ha pronunciato la seguente 
 
                              ORDINANZA 
 
    nei giudizi di legittimita' costituzionale dell'articolo 9, comma
3, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1 (Disposizioni urgenti  per
la   concorrenza,   lo   sviluppo,   delle   infrastrutture   e    la
competitivita'), convertito, con modificazioni, dalla legge 24  marzo
2012, n. 27, promossi dal Tribunale ordinario di Nocera Inferiore con
ordinanze del 7 maggio 2012 iscritte ai nn. da 21 a 34  del  registro
ordinanze 2013 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
nn. 8 e 9 prima serie speciale, dell'anno 2013. 
    Visti gli atti di intervento del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri; 
    udito nella camera di consiglio del  3  luglio  2013  il  Giudice
relatore Mario Rosario Morelli. 
    Ritenuto che, con le quattordici ordinanze  in  epigrafe,  emesse
nel corso di altrettanti giudizi civili, il  Tribunale  ordinario  di
Nocera Inferiore ha sollevato, in riferimento agli  articoli  3,  24,
101,  104,  107,  111  e  117  della   Costituzione,   questioni   di
legittimita'   costituzionale   dell'articolo   9,   comma   3,   del
decreto-legge 24 gennaio 2012, n.  1  (Disposizioni  urgenti  per  la
concorrenza, lo sviluppo, delle infrastrutture e la  competitivita'),
convertito, con modificazioni, dalla legge  24  marzo  2012,  n.  27,
nella parte in cui dispone che  «le  tariffe  vigenti  alla  data  di
entrata in vigore del  presente  decreto  continuano  ad  applicarsi,
limitatamente alla liquidazione delle  spese  giudiziali,  sino  alla
data di entrata in vigore dei decreti ministeriali di cui al comma  2
e, comunque, non oltre il centoventesimo giorno dalla data di entrata
in vigore della legge di conversione del presente decreto»; 
    che l'Avvocatura generale dello Stato, per conto dell'intervenuto
Presidente del Consiglio dei ministri, ha concluso per  la  manifesta
inammissibilita' di tutte le questioni. 
    Considerato che questioni identiche a  quelle  sollevate  con  le
ordinanze in epigrafe - sollevate, con plurime ordinanze (r.o. da  n.
231 a  n.  238  del  2012),  dal  medesimo  Tribunale  -  sono  state
dichiarate  manifestamente  inammissibili  con  ordinanza  di  questa
Corte, n. 115 del 2013, per difetto di motivazione  sulla  rilevanza,
«del tutto  incomprensibilmente  legata  soltanto  all'obiettivo  del
rimettente  di  poter  liquidare  le  spese  processuali   attraverso
l'auspicata caducazione proprio di quella disposizione intertemporale
che tale liquidazione gli consentiva», e perche',  «in  relazione  ai
numerosi parametri  invocati  (per  altro  in  modo  disarmonico  tra
motivazione  e  dispositivo),  manca  una   pertinente   e   coerente
motivazione delle ragioni che ne determinerebbero, nella  specie,  la
violazione da parte della norma denunciata»; 
    che - stante l'assoluta identita' di contenuto tra  le  ordinanze
di rinvio oggetto della richiamata pronuncia n. 115 del 2013 e quelle
odierne  -  le  questioni   da   queste   ultime   riproposte   vanno
conseguentemente,   a   loro   volta,    dichiarate    manifestamente
inammissibili per le stesse ragioni,  previa  riunione  dei  relativi
giudizi. 
    Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953,  n.
87, e 9, commi 1 e 2, delle norme integrative per i  giudizi  davanti
alla Corte costituzionale.