ha pronunciato la seguente 
 
                              ORDINANZA 
 
    nel giudizio  di  legittimita'  costituzionale  dell'articolo  13
(recte: comma 1) del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74  (Nuova
disciplina del reati in materia di imposte sui redditi e  sul  valore
aggiunto, a norma dell'articolo 9 della  legge  25  giugno  1999,  n.
205), promosso dal Tribunale ordinario di  Ferrara  nel  procedimento
penale a carico di B.L. con ordinanza del 20 settembre 2011, iscritta
al n. 310 del registro ordinanze 2012  e  pubblicata  nella  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n.  4,  prima  serie  speciale,  dell'anno
2013. 
    Visto l'atto di  intervento  del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri; 
    udito nella camera di consiglio del  3  luglio  2013  il  Giudice
relatore Paolo Maria Napolitano; 
    Ritenuto che, con ordinanza resa a verbale nel corso dell'udienza
del  20  settembre  2011,  il  Tribunale  ordinario  di  Ferrara,  in
composizione monocratica, ha sollevato, in riferimento agli  articoli
3,  24  e  111  della   Costituzione,   questione   di   legittimita'
costituzionale  dell'articolo  13  (recte:  comma  1)   del   decreto
legislativo 10 marzo 2000, n.  74  (Nuova  disciplina  del  reati  in
materia di imposte  sui  redditi  e  sul  valore  aggiunto,  a  norma
dell'articolo 9 della legge 25 giugno 1999, n. 205); 
    che,  riferisce  il  rimettente,  la  difesa   dell'imputato   ha
eccepito, nel corso del dibattimento, l'illegittimita' costituzionale
della disposizione legislativa sopra indicata «nella parte in cui non
prevede l'applicazione della speciale attenuante dell'estinzione  del
debito  anche  nell'ipotesi  in   cui   l'imputato   stia   eseguendo
l'estinzione  mediante  pagamento  rateizzato  del   debito   fiscale
determinato dall'Agenzie delle Entrate»; 
    che, conclude l'ordinanza di rimessione, pur avendo  il  pubblico
ministero d'udienza  espresso  la  sua  opposizione  all'accoglimento
della  eccezione  di  legittimita'   costituzionale,   il   Tribunale
ordinario  di  Ferrara  la  ha,  invece,   accolta,   disponendo   la
trasmissione degli atti a questa Corte e la sospensione del  giudizio
a quo; 
    che, riferisce altresi' il rimettente, solo  a  questo  punto  la
difesa   dell'imputato   ha    «deposita(to)    istanza    contenente
l'enunciazione della questione di legittimita' costituzionale»; 
    che  e'  intervenuto  nel  giudizio,   rappresentato   e   difeso
dall'Avvocatura generale dello Stato, il Presidente del Consiglio dei
ministri, che ha concluso per l'inammissibilita' della questione, per
difetto di motivazione, e, comunque, per la sua infondatezza. 
    Considerato  che  il   Tribunale   ordinario   di   Ferrara,   in
composizione monocratica, ha sollevato, in riferimento agli  articoli
3,  24  e  111  della   Costituzione,   questione   di   legittimita'
costituzionale  dell'articolo  13  (recte:  comma  1)   del   decreto
legislativo 10 marzo 2000, n.  74  (Nuova  disciplina  del  reati  in
materia di imposte  sui  redditi  e  sul  valore  aggiunto,  a  norma
dell'articolo 9 della legge 25 giugno 1999, n. 205); 
    che,  a  quanto  e'  dato   capire   dalla   scarna   motivazione
dell'ordinanza,  la  questione  e'  sollevata  con  riferimento  alla
inapplicabilita' della speciale circostanza attenuante prevista dalla
norma censurata nella ipotesi in cui  l'imputato,  al  momento  della
dichiarazione  di  apertura  del  dibattimento,  ancora   non   abbia
provveduto all'integrale pagamento  dei  tributi  da  lui  dovuti  in
quanto la relativa somma, determinata dall'Agenzia delle Entrate,  e'
stata oggetto di rateizzazione; 
    che il rimettente, nel sollevare  la  questione  di  legittimita'
costituzionale, omette del tutto sia  di  descrivere  la  fattispecie
concreta sottoposta al suo esame - trascurando, persino, di  riferire
quale sia l'imputazione contestata all'imputato nel giudizio a quo  -
sia  di  illustrare,  al  di  la'  della  mera   enunciazione   della
proposizione normativa che si ritiene viziata, le  ragioni  in  forza
delle quali questa entrerebbe in conflitto con gli evocati  parametri
costituzionali; 
    che siffatte manchevolezze impediscono in radice l'esame da parte
di questa Corte sia della rilevanza della questione  nel  giudizio  a
quo che del contenuto delle doglianze del rimettente; 
    che  nessun  rilievo  ha,  ai  fini  della  ammissibilita'  della
presente questione, l'avvenuto deposito - singolarmente eseguito dopo
la dichiarazione di sospensione del procedimento penale a  quo  -  di
atti da parte della difesa  dell'imputato  volti  ad  "enunciare"  la
questione, atteso che il contenuto di tali atti non e' stato in alcun
modo  fatto  proprio  dal  rimettente,  sicche',   in   ossequio   al
consolidato  principio  dell'autosufficienza   della   ordinanza   di
rimessione, essi non sono in alcun modo utilizzabili per integrare le
evidenti lacune presenti nell'ordinanza stessa; 
    che,  pertanto,  la  questione   va   dichiarata   manifestamente
inammissibile. 
    Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953,  n.
87, e 9, comma 2, delle norme integrative per i giudizi davanti  alla
Corte costituzionale.