IL TRIBUNALE
Visti gli atti dei presenti procedimenti, riuniti, a carico di:
Calosso Damiano, nato a Torino il 23 giugno 1961, elettivamente
domiciliato a Torino in corso re Umberto, 44 presso lo Studio del suo
difensore - difeso di fiducia dall'Avv. Giacomo Francini del Foro di
Torino
Chiesa Luigi, nato a Montiglio (AT) il 22 giugno 1941,
elettivamente domiciliato in corso Matteotti, 31 presso lo Studio dei
suoi difensori - difeso di fiducia dagli Avv.ti Fulvio Gianaria ed
Andrea De Carlo, entrambi del Foro di Torino
Calosso Aldo, nato a San Damiano d'Asti il 12 maggio 1932,
domiciliato a Torino in corso Einaudi, 8 presso la GER s.r.l. -
difeso di fiducia dall'Avv. Giacomo Francini del Foro di Torino
tutti imputati «del delitto previsto e punito dagli artt. 113,
449, comma I, c.p., poiche', in cooperazione tra di loro, per colpa
consistita in negligenza, in imprudenza ed in imperizia, nonche'
nell'inosservanza delle norme per la prevenzione degli infortuni sul
lavoro, hanno cagionato un incendio che ha interessato il magazzino
della societa' denominata Alpha Point s.p.a.» (come da capo di
imputazione in atti, ulteriormente specificativo delle condotte
colpose)
Reato commesso in Torino nella data del 25 aprile 2006
Vista la richiesta, depositata dal difensore di Calosso Aldo e
Calosso Damiano, di sollevare questione di legittimita'
costituzionale dell'art. 157 comma 6 c.p. in relazione all'art. 449
c.p. per violazione dell'art. 3 Costituzione nella parte in cui
prevede, per il reato di incendio colposo, un termine prescrizionale
di 12 anni e pertanto piu' lungo rispetto al termine prescrizionale
previsto per la corrispondente fattispecie dolosa (art. 423 c,p., con
termine prescrizionale di anni 7), in quanto la norma di cui all'art.
157 comma 6 c.p. prevede un ingiustificato ed irragionevole
trattamento di favore nei confronti di coloro che provochino un
evento disastroso con dolo rispetto a coloro che cagionino identico
evento con mera colpa;
Sentite le parti;
Osserva
La questione proposta dalla difesa risulta rilevante e non
manifestamente infondata, sicche' si rende necessaria la sospensione
del procedimento, onde investire della questione la Corte
costituzionale.
1. Il procedimento.
Il procedimento pende avanti questo Giudice in udienza
preliminare in seguito a richiesta di rinvio a giudizio depositata
dal Pubblico Ministero in data 31.10.12 per Calosso Damiano e Chiesa
Luigi e in data 9.1.13 per Calosso Aldo (in questo secondo caso, la
richiesta di rinvio a giudizio origina da ordinanza del GIP 11.12.12
reiettiva di richiesta di archiviazione) per il reato di cui all'art.
449 c.p. in relazione all'art. 423 c.p. (incendio colposo) commesso
il 25 aprile 2006.
Nel corso del procedimento gli unici atti interruttivi della
prescrizione sono stati le due richieste di rinvio a giudizio ed il
provvedimento del GIP di fissazione dell'udienza in camera di
consiglio per la decisione sulla richiesta di archiviazione (datato
15.10.2012).
Tali atti sono tutti successivi alla data del 25 aprile 2012.
Il reato in contestazione e' punito con la pena della reclusione
da uno a cinque anni; il termine di prescrizione ordinario, pari ad
anni sei a norma dell'art. 157 comma primo c.p. (con conseguente
maturazione appunto al 25.4.2012), deve peraltro essere raddoppiato
ai sensi del comma 6 dell'art. 157 c.p. come modificato dall'art. 6
legge 5 dicembre 2005 n. 251 (con conseguente maturazione del termine
di prescrizione al 25 aprile 2018).
2. Non manifesta infondatezza della questione di legittimita'
costituzionale
La legge n. 251 del 2005 ha integralmente sostituito l'art. 157
del codice penale, modificando il regime della prescrizione dei
reati.
Secondo la regola generale dettata dal comma primo dell'art. 157
c.p., come novellato, il reato di incendio doloso previsto dall'art.
423 c.p., siccome punito con la pena della reclusione da tre a sette
anni, si prescrive nel termine di anni sette.
Sempre secondo tale regola, i reati previsti dall'art. 449 comma
primo c.p. (che punisce con la pena della reclusione da uno a cinque
anni chiunque «cagiona per colpa un incendio o un altro disastro
preveduto dal capo primo di questo titolo») si prescriverebbero nel
termine di anni sei.
Tale termine deve peraltro essere raddoppiato (quindi, anni
dodici) a norma dell'art. 157 comma 6 c.p., che prevede che «I
termini di cui ai commi che precedono sono raddoppiati per i reati di
cui agli articoli 449, 589 secondo terzo e quarto comma, nonche' per
i reati di cui all'art. 51 commi 3-bis e 3-quater del codice di
procedura penale»; in seguito a ulteriore e recente modifica
normativa (L. l° ottobre 2012, n. 172), identico raddoppio dei
termini e' previsto ora per i reati di cui «all'art. 572 e per i
reati di cui alla sezione I del capo III del titolo XII del libro II
e di cui agli articoli 609-bis, 609-quater, 609-quinquies e
609-octies, salvo che risulti la sussistenza delle circostanze
attenuanti contemplate dal terzo comma dell'art. 609-bis ovvero dal
quarto comma dell'art. 609-quater dall'art. 4, comma c. 1, lett. a)».
Il comma 6 dell'art. 157 c.p. cosi' come formulato (anteriore
alla ulteriore modifica del 2012, che non rileva ai fini dell'analisi
della questione prospettata) e' stato introdotto grazie ad un
emendamento nel corso dell'iter parlamentare di approvazione della
legge 251/2005, dapprima limitatamente ai reati di cui all'art. 51
commi 3-bis e 3-quater c.p.p. (sul rilievo del fatto che trattasi di
reati che «di norma richiedono indagini piu' complesse» oltre che
della loro gravita', cfr. dibattito in Senato) e successivamente
(cfr. dibattito alla Camera, seduta del 9.11.2005) anche con
riferimento ai reati di cui agli articoli 449 e 589 c.2 e 4 c.p.,
senza peraltro che dai lavori parlamentari si evinca un particolare
approfondimento delle motivazioni che hanno determinato questa
scelta, sostanzialmente collegata alla volonta' di maggiormente
tutelare le vittime dei reati, prevedendo tempi di prescrizione piu'
lunghi per reati potenzialmente produttivi di danni significativi nei
confronti di una pluralita' di persone offese.
Con specifico riferimento al reato di cui all'art. 449 c.p., che
solo interessa in questa sede, la norma sopra riportata indubbiamente
fa si' che il termine di prescrizione per il reato di incendio
colposo sia di gran lunga superiore (12 anni) al termine di
prescrizione previsto per il reato di incendio doloso (7 anni).
Per inciso (che non e' questo il termine di paragone che si
invoca in questa sede), tale discrepanza non si rileva con
riferimento alle altre fattispecie di disastro contemplate dall'art.
449 c.p. mediante rinvio alle norme del capo I, atteso che le
corrispondenti ipotesi dolose hanno pene edittali piu' elevate del
reato di incendio, ed hanno quindi termini di prescrizione piu'
lunghi (reati di cui agli articoli 426, 428, 430 c.p., tutti con pena
edittale massima di anni dodici di reclusione).
La previsione di un termine prescrizionale piu' lungo per
l'ipotesi colposa del reato di incendio rispetto al termine
prescrizionale in essere per la corrispondente ipotesi dolosa ad
avviso di questo Giudice viola l'art. 3 della Costituzione, per
violazione del principio di ragionevolezza.
E' pacifico che l'individuazione del termine di prescrizione del
reato, demandata alla discrezionalita' del legislatore, concorre alla
composizione degli effetti sostanziali del reato stesso, tanto che di
essa deve tenersi conto ogni qual volta deve individuarsi il
trattamento piu' favorevole al reo (cosi' la costante giurisprudenza
della Corte di Cassazione, cfr. tra le molte Sezioni Unite n.
27/2000).
E' altrettanto pacifico che la discrezionalita' del legislatore
deve avere come riferimento quella che e' la ratio dell'effetto
estintivo della prescrizione, ossia (oltre alla salvaguardia della
funzione specialpreventiva e rieducativa della pena, assicurando che
la comminazione della sanzione avvenga entro un ragionevole lasso di
tempo dalla commissione del reato), primariamente «l'interesse
generale di non piu' perseguire i reati rispetto ai quali il lungo
tempo decorso dopo la loro commissione abbia fatto venir meno, o
notevolmente attenuato, (...) l'allarme della coscienza comune» (vedi
sentenze Corte costituzionale n. 202 del 1971 e n. 254 del 1985).
Conformemente a tale ratio, il rispetto dell'art. 3 Cost. sotto il
profilo della ragionevolezza impone al legislatore di prevedere
trattamenti sanzionatori complessivi, comprensivi pertanto anche
della determinazione dei termini prescrizionali, che siano
necessariamente proporzionati in primo luogo alla complessiva e
concreta gravita' del fatto (sulla «concreta gravita' del
fatto-reato» come parametro di riferimento per il legislatore nella
determinazione dei termini di prescrizione per i vari reati, si veda
anche l'ordinanza Corte costituzionale 337 del 14-20 luglio 1999).
Ora, se il rispetto della discrezionalita' legislativa impedisce con
tutta evidenza di sindacare la previsione di differenti termini
prescrizionali riferiti a reati che siano tra loro differenti per
bene giuridico protetto, condotta, entita' dell'evento, cio' non vale
invece nel caso in cui, come in quello di specie, il fatto reato sia
il medesimo nelle sue componenti oggettive (cagionare un incendio) ma
si differenzi unicamente nella componente soggettiva, laddove
pacificamente e senza dubbio l'elemento soggettivo del dolo connota
di maggiore gravita' la fattispecie rispetto alla corrispondente
ipotesi colposa, come concretamente ritenuto dal legislatore che
infatti ha previsto per il reato di incendio doloso una pena edittale
superiore di quella prevista per il reato di incendio colposo.
Nella comparazione tra i reati di cui all'art. 423 c.p.
(«chiunque cagiona un incendio») e 449 c.p. («chiunque per colpa
cagiona un incendio»), reati di identica condotta ed evento (e,
volendo fare riferimento alle ragioni che determinarono
l'allungamento dei termini di prescrizione per il reato di cui
all'art. 449 c.p., sopra richiamate, suscettibili di determinare
eventi dannosi di pari gravita') ma diversi esclusivamente in
relazione all'elemento soggettivo, la previsione di un termine
prescrizionale piu' lungo per l'ipotesi colposa e di un termine
prescrizionale piu' breve per l'ipotesi dolosa si risolve nella
previsione di trattamenti sanzionatori la cui differenziazione e'
priva di ragionevolezza, in quanto al reato sicuramente meno grave
corrisponde un «trattamento sanzionatorio» in senso lato meno
favorevole ed al reato piu' grave corrisponde un trattamento
sanzionatorio piu' favorevole; previsione quindi che viola il
principio di uguaglianza di cui all'art. 3 Costituzione.
3. Il quesito.
Alla luce dei motivi sopra esposti, si ritiene non manifestamente
infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 157
comma 6 c.p., del quale si chiede di dichiarare l'illegittimita'
nella parte in cui prevede che il termine di prescrizione e'
raddoppiato per il reato di cui all'art. 449 c.p. in relazione
all'art. 423 c.p. (incendio colposo) per contrasto con il principio
di uguaglianza di cui all'art. 3 della Costituzione in quanto la
norma suddetta viene a prevedere un trattamento sanzionatorio
complessivamente piu' sfavorevole (in relazione al maggior termine
prescrizionale) per il reato di incendio colposo (meno grave) e piu'
favorevole per il reato di incendio doloso (piu' grave), con
irragionevole disparita' di trattamento.
4. Sulla rilevanza.
La questione e' rilevante nel giudizio a quo: se la questione
venisse accolta dalla Corte costituzionale, questo giudice dovrebbe
dichiarare l'estinzione del reato in contestazione per intervenuta
prescrizione (essendo decorso dalla data del fatto il termine
indicato dall'art. 157 comma primo c.p, di anni sei, non essendo
intervenuti atti interruttivi della prescrizione, ed essendo
implicita nella richiesta della difesa la conseguente richiesta di
pronuncia di sentenza ex art. 425 c.p.p. per estinzione del reato);
diversamente dovrebbe procedere oltre nella discussione dell'udienza
preliminare e nella decisione in ordine alla richiesta di rinvio a
giudizio formulata dal Pubblico Ministero.
E' quindi evidente che giudizio in corso non puo' essere definito
indipendentemente dalla risoluzione della questione di legittimita'
costituzionale come prospettata.