ha pronunciato la seguente 
 
                              SENTENZA 
 
    nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'articolo 1 della
legge della Regione Liguria 30 luglio 2012 n. 24,  recante  «Modifica
della legge  regionale  28  aprile  1999,  n.  13  (Disciplina  delle
funzioni  in  materia  di  difesa  della  costa,  ripascimento  degli
arenili, protezione e osservazione dell'ambiente marino  e  costiero,
demanio marittimo e porti) per la  salvaguardia  dei  litorali  erosi
dalle mareggiate», promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri
con ricorso notificato il 4-8 ottobre 2012, depositato in cancelleria
l'11 ottobre 2012, iscritto al n. 141 del registro ricorsi 2012. 
    Sentito nell'udienza pubblica del 21 maggio  2013  il  Presidente
Franco Gallo, sentito il Giudice relatore Marta  Cartabia  e  sentito
l'avvocato dello Stato Vincenzo Nunziata. 
 
                          Ritenuto in fatto 
 
    1.- Con ricorso spedito  per  la  notifica  il  4  ottobre  2012,
ricevuto il successivo  8  ottobre  e  depositato  l'11  ottobre,  il
Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  rappresentato  e   difeso
dall'Avvocatura  generale  dello  Stato,  ha  promosso  questione  di
legittimita' costituzionale dell'articolo 1 della legge della Regione
Liguria  30  luglio  2012,  n.  24,  recante  «Modifica  della  legge
regionale 28 aprile 1999, n. 13 (Disciplina delle funzioni in materia
di difesa della  costa,  ripascimento  degli  arenili,  protezione  e
osservazione dell'ambiente marino e  costiero,  demanio  marittimo  e
porti) per la salvaguardia dei litorali erosi dalle mareggiate»,  per
violazione dell'articolo 117, primo  e  secondo  comma,  lettera  e),
della Costituzione. 
    1.1.- La legge impugnata,  che  si  risolve  nell'unico  art.  1,
inserisce, nella legge regionale n. 13 del 1999, il nuovo art. 8-bis,
rubricato «Proroga delle concessioni demaniali», il quale dispone che
«In caso  di  mareggiate  e/o  eventi  atmosferici  eccezionali,  che
provochino danni agli stabilimenti balneari,  ai  beni  demaniali  ed
alle  relative  pertinenze  incamerate,  i  soggetti  titolari  delle
concessioni demaniali potranno eseguire a loro cure e  spese,  previa
intesa  con  gli  enti  interessati,  tutti  i  lavori  necessari  al
ripristino delle strutture ed a  protezione  degli  arenili;  in  tal
caso, le  concessioni  in  essere  saranno  prorogate,  tenuto  conto
dell'investimento effettuato, secondo un  regolamento  attuativo  che
sara' predisposto dalla Regione Liguria entro sei mesi dalla data  di
entrata in vigore della presente legge». 
    1.2.- Il ricorrente ritiene che  la  previsione  di  proroghe  di
concessioni ulteriori a quelle gia'  disposte,  in  via  transitoria,
dall'art. 1, comma 18, del decreto-legge 30  dicembre  2009,  n.  194
(Proroga di termini previsti da disposizioni legislative), convertito
in legge, con modificazioni, dalla legge 26  febbraio  2010,  n.  25,
contrasti con l'art. 12, comma 2, della direttiva 12  dicembre  2006,
n. 2006/123/CE (Direttiva del  Parlamento  europeo  e  del  Consiglio
relativa ai servizi nel mercato interno), e per questo determini  una
violazione dell'art. 117, primo comma,  Cost.  L'art.  12,  comma  2,
della  direttiva  vieterebbe,  nell'interpretazione  del  ricorrente,
qualsiasi forma  di  automatismo  che,  alla  scadenza  del  rapporto
concessorio, possa favorire il precedente concessionario. Le proroghe
automatiche  delle   concessioni   determinerebbero,   infatti,   una
disparita' di trattamento tra operatori economici, in violazione  dei
principi della concorrenza  poiche',  come  ha  affermato,  anche  di
recente, la Corte costituzionale con sentenza n. 213 del 2011, coloro
che in precedenza non gestivano il demanio marittimo non avrebbero la
possibilita', alla  scadenza  della  concessione,  di  subentrare  al
precedente gestore, a meno che quest'ultimo  rinunci  a  chiedere  la
proroga o la chieda senza un valido programma di investimenti. 
    Il  ricorrente  ritiene  inoltre  che   la   subordinazione   del
prolungamento del rapporto con gli attuali concessionari al ricorrere
di eventi atmosferici di carattere  eccezionale  non  costituisca  un
elemento idoneo a evitare la violazione dell'art. 117,  primo  comma,
Cost. poiche', innanzitutto, tra  gli  eventi  che,  ai  sensi  della
disposizione impugnata, giustificano la proroga sono annoverate anche
le mareggiate e, in secondo luogo, perche' la proroga  finirebbe  per
compensare il concessionario anche per quelle attivita' che rientrano
nella normale manutenzione del bene, come ad esempio il  ripascimento
degli arenili. L'articolo impugnato introdurrebbe,  in  sintesi,  una
restrizione alla liberta' di stabilimento che il  ricorrente  ritiene
ingiustificata e, in ogni caso, sproporzionata rispetto all'interesse
pubblico perseguito. 
    1.3.- In riferimento alla violazione del parametro costituzionale
di cui all'art. 117, secondo comma, lettera e), Cost., il  ricorrente
sostiene che la regolazione  delle  concessioni  demaniali  marittime
presenta alcuni aspetti che riguardano la tutela  della  concorrenza.
Confermerebbe tale affermazione l'abrogazione, da parte dell'art.  11
della legge 15 dicembre 2011, n. 217 (Disposizioni per  l'adempimento
di obblighi derivanti dall'appartenenza  dell'Italia  alle  Comunita'
europee  -  legge  comunitaria  2010),  del  meccanismo  di   rinnovo
automatico delle concessioni demaniali,  nonche'  la  previsione,  da
parte del medesimo art. 11 della legge n. 217 del 2011 di una  delega
legislativa  per  la  revisione  e  il  riordino  della  legislazione
relativa alle concessioni demaniali marittime, da esercitarsi secondo
principi e criteri direttivi ispirati ad assicurare «il rispetto  dei
principi di concorrenza, di liberta'  di  stabilimento,  di  garanzia
dell'esercizio, dello sviluppo, della valorizzazione delle  attivita'
imprenditoriali e di tutela degli investimenti». Del  resto,  ricorda
il ricorrente, l'art. 11 della legge n. 217 del 2011  e'  entrato  in
vigore al fine esplicito di chiudere la procedura  di  infrazione  n.
2008/4908,    riguardante    la     sussistenza     di     meccanismi
anticoncorrenziali  nell'assegnazione  delle  concessioni   demaniali
marittime. 
    In conclusione la difesa statale chiede  che  la  Corte  dichiari
l'illegittimita' costituzionale dell'art. 1 della legge della Regione
Liguria n. 24 del 2012, che, introducendo una  proroga  automatica  e
non delimitata nel tempo di alcune concessioni marittime, viola anche
l'art. 117, secondo comma, lettera e) Cost., alla luce del fatto  che
le modalita' attuative di tale proroga  sono  rimesse  all'intervento
regolamentare regionale, del quale la difesa  statale  asserisce  non
siano chiariti i principi e i criteri direttivi. 
    2.- La Regione Liguria non si e' costituita. 
 
                       Considerato in diritto 
 
    1.-  Il  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  dubita  della
legittimita' costituzionale dell'articolo 1 della legge della Regione
Liguria  30  luglio  2012,  n.  24,  recante  «Modifica  della  legge
regionale 28 aprile 1999, n. 13 (Disciplina delle funzioni in materia
di difesa della  costa,  ripascimento  degli  arenili,  protezione  e
osservazione dell'ambiente marino e  costiero)  demanio  marittimo  e
porti per la salvaguardia dei litorali erosi dalle  mareggiate»,  per
violazione dell'articolo 117, primo  comma,  della  Costituzione,  in
relazione all'articolo 12, comma 2, della direttiva 12 dicembre 2006,
n. 2006/123/CE (Direttiva del  Parlamento  europeo  e  del  Consiglio
relativa ai servizi nel mercato interno), e  dell'art.  117,  secondo
comma,  lettera  e),  Cost.,  in  quanto,  prevedendo   una   proroga
automatica delle concessioni per il demanio marittimo, determina  una
disparita' di trattamento tra operatori economici in  violazione  dei
principi della concorrenza e  della  liberta'  di  stabilimento,  dal
momento che  coloro  che  in  precedenza  non  gestivano  il  demanio
marittimo  non  avrebbero  la  possibilita',  alla   scadenza   della
concessione,  di  subentrare  al  precedente  gestore  a   meno   che
quest'ultimo rinunci a chiedere la proroga. 
    2.-  Per  un  piu'  agevole  esame  della  questione   sottoposta
all'esame  della  Corte  e'   bene   procedere   ad   una   sintetica
ricostruzione  del  quadro  normativo  in   cui   si   inserisce   la
disposizione impugnata. 
    2.1.- Il legislatore nazionale ha modificato, con l'art. 1, comma
18, del decreto-legge n. 194 del 2009 (Proroga di termini previsti da
disposizioni legislative), convertito, con modificazioni, dalla legge
26 febbraio 2010, n. 25, le  modalita'  di  accesso  da  parte  degli
operatori  economici  alle  concessioni  relative  a  beni  demaniali
marittimi. Tale intervento normativo ha fatto seguito alla  procedura
d'infrazione comunitaria n. 2008/4908,  aperta  nei  confronti  dello
Stato italiano per il mancato adeguamento all'art. 12, comma 2, della
direttiva n. 2006/123/CE, in base al quale e' vietata qualsiasi forma
di automatismo che, alla scadenza  del  rapporto  concessorio,  possa
favorire il precedente concessionario. La  Commissione  europea,  con
una lettera di costituzione in mora notificata il  2  febbraio  2009,
aveva  ritenuto  che  il  dettato  dell'art.  37  del  codice   della
navigazione fosse in contrasto con l'art. 43  del  Trattato  CE  (ora
art. 49 del Trattato sul  funzionamento  dell'unione  Europea,  TFUE)
poiche',  prevedendo  un  diritto  di   preferenza   a   favore   del
concessionario uscente nell'ambito della  procedura  di  attribuzione
delle concessioni del demanio pubblico marittimo (cosiddetto  diritto
di  insistenza),  configurava  una  restrizione  alla   liberta'   di
stabilimento e comportava in particolare discriminazioni in  base  al
luogo di stabilimento dell'operatore economico, rendendo estremamente
difficile,  se  non  impossibile,  l'accesso   di   qualsiasi   altro
concorrente alle concessioni in scadenza. 
    2.2.- Facendo seguito a tali rilievi, il legislatore  statale  e'
intervenuto con l'art. 1, comma 18,  del  decreto-legge  n.  194  del
2009, che, per quanto qui rileva, ha  disposto  la  soppressione  del
secondo periodo del secondo comma dell'art. 37 cod. nav., nella parte
in cui accordava una preferenza al concessionario in scadenza. 
    2.3.- In sede di conversione del decreto-legge n. 194 del 2009 da
parte della legge n. 25 del 2010, si e' aggiunto un rinvio  indiretto
(e non previsto nel testo originario del decreto legge)  all'articolo
01, comma 2, del decreto-legge 5 ottobre 1993, n.  400  (Disposizioni
per la determinazione dei canoni  relativi  a  concessioni  demaniali
marittime), convertito, con modificazioni,  dalla  legge  4  dicembre
1993, n. 494,  che  produceva  l'effetto  di  consentire  il  rinnovo
automatico delle concessioni, di sei anni in sei anni. 
    2.4.- La Commissione europea, con una  lettera  datata  5  maggio
2010, di messa  in  mora  complementare  nell'ambito  della  medesima
procedura di infrazione 2008/4908, ha ritenuto che tale  rinvio,  che
stabiliva il rinnovo automatico, di  sei  anni  in  sei  anni,  delle
concessioni in scadenza, privasse, nella sostanza,  di  ogni  effetto
l'adeguamento ai principi comunitari effettuato con il  decreto-legge
n. 194  del  2009  e  fosse  contrario,  sia  all'articolo  12  della
direttiva 2006/123/CE, sia all'articolo 49 del  TFUE,  che  vieta  le
restrizioni alla liberta' di stabilimento. 
    2.5.- In seguito a questi ulteriori rilievi, l'articolo 11, comma
1, lettera a), della legge 15 dicembre 2011, n. 217 (Disposizioni per
l'adempimento di  obblighi  derivanti  dall'appartenenza  dell'Italia
alle Comunita' europee - legge comunitaria 2010), ha abrogato il gia'
citato comma 2 dell'articolo 01 del decreto-legge n. 400 del 1993. Lo
stesso articolo 11 ha, inoltre,  delegato  il  Governo  ad  adottare,
entro quindici mesi dalla data di entrata in vigore della  legge,  un
decreto legislativo avente ad oggetto  la  revisione  e  il  riordino
della legislazione relativa alle concessioni demaniali marittime. 
    2.6.-  In  conseguenza  di  questi  interventi  legislativi,   la
procedura di infrazione e' stata chiusa il 27 febbraio 2012. 
    3.- Alla luce di tali  premesse,  la  questione  di  legittimita'
costituzionale dell'art. 1 della legge della Regione  Liguria  n.  24
del 2012 e' fondata. 
    La norma regionale impugnata prevede, a  determinate  condizioni,
una proroga automatica delle  concessioni  del  demanio  marittimo  a
favore del soggetto gia' titolare della  concessione,  senza  nemmeno
determinarne la durata temporale. 
    Come questa Corte ha ripetutamente affermato in ipotesi del tutto
analoghe, il rinnovo o la proroga automatica delle concessioni  viola
l'art. 117, primo comma, Cost., per contrasto con i vincoli derivanti
dall'ordinamento comunitario in tema di liberta' di stabilimento e di
tutela della concorrenza, determinando  altresi'  una  disparita'  di
trattamento tra operatori economici,  in  violazione  dell'art.  117,
secondo comma, lettera e), dal momento che coloro che  in  precedenza
non gestivano il demanio marittimo non hanno  la  possibilita',  alla
scadenza della concessione, di prendere il posto del vecchio  gestore
se non nel caso in cui questi non chieda la proroga o la chieda senza
un valido programma  di  investimenti.  Al  contempo,  la  disciplina
regionale  impedisce  l'ingresso  di   altri   potenziali   operatori
economici  nel  mercato,  ponendo  barriere  all'ingresso,  tali   da
alterare la concorrenza (sentenze n. 213 del 2011, nn. 340, 233 e 180
del 2010). 
    Queste  conclusioni  sono,  del  resto,  avvalorate  dai  rilievi
formulati dalla Commissione europea nella  sopracitata  procedura  di
infrazione, secondo cui la Repubblica italiana, prevedendo un diritto
di preferenza a favore del concessionario uscente  nell'ambito  della
procedura di attribuzione  delle  concessioni  del  demanio  pubblico
marittimo, e' venuta meno agli obblighi che  le  incombono  ai  sensi
dell'art. 49 del TFUE e dell'art. 12 della direttiva 2006/123/CE. 
    Pertanto, deve essere dichiarata l'illegittimita'  costituzionale
dell'art. 1 della legge della Regione Liguria n.  24  del  2012,  per
violazione dell'art. 117, primo e secondo comma,  lettera  e),  della
Costituzione.