La corte di appello di Bari, prima sezione civile, in persona del
dott. Vittorio Gaeta - designato ex art. 3, comma 4, legge n. 89/2001
come modificato dalla legge n. 134/2012 con provvedimento
presidenziale 25 gennaio 2013;
Visti gli atti del procedimento n. 701/12 V.G. per equa
riparazione ex legge n. 89/2001, istante D'Aversa Concettina (avv.
Renato Potente e Carla Saltarelli);
Viste le note difensive, depositate l'11 marzo 2013 dall'istante,
a seguito di provvedimento 5-7 febbraio 2013 di questo G.D.;
Ha pronunciato la seguente ordinanza premesso che Concettina
D'Aversa, dipendente della ditta «Industria casearia di Tamburro
Aldo», propose il 30 settembre 1993 ricorso al pretore di Campobasso
per il pagamento di differenze retributive, e che il giudizio si
interruppe a causa del fallimento dell'impresa, dichiarato con
sentenza tribunale Campobasso n. 2/96 del 6 marzo 1996 in procedura
fallimentare n. 1/96;
Che, con atto depositato il 27 marzo 1997, D'Aversa chiese
l'ammissione del credito al passivo fallimentare e che, con
provvedimento in margine all'istanza datato 22 luglio 1997, il
tribunale ammise un credito di £ 13.318.581, pari a € 6878,47;
Che di tale somma ella ha ricevuto complessivi € 6541,32 (di cui
€ 947,19 nel giugno 2002 e € 5594,13 nell'agosto 2010), restando
creditrice del residuo;
Che, alla stregua di attestazione di cancelleria del 14 febbraio
2013, la procedura concorsuale n. 1/96 tribunale Campobasso e'
tuttora pendente;
Che, allo stato, si ipotizza la vendita di altri beni del
fallito, ma non sono stati formulati ulteriori piani di riparto dopo
quello approvato il 19.4.2010, sicche' non e' definitiva
l'attribuzione alla creditrice di € 6541,32 anziche' dell'intera
somma di € 6878,47 ammessa dal tribunale fallimentare;
Che, con ricorso depositato il 19.12.2012, D'Aversa ha chiesto a
questa Corte di indennizzare il danno (solo) non patrimoniale da
eccessiva durata della procedura fallimentare, nella misura di
€ 8000,00, oltre ad accessori e a spese legali;
Osserva
1. Secondo la giurisprudenza, nei confronti del creditore
fallimentare la durata del processo presupposto, rilevante per
l'accertamento della violazione del termine ragionevole di durata, si
commisura al periodo tra la proposizione della domanda di ammissione
al passivo e la distribuzione finale del ricavato (Cass. 2207/10).
Il dies a quo del termine semestrale di decadenza per la
proposizione della domanda di equa riparazione, poi, si identifica
con il momento in cui il decreto di chiusura del fallimento e'
diventato definitivo (Cass. 15251/11), o con l'eventuale
soddisfacimento integrale del credito ammesso al passivo (Cass.
950/11).
La decadenza peraltro non si verifica se in pendenza di procedura
fallimentare sono eseguiti dei riparti parziali, i quali non fanno
venir meno l'interesse del creditore alla rapida definizione della
procedura e il suo disagio psicologico, derivante dall'ulteriore
protrarsi della stessa nel tempo (Cass. 23034/11).
2. Alla stregua di tali orientamenti, che integralmente si
condividono, la proposizione della domanda di equa riparazione non e'
tardiva, perche' il processo presupposto non e' stato definito e sono
stati effettuati dei riparti solo parziali. Essa tuttavia deve
considerarsi prematura ai sensi dell'art. 4 della legge 24 marzo
2001, n. 89, nel testo applicabile ratione temporis a seguito della
modifica operata dall'art. 55, comma 1, lettera d), decreto-legge 22
giugno 2012, n. 83, convertito con legge 7 agosto 2012, n. 134.
Ed infatti, il testo vigente dell'art. 4, legge n. 89/2001, nel
confermare che «la domanda di riparazione puo' essere proposta, a
pena di decadenza, entro sei mesi dal momento in cui la decisione,
che conclude il procedimento, e' divenuta definitiva», ha soppresso
il precedente inciso, contenuto nel testo anteriore dell'art. 4,
secondo cui la domanda di riparazione «puo' essere proposta durante
la pendenza del procedimento nel cui ambito la violazione si assume
verificata».
L'eliminazione di tale inciso, esaminata unitamente al
mantenimento della regola sul termine semestrale di decadenza, non
puo' che avere il significato di precludere, dal momento di entrata
in vigore del nuovo art. 4, la proposizione della domanda di equa
riparazione, qualora il procedimento presupposto sia ancora pendente,
in quanto non concluso con decisione definitiva.
Di conseguenza, in relazione al testo vigente dell'art. 4, legge
n. 89/2001, la domanda di equa riparazione appare improponibile,
sicche' e' rilevante la questione di legittimita' costituzionale
dell'art. 55, comma 1, lettera d), decreto-legge 22 giugno 2012, n.
83, convertito con legge 7 agosto 2012, n. 134, che ha modificato il
predetto art. 4 - il cui testo anteriore avrebbe invece consentito la
proposizione della domanda.
3. In punto di non manifesta infondatezza della questione di
legittimita' costituzionale del testo vigente dell'art. 4, legge n.
89/2001, il G.D. osserva che dal 27 marzo 1997, data di presentazione
della domanda di ammissione al passivo fallimentare, al 19 dicembre
2012, data di proposizione della domanda di equa riparazione, sono
trascorsi circa 15 anni e 9 mesi, e cioe' un tempo molto piu' lungo
dei 6 anni, che il vigente art. 2, comma 2-bis, legge n. 89/2001
considera ragionevole per la conclusione di una procedura concorsuale
- che nella specie non era di particolare complessita', riguardando
una ditta individuale di non grande dimensione.
Eppure, nonostante la procedura concorsuale non si sia conclusa e
il credito dell'istante D'Aversa non sia stato interamente
soddisfatto, non e' proponibile la domanda di equa riparazione. In
tale situazione, originata dal vigente art. 4, legge n. 89/2001,
appaiono lese diverse norme della Costituzione.
3.1. Appare violato anzitutto l'art. 3 della Costituzione, in
quanto l'indennizzo puo' essere richiesto da chi lamenti l'eccessiva
durata di un processo presupposto che si e' almeno concluso, ma non
da chi lamenti l'eccessiva durata di un processo presupposto che
neppure si e' concluso, benche' in tale seconda situazione la lesione
del diritto alla ragionevole durata risulti ictu oculi piu' grave.
Ne' l'esigenza di consentire la valutazione unitaria del
pregiudizio mediante la cognizione della durata dell'intero processo
presupposto potrebbe giustificare la ravvisata discriminazione, nel
momento in cui la causa di improponibilita' della domanda sussiste
anche quando, come nella specie, risulti enorme (quasi 10 anni in
piu' del termine ragionevole) il ritardo gia' maturato nel processo
presupposto, e quest'ultimo abbia ad oggetto la mera attuazione del
diritto primario (pacifico nell'an e nel quantum) della lavoratrice
alla retribuzione, peraltro gia' richiesta sin dal 1993 nei confronti
dell'imprenditore in bonis.
3.2. Appare poi violato l'art. 111 cpv. della Costituzione, in
quanto il diritto di agire per l'equa riparazione costituisce ormai
una forma di attuazione indiretta del diritto alla ragionevole durata
del processo presupposto.
3.3. Appare infine violato l'art. 117 della Costituzione,
relativo al rispetto da parte della legislazione dei vincoli
derivanti dall'art. 6, comma primo della Convenzione EDU, che prevede
il diritto delle parti all'esame della loro causa «entro un termine
ragionevole».
Indubbiamente, l'obbligo fondamentale degli Stati aderenti alla
Convenzione EDU e' di garantire, attraverso appropriate misure
organizzative e legislative, il diritto alla ragionevole durata dei
processi. La previsione di specifici rimedi indennitari in caso di
violazione di tale diritto non e' di per se' doverosa per le
legislazioni nazionali.
Cio' nonostante, l'introduzione del rimedio c.d. Pinto quale
forma di attuazione del principio di sussidiarieta' nella tutela del
diritto all'indennizzo non e' guardata con sfavore dalla Corte EDU, e
puo' anzi essere intesa come espressione di una linea di tendenza di
piu' largo respiro. Cio' e' confermato dalle due sentenze emesse in
data 31 maggio 2012 nei casi (rispettivamente n. 19488/09 e 53126/07)
Garcia Cancio contro Germania e Taron contro Germania, nei quali la
richiesta di indennizzo del danno da eccessiva durata e' stata
rimessa dalla Corte EDU alla giurisdizione interna, attesa l'entrata
in vigore in Germania, il 3 dicembre 2011, di una legge avente
finalita' analoghe alla nostra legge n. 89/2001.
In tale contesto, il rimedio Pinto ha senso se e' dotato del
carattere dell'effettivita', e cioe' se consente la massima
conformazione possibile del giudice nazionale alle regole della
Convenzione EDU come interpretata dalla Corte di Strasburgo.
L'obbligo di conformazione, e quindi di tendenziale coincidenza tra
l'area della legge Pinto e la giurisprudenza di Strasburgo, e' stato
affermato dalla nostra Cassazione a partire dalle sentenze delle
Sezioni unite civili n. 1338/04, n. 1339/04 e n. 1340/04, ed ancora
di recente e' stato ribadito da Cass. civ. 21652/12, che alla luce
dell'art. 34 della Convenzione ha escluso l'indennizzo da eccessiva
durata in favore della parte processuale che sia ente pubblico.
Al contrario, la legge si pone in contrasto con il vincolo
convenzionale allorche' il suo adempimento risulta solo apparente
perche' privo del requisito dell'effettivita', che la giurisprudenza
di Strasburgo costantemente richiede.
A titolo meramente esemplificativo, si ricordano le sentenze,
rese in relazione a diritti convenzionali diversi da quello alla
ragionevole durata del processo:
a) Artico contro Italia del 13 maggio 1980, nel cui paragrafo 33
e' detto che «La Cour rappelle que le but de la Convention consiste
a' proteger des droits non pas theoriques on illusoires, mais
concrets et effectifs»;
b) Ramsey contro Cipro e Russia del 7 gennaio 2010, sull'obbligo
di indagini statali efficaci nei casi di human trafficking, nel cui
paragrafo 275 della parte motiva e' detto che «Finally, the Court
emphasises that the object and purpose of the Convention, as an
instrument for the protection of individual human beings, requires
that its provisions be interpreted and applied so as to make its
safeguards practical and effective (see, inter alia, Soering v. the
United Kingdom, 7 July 1989, § 87, Series A no. 161; and Artico v.
Italy, 13 May 1980, § 33)»;
e) Torreggiani contro Italia dell'8 gennaio 2013, nel cui
dispositivo, al punto 4, viene fissato al nostro Paese il termine di
un anno per «istituire un ricorso o un insieme di ricorsi interni
effettivi idonei ad offrire una riparazione adeguata e sufficiente in
caso di sovraffollamento carcerario, e cio' conformemente ai principi
della Convenzione come stabiliti nella giurisprudenza della Corte».
3.3.1. In conclusione, le modifiche della legge n. 89/2001 si
giustificano rispetto all'art. 117 della Costituzione solo se
conservano o accrescono l'effettivita' del rimedio indennitario, la
sua conformita' alle regole della Convenzione e alla giurisprudenza
di Strasburgo.
La contestata modifica dell'art. 4, legge n. 89/2001 ha invece
drasticamente soppresso tale conformita' in relazione ai processi
presupposti non ancora definiti, il cui eccessivo ritardo consente
oggi alla parte danneggiata solo di rivolgersi alla Corte EDU per
l'indennizzo, nonostante in casi come quello della lavoratrice
D'Aversa il ritardo maturato sia gravissimo e colpisca il diritto
primario alla retribuzione.
Ne' la soppressione di tale facolta' di azione in relazione ai
processi presupposti ancora pendenti puo' correlarsi a un eventuale
ridimensionamento del problema della eccessiva durata dei processi,
che rimane tuttora un problema strutturale del nostro Paese.
Non e' infine possibile un'interpretazione convenzionalmente
orientata, perche', come si e' visto al precedente punto 2, la
finalita' del nuovo art. 4, legge n. 89/2001 e' univocamente quella
di impedire la proposizione della domanda di equa riparazione
relativa a giudizio presupposto ancora pendente.