ha pronunciato la seguente 
 
                              ORDINANZA 
 
    nel giudizio di legittimita'  costituzionale  degli  articoli  6,
comma 1, lettere a) e d), e 9, comma 2,  della  legge  della  Regione
autonoma  Valle  d'Aosta/Vallee  d'Aoste  7  maggio   2012,   n.   14
(Disciplina dell'attivita' di acconciatore), promosso dal  Presidente
del Consiglio dei ministri con  ricorso  notificato  il  30  luglio-2
agosto 2012, depositato in cancelleria il 6 agosto 2012  ed  iscritto
al n. 110 del registro ricorsi 2012. 
    Udito nella camera di consiglio del 24  aprile  2013  il  Giudice
relatore Giorgio Lattanzi. 
    Ritenuto  che,  con  ricorso  notificato  il  30  luglio  2012  e
depositato il successivo 6 agosto (reg. ric. n.  110  del  2012),  il
Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  rappresentato  e   difeso
dall'Avvocatura  generale  dello  Stato,  ha  promosso  questioni  di
legittimita' costituzionale degli articoli 6, comma 1, lettere  a)  e
d),  e  9,  comma  2,  della  legge  della  Regione  autonoma   Valle
d'Aosta/Vallee   d'Aoste   7   maggio   2012,   n.   14   (Disciplina
dell'attivita' di acconciatore), in riferimento  agli  articoli  117,
secondo comma, lettera e), e terzo comma, della Costituzione, e  agli
articoli 2 e 3, in particolare lettera a), della legge costituzionale
26 febbraio 1948, n. 4, recante lo  statuto  speciale  per  la  Valle
d'Aosta; 
    che l'art. 6, comma 1, lettere a) e d), stabilisce che i  Comuni,
entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge,
sentite le rappresentanze locali delle organizzazioni  di  categoria,
adottano  propri  regolamenti  che  prevedono,  rispettivamente   «le
superfici minime e i  requisiti  dimensionali  dei  locali  impiegati
nell'esercizio dell'attivita' di  acconciatore»  (lettera  a)  e  «la
disciplina degli orari, il calendario dei giorni  di  apertura  e  di
chiusura dell'esercizio e le eventuali deroghe» (lettera d); 
    che il ricorrente ritiene che  per  tale  via  la  Regione  abbia
introdotto vincoli all'apertura di nuovi  esercizi  di  acconciatore,
invadendo la sfera di competenza legislativa esclusiva dello Stato in
materia di tutela della concorrenza (art. 117, secondo comma, lettera
e, Cost.); 
    che,  a  parere  del  ricorrente,  il   divieto   di   introdurre
restrizioni legate alla superficie dell'esercizio commerciale e  agli
orari  di  apertura  si  ricaverebbe  dall'art.  34,  comma  2,   del
decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 (Disposizioni  urgenti  per  la
crescita,  l'equita'  e  il  consolidamento  dei   conti   pubblici),
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.  214,
secondo  il  quale  «la  disciplina  delle  attivita'  economiche  e'
improntata al principio di liberta' di accesso, di  organizzazione  e
di svolgimento, fatte  salve  le  esigenze  imperative  di  interesse
generale,   costituzionalmente   rilevanti    e    compatibili    con
l'ordinamento comunitario, che possono giustificare l'introduzione di
previ atti amministrativi di assenso o autorizzazione o di controllo,
nel rispetto del principio di proporzionalita'»; 
    che analogo divieto deriverebbe dall'art. 1, commi 2 e  3,  della
legge  17  agosto  2005,  n.  174   (Disciplina   dell'attivita'   di
acconciatore), che enuncia  il  principio  per  cui  l'esercizio  del
commercio  da  parte  dell'acconciatore  rientra  nella  sfera  della
liberta' di iniziativa economica privata; 
    che le norme impugnate avrebbero anche travalicato la competenza,
di carattere integrativo-attuativo, assegnata alla Regione in materia
di industria e commercio dall'art. 3, lettera a), dello statuto; 
    che l'art. 9,  comma  2,  impugnato  prevede  che  l'abilitazione
all'esercizio dell'attivita' di acconciatore  indicata  dall'art.  3,
comma 1, della legge n. 174  del  2005  si  ottenga  frequentando  un
apposito corso di riqualificazione professionale,  ovvero  sostenendo
un esame; 
    che, rileva  il  ricorrente,  il  legislatore  regionale  avrebbe
omesso di disciplinare una terza via, assicurata,  invece,  dall'art.
6, comma 5, lettera a), della  legge  n.  174  del  2005,  ovvero  la
richiesta di abilitazione, entro 18 mesi dalla  data  di  entrata  in
vigore  della  medesima  legge,  «in  considerazione  delle  maturate
esperienze professionali»; 
    che  tale  omissione  travalicherebbe  le  competenze  statutarie
indicate dagli artt. 2 e 3 dello statuto e violerebbe  la  competenza
dello  Stato  a  dettare  i  principi  fondamentali   della   materia
«professioni» (art.  117,  terzo  comma,  Cost.),  cui  e'  riservata
l'individuazione dei titoli abilitanti alla professione; 
    che, inoltre, la norma impugnata, venendo a restringere le  forme
di accesso all'attivita' di acconciatore, recherebbe un ostacolo alla
concorrenza, in violazione dell'art. 117, secondo comma, lettera  e),
Cost.; 
    che, nelle more del giudizio, l'art. 20 della legge regionale  11
dicembre 2012, n. 34 (Modificazioni a leggi regionali in  materia  di
professioni e altre disposizioni) ha  abrogato  l'art.  6,  comma  1,
lettere a) e d), impugnato; 
    che l'art. 21 della medesima legge regionale n. 34  del  2012  ha
aggiunto all'art. 9 della legge regionale impugnata la previsione  di
cui il ricorrente lamentava l'assenza, circa il riconoscimento  delle
maturate esperienze professionali; 
    che, a seguito di cio', il Presidente del Consiglio dei ministri,
previa delibera del Consiglio dei ministri, ha rinunciato al  ricorso
con atto del 4 febbraio 2013, depositato il 14 febbraio 2013. 
    Considerato  che  il  Presidente  del  Consiglio  dei   ministri,
rappresentato e  difeso  dall'Avvocatura  generale  dello  Stato,  ha
promosso questioni di legittimita' costituzionale degli  articoli  6,
comma 1, lettere a) e d), e 9, comma 2,  della  legge  della  Regione
autonoma  Valle  d'Aosta/Vallee  d'Aoste  7  maggio   2012,   n.   14
(Disciplina dell'attivita'  di  acconciatore),  in  riferimento  agli
articoli 117,  secondo  comma,  lettera  e),  e  terzo  comma,  della
Costituzione, e agli articoli 2 e 3, in particolare lettera a), della
legge costituzionale 26 febbraio  1948,  n.  4,  recante  lo  statuto
speciale per la Valle d'Aosta; 
    che la Regione autonoma Valle d'Aosta/ Vallee d'Aoste non  si  e'
costituita; 
    che, nelle more del giudizio, l'art. 20 della legge regionale  11
dicembre 2012, n. 34 (Modificazioni a leggi regionali in  materia  di
professioni e altre disposizioni) ha  abrogato  l'art.  6,  comma  1,
lettere a) e d), impugnato, mentre l'art.  21  della  medesima  legge
regionale n. 34 del 2012 ha modificato l'art. 9 impugnato; 
    che, a seguito di cio', il ricorrente ha rinunciato al ricorso; 
    che, in  mancanza  di  costituzione  in  giudizio  della  Regione
resistente, l'intervenuta rinuncia al  ricorso  determina,  ai  sensi
dell'art. 23 delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte
costituzionale, l'estinzione del processo (ex plurimis, ordinanze  n.
302 e n. 283 del 2012).