ha pronunciato la seguente 
 
                              SENTENZA 
 
    nei giudizi per  conflitti  di  attribuzione  tra  enti  sorti  a
seguito del decreto di  sequestro  n.  0002941-17/10/2012-PR_BZ-U15-P
adottato dalla Procura regionale presso  la  sezione  giurisdizionale
della Corte dei conti per il Trentino-Alto Adige, sede di Bolzano, il
17  ottobre  2012,   e   della   richiesta   di   documentazione   n.
0000457-22/02/2013-PR_BZ-U15-P,   adottata   dalla   stessa   Procura
regionale presso la sezione giurisdizionale della Corte dei conti per
il Trentino-Alto  Adige,  sede  di  Bolzano,  il  21  febbraio  2013,
promossi dalla Provincia autonoma di Bolzano con  ricorsi  notificati
il 17 dicembre 2012 ed il 22 aprile 2013, depositati  in  cancelleria
il 21 dicembre 2012 ed il 29 aprile 2013 ed iscritti  al  n.  16  del
registro conflitti tra enti 2012 ed al n. 4  del  registro  conflitti
tra enti 2013. 
    Visti gli atti di costituzione del Presidente del  Consiglio  dei
ministri e della Procura regionale presso la sezione  giurisdizionale
della Corte dei conti per il Trentino-Alto Adige, sede di Bolzano; 
    udito nell'udienza pubblica del  24  settembre  2013  il  Giudice
relatore Sergio Mattarella; 
    uditi  gli  avvocati  Luigi  Manzi  e  Carola  Pagliarin  per  la
Provincia  autonoma  di  Bolzano,  il  procuratore  regionale  Robert
Schülmers per la Procura regionale presso la sezione  giurisdizionale
della Corte dei conti per il Trentino-Alto Adige, sede di  Bolzano  e
l'avvocato dello  Stato  Gianni  De  Bellis  per  il  Presidente  del
Consiglio dei ministri. 
 
                          Ritenuto in fatto 
 
    1.- Con ricorso (reg. confl. enti n. 16 del 2012)  notificato  al
Presidente del Consiglio dei ministri il 17  dicembre  2012,  nonche'
alla Corte dei conti, sezione giurisdizionale  per  il  Trentino-Alto
Adige, sede di Bolzano, e alla Procura regionale  presso  la  sezione
giurisdizionale della Corte dei conti  per  il  Trentino-Alto  Adige,
sede di Bolzano, il 15-20 dicembre 2012, e depositato il 21  dicembre
2012, la Provincia autonoma di Bolzano ha promosso -  in  riferimento
agli artt. 5, 97 (in relazione al principio di buon  andamento  della
pubblica amministrazione), 100, 103, 114, 116, 117, 118 e  119  della
Costituzione e agli artt. 4 (in particolare, comma 1, lettera  a),  8
(in particolare, comma 1, lettera a), 16, 52 e 69  e  seguenti  dello
statuto speciale per il Trentino-Alto  Adige  di  cui  al  d.P.R.  31
agosto 1972,  n.  670  (Approvazione  del  testo  unico  delle  leggi
costituzionali concernenti lo statuto speciale per  il  Trentino-Alto
Adige), disciplinanti, questi ultimi, la  «Finanza  della  regione  e
delle province» -  conflitto  di  attribuzione  nei  confronti  dello
Stato,    in    relazione    al    decreto    di     sequestro     n.
0002941-17/10/2012-PR_BZ-U15-P  adottato  dalla   Procura   regionale
presso la sezione  giurisdizionale  della  Corte  dei  conti  per  il
Trentino-Alto  Adige,  sede  di  Bolzano,  il  17  ottobre   2012   e
notificatole il 18 ottobre 2012. Con tale  atto  istruttorio,  emesso
nell'ambito del procedimento per  responsabilita'  amministrativa  n.
V2012/00402, la Procura regionale presso la  sezione  giurisdizionale
di Bolzano aveva disposto il sequestro  in  originale  di  «tutta  la
documentazione giustificativa relativa alle spese riservate impegnate
sul capitolo di spesa di  pertinenza  del  Presidente  provinciale  e
relative alle [...] annualita' [...] dal 1994 sino ad oggi (eccezione
fatta per l'anno 2011,  in  quanto  gia'  sottoposte  a  sequestro)»,
nonche' dei «registri in cui sono state e vengono annotate  le  spese
riservate del presidente provinciale dal 1994 ad oggi». 
    Dal decreto impugnato risulta che: a) esso faceva  seguito  a  un
precedente decreto di sequestro -  adottato  dalla  medesima  Procura
regionale di Bolzano il 10 ottobre 2012 nell'ambito del  procedimento
per responsabilita' amministrativa n. V2011/00394, aperto a fronte di
notizie di danno erariale relative alle  spese  per  l'organizzazione
della festa di compleanno del Presidente della Provincia autonoma  di
Bolzano Alois Durnwalder tenutasi il 24 settembre 2011 - con il quale
detta Procura aveva disposto il sequestro probatorio, tra l'altro, di
«tutti  i   documenti   giustificativi   inerenti   alle   spese   di
rappresentanza e  alle  spese  c.d.  riservate  compiute  o  comunque
riferibili al  presidente  provinciale  Alois  Durnwalder  nel  corso
dell'anno 2011»; b) i  riscontri  documentali  acquisiti  in  seguito
all'esecuzione del decreto di sequestro del 10 ottobre 2012 avrebbero
integrato, «a loro volta, una chiara, specifica ed  autonoma  notizia
di danno erariale appresa  nel  corso  dell'istruttoria,  che  impone
autonomi accertamenti  da  parte  del  pubblico  ministero  contabile
stante  l'assoluta  evidenza  dei   potenziali   illeciti   contabili
commessi» c) da tale documentazione sarebbe infatti  «emerso  che  la
quasi  totalita'  delle  c.d.  spese  riservate  di  pertinenza   del
Presidente Alois Durnwalder [...] non solo pare discostarsi da quelli
che sono i requisiti di legittimita' delle stesse [...] ma  [...]  si
traduce in spese prive  di  apparente  connessione  con  le  funzioni
esercitate [...] essendo in gran parte prive di una seria o  comunque
certa  causa  di  giustificazione  ed  aventi  in  molti   casi   una
indiscutibile   matrice   esclusivamente    personale»);    d)    «in
particolare»,   l'atto   istruttorio   sarebbe   giustificato   dalla
«dimensione dei presunti illeciti relativi alle c.d. spese  riservate
di pertinenza del  Presidente  Durnwalder»  e  dalla  «sistematicita'
degli  stessi»,  cio'  che  farebbe  ritenere,  «secondo  l'id   quod
plerumque  accidit,  che  tali  comportamenti   illeciti   si   siano
verificati, con un grado di probabilita' pari  alla  quasi  certezza,
anche nei periodi di tempo  precedenti  al  2011  e  successivi  allo
stesso anno»,  con  la  conseguenza  che  sarebbe  stato  «necessario
acquisire tutta la pertinente documentazione relativa  alle  predette
annualita'  per  accertare   e   quantificare   il   danno   erariale
complessivo»); e) poteva, «allo  stato  degli  atti  [...]  ritenersi
assai verosimilmente integrato un "occultamento doloso del danno"  da
parte   del   Presidente    Durnwalder,    protrattosi    dall'inizio
dell'assunzione della Presidenza provinciale ad oggi  stante:  a)  la
probabile  natura  dolosa  degli  apparenti  illeciti  commessi   dal
Durnwalder; b) l'utilizzo del fondo delle c.d. spese riservate  anche
come forma di provvista per altre spese  di  dubbia  liceita'  o  non
altrimenti giustificabili; c) la sistematica  mancata  sottoposizione
delle c.d. spese riservate [...] ad una forma  di  controllo  interno
compatibile con  i  principi  generali  in  materia  di  contabilita'
pubblica [...]; d) la sistematica deliberata sottrazione delle  spese
riservate a forme di controllo  legittimamente  esercitate  da  altri
organi provinciali», con la conseguenza che, ai  sensi  dell'art.  1,
comma 2, della legge 14 gennaio 1994, n. 20 (Disposizioni in  materia
di giurisdizione e controllo  della  Corte  dei  conti),  il  termine
quinquennale di prescrizione del diritto al  risarcimento  del  danno
erariale decorre «dalla data della sua scoperta»  -  avvenuta,  nella
specie, il 12 ottobre 2012 (cioe' il giorno in cui la  documentazione
acquisita  in  conseguenza  dell'esecuzione  del  primo  decreto   di
sequestro del 10 ottobre 2012 fu trasmessa alla Procura regionale)  -
e che, in ragione di cio', sarebbe stato «necessario acquisire  tutta
la documentazione giustificativa relativa alle  spese  riservate  del
presidente Durnwalder relativamente al periodo che  va  dal  1994  ad
oggi (salvo l'anno 2011)». 
    Secondo la Provincia autonoma ricorrente, l'impugnato decreto  di
sequestro violerebbe anzitutto i limiti posti alle attribuzioni della
Corte dei conti dagli artt. 100 e 103  Cost.  Cio'  in  quanto  esso,
integrando  un'attivita'  istruttoria  «non  suffragata  da  elementi
concreti  e  specifici»  in  ordine   al   compimento   di   illeciti
amministrativi produttivi di danno  erariale,  «ma  fondata  su  mere
supposizioni»  e,  quindi,  «meramente  esplorativa»,  e  comportando
l'acquisizione di una documentazione vastissima, concernente l'intero
«settore di attivita'»  della  Provincia  autonoma  costituito  dalle
spese riservate del suo Presidente  relativamente  a  un  lunghissimo
periodo di tempo (pari a poco meno di un ventennio)  per  gran  parte
del quale il diritto  al  risarcimento  del  danno  erariale  avrebbe
dovuto ritenersi prescritto, si tradurrebbe, nella  sostanza,  in  un
vero   e   proprio   «strumento    di    controllo    generalizzato»,
«indiscriminato  e  globale»,  del  citato   settore   di   attivita'
istituzionale del Presidente della Provincia autonoma, non  spettante
alla Corte dei conti e comportante, percio', l'illegittima  invasione
della sfera costituzionale di competenza della Provincia. 
    Da detto superamento dei limiti  posti  alle  attribuzioni  della
Corte dei conti dagli artt. 100 e 103 Cost. deriverebbe poi -  sempre
secondo la Provincia autonoma ricorrente - l'invasione della sfera di
autonomia organizzativa, legislativa,  amministrativa  e  finanziaria
assegnata  alla  stessa  dalla  Costituzione  e  dallo   statuto   di
autonomia, nonche' la violazione dell'art. 97 Cost. 
    Risulterebbe  lesa,   anzitutto,   l'autonomia   garantita   alla
Provincia autonoma di Bolzano dagli artt.  5,  114  e  116  Cost.  Il
decreto   impugnato   violerebbe,   in    particolare,    l'autonomia
organizzativa della Provincia autonoma,  atteso  che  tale  sfera  di
competenza «si esprime  anche  attraverso  la  scelta  di  assicurare
l'espletamento    delle    finalita'    e    dei    compiti    propri
dell'amministrazione   provinciale,   nonche'    la    valorizzazione
dell'immagine istituzionale della Provincia stessa, per  mezzo  dello
stanziamento in bilancio di somme destinate alla copertura  di  spese
[...] riservate». 
    Sarebbe  poi  violata  l'autonomia  legislativa  assegnata   alla
Provincia autonoma dagli articoli 116 e  117  Cost.  e  4,  comma  1,
lettera a), e 8, comma 1, lettera a), del  suo  statuto  speciale,  i
quali  attribuiscono,  rispettivamente,  alla  Regione  Trentino-Alto
Adige la potesta' legislativa in materia di «ordinamento degli uffici
regionali e del personale  ad  essi  addetto»  e  alle  sue  Province
autonome quella in materia di «ordinamento degli uffici provinciali e
del personale ad essi addetto». Secondo la ricorrente, infatti, dalla
motivazione del decreto di sequestro impugnato «si  intuisce  che  la
Procura, nel riconoscere come legittimo solamente un certo modello di
gestione  e  rendicontazione  dell'attivita'  di  spesa,  guardi  con
sospetto la speciale legislazione  adottata  dalla  Provincia  [...],
presumendo, pur in mancanza di  dati  concreti  e  oggettivi  in  tal
senso,  l'illegittimita'  e  l'illiceita'  delle  condotte  poste  in
essere, in ogni caso,  nell'osservanza  della  predetta  legislazione
speciale». Ne discenderebbe che tale decreto di sequestro  presuppone
«un giudizio globalmente negativo [...] in ordine all'esercizio della
potesta'  legislativa,  per  come   essa   e'   stata   in   concreto
discrezionalmente espletata dalla Provincia autonoma di Bolzano»,  in
particolare,  con  riguardo  alla  disciplina  dei   «profili   [...]
contabili e finanziari inerenti all'ordinamento  [...]  degli  uffici
provinciali». 
    Verrebbe  poi  lesa  l'autonomia  amministrativa  assegnata  alla
Provincia autonoma dall'art. 118 Cost. e dagli artt. 16 e 52 del  suo
statuto speciale. Cio' in quanto il decreto  impugnato  comporterebbe
una  compressione  delle  funzioni  amministrative  della   Provincia
autonoma e, in specie, di  quelle  del  suo  Presidente  che  abbiano
comportato una spesa avente  la  propria  copertura  finanziaria  nel
capitolo del bilancio provinciale dedicato alle spese riservate. 
    Sarebbe leso, ulteriormente, l'art. 97 Cost., in  riferimento  al
principio del buon andamento della pubblica amministrazione,  con  il
quale  l'atto  istruttorio  impugnato   contrasterebbe   «in   quanto
espressione di un controllo  generalizzato,  successivo  ed  ultroneo
rispetto  alle   operazioni   di   rendicontazione   gia'   espletate
all'interno dell'amministrazione provinciale». 
    Infine,  sarebbe  violata  l'autonomia   finanziaria   di   spesa
assegnata alla Provincia autonoma dall'art. 119 Cost.  nonche'  dagli
articoli «69 ss.» dello statuto speciale, disciplinanti  la  «Finanza
della regione e delle province» (in particolare, dagli artt. 83 e 84,
primo comma, di detto  statuto).  Tale  violazione  conseguirebbe  al
fatto che il  decreto  di  sequestro  impugnato  «appare  strumentale
rispetto alla contestazione dell'autonomia di spesa  della  Provincia
autonoma di Bolzano e delle scelte di allocazione  delle  risorse  da
essa compiute, con particolare riferimento allo stanziamento annuale,
in appositi capitoli di bilancio, di somme destinate al  sostenimento
delle spese di rappresentanza e riservate». 
    La ricorrente chiede percio' alla  Corte  costituzionale,  previa
sospensione dell'esecuzione dell'impugnato decreto di  sequestro,  di
dichiarare che «non spetta allo Stato e,  per  esso,  al  Procuratore
regionale presso la sezione giurisdizionale della Corte dei conti  di
Bolzano, disporre un sequestro generalizzato in ordine  ai  documenti
contabili  relativi  alle  spese  riservate  del   Presidente   della
Provincia autonoma di Bolzano  e,  per  l'effetto,  annullare  l'atto
impugnato nella sua interezza». 
    2.- E' intervenuta in giudizio la  Procura  regionale  presso  la
sezione giurisdizionale della Corte dei conti  per  il  Trentino-Alto
Adige, sede di  Bolzano,  nella  persona  del  Procuratore  regionale
pro-tempore, chiedendo che l'istanza di  sospensione  dell'esecuzione
dell'atto impugnato sia dichiarata inammissibile e che il ricorso sia
dichiarato inammissibile o, comunque, infondato. 
    La Procura regionale deduce, preliminarmente,  l'inammissibilita'
del conflitto per tre motivi. 
    Un  primo  motivo  di  inammissibilita'  del  conflitto   sarebbe
costituito dall'invalidita' della deliberazione  della  Giunta  della
Provincia autonoma di Bolzano n. 1867 del 10 dicembre  2012,  con  la
quale ne e' stata decisa la proposizione.  Tale  invalidita'  sarebbe
stata determinata, in particolare,  dalla  partecipazione,  sia  alla
discussione che alla votazione della  deliberazione,  del  Presidente
della Provincia Alois Durnwalder, il quale si sarebbe trovato in  una
situazione di conflitto di interessi - derivante, essenzialmente, dal
fatto  che  il  procedimento  nel  cui  ambito  era  stato   adottato
l'impugnato decreto di sequestro aveva a oggetto proprio la  gestione
delle spese riservate a lui riconosciute - che gli avrebbe imposto di
astenersi. 
    Un secondo motivo di inammissibilita'  sarebbe  costituito  dalla
«genericita'» della stessa deliberazione in  seguito  alla  quale  il
ricorso e' stato proposto,  che  non  spiegherebbe  quali  siano  «le
competenze lese e, soprattutto, in quale modo tale lesione si sarebbe
verificata ad opera del decreto di sequestro impugnato». 
    Un terzo motivo  di  inammissibilita'  del  ricorso  risiederebbe
infine nel fatto che lo stesso si  tradurrebbe,  in  realta',  in  un
improprio mezzo di censura  del  modo  di  esercizio  della  funzione
giudiziaria  da  parte  della  Procura  regionale.  Cio'   troverebbe
conferma, tra l'altro, in due circostanze. Anzitutto, nel  fatto  che
il ricorso contesta in piu' punti la sussistenza di  un  occultamento
doloso del danno, cioe' di un profilo che dovrebbe  essere  esaminato
nella «sede naturale» costituita dalla sezione giurisdizionale  della
Corte dei  conti  di  Bolzano,  dinanzi  alla  quale  si  celebrera',
verosimilmente, il giudizio di responsabilita' amministrativa, e non,
invece, davanti alla Corte costituzionale. In  secondo  luogo,  nella
circostanza che quanto sostenuto nel ricorso - in ordine al carattere
meramente esplorativo dell'impugnato decreto di sequestro e al  fatto
che esso implicherebbe, nella sostanza, un controllo generalizzato di
un intero settore di attivita' della Provincia autonoma - integra  un
interesse tutelabile attraverso l'azione  di  nullita'  prevista  dal
comma 30-ter dell'art. 17 del decreto-legge 1°  luglio  2009,  n.  78
(Provvedimenti anticrisi, nonche' proroga di termini), inserito dalla
legge di conversione 3 agosto 2009, n. 102 e modificato dall'art.  1,
comma 1, lettera c), numero 1), del decreto-legge 3 agosto  2009,  n.
103 (Disposizioni correttive del decreto-legge anticrisi  n.  78  del
2009), convertito dalla legge 3 ottobre 2009, n.  141,  secondo  cui:
«Le procure  della  Corte  dei  conti  possono  iniziare  l'attivita'
istruttoria ai fini dell'esercizio dell'azione di  danno  erariale  a
fronte di specifica e concreta notizia di  danno»  e  qualunque  atto
istruttorio posto in essere in violazione  di  tale  diposizione  «e'
nullo e la  relativa  nullita'  puo'  essere  fatta  valere  in  ogni
momento, da chiunque vi  abbia  interesse,  innanzi  alla  competente
sezione giurisdizionale della Corte dei conti».  Dalla  norma  citata
discende, sempre secondo la resistente,  che  la  Provincia  autonoma
ricorrente  ben  avrebbe  potuto,  e  potrebbe  tutt'ora,  esercitare
l'azione di nullita' sulla base delle stesse argomentazioni  poste  a
fondamento del promosso ricorso per conflitto di attribuzione. 
    La Procura regionale deduce poi, in ogni caso, l'infondatezza del
ricorso. Al riguardo, sottolinea che l'impugnato decreto di sequestro
fu adottato dopo avere rilevato -  sulla  base  della  documentazione
contabile  relativa  alle  spese  riservate  del   Presidente   della
Provincia  autonoma  relative  all'anno  2011,  acquisita  in   esito
all'esecuzione del decreto  di  sequestro  adottato  nell'ambito  del
procedimento V2011/00394 - «la natura illecita  di  plurime  condotte
gestorie  del  Durnwalder  in  relazione  all'uso  del   c.d.   fondo
riservato». In particolare,  dall'esame  dell'estratto  (relativo  al
solo anno 2011)  del  registro  sul  quale  venivano  quotidianamente
registrate le spese effettuate con  il  denaro  del  fondo  riservato
(cosiddetto registro SOFO), sarebbero emerse «anomalie  e  criticita'
che lasciavano desumere la natura illecita [...] di gran parte  delle
spese in esso riportate». La Procura regionale elenca sette categorie
di spese effettuate su detto fondo e  registrate  sul  registro  SOFO
delle quali poteva desumersi la natura illecita, indicando le ragioni
di tale illiceita'. Le maggiori anomalie nella gestione del fondo per
le spese riservate sarebbero state relative, pero', a quella  che  la
Procura regionale  definisce  «una  [...]  contabilita'  occulta  del
Durnwalder,  non  risultante  dal  registro  SOFO,  ma  da   separati
rendiconti mensili dallo  stesso  sottoscritti»  e  posta  in  essere
attraverso una serie  di  operazioni  compiutamente  descritte  dalla
stessa Procura e, a suo avviso, certamente  illecite.  La  resistente
afferma quindi che l'illecita utilizzazione del fondo  per  le  spese
riservate, mediante esborsi sia  registrati  sul  registro  SOFO  che
riconducibili alla  predetta  contabilita'  occulta,  costituiva  una
danno evidente per  l'amministrazione  provinciale  e  che  per  tale
ragione aveva disposto l'apertura di un nuovo procedimento avente  ad
oggetto le modalita' di gestione del fondo da  parte  del  Presidente
Durnwalder  e   adottato   il   decreto   di   sequestro   impugnato.
Quest'ultimo, percio', sarebbe stato disposto  non  sulla  scorta  di
«supposizioni» o «congetture» ma  sulla  base  di  «precisi  elementi
gravemente indizianti a carico del Durnwalder», di «solidi indizi  di
responsabilita'» in capo allo  stesso,  configurandosi  percio'  come
«una doverosa iniziativa giudiziaria». La Procura  regionale  afferma
ancora che l'oggetto del  decreto  di  sequestro  impugnato  non  era
«affatto vago ed impreciso [...] ma, al contrario, era  assolutamente
specifico» con riguardo sia ai documenti che si intendeva  acquisire,
cioe' quelli «relativi alla contabilita' del  Durnwalder»,  sia  alle
annualita' alle quali gli stessi si riferivano, cioe' quelle dal 1994
all'ottobre del 2012, con l'esclusione del 2011. Per tali ragioni  il
ricorso sarebbe, oltre che inammissibile, infondato. 
    3.- Si e' costituito in giudizio il Presidente del Consiglio  dei
ministri,  rappresentato  e  difeso  dall'Avvocatura  generale  dello
Stato, chiedendo  che  il  ricorso  sia  dichiarato  inammissibile  o
infondato. 
    La difesa dello Stato deduce, preliminarmente, l'inammissibilita'
del conflitto sia per la  genericita'  della  delibera  della  Giunta
provinciale a seguito della quale fu  proposto,  mancando  la  stessa
dell'indicazione specifica dei  motivi  dell'impugnazione,  sia  «per
omesso esercizio dell'azione  di  nullita'»  prevista  dall'art.  17,
comma  30-ter,  del  decreto-legge  n.  78   del   2009,   cio'   che
confermerebbe come il ricorso si risolva in un improprio strumento di
censura del modo di esercizio della  funzione  giudiziaria  spettante
alla Corte dei conti. 
    Quanto all'infondatezza del ricorso, la  difesa  statale  afferma
che  essa  emerge  dalla  semplice   lettura   dei   fatti   indicati
nell'impugnato decreto di sequestro, la cui sussistenza  escluderebbe
in  radice  che  la  Procura  regionale   abbia   inteso   esercitare
l'attivita' di «controllo generalizzato» lamentata dalla ricorrente e
ne abbia percio' leso la sfera di competenza. Cio' in quanto da detti
fatti risulterebbe che: a) l'indagine  della  Procura  regionale  era
sorta  in  relazione   all'utilizzazione   a   fini   personali   (la
celebrazione della festa di compleanno del Presidente Durnwalder)  di
un immobile pubblico, alla quale aveva  fatto  seguito  il  sequestro
della documentazione relativa alle spese riservate dell'anno 2011; b)
da tale documentazione  erano  emerse  irregolarita'  cosi'  gravi  e
sistematiche da fare  presumere  la  loro  non  occasionalita'  e  la
commissione delle  stesse  anche  nei  periodi  precedenti;  c)  tali
periodi ben potevano comprendere annualita' anteriori al  quinquennio
precedente, tenuto conto del fondato sospetto di  occultamento  degli
illeciti. L'Avvocatura dello Stato osserva  ancora  che,  poiche'  il
ricorso  ha  ad  oggetto  un  provvedimento  «di  natura   cautelare,
finalizzato ad acquisire  ulteriori  elementi  di  prova  rispetto  a
quanto gia' emergente dalla  documentazione  relativa  al  2011»,  ad
escludere  la  fondatezza  dello  stesso  sarebbe   «sufficiente   la
sussistenza di  una  possibile  fondatezza  dell'ipotesi  accusatoria
avanzata dalla Procura, indipendentemente dal fatto se  tale  ipotesi
trovera' o meno conferma davanti all'organo  giudicante  della  [...]
Corte dei conti». 
    4.- Con ricorso (reg. confl. enti n. 4 del  2013)  notificato  al
Presidente del Consiglio dei ministri il 22 aprile 2013, nonche' alla
Corte dei conti, sezione giurisdizionale per il Trentino-Alto  Adige,
sede  di  Bolzano,  e  alla  Procura  regionale  presso  la   sezione
giurisdizionale della Corte dei conti  per  il  Trentino-Alto  Adige,
sede di Bolzano, il 20-24 aprile 2013,  e  depositato  il  29  aprile
2013, la Provincia autonoma di Bolzano ha promosso -  in  riferimento
ai medesimi parametri costituzionali e statutari invocati nel ricorso
iscritto  al  n.  16  del  reg.  confl.  enti  2012  -  conflitto  di
attribuzione nei confronti dello Stato, in relazione  alla  richiesta
di documentazione n. 0000457-22/02/2013-PR_BZ-U15-P,  adottata  dalla
Procura regionale presso la sezione giurisdizionale della  Corte  dei
conti per il Trentino-Alto Adige, sede di  Bolzano,  il  21  febbraio
2013 e ricevuta il 27 febbraio 2013.  Con  tale  atto  istruttorio  -
emesso nello stesso procedimento per  responsabilita'  amministrativa
nell'ambito del quale era gia' stato adottato, dalla medesima Procura
regionale, il decreto di sequestro impugnato con il ricorso  iscritto
al n. 16 del reg. confl. enti 2012 - la Procura regionale di  Bolzano
chiedeva alla Provincia autonoma di Bolzano la trasmissione, entro il
termine di quindici giorni, di «copia autentica di tutti gli  atti  e
documenti  di  spesa  riferibili  all'uso  del  fondo  riservato  del
Presidente Durnwalder dal 19 ottobre 2012 ad oggi», nonche' di «copia
autentica del registro eventualmente  utilizzato  per  registrare  da
parte delle segretarie tutte le singole voci di spesa dal 19  ottobre
2012 ad oggi». 
    Dalla richiesta di documentazione impugnata risulta che: a)  essa
muoveva dall'ipotesi (formulata in un invito  a  dedurre  emesso  nei
riguardi del Presidente  della  Provincia  autonoma)  che  lo  stesso
Presidente avesse utilizzato le risorse pubbliche presenti nel  fondo
per spese riservate ponendo in essere spese illecite o  comunque  non
riconducibili alle funzioni istituzionali dell'organo; b) a  sostegno
della  necessita'  di  acquisire  la  documentazione  richiesta,   il
Procuratore regionale adduceva il fatto, emerso «alla luce di diverse
dichiarazioni  riportate  dalla  stampa»,  che  il  Presidente  della
Provincia autonoma «avrebbe continuato, dall'ottobre 2012 ad oggi, ad
utilizzare i fondi stanziati sul capitolo di spesa per le c.d.  spese
riservate del Presidente  provinciale  per  scopi  gia'  ritenuti  da
questa Procura  come  illeciti  e  comunque  non  riconducibili  alle
funzioni istituzionali  di  Presidente  provinciale  (quali  offerte,
mance e simili)»; c)  da  tale  fatto  conseguiva  la  necessita'  di
«acquisire la documentazione di spesa relativa al periodo che va  dal
19 ottobre 2012 (data successiva al sequestro) al fine  di  integrare
la contestazione del danno nel suo effettivo importo attuale». 
    Ad avviso della  ricorrente,  la  richiesta  impugnata  si  fonda
«sulle medesime finalita'  esplorative»  del  precedente  decreto  di
sequestro.  Anch'essa,  infatti,  si  configurerebbe  come  un   atto
istruttorio «non suffragato da  elementi  concreti  e  specifici»  e,
dunque, non sorretto da effettive esigenze  istruttorie  e  meramente
«esplorativo», in tale modo «reiterando la condotta  pregiudizievole»
posta in essere dalla Procura regionale con il decreto di  sequestro.
Ne segue che la richiesta  di  documentazione,  per  la  «vastita'  e
genericita' dell'oggetto [...]  oltre  che  per  il  fatto  che  essa
rappresenta una reiterazione della lesione gia' posta in  essere  con
il decreto di sequestro», si tradurrebbe in «una forma  di  controllo
globale» e «indiscriminato» non previsto  dalla  Costituzione  -  nel
quale la Procura  regionale  «persevera»  -  dell'intero  settore  di
attivita' della Provincia autonoma costituito dalle  spese  riservate
del suo Presidente, con conseguente illegittima invasione della sfera
di competenza assegnata  alla  ricorrente  Provincia  autonoma  dalla
Costituzione e dal suo statuto speciale. 
    Tanto premesso, la ricorrente deduce che l'impugnata richiesta di
documentazione   viola   le   sopra   indicate   disposizioni   della
Costituzione e dello statuto speciale per ragioni analoghe  a  quelle
indicate nel  ricorso  proposto  avverso  il  precedente  decreto  di
sequestro. 
    La Provincia autonoma ricorrente chiede quindi alla Corte, previa
sospensione dell'esecuzione dell'atto, di dichiarare che «non  spetta
allo Stato e, per esso, al Procuratore regionale  presso  la  sezione
giurisdizionale  della  Corte  dei  conti  di  Bolzano,  disporre  la
trasmissione generalizzata  dei  documenti  contabili  relativi  alle
spese riservate del Presidente della Provincia autonoma di Bolzano e,
per l'effetto, annullare l'atto impugnato nella sua interezza». 
    5.- Anche in tale giudizio e' intervenuta  la  Procura  regionale
presso la sezione  giurisdizionale  della  Corte  dei  conti  per  il
Trentino-Alto Adige, sede di Bolzano, nella persona  del  Procuratore
regionale  pro  tempore,  chiedendo  che  l'istanza  di   sospensione
dell'esecuzione dell'atto impugnato sia  dichiarata  inammissibile  e
che il ricorso sia dichiarato inammissibile o, comunque, infondato. 
    La Procura regionale  afferma  anzitutto  l'inammissibilita'  del
ricorso in ragione dell'invalidita' della deliberazione della  Giunta
della Provincia autonoma di Bolzano n. 520 dell'8 aprile 2013 con  la
quale ne e' stata  deliberata  la  proposizione.  In  ordine  a  tale
profilo, la  Procura  regionale  adduce  ragioni  analoghe  a  quelle
espresse nell'atto di intervento spiegato nel giudizio iscritto al n.
16 del registro conflitto enti 2012. 
    La Procura  resistente  deduce  poi  l'infondatezza  del  ricorso
affermando, in proposito, che l'atto  impugnato  non  costituisce  un
«controllo generalizzato» ma «un accertamento doveroso»  determinato:
a) da dichiarazioni rese  dallo  stesso  Presidente  Durnwalder  alla
stampa successivamente  all'avvio  dell'indagine,  nelle  quali  egli
affermava di continuare ad utilizzare il fondo riservato nello stesso
modo  in  cui  lo  aveva   sempre   usato;   b)   dalla   contestuale
consapevolezza della stessa Procura regionale, espressa in un  invito
a dedurre notificato al Durnwalder, che tale modalita' di utilizzo di
fondi pubblici integrava un illecito amministrativo-contabile. 
    6.- Si e' costituito in giudizio il Presidente del Consiglio  dei
ministri,  rappresentato  e  difeso  dall'Avvocatura  generale  dello
Stato, chiedendo  che  il  ricorso  sia  dichiarato  inammissibile  o
infondato. 
    La difesa dello Stato, dopo avere richiamato quanto  esposto  nel
proprio atto di costituzione nel giudizio iscritto al n. 16 del  reg.
confl.  enti  2012,  afferma  che  la  richiesta  di   documentazione
impugnata, alla luce degli elementi sui quali si fonda, si «inserisce
nell'ambito della competenza della Corte dei conti  come  delineata»,
in particolare, dall'art. 5, comma 6, lettera a),  del  decreto-legge
15 novembre 1993, n. 453 (Disposizioni in materia di giurisdizione  e
controllo della Corte  dei  conti),  convertito,  con  modificazioni,
dall'art. 1, comma 1,  della  legge  14  gennaio  1994,  n.  19,  che
attribuisce  al  procuratore  regionale   il   potere   di   disporre
«l'esibizione di  documenti»,  dovendosi  percio'  escludere  che  la
stessa richiesta sia diretta a realizzare  un  controllo  globale  in
ordine ad  un  intero  settore  di  attivita'  del  Presidente  della
Provincia autonoma di Bolzano. A tale conclusione di infondatezza  si
perverrebbe anche - sempre secondo l'Avvocatura generale dello  Stato
- applicando al caso di  specie  i  principi  affermati  dalla  Corte
costituzionale  nella  sentenza  n.  337  del  2005,  atteso  che  la
richiesta di documentazione: a) riguarda un periodo determinato  (dal
19 ottobre  2012  alla  data  della  richiesta);  b)  ha  un  oggetto
determinato (la gestione delle spese riservate del  Presidente  della
Provincia); c) e' motivata sulla base di fatti che  fanno  «presumere
comportamenti  di  pubblici  funzionari  ipoteticamente  configuranti
illeciti produttivi di danno erariale». La difesa dello Stato osserva
ancora che la fondatezza delle tesi  della  Procura  regionale  sara'
oggetto del vaglio dell'organo  giudicante  contabile;  tuttavia,  il
fatto che la Provincia autonoma non le condivida non implica  che  si
sia per  cio'  solo  in  presenza  di  una  «impropria  attivita'  di
controllo». 
    Sotto tale ultimo profilo, il ricorso della Provincia autonoma si
potrebbe configurare come un improprio  strumento  di  sindacato  del
modo di esercizio delle funzioni  della  Procura  regionale,  con  la
conseguenza  che   il   ricorso   sarebbe,   prima   che   infondato,
inammissibile. 
    7.-  Con  memorie  depositate  in  prossimita'  dell'udienza   in
relazione sia al conflitto n. 16 del 2012 sia al conflitto n.  4  del
2013, la Procura regionale presso la  sezione  giurisdizionale  della
Corte dei conti per il Trentino-Alto Adige, sede di Bolzano, oltre  a
ribadire quanto gia' sostenuto nei propri atti di intervento, deduce,
in aggiunta ai tre motivi  di  inammissibilita'  dei  conflitti  gia'
fatti  valere   in   tali   atti,   quattro   ulteriori   motivi   di
inammissibilita' dei ricorsi («e/o di cessazione  della  materia  del
contendere»). 
    Anzitutto,  sarebbero  inammissibili  le  censure  avanzate   con
riguardo alla  lesione  dell'autonomia  finanziaria  di  spesa  della
Provincia  autonoma  in  quanto  promosse:  a)  per  una  parte,   in
riferimento a parametri (l'art. 119 Cost. e gli articoli  del  d.P.R.
n. 670 del  1972  in  materia  di  «Finanza  della  regione  e  delle
province» diversi dall'art.  69)  non  indicati  nelle  deliberazioni
della Giunta provinciale in seguito alle quali sono stati promossi  i
ricorsi; b) per l'altra, in riferimento a un parametro  -  l'art.  69
del d.P.R. n. 670 del 1972 - per il quale ne' le citate deliberazioni
ne' i successivi ricorsi indicavano modalita' di violazione  a  opera
del  decreto  di  sequestro  e  dalla  richiesta  di   documentazione
impugnati. 
    I  conflitti  sarebbero  poi   inammissibili   per   «intervenuta
decadenza dall'esercizio  dell'azione»,  atteso  che  il  decreto  di
sequestro e la richiesta di documentazione  impugnati:  a)  hanno  un
contenuto analogo a quello del decreto di  sequestro  precedentemente
adottato dalla stessa Procura regionale  di  Bolzano  il  10  ottobre
2012, notificato alla Provincia autonoma e da  questa  non  impugnato
nei termini; b) costituiscono una  conseguenza  logico-giuridica  del
suddetto decreto di sequestro. 
    Ulteriore ragione di inammissibilita' dei conflitti  sarebbe  poi
costituita dalla «mancanza di lesivita'» dei provvedimenti impugnati.
Sotto  tale  aspetto,  la  Procura  regionale   sottolinea   che   la
documentazione effettivamente acquisita in esecuzione degli stessi e'
risultata rappresentativa non di  spese  impegnate  sul  capitolo  di
bilancio relativo alle spese riservate del Presidente della Provincia
autonoma e poste in essere secondo le  procedure  disciplinate  dalla
legislazione provinciale in materia, ma  di  spese  poste  in  essere
nell'ambito di una gestione di fatto  successiva  all'esaurimento  di
dette procedure  -  momento  che  segna  anche  la  cessazione  della
competenza provinciale in materia di spese riservate - e  con  denaro
ormai fuoriuscito dal bilancio  provinciale.  Ne  discende  che,  non
potendo la suddetta documentazione ritenersi espressiva  della  sfera
di competenza  costituzionale  della  Provincia  (specificamente,  di
quella in materia  di  spese  riservate),  la  sua  acquisizione  non
sarebbe suscettibile di invadere la stessa. 
    La  Procura  regionale  deduce  infine   l'inammissibilita'   dei
conflitti per «sopravvenuta carenza di interesse».  Cio'  in  ragione
del fatto che, in seguito all'abrogazione (a opera dell'art. 8  della
legge prov.  Bolzano  18  marzo  2013,  n.  4,  recante  «Riordino  e
aggiornamento delle spese di rappresentanza»), della norma (l'art.  2
della legge prov. Bolzano 11 agosto 1994, n. 6, recante «Disposizioni
finanziarie  in  connessione  con  l'assestamento  del  bilancio   di
previsione della Provincia per  l'anno  finanziario  1994  e  per  il
triennio 1994-1996») che riconosceva spese  riservate  al  Presidente
della Provincia autonoma di Bolzano, il  legislatore  provinciale  ha
eliminato le attribuzioni dello stesso Presidente in materia, con  la
conseguenza che lo Stato non ha piu' il potere di emanare  atti  che,
come  quelli  impugnati,  sottopongano  l'esercizio  delle  stesse  a
controllo (generalizzato) invadendo le attribuzioni provinciali. 
    La Procura regionale illustra poi ulteriormente i tre  motivi  di
inammissibilita' dei conflitti gia' fatti valere nei propri  atti  di
costituzione in giudizio (motivi che vengono riferiti, nelle memorie,
a entrambi i conflitti). Quanto, in particolare, all'inammissibilita'
in ragione del fatto che i  conflitti  costituirebbero  un  improprio
strumento di censura dell'esercizio della  funzione  giudiziaria,  la
Procura regionale afferma che essa trova conferma nel  fatto  che,  a
mezzo  dei  ricorsi  proposti,  la  Provincia  autonoma  non  avrebbe
contestato alla Procura contabile di  avere  adottato  gli  impugnati
atti istruttori prescindendo dalla necessita' di fondare  il  proprio
potere istruttorio su di una notitia damni specifica e  concreta  ma,
piuttosto, di avere errato nel ritenere che gli  elementi  a  propria
disposizione fossero tali da integrare una notizia di danno  siffatta
(idonea, percio', a giustificare l'avvio di  un'indagine);  doglianza
che ben avrebbe potuto essere fatta valere con l'azione  di  nullita'
prevista dal comma 30-ter dell'art. 17 del decreto-legge  n.  78  del
2009. 
    Per il caso in cui la Corte dovesse ritenere  l'insussistenza  di
motivi  di  inammissibilita'  dei  conflitti,  la  Procura  regionale
solleva poi, in riferimento agli artt. 3 e 97, primo comma, Cost.,  e
16, terzo comma, dello statuto speciale per il  Trentino-Alto  Adige,
questioni  di  legittimita'  costituzionale  del  citato   (e   ormai
abrogato) art. 2 della legge prov. Bolzano n. 6 del  1994  -  secondo
cui: «Al presidente  ed  ai  membri  della  giunta  provinciale  sono
riconosciute  spese  riservate,  connesse   con   l'esercizio   della
funzione,  nei  limiti  d'importo  stabiliti  annualmente  con  legge
finanziaria» - in quanto applicabile al  giudizio  ratione  temporis.
Secondo la Procura regionale, tali questioni sarebbero: a) rilevanti,
perche' il loro accoglimento, comportando il venir meno ex tunc delle
attribuzioni  costituzionali  in  contestazione,  precluderebbe  alla
Corte di «prendere in  considerazione»  i  ricorsi  e,  comunque,  di
ritenerli fondati; b) non manifestamente infondate in riferimento  ai
citati parametri costituzionali. 
    La Procura regionale ribadisce, poi, l'infondatezza dei conflitti
nel merito. 
    8.- In prossimita' dell'udienza, anche la Provincia  autonoma  di
Bolzano ha depositato delle memorie in relazione sia al conflitto  n.
16 del 2012 sia al conflitto n. 4 del  2013,  nelle  quali,  oltre  a
richiamare  i  motivi  posti  a  fondamento  dei  ricorsi,  contesta,
preliminarmente, le eccezioni  di  inammissibilita'  sollevate  dalla
Procura regionale e dal Presidente del  Consiglio  dei  ministri  nei
propri atti di costituzione in giudizio. 
    Osserva anzitutto la  Provincia  autonoma  che  la  deliberazione
della Giunta provinciale n. 1867 del  10  dicembre  2012  (a  seguito
della quale e' stato promosso il conflitto  iscritto  al  n.  16  del
registro conflitto enti 2012) non risulta connotata da quell'assoluta
genericita' da cui consegue l'inammissibilita'  del  ricorso,  atteso
che in essa vengono indicati i parametri costituzionali  e  statutari
asseritamente violati e le ragioni poste a sostegno dell'impugnativa. 
    La ricorrente afferma poi l'infondatezza  dell'eccezione  secondo
cui il conflitto iscritto al n. 16 del registro conflitto  enti  2012
costituirebbe un improprio strumento di doglianza  in  ragione  della
possibilita',  in  capo  alla  Provincia  autonoma  di  Bolzano,   di
promuovere l'azione di  nullita'  disciplinata  dall'art.  17,  comma
30-ter, del decreto-legge n. 78 del  2009,  innanzi  alla  competente
sezione giurisdizionale della Corte  dei  conti.  Tale  tesi  sarebbe
«fuorviante»  in  quanto:  a)  la  Provincia  autonoma  non   sarebbe
legittimata  a  esercitare  detta  azione  atteso  che,   in   quanto
amministrazione che si  assume  danneggiata  dal  fatto  del  proprio
funzionario, essa e' priva di interesse  ad  agire  (come  confermato
anche dalla circostanza che  l'amministrazione  presunta  danneggiata
non puo' ne' agire ne' intervenire nel  giudizio  di  responsabilita'
amministrativa); b) l'azione di nullita' prevista dallo stesso  comma
30-ter e' inidonea  a  garantire  alla  ricorrente  la  tutela  delle
proprie prerogative  costituzionali  a  fronte  dell'invasione  delle
stesse  da  parte  di  un  atto  che  esorbita  dai  poteri  che   la
Costituzione riconosce alla magistratura contabile. 
    Quanto, infine, all'affermata inammissibilita' dei  conflitti  in
ragione  della  supposta  invalidita'  delle  delibere  della  Giunta
provinciale n. 1867 del 10 dicembre 2012 e n. 520 dell'8 aprile 2013,
oltre ad affermarne l'infondatezza,  la  ricorrente  sottolinea  come
«rispetto   al   presente   giudizio,   sia   radicalmente   estranea
qualsivoglia valutazione in ordine alla legittimita'  della  delibera
recante l'autorizzazione a  stare  in  giudizio,  trattandosi  di  un
provvedimento allo stato inoppugnabile e, in ogni caso, insindacabile
in questa sede». 
 
                       Considerato in diritto 
 
    1.- La Provincia autonoma di  Bolzano  ha  proposto  ricorsi  per
conflitto di attribuzione nei confronti dello Stato (reg. confl. enti
n. 16 del 2012 e n. 4 del 2013) in relazione a due atti istruttori  -
rispettivamente,      il      decreto      di      sequestro       n.
0002941-17/10/2012-PR_BZ-U15-P del 17 ottobre 2012 e la richiesta  di
documentazione n. 0000457-22/02/2013-PR_BZ-U15-P del 21 febbraio 2013
- adottati, nell'ambito del medesimo procedimento di  responsabilita'
amministrativa,   dalla   Procura   regionale   presso   la   sezione
giurisdizionale della Corte dei conti  per  il  Trentino-Alto  Adige,
sede di Bolzano. 
    Con  gli  indicati  atti  impugnati,  detta   Procura   regionale
disponeva, ai fini  dell'eventuale  esercizio  dell'azione  di  danno
erariale, rispettivamente: a) il sequestro di tutta la documentazione
concernente le spese riservate impegnate sul  capitolo  di  spesa  di
pertinenza  dell'attuale  Presidente  della  Provincia  autonoma   di
Bolzano e relative agli anni dal 1994 - anno in  cui  il  legislatore
provinciale aveva introdotto la categoria delle spese  riservate  del
Presidente, oltre che dei membri, della Giunta  provinciale  (art.  2
della legge prov. Bolzano 11 agosto 1994, n. 6, recante «Disposizioni
finanziarie  in  connessione  con  l'assestamento  del  bilancio   di
previsione della Provincia per  l'anno  finanziario  1994  e  per  il
triennio 1994-1996») - «sino ad oggi» (ad eccezione  dell'anno  2011,
in quanto la documentazione concernente le spese relative a tale anno
era gia' stata sottoposta a  sequestro),  nonche'  dei  registri  sui
quali dette spese venivano annotate; b)  la  trasmissione,  entro  il
termine di quindici giorni (successivamente  prorogato  di  ulteriori
sessanta giorni), di copia autentica di tutti gli atti e documenti di
spesa riferibili all'uso del fondo riservato dello stesso  Presidente
della Provincia autonoma di Bolzano dal  19  ottobre  2012  -  giorno
successivo a quello in cui era stato eseguito il decreto di sequestro
del 17 ottobre 2012 - «ad oggi», nonche' del  registro  eventualmente
utilizzato per  annotare  le  spese  effettuate  in  tale  intervallo
temporale. 
    La ricorrente Provincia autonoma lamenta che gli atti  istruttori
impugnati, in quanto adottati in mancanza di una qualificata  notitia
damni, suffragata dall'esistenza di elementi concreti e specifici,  e
rivolti ad acquisire la documentazione concernente un intero «settore
di attivita'» della Provincia autonoma relativamente a un lunghissimo
periodo di tempo, per gran parte del quale il diritto al risarcimento
del danno erariale doveva ritenersi ormai prescritto, concreterebbero
un'anomala attivita' di controllo generalizzato dell'attivita'  della
Provincia, esorbitante dalle attribuzioni che gli  artt.  100  e  103
della Costituzione conferiscono alla Corte dei conti. Gli stessi atti
impugnati, nel superare i limiti assegnati  dalla  Costituzione  alla
giurisdizione contabile, invaderebbero anche la  sfera  di  autonomia
organizzativa, legislativa, amministrativa  e  finanziaria  assegnata
alla Provincia autonoma di Bolzano dagli artt. 114, 116, 117,  118  e
119 Cost. e dagli artt. 4, comma 1, lettera a), 8, comma  1,  lettera
a),  16,  52  e  69  e  seguenti  dello  statuto  speciale   per   il
Trentino-Alto  Adige  di  cui  al  d.P.R.  31  agosto  1972,  n.  670
(Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali  concernenti
lo statuto  speciale  per  il  Trentino-Alto  Adige),  disciplinanti,
questi ultimi, la «Finanza  della  regione  e  delle  province»,  con
riguardo,  in  particolare,  alla  previsione   e   alla   disciplina
legislativa delle spese riservate  del  Presidente  della  Provincia,
allo stanziamento in bilancio di somme destinate alla copertura delle
stesse  e  all'attivita'  amministrativa  che  in  tali  somme  trova
copertura, oltre a violare il  principio  del  buon  andamento  della
pubblica amministrazione di cui all'art. 97 Cost. 
    2.- I proposti ricorsi hanno  per  oggetto  due  atti  istruttori
adottati dalla Procura regionale presso  la  sezione  giurisdizionale
della  Corte  dei  conti  di   Bolzano   nell'ambito   del   medesimo
procedimento per responsabilita' amministrativa e diretti entrambi ad
acquisire documentazione relativa alle spese riservate di  pertinenza
del Presidente  della  Provincia  autonoma  di  Bolzano.  Gli  stessi
ricorsi prospettano motivi di impugnazione sostanzialmente  identici.
Tali elementi di connessione inducono  a  disporre  la  riunione  dei
giudizi, perche' questi siano congiuntamente trattati  e  decisi  con
un'unica pronuncia. 
    3.- Nel corso della discussione delle cause in pubblica  udienza,
la  difesa  della  Provincia  autonoma   di   Bolzano   ha   eccepito
l'inammissibilita' degli interventi spiegati, in entrambi i  giudizi,
dalla Procura regionale presso la sezione giurisdizionale della Corte
dei  conti  di  Bolzano,  deducendo  che  quest'ultima  non   sarebbe
legittimata a partecipare ai giudizi per  conflitto  di  attribuzione
tra Stato e Regioni o  Province  autonome.  A  sostegno  del  proprio
assunto, la difesa provinciale invocava  l'art.  39  della  legge  11
marzo 1953, n. 87 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento della
Corte costituzionale), il  quale,  individuando  nel  Presidente  del
Consiglio dei ministri e nel Presidente della Giunta regionale i soli
organi legittimati a ricorrere e a resistere, in  rappresentanza  dei
rispettivi  enti  di  appartenenza,  nei  giudizi  per  conflitto  di
attribuzione tra Stato e Regioni o Province autonome, non  lascerebbe
spazio all'intervento di organi  diversi,  quale,  nella  specie,  la
Procura regionale della Corte dei conti. Ne' - sempre ad avviso della
difesa provinciale - la  legittimazione  della  Procura  regionale  a
intervenire nei giudizi potrebbe essere riconosciuta sulla base delle
due disposizioni della medesima legge n. 87 del 1953, gli  artt.  37,
ultimo comma, e 20, secondo comma, che sarebbero state invocate dalla
stessa Procura a sostegno  del  proprio  diritto  all'intervento.  In
proposito, la difesa provinciale osservava infatti:  quanto  all'art.
37, ultimo comma, che esso  prevede  la  comparizione  degli  «organi
interessati» nell'ambito dei giudizi per  conflitto  di  attribuzione
tra poteri dello Stato e non tra Stato e Regioni; quanto all'art. 20,
secondo comma (secondo  cui,  nei  procedimenti  davanti  alla  Corte
costituzionale, «Gli organi dello Stato e delle Regioni hanno diritto
di  intervenire  in  giudizio»),  che   esso   non   riguarda,   come
costantemente  affermato  da  questa  Corte  (in  particolare,  nelle
sentenze n. 350 del 1998 e n. 163 del  2005,  nonche'  nell'ordinanza
letta in udienza e allegata  alla  sentenza  n.  232  del  2006),  la
disciplina dell'intervento in  giudizio  di  detti  organi  ma,  come
risulta  dal  contesto  dell'intero  articolo,  quella   della   loro
rappresentanza e difesa - consentendo  di  stare  in  giudizio  senza
valersi di un difensore abilitato (ai sensi del  primo  o  del  terzo
comma dello stesso art. 20) a quegli organi per i quali sussistono  i
presupposti per un intervento ammissibile - e non legittima, percio',
di per se', all'intervento organi per i quali, come  nel  caso  della
Procura regionale, detti presupposti  sono,  per  le  ragioni  dette,
insussistenti.  La  legittimazione  a   intervenire   della   Procura
regionale non potrebbe, infine, essere affermata neppure  sulla  base
dell'art. 25, comma 2, delle Norme integrative per i giudizi  davanti
alla Corte costituzionale (nel testo, attualmente vigente, modificato
con la deliberazione della stessa Corte del 7 ottobre 2008),  secondo
cui: «Il ricorso [per conflitto di attribuzione tra Stato e  Regioni]
deve essere notificato altresi' all'organo  che  ha  emanato  l'atto,
quando si tratti di autorita' diverse  da  quelle  di  Governo  e  da
quelle dipendenti dal Governo»; secondo la difesa  provinciale,  tale
notificazione del ricorso all'organo che ha  emanato  l'atto  sarebbe
infatti prevista non  in  funzione  dell'eventuale  intervento  dello
stesso nel giudizio sul conflitto ma «perche' questi  organi  possano
dare allo  Stato  [...]  tutti  i  contributi  che  possono  emergere
dall'esperienza,  dalla  documentazione  e  dagli  elementi  di   cui
dispongono». 
    L'eccezione non e' fondata. 
    Il problema posto dalla ricorrente Provincia autonoma  e'  quello
della partecipazione al giudizio per conflitto  di  attribuzione  tra
Stato e Regioni o Province autonome dell'autorita' giudiziaria che ha
adottato  l'atto  dal  quale  sarebbe  stata  invasa  la   competenza
costituzionale regionale o provinciale. Si tratta  di  una  questione
non nuova nella giurisprudenza  di  questa  Corte  che,  nelle  prime
pronunce sul tema, aveva escluso  che  la  disciplina  dei  conflitti
all'epoca vigente consentisse tale partecipazione. Nelle sentenze  n.
70 del 1985 e n. 309 del 2000, si era infatti affermato che,  poiche'
in base agli artt. 39, terzo comma, della legge n. 87 del 1953, e  27
delle  Norme  integrative  per   i   giudizi   davanti   alla   Corte
costituzionale, legittimato a intervenire per lo Stato era  sempre  e
solo il Presidente del Consiglio dei ministri, cio' valeva anche  nei
casi in cui il conflitto avesse ad oggetto atti provenienti da organi
dello Stato che - come quelli appartenenti all'ordine  giudiziario  -
per la natura delle funzioni esercitate godono, secondo Costituzione,
di una posizione di autonomia e indipendenza  dal  Governo.  In  tali
occasioni, questa Corte non  manco'  tuttavia  di  sottolineare  che,
proprio in ragione dell'indipendenza  dell'autorita'  giudiziaria  da
quella  governativa,  essa  non  ignorava  «l'esigenza  di   autonoma
rappresentanza e difesa dell'ordine giudiziario anche  nei  conflitti
tra Stato e Regioni nei  quali  siano  in  discussione  provvedimenti
giudiziari» (sentenza n. 70 del 1985, richiamata,  sul  punto,  anche
dalla  sentenza  n.  309  del   2000),   aggiungendo   che,   poiche'
l'ordinamento vigente, che  pure  detta  esigenza  «pone  [...],  non
fornisce indicazioni sufficienti circa il modo di colmare la  lacuna»
in via interpretativa, «a tale carenza occorre  [...]  che  si  ponga
rimedio in via normativa», nella sede competente a dettare  le  norme
in materia di giudizi costituzionali (sentenza n. 309 del 2000). 
    Tale   disciplina   delle    modalita'    della    partecipazione
dell'autorita' giudiziaria ai giudizi per conflitto  di  attribuzione
tra  Stato  e  Regioni  o  Province  autonome  e'  stata  dettata   -
successivamente alla citata pronuncia di questa Corte, che  ne  aveva
messo in rilievo la carenza - a mezzo dell'inserimento, nell'art.  27
delle  Norme  integrative  per   i   giudizi   davanti   alla   Corte
costituzionale (nel testo modificato con la deliberazione  di  questa
Corte del 10 giugno 2004),  di  un  nuovo  comma  2,  il  quale,  col
prevedere che il ricorso con cui il conflitto e' promosso deve essere
notificato, oltre che  al  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,
«altresi' all'organo che ha  emanato  l'atto,  quando  si  tratti  di
autorita' diverse da quelle di Governo o  da  quelle  dipendenti  dal
Governo», pone tale organo nella condizione di esercitare la facolta'
-  che  la  norma  implicitamente  ma  inequivocabilmente  cosi'  gli
riconosce - di intervenire nel giudizio costituzionale. Che tale  sia
la funzione  dell'ulteriore  obbligo  di  notificazione  del  ricorso
introdotto con la novella del 2004 (ora collocata nell'art. 25, comma
2, delle Norme integrative, nel testo modificato con la deliberazione
di questa Corte del 7 ottobre 2008), risulta in effetti evidente alla
luce sia delle citate sentenze n. 70 del 1985 e n.  309  del  2000  -
essendo tale novella chiaramente rivolta  a  dare  forma,  sul  piano
procedurale, a quell'esigenza, imposta dall'ordinamento, di  adeguata
rappresentanza e difesa dell'autorita'  giudiziaria  sottolineata  in
dette pronunce -, sia del fatto  che  finalita'  della  notificazione
degli atti giudiziari e', di regola,  proprio  quella  di  consentire
l'instaurazione del contraddittorio  e  l'esercizio  del  diritto  di
difesa (ex plurimis, sentenza n. 346 del 1998),  cio'  che  vale,  in
tutta evidenza, anche per la notificazione  degli  atti  dei  giudizi
costituzionali. 
    Per tali ragioni, non puo' trovare  accoglimento  la  tesi  della
difesa della ricorrente Provincia autonoma secondo cui  la  finalita'
della notificazione prevista  dall'art.  25,  comma  2,  delle  Norme
integrative per i giudizi davanti  a  questa  Corte,  sarebbe  invece
quella di consentire agli organi che ne  sono  destinatari  di  «dare
allo  Stato  [...]  tutti   i   contributi   che   possono   emergere
dall'esperienza,  dalla  documentazione  e  dagli  elementi  di   cui
dispongono»; tali «contributi», del resto, ben  avrebbero  potuto  (e
potrebbero)  essere  richiesti  dal  Presidente  del  Consiglio   dei
ministri  agli  organi  in  questione  senza  che  fosse   necessario
prevedere, al fine  di  consentirne  l'acquisizione  da  parte  dello
stesso  Presidente  del  Consiglio,  la  notificazione  agli   stessi
dell'atto introduttivo del giudizio. 
    Puo' percio' affermarsi che, in base all'attuale  disciplina  dei
conflitti di attribuzione tra Stato e Regioni  o  Province  autonome,
successiva alla modificazione delle Norme integrative per  i  giudizi
davanti a questa Corte posta in essere nel 2004,  quando  l'esercizio
dell'attribuzione statale spetta a organi indipendenti dal Governo  -
destinatari, percio',  della  notificazione  prevista  dall'art.  25,
comma 2, delle citate Norme integrative - a questi e' riconosciuta la
facolta' di intervenire nel giudizio costituzionale al fine  di  fare
valere le ragioni della legittimita'  dell'atto  impugnato,  da  essi
adottato, in via autonoma dal resistente Presidente del Consiglio dei
ministri. Tale facolta' di intervento  e'  stata,  in  effetti,  gia'
riconosciuta da questa Corte nelle sentenze n. 2 del 2007 -  resa  in
un  giudizio  che,  per  la  prima  volta,  ha  visto   la   concreta
partecipazione al processo costituzionale di un'autorita' giudiziaria
destinataria della notificazione ai  sensi  dell'art.  27,  comma  2,
delle Norme integrative - e n. 195 del 2007. 
    Gli interventi spiegati dalla Procura regionale presso la sezione
giurisdizionale della Corte dei  conti  di  Bolzano  sono,  pertanto,
ammissibili.. 
    4.- Sempre  con  riguardo  al  profilo  soggettivo  dei  proposti
conflitti, deve poi rilevarsi che la Provincia autonoma di Bolzano ha
notificato  i  ricorsi  anche   alla   Corte   dei   conti,   sezione
giurisdizionale per il Trentino-Alto Adige, sede di  Bolzano,  organo
che, non avendo emanato gli atti impugnati, non rientra tra quelli ai
quali l'art. 25, comma 2,  delle  Norme  integrative  per  i  giudizi
davanti alla Corte costituzionale, impone di  notificare  il  ricorso
per  conflitto  di  attribuzione  tra  Stato  e  Regioni  o  Province
autonome. 
    Premesso che tale organo non e' intervenuto nei giudizi, le dette
notificazioni costituiscono un atto superfluo che  non  richiede  una
dichiarazione di inammissibilita' (sentenze n. 44 del 1958, n. 467  e
n. 550 del 1990). I giudizi possono quindi senz'altro  svolgersi  nel
contraddittorio, regolarmente costituito, delle  parti  ricorrente  e
resistente e dell'organo, la Procura regionale  di  Bolzano,  che  ha
adottato gli atti impugnati. 
    5.- Occorre ora esaminare, sempre in via preliminare, i  numerosi
profili di inammissibilita' dei conflitti sollevati. Esame  che  deve
prendere le mosse, logicamente, dal vaglio  dei  due  profili  con  i
quali, affermandosi, rispettivamente, l'invalidita' e la  genericita'
delle deliberazioni con cui la  Giunta  provinciale  della  Provincia
autonoma di Bolzano ha deciso le impugnazioni,  viene  contestata  la
regolarita' stessa della proposizione dei ricorsi. 
    5.1.- Con il primo rilievo, si  prospetta,  in  particolare,  che
dette   deliberazioni   sarebbero   invalide   in   quanto   adottate
(all'unanimita') con la partecipazione, sia alla discussione che alla
votazione delle  stesse,  del  Presidente  della  Provincia  autonoma
ricorrente,  il  quale  si  sarebbe  trovato  in  una  situazione  di
conflitto di interessi - derivante, essenzialmente, dal fatto che  il
procedimento nell'ambito del quale erano stati adottati gli impugnati
decreto di sequestro e richiesta di documentazione aveva a oggetto la
gestione delle spese riservate a lui riconosciute - che  gli  avrebbe
imposto di astenersi da dette discussione e votazione. 
    Il rilievo non e' fondato. 
    A prescindere da ogni considerazione in ordine alla  possibilita'
di fare valere davanti a questa  Corte  vizi  di  legittimita'  delle
delibere di autorizzazione a proporre  i  ricorsi  che,  come  quello
prospettato dalla Procura regionale, non attengono ne' alla  (previa)
esistenza  di  dette  delibere  ne'  alla  provenienza  delle  stesse
dall'organo collegiale  competente  ad  adottarle  -  secondo  quanto
previsto, per lo Stato, dall'art. 2, comma 3, lettera g), della legge
23 agosto 1988,  n.  400  (Disciplina  dell'attivita'  di  Governo  e
ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri)  e,  per  le
Regioni e le Province autonome, dagli artt. 39,  terzo  comma,  e  40
della legge n. 87 del 1953,  nonche'  dalle  disposizioni  di  alcuni
statuti  speciali  -  deve  escludersi  che  la  partecipazione   del
Presidente della Provincia autonoma di  Bolzano  alla  discussione  e
alla votazione delle  decisioni  di  impugnazione  abbia  determinato
l'insorgere di un conflitto di interessi. In  proposito,  va  infatti
osservato che tali deliberazioni di proporre i ricorsi non  erano  in
grado, di per se', di produrre alcuna conseguenza, ne' favorevole ne'
sfavorevole,  sulla  situazione  personale   del   Presidente   della
Provincia autonoma nel procedimento in  corso  davanti  alla  Procura
regionale della Corte dei conti, atteso che, con la proposizione  dei
ricorsi, ogni decisione sulla legittimita' costituzionale degli  atti
istruttori  emessi  in  quel  procedimento  e  sul   loro   eventuale
annullamento e' stata rimessa a questa  Corte.  Da  tale  inidoneita'
delle deliberazioni della Giunta della Provincia autonoma di Bolzano,
con le quali  e'  stata  decisa  la  proposizione  dei  conflitti,  a
influire  direttamente  sull'interesse   personale   del   Presidente
provinciale, discende che il concorso  di  quest'ultimo  all'adozione
delle stesse non integra un'ipotesi di conflitto di interessi  e  non
comporta, percio', l'invalidita' di dette delibere. 
    5.2.-  Con  il  secondo  rilievo  si  deduce  che  le  menzionate
deliberazioni della Giunta provinciale della  Provincia  autonoma  di
Bolzano sarebbero inidonee a costituire il  fondamento  dei  proposti
ricorsi. Le stesse, infatti, si sarebbero  limitate  a  lamentare  la
violazione di numerose disposizioni  costituzionali  e  statutarie  -
talora contenenti, come nel caso degli invocati artt. 117, 118 e  119
Cost. e degli artt. 4, 8, 16 e 52  dello  statuto  speciale,  diversi
parametri - senza indicare quali siano le competenze della  Provincia
autonoma che sarebbero state lese dal decreto di  sequestro  e  dalla
richiesta di documentazione impugnati, ne' come tale lesione  si  sia
determinata. 
    Neppure tale rilievo e' fondato. 
    Le delibere della Giunta provinciale n. 1867 del 10 dicembre 2012
e n. 520 dell'8 aprile 2013, poste a base  dei  ricorsi  introduttivi
dei giudizi, dopo avere richiamato la giurisprudenza di questa  Corte
in tema di limiti ai poteri istruttori delle procure presso la  Corte
dei conti, lamentano - cosi' deducendo,  implicitamente  ma  in  modo
inequivocabile, un contrasto  con  detta  giurisprudenza  -  che  gli
impugnati atti istruttori  sarebbero  stati  adottati  dalla  Procura
regionale di Bolzano in mancanza  di  una  notitia  damni  suffragata
dalla sussistenza  di  elementi  concreti  e  specifici  e  sarebbero
rivolti ad acquisire la documentazione concernente un intero «settore
di attivita'» della Provincia autonoma relativamente a un lunghissimo
periodo di tempo, per gran parte del quale il diritto al risarcimento
del danno  erariale  sarebbe  stato  gia'  prescritto.  Nelle  stesse
delibere si afferma poi che, tale essendo la  portata  dei  due  atti
istruttori, «il potere che [con gli  stessi]  si  intende  esercitare
[...] viene [...] a  costituire  una  vera  e  propria  attivita'  di
controllo da parte della  magistratura  contabile  che,  secondo  gli
artt. 100 e 103 Cost., [essa] non e' abilitata ad effettuare, con  la
conseguenza che risulta lesa la sfera di  autonomia  della  Provincia
autonoma di Bolzano, garantita dagli artt. 5, 114, 116, 117, 118, 119
della Costituzione e dagli artt. 4,  8,  16,  52,  69  dello  Statuto
Speciale, nonche' leso il principio del buon andamento della pubblica
amministrazione (art. 97 Cost.)», precisandosi, inoltre, che «a  tale
proposito va anche considerato che la Provincia autonoma di  Bolzano,
nell'esercizio dell'autonomia  riconosciutale,  ha  disciplinato  con
proprie norme sia le spese riservate che quelle di rappresentanza». 
    Alla luce di tale tenore delle due delibere, deve  ritenersi  che
la Giunta provinciale abbia sufficientemente chiarito,  sia  pure  in
modo sintetico,  sia  le  ragioni  della  dedotta  esorbitanza  degli
impugnati  atti  istruttori  rispetto  ai  poteri  costituzionalmente
spettanti alla Corte dei conti (e, quindi, della  dedotta  violazione
degli artt. 100 e 103 Cost.  che  quei  poteri  delimitano),  sia  le
ragioni della asserita conseguente lesione della sfera  di  autonomia
legislativa, amministrativa e finanziaria della  Provincia  autonoma,
nonche'   del   principio   di   buon   andamento   della    pubblica
amministrazione,  con  particolare  riguardo  al   settore   -   come
chiaramente  si   evince   dall'espresso   riferimento   all'avvenuto
esercizio della propria  autonomia  in  tale  ambito  -  delle  spese
riservate e di rappresentanza. 
    Deve percio' affermarsi che le  deliberazioni  di  autorizzazione
alla proposizione dei conflitti, avendo sufficientemente  individuato
i termini degli stessi, sono idonee a sorreggere i ricorsi proposti. 
    6.- Venendo alle ulteriori eccezioni sollevate, questa Corte, per
economia di giudizio e facendo ricorso al proprio potere di  decidere
l'ordine  delle  eccezioni   da   affrontare,   ritiene   di   dovere
innanzitutto  analizzare  quelle  con  le  quali  il  Presidente  del
Consiglio dei ministri - e, con esso, la Procura regionale di Bolzano
- ha  dedotto  l'inammissibilita'  dei  ricorsi  in  quanto  essi  si
risolverebbero, in realta', in un improprio mezzo di censura del modo
di esercizio della funzione giudiziaria. 
    Tali eccezioni sono fondate. 
    Questa  Corte  ha  costantemente   affermato   che   atti   della
giurisdizione  sono  suscettibili  di  essere  posti  a  base  di  un
conflitto di attribuzione tra Regione, o Provincia autonoma, e Stato,
oltre che  tra  poteri  dello  Stato,  solo  «quando  sia  contestata
radicalmente la riconducibilita' dell'atto che determina il conflitto
alla  funzione  giurisdizionale  ovvero  sia   messa   in   questione
l'esistenza stessa  del  potere  giurisdizionale  nei  confronti  del
soggetto ricorrente. Il conflitto e' invece inammissibile qualora  si
risolva in strumento improprio di censura del modo di esercizio della
funzione giurisdizionale, valendo contro gli errori in  iudicando  di
diritto sostanziale o  processuale  i  rimedi  consueti  riconosciuti
dagli ordinamenti processuali delle diverse giurisdizioni»  (sentenza
n. 326 del 2003, in un passaggio testualmente riportato  anche  dalla
successiva sentenza n. 150 del 2007). In caso contrario, infatti,  il
giudizio costituzionale sul conflitto si trasformerebbe «in un  nuovo
grado di giurisdizione avente portata generale  che  si  andrebbe  ad
aggiungere ai rimedi per  far  valere  eventuali  vizi  o  errori  di
giudizio gia' previsti dall'ordinamento processuale nel quale  l'atto
di giurisdizione concretamente  si  iscrive»  (sentenza  n.  326  del
2003). 
    Nella specie, dal decreto  di  sequestro  e  dalla  richiesta  di
documentazione all'origine dei conflitti,  risulta  come  la  Procura
regionale  di  Bolzano  abbia  ampiamente  motivato  in   ordine   al
fondamento   del   potere   istruttorio   esercitato   con   riguardo
all'esistenza  sia  di  elementi  concreti  e  specifici,  idonei   a
integrare una notizia di danno qualificata, concernente  la  gestione
delle spese riservate di  pertinenza  dell'attuale  Presidente  della
Provincia autonoma di Bolzano a partire dall'anno 1994 (in  cui  tale
categoria di spese fu introdotta dal legislatore provinciale)  e  per
l'intero corso della sua presidenza - elementi che sara' compito  del
competente giudice contabile  valutare  nel  merito  -  sia  di  dati
relativi  all'asserito  occultamento  doloso  di  detto  danno   (con
conseguenti decorso del  termine  quinquennale  di  prescrizione  del
diritto al risarcimento solo a fare data dalla recente scoperta dello
stesso, il 12 ottobre 2012,  e  possibile  esercizio  dell'azione  di
responsabilita' in relazione a tutti i  fatti  dannosi  eventualmente
verificatisi dal 1994). 
    A fronte di tale contenuto  del  decreto  di  sequestro  e  della
richiesta di documentazione impugnati, con i due ricorsi proposti  la
Provincia   autonoma   di   Bolzano   deduce   essenzialmente    che,
contrariamente a quanto affermato  dalla  Procura  regionale,  da  un
lato, gli elementi in base ai quali sono state  avviate  le  indagini
non sarebbero concreti e specifici ma costituirebbero delle «semplici
ipotesi o congetture», dall'altro, un occultamento doloso  del  danno
sarebbe «radicalmente escluso, se non altro per la  stessa  esistenza
della documentazione contabile  della  quale  il  Pubblico  Ministero
chiede il sequestro». La Provincia autonoma  ricorrente  non  lamenta
quindi che la Procura contabile abbia  adottato  gli  impugnati  atti
istruttori prescindendo dalla necessita' di fondare il proprio potere
istruttorio su di una notitia damni qualificata,  cioe'  specifica  e
concreta  e  non  «semplice  ipotesi  o  congettura».  Essa  lamenta,
piuttosto, che detta Procura avrebbe  errato  nel  reputare  che  gli
elementi a propria disposizione fossero tali da integrare una notizia
di danno  siffatta,  nonche',  per  altro  verso,  da  fare  ritenere
sussistente un occultamento doloso del danno. In tale modo, tuttavia,
la Provincia autonoma ricorrente non contesta il compimento, da parte
della  Procura  regionale  di  Bolzano,  di  atti  radicalmente   non
riconducibili all'esercizio delle  attribuzioni  proprie  del  potere
giudiziario, ma prospetta, piuttosto, meri errori di valutazione  che
sarebbero stati compiuti da detta Procura contabile - alla quale tale
valutazione certamente spetta -  per  avere  essa  ritenuto  che  gli
elementi a propria disposizione integrassero  una  notizia  di  danno
specifica e concreta e comprovassero l'occultamento  doloso  di  tale
danno. Contesta, cioe', in definitiva, non l'inesistenza  del  potere
inquirente della Procura regionale di Bolzano ma i  supposti  errores
in iudicando dalla stessa commessi nell'esercizio  di  detto  potere.
Per fare valere  tali  errori  di  giudizio,  non  vale,  quindi,  il
conflitto   di   attribuzione,   ma   valgono   i   rimedi   previsti
dall'ordinamento processuale contabile in cui gli impugnati  atti  di
giurisdizione si iscrivono. E cio' tanto piu' oggi, dopo che, con  il
comma 30-ter dell'art. 17 del decreto-legge 1°  luglio  2009,  n.  78
(Provvedimenti anticrisi, nonche' proroga di termini), inserito dalla
legge di conversione 3 agosto 2009, n. 102 e modificato dall'art.  1,
comma 1, lettera c), numero 1), del decreto-legge 3 agosto  2009,  n.
103 (Disposizioni correttive del decreto-legge anticrisi  n.  78  del
2009), convertito, con modificazioni, dalla legge 3 ottobre 2009,  n.
141,  il  legislatore  e'  intervenuto  a   fissare   i   presupposti
dell'avvio,  da  parte  delle   procure   contabili,   dell'attivita'
istruttoria - che puo' essere iniziata solo «a fronte di specifica  e
concreta notizia di danno» - stabilendo, altresi', la nullita'  degli
atti istruttori posti in essere in  mancanza  di  una  notizia  cosi'
qualificata e la facolta', per «chiunque vi abbia interesse», di fare
valere tale vizio, «in ogni momento», davanti alla competente sezione
giurisdizionale  della  Corte  dei  conti.  Actio  nullitatis  che  -
contrariamente a quanto dedotto dalla Provincia  autonoma  ricorrente
nelle proprie memorie -  la  giurisprudenza  della  Corte  dei  conti
ritiene  esperibile  anche   dall'amministrazione   che   si   assume
danneggiata dal fatto  del  proprio  funzionario  (Corte  dei  conti,
seconda  sezione  giurisdizionale  centrale  d'appello,  sentenza  10
maggio 2011, n. 221)  e  idonea  a  rendere  privi  di  effetti  atti
istruttori  delle  procure  contabili  che  siano   «espressione   di
un'impropria e generalizzata forma di controllo» (in tali termini, ex
multis, Corte dei conti,  seconda  sezione  giurisdizionale  centrale
d'appello, sentenza 11 novembre 2010, n. 460). 
    Da  quanto  precede  consegue  l'inammissibilita'  dei   proposti
conflitti,  con  assorbimento  della  decisione  sulle   istanze   di
sospensione  dell'efficacia  degli  atti  impugnati  proposte   dalla
ricorrente e di ogni ulteriore profilo.