ha pronunciato la seguente 
 
                              SENTENZA 
 
    nel giudizio di legittimita' costituzionale del comma 1 dell'art.
44  della  legge  della  Regione  Campania  27  gennaio  2012,  n.  1
(Disposizioni  per  la  formazione  del  bilancio  annuale   2012   e
pluriennale 2012-2014 della  Regione  Campania  -  Legge  finanziaria
regionale 2012), quale sostituito dal  comma  4,  dell'art.  2  della
legge della stessa Regione 9 agosto 2012, n. 27 (Disposizioni urgenti
in materia di finanza regionale), nonche' dell'art. 4, commi 3  e  5,
della medesima legge della regione Campania n. 27 del 2012,  promosso
dal Presidente del Consiglio dei ministri con ricorso  notificato  il
12-18 ottobre 2012, depositato in cancelleria il 22 ottobre  2012  ed
iscritto al n. 166 del registro ricorsi 2012. 
    Visto l'atto di costituzione della Regione Campania; 
    udito nell'udienza pubblica del 4 giugno 2013 il Giudice relatore
Mario Rosario Morelli; 
    uditi l'avvocato dello Stato Fabrizio Fedeli  per  il  Presidente
del Consiglio dei ministri e l'avvocato  Rosanna  Panariello  per  la
Regione Campania. 
 
                          Ritenuto in fatto 
 
    1.- Con ricorso notificato il 12-18 ottobre 2012,  depositato  in
cancelleria il 22 ottobre  2012,  il  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri ha impugnato gli artt. 2, comma 4, e 4, commi 3 e  5,  della
legge della Regione Campania  9  agosto  2012,  n.  27  (Disposizioni
urgenti in materia di finanza regionale). 
    Le prime due disposizioni - che, rispettivamente,  prevedono  una
riduzione,  e  rifinalizzazione  ad  altro  scopo,  di  risorse  gia'
destinate  alla  copertura  dell'ammortamento  del  debito  sanitario
pregresso (art. 2, comma 4, che sostituisce il comma 1  dell'articolo
44,  della  legge  regionale  27  gennaio   2012,   n.   1,   recante
«Disposizioni  per  la  formazione  del  bilancio  annuale   2012   e
pluriennale 2012-2014 della  Regione  Campania  -  Legge  finanziaria
regionale 2012»), e la temporanea distribuzione  in  strutture  varie
dei posti letto del completando Policlinico universitario, vincolando
il Commissario ad acta  all'adozione  dei  conseguenti  provvedimenti
(art. 4, comma 3) - sono denunciate, in riferimento agli  artt.  117,
terzo comma, e 120, secondo comma, della Costituzione, per  contrasto
con i principi fondamentali in materia di coordinamento della finanza
pubblica, di cui all'articolo 2, comma 95, della  legge  23  dicembre
2009, n. 191, recante «Disposizioni per la  formazione  del  bilancio
annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria  2010)»,  e  per
ingerenza nei poteri del Commissario ad acta. 
    La terza disposizione (l'art. 4, comma 5, della  legge  regionale
citata)  -  che  esclude  per  i  consiglieri  regionali  "supplenti"
l'applicazione della causa di incompatibilita' prevista dall'art. 65,
comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo  unico
delle leggi sull'ordinamento degli enti locali) -  e'  censurata  per
violazione degli artt. 3 e 122, primo comma, Cost.,  prospettandosene
il contrasto con i principi di eguaglianza e ragionevolezza e con  la
disciplina generale in materia di incompatibilita'. 
    2.- Si e' costituita la  Regione  per  contestare  la  fondatezza
della sola questione  relativa  all'art.  4,  comma  5,  della  legge
impugnata,  in  ragione  del  carattere  temporalmente  limitato  del
"temperamento" con essa introdotto al divieto di cumulo di  cui  alla
richiamata normativa statale. 
    3.-  Il  Presidente  del  Consiglio  ha  illustrato   anche   con
successiva memoria le motivazioni del proposto ricorso. 
 
                       Considerato in diritto 
 
    1.- Con il  ricorso  di  cui  in  narrativa,  il  Presidente  del
Consiglio dei ministri ha impugnato gli artt. 2, comma 4, e 4 commi 3
e 5, della  legge  della  Regione  Campania  9  agosto  2012,  n.  27
(Disposizioni urgenti in materia di finanza regionale), per contrasto
con  gli  artt.  117,  terzo  comma,  e  120,  secondo  comma,  della
Costituzione (quanto alle prime due disposizioni)  e  per  violazione
degli artt. 3 e 122, primo comma, Cost. (quanto alla terza). 
    2.- La prima questione ha ad oggetto l'art.  2,  comma  4,  della
legge regionale impugnata,  il  quale,  nel  sostituire  il  comma  1
dell'art. 44 della precedente legge regionale 27 gennaio 2012,  n.  1
(Disposizioni  per  la  formazione  del  bilancio  annuale   2012   e
pluriennale 2012-2014 della  Regione  Campania  -  Legge  finanziaria
regionale  2012),   cosi'   testualmente   dispone:   «1.   L'entrata
finalizzata di 38 milioni di euro a valere sulle entrate del titolo I
del bilancio regionale, di cui all'articolo 2 della legge regionale 4
aprile 2007, n. 5 (Norme per la  copertura  del  disavanzo  sanitario
dell'esercizio  2006  ed   altre   disposizioni   urgenti   ai   fini
dell'accordo tra la Regione e lo Stato per il rientro del  disavanzo,
la riqualificazione e la  razionalizzazione  del  servizio  sanitario
regionale), che la Regione, in conformita'  agli  impegni  finanziari
previsti dal piano di rientro approvato con specifico accordo con  lo
Stato stipulato ai sensi dell'articolo 1, comma 180, della  legge  30
dicembre 2004, n. 311 (Disposizioni per la  formazione  del  bilancio
annuale e pluriennale dello  Stato  -  Legge  finanziaria  2005),  ha
destinato a decorrere  dal  2008  e  per  trent'anni  alla  copertura
dell'ammortamento del  debito  pregresso  al  31  dicembre  2005  non
cartolarizzato, e' incrementata per le medesime finalita' fino ad  un
massimo di euro 55.500.000,00 per ciascuno degli esercizi dal 2013 al
2037,  per  l'anno  2012  l'entrata  di  euro   15.700.000,00,   gia'
finalizzata alla copertura  dell'ammortamento  del  debito  sanitario
pregresso al 31 dicembre 2005, non cartolarizzato,  e'  rifinalizzata
al finanziamento  dei  mutui  contratti  dagli  enti  locali  per  la
realizzazione di opere pubbliche a valere sulla UPB 1.82.227». 
    La censura e' rivolta contro  la  parte  della  norma  risultante
dalla sostituzione che stabilisce che «per l'anno 2012  l'entrata  di
euro 15.700.000,00, gia' finalizzata alla copertura dell'ammortamento
del  debito  sanitario   pregresso   al   31   dicembre   2005,   non
cartolarizzato, e' rifinalizzata al finanziamento dei mutui contratti
dagli enti locali per la realizzazione di opere  pubbliche  a  valere
sulla UPB 1.82.227». 
    2.1.- Ai fini dello scrutinio della questione, va richiamato,  in
premessa, il principio consolidato  nella  giurisprudenza  di  questa
Corte, per cui «l'autonomia legislativa concorrente delle Regioni nel
settore della tutela della  salute  e,  in  particolare,  nell'ambito
della gestione del servizio sanitario  puo'  incontrare  limiti  alla
luce degli obiettivi della finanza pubblica e del contenimento  della
spesa», peraltro in un «quadro di  esplicita  condivisione  da  parte
delle Regioni della assoluta necessita' di contenere i disavanzi  del
settore sanitario» (sentenze n. 79 del 2013, n. 91 del 2012 e n.  193
del 2007).  Per  cui  il  legislatore  statale  puo'  «legittimamente
imporre alle Regioni  vincoli  alla  spesa  corrente  per  assicurare
l'equilibrio  unitario  della  finanza   pubblica   complessiva,   in
connessione con il perseguimento di obiettivi nazionali, condizionati
anche da obblighi comunitari» (sentenze n. 91 del 2012,  n.  163  del
2011 e n. 52 del 2010). 
    Da cio' si e' inferito, ed e'  stato  piu'  volte  ribadito,  che
l'art.  2,  comma  95,  della  legge  23  dicembre   2009,   n.   191
(Disposizioni per la formazione del bilancio  annuale  e  pluriennale
dello Stato - legge finanziaria 2010), invocato dal  ricorrente  come
norma interposta in relazione alla  denunciata  violazione  dell'art.
117, terzo comma, Cost., al pari dell'articolo 1, comma 796,  lettera
b), della legge  27  dicembre  2006,  n.  296  (Disposizioni  per  la
formazione del bilancio annuale e pluriennale  dello  Stato  -  Legge
finanziaria 2007), e del comma 80 del medesimo articolo 2 della legge
n. 191 del 2009, puo' essere  qualificato  «come  espressione  di  un
principio fondamentale diretto al contenimento della  spesa  pubblica
sanitaria  e,  dunque,  espressione  di  un  correlato  principio  di
coordinamento della finanza pubblica» (sentenze n. 79 del 2013, n. 91
del 2012, n. 163 e n. 123 del 2011, n. 141 e n. 100 del  2010).  Tali
norme hanno, infatti, reso vincolanti, per le Regioni che li  abbiano
sottoscritti,  gli  interventi  individuati  negli  accordi  di   cui
all'art.  1,  comma  180,  della  legge  30  dicembre  2004,  n.  311
(Disposizioni per la formazione del bilancio  annuale  e  pluriennale
dello Stato - legge finanziaria 2005), finalizzati  a  realizzare  il
contenimento della spesa sanitaria ed  a  ripianare  i  debiti  anche
mediante la previsione di speciali contributi finanziari dello  Stato
(sentenza n. 91 del 2012). 
    2.2.-  In  elusione  del  vincolo  di  rispetto   degli   impegni
finanziari previsti dal piano  di  rientro  approvato  con  specifico
accordo con lo Stato ai sensi del richiamato art. 1, comma 180, della
legge n. 311 del 2004, nella specie,  la  Regione  Campania,  con  la
disposizione  denunciata,  rifinalizza,  invece,   ad   altro   scopo
(finanziamento di mutui contratti  dagli  enti  locali),  per  l'anno
2012, una parte (oltre 15 milioni di euro) dell'entrata destinata,  a
decorrere dal 2008 e  per  trent'anni,  all'ammortamento  del  debito
pregresso al 31 dicembre 2005. 
    Da  cio',  dunque,   la   illegittimita'   costituzionale   della
disposizione censurata, di modo che per effetto della declaratoria di
illegittimita' nel comma 1 dell'art. 44 della legge  reg.  n.  1  del
2012, come sostituto dal  comma  4  dell'art.  2,  della  legge  reg.
Campania n. 27 del 2012, rimangono caducate  le  parole  «per  l'anno
2012 l'entrata di euro 15.700.000,00, gia' finalizzata alla copertura
dell'ammortamento del debito sanitario pregresso al 31 dicembre 2005,
non cartolarizzato,  e'  rifinalizzata  al  finanziamento  dei  mutui
contratti dagli enti locali per la realizzazione di opere pubbliche a
valere sulla UPB 1.82.227». 
    3.- Per contrasto con i medesimi parametri di cui  agli  articoli
117, terzo comma, e 120, secondo  comma,  Cost.,  e'  denunciato  poi
l'art. 4, comma 3, della stessa legge reg. Campania n. 27  del  2012,
che, nelle more  del  completamento  del  Policlinico  universitario,
distribuisce nelle strutture pubbliche e private della  Provincia  di
Caserta i posti letti programmati (500), demandando al Commissario ad
acta di provvedere alla emanazione degli atti consequenziali. 
    3.1.- Anche tale questione e' fondata. 
    La semplice interferenza, da  parte  del  legislatore  regionale,
nelle funzioni del Commissario ad acta,  come  definite  nel  mandato
commissariale,  determina,  infatti,  di  per  se',   la   violazione
dell'art. 120, secondo comma, Cost. (sentenze n. 79 e n. 28 del 2013,
n. 2 del 2010). 
    E, nella specie, non v'e' dubbio che una tale interferenza derivi
dalla disposizione censurata nella parte  in  cui  questa  sovrappone
proprie prescrizioni operative all'attivita' del Commissario. 
    Inoltre,  poiche'  il  piano  di   rientro   non   contempla   la
distribuzione dei posti letto  nelle  strutture  della  Provincia  di
Caserta, ne discende, per tale profilo, anche la violazione dell'art.
117, terzo comma, Cost., in relazione ai principi fondamentali di cui
al richiamato art. 2, comma 95 (ed anche 80, secondo periodo),  della
legge n. 191 del 2009, per i quali «gli  interventi  individuati  dal
piano sono vincolanti per la Regione, che e'  obbligata  a  rimuovere
provvedimenti, anche legislativi, e a  non  adottarne  di  nuovi  che
siano di ostacolo alla piena attuazione del piano di rientro». 
    4.- La terza questione  -  che  ha  ad  oggetto  la  deroga  alle
previsioni di incompatibilita' di  cui  all'art.  65,  comma  1,  del
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico  delle  legge
sull'ordinamento degli enti locali), introdotta dall'art. 4, comma 5,
della legge regionale n. 27 del 2012, in ragione di  cio'  denunciata
per contrasto con gli artt. 3 e 122, primo comma, Cost. - e',  a  sua
volta, fondata. 
    4.1.- L'art. 65, comma 1, del d.lgs. n. 267 del 2000, evocato dal
ricorrente come norma interposta, stabilisce che «Il presidente e gli
assessori provinciali, nonche' il sindaco e gli assessori dei  comuni
compresi nel territorio della  regione,  sono  incompatibili  con  la
carica di consigliere regionale». 
    Ed il divieto di cumulo, tra le cariche su indicate, stabilito in
via di principio dalla legislazione statale e'  certamente  disatteso
dalla norma regionale impugnata che reca, invece, l'opposta regola di
esclusione di  tali  incompatibilita'  per  i  consiglieri  regionali
supplenti (sentenza n. 310 del 2011). 
    4.2.-  La  Regione  Campania  -  richiamando,  in  premessa,   il
precedente di questa Corte di cui alla sentenza n. 201 del 2003,  nel
quale si e' puntualizzato che non la regola in se' dell'art.  65  del
d.lgs. n. 267 del 2000  deve  assumersi  come  limite  alla  potesta'
legislativa regionale, ma il principio  ispiratore  di  cui  essa  e'
espressione - ne inferisce che la disposizione censurata non deroghi,
appunto, al generale "principio" di divieto del cumulo delle  cariche
suddette, ma ad esso apporti un mero  «temperamento  [...]  correlato
alla fattispecie  di  "supplenza",  per  sua  natura  necessariamente
temporanea». 
    E, su questa  linea,  aggiunge  che  una  tale,  «ontologicamente
circostanziata nel tempo», previsione di esclusa incompatibilita' sia
«giustificata dall'esigenza  di  tutela  del  diritto  di  elettorato
passivo delineato dall'art. 51 Cost.». 
    4.3.- La tesi della resistente non puo' condividersi. 
    Il "principio ispiratore", che sta a  fondamento  del  richiamato
art. 65 del d.lgs. n. 267 del 2000, consiste ben vero  nell'esistenza
di ragioni che ostano all'unione nella stessa persona  delle  cariche
di presidente o  assessore  provinciale  e  di  sindaco  o  assessore
comunale con quella  di  consigliere  regionale  e  nella  necessita'
conseguente che la legge predisponga cause di incompatibilita' idonee
a evitare le ripercussioni che da tale unione possano derivare  sulla
distinzione degli ambiti  politico-amministrativi  delle  istituzioni
locali e, in ultima  istanza,  sull'efficienza  e  sull'imparzialita'
delle funzioni (sentenza n. 310 del 2011). 
    E con siffatto principio  non  e'  conciliabile  la  disposizione
censurata, poiche',  stante  l'identita'  dei  poteri  attribuiti  al
consigliere regionale supplente rispetto a  quelli  previsti  per  il
titolare della carica, anche nei confronti del primo si pongono,  non
diversamente che nei confronti del titolare, quelle medesime esigenze
di efficienza  e  trasparenza  in  vista  delle  quali,  appunto,  la
richiamata normativa statale stabilisce  che  «Il  presidente  e  gli
assessori provinciali, nonche' il sindaco e gli assessori dei  comuni
compresi nel territorio della  regione,  sono  incompatibili  con  la
carica di consigliere regionale». 
    Ne' si vede come il diritto di  elettorato  passivo,  in  ragione
della cui tutela la resistente vorrebbe giustificata la  disposizione
in esame, possa declinarsi in termini di diritto  di  soggetti,  gia'
eletti alle cariche di  presidente  od  assessore  provinciale  e  di
sindaco  od  assessore  comunale,  a  ricoprire  contestualmente,  su
chiamata del consiglio regionale, anche la carica di suo  consigliere
supplente.