ha pronunciato la seguente 
 
                              ORDINANZA 
 
    nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art.  12,  comma
5, della legge della Regione autonoma Valle d'Aosta 31  luglio  2012,
n. 23 (Disciplina delle attivita' di vigilanza su opere e costruzioni
in zone sismiche), promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri
con  ricorso  notificato  il  24-29  ottobre  2012,   depositato   in
cancelleria il 29 ottobre 2012 ed iscritto al  n.  173  del  registro
ricorsi 2012. 
    Udito nella camera di consiglio del  3  luglio  2013  il  Giudice
relatore Sergio Mattarella. 
    Ritenuto che con ricorso del 22  ottobre  2012,  spedito  per  la
notifica il successivo 25 ottobre, il Presidente  del  Consiglio  dei
ministri,  rappresentato  e  difeso  dall'Avvocatura  generale  dello
Stato, ha  proposto  questione  di  legittimita'  costituzionale,  in
riferimento  all'articolo  117,  terzo  comma,  della   Costituzione,
dell'art. 12, comma 5, della legge della  Regione  Valle  D'Aosta  31
luglio 2012, n. 23 (Disciplina delle attivita' di vigilanza su  opere
e costruzioni in zone sismiche); 
    che la  disposizione  censurata  prevede  che  «Il  deposito  del
certificato di collaudo statico tiene luogo  anche  della  produzione
del certificato di rispondenza dell'opera alle norme tecniche per  le
costruzioni, previsto all'articolo 62 del d.P.R. 380/2001»; 
    che secondo la parte  ricorrente  tale  disposizione  sarebbe  in
contrasto con il principio  fondamentale  in  materia  di  protezione
civile di cui all'art. 62 del d.P.R. 6 giugno  2001,  n.  380  (Testo
unico delle  disposizioni  legislative  e  regolamentari  in  materia
edilizia - Testo A), in base al quale per gli  edifici  costruiti  in
cemento armato e' richiesto un  certificato  rilasciato  dall'ufficio
tecnico della Regione che accerti la rispondenza dell'opera  eseguita
rispetto alle norme in materia di costruzione in zone sismiche; 
    che la Regione Valle D'Aosta non si e' costituita in giudizio; 
    che, con successivo atto del  16  maggio  2013,  spedito  per  la
notifica il 17 maggio  seguente,  il  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri ha dichiarato di rinunciare al ricorso, rilevando  che,  con
legge della Regione Valle D'Aosta 8 marzo 2013, n.  6  (Modificazioni
alla legge regionale 6 aprile 1998, n. 11 - Normativa  urbanistica  e
di  pianificazione  territoriale  della  Valle  d'Aosta,  alla  legge
regionale 4 novembre 2005, n. 25 - Disciplina per l'installazione, la
localizzazione  e  l'esercizio  di  stazioni  radioelettriche  e   di
strutture di radio  telecomunicazioni,  e  alla  legge  regionale  31
luglio 2012, n. 23 - Disciplina delle attivita' di vigilanza su opere
e costruzioni in zone sismiche), la censurata disposizione  e'  stata
abrogata; 
    che  la  parte  ricorrente   ha   quindi   chiesto   alla   Corte
costituzionale di pronunciare i conseguenti provvedimenti. 
    Considerato  che  la  rinuncia  al  ricorso,   in   mancanza   di
costituzione in  giudizio  della  controparte,  determina,  ai  sensi
dell'art. 23 delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte
costituzionale, l'estinzione del giudizio.