ha pronunciato la seguente 
 
                              SENTENZA 
 
    nel giudizio di legittimita'  costituzionale  della  legge  della
Regione Toscana 31 luglio  2012,  n.  45  (Agevolazioni  fiscali  per
favorire, sostenere e valorizzare  la  cultura  ed  il  paesaggio  in
Toscana), promosso dal Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  con
ricorso notificato il 4-8 ottobre  2012,  depositato  in  cancelleria
l'11 ottobre 2012 ed iscritto al n. 142 del registro ricorsi 2012. 
    Visto l'atto di costituzione della Regione Toscana; 
    udito  nell'udienza  pubblica  del  21  maggio  2013  il  Giudice
relatore Alessandro Criscuolo; 
    uditi l'avvocato dello Stato Vincenzo Nunziata per il  Presidente
del Consiglio dei ministri e l'avvocato  Marcello  Cecchetti  per  la
Regione Toscana. 
 
                          Ritenuto in fatto 
 
    1.- Il Presidente del Consiglio  dei  ministri,  rappresentato  e
difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, con  ricorso  presentato
per la notifica il 4 ottobre 2012,  pervenuto  all'ente  destinatario
l'8 ottobre 2012 e depositato nella Cancelleria di questa Corte  l'11
ottobre  2012,  ha  promosso  nei  confronti  della  Regione  Toscana
questione di legittimita' costituzionale  della  legge  regionale  31
luglio 2012, n. 45 (Agevolazioni fiscali per  favorire,  sostenere  e
valorizzare la cultura ed il paesaggio in  Toscana),  pubblicata  nel
Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 43 dell'8 agosto 2012. 
    Il ricorrente osserva che detta legge, dopo avere stabilito,  con
gli articoli 1, 2 e 3, agevolazioni fiscali a  vantaggio  di  persone
giuridiche private che effettuino erogazioni liberali  in  favore  di
soggetti pubblici o privati impegnati in progetti  di  valorizzazione
del patrimonio paesaggistico e culturale, con l'art.  4  ha  disposto
che detta agevolazione  fiscale  consista  in  un  credito  d'imposta
sull'IRAP (Imposta Regionale sulle Attivita' Produttive), pari al  20
per cento delle erogazioni liberali destinate in favore dei  soggetti
beneficiari dei finanziamenti. 
    Tali disposizioni, nonche' l'art. 5 (riguardante  il  regolamento
attuativo e la convenzione con l'Agenzia delle entrate) e gli artt. 6
e 7 (relativi alla norma finanziaria  e  alla  relazione  riguardante
l'attuazione della legge), esulerebbero dalla competenza  legislativa
regionale, in quanto attinenti ad un tributo istituito e disciplinato
con legge statale, ancorche' il gettito sia attribuito alle  Regioni.
Pertanto,  a  queste  ultime  sarebbe  inibito  qualunque  intervento
normativo. Infatti  la  relativa  disciplina,  afferente  al  sistema
tributario  e  contabile  dello   Stato,   sarebbe   riservata   alla
legislazione statale, ai sensi dell'art. 117, secondo comma,  lettera
e), della Costituzione. 
    In particolare, il ricorrente deduce che questa Corte  -  con  la
sentenza n.  123  del  2010  -  avrebbe  posto  in  evidenza  che  un
intervento normativo regionale esulerebbe dalle competenze  dell'ente
territoriale,  in  quanto  «allo  stato   attuale   della   normativa
regionale, non risultano sussistere tributi regionali  "propri"  (nel
senso di tributi istituiti e disciplinati  dalla  Regione  Campania),
che  possano  essere  considerati  ai   fini   dell'agevolazione   in
questione». 
    Pertanto, tale agevolazione - prosegue il ricorrente  citando  la
medesima sentenza - «si riferisce  a  tributi  erariali,  compresi  i
tributi regionali cosiddetti derivati, cioe' istituiti e disciplinati
con legge statale, il cui gettito sia attribuito alle Regioni»,  come
appunto l'IRAP. 
    Da tale considerazione, essendo innegabile che la  previsione  di
una  agevolazione  tributaria  nella  forma  del  credito   d'imposta
applicabile a tributi erariali costituisca un'integrazione di  questi
ultimi, discenderebbe l'illegittimita' costituzionale della normativa
in scrutinio, per violazione dell'art. 117,  secondo  comma,  lettera
e),  Cost.,  «dato  che,  in  assenza  di  specifica   autorizzazione
contenuta in una legge statale, detta normativa viene  a  violare  la
competenza accentrata in materia di sistema tributario dello Stato». 
    2.- La Regione Toscana si e'  costituita  in  giudizio  con  atto
depositato  l'8  novembre  2012,  chiedendo  che  la   questione   di
legittimita' costituzionale sia dichiarata non fondata. 
    Dopo  avere  riassunto  le  disposizioni  contenute  nella  legge
impugnata, la Regione osserva che sarebbe certa la propria competenza
concorrente in materia  di  «valorizzazione  dei  beni  culturali  ed
ambientali e promozione e  organizzazione  di  attivita'  culturali»,
materia contemplata dall'art. 117, terzo  comma,  Cost.,  cosi'  come
sarebbe evidente che le misure previste dalla legge regionale  n.  45
del  2012  siano  incentivanti  e  strumentali  proprio  alle  citate
attivita' di promozione e valorizzazione  dei  beni  paesaggistici  e
culturali del territorio toscano. 
    Non si potrebbe ritenere preclusa alla Regione la previsione  per
tali  fini  di  agevolazioni  fiscali  sull'IRAP;  e,   quanto   alla
giurisprudenza citata nel ricorso, andrebbe rilevato che  proprio  la
normativa statale,  attuativa  dell'art.  119  Cost.  in  materia  di
federalismo fiscale, di cui al combinato disposto della legge  delega
5 maggio 2009, n. 42 (Delega al Governo  in  materia  di  federalismo
fiscale, in  attuazione  dell'art.  119  della  Costituzione)  e  del
decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68 (Disposizioni in materia  di
autonomia di entrata  delle  Regioni  a  statuto  ordinario  e  delle
Province, nonche'  di  determinazione  dei  costi  e  dei  fabbisogni
standard nel settore sanitario), avrebbe stabilito che per i  tributi
propri derivati, istituiti  e  regolati  da  leggi  statali,  il  cui
gettito e' attribuito alle Regioni (come l'IRAP), queste ultime,  con
propria legge, possono modificare le aliquote e  disporre  esenzioni,
detrazioni e deduzioni, nei limiti e secondo i criteri fissati  dalla
legislazione statale e nel rispetto della normativa comunitaria (art.
7, comma 1, lettere b, n. 1, e c). Inoltre, ai sensi dell'art. 5  del
d.lgs. n. 68 del 2011, «A decorrere dall'anno 2013 ciascuna regione a
statuto ordinario,  con  propria  legge,  puo'  ridurre  le  aliquote
dell'imposta regionale sulle  attivita'  produttive  (IRAP)  fino  ad
azzerarle e disporre deduzioni dalla base  imponibile,  nel  rispetto
della   normativa   dell'Unione   europea   e   degli    orientamenti
giurisprudenziali della Corte di giustizia dell'Unione europea. Resta
in ogni caso fermo il  potere  di  variazione  dell'aliquota  di  cui
all'art. 16, comma 3, del decreto legislativo 15  dicembre  1997,  n.
446». 
    La Regione Toscana, con la  legge  censurata,  nel  prevedere  un
credito d'imposta sull'IRAP pari al 20  per  cento  delle  erogazioni
liberali di cui si tratta, sarebbe  intervenuta  (in  via  indiretta)
sull'aliquota del tributo, in modo conforme  alla  citata  disciplina
statale, che addirittura consente  alle  regioni  di  azzerare  detta
aliquota. Inoltre, con la  stessa  legge,  il  legislatore  regionale
avrebbe disposto il differimento delle agevolazioni a far  tempo  dal
2013, cosi' legittimamente esercitando la facolta' contemplata  dalla
norma statale. 
    La tesi esposta troverebbe puntuale conferma  nella  sentenza  di
questa Corte n. 50 del 2012 che, con riferimento ad una  norma  della
Regione  Umbria  simile  a  quella  della  Regione  Toscana,  ne   ha
dichiarato l'illegittimita' costituzionale soltanto perche' «L'art. 5
della legge impugnata [...] introduce una ipotesi di deduzione  dalla
base imponibile IRAP che non e' prevista dalla legislazione statale e
che, in quanto riferita agli anni 2011 e 2012, e'  in  contrasto  con
l'art. 117, secondo comma, lettera e), Cost. in  materia  di  sistema
tributario e contabile dello Stato». 
    Pertanto, la legge regionale  n.  45  del  2012,  prevedendo  che
l'agevolazione  fiscale  sull'IRAP  operi  a  decorrere   dal   2013,
costituirebbe un intervento consentito  dalla  normativa  statale  in
materia di federalismo fiscale e, quindi, sarebbe conforme al riparto
di competenze definito dall'art. 117 Cost. 
    Ad avviso della Regione Toscana, dunque, la questione sarebbe non
fondata. 
    3.- In prossimita' dell'udienza di discussione, la resistente  ha
depositato una memoria, con la quale ha  ribadito  le  argomentazioni
difensive svolte nell'atto di costituzione. 
 
                       Considerato in diritto 
 
    1.- Il Presidente del Consiglio  dei  ministri,  rappresentato  e
difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, con il ricorso  indicato
in epigrafe, ha promosso, in riferimento  all'articolo  117,  secondo
comma, lettera e),  della  Costituzione,  questione  di  legittimita'
costituzionale della intera legge della  Regione  Toscana  31  luglio
2012,  n.  45  (Agevolazioni  fiscali  per  favorire,   sostenere   e
valorizzare la cultura e il paesaggio in Toscana). 
    La legge censurata con l'art. 1 spiega le finalita' di promozione
culturale e organizzativa perseguite, nonche' le agevolazioni fiscali
a favore dei finanziamenti effettuati  a  decorrere  dall'anno  2013;
l'art. 2 indica i soggetti  destinatari  di  dette  agevolazioni  (in
particolare, le persone giuridiche private con sede legale e con  una
stabile  organizzazione  in   Toscana),   prevedendo   anche   talune
esclusioni; l'art. 3 individua i progetti di intervento  finanziabili
e i soggetti beneficiari dei finanziamenti;  l'art.  4  determina  la
tipologia e la misura delle agevolazioni, stabilendo che ai  soggetti
di cui all'art. 2 e' riconosciuto  un  credito  d'imposta  sull'IRAP,
pari al 20 per cento delle erogazioni liberali destinate a favore dei
soggetti di cui all'art. 3, e disciplina le  condizioni  e  i  limiti
delle agevolazioni stesse, rinviando per le modalita' applicative  ad
un apposito regolamento, che e' previsto dall'art. 5; l'art.  6  reca
una norma finanziaria diretta a regolare le minori entrate  derivanti
dall'applicazione dell'art. 4; l'art. 7 detta una clausola valutativa
sulle  modalita'  di  attuazione  della  legge;  infine,   l'art.   8
stabilisce l'efficacia differita per l'entrata in vigore della  legge
stessa, a far tempo dal 1° gennaio 2013. 
    Ad avviso del ricorrente, tale normativa violerebbe  l'art.  117,
secondo comma, lettera e), Cost., perche',  introducendo  un  credito
d'imposta IRAP (tributo proprio derivato,  istituito  e  regolato  da
leggi statali, il cui gettito e' attribuito alle Regioni),  avrebbero
posto in essere un'integrazione della disciplina di un tributo  dello
Stato, in assenza di una specifica autorizzazione  contenuta  in  una
legge statale. 
    2.- La questione non e' fondata. 
    Invero, l'art. 5, comma 1, del decreto legislativo 6 maggio 2011,
n. 68 (Disposizioni in materia di autonomia di entrata delle  Regioni
a statuto ordinario e delle province, nonche' di  determinazione  dei
costi e dei fabbisogni standard nel  settore  sanitario),  emanato  a
seguito della legge 5 maggio  2009,  n.  42  (Delega  al  Governo  in
materia di federalismo fiscale, in  attuazione  dell'art.  119  della
Costituzione), stabilisce che «A decorrere  dall'anno  2013  ciascuna
regione a statuto ordinario,  con  propria  legge,  puo'  ridurre  le
aliquote dell'imposta regionale  sulle  attivita'  produttive  (IRAP)
fino ad azzerarle, e disporre deduzioni dalla  base  imponibile,  nel
rispetto della normativa dell'Unione  europea  e  degli  orientamenti
giurisprudenziali della Corte di giustizia dell'Unione europea. Resta
in ogni caso fermo il  potere  di  variazione  dell'aliquota  di  cui
all'articolo 16, comma 3, del decreto legislativo 15  dicembre  1997,
n. 446». 
    Pertanto, non e' esatto affermare che le  disposizioni  censurate
abbiano dato luogo ad un'integrazione di un tributo  statale  (IRAP),
in assenza di una specifica autorizzazione  contenuta  in  una  legge
dello  Stato.  Proprio  l'art.  5,  comma  1,  dianzi   citato,   con
riferimento all'IRAP dimostra il contrario, consentendo alle  Regioni
a statuto ordinario di ridurre le aliquote del suddetto tributo e  di
disporre riduzioni della base imponibile, nel rispetto  dei  principi
nella norma stessa richiamati. 
    Anche il limite temporale risulta  osservato,  perche'  l'art.  8
della legge regionale stabilisce  che  le  disposizioni  di  essa  si
applicano a decorrere dal 1° gennaio 2013 - hanno cioe' la decorrenza
fissata nella  menzionata  norma  statale  -  salvo  quanto  previsto
dall'art. 5 della norma regionale stessa, concernente il  regolamento
attuativo  e  la  convenzione  con  l'Agenzia  delle  entrate,  cioe'
attivita' di tipo preparatorio. 
    Infine, non si potrebbe sostenere che il  credito  d'imposta  non
trova specifica previsione nell'art. 5, comma 1, del d.lgs. n. 68 del
2011. In realta' la detta norma statale va oltre  tale  previsione  e
senz'altro la comprende, riconoscendo alle  Regioni  la  potesta'  di
ridurre le aliquote dell'IRAP fino ad azzerarle. 
    Alla stregua delle considerazioni  che  precedono,  la  questione
promossa con il ricorso indicato in epigrafe deve  essere  dichiarata
non fondata.