ha pronunciato la seguente 
 
                              SENTENZA 
 
    nel giudizio di  legittimita'  costituzionale  dell'articolo  51,
comma 1, della legge della Regione Liguria 12  agosto  2011,  n.  23,
recante «Modifiche alla legge regionale 2 gennaio 2007, n.  1  (Testo
unico in materia di commercio) anche in  attuazione  della  direttiva
2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio  del  12  dicembre
2006  relativa  ai  servizi  nel  mercato  interno»,   promosso   dal
Presidente del Consiglio dei ministri con ricorso notificato il 17-21
ottobre 2011,  depositato  in  cancelleria  il  26  ottobre  2011  ed
iscritto al n. 126 del registro ricorsi 2011. 
    Visto l'atto di costituzione della Regione Liguria; 
    udito nell'udienza pubblica del  24  settembre  2013  il  Giudice
relatore Paolo Grossi; 
    uditi  l'avvocato  dello  Stato  Giovanni   Palatiello   per   il
Presidente del Consiglio dei ministri e  l'avvocato  Orlando  Sivieri
per la Regione Liguria. 
 
                          Ritenuto in fatto 
 
    1.- Con ricorso notificato il 17-21 ottobre 2011 e depositato  il
successivo 26 ottobre, il  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,
rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, ha  (tra
gli altri) impugnato - per  violazione  dell'articolo  117,  primo  e
secondo comma, lettera e), della Costituzione - l'art. 51,  comma  1,
della legge della Regione Liguria 12  agosto  2011,  n.  23,  recante
«Modifiche alla legge regionale 2 gennaio 2007, n. 1 (Testo unico  in
materia di commercio) anche in attuazione della direttiva 2006/123/CE
del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2006  relativa
ai servizi nel mercato interno». La norma impugnata prevede  che,  in
attesa dell'adozione dei  criteri  per  l'assegnazione  dei  posteggi
sulle aree pubbliche (i quali,  come  stabilito  dall'art.  17  della
stessa legge regionale, devono essere adottati dalla Giunta regionale
ai sensi dell'intesa in sede di Conferenza unificata), continuino  ad
applicarsi i criteri regionali previgenti. 
    Secondo  il  rimettente,  i   criteri   finora   previsti   dalla
legislazione regionale - ossia dall'art. 30,  comma  4,  della  legge
della Regione Liguria 2 gennaio 2007, n. 1 (Testo unico in materia di
commercio), nella formulazione antecedente alle modifiche  introdotte
dalla legge reg.  n.  23  del  2011  -  contrastano  con  i  principi
comunitari posti a tutela della concorrenza e,  in  particolare,  con
quelli di liberta' di stabilimento e di parita' di trattamento tra  i
partecipanti, «in quanto  impongono  di  tener  conto,  nel  rilascio
dell'autorizzazione, del maggior  numero  di  presenze  maturate  nel
mercato o nella fiera e, a parita' di anzianita' di  presenze,  della
complessiva anzianita' maturata quale risultante dal  registro  delle
imprese». I suddetti criteri (attribuendo un vantaggio a  coloro  che
hanno svolto in precedenza l'attivita' nel  mercato  o  nella  fiera,
anziche' promuovere  la  concorrenza)  hanno  l'effetto  di  limitare
l'accesso di nuovi soggetti all'esercizio dell'attivita'  commerciale
e violano l'art. 12 della direttiva 12 dicembre 2006, n.  2006/123/CE
(Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai servizi
nel mercato interno), in base al quale, qualora  debba  attuarsi  una
selezione tra diversi candidati, a causa del  numero  limitato  delle
autorizzazioni disponibili, non e' possibile  accordare  vantaggi  al
prestatore uscente. 
    2.-  Si  e'  costituita  la  Regione  Liguria,  in  persona   del
Presidente pro tempore, la quale osserva che,  con  la  trasposizione
della direttiva n. 2006/123/CE nell'ordinamento italiano da parte del
decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 (Attuazione della  direttiva
2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato  interno),  lo  Stato  ha
disciplinato anche il settore  delle  aree  pubbliche:  da  un  lato,
sancendo la necessita' di determinare nuovi criteri e  modalita'  per
la   selezione   tra   diversi   candidati/aspiranti   ad    ottenere
l'autorizzazione/concessione di posteggio  sulle  aree  pubbliche;  e
stabilendo che il titolo e' rilasciato per una durata limitata e  non
puo' essere rinnovato automaticamente, ne' possono  essere  accordati
vantaggi  al  prestatore  uscente  (art.  16).  E,  dall'altro  lato,
prevedendo che con intesa in sede di Conferenza unificata ex art.  8,
comma 6,  della  legge  5  giugno  2003,  n.  131  (Disposizioni  per
l'adeguamento   dell'ordinamento   della   Repubblica   alla    legge
costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3) si procedera' - anche in deroga
al disposto di cui al  predetto  art.  16  -  all'individuazione  dei
criteri per il rilascio e il rinnovo delle concessioni  dei  posteggi
per l'esercizio del commercio su aree pubbliche e delle  disposizioni
transitorie da applicare anche alle concessioni in essere ed a quelle
prorogate durante il periodo intercorrente fino  all'applicazione  di
tali disposizioni transitorie (art. 70, comma 5). 
    Per la Regione, il censurato art. 51, comma 1,  risulta,  dunque,
in  linea  con  l'impianto  del  citato   comma   5   dell'art.   70,
configurandosi   quale    disposizione    transitoria    in    attesa
dell'individuazione dei criteri, onde evitare un inammissibile  vuoto
di disciplina in un settore cruciale dell'economia regionale. A  tale
proposito, la Regione ribadisce che - nella attuale fase preparatoria
dell'intesa - la norma adottata e' destinata ad evitare una  paralisi
nel campo del commercio su aree pubbliche,  con  gravi  danni  ad  un
settore economico al cui interno si collocano numerosissime imprese. 
    3.- Nella memoria di udienza, la difesa dello Stato  conferma  le
censure  gia'  svolte  e  le  rassegnate  conclusioni,  deducendo  il
permanere dell'interesse allo scrutinio  di  costituzionalita'  della
norma censurata, nonostante il sopravvenuto raggiungimento, in data 5
luglio 2012, della intesa in  sede  di  Conferenza  unificata  ed  il
recepimento  dell'accordo  da  parte  della  Giunta   regionale   con
deliberazione del 1° febbraio 2013. 
    4.- Anche la Regione resistente, nella propria memoria difensiva,
ribadisce le proprie difese e conclusioni. 
 
                       Considerato in diritto 
 
    1. - Il Presidente del Consiglio dei ministri ha  impugnato  (tra
gli altri) l'articolo 51, comma 1, della legge della Regione  Liguria
12 agosto 2011, n. 23, recante  «Modifiche  alla  legge  regionale  2
gennaio 2007, n. 1 (Testo unico in materia  di  commercio)  anche  in
attuazione della direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo  e  del
Consiglio del 12  dicembre  2006  relativa  ai  servizi  nel  mercato
interno». La norma prevede che, in attesa dell'adozione  dei  criteri
per l'assegnazione dei posteggi sulle aree pubbliche (ad opera  della
Giunta  regionale  ai  sensi  dell'intesa  in  sede   di   Conferenza
unificata, come stabilito dall'art. 17 della stessa legge regionale),
«continuano ad applicarsi i criteri regionali previgenti». 
    Secondo il ricorrente, la norma contrasta con l'art. 117, primo e
secondo comma, lettera  e),  della  Costituzione  poiche'  i  criteri
finora  previsti  dalla  legislazione   regionale   -in   particolare
dall'art. 30, comma 4, della legge della Regione  Liguria  2  gennaio
2007, n. 1 (Testo unico in materia di commercio), nella  formulazione
antecedente alle modifiche introdotte dalla legge reg. n. 23 del 2011
- vulnerano i principi comunitari posti a tutela della concorrenza di
liberta'  di  stabilimento  e  di  parita'  di  trattamento   tra   i
partecipanti, in  quanto  impongono  di  tener  conto,  nel  rilascio
dell'autorizzazione, del maggior  numero  di  presenze  maturate  nel
mercato o nella fiera e, a parita' di anzianita' di  presenze,  della
complessiva anzianita' maturata quale risultante dal  registro  delle
imprese, con  l'effetto  di  limitare  l'accesso  di  nuovi  soggetti
all'esercizio dell'attivita' commerciale, con cio' violando l'art. 12
della direttiva 12  dicembre  2006,  n.  2006/123/CE  (Direttiva  del
Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai  servizi  nel  mercato
interno). 
    2.- La  trattazione  della  presente  questione  di  legittimita'
costituzionale perviene qui differenziata dalle altre proposte con il
medesimo ricorso, gia' riservate a separata pronuncia  (ordinanza  n.
197 del 2012). 
    3.- Con riferimento alla  denunciata  violazione  dell'art.  117,
secondo  comma,  lettera  e),  Cost.  (essendo  la   verifica   della
conformita' della norma impugnata alle regole di  competenza  interna
preliminare  al  controllo  del  rispetto  dei  principi  comunitari:
sentenze n. 127 e n. 120 del 2010) la questione e' fondata. 
    3.1.- Come recentemente sottolineato (sentenza n. 98  del  2013),
la direttiva n. 2006/123/CE -  pur  ponendosi,  in  via  prioritaria,
finalita' di liberalizzazione  delle  attivita'  economiche  (e,  tra
queste, la liberta' di stabilimento di cui all'art. 49 [ex  art.  43]
del Trattato  sul  funzionamento  dell'Unione  europea)  -  consente,
comunque, di porre dei limiti  all'esercizio  della  tutela  di  tali
attivita',  nel  caso  che  questi  siano  giustificati   da   motivi
imperativi  di  interesse  generale  (come  quelli  derivanti   dalla
scarsita' delle risorse naturali, che determina la  necessita'  della
selezione  tra  i  diversi  candidati),  come  previsto,  in  termini
generali, dagli artt. 14, 15 e 16 del decreto  legislativo  26  marzo
2010, n. 59  (Attuazione  della  direttiva  2006/123/CE  relativa  ai
servizi  nel   mercato   interno).   Peraltro,   questa   Corte   ha,
contestualmente, rilevato che l'art. 70, comma 5, dello stesso d.lgs.
n. 59 del 2010 consente, a sua volta, espressamente di derogare  alle
regole dettate per tale regime autorizzatorio, proprio nel caso della
regolamentazione  del  commercio  al  dettaglio  su  aree  pubbliche,
prevedendo che, «con intesa in sede di Conferenza unificata, ai sensi
dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, anche in
deroga al disposto di cui all'articolo 16 del presente decreto,  sono
individuati,  senza  discriminazioni  basate  sulla  forma  giuridica
dell'impresa,  i  criteri  per  il  rilascio  e  il   rinnovo   della
concessione dei  posteggi  per  l'esercizio  del  commercio  su  aree
pubbliche  e  le  disposizioni  transitorie  da  applicare,  con   le
decorrenze previste, anche alle concessioni in essere  alla  data  di
entrata in vigore del presente decreto ed a quelle prorogate  durante
il periodo intercorrente fino all'applicazione di  tali  disposizioni
transitorie». 
    3.2.- Trattandosi di normativa  «indiscutibilmente  riconducibile
alla  materia  "tutela  della  concorrenza"  (che  si   attua   anche
attraverso la previsione e la correlata disciplina delle  ipotesi  in
cui  viene  eccezionalmente  consentito   di   apporre   dei   limiti
all'esigenza di tendenziale massima liberalizzazione delle  attivita'
economiche: sentenza n. 291 del 2012)», va dunque  ribadito  che  «e'
alla   competenza   esclusiva   dello   Stato   che    spetta    tale
regolamentazione, ex art. 117, secondo  comma,  lettera  e),  Cost.»,
essendo inibiti alle Regioni interventi normativi diretti ad incidere
sulla disciplina dettata dallo  Stato,  finanche  in  modo  meramente
riproduttivo della stessa (sentenze n. 18 del 2013, n. 271 del  2009,
n. 153 e n. 29 del 2006). 
    Nella specie, e' dunque lo stesso art. 70, comma 5, del d.lgs. n.
59 del 2010 a stabilire che, attraverso lo strumento dell'intesa,  si
adottino (anche in deroga) non solo i criteri per il  rilascio  e  il
rinnovo della concessione dei posteggi per l'esercizio del  commercio
su aree pubbliche, ma anche le disposizioni per il passaggio  tra  il
vecchio ed il nuovo  regime  (con  cio'  individuando  espressamente,
nella medesima sede partecipata, il luogo ove adottare  la  normativa
transitoria, da intendersi quale ordinario strumento teleologicamente
diretto a regolamentare i rapporti pendenti in  caso  di  successione
delle leggi nel tempo). 
    Viceversa - nel prevedere che continuino  ad  applicarsi  criteri
regionali previgenti in attesa della adozione dei criteri di  cui  al
citato art. 30, comma 4, del testo  unico  regionale  in  materia  di
commercio (come peraltro modificati dall'art. 17 della medesima legge
reg. n. 23 del 2011) - la norma impugnata  contrappone  autonomamente
scelte unilaterali del legislatore regionale, prese al  di  fuori  di
ogni  procedimento  partecipativo,  con   cio'   violando   l'evocato
parametro. 
    D'altronde, la circostanza che, nel frattempo (in data  5  luglio
2012), sia intervenuta  l'intesa  in  sede  di  Conferenza  unificata
conferma tale conclusione, giacche',  come  testualmente  specificato
nella stessa intestazione, l'intesa  medesima  risulta  adottata  «in
attuazione dell'articolo 70, comma  5,  del  decreto  legislativo  26
marzo  2010,  n.  59,  di  recepimento  della  direttiva  2006/123/CE
relativa ai servizi nel  mercato  interno»,  in  un  contesto  dunque
ascrivibile alla competenza  esclusiva  dello  Stato  in  materia  di
tutela della concorrenza. 
    4.- Il comma 1 dell'art. 51 della legge reg. Liguria  n.  23  del
2011, deve essere dunque  dichiarato  costituzionalmente  illegittimo
per violazione del secondo comma, lettera e),  dell'art.  117  Cost.,
rimanendo assorbito l'ulteriore profilo di censura.