteso
che  non  sara'  piu'  necessaria  [...]  l'osservanza  dei   vincoli
temporali e procedurali richiesti a regime». 
    La resistente conclude  rilevando  che  la  norma  impugnata,  in
quanto limita la sua portata al modo in cui si intende manifestare il
dissenso  regionale  a  nuove  installazioni,  non  invade  sfere  di
competenze statali e non sottrae ambiti di  efficacia  ed  efficienza
all'azione dello Stato. 
 
                       Considerato in diritto 
 
    1.- Il Presidente del Consiglio  dei  ministri,  rappresentato  e
difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, ha promosso questioni di
legittimita'  costituzionale  dell'articolo  37  della  legge   della
Regione Basilicata 8 agosto 2012, n. 16 (Assestamento del bilancio di
previsione  per  l'esercizio  finanziario   2012   e   del   bilancio
pluriennale per il triennio 2012/2014), per violazione degli artt. 3,
primo comma, 41, 97, 117, commi primo, secondo, lettera m), e  terzo,
della Costituzione, e del principio di leale collaborazione. 
    2.- Le questioni sono fondate nei termini di seguito precisati. 
    2.1.- La disposizione  censurata  ricade  sia  nell'ambito  della
competenza  legislativa  «produzione,   trasporto   e   distribuzione
nazionale dell'energia», che in quello del «governo del  territorio»,
compresi nella disciplina di cui all'art. 117, terzo comma, Cost. 
    La natura concorrente  della  potesta'  legislativa  relativa  ad
entrambe le materie  dimostra  la  ragionevolezza  della  scelta  del
legislatore statale, che ha previsto l'intesa  tra  Stato  e  Regioni
interessate per le «determinazioni inerenti la prospezione, ricerca e
coltivazione di idrocarburi». Con l'art.  1,  comma  7,  lettera  n),
della legge 23 agosto 2004, n. 239 (Riordino del settore  energetico,
nonche' delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti
in  materia  di  energia),  il  legislatore  statale  ha  preso  atto
dell'interferenza di competenze di Stato e Regioni ed ha  individuato
lo  strumento  per  risolvere   i   possibili   conflitti   nell'atto
maggiormente espressivo del principio di leale collaborazione. Questa
Corte ha affermato la necessita'  dell'intesa  con  riferimento  alla
stessa normativa statale che viene in rilievo nel presente  giudizio,
che  si  deve  intendere  implicitamente  richiamata  in   tutte   le
disposizioni legislative sul medesimo oggetto (sentenza  n.  383  del
2005). 
    2.2.- Il legislatore lucano  non  contesta  la  previsione  della
necessita' dell'intesa, di cui al citato art. 1, comma 7, lettera n),
della legge n. 239 del 2004,  ma  dispone  un  diniego  preventivo  e
generalizzato di addivenire, in tutti i casi concreti, ad un accordo. 
    Tale previsione legislativa si pone in aperto  contrasto  con  la
ratio stessa del principio di leale  collaborazione,  che  impone  il
rispetto, caso  per  caso,  di  una  procedura  articolata,  tale  da
assicurare lo svolgimento di reiterate trattative. 
    La preventiva e generalizzata previsione legislativa  di  diniego
di intesa vanifica la bilateralita'  della  relativa  procedura,  che
deve sempre  trovare  sviluppo  nei  casi  concreti,  e  si  pone  in
simmetrica corrispondenza  con  le  norme  che  hanno  introdotto  la
«drastica previsione» della forza decisiva della volonta' di una sola
parte - sia essa, di volta in  volta,  lo  Stato,  la  Regione  o  la
Provincia  autonoma  -  ritenute  costituzionalmente  illegittime  da
questa Corte con giurisprudenza costante (ex plurimis, sentenze n. 39
del 2013, n. 179 del 2012, n. 33 del 2011, n. 121 del 2010, n. 24 del
2007). 
    Si deve pertanto dichiarare l'illegittimita' costituzionale della
norma regionale impugnata. 
    3.-  Restano  assorbiti  gli  altri  profili  di   illegittimita'
costituzionale segnalati dal ricorrente.