ha pronunciato la seguente 
 
                              SENTENZA 
 
    nel giudizio di  legittimita'  costituzionale  dell'articolo  13,
comma 1, lettere a), b), c) e d) della legge della Provincia autonoma
di Bolzano 23 dicembre 2010, n. 15 (Disposizioni  per  la  formazione
del bilancio di previsione per  l'anno  finanziario  2011  e  per  il
triennio 2011-2013. Legge finanziaria 2011), promosso dal  Presidente
del Consiglio dei ministri con ricorso notificato il 4-9 marzo  2011,
depositato in cancelleria il 14 marzo 2011 ed iscritto al n.  21  del
registro ricorsi 2011. 
    Visto l'atto di costituzione della Provincia autonoma di Bolzano; 
    udito nell'udienza pubblica del 2 luglio 2013 il Giudice relatore
Sabino Cassese; 
    udito  l'avvocato  dello  Stato  Alessandro  De  Stefano  per  il
Presidente del Consiglio dei ministri e  l'avvocato  Giuseppe  Franco
Ferrari per la Provincia autonoma di Bolzano. 
 
                          Ritenuto in fatto 
 
    1.- Il Presidente del Consiglio  dei  Ministri,  rappresentato  e
difeso dall'Avvocatura generale dello Stato  (reg.  ric.  n.  21  del
2011), ha impugnato, tra gli altri, l'articolo 13, comma  1,  lettere
a), b), c) e d) della legge della Provincia autonoma  di  Bolzano  23
dicembre 2010, n. 15 (Disposizioni per la formazione del bilancio  di
previsione per l'anno finanziario 2011 e per il  triennio  2011-2013.
Legge finanziaria 2011), per violazione dell'art. 117,  terzo  comma,
della Costituzione, e degli artt. 8 e 9 del  decreto  del  Presidente
della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670 (Approvazione del testo unico
delle leggi costituzionali concernenti lo  Statuto  speciale  per  il
Trentino-Alto Adige). 
    2. - L'articolo 13, comma 1, della legge della Provincia autonoma
di Bolzano n. 15 del 2010 detta misure di contenimento  della  spesa.
In particolare, esso prevede, alle lettere a), b), c) e  d),  che  le
spese per gli incarichi di consulenza,  studio  e  ricerca,  per  gli
incarichi  di   collaborazione   coordinata   e   continuativa,   per
pubblicazioni e campagne pubblicitarie, nonche' per le  attivita'  di
formazione, per i concorsi e per  i  premi  comunque  denominati  non
possono superare l'80 per cento della spesa sostenuta per le medesime
finalita' nel 2009. 
    3. - Ad avviso del Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri,  la
disposizione censurata, essendo in contrasto con gli artt. 6 e 9  del
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure  urgenti  in  materia  di
stabilizzazione   finanziaria   e   di   competitivita'   economica),
convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma  1,  della
legge  30  luglio  2010,  n.  122,   che   costituirebbero   principi
fondamentali in materia  di  coordinamento  della  finanza  pubblica,
violerebbe l'art. 117, terzo comma, Cost. 
    La difesa statale osserva che  le  lettere  a)  e  c),  relative,
rispettivamente, alle spese per incarichi  di  consulenza,  studio  e
ricerca e alla spesa  per  pubblicazioni  e  campagne  pubblicitarie,
sarebbero in contrasto con l'art. 6, commi 7 e 8,  del  decreto-legge
n. 78 del 2010, in base al quale tali spese non possono  superare  il
20 per cento di quelle  sostenute  nel  2009.  La  lettera  d)  della
disposizione impugnata, invece, concernente le spese per attivita' di
formazione, per i concorsi e per i premi  sarebbe  in  contrasto  con
l'art. 6, comma 13, del decreto-legge n. 78 del 2010,  ai  sensi  del
quale tali spese non possono superare  il  50  per  cento  di  quelle
sostenute nel 2009. La lettera b) della disposizione  impugnata,  che
riguarda le  spese  per  incarichi  di  collaborazione  coordinata  e
continuativa, sarebbe invece in contrasto con l'art. 9, comma 28, del
decreto-legge n. 78 del 2010, secondo il  quale  la  spesa  per  tale
tipologia di personale non puo' superare il 50 per  cento  di  quella
sostenuta nel 2009. 
    Inoltre,  ad  avviso  del  Presidente  del  Consiglio,   con   la
disposizione impugnata la Provincia autonoma di Bolzano, «accrescendo
il limite di  spesa  oltre  quello  previsto  dalla  legge  statale»,
eccederebbe «i limiti della propria competenza  statutaria  stabiliti
dagli artt. 8 e 9 dello Statuto di autonomia». 
    4. - Si e'  costituita  in  giudizio  la  Provincia  autonoma  di
Bolzano, con atto depositato presso la cancelleria di questa Corte il
1°   aprile   2011,   deducendo   l'inammissibilita'   e,   comunque,
l'infondatezza della questione. 
    In via preliminare, la difesa provinciale eccepisce la «manifesta
inammissibilita', per genericita' e indeterminatezza,  delle  censure
sollevate dal Presidente del Consiglio dei Ministri  con  riferimento
agli artt. 8 e 9 dello Statuto speciale di autonomia», dato  che  non
sarebbe stato specificato «in alcun modo quale delle  materie  citate
in tali articoli (ben 29 per l'art.  8  ed  11  per  l'art.  9  dello
Statuto speciale) o  quali  dei  rispettivi  limiti  sarebbero  stati
violati». 
    Ad avviso della difesa provinciale, poi, non sarebbe  fondata  la
censura relativa alla violazione dell'art. 117, terzo  comma,  Cost.,
in quanto le disposizioni del decreto-legge n. 78 del 2010 richiamate
dal  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  non   costituirebbero
principi fondamentali  in  materia  di  coordinamento  della  finanza
pubblica. 
    5. - Con memoria depositata il 21  novembre  2011,  la  Provincia
autonoma di  Bolzano  ha  riaffermato  l'infondatezza  della  censura
relativa alla violazione all'art. 117, terzo comma, Cost. Secondo  la
difesa provinciale, non vi sarebbe alcuna violazione della competenza
statale in materia di coordinamento della finanza pubblica, in quanto
l'art. 79 dello Statuto speciale, rimettendo alla Provincia  autonoma
il potere di «stabilire gli obblighi relativi al patto di  stabilita'
interno e provvedere alle funzioni di  coordinamento»,  attribuirebbe
alla  Provincia  stessa  la  «specifica  potesta'   in   materia   di
individuazione delle misure necessarie per conseguire  gli  obiettivi
di  riduzione  della  spesa,  ai  fini  del  rispetto  del  patto  di
stabilita'». Inoltre, la  difesa  provinciale  ha  osservato  che  le
disposizioni del decreto-legge n. 78  del  2010  non  possono  essere
qualificate come principi fondamentali di coordinamento della finanza
pubblica, «trattandosi di prescrizioni di estremo dettaglio». 
    6. - Il  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  con  memoria
depositata  il  22  novembre  2011,  ha  ribadito   le   censure   di
incostituzionalita'  formulate  con  il  ricorso   introduttivo.   In
particolare, ha osservato che il  richiamo  operato  dalla  Provincia
autonoma  all'art.  79  dello  Statuto  di  autonomia   non   sarebbe
rilevante, in quanto «tale norma riguarda le modalita'  del  concorso
delle Province autonome agli obiettivi di finanza pubblica  stabiliti
con il patto di stabilita' interno, e non significa che -  una  volta
rispettati i saldi  di  bilancio  prefissati  -  la  Provincia  possa
disattendere i  principi  generali  di  coordinamento  della  finanza
pubblica». 
    7. - Con memoria depositata  il  10  giugno  2013,  la  Provincia
autonoma di Bolzano sostiene l'infondatezza  della  censura  relativa
alla  violazione  dell'art.  117,  terzo  comma,  Cost.,  in   quanto
«dall'art. 6 del d.l. n. 78 del 2010» puo' estrapolarsi  «un  "limite
complessivo",  che  lascia  agli  enti  stessi  ampia   liberta'   di
allocazione delle risorse tra i diversi ambiti e obiettivi di  spesa.
[...] (sentenza n. 139 del 2012)». Anche l'art. 9  del  decreto-legge
n. 78 del 2010 andrebbe interpretato nel medesimo modo, e quindi  non
sarebbe dotato «di cogenza, dovendosi ritenere  che  la  disposizione
statale,  pena  la  sua  patente   illegittimita',   individui   solo
l'obiettivo  da  conseguire,  lasciando   alle   Regioni   la   piena
discrezionalita' nell'individuare gli strumenti  (i.e.  la  riduzione
percentuale della spesa) necessari al loro raggiungimento».  Inoltre,
ad avviso  della  difesa  provinciale  anche  il  limite  complessivo
fissato dal decreto-legge n. 78 del 2010 non sarebbe applicabile alla
Provincia autonoma di Bolzano, in quanto, in base all'art.  79  dello
Statuto speciale, la Provincia sarebbe sottoposta ai  limiti  imposti
dal legislatore statale «"con le  modalita'  di  coordinamento  della
finanza pubblica" concordate con il Ministero dell'Economia  e  delle
Finanze», laddove i vincoli derivanti dal  decreto-legge  n.  78  del
2010 sarebbero stati imposti in modo unilaterale. Secondo  la  difesa
provinciale, «se e' pur vero che -  in  linea  generale  -  anche  le
Regioni a statuto speciale sono soggette al rispetto dei principi  di
coordinamento della finanza pubblica, in Provincia  di  Bolzano  tale
assunto deve  essere  riletto  in  applicazione  dello  Statuto,  che
espressamente  qualifica  i  termini  di  operativita'  di   siffatto
principio in chiave pattizia». 
    Infine, le censure riferite  agli  artt.  8  e  9  dello  Statuto
speciale sarebbero, oltre  che  inammissibili  per  genericita',  non
fondate, poiche'  la  disposizione  impugnata  «troverebbe  copertura
nell'art. 79 dello Statuto di autonomia». 
 
                       Considerato in diritto 
 
    1.- Il Presidente del Consiglio  dei  ministri,  rappresentato  e
difeso dall'Avvocatura generale dello Stato  (reg.  ric.  n.  21  del
2011), ha impugnato, tra gli altri, l'articolo 13, comma  1,  lettere
a), b), c) e d), della legge della Provincia autonoma di  Bolzano  23
dicembre 2010, n. 15 (Disposizioni per la formazione del bilancio  di
previsione per l'anno finanziario 2011 e per il triennio 2011-2013  -
Legge finanziaria 2011), per violazione dell'art. 117,  terzo  comma,
della Costituzione e degli artt. 8 e 9  del  decreto  del  Presidente
della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670 (Approvazione del testo unico
delle leggi costituzionali concernenti lo  Statuto  speciale  per  il
Trentino-Alto Adige). 
    1.1.- La  disposizione  impugnata  prevede  che  le  spese  della
Provincia autonoma per gli incarichi di consulenza, studio e ricerca,
per gli incarichi di collaborazione coordinata  e  continuativa,  per
pubblicazioni e campagne pubblicitarie, nonche' per le  attivita'  di
formazione, i concorsi e i  premi  comunque  denominati  non  possano
superare l'80  per  cento  della  spesa  sostenuta  per  le  medesime
finalita' nel 2009. 
    1.2.-   Riservata    a    separate    pronunce    la    decisione
sull'impugnazione delle  altre  disposizioni  contenute  nella  legge
della Provincia autonoma di Bolzano n. 15 del 2010, viene in esame in
questa sede la questione relativa all'articolo 13, comma  1,  lettere
a), b), c) e d) della medesima legge. 
    2.-   In   via   preliminare,   va   esaminata   l'eccezione   di
inammissibilita' prospettata dalla Provincia autonoma di Bolzano  con
riguardo alle censure  riferite  agli  artt.  8  e  9  dello  Statuto
speciale. 
    Il  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  osserva   che   la
disposizione  impugnata  eccederebbe  dai  limiti  della   competenza
statutaria della Provincia autonoma di Bolzano «stabiliti dagli artt.
8 e 9 dello Statuto di autonomia», in quanto «accresc[e] il limite di
spesa  oltre  quello  previsto  dalla  legge  statale».   La   difesa
provinciale deduce la manifesta inammissibilita', per  genericita'  e
indeterminatezza,  di  tali  censure,  perche'  non   sarebbe   stato
specificato «in  alcun  modo  quale  delle  materie  citate  in  tali
articoli (ben 29 per l'art. 8  ed  11  per  l'art.  9  dello  Statuto
speciale) o quali dei rispettivi limiti sarebbero stati violati». 
    L'eccezione e' fondata. 
    Gli artt.  8  e  9  dello  Statuto  speciale  attribuiscono  alla
Provincia autonoma di Bolzano il potere di emanare norme legislative,
rispettivamente, in 29 e in 11 materie. Come osservato  dalla  difesa
provinciale, il Presidente del Consiglio non identifica quale sia  la
materia rispetto alla  quale  la  Provincia  autonoma  eccederebbe  i
limiti statutari, ne' precisa in  che  modo  tale  travalicamento  si
verificherebbe. 
    Le censure riferite agli artt. 8 e 9 dello Statuto speciale  sono
inammissibili anche perche' generiche (da ultimo, sentenza n. 26  del
2013), e prive di un  «percorso  logico  argomentativo  in  grado  di
ricondurl[e] ai parametri invocati» (sentenze n. 309  e  n.  244  del
2012). 
    3.- Nel merito, il Presidente del Consiglio dei ministri sostiene
che la disposizione impugnata violerebbe  l'art.  117,  terzo  comma,
Cost., in quanto sarebbe in  contrasto  con  gli  artt.  6  e  9  del
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure  urgenti  in  materia  di
stabilizzazione   finanziaria   e   di   competitivita'   economica),
convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma  1,  della
legge  30  luglio  2010,  n.  122,   che   costituirebbero   principi
fondamentali in materia di coordinamento della finanza pubblica. 
    La questione e' fondata. 
    3.1.- L'articolo 13, comma 1, lettere a),  b),  c)  e  d),  della
legge della Provincia autonoma di Bolzano n. 15 del 2010 prevede  una
riduzione di quattro categorie di spese in misura inferiore  rispetto
a quanto stabilito dagli artt. 6, commi 7, 8 e 13, e 9, comma 28, del
decreto-legge n. 78 del 2010. 
    Le lettere a) e c) della disposizione impugnata stabiliscono  una
riduzione del 20 per cento rispetto al 2009 per le spese relative  ad
incarichi di consulenza, studio e ricerca, nonche' a pubblicazioni  e
campagne pubblicitarie, in contrasto con l'art. 6, commi 7 e  8,  del
decreto-legge n. 78 del 2010, in base  al  quale  la  riduzione  deve
avvenire in misura pari all'80 per cento. 
    Per le altre due categorie  di  spesa  disciplinate  dalla  legge
provinciale, la differenza rispetto alla normativa  statale  e'  meno
ampia,  ma  egualmente  significativa:  quanto  agli   incarichi   di
collaborazione  coordinata  e   continuativa   e   all'attivita'   di
formazione, ai concorsi  e  ai  premi,  le  lettere  b)  e  d)  della
disposizione impugnata prevedono  una  riduzione  del  20  per  cento
rispetto al 2009, mentre l'art. 9, comma 28, e l'art.  6,  comma  13,
del decreto-legge n. 78 del 2010, rispettivamente,  stabiliscono  per
entrambe le categorie di spesa, rispetto  al  medesimo  periodo,  una
riduzione del 50 per cento. 
    3.2.-  Gli  artt.  6  e  9  del  decreto-legge  n.  78  del  2010
costituiscono principi generali in  materia  di  coordinamento  della
finanza pubblica (rispettivamente, per l'art. 6, sentenze n. 211,  n.
161, n. 148 e n. 139 del 2012, e n.  182  del  2011;  per  l'art.  9,
sentenze n. 18 del 2013, n. 259, n. 212 e  n.  173  del  2012).  Tali
norme, «pur non imponendo alle Regioni di adottare i  puntuali  tagli
alle singole voci di spesa  da  essa  considerate,  richied[ono]  che
esse, anche attraverso una diversa modulazione delle  percentuali  di
riduzione, conseguano comunque, nel complesso, un  risparmio  pari  a
quello  che  deriverebbe  dall'applicazione  di  quelle  percentuali»
(sentenza n. 262 del 2012). 
    Nella decisione da ultimo  richiamata,  la  Corte  ha  dichiarato
l'illegittimita'  costituzionale  di  disposizioni  simili  a  quella
impugnata precisando che spettava alla Regione «indicare le ulteriori
misure [...] dirette ad operare tagli ad altre  uscite,  compensativi
delle minori riduzioni di spesa [...], in maniera tale da  assicurare
il  rispetto  del  saldo  complessivo  risultante   dall'applicazione
dell'art. 6 del decreto-legge n. 78 del 2010», e, poiche' invece  «la
Regione nulla  ha  dedotto  al  riguardo»,  ha  ritenuto  fondate  le
questioni di legittimita'  costituzionale  delle  disposizioni  della
legge pugliese, in  riferimento  all'art.  117,  terzo  comma,  Cost.
(sentenza n. 262 del 2012). 
    Allo  stesso  modo,  nel  presente  giudizio,   le   disposizioni
contenute nelle lettere a), b), c) e d) dell'art. 13, comma 1,  della
legge della Provincia autonoma di Bolzano n. 15  del  2010  prevedono
riduzioni per le spese in materia di incarichi di consulenza,  studio
e ricerca, di incarichi di collaborazione continuata e  continuativa,
per pubblicazioni e campagne pubblicitarie, nonche' per attivita'  di
formazione, in misura inferiore a  quanto  previsto  dagli  artt.  6,
commi 7, 8 e 13, e 9, comma 28, del decreto-legge n. 78 del 2010.  La
Provincia  autonoma  di  Bolzano  non  ha  identificato  le   «misure
compensative» comprovanti la compatibilita'  delle  minori  riduzioni
per le  singole  categorie  di  spesa  con  «il  rispetto  del  saldo
complessivo» previsto dalle disposizioni del decreto-legge n. 78  del
2010. Infatti, essendo stato omesso - con riguardo alle categorie  di
spesa necessarie per individuare il saldo complessivo della riduzione
e la sua compatibilita'  con  i  coefficienti  percentuali  contenuti
nelle norme impugnate - ogni riferimento  all'aggregato  della  spesa
storica e a quello dell'esercizio di competenza, vengono a mancare  i
termini di riferimento necessari per l'attuazione e la  verifica  dei
parametri  previsti  dai  principi  statali  di  coordinamento  della
finanza pubblica, con conseguente  violazione  dell'art.  117,  terzo
comma, Cost. 
    3.3.- Non  vale  ad  escludere  tale  contrasto  l'argomentazione
secondo la quale il limite complessivo fissato dal  decreto-legge  n.
78 del 2010  non  sarebbe  applicabile  alla  Provincia  autonoma  di
Bolzano, perche' - in base all'art. 79 dello Statuto  speciale,  come
sostituito dall'art. 2, comma 107, della legge 23 dicembre  2009,  n.
191  (Legge  finanziaria  2010)  -  la  Provincia  autonoma   sarebbe
sottoposta  ai  limiti  imposti  dal  legislatore  statale  «"con  le
modalita' di coordinamento della finanza pubblica" concordate con  il
Ministero  dell'Economia  e  delle  Finanze».   Secondo   la   difesa
provinciale, «se e' pur vero che -  in  linea  generale  -  anche  le
Regioni a statuto speciale sono soggette al rispetto dei principi  di
coordinamento della finanza pubblica», per la Provincia  autonoma  di
Bolzano tale «assunto» dovrebbe essere «riletto in applicazione dello
Statuto, che espressamente qualifica i  termini  di  operativita'  di
siffatto principio in chiave pattizia». 
    Il Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  ha  replicato  alla
Provincia autonoma di Bolzano osservando che «tale norma riguarda  le
modalita' del concorso delle  Province  autonome  agli  obiettivi  di
finanza pubblica stabiliti con il patto di stabilita' interno, e  non
significa che - una volta rispettati i saldi di bilancio prefissati -
la Provincia possa disattendere i principi generali di  coordinamento
della finanza pubblica». 
    La  tesi  del  Presidente   del   Consiglio   dei   ministri   e'
condivisibile. Il comma 3 dell'articolo  79  dello  Statuto  speciale
prevede che «Al fine di assicurare  il  concorso  agli  obiettivi  di
finanza pubblica, la regione e le province concordano con il Ministro
dell'economia e delle finanze  gli  obblighi  relativi  al  patto  di
stabilita' interno con riferimento ai saldi di bilancio da conseguire
in ciascun periodo»: la necessita' di utilizzare il  metodo  pattizio
e' quindi espressamente circoscritta  agli  obiettivi  del  patto  di
stabilita' interno e  alla  definizione  dei  saldi  di  bilancio  da
conseguire in ciascun periodo. Inoltre, mentre il primo  periodo  del
comma 4 del medesimo art. 79 prevede  che  «Le  disposizioni  statali
relative  all'attuazione  degli  obiettivi  di  perequazione   e   di
solidarieta', nonche' al rispetto degli obblighi derivanti dal  patto
di stabilita' interno, non trovano applicazione con riferimento  alla
regione e alle province e sono in  ogni  caso  sostituite  da  quanto
previsto dal presente articolo», il successivo periodo - relativo non
al patto di stabilita', ma, piu' in generale, al coordinamento  della
finanza pubblica - precisa che «La regione e le  province  provvedono
alle finalita' di coordinamento della finanza pubblica  contenute  in
specifiche disposizioni legislative dello Stato, adeguando la propria
legislazione ai principi costituenti limiti ai sensi degli articoli 4
e 5» dello Statuto. 
    L'art. 79 dello Statuto speciale,  dunque,  detta  una  specifica
disciplina riguardante il solo patto di stabilita'  interno;  per  le
altre  disposizioni  in  materia  di  coordinamento   della   finanza
pubblica, la Regione Trentino-Alto Adige e le  Province  autonome  si
conformano alle disposizioni legislative statali, legiferando entro i
limiti stabiliti dallo Statuto, in particolare agli articoli 4  e  5.
Di conseguenza, il  citato  art.  79  non  modifica  l'obbligo  della
Provincia autonoma di Bolzano di  adeguare  la  sua  legislazione  ai
principi di coordinamento  della  finanza  pubblica,  al  quale  sono
sottoposte anche le Regioni a statuto speciale e le Province autonome
(ex plurimis, sentenze n. 30 del 2012, n. 229 del 2011,  n.  120  del
2008 e n. 169 del 2007). 
    4.- In conclusione, la questione  sollevata  dal  Presidente  del
Consiglio dei ministri con riferimento  all'art.  117,  terzo  comma,
Cost., e' fondata, perche' la disposizione impugnata e' in  contrasto
con i principi  generali  di  coordinamento  della  finanza  pubblica
contenuti negli artt. 6 e 9 del decreto-legge n.  78  del  2010,  che
trovano applicazione anche nei confronti della Provincia autonoma  di
Bolzano.