ha pronunciato la seguente 
 
                              ORDINANZA 
 
    nel giudizio per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato
sorto a seguito della  proposizione,  da  parte  del  Presidente  del
Consiglio dei ministri, del ricorso in via principale, iscritto al n.
9 del registro ricorsi 2013, per la dichiarazione  di  illegittimita'
costituzionale   della   legge   della   Regione    autonoma    Valle
d'Aosta/Vallee d'Aoste 23 novembre 2012, n.  33  (Modificazioni  alla
legge regionale 3  dicembre  2007,  n.  31,  "Nuove  disposizioni  in
materia di gestione dei rifiuti"), promosso  da  Fabrizio  Roscio  ed
altri  nella  qualita'  di  promotori  della  proposta  di  legge  di
iniziativa popolare, che, sottoposta  a  referendum  propositivo,  e'
stata tradotta nella suddetta legge regionale, con ricorso depositato
in cancelleria il 22 aprile 2013 ed iscritto al  n.  6  del  registro
conflitti tra poteri dello Stato 2013, fase di ammissibilita'. 
    Udito nella camera di consiglio del  3  luglio  2013  il  Giudice
relatore Sabino Cassese. 
    Ritenuto che, con ricorso depositato il 22 aprile 2013,  Fabrizio
Roscio, Marco Grange, Jeanne Cheillon, Anna Gamerro  ed  Elisa  Maria
Desandre' - nella qualita' di promotori della proposta  di  legge  di
iniziativa popolare approvata con la  legge  della  Regione  autonoma
Valle d'Aosta/Vallee d'Aoste 23 novembre 2012, n.  33  (Modificazioni
alla legge regionale 3 dicembre 2007, n. 31, "Nuove  disposizioni  in
materia di gestione dei rifiuti")  -  hanno  sollevato  conflitto  di
attribuzione tra poteri dello Stato nei confronti del Presidente  del
Consiglio dei ministri, in riferimento alla proposizione da parte  di
quest'ultimo della questione  di  legittimita'  costituzionale  della
suddetta legge regionale n. 33 del 2012; 
    che la legge regionale n. 33 del 2012 e' stata adottata a seguito
di referendum propositivo, previsto, in attuazione dell'art. 15 dello
Statuto speciale, dagli articoli 12  e  seguenti  della  legge  della
Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallee d'Aoste 25 giugno 2003,  n.  19
(Disciplina  dell'iniziativa  legislativa  popolare,  del  referendum
propositivo, abrogativo e  consultivo,  ai  sensi  dell'articolo  15,
secondo comma, dello Statuto speciale); 
    che, sotto il  profilo  soggettivo,  i  ricorrenti  ritengono  di
essere pienamente legittimati a sollevare il conflitto, «analogamente
a quanto costantemente riconosciuto  [dalla  Corte]  per  i  comitati
promotori di referendum abrogativi  di  legge»  di  cui  all'art.  75
Cost., sia perche'  il  comitato  promotore  di  cui  fanno  parte  i
ricorrenti, «in  quanto  frazione  qualificata,  nella  sua  funzione
legislativa, del popolo inteso  come  potere  dello  Stato»,  sarebbe
«l'unico organo abilitato a dichiarare  definitivamente,  nell'ambito
del procedimento legislativo in  questione,  la  volonta'  di  questo
potere»;  sia  perche',  «se  lo  scopo  precipuo  del  conflitto  di
attribuzioni e' - nella sostanza - la  conservazione  dell'equilibrio
fra i diversi poteri e fra i soggetti che  compongono  l'intelaiatura
istituzionale della Repubblica, appare naturale e conseguente che  al
popolo, e in questo caso al  corpo  elettorale  della  Regione  Valle
d'Aosta  nella  sua  veste  di  legislatore  in   sede   referendaria
propositiva  (id  est  legislativa),  non  possa  essere  negata   la
possibilita' di far valere in questa sede le proprie ragioni»; 
    che, sotto il profilo oggettivo, i ricorrenti sostengono che  non
spetta al Consiglio dei ministri proporre, ai  sensi  dell'art.  127,
primo comma, Cost.,  una  questione  di  legittimita'  costituzionale
della legge regionale n.  33  del  2012,  essendo  tale  legge  stata
approvata mediante referendum propositivo, secondo  la  procedura  di
cui agli articoli 12 e seguenti della legge  della  Regione  autonoma
Valle d'Aosta/Vallee d'Aoste n. 19 del 2003; 
    che - sostengono i ricorrenti -  dovrebbe  applicarsi,  anche  in
riferimento alle leggi regionali approvate con  tale  procedura,  «il
principio generale che prescrive che il vaglio  di  costituzionalita'
su   un   quesito   [referendario]   di   valenza   legislativa   sia
obbligatoriamente  esaminato   dal   giudice   di   costituzionalita'
preventivamente e non gia' successivamente al voto popolare»; 
    che, sempre ad avviso  dei  ricorrenti,  l'applicazione  di  tale
«principio generale» all'ipotesi  in  esame  si  giustificherebbe  in
quanto,  «proprio  per  impedire  la   possibile   effettuazione   di
consultazioni  popolari  [...]   su   determinazioni   potenzialmente
incostituzionali», la Regione autonoma Valle  d'Aosta/Vallee  d'Aoste
ha affidato il compito di valutare l'ammissibilita' delle proposte di
legge  di  iniziativa  popolare  alla  Commissione  regionale  per  i
procedimenti  referendari  e  di  iniziativa   popolare,   «organismo
altamente qualificato  e  nominato  in  condizioni  di  imparzialita'
politica», senza che il Governo abbia mai eccepito la  illegittimita'
costituzionale dell'art. 40 della legge regionale n. 19 del 2003, che
prevede tale «filtro»; 
    che, inoltre, - essendo state pubblicate sul Bollettino Ufficiale
della Regione sia la proposta di legge di iniziativa popolare, sia la
decisione di  ammissibilita'  assunta  a  riguardo  dalla  menzionata
Commissione, sia, infine, la notizia della indizione  del  referendum
propositivo - il Governo «non era [...] ignaro  del  procedimento  in
questione»  e  quindi  «avrebbe  potuto   (in   termini   di   "leale
cooperazione" [si  dovrebbe]  piuttosto  dire  "dovuto")  intervenire
rappresentando  tempestivamente  le  proprie  obiezioni   di   fronte
all'organo  di  garanzia  statutaria  in  sede  regionale  [...]  sia
direttamente, sia utilizzando come tramite lo stesso Presidente della
Regione nella sua veste di Prefetto, quale rappresentante dello Stato
nella Regione»; 
    che ne conseguirebbe - secondo i ricorrenti  -  che  il  Governo,
proponendo ricorso in via principale contro la Regione autonoma Valle
d'Aosta/Vallee  d'Aoste  per  la  dichiarazione   di   illegittimita'
costituzionale  della  legge  regionale  n.  33  del  2012,   avrebbe
esercitato in modo improprio il potere ad  esso  conferito  dall'art.
127, primo comma, Cost. e, in  tal  modo,  leso  le  attribuzioni  di
rilievo costituzionale del comitato promotore, garantite dall'art. 15
dello Statuto speciale della Valle d'Aosta. 
    Considerato che, in questa fase del giudizio, a  norma  dell'art.
37, terzo e quarto comma, della legge 11 marzo  1953,  n.  87  (Norme
sulla costituzione e sul funzionamento della  Corte  costituzionale),
questa Corte e' chiamata a deliberare, senza contraddittorio,  se  il
ricorso sia ammissibile sotto il profilo dell'esistenza o meno  della
«materia  di  un  conflitto  la  cui  risoluzione  spetti  alla   sua
competenza», valutando, in particolare,  se  sussistano  i  requisiti
soggettivi e oggettivi di un conflitto  di  attribuzione  fra  poteri
dello Stato; 
    che il requisito soggettivo non sussiste; 
    che, secondo l'orientamento di questa Corte, i  promotori  di  un
referendum regionale  «non  sono  equiparabili  agli  organi  statali
"competenti a dichiarare definitivamente la volonta' del  potere  cui
appartengono" e nemmeno esercitano funzioni  concorrenti  con  quelle
attribuite a poteri dello Stato-apparato», ma  vanno  «assimilati  ai
poteri di istituzioni autonome e non sovrane,  quali  sono  gli  enti
territoriali interessati» (sentenza n. 69 del 1978; ordinanze n.  479
del 2005 e n. 82 del 1978); 
    che,  per  le  medesime  ragioni,  il  requisito  soggettivo  non
sussiste quando il conflitto sia stato sollevato dai promotori di una
proposta di legge di  iniziativa  popolare  sottoposta  a  referendum
propositivo si sensi degli artt. 12  e  seguenti  della  legge  della
Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallee d'Aoste n. 19 del 2003; 
    che, circa il requisito oggettivo, questa Corte ha stabilito, con
riguardo alle consultazioni referendarie dirette  ad  abrogare  leggi
statali (art.  75  Cost.),  che  la  «assimilazione»  degli  elettori
sottoscrittori di una richiesta di referendum - dei quali i promotori
sono competenti a dichiarare la volonta' in sede di conflitto  -  «ad
un "potere dello Stato" [...] trova  il  suo  naturale  limite  nella
conclusione del procedimento referendario», che si esaurisce «con  la
proclamazione  dei  risultati  e  l'abrogazione  delle   disposizioni
oggetto di referendum» (ordinanza n. 9 del 1997); e, con  riguardo  a
conflitti  sollevati  da  promotori  di  referendum  riguardanti   il
distacco dei Comuni da una Regione (art. 132  Cost.),  che  manca  il
requisito oggettivo se  i  ricorrenti  lamentano  «la  lesione  delle
proprie prerogative unicamente  in  relazione  a  fasi  successive  a
quella  concernente  la  celebrazione  del  referendum»  (da  ultimo,
ordinanze n. 11 del 2011 e n. 264 del 2010); 
    che,   analogamente,   anche   nell'ipotesi   di    consultazione
referendaria a carattere  propositivo  -  come  quella  prevista,  in
attuazione dell'art. 15 dello Statuto  speciale,  dagli  artt.  12  e
seguenti della legge  della  Regione  autonoma  Valle  d'Aosta/Vallee
d'Aoste 25 giugno 2003, n. 19 (Disciplina dell'iniziativa legislativa
popolare, del referendum propositivo,  abrogativo  e  consultivo,  ai
sensi dell'articolo 15, secondo comma, dello Statuto speciale)  -  in
sede di conflitto  il  requisito  oggettivo  deve  ritenersi  assente
quando i promotori di una proposta di legge  di  iniziativa  popolare
sottoposta a referendum propositivo lamentano la lesione  di  proprie
prerogative  unicamente  in  riferimento  a  fasi   successive   alla
conclusione  del  procedimento  referendario   e   alla   conseguente
promulgazione della legge oggetto di referendum; 
    che, pertanto, nel caso di specie,  difetta  anche  il  requisito
oggettivo perche'  la  asserita  lesione  lamentata  dai  ricorrenti,
peraltro determinata dalla mera proposizione, da parte  dello  Stato,
del ricorso nei confronti della legge della  Regione  autonoma  Valle
d'Aosta/Vallee d'Aoste 23 novembre 2012, n.  33  (Modificazioni  alla
legge regionale 3  dicembre  2007,  n.  31,  "Nuove  disposizioni  in
materia di gestione dei rifiuti"),  si  e'  verificata  in  una  fase
successiva  alla  celebrazione  del  referendum  e  alla  conseguente
promulgazione della legge; 
    che,  dunque,  nel  caso  in  esame,  non  e'  configurabile  una
specifica  prerogativa  del  comitato  promotore   costituzionalmente
garantita nei confronti del Governo in relazione alla sua potesta' di
impugnazione delle leggi regionali  ai  sensi  dell'art.  127,  primo
comma, Cost.