ha pronunciato la seguente 
 
                              SENTENZA 
 
    nei giudizi di legittimita' costituzionale degli artt. 2, commi 1
e 2, 3 e 8, nonche' del titolo della legge della  Regione  Liguria  3
agosto 2012, n. 26 (Modalita'  di  erogazione  dei  farmaci  e  delle
preparazioni  galeniche  a  base  di   cannabinoidi   per   finalita'
terapeutiche), e dell'art. 5, comma  2,  della  legge  della  Regione
Veneto  28  settembre  2012,  n.  38  (Disposizioni   relative   alla
erogazione dei medicinali e dei preparati galenici magistrali a  base
di cannabinoidi per finalita' terapeutiche), promossi dal  Presidente
del Consiglio dei ministri con ricorsi notificati il 5 ottobre e il 4
dicembre 2012, depositati in  cancelleria  il  10  ottobre  e  il  14
dicembre 2012 ed iscritti ai nn. 139 e 189 del registro ricorsi 2012. 
    Visto l'atto di costituzione della Regione Veneto; 
    udito  nell'udienza  pubblica  del  21  maggio  2013  il  Giudice
relatore Sabino Cassese; 
    uditi gli avvocati dello Stato Marina Russo e Gesualdo d'Elia per
il Presidente del Consiglio dei ministri e gli avvocati Luigi Manzi e
Daniela Palumbo per la Regione Veneto. 
 
                          Ritenuto in fatto 
 
    1. - Con ricorso notificato il 5 ottobre 2012 (reg. ric.  n.  139
del 2012) e depositato nella cancelleria della Corte  il  10  ottobre
2012, il Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  rappresentato  e
difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, ha impugnato  gli  artt.
2, commi 1 e 2, 3 e 8, nonche' il titolo della  legge  della  Regione
Liguria 3 agosto 2012, n. 26 (Modalita' di erogazione dei  farmaci  e
delle preparazioni galeniche a base  di  cannabinoidi  per  finalita'
terapeutiche), per  violazione  dell'art.  117,  terzo  comma,  della
Costituzione. 
    1.1. - L'art. 2 della legge della  Regione  Liguria  -  rubricato
«Titolarita' e modalita' di prescrizione» - stabilisce, al  comma  1,
che «i derivati della cannabis, sotto forma di specialita' medicinali
o di preparati galenici magistrali,  possono  essere  prescritti  dal
medico   specialista   delle   seguenti   discipline:   anestesia   e
rianimazione, oncologia e neurologia» e, al comma 2, che  «i  farmaci
cannabinoidi sono a carico del Servizio Sanitario  Regionale  e  sono
prescritti  dai  medici  di  medicina  generale,  previa  indicazione
terapeutica formulata dai medici specialisti di cui al  comma  1.  In
tale indicazione  lo  specialista  stabilisce  la  durata  del  piano
terapeutico e la sua ripetibilita'». 
    L'art. 3 della legge regionale impugnata -  rubricato  «Modalita'
di somministrazione e acquisto» - dispone: «l'inizio del  trattamento
puo' avvenire: a)  in ambito ospedaliero  e/o  in  strutture  a  esso
assimilabili, compresi day-hospital e ambulatori; i  farmaci  di  cui
all'articolo 2 sono acquistati dalla farmacia ospedaliera e  posti  a
carico  del  Servizio  Sanitario  Regionale  anche   nel   caso   del
prolungamento  della  cura  dopo  la  dimissione  del  paziente.   Le
strutture di ricovero ospedaliero accreditato devono assistere i loro
medici nella reperibilita' dei suddetti farmaci e, se  sprovviste  di
farmacia,  assisterli  nell'ottenere  i  farmaci  da   una   farmacia
ospedaliera o territoriale o fornita di laboratorio per  preparazioni
magistrali, con cui  devono  intrattenere  rapporti  di  convenzione;
b) in ambito  domiciliare,  in  caso  di  cura  realizzata  con  tali
modalita', utilizzando farmaci esteri importati;  il  farmacista  del
servizio pubblico consegna direttamente i farmaci importati al medico
o al paziente, dietro pagamento del solo prezzo  di  costo  richiesto
dal produttore e  delle  spese  accessorie  riportate  nella  fattura
estera. Nel caso di preparazioni galeniche  magistrali  per  utilizzo
extra-ospedaliero fornite da farmacie  private  su  presentazione  di
prescrizione del medico specialista di cui all'articolo 2,  la  spesa
per la terapia e' a carico  del  paziente  quando  e'  prescritta  su
ricettario bianco. La spesa resta a  carico  del  Servizio  Sanitario
Regionale solo qualora il medico che  fa  la  prescrizione  sia  alle
dipendenze  del  servizio  pubblico  e  utilizzi  il  ricettario  del
Servizio Sanitario Regionale per la prescrizione magistrale». 
    L'art. 8 della medesima  legge  -  rubricato  «Risparmi  a  medio
termine» - prevede che «ai fini della fornitura al Servizio Sanitario
Regionale,  la  Giunta  regionale  attiva  una  convenzione  con   lo
Stabilimento  Chimico  Farmaceutico  Militare  di  Firenze   per   la
produzione e lavorazione di Cannabis medicinale coltivata in Italia o
con  altro  soggetto  dotato  delle  medesime   autorizzazioni   alla
produzione di principi attivi stupefacenti a fini medici». 
    1.2. - Il Presidente del  Consiglio  dei  ministri  ha  sollevato
cinque questioni, riguardanti diverse disposizioni della legge  della
Regione Liguria n. 26 del 2012, tutte ritenute  in  contrasto  con  i
principi fondamentali della normativa statale in  materia  di  tutela
della salute, con conseguente violazione dell'art. 117, terzo  comma,
Cost. 
    1.2.1. - In primo luogo, il  titolo  della  legge  della  Regione
Liguria n. 26 del 2012, nonche' gli artt. 2, comma 1, e 3,  comma  1,
lettera b), violerebbero l'art. 117, terzo comma,  Cost.,  in  quanto
farebbero «generico  riferimento  alle  "preparazioni  galeniche"»  e
ometterebbero «di chiarire se, con tali parole, si intenda  riferirsi
alle "formule magistrali"»,  ponendosi  cosi'  in  contrasto  con  il
principio desumibile dall'art. 3, comma  1,  lettere  a)  e  b),  del
decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, recante «Attuazione della
direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad
un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano, nonche'
della direttiva 2003/94/CE», che distingue tra «formule magistrali» e
«formule officinali» e prevede, per queste due tipologie  di  formule
galeniche, un regime differenziato. Ne deriverebbe  «il  rischio  che
determinate sostanze (quali i derivati della cannabis), per le  quali
il legislatore ha previsto l'applicazione  di  uno  specifico  regime
(quello, appunto, delle «formule  magistrali»)  si  sottraggano  allo
stesso». 
    1.2.2. - In secondo luogo, l'art. 2, commi 1  e  2,  della  legge
regionale  impugnata  violerebbe  l'art.  117,  terzo  comma,  Cost.,
perche'  detterebbe   misure   in   materia   di   qualificazione   e
classificazione  dei  farmaci,  nonche'  di   «regolamentazione   del
relativo regime di dispensazione - compres[i] l'individuazione  degli
specialisti  abilitati  a  prescriverli  [e]  i   relativi   impieghi
terapeutici», ponendosi in contrasto  «con  i  principi  fondamentali
della  legislazione  statale  in  materia  di  tutela  della   salute
disposti, in particolare, dalle norme di cui ai titoli III, IV  e  VI
del d.lg. n. 219 del 2006». 
    1.2.3. - In terzo luogo, l'art. 3, comma  1,  lettera  a),  della
legge della Regione Liguria n. 26 del  2012  violerebbe  l'art.  117,
terzo comma, Cost., per contrasto con i principi  fondamentali  della
normativa statale in materia di tutela della salute,  perche',  nello
stabilire «che  le  strutture  di  ricovero  ospedaliero  accreditato
debbano  intrattenere  rapporti  di  convenzione  con   le   farmacie
ospedaliere o territoriali o fornite di laboratorio per  preparazioni
magistrali», detterebbe una disciplina difforme da  quella  contenuta
nelle «Norme di buona preparazione dei medicinali in farmacia, di cui
alla Farmacopea Ufficiale  XII»,  che  -  adottata  con  decreto  del
Ministro della salute del 3 dicembre 2008 - «non prevede tali tipi di
convenzioni». 
    1.2.4. - In quarto luogo, l'art. 3, comma 1,  lettera  b),  della
legge  regionale  impugnata  -  nel  disporre  che   «nel   caso   di
preparazioni  galeniche  magistrali  per  utilizzo  extra-ospedaliero
fornite da farmacie private  su  presentazione  di  prescrizione  del
medico specialista di cui all'articolo 2, la spesa per la terapia  e'
a carico del paziente quando e' prescritta su ricettario  bianco»,  e
che «la spesa resta a carico del Servizio  Sanitario  Regionale  solo
qualora il medico che fa la  prescrizione  sia  alle  dipendenze  del
servizio pubblico e utilizzi il  ricettario  del  servizio  sanitario
regionale per la prescrizione magistrale» -  violerebbe  l'art.  117,
terzo comma, Cost., per contrasto con i principi  fondamentali  della
normativa statale  in  materia  di  tutela  della  salute  desumibili
dall'art. 89 del d.lg. n. 219 del 2006, «secondo cui la  prescrizione
medica deve essere effettuata con  ricetta  da  rinnovare  volta  per
volta», nonche'  dal  decreto  del  Ministro  dell'economia  e  delle
finanze  17  maggio  2008,  che,  «nel  disciplinare  il  modello  di
ricettario a carico del sistema sanitario nazionale, non contempla il
rimborso  delle  preparazioni  magistrali  estemporanee   a   livello
nazionale, ma - eventualmente - solo il rimborso di prodotti galenici
o integrativi inclusi nel Prontuario regionale [...], previsione  non
applicabile alla fattispecie in esame, che [...] concerne le  formule
magistrali». 
    1.2.5. - In quinto luogo, l'art. 8 della legge  regionale  n.  26
del 2012 - nel  prevedere  l'attivazione  di  una  convenzione  della
Giunta regionale con lo Stabilimento chimico farmaceutico militare di
Firenze o «con altro soggetto dotato  delle  medesime  autorizzazioni
alla produzione di principi attivi stupefacenti a fini medici» per la
produzione e lavorazione di cannabis medicinale coltivata in Italia -
violerebbe l'art. 117,  terzo  comma,  Cost.,  per  contrasto  con  i
principi fondamentali della normativa statale in  materia  di  tutela
della salute, in quanto lo Stabilimento chimico farmaceutico militare
di Firenze non sarebbe in possesso  delle  autorizzazioni  prescritte
dalla  legge  per  la  produzione  di  principi  attivi  e   per   la
fabbricazione di stupefacenti. 
    1.3. - La Regione Liguria non si e' costituita in giudizio. 
    2. - Con ricorso notificato il 4 dicembre 2012 (reg. ric. n.  189
del 2012) e depositato  nella  cancelleria  di  questa  Corte  il  14
dicembre  2012,   il   Presidente   del   Consiglio   dei   ministri,
rappresentato e  difeso  dall'Avvocatura  generale  dello  Stato,  ha
impugnato l'art. 5, comma 2, della  legge  della  Regione  Veneto  28
settembre 2012, n. 38  (Disposizioni  relative  alla  erogazione  dei
medicinali e dei preparati galenici magistrali a base di cannabinoidi
per finalita' terapeutiche),  per  violazione  dell'art.  117,  terzo
comma, della Costituzione. 
    2.1.  -  L'art.  5  della  predetta  legge  regionale,  rubricato
«Convenzioni e attivita' sperimentali», stabilisce, al comma  1,  che
«la Giunta regionale puo' stipulare convenzioni con i  centri  e  gli
istituti autorizzati ai sensi della normativa statale alla produzione
o alla preparazione dei medicinali cannabinoidi» e, al comma  2,  che
«la Giunta regionale, ai  fini  della  presente  legge  e  anche  per
ridurre il costo dei medicinali cannabinoidi  importati  dall'estero,
e' autorizzata ad avviare azioni sperimentali  o  specifici  progetti
pilota con il Centro per la ricerca per  le  colture  industriali  di
Rovigo, con lo Stabilimento chimico farmaceutico militare di  Firenze
o con altri soggetti autorizzati, secondo  la  normativa  vigente,  a
produrre medicinali cannabinoidi». 
    2.2. - Ad avviso del Presidente del Consiglio  dei  ministri,  la
disposizione censurata violerebbe l'art. 117, terzo comma, Cost., per
contrasto con i principi  fondamentali  della  normativa  statale  in
materia di tutela della salute e, in particolare,  con  il  combinato
disposto degli artt. 50 e 54, comma 2, del d.lgs. n.  219  del  2006,
che richiede, per la produzione di sostanze  attive  utilizzate  come
materie prime per la  produzione  di  medicinali,  l'acquisizione  di
un'autorizzazione dell'Agenzia  italiana  del  farmaco,  nonche'  con
l'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990,
n. 309 (Testo unico  delle  leggi  in  materia  di  disciplina  degli
stupefacenti   e   sostanze   psicotrope,   prevenzione,    cura    e
riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza), che,  a  sua
volta, prescrive l'autorizzazione dell'Ufficio centrale  stupefacenti
del Ministero della salute per  la  produzione,  la  fabbricazione  e
l'impiego di sostanze  stupefacenti.  La  disposizione  censurata  si
porrebbe in contrasto con tali norme,  in  quanto  autorizzerebbe  la
Giunta regionale a stipulare convenzioni con soggetti - il Centro per
la ricerca per le colture industriali di  Rovigo  e  lo  Stabilimento
chimico farmaceutico militare di Firenze -  attualmente  privi  delle
autorizzazioni prescritte dalla normativa statale  e,  in  tal  modo,
introdurrebbe «una sostanziale autorizzazione  ex  lege,  che  eccede
dalle competenze regionali in materia». 
    2.3. - Con atto depositato nella cancelleria il 14 gennaio  2013,
si e' costituita in giudizio la  Regione  Veneto,  chiedendo  che  la
Corte dichiari la questione inammissibile o non fondata. 
    2.3.1. - In via preliminare, la difesa regionale afferma  che  il
ricorso sarebbe inammissibile «per evidente  incongruenza  giuridica,
poiche' la formulazione della  norma  impugnata  e'  attualmente  del
tutto   inidonea   a   generare   un    vulnus    alle    prerogative
costituzionalmente garantite allo Stato». La  disposizione  contenuta
nell'art. 5, comma 2, della legge della Regione Veneto n. 38 del 2012
sarebbe strettamente collegata alla previsione dettata  dal  comma  1
dello stesso  articolo  -  secondo  cui  «la  Giunta  regionale  puo'
stipulare convenzioni con i centri  e  gli  istituti  autorizzati  ai
sensi della normativa statale alla produzione o alla preparazione dei
medicinali cannabinoidi» -  cosicche'  «la  facolta'  consentita  dal
comma 1 di stipulare convenzioni  con  gli  istituti  autorizzati  ai
sensi della normativa vigente  rimane  una  mera  facolta'  anche  in
riferimento al comma  2,  relativamente  alle  sperimentazioni  e  ai
progetti  pilota».  Di  conseguenza,  il  «taglio  ipotetico»   della
disposizione impugnata ne escluderebbe «radicalmente il carattere  di
immediata lesivita'». 
    2.3.2. - Nel merito, la Regione Veneto sostiene  che  la  censura
non  e'  fondata,  in  quanto  basata  su  un   erroneo   presupposto
interpretativo, frutto di una  incompleta  ricostruzione  del  quadro
normativo di riferimento. 
    Il richiamo  testuale  al  rispetto  della  normativa  statale  -
contenuto tanto nell'art. 1, comma 1, quanto nell'art. 5, commi  1  e
2, della legge della Regione Veneto n. 38 del 2012 - rappresenterebbe
«il dato inconfutabile della volonta'  regionale  di  riconoscere  la
potesta' dello Stato in subjecta materia e di  volere  conformare  la
propria  legislazione   a   quella   statale»,   mentre   «cio'   che
correttamente rimane espressione dell'autonomia regionale [...] e' la
facolta' di attivare il progetto o avviare le sperimentazioni  con  i
soggetti individuati», fermo restando  che  tali  soggetti  «dovranno
ovviamente  essere  in  possesso  delle  necessarie  autorizzazioni».
Pertanto,  secondo  la  difesa  regionale,  il  ricorrente,  «laddove
eccepisce una presunta carenza di autorizzazioni, adombra una lesione
meramente eventuale di prerogative costituzionalmente tutelate»,  che
potrebbe emergere soltanto  «in  relazione  alla  strutturazione  del
rapporto  convenzionale   di   cui   si   tratta   e,   si   ritiene,
successivamente alla stipula degli atti», allorche' sarebbe  comunque
possibile ricorrere alle autorita' giudiziarie competenti. 
 
                       Considerato in diritto 
 
    1. - Il Presidente del Consiglio dei ministri, con  due  ricorsi,
notificati  il  5  ottobre  e  il  4  dicembre  2012,  depositati  in
cancelleria il 10 ottobre e il 14 dicembre 2012 ed  iscritti  ai  nn.
139 e 189  del  registro  ricorsi  2012,  ha  proposto  questioni  di
legittimita' costituzionale, rispettivamente, degli artt. 2, commi  1
e 2, 3 e 8, nonche' del titolo della legge della  Regione  Liguria  3
agosto 2012, n. 26 (Modalita'  di  erogazione  dei  farmaci  e  delle
preparazioni  galeniche  a  base  di   cannabinoidi   per   finalita'
terapeutiche), e dell'art. 5, comma  2,  della  legge  della  Regione
Veneto  28  settembre  2012,  n.  38  (Disposizioni   relative   alla
erogazione dei medicinali e dei preparati galenici magistrali a  base
di  cannabinoidi  per  finalita'  terapeutiche).  Tali  disposizioni,
riguardanti la disciplina delle modalita' di erogazione dei farmaci e
delle preparazioni galeniche a base  di  cannabinoidi  per  finalita'
terapeutiche, sono tutte  censurate  per  violazione  dell'art.  117,
terzo comma, della Costituzione, in quanto ritenute in contrasto  con
principi fondamentali della normativa statale in  materia  di  tutela
della salute. 
    2. - Le  questioni  proposte  sono  riferite  a  leggi  regionali
riguardanti  lo  stesso  oggetto  e  parzialmente   coincidenti   nel
contenuto. Quindi, «in  ragione  dell'omogeneita'  della  materia,  i
ricorsi  devono  essere  riuniti  per  essere  decisi  con   un'unica
sentenza» (sentenza n. 213 del 2011). 
    3.  -  In   via   preliminare,   va   dichiarata   la   manifesta
inammissibilita' della censura con la quale  la  difesa  dello  Stato
impugna l'art. 3, comma 1, lettera  a),  della  legge  della  Regione
Liguria n. 26 del 2012. Tale disposizione, nello  stabilire  che  «le
strutture di ricovero ospedaliero  accreditato  debbano  intrattenere
rapporti di convenzione con le farmacie ospedaliere o territoriali  o
fornite  di  laboratorio  per  preparazioni  magistrali»,  violerebbe
l'art. 117, terzo comma, Cost., per contrasto «con le "Norme di buona
preparazione dei medicinali in  farmacia",  di  cui  alla  Farmacopea
Ufficiale XII», adottata con decreto del Ministro della salute del  3
dicembre 2008, che «non prevede tali tipi di convenzioni». 
    La censura e' manifestamente  inammissibile  per  la  genericita'
delle doglianze e la carente individuazione del parametro interposto.
A prescindere dalla natura giuridica della Farmacopea, il  ricorrente
non indica quale principio fondamentale della legislazione statale in
materia di tutela della  salute  sarebbe  leso  dalla  previsione  di
convenzioni tra le strutture di ricovero ospedaliero accreditato e le
farmacie, contenuta nella norma regionale  censurata.  Ne',  dato  il
tenore complessivo della censura, e' possibile ovviare a tale carenza
in via interpretativa, non essendo agevole individuare  un  principio
della legislazione statale che esplicitamente precluda alle  predette
strutture l'esercizio  della  facolta'  prevista  dalla  disposizione
impugnata (ex plurimis, sentenze n. 46, n. 26 e n. 8 del 2013). 
    4. - Nel merito delle altre censure, il Presidente del  Consiglio
dei ministri sostiene, in primo luogo,  che  il  titolo  della  legge
della Regione Liguria n. 26 del 2012, nonche' gli artt. 2, comma 1, e
3, comma 1, lettera b), violino l'art. 117, terzo  comma,  Cost.,  in
quanto farebbero «generico riferimento alle "preparazioni galeniche"»
e  ometterebbero  «di  chiarire  se,  con  tali  parole,  si  intenda
riferirsi alle "formule magistrali"». Ne deriverebbe la  lesione  del
principio desumibile dall'art. 3, comma  1,  lettere  a)  e  b),  del
decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, recante «Attuazione della
direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad
un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano, nonche'
della direttiva 2003/94/CE», che distingue tra «formule magistrali» e
«formule officinali» e prevede, per queste due tipologie  di  formule
galeniche, un regime  differenziato,  con  conseguente  «rischio  che
determinate sostanze (quali i derivati della cannabis), per le  quali
il legislatore ha previsto l'applicazione  di  uno  specifico  regime
(quello, appunto, delle «formule  magistrali»)  si  sottraggano  allo
stesso». 
    La censura non e' fondata. 
    E' vero che il titolo della legge della Regione Liguria n. 26 del
2012 fa generico riferimento a «preparazioni  galeniche»  a  base  di
cannabinoidi. Tuttavia, la disciplina complessiva contenuta  in  tale
legge,  per  la  parte  riguardante  le  formule  galeniche  (e,   in
particolare,  le  modalita'  di  prescrizione,   somministrazione   e
acquisto, previste dagli artt. 2 e 3), e' inequivocabilmente riferita
alle «formule magistrali» di cui all'art. 3, comma 1, lettera a), del
decreto legislativo n. 219 del 2006. Le disposizioni impugnate  fanno
esplicito  riferimento,  rispettivamente,  ai   «preparati   galenici
magistrali»  (art.  2,  comma  1)  e  alle  «preparazioni   galeniche
magistrali» (art. 3, comma 1, lettera b), mentre mancano nella  legge
richiami  alle  preparazioni  «officinali».   Sia   l'interpretazione
sistematica, sia  quella  letterale  conducono,  dunque,  a  ritenere
insussistente, sotto  il  profilo  indicato,  la  dedotta  violazione
dell'art. 117, terzo comma, Cost. 
    5. - Secondo la difesa dello Stato, l'art. 2, commi 1 e 2,  della
medesima legge della Regione Liguria n. 26 del 2012 - nello stabilire
che «i derivati della cannabis, sotto forma di specialita' medicinali
o di preparati galenici magistrali,  possono  essere  prescritti  dal
medico   specialista   delle   seguenti   discipline:   anestesia   e
rianimazione, oncologia e neurologia» (comma  1)  e  che  «i  farmaci
cannabinoidi sono a carico del Servizio Sanitario  Regionale  e  sono
prescritti  dai  medici  di  medicina  generale,  previa  indicazione
terapeutica formulata dai medici specialisti di cui al  comma  1.  In
tale indicazione  lo  specialista  stabilisce  la  durata  del  piano
terapeutico e la sua ripetibilita'» (comma  2)  -  violerebbe  l'art.
117, terzo comma, Cost. Tali previsioni invaderebbero  la  competenza
statale in materia di «qualificazione  e  [...]  classificazione  dei
farmaci»,  nonche'  di  «regolamentazione  del  relativo  regime   di
dispensazione  -  compres[i]   l'individuazione   degli   specialisti
abilitati a prescriverli [e] i relativi impieghi terapeutici»,  cosi'
ponendosi  in  contrasto   «con   i   principi   fondamentali   della
legislazione statale in materia di tutela della salute  disposti,  in
particolare, dalle norme di cui ai titoli III, IV e VI del  d.lg.  n.
219 del 2006». 
    5.1. - La censura e' fondata. 
    5.1.1.  -  Il  legislatore  statale,  nell'esercizio  della   sua
competenza concorrente in materia di tutela  della  salute,  e'  piu'
volte intervenuto per individuare i  principi  fondamentali  volti  a
regolare   le   modalita'   di   immissione   in   commercio   e   di
somministrazione dei farmaci. 
    L'art. 3, comma 1, del decreto-legge  17  febbraio  1998,  n.  23
(Disposizioni urgenti in materia di sperimentazioni cliniche in campo
oncologico e altre misure  in  materia  sanitaria),  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 8 aprile 1998, n. 94, stabilisce  che  «il
medico, nel prescrivere una specialita' medicinale o altro medicinale
prodotto industrialmente, si attiene alle  indicazioni  terapeutiche,
alle   vie   e   alle   modalita'   di   somministrazione    previste
dall'autorizzazione  all'immissione  in  commercio»,  ora  rilasciata
dall'Agenzia italiana del farmaco (AIFA). 
    Inoltre, l'art. 6  del  decreto  legislativo  n.  219  del  2006,
prevede, al comma 1, che nessun medicinale  puo'  essere  immesso  in
commercio sul territorio nazionale senza aver ottenuto la  prescritta
autorizzazione comunitaria o dell'Agenzia  italiana  del  farmaco,  e
specifica, al comma  2,  che,  quando  per  un  medicinale  e'  stata
rilasciata la  suddetta  autorizzazione,  «ogni  ulteriore  dosaggio,
forma farmaceutica, via di somministrazione e presentazione,  nonche'
le   variazioni   ed   estensioni   sono   ugualmente   soggetti   ad
autorizzazione ai sensi dello stesso comma 1». 
    L'art. 87 del decreto legislativo n. 219 del 2006,  poi,  precisa
che la classificazione del  medicinale  in  una  specifica  categoria
avviene   «[a]ll'atto   del    rilascio»    dell'autorizzazione    «o
successivamente, previa  nuova  valutazione  dell'AIFA».  Per  quanto
riguarda, in particolare,  i  medicinali  vendibili  al  pubblico  su
prescrizione di  specialisti  o  di  centri  ospedalieri,  l'art.  93
chiarisce che rientrano in tale categoria «i medicinali che,  sebbene
utilizzabili anche in  trattamenti  domiciliari,  richiedono  che  la
diagnosi sia effettuata in  ambienti  ospedalieri  o  in  centri  che
dispongono di mezzi di diagnosi adeguati, o che la diagnosi stessa e,
eventualmente, il controllo in corso di  trattamento  sono  riservati
allo specialista» (comma 1) e precisa che «i  medicinali  di  cui  al
comma 1 devono recare sull'imballaggio  esterno  o,  in  mancanza  di
questo, sul confezionamento primario, dopo  le  frasi:  "da  vendersi
dietro presentazione  di  ricetta  medica",  o  "da  vendersi  dietro
presentazione di ricetta medica  utilizzabile  una  sola  volta",  la
specificazione del tipo di struttura  o  di  specialista  autorizzato
alla prescrizione» (comma 2). 
    5.1.2. - Dalle disposizioni richiamate  si  ricava  il  principio
secondo cui la classificazione dei farmaci e la regolamentazione  del
relativo regime di dispensazione sono definite  dalle  leggi  statali
per garantire l'uniformita' sul territorio nazionale delle  modalita'
di prescrizione e impiego dei farmaci medesimi  (sentenza  n.  8  del
2011).  Le  disposizioni  statali,  a  loro  volta,   rinviano,   per
l'applicazione del principio, alle indicazioni di dettaglio contenute
nell'atto con il quale l'AIFA autorizza l'immissione in commercio del
farmaco o principio attivo. 
    Ne consegue che l'art. 2, commi 1 e 2, della legge della  Regione
Liguria n. 26 del 2012 viola l'art. 117, terzo comma, Cost., perche',
indicando i medici specialisti  abilitati  a  prescrivere  i  farmaci
cannabinoidi  e  definendo  le  relative  indicazioni   terapeutiche,
interferisce con la competenza dello Stato a individuare,  con  norme
di principio  tese  a  garantire  l'uniformita'  delle  modalita'  di
prescrizione dei medicinali nel territorio nazionale, gli specialisti
abilitati alla prescrizione del farmaco o principio attivo, nonche' i
relativi impieghi terapeutici. L'interferenza determina, in concreto,
un contrasto tra l'impugnato art. 2, commi 1 e 2,  e  le  indicazioni
contenute nell'atto - la determinazione n. 387  del  9  aprile  2013,
successiva alla proposizione del ricorso - con  il  quale  l'AIFA  ha
autorizzato   l'immissione   in   commercio   dell'unico   medicinale
cannabinoide presente nel mercato italiano. 
    Mentre, infatti, in base all'art.  2  della  legge  regionale,  i
sanitari abilitati alla prescrizione sono i medici specialisti  delle
discipline «anestesia e rianimazione, oncologia e neurologia»  e  gli
stessi medici  sono  abilitati  a  stabilire  «la  durata  del  piano
terapeutico e la sua  ripetibilita'»,  la  richiamata  determinazione
dell'AIFA, invece, classifica il medicinale, ai fini della fornitura,
come  «medicinale  soggetto  a  prescrizione  medica  limitativa,  da
rinnovare volta per volta, vendibile al pubblico su  prescrizione  di
centri ospedalieri o di specialisti - neurologo», e ne  definisce  le
indicazioni terapeutiche, stabilendo che il medicinale  medesimo  «e'
indicato come trattamento per alleviare i sintomi in pazienti  adulti
affetti da spasticita' da  moderata  a  grave  dovuta  alla  sclerosi
multipla (SM) che non hanno  manifestato  una  risposta  adeguata  ad
altri medicinali antispastici e che hanno mostrato  un  miglioramento
clinicamente significativo dei sintomi associati alla spasticita' nel
corso di un periodo di prova iniziale della terapia». 
    5.2. - In considerazione della inscindibile  connessione  con  le
disposizioni contenute nell'art. 2, commi 1 e 2,  della  legge  della
Regione Liguria n. 26 del 2012, va  dichiarata,  altresi',  ai  sensi
dell'art.  27  della  legge  11  marzo  1953,  n.  87  (Norme   sulla
costituzione  e  sul  funzionamento  della   Corte   costituzionale),
l'illegittimita' in via  consequenziale  di  due  disposizioni  della
medesima legge regionale: l'art.  2,  comma  3,  secondo  cui  «hanno
possibilita' di prescrizione anche i medici specialisti operanti  nei
Centri di cure palliative pubblici  e  convenzionati»,  e  l'art.  3,
comma 1, lettera b), secondo periodo, limitatamente alle  parole  «su
presentazione  di  prescrizione  del  medico   specialista   di   cui
all'articolo 2». 
    6. - Ad avviso del Presidente del Consiglio dei ministri,  l'art.
3, comma 1, lettera b), della legge della Regione Liguria n.  26  del
2012 violerebbe l'art. 117, terzo comma, Cost., per contrasto  con  i
principi fondamentali della normativa statale in  materia  di  tutela
della salute desumibili dall'art. 89 del decreto legislativo  n.  219
del 2006, «secondo cui la prescrizione medica deve essere  effettuata
con ricetta da rinnovare volta per volta», nonche'  dal  decreto  del
Ministro dell'economia e delle finanze  17  maggio  2008,  che,  «nel
disciplinare il modello di ricettario a carico del sistema  sanitario
nazionale, non contempla il rimborso  delle  preparazioni  magistrali
estemporanee a livello  nazionale,  ma  -  eventualmente  -  solo  il
rimborso di prodotti galenici o integrativi  inclusi  nel  Prontuario
regionale [...],  previsione  non  applicabile  alla  fattispecie  in
esame, che [...] concerne le formule magistrali». 
    La censura non e' fondata. 
    Innanzitutto, la disposizione regionale  impugnata  non  lede  il
principio, ricavabile dall'art. 89 del decreto legislativo n. 219 del
2006, secondo cui «la prescrizione medica deve essere effettuata  con
ricetta da rinnovare volta per volta». L'art. 3, comma 1, lettera b),
della legge regionale - stabilendo  che  «nel  caso  di  preparazioni
galeniche magistrali per utilizzo extra-ospedaliero [...],  la  spesa
per la terapia e' a carico  del  paziente  quando  e'  prescritta  su
ricettario bianco», mentre «la spesa  resta  a  carico  del  Servizio
Sanitario Regionale solo qualora il medico che fa la prescrizione sia
alle dipendenze del servizio pubblico e utilizzi  il  ricettario  del
Servizio Sanitario Regionale per la  prescrizione  magistrale»  -  si
limita  a  prospettare  l'alternativa   tra   prescrizione   mediante
ricettario del Servizio Sanitario Regionale e  prescrizione  mediante
ricettario bianco al solo fine dell'attribuzione  dell'onere  per  la
prestazione sanitaria.  La  disposizione,  dunque,  non  riguarda  la
ripetibilita' della prescrizione medica. Resta fermo, infatti, quanto
stabilito dall'art. 89 del  decreto  legislativo  n.  219  del  2006,
relativo a «medicinali soggetti a prescrizione da rinnovare volta per
volta»: in base  al  comma  5  di  tale  disposizione,  affinche'  la
prescrizione sia non ripetibile, e'  sufficiente  che  dalla  ricetta
risulti, «stampata o apposta con timbro, la  chiara  indicazione  del
medico prescrivente e della struttura da cui lo stesso dipende» e che
la ricetta stessa non sia priva «della data, della firma del medico e
dei dati relativi alla esenzione» (art. 89, comma 5). 
    Neppure sussiste l'asserito contrasto con i  principi  desumibili
dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 17 maggio 2008
(Revisione del decreto ministeriale 18  maggio  2004,  attuativo  del
comma 2 dell'articolo 50 della legge  n.  326  del  2003  -  Progetto
tessera sanitaria, concernente il  modello  di  ricettario  medico  a
carico del Servizio sanitario nazionale). Le previsioni ivi contenute
non riguardano le modalita' di prescrizione dei medicinali, bensi' le
caratteristiche del  «modello  di  ricettario  medico  a  carico  del
Servizio  sanitario  nazionale»  (come  chiarisce   il   titolo   del
provvedimento) e  le  modalita'  di  compilazione  dello  stesso.  In
ragione del diverso oggetto, da tale disciplina non si  ricava  alcun
motivo di contrasto con la norma impugnata, anche perche'  si  tratta
di  disposizioni  di  dettaglio  non  qualificabili  come  norme   di
principio nel senso di cui all'art. 117, terzo comma, Cost. 
    7. - Il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato l'art.
5, comma 2, della legge della Regione  Veneto  n.  38  del  2012  per
violazione dell'art. 117, terzo comma, Cost.,  in  quanto  imporrebbe
alla Giunta regionale di stipulare  convenzioni  con  soggetti  -  il
Centro per la ricerca per le  colture  industriali  di  Rovigo  e  lo
Stabilimento chimico farmaceutico militare di Firenze  -  attualmente
privi delle autorizzazioni prescritte dalla normativa statale  e,  in
tal modo, attuerebbe «una sostanziale  autorizzazione  ex  lege,  che
eccede dalle competenze regionali in  materia»,  cosi'  ponendosi  in
contrasto con i principi fondamentali desumibili dalle norme  statali
che disciplinano  il  regime  autorizzatorio  per  la  produzione  di
principi attivi stupefacenti a fini medici (artt. 50 e 54,  comma  2,
del decreto legislativo n. 219 del 2006 e art.  17  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n.  309,  recante  «Testo
unico delle leggi in  materia  di  disciplina  degli  stupefacenti  e
sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei  relativi
stati di tossicodipendenza»). 
    La censura non e' fondata. 
    Nel disporre che la Giunta regionale «e' autorizzata  ad  avviare
azioni sperimentali o specifici progetti pilota con il Centro per  la
ricerca per le colture industriali di  Rovigo,  con  lo  Stabilimento
chimico  farmaceutico  militare  di  Firenze  o  con  altri  soggetti
autorizzati, secondo la  normativa  vigente,  a  produrre  medicinali
cannabinoidi», l'impugnato art. 5, comma 2,  non  obbliga  la  Giunta
regionale ad avviare azioni sperimentali o specifici progetti  pilota
per la produzione di medicinali cannabinoidi, ma  riconosce  in  capo
alla stessa una mera facolta'. Tali azioni e progetti,  inoltre,  non
si fondano su una  autorizzazione  ex  lege,  poiche'  e'  la  stessa
disposizione a stabilire che  la  Regione  possa  realizzarli  con  i
predetti  istituti  di  Rovigo  e  Firenze  o  con   altri   comunque
autorizzati  «secondo  la  normativa  vigente»,   lasciando,   cosi',
impregiudicata,  perche'  estranea  alla  competenza  regionale,   la
questione relativa al procedimento di autorizzazione alla  produzione
di principi attivi stupefacenti a fini medici. 
    La  non  lesivita'  della  normativa   regionale   censurata   e'
confermata dal comma 1 dello  stesso  art.  5,  che,  per  un  verso,
stabilisce in termini generali che la stipulazione di convenzioni per
la produzione o preparazione dei medicinali cannabinoidi e' una  mera
facolta' («la Giunta regionale puo' stipulare  convenzioni»)  e,  per
l'altro, precisa che tale facolta' va  esercitata  nel  rispetto  del
regime  autorizzatorio  statale,  ossia  stipulando  convenzioni  con
centri e istituti «autorizzati ai sensi della normativa statale  alla
produzione o alla preparazione dei medicinali cannabinoidi». 
    8. - Analoga censura e' stata sollevata dalla difesa dello  Stato
nei confronti dell'art. 8 della legge della Regione Liguria n. 26 del
2012. Tale disposizione, prevedendo l'attivazione di una  convenzione
della Giunta  regionale  con  lo  Stabilimento  chimico  farmaceutico
militare di Firenze o  «con  altro  soggetto  dotato  delle  medesime
autorizzazioni alla produzione di principi attivi stupefacenti a fini
medici» per  la  produzione  e  lavorazione  di  Cannabis  medicinale
coltivata in Italia, violerebbe l'art. 117,  terzo  comma,  Cost.  Ne
deriverebbe  il  contrasto  con   i   principi   fondamentali   della
legislazione   statale   che   disciplinano   il   procedimento    di
autorizzazione alla produzione di principi attivi stupefacenti a fini
medici, in quanto la  norma  impugnata  sembrerebbe  surrettiziamente
introdurre una autorizzazione ex lege. 
    La censura e' fondata. 
    In primo luogo, la previsione secondo cui  «la  Giunta  regionale
attiva una convenzione» non subordina la  stipula  della  convenzione
all'acquisizione delle  necessarie  autorizzazioni  prescritte  dalla
legislazione statale. 
    In secondo luogo, l'art. 8 impugnato  consente  l'attivazione  di
una convenzione con lo Stabilimento chimico farmaceutico militare  di
Firenze o «con altro soggetto dotato  delle  medesime  autorizzazioni
alla produzione di  principi  attivi  stupefacenti  a  fini  medici».
Poiche' il predetto istituto di Firenze non risulta  avere  acquisito
le autorizzazioni  che,  in  base  alla  legislazione  statale,  sono
necessarie alla produzione di principi  attivi  stupefacenti  a  fini
medici - essendo l'istituto attualmente autorizzato, come  rileva  la
difesa  dello  Stato,  soltanto  alla  «produzione  di  alcune  forme
farmaceutiche e  non  di  principi  attivi»  -  il  riferimento  alle
«medesime» autorizzazioni, letteralmente inteso, induce ad  ammettere
che la Regione possa  stipulare  convenzioni  per  la  produzione  di
principi attivi stupefacenti a fini medici  con  istituti  sprovvisti
della specifica autorizzazione  dell'Agenzia  italiana  del  farmaco,
prevista dal combinato disposto degli artt. 50 e  54,  comma  2,  del
decreto legislativo n. 219 del 2006. 
    La disposizione regionale si pone, cosi',  in  contrasto  con  la
disciplina  autorizzatoria  statale,  che  rientra  tra  i   principi
fondamentali in materia di  tutela  della  salute,  essendo  posta  a
garanzia di un diritto fondamentale della persona  (sentenza  n.  253
del  2009).  Va,  conseguentemente,  dichiarata   la   illegittimita'
costituzionale dell'art. 8 della legge della Regione  Liguria  n.  26
del 2012 per violazione dell'art. 117, terzo comma, Cost.