ha pronunciato la seguente 
 
                              ORDINANZA 
 
    nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'articolo 35  del
decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199  (Attuazione  dell'art.  3
della legge 6 marzo 1992, n. 216, in materia di  nuovo  inquadramento
del personale non direttivo e non dirigente del Corpo  della  Guardia
di finanza) promosso dal Tribunale amministrativo  regionale  per  il
Lazio nel procedimento vertente tra F. F. ed  altri  e  il  Ministero
dell'economia  e  delle  finanze  ed  altri,  con  ordinanza  del  19
settembre 2011 iscritta al n.  183  del  registro  ordinanze  2012  e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica  n.  37,  prima
serie speciale, dell'anno 2012. 
    Visto l'atto di  intervento  del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri; 
    udito nella camera di consiglio del 22  maggio  2013  il  Giudice
relatore Sabino Cassese. 
    Ritenuto che con ordinanza  del  19  settembre  2011,  depositata
presso la cancelleria di questa Corte il 6 agosto 2012 (reg. ord.  n.
183 del 2012), il Tribunale amministrativo regionale  per  il  Lazio,
sezione seconda - nel corso di  un  giudizio  avente  ad  oggetto  la
richiesta,  da  parte  di  sedici  ricorrenti,  tutti  brigadieri   o
vicebrigadieri del Corpo della Guardia di finanza e risultati tra gli
idonei non vincitori, di annullamento della determinazione  n.  45912
dell'11 febbraio  2008  del  Comandante  generale  della  Guardia  di
finanza, con cui e' stato bandito il concorso per l'ammissione di  n.
74 allievi marescialli al 9° corso presso la Scuola  di  Ispettori  e
sovrintendenti della Guardia di finanza, riservato agli  appartenenti
al Corpo, nonche' di tutti gli atti di concorso e di ogni altro  atto
presupposto,  collegato  o  connesso  -  ha  sollevato  questione  di
legittimita' costituzionale dell'articolo 35 del decreto  legislativo
12 maggio 1995, n. 199 (Attuazione dell'art. 3 della  legge  6  marzo
1992, n. 216, in materia di nuovo  inquadramento  del  personale  non
direttivo e non dirigente del Corpo della Guardia  di  finanza),  per
violazione degli articoli 76 e 97 della Costituzione; 
    che  la  disposizione  censurata,  rubricata  «Accesso  al  ruolo
"ispettori"», prevede che i  marescialli  della  Guardia  di  finanza
siano selezionati «a) per il 70%, attraverso un concorso pubblico per
titoli ed esami, aperto a tutti i cittadini in possesso dei requisiti
previsti nel successivo art. 36,  comma  1,  previo  superamento  del
corso di cui all'art. 44 del presente decreto; b)  per  il  rimanente
30%, attraverso un concorso interno per titoli ed esami riservato: 1)
per 1/3 ai brigadieri capo; 2)  per  1/3  ai  brigadieri  e  ai  vice
brigadieri;  3)  per  1/3  al  personale  del  ruolo   «appuntati   e
finanzieri»,  in  possesso  dei  requisiti  previsti  nel  successivo
articolo 36, comma 5, previo superamento del corso di qualificazione,
di durata non inferiore a sei mesi, previsto dall'articolo 46»; 
    che, ad avviso del giudice rimettente, la disposizione censurata,
ammettendo che un terzo dei posti del concorso interno sia  riservato
al ruolo «appuntati e finanzieri», sarebbe in contrasto con l'art. 76
Cost., e, in particolare, con l'art. 3, comma  3,  lettera  b,  della
legge delega  6  marzo  1992,  n.  216  (Conversione  in  legge,  con
modificazioni, del  decreto-legge  7  gennaio  1992,  n.  5,  recante
autorizzazione di spesa per la perequazione del trattamento economico
dei  sottufficiali  dell'Arma  dei  carabinieri  in  relazione   alla
sentenza della Corte costituzionale n. 277 del  3-12  giugno  1991  e
all'esecuzione di giudicati,  nonche'  perequazione  dei  trattamenti
economici relativi al personale delle corrispondenti categorie  delle
altre  Forze  di  polizia.  Delega  al  Governo  per  disciplinare  i
contenuti del rapporto di  impiego  delle  Forze  di  polizia  e  del
personale delle Forze armate nonche' per il riordino  delle  relative
carriere, attribuzioni e trattamenti economici), il quale dispone che
«l'accesso a ruoli, gradi e qualifiche superiori sia riservato,  fino
al limite massimo del 30 per cento dei posti disponibili  e  mediante
concorso interno, per titoli ed esami, al personale  appartenente  al
ruolo, grado o qualifica immediatamente  sottostante»,  e  violerebbe
quindi l'articolo 76 Cost.; 
    che, in relazione alla rilevanza, il giudice  rimettente  osserva
che, dei 74 posti inizialmente banditi, a seguito  dello  svolgimento
delle prove di esame i posti distribuiti sono stati 65; 32 dei  quali
coperti da  concorrenti  appartenenti  alla  categoria  brigadieri  e
vicebrigadieri e 33 da concorrenti appartenenti al ruolo appuntati  e
finanzieri, e che, «posto che i ricorrenti sono  tutti  brigadieri  e
vicebrigadieri che si sono collocati nella graduatoria  finale  della
categoria di riferimento tra il 33° e il 61° posto,  appare  evidente
la lesione prodotta alla loro posizione soggettiva dalla  illegittima
previsione  del  bando  che  ha,  ingiustificatamente,  favorito   le
modalita' di collocamento nella graduatoria  finale  dei  concorrenti
appartenenti alla categoria degli appuntati e finanzieri»; 
    che, quanto alla non manifesta infondatezza,  il  giudice  a  quo
rileva che «nessun elemento contenuto nella disposizione  di  delega,
neppure di carattere lessicale,  deponeva  affinche'  il  legislatore
delegato si potesse  spingere  fino  ad  estendere  a  categorie  non
immediatamente sottostanti  rispetto  a  quella  degli  ispettori  il
beneficio  della  partecipazione  alla  selezione  interna   per   la
progressione in carriera verso il ruolo  degli  ispettori,  limitando
tale  facolta'  ai  soli  appartenenti  al  ruolo  dei  brigadieri  e
vicebrigadieri»; 
    che e' intervenuto in giudizio, con  atto  depositato  presso  la
cancelleria di questa Corte il 5  ottobre  2012,  il  Presidente  del
Consiglio  dei  Ministri,  rappresentato  e  difeso   dall'Avvocatura
generale  dello  Stato,  deducendo  l'inammissibilita'   e   comunque
l'infondatezza della questione; 
    che  la  difesa  dello  Stato  sostiene,  innanzitutto,  che   la
questione sarebbe inammissibile per difetto di rilevanza, posto che i
ricorrenti,  nell'ambito  del   ricorso   introduttivo   «non   hanno
dimostrato il loro posizionamento in graduatoria, in punto  tale  che
sarebbero risultati comunque vincitori, per i  posti  riservati  alla
loro categoria ove gli appartenenti al ruolo "appuntati e finanzieri"
non avessero partecipato al concorso di cui e' questione»; 
    che inoltre, ad avviso del Presidente del Consiglio,  l'ordinanza
di rimessione sarebbe carente di motivazione in ordine alla rilevanza
della questione prospettata, in quanto non avrebbe tenuto conto della
«discrezionalita' di cui comunque godrebbe  il  legislatore  delegato
nel  formulare  la  norma  sospettata  di  incostituzionalita'»:   in
particolare,  dato  che   «la   riserva   del   20%   attribuita   ai
sovrintendenti  (10%  ai  brigadieri  capo  e  10%  ai  brigadieri  e
vicebrigadieri) e' perfettamente in linea con il limite  massimo  del
30% previsto dal citato art. 3, co. 3, della legge n. 216  del  1992,
il legislatore delegato ben potrebbe riservare il restante  10%  alla
procedura concorsuale pubblica»; 
    che, nel merito, la difesa  statale  osserva  che  i  principi  e
criteri direttivi di cui all'art.  76  Cost.  «devono  consentire  al
potere delegato la possibilita' di valutare le particolari situazioni
giuridiche da regolamentare (Corte Cost., sent. 23  maggio  1985,  n.
158)» e che, poiche' la ratio della legge delega n. 216 del 1992  era
quella di «"realizzare una  parita'  di  trattamento,  a  parita'  di
funzioni", tra tutti gli appartenenti  alle  Forze  di  Polizia»,  il
legislatore «avrebbe legittimato l'esecutivo a innovare profondamente
la regolamentazione delle carriere appartenenti alle Forze  armate  e
di polizia». 
    Considerato che il  Tribunale  amministrativo  regionale  per  il
Lazio, sezione seconda, dubita - in riferimento degli articoli  76  e
97   della   Costituzione   -   della   legittimita'   costituzionale
dell'articolo 35 del decreto  legislativo  12  maggio  1995,  n.  199
(Attuazione dell'art. 3 della legge 6 marzo 1992, n. 216, in  materia
di nuovo inquadramento del personale non direttivo  e  non  dirigente
del Corpo della Guardia di finanza); 
    che la disposizione censurata prevede  che  i  marescialli  della
Guardia di finanza (grado di  accesso  al  ruolo  degli  «ispettori»)
siano selezionati: «a) per il 70%, attraverso  un  concorso  pubblico
per titoli ed esami, aperto a  tutti  i  cittadini  in  possesso  dei
requisiti  previsti  nel  successivo  art.  36,   comma   1,   previo
superamento del corso di cui all'art. 44 del presente decreto; b) per
il rimanente 30%, attraverso un concorso interno per titoli ed  esami
riservato: 1) per 1/3 ai brigadieri capo; 2) per 1/3 ai brigadieri  e
ai vice brigadieri; 3) per 1/3 al personale del  ruolo  «appuntati  e
finanzieri»,  in  possesso  dei  requisiti  previsti  nel  successivo
articolo 36, comma 5, previo superamento del corso di qualificazione,
di durata non inferiore a sei mesi, previsto dall'articolo 46»; 
    che il giudice rimettente ritiene che la  disposizione  impugnata
violi l'articolo 76 Cost., perche', ammettendo che un terzo dei posti
del concorso interno per marescialli sia  riservato  a  «appuntati  e
finanzieri», personale appartenente ad un  ruolo  non  immediatamente
sottostante a quello degli  «ispettori»,  sarebbe  in  contrasto  con
l'art. 3, comma 3, lettera b, della legge delega 6 marzo 1992, n. 216
(Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 7 gennaio
1992, n. 5, recante autorizzazione di spesa per la  perequazione  del
trattamento economico dei sottufficiali dell'Arma dei carabinieri  in
relazione alla sentenza della Corte costituzionale n.  277  del  3-12
giugno 1991 e all'esecuzione di giudicati, nonche'  perequazione  dei
trattamenti economici  relativi  al  personale  delle  corrispondenti
categorie delle  altre  Forze  di  polizia.  Delega  al  Governo  per
disciplinare i contenuti del  rapporto  di  impiego  delle  Forze  di
polizia e del personale delle Forze armate nonche'  per  il  riordino
delle relative carriere, attribuzioni e  trattamenti  economici),  in
base al quale «l'accesso a ruoli, gradi e  qualifiche  superiori  sia
riservato, fino  al  limite  massimo  del  30  per  cento  dei  posti
disponibili e mediante concorso interno,  per  titoli  ed  esami,  al
personale appartenente al ruolo,  grado  o  qualifica  immediatamente
sottostante»; 
    che, nel descrivere la fattispecie sottoposta al  suo  esame,  il
giudice rimettente riferisce che, per il concorso di ammissione al 9°
corso presso la Scuola di Ispettori e sovrintendenti della Guardia di
finanza,  riservato  agli  appartenenti   al   Corpo,   erano   stati
inizialmente banditi n. 74 posti di allievi  marescialli,  e  che,  a
seguito dello svolgimento delle prove di esame, i  posti  distribuiti
sono stati 65; 32 dei quali coperti da concorrenti appartenenti  alla
categoria  brigadieri  e   vicebrigadieri   e   33   da   concorrenti
appartenenti al ruolo appuntati e finanzieri; 
    che, in punto di rilevanza, il giudice rimettente osserva che  «i
ricorrenti  sono  tutti  brigadieri  e  vicebrigadieri  che  si  sono
collocati nella graduatoria finale della categoria di riferimento tra
il 33° e il 61° posto», e che  quindi  «appare  evidente  la  lesione
prodotta alla loro posizione soggettiva dalla illegittima  previsione
del bando che  ha,  ingiustificatamente,  favorito  le  modalita'  di
collocamento nella graduatoria finale  dei  concorrenti  appartenenti
alla categoria degli appuntati e finanzieri»; 
    che non e' chiaro se il giudice a quo richieda a questa Corte una
pronuncia ablativa, volta a rimuovere il numero 3 della lett. b) [«3)
per 1/3 al personale del ruolo "appuntati e finanzieri"»]  -  ipotesi
che  pero'  lascerebbe  una  disciplina  incoerente,  dato   che   la
distribuzione del  30%  dei  posti  riservati  per  concorso  interno
sarebbe precisata solo per i due terzi (assegnati  per  un  terzo  ai
brigadieri capo e  per  un  altro  terzo  ai  brigadieri  e  ai  vice
brigadieri) - ovvero una pronuncia additiva o manipolativa  tale  per
cui anche il terzo dei posti attualmente  riservato  ad  appuntati  e
finanzieri debba essere distribuito tra brigadieri capo, brigadieri e
vicebrigadieri; 
    che, sotto tale profilo, la questione e' inammissibile, perche' -
a prescindere dai limiti che l'intervento della Corte incontra  nella
discrezionalita' politica del legislatore -  «l'intervento  richiesto
dal giudice a quo resta oscuro» (sent. n. 186 del 2011); 
    che, inoltre, l'eventuale declaratoria di incostituzionalita' del
numero 3 della lettera. b) dell'art. 35, comma 1, del d.lgs.  n.  199
del 1995 determinerebbe l'impossibilita' di applicare  il  meccanismo
di compensazione dei posti rimasti eventualmente  scoperti,  previsto
dal comma 2  dello  stesso  art.  35,  in  base  al  quale  «I  posti
eventualmente rimasti scoperti per l'ammissione al concorso di cui al
comma 1, lettera b) dopo la compensazione alla stessa percentuale tra
le categorie di cui ai numeri 1), 2) e 3) della  medesima  lettera  e
nell'ordine  medesimo,  sono  devoluti  in  favore  delle   procedure
concorsuali di cui al comma 1, lettera a)»; 
    che la questione e' inammissibile anche sotto  il  profilo  della
carente motivazione in ordine alla rilevanza,  dato  che  il  giudice
rimettente  si  limita  a  riferire  qual  e'  la   collocazione   in
graduatoria dei ricorrenti, ma omette di  spiegare  in  che  modo  la
declaratoria di incostituzionalita' della norma censurata porterebbe,
attraverso  la  redistribuzione  dei  posti  messi  a   concorso,   a
soddisfare la pretesa avanzata nel ricorso principale; 
    che, in conclusione, la questione, per gli  evidenziati  profili,
e' manifestamente inammissibile. 
    Visti gli articoli 26, secondo comma, della legge 11 marzo  1953,
n. 87, e 9, comma 2, delle norme integrative per  i  giudizi  davanti
alla Corte costituzionale.