ha pronunciato la seguente 
 
                              SENTENZA 
 
    nel giudizio di legittimita' costituzionale degli artt. 13  e  14
della legge della Regione Abruzzo 10 gennaio 2013, n. 3 (Bilancio  di
previsione per  l'esercizio  finanziario  2013  bilancio  pluriennale
2013-2015), promosso dal Presidente del Consiglio  dei  ministri  con
ricorso notificato il 18-20 marzo 2013, depositato in cancelleria  il
21 marzo 2013 ed iscritto al n. 50 del registro ricorsi 2013. 
    Udito nell'udienza pubblica del  24  settembre  2013  il  Giudice
relatore Aldo Carosi; 
    udito l'avvocato dello Stato Chiarina Aiello  per  il  Presidente
del Consiglio dei ministri. 
 
                          Ritenuto in fatto 
 
    1.- Il Presidente del Consiglio  dei  ministri,  rappresentato  e
difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, con  ricorso  notificato
il 18-20 marzo 2013 e depositato il 21 marzo 2013, iscritto  al  reg.
ric.  n.  50  del  2013,  ha  sollevato  questione  di   legittimita'
costituzionale degli artt. 13 e 14 della  legge  Regione  Abruzzo  10
gennaio  2013,  n.  3  (Bilancio  di   previsione   per   l'esercizio
finanziario 2013 - Bilancio pluriennale  2013-2015),  in  riferimento
agli  articoli  81,  quarto  comma,  e  117,   terzo   comma,   della
Costituzione. 
    2.- Rileva il ricorrente che, con gli artt. 13 e 14  della  legge
regionale n. 3 del 2013, la Regione Abruzzo ha disposto l'utilizzo di
quota  parte   del   saldo   finanziario   presunto   alla   chiusura
dell'esercizio  2012  a  copertura  di  stanziamenti  di  spese   non
vincolate. Osserva altresi' che tra le  spese  la  cui  copertura  e'
disposta  dall'art.  11  della  citata   legge   tramite   l'utilizzo
dell'avanzo presunto vi sono quelle relative alla riassegnazione  dei
residui passivi perenti  in  conto  capitale  e  di  parte  corrente,
iscritte rispettivamente ai  capitoli  323500  (U.P.B.  15.02.003)  e
321920 (U.P.B. 15.01.002). Il Presidente del Consiglio  dei  ministri
assume che tale utilizzo, in quanto effettuato malgrado non sia stata
ancora  certificata   l'effettiva   disponibilita'   dell'avanzo   di
amministrazione  presunto  con  l'approvazione  del  rendiconto   per
l'esercizio finanziario 2012, violi il principio  di  equilibrio  del
bilancio, di cui all'art. 81,  quarto  comma,  Cost.  ed  i  principi
fondamentali in  materia  di  coordinamento  della  finanza  pubblica
fissati ai sensi dell'art. 117, terzo comma, Cost. In altri  termini,
la copertura finanziaria di spese non vincolate attraverso l'utilizzo
dell'avanzo di  amministrazione  dell'esercizio  precedente,  che  e'
ancora in pendenza  di  accertamento  per  mancata  approvazione  del
rendiconto 2012,  realizzerebbe  un  pareggio  di  bilancio  in  sede
preventiva non conforme ai precetti dell'art. 81, quarto comma, Cost.
A tale riguardo il ricorrente afferma  che,  in  base  alla  costante
giurisprudenza della Corte costituzionale (si citano le  sentenze  n.
70 del 2012, n. 106 del 2011, n. 68 del 2011, n. 141 del 2010, n. 100
del 2010, n. 213 del 2008, n. 384 del 1991), l'obbligo  di  copertura
avrebbe dovuto essere osservato dalla Regione Abruzzo  attraverso  la
previa  verifica  della  disponibilita'   effettiva   delle   risorse
impiegate per assicurare il  tendenziale  equilibrio  tra  entrate  e
uscite. Inoltre il Presidente del Consiglio ricorda che  la  medesima
Corte, in relazione al parametro di cui all'art.  81,  quarto  comma,
Cost.,  ha  ritenuto  che  la  copertura   deve   essere   credibile,
sufficientemente sicura, non arbitraria o irrazionale ed ha  altresi'
chiarito che il saldo finanziario  presunto  consiste  in  una  stima
provvisoria, priva di valore giuridico ai fini  delle  corrispondenti
autorizzazioni di spesa e che «nessuna spesa puo'  essere  accesa  in
poste di bilancio correlate ad un  avanzo  presunto,  se  non  quella
finanziata da fondi vincolati e regolarmente stanziati nell'esercizio
precedente» (sentenza n. 70 del 2012). Il ricorrente ricorda, ancora,
come la Corte abbia declinato i  canoni  contabili  fondamentali  con
specifico riferimento all'avanzo di amministrazione,  affermando  che
quest'ultimo puo' esistere, giuridicamente e contabilmente,  soltanto
sul necessario presupposto del suo  gia'  avvenuto  accertamento,  da
effettuarsi solo mediante il  perfezionamento  dell'approvazione  del
rendiconto relativo all'esercizio nel quale l'avanzo si  e'  formato.
Prima di tale momento l'avanzo non puo' che essere «presunto ed -  in
quanto tale - giuridicamente inesistente» (sentenza n. 70 del 2012). 
    3.- In termini generali, il ricorrente osserva  che  nella  legge
regionale in esame sembrerebbe non congrua la  gestione  dei  residui
perenti, il cui ammontare, al 31 dicembre 2011, per il solo Titolo  I
della spesa, sarebbe pari a circa 21 milioni di euro, diversamente da
quanto riportato nel bilancio di previsione per il 2013, ove in  base
agli artt. 13 e 14  impugnati  sono  complessivamente  stanziate  nei
fondi per la reiscrizione dei residui passivi perenti risorse  per  9
milioni di euro. A tale riguardo, il  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri evidenzia che l'entita' di  tale  stanziamento  «non  appare
improntata  a  criteri  di  prudenzialita',  in  quanto,  cosi'  come
sostenuto dalla Corte dei conti, sezione delle autonomie (delibera n.
14/AUT/2006), per apprestare una sufficiente garanzia di assolvimento
delle obbligazioni assunte, la dotazione del  fondo  residui  perenti
dovrebbe avere una consistenza  tale  da  assicurare  un  margine  di
copertura pari al 70% degli stessi». 
    4.- Le norme impugnate, oltre a violare la regola sostanziale del
pareggio   di   bilancio   e   di   effettivita'   delle   coperture,
contrasterebbero anche  con  l'art.  117,  terzo  comma,  Cost.,  che
attribuisce alla competenza concorrente dello Stato e  delle  Regioni
la materia del coordinamento della finanza  pubblica.  A  parere  del
Presidente del Consiglio dei ministri, la regola secondo cui  non  e'
consentito  coprire  spese  mediante  l'avanzo  presunto  non  ancora
accertato  tramite  approvazione  del  rendiconto  costituirebbe   un
principio  fondamentale  di  coordinamento  finanziario,  inteso   ad
evitare che l'incertezza della copertura possa generare la necessita'
di manovre correttive in corso di esercizio ed alterare  l'equilibrio
complessivo della finanza pubblica allargata. Non competerebbe quindi
alla Regione dettare norme di  bilancio  che  contravvengono  a  tale
principio. 
    5.- La Regione Abruzzo non si e' costituita. 
 
                       Considerato in diritto 
 
    1.- Con il ricorso in epigrafe il Presidente  del  Consiglio  dei
ministri ha sollevato questione di legittimita' costituzionale  degli
articoli 13 e 14 della legge della Regione Abruzzo 10  gennaio  2013,
n. 3 (Bilancio di  previsione  per  l'esercizio  finanziario  2013  -
Bilancio pluriennale 2013-2015), in riferimento agli artt. 81, quarto
comma, e 117, terzo comma, della Costituzione. 
    Il ricorrente lamenta che dette disposizioni prevedono l'utilizzo
di quota parte del "saldo finanziario  presunto"  (termine  impiegato
dalla legge  di  contabilita'  regionale  per  indicare  l'avanzo  di
amministrazione  presunto,  espressione  che  sara'   utilizzata   in
prosieguo)  alla  chiusura  dell'esercizio  2012   a   copertura   di
stanziamenti di spese non vincolate, in particolare  quelle  relative
alla riassegnazione dei residui passivi perenti in conto  capitale  e
di  parte  corrente,  iscritte  rispettivamente  ai  capitoli  323500
(U.P.B. 15.02.003) e 321920 (U.P.B. 15.01.002). 
    Il Presidente del Consiglio dei  ministri  rileva  che  la  legge
regionale,  malgrado  non  sia  stata  ancora  accertata  l'effettiva
disponibilita'   dell'avanzo   di   amministrazione   presunto    con
l'approvazione  del  rendiconto  per  l'esercizio  finanziario  2012,
dispone l'utilizzo  di  quota  parte  dello  stesso  a  copertura  di
stanziamenti di spesa. In tal modo essa violerebbe  il  principio  di
equilibrio del bilancio, di cui all'art. 81, quarto comma, Cost.,  ed
i principi fondamentali in materia  di  coordinamento  della  finanza
pubblica fissati ai sensi dell'art. 117, terzo comma, Cost.  Mediante
il censurato meccanismo la Regione Abruzzo realizzerebbe «il pareggio
di bilancio in sede preventiva attraverso la contabilizzazione di  un
avanzo di amministrazione non accertato e verificato a seguito  della
procedura di approvazione del consuntivo dell'esercizio precedente» e
non assicurerebbe la copertura  delle  spese  «attraverso  la  previa
verifica della disponibilita' effettiva delle risorse impiegate,  per
assicurare il tendenziale equilibrio tra entrate e uscite». 
    Il ricorrente ricorda come questa Corte abbia declinato i  canoni
contabili  fondamentali  con  specifico  riferimento  all'avanzo   di
amministrazione,   affermando   che   quest'ultimo   puo'   esistere,
giuridicamente e contabilmente, soltanto sul  necessario  presupposto
del suo gia'  avvenuto  accertamento  in  sede  di  approvazione  del
rendiconto relativo all'esercizio nel quale l'avanzo si  e'  formato.
Prima di tale momento l'avanzo non puo' che essere «presunto ed -  in
quanto tale - giuridicamente inesistente» (sentenza n. 70 del 2012). 
    Inoltre,  secondo  il  ricorrente,  la   misura   delle   risorse
complessivamente stanziate dalla legge in esame nei  fondi  destinati
alla reiscrizione  dei  residui  passivi  perenti  sarebbe  incongrua
rispetto al loro ammontare complessivo. 
    In sostanza, le censure formulate  dal  ricorrente  in  relazione
agli  evocati  parametri  possono  essere  cosi'   sintetizzate:   a)
realizzazione   del   formale   pareggio   di   bilancio   attraverso
l'utilizzazione  dell'avanzo  di  amministrazione  presunto  relativo
all'esercizio 2012 ed il suo collegamento finalistico alla  copertura
dei debiti pregressi scaduti o in scadenza nell'esercizio  in  corso;
b)  produzione  di  un  sostanziale  squilibrio   attraverso   questa
operazione   diretta   ad   ampliare   complessivamente   la    spesa
dell'esercizio 2013; c) insufficienza dello  stanziamento  del  fondo
per la riassegnazione dei residui perenti in relazione  all'ammontare
della massa complessiva degli stessi alla data del 31 dicembre  2011,
che sarebbe «pari a circa 21 milioni di euro, diversamente da  quanto
riportato  nel  bilancio  di  previsione  per  il   2013   ove   sono
complessivamente stanziate nei fondi per la reiscrizione dei  residui
passivi perenti, risorse per euro 9.000.000,00». 
    2.- Le censure  formulate  in  riferimento  all'art.  117,  terzo
comma, Cost. sono inammissibili. 
    Il ricorrente non svolge alcun percorso  argomentativo  idoneo  a
collegare le norme impugnate al  parametro  costituzionale  invocato,
ne' deduce alcuna disposizione interposta in grado di  illustrare  la
pretesa illegittimita' delle disposizioni stesse. 
    3.- Quanto alle censure formulate  in  riferimento  all'art.  81,
quarto comma, Cost., e' utile preventivamente delimitare la relazione
tra i profili di  illegittimita'  prospettati  ed  il  contenuto  dei
singoli commi delle disposizioni impugnate. 
    L'art. 13 dispone che: «1.  E'  autorizzata  l'iscrizione,  nello
stato di previsione della spesa, del cap. 323500  (U.P.B.  15.02.003)
denominato "Fondo speciale per la riassegnazione dei residui  passivi
delle spese in conto capitale, perenti, agli effetti  amministrativi,
reclamate dai creditori", ai sensi dell'art. 34, comma  7,  lett.  a)
della L.R. 25 marzo 2002, n. 3, con lo stanziamento per competenza di
euro  6.000.000,00.  2.  Il  Dirigente  del  Servizio   Bilancio   e'
autorizzato a prelevare, dal predetto fondo, con  propria  determina,
le somme occorrenti per la  corresponsione  a  favore  dei  creditori
degli importi di cui al comma  precedente,  previa  iscrizione  degli
stanziamenti necessari nei pertinenti capitoli o  in  nuovi  capitoli
dello stato di  previsione  della  spesa.  3.  I  prelevamenti  e  le
conseguenti reiscrizioni di cui al secondo comma sono disposti previo
accertamento e certificazione da parte della Direzione competente:  -
della  non  sopravvenuta  prescrizione  delle   somme   relative;   -
dell'avvenuto   perfezionamento   dell'obbligazione    nell'esercizio
originario di competenza; - dell'impegno che diede luogo  al  residuo
passivo successivamente caduto in perenzione amministrativa». 
    L'art. 14 prevede che: «1.  E'  autorizzata  l'iscrizione,  nello
stato di previsione della spesa, del cap. 321920  (U.P.B.  15.01.002)
denominato "Fondo  di  riserva  per  la  riassegnazione  dei  residui
passivi di  parte  corrente,  perenti  agli  effetti  amministrativi,
reclamate dai creditori", ai sensi dell'art. 18, comma 2, della  L.R.
25 marzo 2002, n. 3, con  lo  stanziamento  per  competenza  di  euro
3.000.000,00. 2. Il Dirigente del Servizio Bilancio e' autorizzato  a
prelevare, dal  predetto  fondo,  con  propria  determina,  le  somme
occorrenti per la corresponsione a favore dei creditori degli importi
di cui al comma  precedente,  previa  iscrizione  degli  stanziamenti
necessari nei pertinenti capitoli o in nuovi capitoli dello stato  di
previsione  della  spesa.  3.  I  prelevamenti   e   le   conseguenti
reiscrizioni  di  cui  al  secondo   comma   sono   disposti   previo
accertamento e certificazione da parte della Direzione competente:  -
della  non  sopravvenuta  prescrizione  delle   somme   relative;   -
dell'avvenuto   perfezionamento   dell'obbligazione    nell'esercizio
originario di competenza; - dell'impegno che diede luogo  al  residuo
passivo successivamente caduto in perenzione amministrativa». 
    Nella loro speculare simmetria le due  disposizioni  istituiscono
un  fondo  finalizzato   al   pagamento   di   spese   caratterizzate
dall'avvenuto   perfezionamento   dell'obbligazione    nell'esercizio
originario di competenza, dal rispetto delle procedure contabili  che
diedero luogo all'impegno di spesa prima dell'intervenuta  perenzione
amministrativa e dalla  non  sopravvenuta  prescrizione  dei  crediti
afferenti a detta categoria di spese. 
    Tenuto conto che «la  perenzione  amministrativa  [...]  consiste
nell'eliminazione dalla contabilita' finanziaria dei residui  passivi
non smaltiti, decorso un breve arco temporale dall'esercizio  in  cui
e' stato assunto il relativo impegno [ma che...] fino alla decorrenza
dei termini per la prescrizione, non produce pero' alcun effetto  sul
diritto del creditore, la cui posizione e' assolutamente  intangibile
da parte dei procedimenti contabili» (sentenza n. 70  del  2012),  e'
evidente  che  le  norme  in  esame   attengono   all'esercizio   del
potere-dovere  dell'amministrazione  di   onorare   le   obbligazioni
perfezionate negli esercizi precedenti (e  cosi'  cancellate  in  via
amministrativa dalle scritture contabili) gia' scadute o in  scadenza
in quello di competenza. 
    Cio' premesso e'  opportuno  sottolineare  come  il  comma  1  di
entrambi gli articoli impugnati  individui  sia  la  tipologia  della
spesa  sia  le  modalita'  della  relativa  copertura,   prevedendone
l'imputazione  ai  capitoli   323500   e   321920,   poste   inserite
rispettivamente nelle UU.PP.BB. 15.02.003 e 15.01.002, le quali  -  a
loro volta - sono collegate alla posta di  entrata  ove  e'  allocato
l'avanzo  di  amministrazione   presunto   dell'esercizio   2012.   I
successivi commi 2 e 3 degli artt. 13 e 14 della legge  reg.  Abruzzo
n. 3 del 2013 si limitano  a  disciplinare  il  procedimento  per  la
liquidazione della spesa. 
    Le censure poste in riferimento all'art. 81, quarto comma, Cost.,
secondo  i  profili  precedentemente  sintetizzati,  si   riferiscono
esclusivamente alla parte del comma 1 dei due articoli che  determina
le modalita' di copertura, mentre non vengono formulate  censure  nei
confronti  della  tipologia  di  spesa  interessata  -  a  sua  volta
individuata  dal  comma  1  -  e  del  procedimento   inerente   alla
liquidazione  dei  debiti  pregressi,  disciplinato  dai  due   commi
successivi di entrambe le disposizioni impugnate. 
    3.1. - Alla luce di quanto premesso, la questione  sollevata  nei
confronti degli artt. 13, comma 1, e  14,  comma  1,  in  riferimento
all'art. 81, quarto comma, Cost.,  sotto  il  profilo  della  lesione
dell'equilibrio del bilancio, e' fondata limitatamente alla parte del
comma 1 che determina le modalita' di copertura della spesa. 
    Il parametro costituzionale evocato opera  sia  in  relazione  ai
criteri di imputazione  della  spesa,  sia  attraverso  il  principio
"attuativo" dell'unita' di bilancio, desumibile dall'art.  24,  comma
1, della legge 31 dicembre 2009, n.  196  (Legge  di  contabilita'  e
finanza pubblica), come gia' affermato da questa Corte  (sentenza  n.
241 del 2013). 
    Entrambe le norme impugnate sono  incompatibili  con  i  precetti
desumibili dall'art. 81, quarto comma, Cost., in  quanto  comportano:
a) l'indebita utilizzazione dell'avanzo di  amministrazione  presunto
per  fronteggiare  le  obbligazioni   perfezionate   negli   esercizi
precedenti e  scadute  o  in  scadenza  nell'esercizio  2013;  b)  la
creazione di uno  squilibrio  nel  bilancio  dovuto  all'allargamento
delle autorizzazioni  di  spesa  della  Regione  a  seguito  di  tale
operazione. 
    Quanto alla prima censura,  e'  evidente,  da  un  lato,  che  la
copertura della spesa e' viziata per  effetto  della  non  consentita
imputazione   all'avanzo   di   amministrazione   presunto,   entita'
giuridicamente ed economicamente  inesistente  (sentenza  n.  70  del
2012), e, dall'altro, che il principio di unita',  prescrivendo  «che
il bilancio non puo' essere articolato in maniera tale  da  destinare
alcune fonti di entrata  a  copertura  di  determinate  e  specifiche
spese, salvi i casi di espresso  vincolo  disposti  dalla  legge  per
alcune tipologie  di  entrate  (tributi  di  scopo,  mutui  destinati
all'investimento,  fondi  strutturali  di  provenienza   comunitaria,
etc.)» (sentenza n. 241  del  2013),  non  consente  la  correlazione
vincolata tra la posta di entrata e la spesa, dal momento  che  nella
fattispecie  in  esame  non  esiste  alcuna  specifica   disposizione
legittimante tale deroga. 
    Quanto alla seconda censura, le descritte violazioni dei principi
della copertura  e  dell'unita'  concorrono  a  rendere  il  bilancio
dell'esercizio 2013 privo di equilibrio nel  suo  complesso,  poiche'
determinano il sovradimensionamento della spesa rispetto alle risorse
effettivamente disponibili. 
    Il descritto schema elusivo del parametro costituzionale consente
di dedicare risorse effettivamente disponibili a spese  discrezionali
ancora  da  assumere  e  comunque  non  pervenute   alla   fase   del
perfezionamento,  anziche'  impiegarle   in   via   prioritaria   per
l'adempimento delle obbligazioni scadute o in scadenza. Cio' comporta
la lesione del principio dell'equilibrio del bilancio. 
    Inoltre, nella fattispecie in esame viene a mancare la necessaria
«contestualita' [...] dei presupposti che giustificano le  previsioni
di spesa» con «quelli posti a fondamento delle previsioni di  entrata
necessarie per la copertura finanziaria delle prime» (sentenza n. 213
del 2008). Infatti, mentre  il  pagamento  dei  debiti  pregressi  e'
legittimo e doveroso e non puo'  essere  condizionato  a  determinati
eventi, la correlata risorsa dell'avanzo presunto di  amministrazione
risulta inconsistente ed inutilizzabile per  la  copertura  di  detta
spesa. 
    3.2.- Proprio in relazione al parametro invocato  dal  Presidente
del Consiglio dei ministri e' opportuno ricordare  che  il  principio
dell'equilibrio tendenziale del bilancio, gia' individuato da  questa
Corte come precetto dinamico della gestione finanziaria (ex plurimis,
sentenze n. 213 del 2008, n. 384 del 1991 e n. 1 del 1966),  consiste
nella continua ricerca di un armonico e simmetrico bilanciamento  tra
risorse disponibili e spese necessarie  per  il  perseguimento  delle
finalita' pubbliche. 
    Detto  principio  impone  all'amministrazione  un   impegno   non
circoscritto al  solo  momento  dell'approvazione  del  bilancio,  ma
esteso a tutte le situazioni in cui tale equilibrio venga  a  mancare
per  eventi  sopravvenuti  o   per   difetto   genetico   conseguente
all'impostazione della stessa  legge  di  bilancio.  In  quest'ultima
condizione viene a trovarsi la Regione Abruzzo, la quale, da un lato,
vede   pregiudicato   il   pareggio   dall'impropria    utilizzazione
dell'avanzo di  amministrazione  presunto  e,  dall'altro,  non  puo'
omettere il doveroso adempimento  delle  obbligazioni  relative  agli
esercizi precedenti. 
    Lo strumento di risoluzione di tale patente conflitto  e'  quello
dell'adozione di appropriate variazioni del bilancio  di  previsione,
in   ordine   alla   cui   concreta   configurazione    permane    la
discrezionalita' dell'amministrazione nel rispetto del  principio  di
priorita'  dell'impiego  delle  risorse  disponibili  per  le   spese
obbligatorie  e,  comunque,  per  le  obbligazioni  perfezionate,  in
scadenza o scadute. 
    Il principio dell'equilibrio del bilancio, infatti, ha  contenuti
di natura sostanziale: esso non  puo'  essere  limitato  al  pareggio
formale della spesa e dell'entrata (sentenza n. 1 del 1966), ma  deve
estendersi - attraverso un'ordinata programmazione delle  transazioni
finanziarie - alla prevenzione dei rischi di squilibrio, che derivano
inevitabilmente dal  progressivo  sviluppo  di  situazioni  debitorie
generate dall'inerzia o dai ritardi dell'amministrazione. 
    Peraltro,  i  limiti  fissati  dal  ricorso  del  Presidente  del
Consiglio dei ministri - il quale non ha impugnato l'utilizzazione di
un'ulteriore   parte   dell'avanzo   di   amministrazione    presunto
(quantificato in euro 1.053.840.000,00) prevista dall'art.  11  della
legge in esame - non esonerano la Regione dal concreto  perseguimento
dell'equilibrio  tendenziale  del  bilancio.  Questa  Corte  ha  gia'
affermato (sentenza n. 70 del 2012) che «Nell'ordinamento finanziario
delle  amministrazioni  pubbliche   i   principi   del   pareggio   e
dell'equilibrio tendenziale fissati nell'art. 81, quarto comma, Cost.
si realizzano attraverso due regole, una statica e l'altra  dinamica:
la prima consiste nella parificazione delle previsioni di  entrata  e
spesa»; la seconda nel continuo perseguimento di  una  situazione  di
equilibrio tra partite attive e passive che compongono  il  bilancio,
attraverso un'interazione delle loro dinamiche in modo  tale  che  il
saldo sia tendenzialmente nullo. Cio' determina  nell'amministrazione
pubblica l'esigenza di un  costante  controllo  di  coerenza  tra  la
struttura delle singole partite attive e passive  che  compongono  il
bilancio stesso. 
    Nel  caso   in   esame,   la   limitazione   della   declaratoria
d'incostituzionalita'     dell'utilizzazione      dell'avanzo      di
amministrazione presunto alle  sole  partite  di  spesa  oggetto  del
ricorso non esonera la Regione dal rispetto dei canoni derivanti  dal
precetto costituzionale  dell'equilibrio  complessivo  del  bilancio,
anche in relazione alla dimensione di assoluto rilievo dell'avanzo di
amministrazione presunto residuale. 
    Secondo  la  giurisprudenza  di   questa   Corte,   l'avanzo   di
amministrazione  presunto  costituisce   entita'   giuridicamente   e
contabilmente inesistente in forza del  principio  per  cui  «nessuna
spesa puo' essere accesa in poste di bilancio correlate ad un  avanzo
presunto, se non quella finanziata da fondi vincolati e  regolarmente
stanziati nell'esercizio precedente» (sentenze n. 309  e  n.  70  del
2012). 
    4.- La declaratoria di parziale illegittimita'  degli  artt.  13,
comma 1, e 14, comma 1, della legge regionale n. 3 del  2013  non  ha
alcun riflesso invalidante nei  confronti  della  residua  parte  dei
commi 1 degli artt. 13 e 14 e delle modalita' di  liquidazione  delle
spese necessarie per l'adempimento delle obbligazioni  inerenti  agli
esercizi pregressi, previste dai commi 2 e 3 dei medesimi articoli. 
    Le  richiamate   disposizioni   alimentano   i   fondi   per   la
riassegnazione dei residui perenti  in  conto  capitale  e  di  spesa
corrente  destinati  all'adempimento   delle   obbligazioni   passive
perfezionate  negli  esercizi  precedenti,  per  le  quali  non   sia
sopravvenuta prescrizione. 
    Ancorche' non vincolate da specifica  disposizione  normativa  ad
alcuna particolare risorsa allocata in parte entrata del bilancio, le
spese di cui si prevede la reiscrizione appartengono  alla  categoria
di quelle obbligatorie, per di piu' correlate all'esistenza di debiti
regolarmente contratti  e  ad  obbligazioni  scadute  o  in  scadenza
nell'esercizio di competenza. Come e' stato gia' osservato da  questa
Corte (sentenza n. 70 del 2012),  il  pagamento  dei  debiti  scaduti
della pubblica amministrazione e' obiettivo prioritario - tra i molti
riferimenti normativi in ambito comunitario e nazionale e'  opportuno
richiamare la direttiva  16  febbraio  2011,  n.  2011/7/UE,  recante
«Direttiva del parlamento europeo e del Consiglio relativa alla lotta
contro  i  ritardi  di  pagamento   nella   transazioni   commerciali
(rifusione) (Testo rilevante ai fini del SEE)»  -  non  solo  per  la
critica situazione economica che il  ritardo  ingenera  nei  soggetti
creditori, ma anche  per  la  stretta  connessione  con  l'equilibrio
finanziario dei bilanci  pubblici,  il  quale  viene  intrinsecamente
minato  dalla  presenza   di   situazioni   debitorie   non   onorate
tempestivamente. 
    Dunque, l'adempimento  delle  obbligazioni  sorte  a  seguito  di
corretti e compiuti  procedimenti  deliberativi  costituisce  vincolo
indefettibile per la Regione Abruzzo,  ma  deve  avvenire  secondo  i
canoni della sana gestione finanziaria,  nel  rispetto  dei  precetti
discendenti dall'art. 81, quarto comma, Cost., attraverso le forme di
copertura consentite dall'ordinamento. 
    5.- Ai sensi dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme
sulla costituzione e sul funzionamento della  Corte  costituzionale),
va  invece  dichiarata  l'illegittimita'   costituzionale,   in   via
consequenziale, degli artt. 1 e 4 della legge reg. Abruzzo n.  3  del
2013 nella parte in cui contabilizzano, rispettivamente sul  versante
dell'entrata e della spesa del bilancio  di  competenza  e  di  cassa
dell'esercizio  2013,  l'avanzo  di  amministrazione  presunto  nella
misura di euro  9.000.000,00,  pari  alla  sommatoria  degli  importi
destinati dagli articoli 13 e  14  alla  riassegnazione  dei  residui
passivi in conto capitale e di parte corrente. 
    6.-  Analoga  statuizione  deve  essere  adottata  nei  confronti
dell'art. 11 della legge reg. Abruzzo n. 3 del 2013, nella  parte  in
cui  applica   al   bilancio   di   previsione   2013   l'avanzo   di
amministrazione presunto dell'esercizio 2012  nella  misura  di  euro
9.000.000,00, pari alla  sommatoria  degli  importi  destinati  dagli
artt. 13 e 14  alla  riassegnazione  dei  residui  passivi  in  conto
capitale e di parte corrente. L'evidente correlazione con le suddette
disposizioni   comporta,   infatti,    un    rapporto    di    chiara
consequenzialita' con la decisione assunta in ordine alle stesse. 
    7.-   Per   effetto    della    dichiarazione    d'illegittimita'
costituzionale parziale degli artt. 13, comma 1, e 14, comma 1, della
legge reg. Abruzzo n. 3  del  2013,  rimane  assorbita  la  questione
inerente alla pretesa insufficiente  copertura  dei  fondi  destinati
alla riassegnazione delle spese relative ai residui perenti in  conto
capitale e di parte corrente.