ha pronunciato la seguente 
 
                              SENTENZA 
 
    nel giudizio di  legittimita'  costituzionale  dell'articolo  17,
comma  3,  del  decreto  legislativo   23   aprile   2004,   n.   124
(Razionalizzazione delle funzioni ispettive in materia di  previdenza
sociale e di lavoro, a norma dell'articolo 8 della legge 14  febbraio
2003, n. 30), promosso dal Tribunale di Brindisi, sezione  distaccata
di Francavilla  Fontana,  nel  procedimento  vertente  tra  L.M.,  in
proprio  e  nella  qualita'  di  socio   dell'azienda   Agrituristica
Tredicina s.s., e la Direzione provinciale del  lavoro  di  Brindisi,
con ordinanza del 26 ottobre 2010, iscritta al n.  188  del  registro
ordinanze 2011 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 40, prima serie speciale, dell'anno 2011. 
    Visto l'atto di costituzione di L.M. in proprio e nella  qualita'
di socio dell'azienda Agrituristica Tredicina s.s., nonche' l'atto di
intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; 
    udito nell'udienza pubblica del 27 marzo 2013 il Giudice relatore
Alessandro Criscuolo; 
    uditi l'avvocato Gabriele Di Noi per L.M.,  in  proprio  e  nella
qualita'  di  socio  dell'azienda  Agrituristica  Tredicina  s.s.,  e
l'avvocato  dello  Stato  Massimo  Bachetti  per  il  Presidente  del
Consiglio dei ministri. 
 
                          Ritenuto in fatto 
 
    1.- Il Tribunale ordinario di  Brindisi,  sezione  distaccata  di
Francavilla Fontana, con ordinanza del 26 ottobre 2010 (r.o.  n.  188
del 2011), ha sollevato, in riferimento agli articoli  3,  76,  77  e
113, secondo comma, della  Costituzione,  questione  di  legittimita'
costituzionale dell'articolo 17, comma 3, del decreto legislativo  23
aprile 2004, n. 124 (Razionalizzazione delle  funzioni  ispettive  in
materia di previdenza sociale e di lavoro, a  norma  dell'articolo  8
della legge 14 febbraio 2003, n. 30), «nella parte in cui dispone  la
sospensione anziche' l'interruzione del termine di  cui  all'art.  22
della legge 24 novembre 1981, n. 689,  in  caso  di  proposizione  di
ricorso amministrativo  al  Comitato  regionale  per  i  rapporti  di
lavoro». 
    1.1.- Il rimettente premette che il sig. L.M., in proprio e nella
qualita' di  socio  della  societa'  semplice  Azienda  Agrituristica
Tredicina, con ricorso depositato il 2  dicembre  2009,  ha  proposto
opposizione avverso le ordinanze-ingiunzioni n. 68/09 e n.  68/09-bis
emesse, per l'importo di  euro  1.968,00  ciascuna,  dalla  Direzione
provinciale del lavoro di Brindisi l'11 giugno 2009 e  notificate  in
data 12 giugno 2009, per violazione,  da  parte  del  socio  e  della
societa' (obbligata in solido), della normativa di settore in tema di
assunzione di personale dipendente, di cui: all'art. 9-bis, comma  2,
del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510  (Disposizioni  urgenti  in
materia di lavori socialmente utili, di  interventi  a  sostegno  del
reddito e nel settore previdenziale), convertito, con  modificazioni,
dalla legge 28 novembre 1996, n. 608; all'art. 4-bis,  comma  2,  del
decreto  legislativo  21  aprile  2000,  n.  181  (Disposizioni   per
agevolare l'incontro fra domanda ed offerta di lavoro, in  attuazione
dell'art. 45, comma 1, lettera a, della legge 17 maggio 1999 n. 144);
all'art. 14, comma 2, del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38
(Disposizioni in materia di assicurazione contro  gli  infortuni  sul
lavoro e le malattie professionali, a norma dell'art.  55,  comma  1,
della legge 17 maggio 1999, n. 144);  e  all'art.  1  della  legge  5
gennaio 1953, n. 4 (Norme concernenti l'obbligo di  corrispondere  le
retribuzioni ai lavoratori a mezzo di prospetti paga). 
    Il giudice a quo aggiunge che si e'  costituita  in  giudizio  la
Direzione provinciale  del  lavoro  di  Brindisi  eccependo,  in  via
preliminare, l'inammissibilita' dell'opposizione, in quanto tardiva. 
    In particolare, poiche'  gli  intimati  in  data  3  luglio  2009
avevano proposto ricorso al Comitato  regionale  per  i  rapporti  di
lavoro, ai sensi dell'art. 17 del d.lgs. n. 124  del  2004,  da  tale
data, in forza del comma 3 del medesimo articolo, era rimasto sospeso
il   termine   di   trenta   giorni   dalla    notificazione    della
ordinanza-ingiunzione per proporre opposizione ai sensi dell'art.  22
della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al  sistema  penale),
per poi riprendere a decorrere dal 6 novembre 2009, data nella  quale
era stata eseguita la notifica  della  decisione  del  Comitato,  con
conseguente tardivita' del ricorso in opposizione depositato in  data
2 dicembre 2009. A tale eccezione  gli  opponenti  avevano  replicato
sostenendo  che,  qualora  si  volesse  accedere  all'interpretazione
fornita dall'amministrazione resistente, la norma di cui al  comma  3
del  citato  art.  17  sarebbe  costituzionalmente  illegittima   per
violazione dell'art. 113 Cost., sotto il  profilo  della  limitazione
della  tutela  giurisdizionale  contro  gli   atti   della   pubblica
amministrazione, e dell'art. 3 Cost., sotto il profilo del  principio
di uguaglianza in rapporto alla previsione di  cui  all'art.  16  del
medesimo decreto legislativo. 
    1.2.- In punto di rilevanza, il rimettente osserva che, alla luce
dell'art. 17, comma 3, del d.lgs. n. 124 del 2004, che fa riferimento
all'istituto della  sospensione  dei  termini  per  proporre  ricorso
giurisdizionale in luogo della interruzione,  l'opposizione  andrebbe
dichiarata inammissibile in quanto tardivamente proposta. 
    1.3.- Quanto alla  non  manifesta  infondatezza,  ad  avviso  del
giudice a quo, il comma 3 del citato art. 17 violerebbe gli artt.  3,
76, 77 e 113, secondo comma, Cost. 
    In primo luogo, il giudicante  ritiene  che  la  norma  censurata
contrasti con l'art.  3  Cost.  sotto  il  profilo  dei  principi  di
uguaglianza e ragionevolezza, in relazione alla diversa disciplina di
cui all'art. 16 del medesimo  decreto  legislativo,  concernente  una
fattispecie analoga. 
    Il rimettente pone in evidenza che il d.lgs. n. 124 del 2004  «ha
introdotto una nuova duplice fattispecie  di  ricorso  amministrativo
avverso le ordinanze-ingiunzioni per violazione di norme  in  materia
di lavoro, da intendersi sempre alternativo (principio del cosiddetto
doppio binario) rispetto all'ordinaria opposizione giurisdizionale  a
norma dell'art.  22  della  legge  24  novembre  1981,  n.  689».  In
particolare - prosegue il giudicante - qualora ci si  voglia  opporre
ad una ordinanza-ingiunzione emessa da una direzione provinciale  del
lavoro, il ricorso va  proposto  dinanzi  alla  competente  direzione
provinciale entro trenta giorni dalla notifica  dell'ordinanza  (art.
16); mentre,  laddove  si  voglia  contestare  la  sussistenza  o  la
qualificazione  del  rapporto  di  lavoro,  il  ricorso  deve  essere
presentato nel medesimo termine al Comitato regionale per i  rapporti
di lavoro, istituito ed operante presso ogni direzione regionale,  ai
sensi del successivo art. 17. 
    Tuttavia, mentre in relazione alla prima procedura, l'art. 16  al
comma 3 prevede che «Il termine di cui all'art. 22 della citata legge
n. 689 del 1981 decorre dalla notifica del provvedimento che conferma
o ridetermina l'importo dell'ordinanza ingiunzione  impugnata  ovvero
dalla scadenza del  termine  fissato  per  la  decisione»,  lasciando
dunque intendere che il termine per proporre opposizione  dinanzi  al
tribunale cominci integralmente a decorrere dal  momento  finale  del
procedimento amministrativo, con riferimento alla  seconda  procedura
l'art. 17, comma 3, stabilisce che «Il ricorso sospende i termini  di
cui agli articoli 14, 18 e 22 della legge 24 novembre 1981,  n.  689,
ed i termini di legge per i ricorsi giurisdizionali  avverso  verbali
degli enti previdenziali» (testo anteriore alle  modifiche  apportate
con l'art. 34, comma 5, del decreto legislativo 1° settembre 2011, n.
150, recante: «Disposizioni  complementari  al  codice  di  procedura
civile in materia di riduzione  e  semplificazione  dei  procedimenti
civili di cognizione, ai sensi dell'art. 54  della  legge  18  giugno
2009, n. 69», modifiche applicabili, ai sensi dell'art. 36 del citato
decreto legislativo, ai procedimenti instaurati successivamente  alla
data di entrata in vigore dello stesso). 
    Ad avviso del giudice a quo, cio' comporta  la  conseguenza  che,
per proporre opposizione davanti  al  tribunale,  l'intimato  dispone
soltanto del termine che residua dopo aver detratto il tempo  decorso
tra la notifica dell'ordinanza  e  la  proposizione  del  ricorso  al
Comitato regionale. Il che, ad avviso del  rimettente,  concreterebbe
una  irragionevole  disparita'   di   trattamento   processuale   tra
situazioni analoghe, disciplinate dal  medesimo  testo  di  legge  ed
introdotte con la medesima ratio, con l'unica  differenza  costituita
dall'organo dinanzi al  quale  proporre  il  ricorso  amministrativo,
stante la composizione  piu'  ampia  del  Comitato  regionale  per  i
rapporti di lavoro (facendone  parte  il  direttore  della  direzione
regionale  del  lavoro,  quale  presidente,  il  direttore  regionale
dell'INPS e il direttore  regionale  dell'INAIL),  presumibilmente  a
causa della maggiore ampiezza del thema decidendum delle opposizioni,
vertenti anche sull'esistenza o sulla qualificazione dei rapporti  di
lavoro. 
    Il giudice a quo  ravvisa  anche  la  violazione  dell'art.  113,
secondo comma, Cost., sotto il profilo della limitazione della tutela
giurisdizionale   contro    atti    sanzionatori    della    pubblica
amministrazione, in quanto, stante la decorrenza dalla notifica della
ordinanza-ingiunzione di entrambi i termini (di  trenta  giorni)  per
proporre ricorso al Comitato regionale o per  proporre  l'opposizione
dinanzi al tribunale, la parte del termine utilizzata per predisporre
il ricorso amministrativo andrebbe a discapito di quello per proporre
la futura opposizione giurisdizionale, con irrimediabile compressione
di quest'ultimo termine. Potrebbe addirittura  prospettarsi  il  caso
limite nel quale  il  ricorso  al  Comitato  regionale  sia  proposto
ritualmente     dopo     ventinove     giorni     dalla      notifica
dell'ordinanza-ingiunzione,  residuando   quindi   all'intimato,   in
ipotesi di esito sfavorevole per il ricorso stesso,  un  solo  giorno
libero per inoltrare l'opposizione davanti al tribunale competente. 
    Il rimettente deduce, altresi', il contrasto del citato art.  17,
comma 3, con gli artt. 76 e 77 Cost. per eccesso di delega, in quanto
non   sarebbero   stati   rispettati   i   criteri    direttivi    di
«semplificazione  dei  procedimenti  sanzionatori  amministrativi   e
possibilita' di ricorrere alla direzione regionale del lavoro» di cui
all'art. 8, comma 2, lettera d), della legge delega 14 febbraio 2003,
n. 30, ed,  in  particolare,  in  relazione  al  ricorso  dinanzi  al
Comitato  regionale  per  i  rapporti  di  lavoro,  i   principi   di
alternativita' e del cosiddetto "doppio binario" tra tutela  in  sede
amministrativa e tutela in sede giurisdizionale, dato che la drastica
riduzione del termine di cui all'art. 22 della legge n. 689 del 1981,
in caso di  esito  negativo  del  procedimento  dinanzi  al  Comitato
regionale per i rapporti di  lavoro,  potrebbe  costituire  un  serio
deterrente all'utilizzo di tale  innovativo  ricorso  amministrativo,
potendo  il  soggetto  ingiunto  preferire  il  ricorso  diretto   al
tribunale competente in modo tale da avere a disposizione l'integrale
termine di trenta giorni dalla notifica della ordinanza-ingiunzione. 
    Il rimettente richiama, infine, la Circolare  del  Ministero  del
Lavoro e delle Politiche Sociali del 24 giugno 2004, n. 24, avente ad
oggetto «D.Lgs. n. 124 del 23 aprile 2004. Chiarimenti e  indicazioni
operative», che, nel commentare il censurato comma 3 dell'art. 17, ha
concluso nel senso che «il ricorso interrompe i termini di  cui  agli
articoli 14, 18 e 22 della legge 24 novembre 1981, n.  689  e  quelli
previsti  dalla  normativa  vigente  per  i  ricorsi  giurisdizionali
avverso  verbali  degli  istituti  previdenziali».  Ad   avviso   del
rimettente, stante la chiara portata letterale della norma censurata,
tale  pur  autorevole  interpretazione  da   parte   di   un   organo
amministrativo non sarebbe idonea a far superare i prospettati  dubbi
di costituzionalita'. 
    2.- Con memoria depositata il 30 agosto 2011 si e' costituito  in
giudizio il sig. L.M., in proprio e nella  qualita'  di  socio  della
societa'  semplice   Azienda   Agrituristica   Tredicina,   chiedendo
l'accoglimento   della   sollevata    questione    di    legittimita'
costituzionale. 
    In punto di fatto, il sig. L.M., in  proprio  e  nella  qualita',
riferisce che, a fronte dell'eccezione sollevata nel giudizio  a  quo
dalla direzione provinciale del lavoro circa  l'inammissibilita'  per
il carattere  tardivo  del  ricorso  in  opposizione,  aveva  addotto
l'illegittimita' costituzionale del citato  art.  17,  comma  3,  per
assunto  contrasto  con  l'art.  3  Cost.,  sotto  il  profilo  della
irragionevole disparita' di  trattamento  processuale  rispetto  alla
analoga  fattispecie  di  cui  all'art.  16  del   medesimo   decreto
legislativo, nonche' con l'art. 113 Cost., sotto il  profilo  di  una
limitazione  della  tutela  giurisdizionale  contro  gli  atti  della
pubblica  amministrazione.   In   particolare,   stante   la   natura
alternativa tra il ricorso in via  amministrativa  e  quello  in  via
giurisdizionale, potendo il soggetto intimato esercitare il diritto a
ricorrere al Comitato regionale  per  i  rapporti  di  lavoro,  anche
usufruendo dell'ultimo dei trenta giorni  decorrenti  dalla  notifica
della  ordinanza-ingiunzione,  non  residuerebbe  alcun  termine  per
proporre,  successivamente  al   rigetto   della   domanda   in   via
amministrativa, il ricorso  giurisdizionale  ai  sensi  dell'art.  22
della legge n. 689 del 1981. 
    Il sig. L.M.,  in  proprio  e  nella  qualita',  nel  condividere
integralmente le argomentazioni sottese alla ordinanza di rimessione,
chiede,  pertanto,  dichiararsi  la   illegittimita'   costituzionale
dell'art. 17, comma 3, del d.lgs. n. 124 del 2004, nella parte in cui
«dispone la sospensione anziche' l'interruzione del  termine  di  cui
all'art. 22 della  legge  24  novembre  1981,  n.  689,  in  caso  di
proposizione di ricorso amministrativo al Comitato  regionale  per  i
rapporti di lavoro». 
    3.- Con atto depositato l'11  ottobre  2011,  e'  intervenuto  il
Presidente del Consiglio del ministri, rappresentato e  difeso  dalla
Avvocatura generale  dello  Stato,  chiedendo  che  la  questione  di
legittimita' costituzionale sia dichiarata non fondata. 
    In merito alla censura mossa in  riferimento  all'art.  3  Cost.,
sotto il profilo della disparita' di trattamento  processuale  tra  i
soggetti che  propongono,  avverso  l'ordinanza-ingiunzione,  ricorso
amministrativo alla competente direzione  regionale  del  lavoro,  ai
sensi dell'art. 16 del d.lgs. n. 124 del 2004  -  con  decorrenza  ex
novo del termine per proporre  l'opposizione  a  norma  dell'art.  22
della legge n. 689 del 1981 dalla notifica della decisione  da  parte
della direzione regionale del lavoro e, dunque, con interruzione  del
detto termine processuale -  e  i  soggetti  che  propongono  ricorso
amministrativo al Comitato regionale per  i  rapporti  di  lavoro  ai
sensi dell'art. 17 del medesimo decreto legislativo - con sospensione
del termine di cui all'art. 22 della legge n. 689 del 1981 dalla data
del detto ricorso - la difesa erariale  sottolinea  gli  elementi  di
diversita'  delle   due   discipline,   che   giustificherebbero   la
compressione del termine per proporre l'opposizione  ordinaria  nella
fattispecie di cui al citato art. 17. 
    In particolare, mentre l'art. 16  del  d.lgs.  n.  124  del  2004
disciplina il ricorso gerarchico avverso l'ordinanza-ingiunzione  per
infrazioni amministrative in materia di lavoro, il successivo art. 17
regolamenta il ricorso gerarchico  improprio  -  con  un  piu'  ampio
spatium deliberandi di novanta anziche' sessanta giorni - al Comitato
regionale   per   i   rapporti   di   lavoro   non    solo    avverso
l'ordinanza-ingiunzione, ma anche avverso  atti  endo-procedimentali,
quali   atti   e   verbali   di   accertamento,    con    conseguente
giustificazione,  stante  la  maggiore  chance  di  tutela   per   la
fattispecie di cui all'art.17 rispetto a quella di cui  all'art.  16,
di una meno favorevole disciplina in ordine  ai  termini  processuali
per proporre opposizione ordinaria avverso l'ordinanza-ingiunzione. 
    Da qui l'infondatezza  della  censura  sollevata  in  riferimento
all'art. 3 Cost., rientrando nella discrezionalita'  del  legislatore
stabilire,  nei  limiti  della  ragionevolezza,  diversi  regimi  sui
termini processuali. 
    Quanto alla assunta  violazione  dell'art.  113,  secondo  comma,
Cost. sotto il profilo della limitazione della tutela giurisdizionale
contro  gli  atti   della   pubblica   amministrazione,   stante   la
irrimediabile  compressione  del  termine  per  proporre  l'ordinaria
opposizione - dal quale  verrebbe  sottratta  la  porzione  di  tempo
utilizzata per predisporre il  ricorso  amministrativo  -  la  difesa
erariale osserva che l'istituto del ricorso al Comitato regionale per
i rapporti di lavoro non  ha  limitato  ma  ampliato  la  tutela  del
soggetto intimato avverso gli atti sanzionatori in materia di  lavoro
e legislazione sociale, aggiungendo al rimedio giurisdizionale  della
opposizione  ad  ordinanza-ingiunzione,  un  rimedio  facoltativo  di
carattere amministrativo, che lascia impregiudicato, in caso di esito
negativo, il diritto di proporre il ricorso giurisdizionale. 
    In particolare, il soggetto intimato, nel momento in  cui  decide
di esperire ricorso amministrativo al Comitato regionale, avrebbe  la
possibilita'   di   cautelarsi   con   riferimento   all'eventualita'
dell'esito  negativo  di  tale  ricorso,  predisponendo  il   ricorso
giurisdizionale nella pendenza del termine di novanta giorni  per  la
decisione del Comitato regionale, essendo verosimilmente gli stessi i
motivi da porre a fondamento di entrambi i ricorsi. 
    Pertanto, ad avviso  della  difesa  erariale,  anche  qualora  il
censurato art. 17, comma 3, configurasse  un'ipotesi  di  sospensione
"in  senso   tecnico"   del   termine   per   proporre   il   ricorso
giurisdizionale,   a   fronte   della   proposizione   del    ricorso
amministrativo,  tale  sospensione  non  imporrebbe   un   sacrificio
significativo, sul piano fattuale, al soggetto intimato  che  volesse
esperire  entrambi   i   rimedi   di   carattere   amministrativo   e
giurisdizionale. 
    In merito alla censura concernente la violazione degli artt. 76 e
77 Cost., per eccesso di delega, in relazione ai criteri direttivi di
«semplificazione  dei  procedimenti  sanzionatori  amministrativi   e
possibilita' di ricorrere alla direzione regionale  del  lavoro»,  di
cui all'art. 8, comma 2, lettera d), della legge n. 30 del  2003,  la
difesa erariale osserva che  l'asserita  riduzione  del  termine  per
proporre opposizione  avverso  l'ordinanza-ingiunzione,  in  caso  di
esito negativo del ricorso al Comitato regionale per  i  rapporti  di
lavoro, non costituirebbe un deterrente all'utilizzo di tale  ricorso
amministrativo, in quanto il  soggetto  potrebbe,  nelle  more  della
decisione  del  ricorso  amministrativo,   predisporre   il   ricorso
giurisdizionale, considerata la verosimile identita'  dei  motivi  di
impugnazione. 
    4.- In data 22 febbraio 2012 il sig. L.M.,  in  proprio  e  nella
qualita' di  socio  dell'Azienda  Agrituristica  Tredicina  s.s.,  ha
depositato  memoria  illustrativa,  con  la  quale  ha  ribadito   le
argomentazioni di cui all'atto di  costituzione,  insistendo  per  la
declaratoria di illegittimita' costituzionale della norma censurata. 
    5.- Il Presidente del Consiglio dei ministri ha depositato  il  4
marzo 2013 memoria  illustrativa,  con  la  quale  ha,  in  sostanza,
ribadito  le  argomentazioni  contenute  nell'atto   di   intervento,
insistendo per la declaratoria di non fondatezza della  questione  di
legittimita' costituzionale. 
    In  particolare,  la  difesa  dello  Stato  sottolinea  come   la
previsione della sospensione del  termine  per  proporre  il  ricorso
giurisdizionale, ai sensi dell'art. 22 della legge n. 689  del  1981,
consentirebbe  -  dopo  l'esito  espresso  o   tacito   del   ricorso
amministrativo   -   di   recuperare   la    incomprimibile    tutela
giurisdizionale      avverso      l'atto      lesivo       costituito
dall'ordinanza-ingiunzione. 
    Infatti,  secondo  l'orientamento  giurisprudenziale  prevalente,
l'atto lesivo dei diritti del ricorrente non  si  identifica  con  la
decisione del ricorso amministrativo di cui all'art. 17 del d.lgs. n.
124 del 2004 (che, se di rigetto, sarebbe meramente confermativa  del
provvedimento impugnato), ma con il provvedimento originario  oggetto
di gravame amministrativo. 
    Pertanto, la non impugnabilita' delle decisioni  del  Comitato  -
come chiarito anche dalla circolare ministeriale del 28 aprile  2010,
n. 16 - costituirebbe un'ulteriore giustificazione della  sospensione
del termine per proporre il ricorso giurisdizionale. 
 
                       Considerato in diritto 
 
    1.- Il Tribunale ordinario di  Brindisi,  sezione  distaccata  di
Francavilla  Fontana,  con  l'ordinanza  indicata  in   epigrafe   ha
sollevato questione di legittimita'  costituzionale,  in  riferimento
agli articoli 3, 76, 77 e 113,  secondo  comma,  della  Costituzione,
dell'articolo 17, comma 3, del decreto legislativo 23 aprile 2004, n.
124  (Razionalizzazione  delle  funzioni  ispettive  in  materia   di
previdenza sociale e di lavoro, a norma dell'articolo 8  della  legge
14 febbraio 2003, n. 30), «nella parte in cui dispone la sospensione,
anziche' l'interruzione, del termine di cui all'art. 22  della  legge
24 novembre  1981,  n.  689,  in  caso  di  proposizione  di  ricorso
amministrativo al Comitato regionale per i rapporti di lavoro». 
    Il giudice a quo espone che il sig. L.M.,  agendo  in  proprio  e
nella qualita'  di  socio  di  una  societa'  semplice,  con  ricorso
depositato il 2 dicembre 2009 ha  proposto  opposizione  avverso  due
ordinanze-ingiunzioni, emesse dalla Direzione provinciale del  lavoro
di Brindisi e notificate il 12 giugno 2009, per violazione, da  parte
della persona fisica e della societa' (obbligata  in  solido),  della
normativa di settore in tema di assunzione di personale dipendente. 
    La Direzione provinciale del lavoro di Brindisi si e'  costituita
in  giudizio,  adducendo,  in  via  preliminare,   l'inammissibilita'
dell'opposizione perche' tardiva, in quanto: prima di essa, in data 3
luglio 2009 gli  intimati  hanno  azionato  lo  speciale  ricorso  al
Comitato regionale per i rapporti di lavoro, ai  sensi  dell'art.  17
del d.lgs. n. 124 del 2004, ricorso respinto con decisione notificata
ai ricorrenti in data 6 novembre 2009; poiche' il citato art. 17,  al
comma 3, prevede (nel  testo  anteriore  alla  modifica  attuata  con
decreto legislativo 1º settembre 2011, n. 150, recante: «Disposizioni
complementari al codice di procedura civile in materia di riduzione e
semplificazione dei  procedimenti  civili  di  cognizione,  ai  sensi
dell'art. 54 della legge 18 giugno 2009, n. 69»; non  applicabile  al
caso in esame ratione temporis) che la proposizione  del  ricorso  al
Comitato sospenda, tra gli altri, il termine di cui all'art. 22 della
legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema  penale),  detto
termine, nel caso di specie, avrebbe iniziato il suo  decorso  il  12
giugno 2009 (data di notifica delle  ordinanze-ingiunzioni),  sarebbe
rimasto sospeso il 3 luglio 2009 (data di proposizione del ricorso al
Comitato regionale) ed avrebbe  ripreso  a  decorrere  per  la  parte
residua (nove giorni) a far  tempo  dal  6  novembre  2009  (data  di
notificazione della decisione del Comitato), venendo infine a scadere
il 15 novembre 2009, mentre l'opposizione alle  ordinanze-ingiunzioni
e' stata depositata in cancelleria il 2 dicembre 2009. 
    In questo quadro, il  rimettente  sottopone  a  questa  Corte  la
seguente questione: se la norma censurata violi: a) l'art.  3  Cost.,
sotto il profilo dei principi di  uguaglianza  e  di  ragionevolezza,
dato che, mentre nel caso di ricorso  alla  direzione  regionale  del
lavoro, previsto dall'art. 16 del d.lgs. n. 124 del 2004, il  termine
di cui all'art. 22 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al
sistema penale) decorre dalla notifica del provvedimento che conferma
o ridetermina l'importo della ordinanza-ingiunzione impugnata, ovvero
dalla scadenza del termine fissato per la decisione  (comma  3),  nel
caso di ricorso al Comitato regionale per i rapporti  di  lavoro,  di
cui all'art. 17 del medesimo decreto legislativo, il ricorso sospende
i termini stabiliti dagli artt. 14, 18 e 22 della legge  n.  689  del
1981 e quelli previsti per i ricorsi avverso  i  verbali  degli  enti
previdenziali (comma 3), con conseguente irragionevole disparita'  di
trattamento processuale tra  situazioni  analoghe,  disciplinate  dal
medesimo testo di legge ed  introdotte  con  la  medesima  ratio;  b)
l'art. 113, secondo comma, Cost., sotto il profilo della  limitazione
della tutela giurisdizionale contro atti sanzionatori della  pubblica
amministrazione, in  quanto,  stante  la  decorrenza  dalla  notifica
dell'ordinanza-ingiunzione di entrambi i termini (trenta giorni)  per
proporre ricorso al Comitato regionale per i rapporti di lavoro o per
proporre l'opposizione davanti al tribunale,  la  parte  del  termine
utilizzata per  predisporre  il  ricorso  amministrativo  andrebbe  a
discapito di una parte di quello per proporre la  futura  opposizione
giurisdizionale,  con  irrimediabile  compressione  di   quest'ultimo
termine; c) gli artt. 76 e 77 Cost. per eccesso di delega, in quanto,
con la norma censurata, non  sarebbero  stati  rispettati  i  criteri
direttivi   di   «semplificazione   dei   procedimenti   sanzionatori
amministrativi e possibilita' di ricorrere alla  direzione  regionale
del lavoro», di cui all'art. 8, comma  2,  lettera  d),  della  legge
delega 14 febbraio 2003, n. 30  (Delega  al  Governo  in  materia  di
occupazione e mercato del lavoro), e, segnatamente, in  relazione  al
ricorso dinanzi al Comitato regionale per i  rapporti  di  lavoro,  i
principi di alternativita' e  del  cosiddetto  "doppio  binario"  tra
tutela in sede  amministrativa  e  tutela  in  sede  giurisdizionale,
considerato che la drastica riduzione del termine di cui all'art.  22
della  legge  n.  689  del  1981,  in  caso  di  esito  negativo  del
procedimento dinanzi al Comitato regionale per i rapporti di  lavoro,
potrebbe  costituire  un  serio  deterrente  all'utilizzo   di   tale
innovativo  ricorso  amministrativo,  potendo  il  soggetto  intimato
preferire il ricorso diretto al  tribunale  competente,  in  modo  da
avere a disposizione  l'integrale  termine  di  trenta  giorni  dalla
notifica dell'ordinanza ingiunzione. 
    2.- La questione non e' fondata,  con  riferimento  ai  parametri
costituiti dagli «articoli 76 e 77 della Costituzione per eccesso  di
delega in relazione all'art. 8, comma 2,  lett.  d)  della  legge  14
febbraio 2003, n. 30». 
    Tale  norma  stabilisce  i  principi  e  criteri  direttivi,  nel
rispetto dei quali va esercitata la delega di cui al comma 1, e  alla
lettera d) del comma 2 prevede la «semplificazione  dei  procedimenti
sanzionatori  amministrativi  e  possibilita'   di   ricorrere   alla
direzione regionale del lavoro». 
    Ad  avviso  del  rimettente,  la  norma  censurata  non   avrebbe
pienamente rispettato i detti criteri direttivi ed, in  relazione  al
ricorso dinanzi al Comitato regionale, i principi sopra indicati,  in
quanto la riduzione del termine di cui all'art. 22 della legge n. 689
del 1981, in caso di  esito  negativo  del  procedimento  dinanzi  al
Comitato  regionale,  potrebbe   costituire   un   serio   deterrente
all'utilizzo di detto innovativo ricorso amministrativo. 
    Questa tesi non puo' essere condivisa. 
    Secondo costante giurisprudenza della  Corte  costituzionale,  la
delega legislativa non esclude ogni discrezionalita' del  legislatore
delegato, che puo' essere piu' o meno ampia in relazione al grado  di
specificita' dei criteri fissati nella legge  delega.  Pertanto,  per
valutare se il legislatore abbia ecceduto tali  (piu'  o  meno  ampi)
margini di  discrezionalita',  occorre  considerare  la  ratio  della
delega, per verificare se la norma delegata sia con  questa  coerente
(ex plurimis: sentenze n. 272 del 2012, n. 230 del 2010; n. 426 e  n.
112 del 2008). 
    Nel caso in esame, in effetti, la delega legislativa e' formulata
in termini molto ampi. Peraltro, la previsione di due  nuove  ipotesi
di ricorsi amministrativo-previdenziali, di cui agli artt.  16  e  17
del  d.lgs.  n.  123  del  2004,  introduce  forme  semplificate   di
procedimenti sanzionatori amministrativi, che  si  rivelano  coerenti
con la ratio della norma delegante. In particolare, l'istituzione  ad
hoc del Comitato regionale per i rapporti  di  lavoro,  quale  organo
collegiale, di natura tecnica, con il compito di decidere  i  ricorsi
previsti dall'art. 17,  nonche'  l'ampio  ambito  oggettivo  di  tali
ricorsi, costituiscono chiari indici di applicazione dei  criteri  di
cui all'art. 8, comma 2, lettera d), della legge n. 30 del 2003. Che,
poi, nella strutturazione attuativa del procedimento si siano  creati
punti critici, suscettibili di violare altri parametri costituzionali
(sul punto si tornera' di qui a poco), e' profilo non  sufficiente  a
realizzare  un  eccesso  di  delega  in  un  complesso  normativo  di
legislazione delegata che amplia gli strumenti di tutela della parte,
realizzando le finalita' della delega e,  quindi,  sottraendosi  alle
censure sul punto formulate dal rimettente. 
    3.-  La  questione,  invece,  e'  fondata,  con  riferimento   ai
parametri dettati dagli artt. 3 e 113, secondo comma, Cost. 
    Si deve premettere che il citato d.lgs. n. 124 del 2004 e'  stato
emanato, come si e' precisato nel  punto  precedente,  in  attuazione
dell'art. 8 della legge n. 30 del 2003, recante «Delega al Governo in
materia di occupazione e mercato del  lavoro».  Il  suddetto  art.  8
concerne,  in  particolare,  la  razionalizzazione   delle   funzioni
ispettive in materia di previdenza sociale e di lavoro. Il  comma  2,
lettera d), di tale norma  si  riferisce  alla  «semplificazione  dei
procedimenti sanzionatori amministrativi e possibilita' di  ricorrere
alla direzione regionale del lavoro». 
    Il capo IV del decreto legislativo qui richiamato e' dedicato  ai
ricorsi amministrativi. In particolare,  l'art.  16  (menzionato  dal
rimettente come tertium comparationis)  disciplina  il  ricorso  alla
direzione regionale del lavoro e  prevede,  nel  comma  1,  che  «Nei
confronti della ordinanza-ingiunzione emessa, ai sensi  dell'articolo
18 della legge 24 novembre 1981, n. 689, dalla Direzione  provinciale
del lavoro, fermo restando il ricorso in opposizione di cui  all'art.
22 della medesima  legge,  e'  ammesso  ricorso  in  via  alternativa
davanti al direttore della  direzione  regionale  del  lavoro,  entro
trenta giorni dalla notifica della stessa, salvo che si  contesti  la
sussistenza o la qualificazione del rapporto di lavoro, per  i  quali
si procede ai sensi dell'articolo 17». Nel comma 2 sono  regolate  le
modalita' di presentazione  e  decisione  del  ricorso.  Il  comma  3
stabilisce che «Il termine di cui all'articolo 22 della citata  legge
n. 689  del  1981,  decorre  dalla  notifica  del  provvedimento  che
conferma o ridetermina l'importo dell'ordinanza-ingiunzione impugnata
ovvero dalla scadenza del termine fissato per la decisione». 
    Il successivo art. 17, invece, disciplina il ricorso al  Comitato
regionale per i rapporti di lavoro, costituito  presso  la  direzione
regionale del lavoro nella composizione di cui al comma 1 della detta
norma. 
    Il comma 2 dispone che «Tutti  i  ricorsi  avverso  gli  atti  di
accertamento e le ordinanze-ingiunzioni delle  direzioni  provinciali
del lavoro  e  avverso  i  verbali  di  accertamento  degli  istituti
previdenziali e assicurativi che abbiano ad oggetto la sussistenza  o
la qualificazione  dei  rapporti  di  lavoro,  vanno  inoltrati  alla
direzione regionale del  lavoro  e  sono  decisi,  con  provvedimento
motivato, dal Comitato di cui al  comma  1  nel  termine  di  novanta
giorni dal ricevimento, sulla base della documentazione prodotta  dal
ricorrente e di  quella  in  possesso  dell'Amministrazione.  Decorso
inutilmente il termine  previsto  per  la  decisione  il  ricorso  si
intende   respinto.   Il   ricorso   non   sospende    l'esecutivita'
dell'ordinanza -ingiunzione, salvo che  la  direzione  regionale  del
lavoro, su richiesta del ricorrente, disponga la sospensione». 
    Infine, il comma  3  dell'art.  17  (norma  in  parte  impugnata)
prevede che «Il ricorso sospende i termini di cui agli  articoli  14,
18 e 22 della legge 24 novembre 1981, n. 689, ed i termini  di  legge
per  i  ricorsi  giurisdizionali  avverso  i   verbali   degli   enti
previdenziali». 
    A tale riguardo, si deve chiarire che,  come  gia'  osservato  in
narrativa, il  citato  comma  3  dell'art.  17  e'  stato  sostituito
dall'art. 34, comma 5, del decreto legislativo 1° settembre 2011,  n.
150 (Disposizioni complementari al  codice  di  procedura  civile  in
materia di riduzione e semplificazione  dei  procedimenti  civili  di
cognizione, ai sensi dell'art. 54  della  legge  2009,  n.  69),  del
seguente tenore: «[...] 3. Il ricorso sospende i termini di cui  agli
articoli  14  e  18  della  legge  24  novembre  1981,  n.  689,   ed
all'articolo 6, comma 6, del decreto legislativo 1°  settembre  2011,
n. 150, ed i termini di legge per i ricorsi  giurisdizionali  avverso
verbali degli enti previdenziali.». 
    Tuttavia, tale nuova disciplina (che, tra l'altro, con  l'art.  6
del d.lgs. n. 150 del 2011 ha introdotto  nuove  regole  in  tema  di
opposizione ad ordinanza-ingiunzione), ai sensi dell'art.  36,  comma
1, del citato d.lgs. n. 150 del  2011,  si  applica  ai  procedimenti
instaurati successivamente alla  data  di  entrata  in  vigore  dello
stesso decreto (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 21  settembre
2011, n. 220), mentre, a norma  dell'art.  36,  comma  2,  «Le  norme
abrogate o modificate dal presente decreto continuano  ad  applicarsi
alle controversie pendenti alla  data  di  entrata  in  vigore  dello
stesso». Ne deriva che, ai  giudizi  promossi  avverso  le  ordinanze
ingiunzioni di cui in narrativa, con ricorso depositato il 2 dicembre
2009, continua ad applicarsi la  normativa  precedente  sulla  quale,
dunque, va condotto lo scrutinio di legittimita' costituzionale. 
    Cio' posto, e' vero che gli artt. 16 e 17 del d.lgs. n.  124  del
2004 disciplinano due ipotesi di ricorsi amministrativi differenziate
per materie e finalita'.  Infatti,  il  ricorso  al  direttore  della
direzione regionale del lavoro, di cui all'art.  16,  e'  proponibile
soltanto avverso ordinanze ingiunzioni emesse, ai sensi dell'art.  18
della legge n. 689 del 1981, dalle direzioni provinciali  del  lavoro
per fatti giuridici diversi dalla contestazione circa la  sussistenza
e la qualificazione del rapporto di lavoro, e lo spatium  deliberandi
e' di sessanta  giorni  dal  ricevimento;  mentre  il  mezzo  di  cui
all'art. 17 e' caratterizzato, per un verso, dal soggetto  decidente,
che e' un organo  collegiale,  cioe'  il  Comitato  regionale  per  i
rapporti di lavoro, istituito ad hoc con il compito di decidere  tali
ricorsi  e,  per  altro  verso,  dall'avere  ad   oggetto   questioni
concernenti la  sussistenza  e  la  qualificazione  del  rapporto  di
lavoro,  con  uno  spatium  deliberandi   di   novanta   giorni   dal
ricevimento. E' pur vero, pero', che tali  diversita'  di  discipline
giuridiche non spiegano riflessi nel caso in questione, ne'  incidono
sia pure indirettamente sullo stesso. 
    Per entrambi i procedimenti, e' previsto invece,  avverso  l'atto
terminale che  abbia  avuto  esito  negativo  per  l'interessato,  il
ricorso in opposizione ai sensi dell'art. 22 della legge n.  689  del
1981. Tale previsione e' contenuta nei commi 1 e 3 dell'art. 16 e nel
comma 3 dell'art. 17, del d.lgs. n. 14 del 2004 (testo vigente  prima
della riforma attuata con il d.lgs. n. 150 del 2011). 
    Tuttavia, mentre l'art. 16, comma 3, fa decorrere il  termine  di
trenta giorni, di cui all'art. 22 della legge n. 689 del 1981, «dalla
notifica del  provvedimento  che  conferma  o  ridetermina  l'importo
dell'ordinanza  ingiunzione  impugnata  ovvero  dalla  scadenza   del
termine fissato per la decisione», l'art. 17, comma 3, stabilisce che
il ricorso al Comitato sospende (tra gli altri) il  medesimo  termine
di cui al citato art. 22. 
    Le implicazioni di questa diversita' di disciplina sono evidenti:
l'art.  16,  comma  3,  facendo  decorrere  il  termine  per  opporsi
all'ordinanza-ingiunzione  dalla  notifica  del  provvedimento   (che
conferma   o   ridetermina    l'importo    dell'ordinanza-ingiunzione
impugnata) o dalla scadenza del termine  fissato  per  la  decisione,
garantisce  all'interessato   la   conservazione   dell'intero   arco
cronologico   di   trenta   giorni   per    proporre    l'opposizione
giurisdizionale;  in  altre  parole,  attribuisce  al  ricorso   alla
direzione regionale del lavoro un effetto sospensivo-interruttivo. 
    Invece,  l'art.  17,  comma  3  (nel   testo   applicabile   alla
fattispecie), stabilendo che il ricorso al Comitato regionale  per  i
rapporti di lavoro sospende il termine  in  questione,  comporta  che
esso riprenda a decorrere dopo la cessazione dell'effetto sospensivo,
detraendo, pero', la parte gia' decorsa prima della presentazione del
ricorso (cioe' la parte compresa tra la notifica del provvedimento  e
la proposizione del ricorso al Comitato regionale). 
    Orbene, la suddetta diversita' di disciplina, in presenza di  due
situazioni palesemente analoghe (per entrambe si tratta  del  termine
di      trenta      giorni      per      proporre       l'opposizione
all'ordinanza-ingiunzione,   dopo   la    parentesi    procedimentale
amministrativa, ai sensi dell'art. 22 della legge n. 689  del  1981),
si rivela del tutto ingiustificata. Premesso che deve essere  esclusa
la possibilita' di una interpretazione costituzionalmente  orientata,
stante il testuale riferimento (da ultimo, sentenza n.  1  del  2013)
operato dall'art. 17, comma 3, alla sospensione del termine di cui si
tratta, risulta palese la  disparita'  di  trattamento  che  viene  a
crearsi tra il soggetto il quale abbia proposto il  ricorso  previsto
dall'art. 16 e quello  che  abbia  utilizzato  il  rimedio  stabilito
dall'art. 17 del d.lgs. n. 124 del 2004. 
    Tuttavia,  ancor   piu'   evidente   si   rivela   la   manifesta
irragionevolezza della sospensione del corso del termine statuito  da
quest'ultima norma. Per effetto di essa, la parte che,  dopo  l'esito
negativo del ricorso  amministrativo,  intenda  attivare  il  rimedio
giurisdizionale disciplinato dall'art. 22  della  legge  n.  689  del
1981, puo' vedersi ridurre il relativo termine  fin  quasi  alla  sua
scomparsa  (nel  caso  di  specie,  alla  parte  privata  residuavano
soltanto nove giorni, rispetto ai trenta ordinariamente previsti, per
proporre le opposizioni alle ordinanze-ingiunzioni). 
    La norma censurata, dunque, viene a porsi in contrasto con l'art.
3  Cost.,   per   disparita'   di   trattamento   e   per   manifesta
irragionevolezza della disciplina in essa stabilita; ma  si  pone  in
contrasto, altresi', con l'art. 113, secondo comma, Cost.,  sotto  il
profilo dell'effettivita' della  tutela  giurisdizionale,  fortemente
limitata dalla sospensione del  termine  per  proporre  l'opposizione
all'ingiunzione. 
    Ne'  giova  addurre  il   carattere   facoltativo   del   ricorso
amministrativo  de  quo,  rimesso  alla  libera  scelta  della  parte
intimata, la quale potrebbe anche ricorrere - nello stesso termine di
trenta   giorni   dalla   notifica    dell'ordinanza-ingiunzione    -
all'autorita' giudiziaria ordinaria,  ai  sensi  dell'art.  22  della
legge n. 689 del 1981. 
    Si   deve   replicare   che   rientra,   senza   dubbio,    nella
discrezionalita'  del  legislatore  organizzare  la  disciplina   del
processo e conformare gli istituti processuali (ex plurimis: sentenze
n. 17 del 2011; n. 230 e n. 50 del 2010).  Tuttavia,  una  volta  che
tale discrezionalita'  sia  stata  esercitata  e  l'istituto,  o  gli
istituti,  siano  stati   introdotti   nell'ordinamento,   e'   anche
necessario  assicurarne   la   conformita'   alla   Costituzione,   a
prescindere  dal  carattere,  facoltativo  o   meno,   della   tutela
giurisdizionale ad essi affidata. 
    Conclusivamente,   deve   essere   dichiarata    l'illegittimita'
costituzionale dell'art. 17, comma 3, del d.lgs. n. 124 del 2004 (nel
testo vigente prima dell'entrata in vigore  del  d.lgs.  n.  150  del
2011), nella  parte  in  cui  dispone  che  il  ricorso  al  Comitato
regionale per i rapporti di lavoro sospende  anziche'  interrompe  il
termine di cui all'art. 22 della legge n. 689 del 1981.