ha pronunciato la seguente 
 
                              ORDINANZA 
 
    nel giudizio di legittimita' costituzionale degli articoli 4,  7,
12 e 20 della legge della  Regione  Puglia  20  agosto  2012,  n.  24
(Rafforzamento delle pubbliche  funzioni  nell'organizzazione  e  nel
governo dei servizi pubblici locali),  promosso  dal  Presidente  del
Consiglio dei ministri con ricorso notificato il 22-26 ottobre  2012,
depositato in cancelleria il 29 ottobre 2012 ed iscritto  al  n.  175
del registro ricorsi 2012. 
    Visto l'atto di costituzione della Regione Puglia; 
    udito nella camera di consiglio del  3  luglio  2013  il  Giudice
relatore Giuseppe Tesauro. 
    Ritenuto  che  il  Presidente   del   Consiglio   dei   ministri,
rappresentato e difeso  dall'Avvocatura  generale  dello  Stato,  con
ricorso notificato a mezzo posta il 22-26 ottobre 2012  e  depositato
in cancelleria il successivo 29 ottobre,  ha  promosso  questione  di
legittimita' costituzionale degli articoli 4, 7, 12 e 20 della  legge
della Regione Puglia 20  agosto  2012,  n.  24  (Rafforzamento  delle
pubbliche funzioni nell'organizzazione  e  nel  governo  dei  servizi
pubblici locali); 
    che, ad avviso della difesa dello Stato, con  dette  disposizioni
la Regione Puglia avrebbe costituito un'autorita'  regionale  per  la
regolamentazione dei servizi pubblici locali di  rilevanza  economica
che, operando «con piena autonomia e indipendenza di  giudizio  e  di
valutazione», svolge attivita' di verifica e di regolamentazione  del
mercato nel settore dei servizi pubblici,  a  fini  di  promozione  e
sviluppo della concorrenza; 
    che, in particolare, l'art. 7 della legge  regionale,  istituendo
l'autorita' regionale, prevede che essa, ai sensi degli artt. 4, 12 e
20, abbia il compito di verificare, per  ciascun  settore  e  ciascun
Ambito territoriale ottimale (ATO), «la sussistenza delle  condizioni
per un idoneo sviluppo della  concorrenza  nel  mercato,  incluse  le
eventuali modalita' di regolamentazione della  stessa,  tale  da  non
pregiudicare il raggiungimento degli obblighi di servizio pubblico»; 
    che, secondo il Presidente del Consiglio dei ministri le predette
norme regionali  violerebbero  la  competenza  legislativa  esclusiva
dello Stato nella materia della «tutela della concorrenza», in quanto
allo Stato  sarebbe  riservata  tale  materia  sia  intesa  in  senso
statico, sia intesa quale «attivita' di promozione»,  come  precisato
dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 272 del 2004; 
    che la Regione Puglia, in  persona  del  Presidente  pro  tempore
della Giunta regionale, si e' costituita  in  giudizio,  con  memoria
depositata il 30 novembre 2012, concludendo per l'infondatezza  della
questione,  in  quanto  a  suo  giudizio  le  norme   impugnate   non
toccherebbero in alcun modo l'ambito delle competenze spettanti  alle
autorita' nazionali di regolazione e tutela della concorrenza; 
    che, a suo giudizio, il  legislatore  regionale,  nell'ambito  di
quanto disposto dalle norme statali, si sarebbe limitato  a  definire
le modalita' di organizzazione e di  gestione  dei  servizi  pubblici
locali  di  rilevanza  economica,  a   seguito   dell'intervento   di
scioglimento  dell'Autorita'  d'ambito,  disposto   dal   legislatore
statale. 
    Considerato che il Presidente del  Consiglio  dei  ministri,  con
atto  depositato  il  18  aprile  2013,  in  seguito  alle  modifiche
apportate  alle  disposizioni  impugnate  dalla  legge  regionale  13
dicembre 2012, n. 42 recante «Modifiche  e  integrazioni  alla  legge
regionale 20  agosto  2012,  n.  24  (Rafforzamento  delle  pubbliche
funzioni nell'organizzazione  e  nel  governo  dei  Servizi  pubblici
locali)», ha rinunciato al ricorso; 
    che la Regione  Puglia  in  data  2  luglio  2013  ha  depositato
delibera della Giunta regionale, adottata in data 7 maggio 2013,  con
la quale accetta la detta rinunzia; 
    che, ai sensi dell'art. 23 delle norme integrative per i  giudizi
davanti alla Corte costituzionale, la rinunzia  al  ricorso,  seguita
dalla accettazione della controparte, estingue il processo.